CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 252

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 1494-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo del provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 15 settembre, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la quale prevede che lo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza trasmesso alle Camere al fine dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari Pag. 253competenti per materia e per gli aspetti finanziari sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo.
  Rammenta, altresì, che la X Commissione Attività produttive, in data 22 settembre 2021, ne ha quindi concluso l'esame in sede referente recependo integralmente la predetta condizione ed approvando taluni ulteriori emendamenti privi in ogni caso di profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Trano 2.100, che, nel sostituire la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevede tra l'altro che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo altresì che con apposito decreto ministeriale sia stabilito l'importo del contributo da versare per l'iscrizione e il mantenimento del citato albo, tenendo conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo medesimo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità del citato contributo a fronteggiare le spese derivanti dalla istituzione e dal mantenimento dell'albo commissariale, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra l'acquisizione del predetto contributo e i costi da sostenere. Ricorda che su analogo emendamento presentato al C. 3314 la Commissione nella seduta del 19 ottobre scorso ha espresso parere contrario.
  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulla proposta emendativa puntualmente richiamata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Trano 2.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa delle risposte del Governo sulle richieste di chiarimento del relatore.

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  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ritiene necessario un ulteriore rinvio dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere sulla base della documentazione depositata dal Governo nelle precedenti sedute.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2021.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimenti del relatore, rappresenta quanto segue.
  Riguardo all'articolo 1, comma 6, recante norme in materia di accertamenti relative alla revisione dei veicoli, si conferma l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse derivanti dal gettito e le spese da effettuare.
  L'articolo 2, comma 1, si applica solo alle concessioni il cui periodo regolatorio è scaduto per le quali il procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari, che è condizione essenziale per la definizione degli adeguamenti tariffari da applicare, viene differito dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, rendendo pertanto possibile l'applicazione dell'adeguamento annuale della tariffa a partire dal 1° gennaio 2022. La proroga introdotta dalla predetta disposizione è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che, una volta definito l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, saranno effettuati i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Al riguardo precisa che non sussistono variazioni di entrate rispetto a quelle considerate negli esercizi correnti da parte dei concessionari e su cui viene determinata l'entità delle somme corrisposte ad ANAS S.p.A., mentre, quanto ai conguagli che verranno effettuati, si precisa che gli stessi si sostanziano in entrate derivanti dalla definizione di una differente tariffa applicata all'utenza e, pertanto, sono da escludere riflessi sui bilanci di enti facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione. Sul piano contabile comunque il mancato adeguamento delle tariffe non comporterebbe minori entrate poiché le stesse non sono scontate sui saldi di finanza pubblica.
  La proroga disposta dall'articolo 2, comma 2, per le concessioni relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale è finalizzata a compensare parzialmente le perdite delle imprese concessionarie di tali servizi, in considerazione del calo di traffico registrato nelle autostrade italiane derivante Pag. 255 dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, in analogia con quanto disposto da altri provvedimenti emanati dal legislatore nazionale e da altri Stati membri dell'Unione europea in considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza da Covid-19 per altri settori, quali quelli aeroportuali e portuali. La misura disposta, pertanto, è finalizzata a contenere i conseguenti effetti economici e a salvaguardare i livelli occupazionali, analogamente con quanto già previsto per altri servizi in concessione e risulta, pertanto, pienamente compatibile con la disciplina europea in materia di contratti pubblici.
  Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 4, conferma la sussistenza delle risorse finanziaria di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per finanziare i costi di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario European Rail Traffic Management System (ERTMS) e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati.
  Conferma inoltre la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 6 a 8, in materia di servizio di trasporto ferroviario Tirano (Italia)-Campocologno (Svizzera), in considerazione del fatto che le spese relative alla sicurezza stradale non risultano correlate alla proroga dell'autorizzazione della ferrovia Tirano-Campolongo e, pertanto, si conferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione previgente. In particolare, precisa che gli oneri richiamati nella relazione tecnica sono quelli afferenti alla sicurezza stradale (per esempio, apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento marciapiedi, posizionamento di dispositivi spartitraffico) che rientrano tra quelli ordinariamente gravanti sui bilanci dei comuni, in qualità di enti proprietari delle strade in ambito urbano e soggetti regolatori della circolazione stradale.
  Riguardo alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, che amplia le competenze dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, l'inclusione del porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è da collegare all'attuale impossibilità di attuare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sardegna e all'incentivazione della crescita dell'intero tessuto economico ed industriale che gravita intorno all'attività del porto. Inoltre, l'inclusione del porto Rifugio di Gela e del porto Isola di Gela nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale è finalizzata alla creazione di un sistema portuale che, sotto un'unica governance, gestisca da protagonista del mercato tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare, le funzioni commerciali e logistiche, industriali e petrolifere, nonché di servizio passeggeri, compresi i croceristi, e turisti, di attività di pescherecci e di diporto. Al riguardo, evidenzia che l'inserimento dei suddetti porti nelle circoscrizioni delle competenti Autorità di sistema portuale non comporterà alcun incremento di costi, in quanto le suddette Autorità di sistema già dispongono delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie per la gestione, in aggiunta a tutti gli altri porti già dalle stesse governati, anche dei porti in questione che, peraltro, hanno dimensioni e traffici commerciali minori rispetto ai porti già ricompresi nelle rispettive circoscrizioni. Conseguentemente, poiché le suddette Autorità risultano già sufficientemente strutturate, sia per dotazioni umane, strumentali e di capacità gestionale, sia per risorse finanziarie, per la gestione dei nuovi porti, ne consegue che le risorse finanziarie non potranno che essere inizialmente quelle vigenti, già presenti nel bilancio dei richiamati enti e, a regime, quelle che deriveranno anche dagli introiti connessi al gettito delle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalle due Autorità di sistema portuale in relazione ai nuovi porti. Pertanto, Pag. 256conferma che l'intervento proposto è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 4, comma 3, che assegna all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto risorse finalizzate alla realizzazione di interventi infrastrutturali, conferma la tempistica della realizzazione delle suddette opere, di cui al prospetto riepilogativo riportato nell'allegato alla relazione tecnica. Conferma inoltre che il Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, reca le necessarie risorse finanziarie disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati.
  Riguardo all'articolo 4, comma 4, in materia di Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo, ribadisce quanto riportato in relazione tecnica in ordine alla circostanza che la disposizione ha la finalità di favorire l'attuazione della misura, consentendo l'acquisizione della necessaria autorizzazione della Commissione europea.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, che prevede l'assegnazione presso il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI) di personale degli enti pubblici di ricerca collocato fuori ruolo, fa presente che il trattamento economico corrisposto al personale assegnato presso il CISMI, il cui importo rimane invariato rispetto a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, è posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Pertanto, trattandosi di personale da individuarsi tra il personale degli enti pubblici di ricerca, collocato fuori ruolo – senza che per tali unità di personale vi sia il trasferimento delle corrispondenti risorse ed i cui oneri sono posti a carico del Ministero – è stato necessario, ai fini della corretta copertura finanziaria della disposizione, quantificare l'intero onere e non solo quello derivante da eventuali componenti aggiuntive. Riguardo agli oneri relativi al personale fuori ruolo previsti per il 2021, conferma che gli oneri previsti per l'anno 2021, pari ad un terzo di quelli previsti per ciascun anno a regime a decorrere dal 2022, è parametrato a 4 mesi (ultimo quadrimestre dell'anno 2021). Con riferimento alle spese di funzionamento, rappresenta che le stesse comprendono i buoni pasti quantificati in 33.880 euro annui (20 unità x 7 euro valore del buono pasto x 11 mesi x 22 giorni) e le spese per servizi ed oneri di gestione quantificate forfettariamente in 72.000 annui (media di 6.000 euro al mese x 12 mesi).
  In relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, che prevede la possibilità da parte del CISMI di stipulare convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati, fa presente che, trattandosi di una mera possibilità, qualora dovesse concretizzarsi tale necessità alla stessa si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, la disposizione ha carattere di neutralità finanziaria e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Infine, relativamente alle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, conferma l'effettiva disponibilità delle stesse, al netto di quelle destinate per far fronte ad interventi già programmati e ad impegni già assunti.
  All'articolo 5, commi 4 e 5, a seguito dell'inserimento di un ulteriore componente all'interno del Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, non risulta necessario il potenziamento della struttura di supporto al Comitato speciale, istituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, tenuto conto che per la stessa sono previste, a legislazione vigente, per gli anni dal 2022 al 2026, adeguate ed idonee risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché la possibilità per la medesima struttura di supporto di avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni Pag. 257 dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
  Al comma 5 del citato articolo 5, da un punto di vista formale, appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  All'articolo 5, commi da 6 a 9, recante disposizioni in materia di Commissione nazionale per il dibattito pubblico, con riferimento agli oneri recati dal comma 8, lettere a) e b), relativi all'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato relativi al personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale, segnala che la relazione tecnica, oltre ai dati relativi alla retribuzione di posizione variabile riporta anche quelli relativi alla retribuzione di risultato di cui si prevede anche l'incremento.
  In relazione alla finalità della disposizione di cui all'articolo 5, comma 10, recante incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici, conferma che gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e che detti pagamenti gravano sui relativi quadri economici delle singole opere. Al riguardo, evidenzia che, anche qualora gli incentivi di cui trattasi venissero erogati nell'annualità di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, non si ritiene che possano determinarsi effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente, dal momento che, come già evidenziato, si tratta di risorse già accantonate.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, commi da 1 a 7, recante disposizioni in materia di Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), fa presente che il primo periodo del comma 5 del citato articolo 6 prevede espressamente il trasferimento di sei unità di livello dirigenziale non generale dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) all'ANFISA, pertanto la relazione tecnica risulta coerente con quanto previsto dal testo del provvedimento in esame. Fa presente inoltre che le risorse umane trasferite dal MIMS all'ANSFISA, come individuate nel primo periodo del predetto comma 5, includono anche il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che risulta in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Con riferimento all'attribuzione all'ANSFISA delle tariffe di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, previste dalla previgente disciplina per lo svolgimento da parte del MIMS delle attività ispettive e di gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico, conferma che le suddette attività sono state integralmente devolute dal Ministero all'Agenzia in ragione dell'assegnazione degli USTIF alla medesima Agenzia disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e che, pertanto, non risultano ulteriori attività residuali in capo al Ministero tali da richiedere una loro copertura tariffaria. Conferma inoltre che il riconoscimento in favore di personale appositamente abilitato dell'ANSFISA della possibilità di svolgere specifiche attività di polizia stradale, non è suscettibile di determinare effetti finanziari.
  Al comma 7 del citato articolo 6, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal trasferimento di personale del MIMS nei ruoli dell'ANSFISA, a fronte di oneri decorrenti dal 2022, il prospetto riepilogativo fa decorrere la riduzione del suddetto fondo dal 2021, per un mero refuso nella compilazione dell'allegato 3 della relazione tecnica, pertanto si conferma il profilo della copertura finanziaria, a decorrere dal 2022. Si conferma inoltre che l'utilizzo delle risorse presenti nel bilancio della predetta Agenzia per il perseguimento delle finalità che le predette Pag. 258disposizioni si propongono non è comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente e che vi è effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Si conferma che il trasferimento della Commissione permanente per le gallerie all'ANFISA, di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, non comporta per la stessa Agenzia oneri organizzativi e funzionali, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.
  All'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo, con riferimento allo sviluppo temporale dei conferimenti e i pertinenti riflessi sul saldo di fabbisogno per il 2021 in conseguenza della sottoscrizione dell'autorizzato aumento di capitale di ITA nell'esercizio in corso, fa presente che gli effetti sul fabbisogno conseguenti alla sottoscrizione dell'autorizzato aumento di capitale sono già stati scontati sui saldi di finanza pubblica.
  Dalle disposizioni di cui al comma 2 medesimo articolo 7, che prevedono che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea e che il programma adottato dai Commissari straordinari si intenda «ad ogni effetto autorizzato», non derivano effetti finanziari.
  Riguardo all'articolo 10, commi da 1 a 6, recante procedure di attuazione del PNRR, conferma che la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'attribuzione delle risorse del «Fondo Next Generation EU-Italia» non solo alle amministrazioni ed organismi titolari dei progetti ma anche agli enti attuatori dei progetti medesimi, non comporta una dinamica di spesa diversa da quella già scontata sui saldi di finanza pubblica, posto che le risorse del «Fondo Next Generation EU-Italia» sono trasferite alle amministrazioni ed organismi titolari di interventi PNRR, come peraltro disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Saranno le amministrazioni titolari di interventi PNRR, a loro volta, nell'ambito delle risorse loro attribuite, a provvedere al trasferimento delle medesime ai soggetti attuatori perché diano esecuzione ai progetti di competenza. La dinamica di cassa, pertanto, rimane quella già scontata nei tendenziali.
  L'articolo 10, comma 7, in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, non è suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché non sono stati introdotti nuovi strumenti di identificazione digitale, atteso che – ai sensi dell'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies – CIE e CNS erano già previsti come modalità di identificazione insieme a SPID.
  Riguardo all'articolo 11, recante rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 (gestito da SIMEST), conferma la natura aggiuntiva delle risorse del PNRR di rifinanziamento del Fondo 394/81 e che le relative spese sono già scontate sui saldi di finanza pubblica. Nel ribadire quanto già riportato in relazione tecnica, si fa presente che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia utilizzate a copertura costituiscono risorse a fondo perduto.
  Riguardo all'articolo 12, recante disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti, conferma che il Fondo per lo sviluppo e la coesione reca le occorrenti risorse disponibili utilizzate a copertura e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 13, comma 1, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei territori insulari del Centro-nord, conferma che non risulta alterata la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali.
  La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, recante modifica della procedura di attribuzione di contributi per gli investimenti ai comuni, non incide sulla modulazione Pag. 259 degli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica.
  All'articolo 15, recante disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale, dal punto di vista formale appare necessario precisare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli di cui al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame.
  Al comma 2 dell'articolo 16, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a) – mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2021-2023 – dal punto di vista formale appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al medesimo comma 2 dell'articolo 16, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), conferma che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 reca le occorrenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3278 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    riguardo all'articolo 1, comma 6, recante norme in materia di accertamenti relative alla revisione dei veicoli, si conferma l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse derivanti dal gettito e le spese da effettuare;

