CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 ottobre 2021
684.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 61

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Fabio MELILLI, presidente, propone di invertire i punti all'ordine del giorno della seduta, posponendo al termine degli stessi l'esame dei progetti di legge in sede consultiva, tra cui il decreto-legge in materia di infrastrutture e trasporti (C. 3278-A), sul quale sono tuttora in corso gli ultimi approfondimenti istruttori da parte del Governo in merito ai profili finanziari delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente.

  La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
Atto n. 282.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendo ancora pervenuto sullo schema di decreto in titolo il prescritto parere della Conferenza unificata, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, rappresenta quanto segue.
  Gli effetti finanziari che possono derivare da alcune disposizioni del provvedimento, quali gli articoli da 5 a 9, 16 e 17, costituiscono possibili effetti fiscali di secondo livello che agiscono sulla redditività delle imprese e sull'IVA e che, in quanto tali, per prassi non vengono stimati in sede di valutazione delle misure normative.
  L'articolo 12 introduce ulteriori, potenziali, interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, finanziabili a invarianza di spesa attraverso il fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, non essendo stata introdotta alcuna modifica all'alimentazione del citato Fondo. Pertanto, gli interventi previsti dalla norma sono da realizzare nel limite delle risorse disponibili. Conferma, inoltre, che l'inserimento delle nuove finalità è compatibile con le risorse disponibili che saranno opportunamente rimodulate al fine di realizzare i diversi interventi previsti dalla novellata versione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Riguardo all'articolo 15, in materia di utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, in merito alle risorse disponibili si evidenzia che esse dipenderanno dai prezzi che si formeranno sul mercato della CO2. Per il 2022 il gettito disponibile sarebbe stimabile in 600-700 milioni di euro. La disposizione in oggetto introduce quindi la possibilità di utilizzare tali risorse anche per coprire i costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. Tale previsione trova la sua ratio nella necessità di non gravare troppo sulle tariffe per il sostegno della transizione energetica, al contempo disponendo di una leva per bilanciare aumenti della bolletta elettrica derivanti da Pag. 62aumenti del gas, degli oneri di sistema o della CO2, come è avvenuto in questi giorni.
  Riguardo all'articolo 19, evidenzia che non sono attribuite agli sportelli unici per le energie rinnovabili ulteriori competenze. Non aumenterebbe, pertanto, il carico istruttorio dei due sportelli coinvolti e di conseguenza non vi è necessità di ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Conferma, inoltre, che il GSE nell'attività di predisposizione e aggiornamento del manuale che gli sportelli forniranno e pubblicheranno online, non necessita di ulteriori risorse rispetto alle attuali, rientrando tali attività fra i compiti istituzionali svolti dal GSE, già coperti dalle tariffe dell'energia.
  Per quanto riguarda l'articolo 20, recante disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, evidenzia che il monitoraggio sarà effettuato dal Ministero della transizione ecologica, eventualmente anche in collaborazione con il GSE, e che tali attività saranno svolte da entrambi gli enti con le risorse attualmente già disponibili. In caso di eventuale attivazione dei poteri sostitutivi da parte dello Stato nell'emanazione del provvedimento di individuazione delle aree idonee, conferma che tale attività sarà svolta con le risorse attualmente già disponibili.
  Riguardo all'articolo 26, nel confermare che l'obbligo in merito all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici è già previsto dalla normativa vigente, evidenzia che rispetto a tale disciplina, prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011, sono introdotte alcune novità volte a coordinare il perimetro di applicazione della norma con la disciplina generale riguardante la prestazione energetica degli edifici, prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché a consentire l'applicazione dell'obbligo anche nei casi in cui, per limiti tecnici – ad esempio, l'architettura dell'edificio in questione – sia impossibile installare impianti FER che soddisfino il fabbisogno minimo richiesto dalla norma. Tali previsioni non incrementano i costi a carico del bilancio dello Stato in termini di investimenti per l'adempimento all'obbligo, trattandosi di obblighi già previsti, considerando che rispetto alla normativa vigente non è incrementata la quota d'obbligo richiesta alle pubbliche amministrazioni e, anzi, si offrono modalità più efficienti per l'adempimento dei predetti obblighi. Ciò vale, altresì, per la specifica riguardante la previsione di conseguire la quota di energia da impianti da fonti rinnovabili da impianti obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, trattandosi di una previsione che si riferisce alla produzione di energia elettrica da FER, per la quale sono previste, sia nella norma vigente che nella modifica prevista, quote minime di potenza. La razionalizzazione apportata dalla norma proposta nei casi in cui si presenti una impossibilità tecnica, casistica sopra descritta, consente infine la realizzazione dell'obbligo tramite interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici, contribuendo così a generare risparmi per il bilancio dello Stato, grazie alla gestione di edifici più efficienti che comportano minori oneri di gestione.
