CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 ottobre 2021
684.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 133

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre 2021.

  Emanuela ROSSINI, presidente, sostituendo la relatrice De Giorgi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 1).

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), preannuncia, a nome del suo gruppo, l'astensione dal voto.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.
Atto n. 304.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, Pag. 134 del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, adottato in forza della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Allegato A).
  La direttiva (UE) 2017/2397 estende l'ambito di applicazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna – precedentemente limitato al riconoscimento e all'armonizzazione dei requisiti relativi alla sola qualifica di conduttore di navi per il trasporto di merci e persone – al personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri di talune tipologie di imbarcazioni utilizzate sulle vie navigabili interne.
  Sottolinea tuttavia che, come peraltro evidenziato nella relazione illustrativa, la direttiva, anche al fine di ridurre i costi ed evitare aggravi procedurali, ha previsto, all'articolo 39, paragrafo 3, che gli Stati membri le cui vie navigabili interne non abbiano un collegamento transfrontaliero con altri Stati membri abbiano la facoltà di recepire soltanto le disposizioni minime necessarie per il riconoscimento, sul proprio territorio, dei certificati professionali rilasciati secondo le norme europee. Tali Stati, tra cui l'Italia, sono dunque esonerati dall'obbligo di recepire le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche, fermo restando l'obbligo di consentire l'accesso alla navigazione interna ai soggetti in possesso di un certificato dell'Unione.
  Passando al contenuto dello schema, fa presente che esso si compone di 12 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità e l'ambito di applicazione, che esclude ad esempio la navigazione per sport o svago, nonché i percorsi effettuati entro una zona geografica limitata di interesse locale, o effettuati su base stagionale, mentre l'articolo 3 fornisce le definizioni rilevanti.
  L'articolo 4 conferma quali autorità competenti gli Uffici della motorizzazione civile già individuati dal decreto legislativo n. 114 del 2018 – di attuazione delle precedenti direttive in materia.
  L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, da notificare alla Commissione europea, alcuni tratti di vie navigabili interne nazionali che presentino particolari pericoli per la sicurezza possano essere classificati come vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo.
  L'articolo 6 dispone il riconoscimento dei certificati di qualifica dell'Unione e dei libretti di navigazione rilasciati, in base alla direttiva, al personale di coperta, agli esperti di navigazione passeggeri, agli esperti di gas naturale liquefatto e al personale di navigazione sul Reno. La validità dei certificati di qualifica e dei libretti di navigazione rilasciati da un Paese terzo può essere riconosciuta nel caso in cui la Commissione europea abbia adottato atti di esecuzione che concedono tale riconoscimento.
  L'articolo 7, in conformità all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, della direttiva, prevede la possibilità di sospensione temporanea della validità di un certificato di qualifica dell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
  Gli articoli 8 e 9 disciplinano la registrazione e la convalida dei dati sul libretto di navigazione e sul giornale di bordo, demandando ad un provvedimento del MIMS l'individuazione delle misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, anche mediante lo scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri sulla certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni.
  L'articolo 10 prevede che gli oneri relativi alle attività delle commissioni di esame istituite per l'accertamento delle competenze professionali e quelli connessi al rilascio dei certificati siano sostenuti dai richiedenti.
  L'articolo 11 disciplina il periodo transitorio, prevedendo in particolare che i certificati di qualifica dei conduttori navi, Pag. 135nonché i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati sulla base della precedente normativa comunitaria prima del 18 gennaio 2022 restino validi per tutte le vie navigabili dell'Unione per un periodo massimo di 10 anni da tale data. Si prevede inoltre che si proceda al coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica n. 24 del 1998 e n. 545 del 1999 con le novità introdotte dallo schema in esame, specificando che i certificati rilasciati dal 18 gennaio 2022 sulla base del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 545 hanno validità esclusivamente sul territorio italiano.
  L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere.

  Emanuela ROSSINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.