    l'articolo 2, comma 1, si applica solo alle concessioni il cui periodo regolatorio è scaduto per le quali il procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari, che è condizione essenziale per la definizione degli adeguamenti tariffari da applicare, viene differito dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, rendendo pertanto possibile l'applicazione dell'adeguamento annuale della tariffa a partire dal 1° gennaio 2022;

    la proroga introdotta dalla predetta disposizione è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che, una volta definito l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, saranno effettuati i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

    al riguardo si precisa che non sussistono variazioni di entrate rispetto a quelle considerate negli esercizi correnti da parte dei concessionari e su cui viene determinata l'entità delle somme corrisposte ad ANAS S.p.A., mentre, quanto ai conguagli che verranno effettuati, si precisa che gli stessi si sostanziano in entrate derivanti dalla definizione di una differente tariffa applicata all'utenza e, pertanto, sono da escludere riflessi sui bilanci di enti facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione;

    sul piano contabile comunque il mancato adeguamento delle tariffe non comporterebbe minori entrate poiché le stesse non sono scontate sui saldi di finanza pubblica;

    la proroga disposta dall'articolo 2, comma 2, per le concessioni relative ai Pag. 260servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale è finalizzata a compensare parzialmente le perdite delle imprese concessionarie di tali servizi, in considerazione del calo di traffico registrato nelle autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, in analogia con quanto disposto da altri provvedimenti emanati dal legislatore nazionale e da altri Stati membri dell'Unione europea in considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza da Covid-19 per altri settori, quali quelli aeroportuali e portuali;

    la misura disposta, pertanto, è finalizzata a contenere i conseguenti effetti economici e a salvaguardare i livelli occupazionali, analogamente con quanto già previsto per altri servizi in concessione e risulta, pertanto, pienamente compatibile con la disciplina europea in materia di contratti pubblici;

    riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 4, si conferma la sussistenza delle risorse finanziaria di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per finanziare i costi di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario European Rail Traffic Management System (ERTMS) e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati;