  All'articolo 27, in materia di obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, si prevede che i soggetti che non rispettano tale obbligo possano procedere al versamento, a un Fondo per le energie rinnovabili appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, di un contributo economico compensativo finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili. Evidenzia, al riguardo, che non può essere identificato un soggetto che realizza gli interventi a valere sulle risorse accantonate nel suddetto Fondo, poiché tali risorse saranno utilizzate per la promozione delle energie rinnovabili tramite gli appositi strumenti incentivanti, vigenti o nuovi, previsti dall'ordinamento nazionale e nel rispetto delle disposizioni europee in materia, quali le linee guida in materia di aiuti di stato all'energia e all'ambiente.
  Le attività affidate a Consip SpA dall'articolo 28, comma 4, rientrano nelle ordinarie attività realizzate dalla medesima Pag. 63società per conto del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti e, quindi, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  Conferma che le attività di monitoraggio previste dagli articoli da 30 a 33 rientrano nella più ampia mission istituzionale di entrambi gli enti pubblici considerati – GSE e RSE – legata al monitoraggio del grado di raggiungimento dell'obiettivo complessivo sulle FER e gli impieghi nei settori elettrico, termico e trasporti.
  Conferma che le attività previste dall'articolo 34, in materia di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, rientrano nelle attività istituzionali del GSE e sono svolte avvalendosi delle risorse già disponibili.
  Con riferimento agli articoli da 42 a 44, evidenzia che per quanto riguarda i biocarburanti e il biometano (combustibile da biomassa) i controlli sono svolti dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti con oneri a carico del GSE, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo n. 28 del 2011, mentre i controlli sulla certificazione dei bioliquidi sono effettuati direttamente dal GSE, ai sensi del DM 14 novembre 2019.
  Conferma, altresì, che ISTAT, Acquirente unico SpA e RSE SpA sono in grado di svolgere i compiti loro assegnati dall'articolo 48 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, poiché i compiti previsti rientrano nella mission istituzionale di tali soggetti.
  Le attività e i compiti affidati ai diversi enti pubblici previsti nel testo del provvedimento, sono estrinsecazione diretta dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, e pertanto si conferma che tali enti sono in grado di svolgere i compiti loro assegnati dal provvedimento in esame avvalendosi delle disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'allegato III, conferma che a legislazione vigente la verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti è effettuata dai comuni, nell'ambito delle relazioni di progetto presentate dai tecnici progettisti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, onde consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti testé forniti dalla rappresentante del Governo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 294.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, rappresenta quanto segue.
  L'attività prevista dall'articolo 7 già rientra nelle competenze proprie dell'ARERA, per la quale sono peraltro disponibili ampi tempi di attuazione. Rileva che gran parte delle disposizioni relative ai diritti degli utenti nel mercato retail sono già state attuate dall'Autorità mediante la regolazione vigente ed è prassi già in uso all'Autorità quella di predisporre documenti in consultazione propedeutici all'adozione di provvedimenti che incidono sulla regolamentazione del mercato. Conferma, pertanto, che l'attività di cui al comma 3 del medesimo articolo 7 può essere effettuata dall'ARERA a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.
  Fermo restando che le disposizioni di cui all'articolo 9 traspongono nell'ordinamento nazionale principi e criteri che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, osserva che l'installazione dei contatori di seconda generazione è già stata avviata dai maggiori distributori e, per alcuni di questi, è in fase Pag. 64avanzata di implementazione, alla luce del quadro normativo e regolatorio definito con il decreto legislativo n. 102 del 2014 e le deliberazioni AEEGSI 87/2016 e 646/2016. Evidenzia inoltre che, nell'ambito dell'attività regolatoria, è stato verificato il rispetto dell'invarianza della spesa di investimento per il consumatore, rispetto a un ipotetico scenario di sostituzione dei misuratori di prima generazione giunti al termine della propria vita utile, con altri misuratori di prima generazione.
