CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 ottobre 2021
683.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta poiché è necessario svolgere ulteriori approfondimenti su di esso.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
C. 2746-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 48

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 marzo scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che in data 7 aprile 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.
C. 2823-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 aprile scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che in data 26 maggio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
C. 2824-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 aprile scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che in data 26 maggio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, ricorda che il disegno di legge in oggetto dispone la conversione del decreto-legge n. 132 del 2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 6, riferita al decreto-legge nel suo complesso.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, mentre non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di difesa, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, l'eventuale nomina a Capo di Stato maggiore della difesa, secondo la previsione introdotta dalla norma in esame, di un generale titolare di un grado apicale già collocato in congedo e richiamato a tal fine in servizio non appare suscettibile di determinare effetti sugli organici.
  Con riferimento all'articolo 3, recante proroga di termini in materia di referendum, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica, e considerato che a due interventi di analogo contenuto, vale a dire l'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 e l'articolo 39-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, recante proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma interviene nel quadro dell'assegno temporaneo per figli minori, o «assegno ponte», destinato ad operare in via transitoria per l'anno 2021 nelle more dell'attuazione della delega sull'assegno unico e universale, di cui alla legge n. 46 del 2021. In particolare, rileva che, fermi restando tutti gli altri elementi dell'«assegno ponte», la disposizione in esame riconosce gli arretrati dal mese di luglio 2021 per le domande presentate entro il 31 ottobre (anziché, come a legislazione previgente, entro il 30 settembre) 2021, con ciò ampliando la platea dei potenziali beneficiari dei pagamenti arretrati. In proposito, evidenzia che l'«assegno ponte» opera nel quadro di un limite di spesa pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. Fa presente che la relazione tecnica allegata alla norma istitutiva forniva comunque dati ed elementi idonei a comprovare l'idoneità dello stanziamento rispetto alla platea potenziale dei beneficiari. Tuttavia, come osservato in sede di esame parlamentare del decreto-legge istitutivo, l'effettiva osservanza del tetto di spesa è rimessa ad un dispositivo normativo parzialmente diverso da quello previsto in casi analoghi in quanto, a fronte del consueto monitoraggio INPS sugli andamenti di spesa, non è espressamente disposta la sospensione o cessazione dell'accettazione di nuove domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del tetto di spesa. Segnala inoltre che l'assegno ponte appare configurato, per i beneficiari, come vero e proprio diritto soggettivo, al sussistere dei pertinenti requisiti, tale da non presentare margini di modulabilità o comprimibilità, come previsto dagli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 79 del 2021). Alla luce del predetto quadro normativo, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi di valutazione – riferiti anche al tiraggio effettivo della misura nella fase applicativa già trascorsa e in proiezione d'anno – idonei a consentire una verifica della capienza del tetto di spesa prefissato, rimasto invariato, anche alla luce delle modifiche disposte dalla norma in esame, che comportano un ampliamento della platea potenziale di beneficiari degli arretrati.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante proroga di termini in materia di versamenti IRAP, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne, infine, l'articolo 6, recante la clausola di invarianza finanziaria, Pag. 50 sotto il profilo meramente formale appare necessario, a suo avviso, riformulare la predetta clausola al fine di precisare, da un lato, che dall'attuazione del presente decreto non «devono derivare» – anziché non «derivano», come allo stato indicato nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie «disponibili» a legislazione vigente – anziché «già previste» a legislazione vigente, come invece risultante dal testo.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la modifica introdotta all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, che stabilisce che per le domande di assegno temporaneo per figli minori presentate entro il 31 ottobre 2021, anziché entro il 30 settembre del medesimo anno, siano corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea, infatti, che ad oggi i minori che risultano interessati dalla misura, ivi inclusi quelli facenti capo a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, risultano pari a circa 1 milione e 600 mila, ossia in numero largamente inferiore a quello a suo tempo quantificato ai fini della stima dell'onere derivante dall'introduzione dell'assegno temporaneo per il secondo semestre 2021, pari a circa 2,7 milioni di minori.
  Ritiene necessario inoltre riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di precisare, da un lato, che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3298 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 2021 recante Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la modifica introdotta all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, che stabilisce che per le domande di assegno temporaneo per figli minori presentate entro il 31 ottobre 2021, anziché entro il 30 settembre del medesimo anno, siano corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    infatti, ad oggi, i minori che risultano interessati dalla misura, ivi inclusi quelli facenti capo a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, risultano pari a circa 1 milione e 600 mila, ossia un numero largamente inferiore a quello a suo tempo quantificato ai fini della stima dell'onere derivante dall'introduzione dell'assegno temporaneo per il secondo semestre 2021, pari a circa 2,7 milioni di minori;

    risulta necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di precisare, da un lato, che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

   esprime

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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 6 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.