    si conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 6 a 8, in materia di servizio di trasporto ferroviario Tirano (Italia)-Campocologno (Svizzera), in considerazione del fatto che le spese relative alla sicurezza stradale non risultano correlate alla proroga dell'autorizzazione della ferrovia Tirano-Campolongo e, pertanto, si conferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione previgente;

    in particolare, si precisa che gli oneri richiamati nella relazione tecnica sono quelli afferenti alla sicurezza stradale (per esempio, apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento marciapiedi, posizionamento di dispositivi spartitraffico) che rientrano tra quelli ordinariamente gravanti sui bilanci dei comuni, in qualità di enti proprietari delle strade in ambito urbano e soggetti regolatori della circolazione stradale;

    riguardo alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, che amplia le competenze dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, l'inclusione del porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è da collegare all'attuale impossibilità di attuare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sardegna e all'incentivazione della crescita dell'intero tessuto economico ed industriale che gravita intorno all'attività del porto;

    inoltre, l'inclusione del porto Rifugio di Gela e del porto Isola di Gela nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale è finalizzata alla creazione di un sistema portuale che, sotto un'unica governance, gestisca da protagonista del mercato tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare, le funzioni commerciali e logistiche, industriali e petrolifere, nonché di servizio passeggeri, compresi i croceristi, e turisti, di attività di pescherecci e di diporto;

    al riguardo, si evidenzia che l'inserimento dei suddetti porti nelle circoscrizioni delle competenti Autorità di sistema portuale non comporterà alcun incremento di costi, in quanto le suddette Autorità di sistema già dispongono delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie per la gestione, in aggiunta a tutti gli altri porti già dalle stesse governati, anche dei porti in questione che, peraltro, hanno dimensioni e traffici commerciali minori rispetto ai porti già ricompresi nelle rispettive circoscrizioni;

Pag. 261

    conseguentemente, poiché le suddette Autorità risultano già sufficientemente strutturate, sia per dotazioni umane, strumentali e di capacità gestionale, sia per risorse finanziarie, per la gestione dei nuovi porti, ne consegue che le risorse finanziarie non potranno che essere inizialmente quelle vigenti, già presenti nel bilancio dei richiamati enti e, a regime, quelle che deriveranno anche dagli introiti connessi al gettito delle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalle due Autorità di sistema portuale in relazione ai nuovi porti;

    pertanto, si conferma che l'intervento proposto è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    riguardo all'articolo 4, comma 3, che assegna all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto risorse finalizzate alla realizzazione di interventi infrastrutturali, si conferma la tempistica della realizzazione delle suddette opere, di cui al prospetto riepilogativo riportato nell'allegato alla relazione tecnica;

    si conferma inoltre che il Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, reca le necessarie risorse finanziarie disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati;

    riguardo all'articolo 4, comma 4, in materia di Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo, si ribadisce quanto riportato in relazione tecnica in ordine alla circostanza che la disposizione ha la finalità di favorire l'attuazione della misura, consentendo l'acquisizione della necessaria autorizzazione della Commissione europea;

    per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, che prevede l'assegnazione presso il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI) di personale degli enti pubblici di ricerca collocato fuori ruolo, si rappresenta che il trattamento economico corrisposto al personale assegnato presso il CISMI, il cui importo rimane invariato rispetto a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, è posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

    pertanto, trattandosi di personale da individuarsi tra il personale degli enti pubblici di ricerca, collocato fuori ruolo – senza che per tali unità di personale vi sia il trasferimento delle corrispondenti risorse ed i cui oneri sono posti a carico del Ministero – è stato necessario, ai fini della corretta copertura finanziaria della disposizione, quantificare l'intero onere e non solo quello derivante da eventuali componenti aggiuntive;

    riguardo agli oneri relativi al personale fuori ruolo previsti per il 2021, si conferma che gli oneri previsti per l'anno 2021, pari ad un terzo di quelli previsti per ciascun anno a regime a decorrere dal 2022, è parametrato a 4 mesi (ultimo quadrimestre dell'anno 2021);

    con riferimento alle spese di funzionamento, si rappresenta che le stesse comprendono i buoni pasti quantificati in 33.880 euro annui (20 unità x 7 euro valore del buono pasto x 11 mesi x 22 giorni) e le spese per servizi ed oneri di gestione quantificate forfettariamente in 72.000 annui (media di 6.000 euro al mese x 12 mesi);

    in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, che prevede la possibilità da parte del CISMI di stipulare convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati, si rappresenta che, trattandosi di una mera possibilità, qualora dovesse concretizzarsi tale necessità alla stessa si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, la disposizione ha carattere di neutralità finanziaria e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Pag. 262

    infine, relativamente alle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, si conferma l'effettiva disponibilità delle stesse, al netto di quelle destinate per far fronte ad interventi già programmati e ad impegni già assunti;

    all'articolo 5, commi 4 e 5, a seguito dell'inserimento di un ulteriore componente all'interno del Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, non risulta necessario il potenziamento della struttura di supporto al Comitato speciale, istituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, tenuto conto che per la stessa sono previste, a legislazione vigente, per gli anni dal 2022 al 2026, adeguate ed idonee risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché la possibilità per la medesima struttura di supporto di avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche;

    al comma 5 del citato articolo 5, da un punto di vista formale, appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

    all'articolo 5, commi da 6 a 9, recante disposizioni in materia di Commissione nazionale per il dibattito pubblico, con riferimento agli oneri recati dal comma 8, lettere a) e b), relativi all'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato relativi al personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale, si segnala che la relazione tecnica, oltre ai dati relativi alla retribuzione di posizione variabile riporta anche quelli relativi alla retribuzione di risultato di cui si prevede anche l'incremento;

    in relazione alla finalità della disposizione di cui all'articolo 5, comma 10, recante incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici, si conferma che gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e che detti pagamenti gravano sui relativi quadri economici delle singole opere;

    al riguardo, si evidenzia che, anche qualora gli incentivi di cui trattasi venissero erogati nell'annualità di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, non si ritiene che possano determinarsi effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente, dal momento che, come già evidenziato, si tratta di risorse già accantonate;

    per quanto riguarda l'articolo 6, commi da 1 a 7, recante disposizioni in materia di Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), si fa presente che il primo periodo del comma 5 del citato articolo 6 prevede espressamente il trasferimento di sei unità di livello dirigenziale non generale dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) all'ANFISA, pertanto la relazione tecnica risulta coerente con quanto previsto dal testo del provvedimento in esame;

    si fa presente inoltre che le risorse umane trasferite dal MIMS all'ANSFISA, come individuate nel primo periodo del predetto comma 5, includono anche il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che risulta in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

    con riferimento all'attribuzione all'ANSFISA delle tariffe di cui all'articolo 1 Pag. 263del decreto legislativo n. 35 del 2011, previste dalla previgente disciplina per lo svolgimento da parte del MIMS delle attività ispettive e di gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico, si conferma che le suddette attività sono state integralmente devolute dal Ministero all'Agenzia in ragione dell'assegnazione degli USTIF alla medesima Agenzia disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e che, pertanto, non risultano ulteriori attività residuali in capo al Ministero tali da richiedere una loro copertura tariffaria;

    si conferma che il riconoscimento in favore di personale appositamente abilitato dell'ANSFISA della possibilità di svolgere specifiche attività di polizia stradale, non è suscettibile di determinare effetti finanziari;

    al comma 7 del citato articolo 6, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal trasferimento di personale del MIMS nei ruoli dell'ANSFISA, a fronte di oneri decorrenti dal 2022, il prospetto riepilogativo fa decorrere la riduzione del suddetto fondo dal 2021, per un mero refuso nella compilazione dell'allegato 3 della relazione tecnica, pertanto si conferma il profilo della copertura finanziaria, a decorrere dal 2022;

    si conferma inoltre che l'utilizzo delle risorse presenti nel bilancio della predetta Agenzia per il perseguimento delle finalità che le predette disposizioni si propongono non è comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente e che vi è effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008;

    si conferma che il trasferimento della Commissione permanente per le gallerie all'ANFISA, di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, non comporta per la stessa Agenzia oneri organizzativi e funzionali, suscettibili di riflessi di carattere finanziario;