  Le disposizioni di cui all'articolo 10 hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione ma non erano presenti in norma primaria. Infatti è già operativo lo strumento di confronto delle offerte (Portale offerte) previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017, gestito dall'Acquirente unico sulla base delle indicazioni fornite dall'ARERA. Il Portale offerte risulta già conforme ai requisiti fissati dallo schema di decreto in analisi. Conferma, pertanto, che la predetta disposizione non comporta un aggravio delle competenze a carico dell'ARERA.
  Riguardo all'articolo 11, in materia di clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, rispetto alla natura delle azioni di comunicazione, formazione e assistenza che, su proposta dell'Osservatorio, sembrano destinate ad essere svolte dal Ministero competente e dall'ARERA, la disposizione di cui alla lettera a) del comma 6 del medesimo articolo non reca effetti diretti, certi ed immediati, atteso che, formulata la proposta, il Ministero competente e l'ARERA possono valutare il suo accoglimento anche in termini di copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti per lo svolgimento dei loro compiti.
  Rispetto al comma 4 dello stesso articolo 11, circa l'eventuale introduzione di misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici nella fissazione del prezzo dell'energia elettrica, fa presente che le stesse hanno carattere futuro – dopo il 2025 – ed incerto – ossia a seguito del riesame da parte della Commissione dei regimi che prevedono tutele di prezzo. Inoltre, la disposizione stabilisce un obbligo in capo al Ministro di presentare un disegno di legge per l'adozione delle eventuali misure rispetto al quale saranno trovate le risorse per le necessarie coperture.
  In ordine all'attività di monitoraggio, l'Osservatorio si avvale di Acquirente unico e GSE che agiscono nell'ambito delle risorse disponibili per lo svolgimento dei propri compiti statutari. Per quanto riguarda la determinazione del valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 10, lettera c), precisa che la disposizione comporta una redistribuzione dei suddetti costi tra gli utenti e pertanto non determina l'insorgere di effetti di minor gettito fiscale. Relativamente al GSE, l'attività di monitoraggio prevista dal comma 11, lettera b), del medesimo articolo 14 è svolta con eventuali oneri a carico del sistema tariffario elettrico, in analogia con quanto avviene per le altre attività svolte dal Gestore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali. Conferma, pertanto, che le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In considerazione del fatto che si stima la realizzazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi nel numero di poche decine per l'intero territorio nazionale, mentre quelli esistenti sono circa sessanta, conferma che l'istituzione e la gestione dell'albo di cui all'articolo 17, comma 7, potrà avvenire con le risorse umane e strumentali del Ministero della transizione ecologica.
  Riguardo all'articolo 18, evidenzia che a fronte dei costi posti a carico dell'utenza per la realizzazione degli impianti, lo sviluppo della capacità di stoccaggio produce effetti economici positivi. Essa, mirando alla riduzione dell'overgeneration della generazione da fonti rinnovabili, aumenta il gettito in quanto produce effetti diretti di investimento delle importanti opere previste, con particolare ferimento al pompaggio idroelettrico, e aumenta gli investimenti per la realizzazione della generazione da fonti rinnovabili. Pag. 65
  Sul piano della tariffa elettrica, la maggiore penetrazione di energia da fonti rinnovabili, per quanto riguarda i costi operativi consentirebbe nel medio termine la riduzione dei prezzi dell'energia. Inoltre, si devono considerare gli effetti sistemici sui costi di gestione di rete attraverso la più efficiente risoluzione delle congestioni.
  Allo stato l'impatto finanziario dell'articolo 20, in materia di obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione, è di difficile valutazione poiché esso dipenderà dall'effettivo ricorso alla misura ed al tasso di sostituzione della generazione termoelettrica.
  Riguardo all'articolo 21, in materia di preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico, si evidenzia che il piano dei rischi è già stato predisposto con le risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero della transizione ecologica, e analogamente si procederà per i successivi aggiornamenti.
  La disposizione di cui all'articolo 22 si sostanzia in una legificazione di compiti e funzioni già previsti dalla vigente regolazione e svolti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, mentre la disposizione di cui all'articolo 23 si sostanzia in una legificazione di compiti e funzioni già previsti dalla vigente regolazione e svolti Gestori delle reti di distribuzione.
  Conferma la copertura a carico delle tariffe elettriche anche degli oneri per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 257 del 2016, introdotto dal comma 6 del medesimo articolo 23.
  In ordine ai nuovi compiti previsti dall'articolo 24, precisa che gli stessi sono ampiamente già esercitati dall'Autorità di regolazione. Pur non potendosi escludere la necessità di risorse umane e finanziarie aggiuntive, resta fermo che le stesse trovano comunque copertura a carico degli operatori del sistema dell'energia elettrica, del gas, idrico e rifiuti.
  In relazione agli incentivi all'efficienza, evidenzia che gli stessi sono riconosciuti a fronte dei benefici per il sistema in termini di conseguimento degli obiettivi di miglioramento della politica energetica del Paese e sono coperti nell'ambito delle tariffe del sistema elettrico, come le misure compensatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo 24.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, onde consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Atto n. 313.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame reca il regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
  Rammenta, in particolare, che gli articoli citati sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge n. 31 del 2019, che reca disposizioni in materia di azione di classe. In particolare l'articolo 1 della citata legge ha introdotto l'articolo 840-bis del codice di procedura civile onde stabilire che l'azione di classe può essere proposta esclusivamente dalle organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. Il successivo articolo 2 della legge ha introdotto l'articolo 196-ter nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, stabilendo che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere Pag. 66delle Commissioni parlamentari competenti, siano stabiliti i requisiti per l'iscrizione nel predetto elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco. I due articoli citati, cui non sono stati scritti effetti sui saldi di finanza pubblica, sono assistiti da una clausola di invarianza riferita alla legge n. 31/2019 nella sua interezza. Fa presente che il provvedimento si compone di 12 articoli ed è assistito da una clausola di neutralità finanziaria, all'articolo 12; esso è inoltre corredato di relazione tecnica che non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia quale amministrazione competente non risulta formalmente «vidimata» dalla Ragioneria generale dello Stato. Ciò posto, evidenzia l'opportunità di chiarimenti riferiti ai seguenti profili. In merito all'istituzione del registro prende atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica, stimata in analogia ad altri elenchi o registri già esistenti: la relazione medesima afferma che alla copertura del relativo onere si potrà provvedere mediante riprogrammazione delle risorse iscritte in bilancio, delle quali si dà conto. In proposito, tenuto conto che le previsioni di bilancio dovrebbero essere costruite sulla base della legislazione vigente, andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori elementi idonei a verificare che l'onere sia effettivamente sostenibile nel quadro della riprogrammazione delle esistenti risorse di bilancio, considerato che le previsioni riferite a tali risorse non dovrebbero tener conto dell'adempimento previsto dal decreto in esame: in particolare, detti elementi dovrebbero indicare quali interventi, tra quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, possano essere posticipati, rimodulati o annullati senza pregiudizio di attività obbligatorie o funzionalmente necessarie, al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per la misura in esame. In merito alla tenuta del registro, la relazione tecnica indica una stima del gettito derivante dai contributi richiesti alle associazioni e afferma inoltre che tale gettito potrà essere utilizzato per la tenuta, la gestione ed ogni necessario adeguamento ed implementazione dell'elenco, nonché per le spese di funzionamento dello stesso. In proposito, ritiene necessario acquisire i dati e gli ulteriori elementi riferiti alle spese da sostenere per l'istituzione ed il funzionamento del registro, al fine di verificare l'effettivo allineamento di detta spesa, sul piano quantitativo e temporale, con il gettito atteso da contributi, la cui misura è determinata in cifra fissa dalle norme. Per quanto riguarda le restanti norme, invece, non si formulano osservazioni tenuto conto del loro carattere ordinamentale e procedimentale e del fatto che già alla legge istitutiva della nuova disciplina non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 12 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, in considerazione del contenuto dell'articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, segnala che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, Pag. 67relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.
Atto n. 314.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che il Ministro della difesa, in data 11 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (atto del Governo n. 314). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 13 ottobre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale si pone l'obiettivo di rinnovare le unità navali d'altura della precedente generazione, attraverso l'acquisizione di 2 unità di moderna concezione, dotate di capacità di supporto logistico ad ampio spettro, elevata modularità e flessibilità di impiego unite ad un sistema di propulsione ad emissioni controllate per il minimo impatto ambientale, con impiegabilità duale per il concorso della Difesa in occasione di eventi straordinari o calamità naturali.
  Il programma – da avviarsi nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2035 e comporta un onere complessivo stimato in circa 823 milioni di euro. Oggetto del presente schema di decreto è la sola prima tranche degli investimenti pianificati, per un ammontare di 411,5 milioni di euro, cui si provvederà tramite le seguenti modalità:

   quanto a 179,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, iscritte nel capitolo 7120, piano gestionale n. 42 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto fondo investimenti 2020 – comma 14), del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   quanto a 232 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti iscritti nel piano gestionale n. 1 (Spese relative a tutti i settori della componente navale, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza marittima delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari) del predetto capitolo di spesa 7120.

  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ritiene tuttavia necessario, anche alla luce dei programmi d'armi recanti oneri coperti a valere sulle risorse dei medesimi piani di gestione già esaminati nel corso della presente legislatura, acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non Pag. 68sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, imputati ai citati piani gestionali, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, anche sotto il profilo quantitativo, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Del resto, osserva che, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo tenore, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, in ragione della complessità del programma e del suo lungo sviluppo temporale, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Da un punto di vista più generale, rileva che tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.15.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2021.

Pag. 69

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, onde consentire al relatore di predisporre una proposta di parere anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo in precedenti sedute.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
C. 3242 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che l'articolo VI, parte X, paragrafo 2, lettera a), dell'Accordo disciplina l'esenzione da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Programma, ad eccezione degli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi. Al riguardo, coerentemente con quanto rilevato in sede di predisposizione della relazione tecnica, si ritiene di poter escludere che dall'attuazione del predetto articolo possano derivare effetti di minor gettito, tenuto conto che l'accordo ratificato nel 2001, attualmente ancora in vigore, già prevede l'esenzione dalle imposte sull'importazione, tra cui l'IVA all'importazione. Precisa, altresì, che l'Accordo che si intende ratificare si limita ad integrare la precedente formulazione dell'articolo VI, esplicitando che detta esenzione si applichi esclusivamente alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
  Con riferimento all'articolo VII, parte XIII, non ritiene possa farsi questione di minore gettito nel caso in cui il personale di nazionalità italiana sia già titolare di reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali. Si presume infatti che, in tal caso, altri soggetti passivi delle imposte sui redditi sostituiranno i soggetti eventualmente assunti presso il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), mantenendo inalterato il gettito fiscale. Se invece la posizione dovesse essere eliminata per effetto di una riduzione di personale, rileva che tale effetto non può essere ascritto all'esenzione fiscale accordata ai redditi erogati da EMBL, ma a una libera, ed ipotetica, scelta individuale del datore di lavoro italiano presso il quale lavora il dipendente assunto da EMBL. Osserva che la quantificazione dell'ipotetico minor gettito derivante da questa scelta aziendale peraltro risulta impossibile, in quanto non è a priori noto il gettito derivante da posizioni lavorative ipotetiche. Per prassi, peraltro, tali eventuali effetti non vengono stimati in sede di valutazione delle misure normative. Segnala, infine, che dall'articolo XI, parte XX, non discendono effetti finanziari poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che regolano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, onde consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti testé forniti dalla rappresentante del Governo.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici Pag. 70e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa preliminarmente presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 121 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e circolazione stradale. Rammenta che il testo iniziale del provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, che ha espresso nella seduta del 20 ottobre 2021 un parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state integralmente recepite dalle Commissioni riunite VIII e IX nel corso dell'esame in sede referente. Rileva, inoltre, che gli emendamenti approvati dalle predette Commissioni non sono corredati di relazione tecnica.