    all'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo, con riferimento allo sviluppo temporale dei conferimenti e i pertinenti riflessi sul saldo di fabbisogno per il 2021 in conseguenza della sottoscrizione dell'autorizzato aumento di capitale di ITA nell'esercizio in corso, si fa presente che gli effetti sul fabbisogno conseguenti alla sottoscrizione dell'autorizzato aumento di capitale sono già stati scontati sui saldi di finanza pubblica;

    dalle disposizioni di cui al comma 2 medesimo articolo 7, che prevedono che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea e che il programma adottato dai Commissari straordinari si intenda “ad ogni effetto autorizzato”, non derivano effetti finanziari;

    riguardo all'articolo 10, commi da 1 a 6, recante procedure di attuazione del PNRR, si conferma che la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'attribuzione delle risorse del “Fondo Next Generation EU-Italia” non solo alle amministrazioni ed organismi titolari dei progetti ma anche agli enti attuatori dei progetti medesimi, non comporta una dinamica di spesa diversa da quella già scontata sui saldi di finanza pubblica, posto che le risorse del “Fondo Next Generation EU-Italia” sono trasferite alle amministrazioni ed organismi titolari di interventi PNRR, come peraltro disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

    saranno le amministrazioni titolari di interventi PNRR, a loro volta, nell'ambito delle risorse loro attribuite, a provvedere al trasferimento delle medesime ai soggetti attuatori perché diano esecuzione ai progetti di competenza;

    la dinamica di cassa, pertanto, rimane quella già scontata nei tendenziali;

Pag. 264

    l'articolo 10, comma 7, in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, non è suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché non sono stati introdotti nuovi strumenti di identificazione digitale, atteso che – ai sensi dell'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies – CIE e CNS erano già previsti come modalità di identificazione insieme a SPID;

    riguardo all'articolo 11, recante rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 (gestito da SIMEST), si conferma la natura aggiuntiva delle risorse del PNRR di rifinanziamento del Fondo 394/81 e che le relative spese sono già scontate sui saldi di finanza pubblica;

    nel ribadire quanto già riportato in relazione tecnica, si fa presente che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia utilizzate a copertura costituiscono risorse a fondo perduto;

    riguardo all'articolo 12, recante disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti, si conferma che il Fondo per lo sviluppo e la coesione reca le occorrenti risorse disponibili utilizzate a copertura e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

    riguardo all'articolo 13, comma 1, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei territori insulari del Centro-nord, si conferma che non risulta alterata la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali;

    la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, recante modifica della procedura di attribuzione di contributi per gli investimenti ai comuni, non incide sulla modulazione degli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica;

    all'articolo 15, recante disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale, dal punto di vista formale appare necessario precisare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli di cui al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame;

    al comma 2 dell'articolo 16, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a) – mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2021-2023 – dal punto di vista formale appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

    al medesimo comma 2 dell'articolo 16, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), si conferma che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 reca le occorrenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 5, comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

   All'articolo 15, comma 1, capoverso comma 1-sexies, sostituire le parole: dal comma 1-ter con le seguenti: dal terzo periodo del comma 1-ter.

   All'articolo 16, comma 2, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: Il Ministro Pag. 265 dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
C. 3241 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di due Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 e che il testo del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, in materia di cooperazione giudiziaria e di trasferimento delle persone condannate. Per quanto riguarda il primo Trattato, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo. Per quanto riguarda il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Uruguay, in conformità con quanto previsto dal Trattato, 2 persone condannate l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 12 cittadini uruguaiani. Tenuto conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, non ha osservazioni da formulare circa la stima di 2 trasferimenti l'anno, come già espresso in occasione di provvedimenti di analogo contenuto (ad esempio, l'Atto Camera 1941 – Colombia – citava 66 cittadini colombiani presenti negli istituti italiani e stimava 2 trasferimenti l'anno; inoltre, l'Atto Camera 1988 – Nigeria – citava 849 cittadini nigeriani negli istituti italiani e stimava 720 trasferimenti l'anno, che dunque in proporzione risultano di numero inferiore rispetto al Trattato ora in esame).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, valutati in euro 101.119 a decorrere dal 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dal 2021, nonché dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, valutati in euro 18.836 a decorrere dal 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023. In proposito, non ha osservazioni Pag. 266 da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Inoltre segnala che l'articolo 4, comma 1, stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò premesso, propone di esprimere un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
C. 3242 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame – concernente il Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare gestito dal Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo – è volto a rinnovare il precedente Accordo del 1999 di pari oggetto, introducendovi talune modificazioni. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, da un lato, che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, si rinvia ad un apposito provvedimento legislativo per far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo. Per quanto riguarda più dettagliatamente le considerazioni riportate nella relazione tecnica relativamente alle parti innovative, osserva quanto segue. Sull'articolo VI, parte X, paragrafo 2, lettera a), si interviene sul regime di esenzione su merci e materiali importati o esportati dal Laboratorio per il Programma, cui si aggiunge l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. Sul punto la relazione tecnica afferma che il regime di esenzione dei dazi è già previsto dall'Accordo del 2001, mentre non dà indicazioni sul regime di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto, introdotto invece dall'Accordo in esame. Al riguardo, considera necessario acquisire elementi utili per la quantificazione degli effetti di minor gettito discendenti dalla norma. Sull'articolo VII, parte XIII, relativo all'estensione ai cittadini italiani impiegati nel Laboratorio del regime di esenzione fiscale dalle imposte dirette previsto per il personale del laboratorio EMBL, la relazione tecnica evidenzia l'assenza, allo stato attuale, di dipendenti di nazionalità italiana impiegati nella sede di Monterotondo, per cui l'eventuale futura assunzione di tali dipendenti configurerebbe una rinuncia a maggior gettito. Sul punto segnala peraltro che la neutralità finanziaria affermata può verificarsi solo nel caso in cui i futuri nuovi assunti non siano già titolari di reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali. Ritiene opportuno, pertanto, acquisire chiarimenti a tal proposito da parte del Governo, al fine di Pag. 267escludere profili di onerosità. Sull'articolo VI, parte X, paragrafo 2, lettera c), in cui l'esenzione da dazi doganali e altri prelievi, proibizioni e restrizioni (già prevista a legislazione vigente) viene limitata ad un numero massimo di tre autovetture ad uso ufficiale, non ha osservazioni in quanto di carattere virtuoso, poiché la disposizione introduce un limite massimo non previsto nell'Accordo attualmente vigente. Sull'Articolo XI, parte XX, che introduce la possibilità, per i membri del personale e, a certe condizioni, per i loro familiari, di versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e di beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste, ritiene che andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione di equilibrio fra contribuzioni e prestazioni sia sul piano attuariale sia sul piano della cassa, tenuto conto che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto della predetta assunzione (riferendo soltanto, in merito all'esenzione dal versamento dei contributi, che l'EMBL dispone di un sistema di assistenza sanitaria e previdenziale autonoma per il proprio personale). I predetti elementi appaiono necessari con particolare riferimento a prestazioni dovute anche a fronte di un numero dato di versamenti e non integralmente correlate all'ammontare delle contribuzioni. Per le restanti norme non ha osservazioni in quanto la quantificazione degli oneri di carattere eventuale viene rinviata ad un provvedimento ad hoc (articolo XI, parte XX, articolo XV, parte XXIV, articolo XVI, parte XXV), come consuetamente si prevede in altre ratifiche da cui possono derivare oneri eventuali e poiché si tratta per lo più di norme riproduttive di disposizioni vigenti.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
Atto n. 291.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo, composto di 16 articoli e corredato di relazione tecnica, reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ed è stato predisposto in base alla delega contenuta agli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Il provvedimento si compone di 16 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Si esaminano Pag. 268 di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
  Relativamente all'articolo 4, commi da 1 a 6 e da 8 a 10, in materia di riduzione del consumo, in generale evidenzia che, a fronte di undici obiettivi elencati ai commi 1 e 2 che Ministeri, regioni e province autonome dovrebbero perseguire tramite accordi e contratti di programma, il dispositivo reca specifiche risorse soltanto per due di questi ai commi 7 e 8.
  Rispetto a tale quadro la relazione tecnica riferisce che gli articoli 206 e 206-ter del Codice ambientale rinviano a successiva decretazione per l'individuazione delle risorse da destinare. Tuttavia, osserva che da una ricerca in banca dati non risultano emanati decreti attuativi pur essendo l'articolo 206 in vigore dal 2006 e l'articolo 206-ter in vigore dal 2015. Dubita quindi che saranno individuate tali risorse.
  Potenzialmente ampie sono, invece, le risorse del fondo di cui al comma 85 della legge di bilancio 2020, anche se sembra destinato a coprire soltanto le iniziative statali. Richiamando quindi l'articolo 19 della legge di contabilità, ritiene che andrebbero esposti dati anche sulle risorse di cui potranno disporre regioni e province autonome che dimostrino che anche tali enti siano in grado di perseguire gli obiettivi loro attribuiti.
  Relativamente alle misure di incentivazione e sostegno alle imprese per la ristrutturazione dei cicli produttivi, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che i dati disponibili sugli impianti esistenti e sulle loro reali possibilità di ristrutturazione dei cicli produttivi non consentono delle previsioni attendibili e che l'autorizzazione di spesa prevista consente di finanziare le imprese realmente interessate, ritiene che andrebbe chiarito in base a quali informazioni e valutazioni si ritiene congrua la dotazione finanziaria stabilita per la predetta finalità.
  Osserva, inoltre, che la normativa proposta, aderente al testo della direttiva europea, non determina precisamente l'obiettivo di riduzione del consumo dei prodotti di plastica in questione. A tale proposito ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo che non risulti ancora adottato l'atto di esecuzione della Commissione europea previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva che doveva specificare la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo dei prodotti di plastica.
  Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, preso atto che la relazione tecnica evidenzia la disponibilità delle risorse, ritiene che andrebbe assicurato che il predetto utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente, che sono finanziate a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 4, comma 7, sempre concernente la riduzione del consumo, segnala che l'agevolazione in commento opera entro il limite delle risorse stanziate – 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 – che costituisce tetto di spesa. Inoltre, l'emanando decreto sarà chiamato, tra l'altro, a dettare criteri e modalità di applicazione e fruizione del contributo anche nell'ottica di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
  In considerazione di quanto sopra rappresentato non formula osservazioni per quanto di competenza.
  Per quanto concerne l'articolo 5, relativo alle restrizioni all'immissione sul mercato, considerato che la quantificazione è stata operata in assenza di dati puntuali circa i quantitativi dei prodotti a cui dovrebbe applicarsi il divieto di immissione in consumo, evidenzia che la stima della riduzione di base imponibile presenta elementi di soggettività per cui suggerisce di valutare la predisposizione di un monitoraggio ad hoc.
  In merito poi alle risultanze finanziarie esposte nella relazione tecnica in esame evidenzia la necessità di approfondimenti in merito ai valori stimati per la perdita di gettito per l'anno 2022. Pag. 269
  Infatti, tenendo in opportuna considerazione tutti i provvedimenti in materia di plastic tax succedutesi nel tempo, mentre si dà riscontro positivo sull'ammontare del minor gettito da imposta di consumo per gli anni 2023 e per quelli a decorrere dall'anno 2024 – costruiti in ragione dell'applicazione di una contrazione forfetaria del 10 per cento della base imponibile, che si riflette sulle stime di gettito attese per gli anni in parola – non altrettanto può affermarsi con riferimento alle risultanze esposte per l'anno 2022.
  In particolare, osserva che le attese di gettito per l'anno 2022 – ripercorrendo le medesime modalità di calcolo utilizzate per la verifica degli indicati anni a decorrere dal 2023 – risulterebbero pari a circa 487,3 milioni di euro, il cui 10 per cento – percentuale forfetaria assunta dalla relazione tecnica all'esame – fornisce un ammontare di perdita di gettito pari a circa 48,7 milioni di euro a fronte degli indicati 36,5 milioni di euro in relazione tecnica. Ritiene pertanto necessari chiarimenti per la verifica delle variazioni finanziarie iscritte per l'anno 2022.
  Per contro, utilizzando i dati forniti in relazione tecnica, si riscontrano positivamente gli effetti relativi alle variazioni delle imposte dirette e dell'IRAP dovuti al calcolo del meccanismo del saldo/acconto.
  Inoltre, suggerisce di valutare se, in ottica prudenziale, non sia opportuno rivedere le stime originarie, piuttosto che procedere al mero riproporzionamento dei valori «storici», in quanto le produzioni dei manufatti in plastica potrebbero essersi modificate nel frattempo – quantitativamente e/o qualitativamente – rispetto ai dati utilizzati per la quantificazione originaria; in tale ottica, per esempio il beneficio contenuto nell'articolo 4, comma 7, dello schema di decreto legislativo all'esame finalizzato – come si legge nella norma – a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, potrebbe influire dall'anno 2022 sulle stime dei quantitativi di MACSI sulla cui base era stato quantificato il maggior gettito.
  Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle risorse sul predetto fondo e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente che sono finanziate a valere sulle medesime risorse.
  Riguardo all'articolo 6, relativo ai requisiti dei prodotti, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di obblighi a carico dei produttori privati.
  In merito all'articolo 8, concernente la responsabilità estesa del produttore, prende atto che la responsabilità finanziaria è a carico dei produttori.
  Con riferimento ai costi di rimozione dei rifiuti limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto, ritiene che andrebbe assicurato che la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso e fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti, sia tale da consentire la piena copertura del costo del servizio svolto da tali enti pubblici e non determini dunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Inoltre, sempre al fine di escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbe chiarito a chi compete l'attribuzione, al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, dei contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti da stabilire in importi fissi adeguati su base pluriennale, specificando la eventuale sostenibilità di tali contributi a valere sulle risorse di bilancio dei predetti enti.
  Con riguardo alla stipula di accordi ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, che trovano copertura nei bilanci delle pubbliche amministrazioni partecipanti per il relativo esercizio finanziario, osserva che le misure previste dalla presente disposizione mirano a realizzare nuove finalità che attualmente Pag. 270non sono programmate nei propri bilanci, per cui andrebbe assicurata la sostenibilità dei relativi oneri a carico dei propri bilanci senza determinare pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 9, in materia di raccolta differenziata, attesi i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 10, recante misure di sensibilizzazione, evidenzia che la Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, il supporto dell'ISPRA e le attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile, sono tutte attività previste dal presente provvedimento alle quali si farà fronte con le sole risorse già previste a legislazione vigente. Sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica considera opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di chiarimento, in particolare, assicurando che non siano pregiudicate le altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e non si determini la necessità di ulteriori rifinanziamenti con oneri a carico della finanza pubblica.
  Inoltre, laddove è prevista l'attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici, ritiene che andrebbe confermato che le attività ad essi attribuite siano sostenibili nell'ambito dei propri bilanci e senza pregiudicarne i relativi equilibri.
  In merito all'articolo 13, concernente i sistemi di informazione e relazioni, ritiene che andrebbe confermato che ai predetti obblighi di comunicazione il Ministero della transizione ecologica possa far fronte con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, ritiene che andrebbero evidenziate le risorse attraverso cui sarà possibile la raccolta di dati su immissione dei prodotti di plastica, sulla raccolta separata e sui rifiuti post consumo.
  Riguardo all'articolo 14, che prevede sanzioni, atteso i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 15, che reca abrogazioni e disposizioni di coordinamento, con riferimento al comma 5 ritiene che andrebbe confermata l'integrale copertura dei costi sostenuti dai Comuni da parte dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, anche da un punto di vista temporale tra la manifestazione dell'onere e il rimborso della spesa sostenuta.
  Relativamente all'articolo 16, che reca disposizioni finanziarie, rinvia a quanto osservato riguardo agli articoli precedenti.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 4 sulle risorse occorrenti per garantire l'attuazione degli accordi e contratti di programma di cui agli articoli 206 e 206-ter del Codice ambientale, si rappresenta che nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, al capitolo 7510 sono allocate risorse destinate a tali finalità. In particolare, nel suddetto capitolo confluiscono le risorse del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, istituito dalla legge n. 244 del 2007. Il predetto fondo è finalizzato anche alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministero della transizione ecologica con le medesime finalità. Il capitolo 7510/PG01 è caratterizzato tra l'altro da un fattore legislativo permanente prevedente una attribuzione annuale di circa 6.800.000 euro. Nel corso degli anni nell'ambito delle attività programmatiche fissate, il Ministero ha utilizzato il Fondo per redigere bandi pubblici, sottoscrivere accordi e accordi di programma, nonché per proseguire le attività già finanziate negli anni precedenti. Al fine di migliorare e supportare la prevenzione e la gestione dei rifiuti, le risorse del Fondo sono state destinate per realizzare iniziative finalizzate al potenziamento del ruolo Pag. 271della gestione dei rifiuti nell'economia circolare, attraverso la predisposizione anche di bandi pubblici per la selezione di proposte progettuali tecnologicamente innovative nell'ottica del potenziamento dell'economia circolare. Con particolare riguardo agli obiettivi da raggiungere al 2026, la capacità del fondo potrà consentire una programmazione di dettaglio pluriennale delle specifiche misure, dei soggetti da coinvolgere e le relative risorse che attengono alla competenza ministeriale. Si segnala altresì che in merito agli accordi di cui agli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli enti territoriali o le altre amministrazioni coinvolte possono attivare proprie risorse attingendo ai pertinenti fondi disponibili in relazione all'oggetto dell'accordo, nell'esercizio finanziario corrispondente.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 8, si rappresenta che le risorse di cui si è richiesto lo stanziamento e finalizzate alla riconversione dei cicli produttivi delle aziende, sulle quali ricadranno gli effetti dell'adozione del decreto in parola, sono state stimate sulla base dei dati disponibili e riportati anche nella relazione AIR. In particolare, presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio, relativamente al secondo e al terzo trimestre 2019, risultavano iscritte 1.301 imprese produttrici di imballaggi in plastica (con 28.333 addetti) e 892 imprese di fabbricazione di macchinari per imballaggi (con 25.768 addetti), per un totale di circa 2.000 realtà produttive. Come indicato dal Ministero dello sviluppo economico, le imprese italiane produttrici di imballaggi, in base ai dati provenienti dalla Federazione gomma e plastica registrati nel 2018, fatturano complessivamente poco meno di 12 miliardi di euro annui. Alla luce del periodo emergenziale relativo alla pandemia che ha comportato importanti ricadute sul piano produttivo delle imprese con la cessazione di numerose attività, un dato di maggiore dettaglio non era e non è al momento disponibile. Tuttavia, ipotizzando che solo alcune aziende sarebbero in grado di sostenere la scelta di riconvertire il ciclo produttivo che comporta un investimento rilevante si è ritenuto congruo attribuire un contributo di circa 500.000 euro per circa 20 imprese per ogni anno. Naturalmente la dotazione potrà essere variata in relazione alle istanze che perverranno anche attraverso l'utilizzo di eventuali altri fondi. In merito all'atto di esecuzione della Commissione europea per la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione al consumo si conferma che lo stesso ad oggi non è ancora stato adottato.
  Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, si assicura che il predetto utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente finanziate a valere sulle medesime risorse.
  Il gettito dell'imposta sui MACSI atteso ad oggi è stato stimato tenendo conto anche di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede il differimento dell'introduzione della predetta imposta dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.
  Inoltre, per quanto riguarda il suggerimento di valutare se, in ottica prudenziale, sia opportuno rivedere le stime originarie, piuttosto che procedere al mero riproporzionamento dei valori «storici», in quanto le produzioni dei manufatti in plastica potrebbero essersi modificate nel frattempo (quantitativamente e/o qualitativamente) rispetto ai dati utilizzati per la quantificazione originaria, si rappresenta che tali valutazioni sono state effettuate all'atto della redazione delle relazioni tecniche relative alle varie norme di differimento dell'imposta sui MACSI. In particolare, si fa rilevare che il gettito dell'imposta, nel caso la stessa fosse stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2021, era stato stimato pari, in relazione all'anno 2021, a 420,5 milioni di euro. Il gettito della medesima imposta, la cui decorrenza è prevista, a legislazione vigente, a partire dal 1° gennaio 2022, è stimato, in relazione a tale anno, pari a 365,5 milioni di euro. La differenza tra le due stime del primo anno di decorrenza dell'imposta è, pertanto, pari a 55 milioni di euro. In tale differenza, risultato di Pag. 272stime prudenziali con riferimento alle varie norme relative all'imposta sui MACSI che si sono succedute nel tempo, è stato già considerato sia l'effetto sostituzione dei manufatti monouso realizzati in plastica con quelli realizzati con altri materiali, sia l'effetto dell'incremento della plastica riciclata (non soggetta a imposizione) per la realizzazione di manufatti a singolo uso. Pertanto, non si ritiene necessario rivedere le stime già effettuate.
  Relativamente all'articolo 8, in merito alla copertura dei costi per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, si ricorda che tutta la filiera degli imballaggi in plastica, comprendente quelli monouso, è istituita ed operativa sotto il coordinamento del CONAI e dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, attraverso l'Accordo Quadro con ANCI, garantisce che almeno l'80 per cento dei costi del servizio di raccolta di tali rifiuti, sostenuti dai comuni, sia a carico dei sistemi EPR e non gravi sui cittadini. Trattandosi di nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2020, sono in corso di attuazione tali nuovi modelli operativi di collaborazione tra enti locali e consorzi di filiera già per l'anno 2021.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 2, sul supporto di Ispra ivi previsto si richiama quanto già illustrato nella relazione tecnica circa la durata triennale della convenzione in essere tra il Ministero della transizione ecologica e ISPRA per le attività di supporto tecnico, la cui copertura dei costi è garantita dalle risorse presenti nell'apposito capitolo di bilancio 4116. Si segnala altresì che si sta procedendo al rinnovo della convenzione richiamata con l'inclusione di tale supporto nelle attività della stessa. Si precisa che l'attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici risultano sostenibili nell'ambito dei rispettivi bilanci e senza pregiudicarne i relativi equilibri finanziari, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, le comunicazioni dovute alla Commissione europea sono adempimenti già strutturati nell'ambito delle competenze della Direzione generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica e sono svolte con le risorse umane e strumentali già in dotazione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Atto n. 291);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 4 sulle risorse occorrenti per garantire l'attuazione degli accordi e contratti di programma di cui agli articoli 206 e 206-ter del Codice ambientale, si rappresenta che nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, al capitolo 7510 sono allocate risorse destinate a tali finalità;