  Tutto ciò premesso, nel rinviare alla apposita documentazione predisposta dal competente Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati per un'analisi dettagliata dei profili finanziari delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, rileva tuttavia la necessità, all'articolo 1, comma 5-bis, di precisare che il rimborso delle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi è riconosciuto per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, in coerenza con quanto previsto dalla relativa autorizzazione di spesa. Rileva, altresì, la necessità di introdurre, con riferimento alla modalità di copertura di cui agli articoli 2, commi 2-quater e 2-quinquies, e 4, commi 1-quinquies e 3-quinquies – effettuata mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2021-2023, un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Rileva, infine, la necessità, all'articolo 4, comma 4-quater, secondo periodo, di riferire l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla concessione di un contributo alla Gestione governativa Laghi Maggiore, di Garda e di Como, al comma 16 dell'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, anziché al comma 23 del medesimo articolo 19-ter, che viceversa reca una mera norma di copertura finanziaria.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel concordare con i rilievi testé rappresentati dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), nella quale sono evidenziate le criticità di ordine finanziario relative a talune disposizioni approvate dalle Commissioni riunite VIII e IX nel corso dell'esame in sede referente, di cui si richiede pertanto la modifica o la soppressione al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rispetto ai contenuti della predetta nota, precisa tuttavia che per quanto concerne nello specifico le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, anch'esse introdotte nel corso della discussione presso le Commissioni di merito, relative al rifinanziamento, per gli anni dal 2021 al 2030, del Fondo per le vittime dell'amianto, sono in fase conclusiva le necessarie verifiche tecniche propedeutiche ad una possibile riformulazione delle disposizioni stesse, in grado di assicurare la congruità in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, oltre che di saldo netto da finanziare, della relativa copertura individuata nel Fondo sociale per occupazione e formazione, eventualmente ipotizzando anche una diversa estensione temporale della misura. In considerazione di tale ultimo aspetto, chiede pertanto un breve rinvio dell'esame del provvedimento onde consentire ai competenti uffici del Governo di concludere le predette verifiche tecniche.

Pag. 71

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel prendere atto di quanto testé rappresentato dalla Viceministra Castelli, domanda preliminarmente se la Commissione bilancio sarà comunque posta nelle condizioni di esaminare con la dovuta attenzione le proposte di modifica del testo conseguenti ai rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato e rispettare al contempo il termine previsto per la ripresa odierna dei lavori di Assemblea, fissato alle ore 14.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi a quanto testé segnalato dalla collega Lucaselli, ritiene doveroso che alla Commissione bilancio sia assicurato un adeguato spazio per la disamina approfondita dei rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato, volti a sanare le criticità sotto il profilo finanziario di talune disposizioni approvate nel corso dell'esame in sede referente, stigmatizzando al riguardo come spesso la Commissione medesima, in analoghi frangenti, sia stata chiamata ad operare nella sostanziale incertezza circa l'andamento dei suoi lavori, come peraltro dimostra il ripetuto rinvio della seduta odierna.

  Fabio MELILLI, presidente, in risposta ai deputati Lucaselli e Trancassini, avverte che sarà comunque sua cura assicurare che, una volta pervenuti anche gli ultimi rilievi sulle criticità finanziarie del testo anticipati dalla Viceministra Castelli, la Commissione possa comunque svolgere sul provvedimento in esame un dibattito ampio e disteso, eventualmente premurandosi di richiedere all'Assemblea uno slittamento dell'orario di ripresa dei lavori pomeridiani. Tutto ciò premesso, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta, che potrebbe orientativamente riprendere alle ore 13.45.