    in particolare, nel suddetto capitolo confluiscono le risorse del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, istituito dalla legge n. 244 del 2007;

    il predetto fondo è finalizzato anche alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministero della transizione ecologica con le medesime finalità;

    il capitolo 7510/PG01 è caratterizzato tra l'altro da un fattore legislativo permanente prevedente una attribuzione annuale di circa 6.800.000 euro;

    nel corso degli anni nell'ambito delle attività programmatiche fissate, il Ministero ha utilizzato il Fondo per redigere Pag. 273bandi pubblici, sottoscrivere accordi e accordi di programma, nonché per proseguire le attività già finanziate negli anni precedenti;

    al fine di migliorare e supportare la prevenzione e la gestione dei rifiuti, le risorse del Fondo sono state destinate per realizzare iniziative finalizzate al potenziamento del ruolo della gestione dei rifiuti nell'economia circolare, attraverso la predisposizione anche di bandi pubblici per la selezione di proposte progettuali tecnologicamente innovative nell'ottica del potenziamento dell'economia circolare;

    con particolare riguardo agli obiettivi da raggiungere al 2026, la capacità del fondo potrà consentire una programmazione di dettaglio pluriennale delle specifiche misure, dei soggetti da coinvolgere e le relative risorse che attengono alla competenza ministeriale;

    si segnala altresì che in merito agli accordi di cui agli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli enti territoriali o le altre amministrazioni coinvolte possono attivare proprie risorse attingendo ai pertinenti fondi disponibili in relazione all'oggetto dell'accordo, nell'esercizio finanziario corrispondente;

    con riferimento all'articolo 4, comma 8, si rappresenta che le risorse di cui si è richiesto lo stanziamento e finalizzate alla riconversione dei cicli produttivi delle aziende, sulle quali ricadranno gli effetti dell'adozione del decreto in parola, sono state stimate sulla base dei dati disponibili e riportati anche nella relazione AIR;

    in particolare, presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio, relativamente al secondo e al terzo trimestre 2019, risultavano iscritte 1.301 imprese produttrici di imballaggi in plastica (con 28.333 addetti) e 892 imprese di fabbricazione di macchinari per imballaggi (con 25.768 addetti), per un totale di circa 2.000 realtà produttive;

    come indicato dal Ministero dello sviluppo economico, le imprese italiane produttrici di imballaggi, in base ai dati provenienti dalla Federazione gomma e plastica registrati nel 2018, fatturano complessivamente poco meno di 12 miliardi di euro annui;

    alla luce del periodo emergenziale relativo alla pandemia che ha comportato importanti ricadute sul piano produttivo delle imprese con la cessazione di numerose attività, un dato di maggiore dettaglio non era e non è al momento disponibile;

    tuttavia, ipotizzando che solo alcune aziende sarebbero in grado di sostenere la scelta di riconvertire il ciclo produttivo che comporta un investimento rilevante si è ritenuto congruo attribuire un contributo di circa 500.000 euro per circa 20 imprese per ogni anno;

    naturalmente la dotazione potrà essere variata in relazione alle istanze che perverranno anche attraverso l'utilizzo di eventuali altri fondi;

    in merito all'atto di esecuzione della Commissione europea per la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione al consumo si conferma che lo stesso ad oggi non è ancora stato adottato;

    con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, si assicura che il predetto utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente finanziate a valere sulle medesime risorse;

    il gettito dell'imposta sui MACSI atteso ad oggi è stato stimato tenendo conto anche di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede il differimento dell'introduzione della predetta imposta dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022;

    inoltre, per quanto riguarda il suggerimento di valutare se, in ottica prudenziale, Pag. 274 sia opportuno rivedere le stime originarie, piuttosto che procedere al mero riproporzionamento dei valori “storici”, in quanto le produzioni dei manufatti in plastica potrebbero essersi modificate nel frattempo (quantitativamente e/o qualitativamente) rispetto ai dati utilizzati per la quantificazione originaria, si rappresenta che tali valutazioni sono state effettuate all'atto della redazione delle relazioni tecniche relative alle varie norme di differimento dell'imposta sui MACSI;

    in particolare, si fa rilevare che il gettito dell'imposta, nel caso la stessa fosse stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2021, era stato stimato pari, in relazione all'anno 2021, a 420,5 milioni di euro;

    il gettito della medesima imposta, la cui decorrenza è prevista, a legislazione vigente, a partire dal 1° gennaio 2022, è stimato, in relazione a tale anno, pari a 365,5 milioni di euro;

    la differenza tra le due stime del primo anno di decorrenza dell'imposta è, pertanto, pari a 55 milioni di euro;

    in tale differenza, risultato di stime prudenziali con riferimento alle varie norme relative all'imposta sui MACSI che si sono succedute nel tempo, è stato già considerato sia l'effetto sostituzione dei manufatti monouso realizzati in plastica con quelli realizzati con altri materiali, sia l'effetto dell'incremento della plastica riciclata (non soggetta a imposizione) per la realizzazione di manufatti a singolo uso;

    pertanto, non si ritiene necessario rivedere le stime già effettuate;

    relativamente all'articolo 8, in merito alla copertura dei costi per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, si ricorda che tutta la filiera degli imballaggi in plastica, comprendente quelli monouso, è istituita ed operativa sotto il coordinamento del CONAI e dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, attraverso l'Accordo Quadro con ANCI, garantisce che almeno l'80 per cento dei costi del servizio di raccolta di tali rifiuti, sostenuti dai comuni, sia a carico dei sistemi EPR e non gravi sui cittadini;

    trattandosi di nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2020, sono in corso di attuazione tali nuovi modelli operativi di collaborazione tra enti locali e consorzi di filiera già per l'anno 2021;

    con riferimento all'articolo 10, comma 2, sul supporto di Ispra ivi previsto si richiama quanto già illustrato nella relazione tecnica circa la durata triennale della convenzione in essere tra il Ministero della transizione ecologica e ISPRA per le attività di supporto tecnico, la cui copertura dei costi è garantita dalle risorse presenti nell'apposito capitolo di bilancio 4116;

    si segnala altresì che si sta procedendo al rinnovo della convenzione richiamata con l'inclusione di tale supporto nelle attività della stessa;

    si precisa che l'attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici risultano sostenibili nell'ambito dei rispettivi bilanci e senza pregiudicarne i relativi equilibri finanziari, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    per quanto riguarda l'articolo 13, le comunicazioni dovute alla Commissione europea sono adempimenti già strutturati nell'ambito delle competenze della Direzione generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica e sono svolte con le risorse umane e strumentali già in dotazione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 275