  La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 13.45.

  La Viceministra Laura CASTELLI, anche all'esito degli approfondimenti svolti sulla questione del rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, con riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni riunite VIII e IX in sede referente, fa presente quanto segue.
  Appare necessario riformulare i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 4, concernenti il rifinanziamento per gli anni dal 2021 al 2030 del Fondo per le vittime dell'amianto, giacché la relativa copertura a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione risulta carente di disponibilità a legislazione vigente e non in grado di assicurare la copertura dell'onere non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. In particolare, appare necessario, da un lato, delimitare l'estensione temporale del predetto rifinanziamento ai soli anni 2021-2022, dall'altro, elevare la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione ad un importo pari a 15 milioni di euro, onde assicurare la compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  All'articolo 6, appare necessario sopprimere i commi 9-bis e 9-ter, che autorizzano l'ENAC ad istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, con iscrizione nel bilancio dell'ente del relativo Fondo e trasferimento delle risorse destinate al trattamento di pari unità di personale dirigenziale di seconda fascia, giacché l'utilizzo di quota delle risorse dell'attuale Fondo dei dirigenti per la copertura di parte dell'onere delle istituende cinque unità dirigenziali di prima fascia, in assenza di una corrispondente riduzione delle attuali posizioni dirigenziali appartenenti ad un'unica qualifica, al di là delle criticità sotto il profilo ordinamentale e dei possibili effetti emulativi da parte di altre pubbliche amministrazioni, determina una carenza di copertura del trattamento accessorio delle attuali posizioni non considerata dalla disposizione in esame.
  All'articolo 16, appare necessario riformulare più puntualmente i contenuti della disposizione di cui alla lettera a) del comma 3-sexies – relativa alla possibilità da parte della regione Liguria di erogare un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Pag. 72Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona – al fine di assicurarne adeguata copertura anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni.
  Appare necessario sopprimere le restanti disposizioni del medesimo comma 3-sexies dello stesso articolo 16, di cui alle successive lettere da b) a d), che prevedono, tra l'altro, la nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale quale Commissario straordinario, in luogo del provveditore interregionale alle opere pubbliche, per la gestione diretta dei servizi di trasporto portuale della «Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo» per un periodo massimo di 24 mesi, prorogabile non oltre il 31 dicembre 2024, giacché le stesse appaiono suscettibili di recare oneri ulteriori rispetto a quelli relativi alla struttura commissariale e all'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla lettera a), di cui si è in precedenza detto, quali, ad esempio, oneri per il personale addetto al servizio, per il riscatto di beni del concessionario ovvero per i contratti trasferiti.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3278-A Governo, di conversione in legge del DL 121/2021, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    appare necessario riformulare i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 4, concernenti il rifinanziamento per gli anni dal 2021 al 2030 del Fondo per le vittime dell'amianto, giacché la relativa copertura a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione risulta carente di disponibilità a legislazione vigente e non in grado di assicurare la copertura dell'onere non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;

    in particolare, appare necessario, da un lato, delimitare l'estensione temporale del predetto rifinanziamento ai soli anni 2021-2022, dall'altro, elevare la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione ad un importo pari a 15 milioni di euro, onde assicurare la compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

    all'articolo 6, appare necessario sopprimere i commi 9-bis e 9-ter, che autorizzano l'ENAC ad istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, con iscrizione nel bilancio dell'ente del relativo Fondo e trasferimento delle risorse destinate al trattamento di pari unità di personale dirigenziale di seconda fascia, giacché l'utilizzo di quota delle risorse dell'attuale Fondo dei dirigenti per la copertura di parte dell'onere delle istituende cinque unità dirigenziali di prima fascia, in assenza di una corrispondente riduzione delle attuali posizioni dirigenziali appartenenti ad un'unica qualifica, al di là delle criticità sotto il profilo ordinamentale e dei possibili effetti emulativi da parte di altre pubbliche amministrazioni, determina una carenza di copertura del trattamento accessorio delle attuali posizioni non considerata dalla disposizione in esame;

    all'articolo 16, appare necessario riformulare più puntualmente i contenuti Pag. 73della disposizione di cui alla lettera a) del comma 3-sexies – relativa alla possibilità da parte della regione Liguria di erogare un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona – al fine di assicurarne adeguata copertura anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni;

    appare necessario sopprimere le restanti disposizioni del medesimo comma 3-sexies dello stesso articolo 16, di cui alle successive lettere da b) a d), che prevedono, tra l'altro, la nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale quale Commissario straordinario, in luogo del provveditore interregionale alle opere pubbliche, per la gestione diretta dei servizi di trasporto portuale della “Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo” per un periodo massimo di 24 mesi, prorogabile non oltre il 31 dicembre 2024, giacché le stesse appaiono suscettibili di recare oneri ulteriori rispetto a quelli relativi alla struttura commissariale e all'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla lettera a), di cui si è in precedenza detto, quali, ad esempio, oneri per il personale addetto al servizio, per il riscatto di beni del concessionario ovvero per i contratti trasferiti;

   rilevata, altresì, la necessità:

    all'articolo 1, comma 5-bis, di precisare che il rimborso delle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi è riconosciuto per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, in coerenza con quanto previsto dalla relativa autorizzazione di spesa;

    di introdurre, con riferimento alla modalità di copertura di cui agli articoli 2, commi 2-quater e 2-quinquies, e 4, commi 1-quinquies e 3-quinquies – effettuata mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2021-2023, un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

    all'articolo 4, comma 4-quater, secondo periodo, di riferire l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla concessione di un contributo alla Gestione governativa Laghi Maggiore, di Garda e di Como, al comma 16 dell'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, anziché al comma 23 del medesimo articolo 19-ter, che viceversa reca una mera norma di copertura finanziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 5-bis, premettere le seguenti parole: Dal 1° gennaio

  All'articolo 2, comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 2, comma 2-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 74

  All'articolo 4, comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 4, comma 3-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 4, comma 4-quater, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 19-ter, comma 23 con le seguenti: di cui all'articolo 19-ter, comma 16

  All'articolo 4, comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: dal 2021 al 2030 con le seguenti: 2021 e 2022.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4, sostituire il comma 6-ter con il seguente: 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 6, sopprimere i commi 9-bis e 9-ter.

  All'articolo 16, sostituire il comma 3-sexies con il seguente: 3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, può essere concessa dall'INPS, dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022, un'ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuità con l'indennità di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo, l'indennità di cui al presente comma continua ad essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La misura di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con l'indennità NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ed è riconosciuta nel limite massimo di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni.».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Edoardo RIXI (LEGA), nel dichiarare di condividere il contenuto dell'articolo 16 riguardante i commissari straordinari e ringraziare il Governo per aver reso disponibili le risorse necessarie, chiede per quale motivo il Governo ritiene necessario sopprimere la disposizione, contenuta nell'articolo 16, comma 3-sexies, secondo la quale il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è nominato commissario straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in luogo del provveditore interregionale alle opere pubbliche, dal momento che tale disposizione non comporta Pag. 75oneri finanziari. Nel sottolineare, inoltre, che la realizzazione di tale opera è bloccata da circa un anno e mezzo, chiede al Governo di indicare quali siano gli effetti finanziari conseguenti al cambiamento del soggetto competente.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Rixi, nel rinviare al contenuto dettagliato della nota della Ragioneria generale dello Stato depositata agli atti della Commissione, evidenzia che la nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale quale commissario straordinario non esclude che, in seguito a tale nomina, possa esservi necessità di maggiori risorse finanziarie o che in tal modo sia pregiudicata la realizzazione di altri programmi che devono essere realizzati dalla medesima Autorità.

  Edoardo RIXI (LEGA), in replica alla Viceministra Castelli, ribadisce che le risorse per il recupero della piena funzionalità della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, pari a 5 milioni di euro, sono già state stanziate e non sono previste variazioni. Nel ricordare che il Governo si era impegnato alla realizzazione dell'opera nei confronti dei lavoratori e dei sindacati, sottolinea i rischi che potrebbero derivare dal ritardo nel ripristino dell'impianto funiviario di Savona.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.