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
Atto n. 282.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, è stato predisposto in base alla delega contenuta all'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), Allegato A, punto n. 31.
  Segnala che il provvedimento si compone di 15 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito all'articolo 5, che aggiunge gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, considerato che la norma stabilisce che gli interventi correttivi sui tratti di strada che necessitano di miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali devono essere destinati, in particolare, a quelli con bassi livelli di sicurezza e con un elevato potenziale di miglioramento e di risparmio dei costi connessi agli incidenti, ritiene che andrebbe chiarito se tale previsione possa determinare un incremento di tale tipologia di interventi correttivi nonché una accelerazione delle procedure di spesa con un impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello scontato nei tendenziali previsti a legislazione vigente.
  Osserva poi che, affinché il sistema tariffario sia idoneo ad assicurare l'integrale copertura dei costi delle attività ispettive stradali mirate, occorre che queste ultime attività siano del tutto simili a quelle puntuali e per le quali l'attuale sistema tariffario prevede la copertura. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ritiene anche che andrebbe chiarito se sia sostenibile a carico delle attuali tariffe la speciale considerazione degli utenti della strada vulnerabili nello svolgimento di tutte le procedure di cui agli articoli da 3 a 6-bis e quindi delle attività di valutazione della sicurezza, controllo, ispezione e intervento correttivo.
  Relativamente alla previsione che l'ente proprietario della strada assicuri che l'apposizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale sia leggibile e visibile dai conducenti e dai sistemi automatizzati di assistenza alla guida, ritiene opportuno che sia assicurato che, qualora l'ente proprietario sia un ente pubblico, non derivino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per gli eventuali oneri da sostenere per l'adeguamento della segnaletica in esame.
  Con riferimento alla piattaforma AINOP, che costituisce anche il sistema nazionale di segnalazione spontanea accessibile on line a tutti gli utenti della strada, ritiene opportuno che sia chiarito se per tale nuova funzionalità la piattaforma ha bisogno di adeguamenti tecnici straordinari con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito all'articolo 6, che reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, atteso che l'attività prevista dalla norma è già attribuita all'Agenzia a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare. Pag. 276
  In merito all'articolo 7, che reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, atteso che i contributi richiesti ai partecipanti ai corsi sono a carico degli stessi, non ha osservazioni da formulare per quanto di competenza.
  Riguardo all'articolo 9, che reca modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011 n. 35, con riferimento al sistema tariffario previsto a carico degli enti gestori, non pubblici e all'integrale copertura anche degli oneri derivanti dalle attività recate dal nuovo articolo 6-bis, rinvia alle osservazioni recate all'articolo 15.
  In merito agli articoli da 10 a 14, che recano modifiche agli allegati I, II, II bis, III e IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 15, che reca la clausola di invarianza finanziaria, pur prendendo atto che le ulteriori attività di controllo, classificazione e ispezione previste dal presente provvedimento sono finanziate mediante tariffe a carico degli enti gestori delle infrastrutture stradali, rileva che la norma determina comunque una estensione degli ambiti applicativi della disposizione dalla rete stradale transeuropea alle autostrade, alle strade principali e alle strade situate nelle aree extraurbane che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse dell'Unione europea nonché, dal 1° gennaio 2025, anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale individuata dal decreto legislativo n. 461 del 1999. Al fine dunque di verificare la idoneità dell'attuale sistema tariffario a far fronte agli ulteriori oneri recati dal presente provvedimento, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio tali da dimostrare l'entità dell'incremento degli oneri e la loro sostenibilità da parte degli enti gestori.
  Inoltre, sempre alla luce dell'estensione degli ambiti applicativi e pur in presenza della clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbero fornite rassicurazioni circa lo svolgimento con le risorse previste a legislazione vigente dei compiti e delle funzioni cui sono chiamati a svolgere i diversi soggetti pubblici destinatari del presente provvedimento.
  In particolare, con riferimento alle regioni e alle province autonome ritiene opportuno indicare per i relativi oneri, a carico dei propri bilanci, l'entità dell'onere e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
Atto n. 293.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. L'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 del testo in esame e all'allegato A. In particolare, al numero 18) dell'Allegato A viene riportata la direttiva (UE) 2019/883, sopra menzionata. Le deleghe in questione sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e Pag. 277delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nella relazione tecnica allegata alla legge n. 53 del 2021 (A.C. 2757), in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, si evidenzia quanto segue: da una parte, si esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato; dall'altra, si afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. A legislazione vigente, la materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 182 del 2003, che viene integralmente sostituito ed abrogato. Segnala che il provvedimento in esame contiene prevalentemente norme di carattere ordinamentale e procedimentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Circa le disposizioni innovative rispetto alla disciplina attualmente vigente, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che gli enti interessati possano dar corso agli adempimenti indicati nel quadro delle risorse disponibili: si fa riferimento, in particolare, ai comuni cui sono affidati gli adempimenti in materia di monitoraggio dei rifiuti accidentalmente pescati (articolo 8, comma 7). Con riferimento particolare all'articolo 8, relativo alla struttura della tariffa per il recupero dei costi degli impianti portuali, prende atto delle considerazioni espresse dalla relazione tecnica sul fatto che gli aggiornamenti introdotti dalla nuova direttiva UE 2019/883 in materia non apportano variazioni di sostanza né alla natura né alla struttura tariffaria e che la tariffa, come già a legislazione vigente, resta configurata in misura tale da coprire i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi: tuttavia evidenzia che la tariffa è articolata in una componente indiretta, non legata ai rifiuti conferiti, e una diretta, legata ai rifiuti effettivamente conferiti. La disciplina in esame, per finalità incentivanti di politica ambientale, prevede aggravi sulla tariffa indiretta ed esoneri da quella indiretta per taluni rifiuti, fra i quali quelli accidentalmente pescati. Inoltre, le Autorità competenti possono accordare incentivi finanziari per incoraggiare il conferimento di taluni rifiuti. Stante il predetto quadro, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi idonei a dimostrare che nel sistema così progettato le componenti tariffarie possano essere determinate, in fase attuativa, in misura tale da non determinare riduzioni di gettito e da garantire comunque la copertura dei costi di gestione dei rifiuti in questione.
  Sulle restanti disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che le stesse sono in gran parte riproduttive di norme vigenti con modifiche di carattere ordinamentale – a titolo esemplificativo, gli articoli 4 sugli impianti portuali di raccolta, l'articolo 5 sugli strumenti del Piano di raccolta e gli articoli 10, 11 e 14 sulle ispezioni – oppure pongono oneri in capo a soggetti privati – ancora l'articolo 4 sui rapporti tra gestore del servizio dei rifiuti e armatore della nave – e, nei casi in cui prevedono oneri a carico delle amministrazioni, dispongono che agli stessi debba provvedersi con le risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 15, sulla formazione del personale delle Autorità). Pag. 278
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 17 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
  I dati relativi al quantitativo dei rifiuti accidentalmente pescati vengono forniti dal gestore dell'impianto portuale di raccolta al comune di riferimento che provvederà ad integrare la Comunicazione annuale al Catasto (MUD), già prevista, anche con riferimento a questi dati. Pertanto, le predette attività non comportano maggiori oneri in capo agli enti locali.
  L'articolo 8, relativo alla struttura della tariffa per il recupero dei costi degli impianti portuali, non apporta variazioni di sostanza né alla natura, né alla struttura tariffaria, rispetto alle previsioni del vigente decreto legislativo n. 182 del 2003. La tariffa prevista nello schema di decreto in oggetto, come già a legislazione vigente, resta invero configurata in misura tale da coprire i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi. L'attivazione del relativo servizio avviene, inoltre, a seguito di procedura di gara, indetta dalle Autorità individuate nello schema di decreto, espletata tenendo in considerazione la necessità di assicurare il corretto funzionamento del servizio e la copertura di tutti i relativi costi. Nello specifico, per quanto riguarda la metodologia per la determinazione della tariffa occorre chiarire che essa ha come presupposto la preventiva valutazione del costo del servizio nel suo complesso, al netto di eventuali entrate nette, derivanti dai proventi di sistemi di gestione dei rifiuti, dai finanziamenti nazionali e regionali disponibili, come elencati nella terza colonna dell'Allegato 4. Il meccanismo è teso ad assicurare da un lato la copertura totale del costo del servizio, e dall'altro, così come espressamente indicato dalla direttiva, il massimo incentivo al conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo a quelli che, diversamente, potrebbero costituire una criticità per la tutela dell'ambiente marino. Per quanto precede, le componenti tariffarie saranno sempre tali da garantire la copertura totale dei costi di gestione dei rifiuti.
  Riguardo agli eventuali esoneri, riduzioni o incentivi al conferimento, si segnala che questi – che sono valutati dall'autorità competente nell'an e nel quantum – rientrano nella descrizione del sistema di recupero dei costi di cui alla lettera d) dell'Allegato 1, nell'ambito del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti dei porti. Al riguardo, si evidenzia che il Piano è, tra l'altro, sottoposto a consultazione con gli operatori del settore, per la valutazione condivisa dei diversi profili di interesse.
  Infine, non si ravvisa alcuna criticità in merito all'aggravio sulla tariffa indiretta derivante dal conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati che, già nella disciplina vigente non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Atto n. 293);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    i dati relativi al quantitativo dei rifiuti accidentalmente pescati vengono forniti dal gestore dell'impianto portuale di Pag. 279raccolta al comune di riferimento che provvederà ad integrare la Comunicazione annuale al Catasto (MUD), già prevista, anche con riferimento a questi dati;

    pertanto, le predette attività non comportano maggiori oneri in capo agli enti locali;

    l'articolo 8, relativo alla struttura della tariffa per il recupero dei costi degli impianti portuali, non apporta variazioni di sostanza né alla natura, né alla struttura tariffaria, rispetto alle previsioni del vigente decreto legislativo n. 182 del 2003;

    la tariffa prevista nello schema di decreto in oggetto, come già a legislazione vigente, resta invero configurata in misura tale da coprire i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi;

    l'attivazione del relativo servizio avviene, inoltre, a seguito di procedura di gara, indetta dalle Autorità individuate nello schema di decreto, espletata tenendo in considerazione la necessità di assicurare il corretto funzionamento del servizio e la copertura di tutti i relativi costi;

    nello specifico, per quanto riguarda la metodologia per la determinazione della tariffa occorre chiarire che essa ha come presupposto la preventiva valutazione del costo del servizio nel suo complesso, al netto di eventuali entrate nette, derivanti dai proventi di sistemi di gestione dei rifiuti, dai finanziamenti nazionali e regionali disponibili, come elencati nella terza colonna dell'Allegato 4;

    il meccanismo è teso ad assicurare da un lato la copertura totale del costo del servizio, e dall'altro, così come espressamente indicato dalla direttiva, il massimo incentivo al conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo a quelli che, diversamente, potrebbero costituire una criticità per la tutela dell'ambiente marino;

    per quanto precede, le componenti tariffarie saranno sempre tali da garantire la copertura totale dei costi di gestione dei rifiuti;

    riguardo agli eventuali esoneri, riduzioni o incentivi al conferimento, si segnala che questi – che sono valutati dall'autorità competente nell'an e nel quantum – rientrano nella descrizione del sistema di recupero dei costi di cui alla lettera d) dell'Allegato 1, nell'ambito del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti dei porti;

    al riguardo, si evidenzia che il Piano è, tra l'altro, sottoposto a consultazione con gli operatori del settore, per la valutazione condivisa dei diversi profili di interesse;

    infine, non si ravvisa alcuna criticità in merito all'aggravio sulla tariffa indiretta derivante dal conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati che, già nella disciplina vigente non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo n. 292 sulla promozione delle fonti rinnovabili si compone di 50 articoli e 8 allegati Pag. 280ed è volto al recepimento della Direttiva UE 2001/2018. Fa presente, altresì, che il termine di recepimento per la Direttiva è scaduto il 30 giugno 2021 e che, a seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell'Italia, il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266. La delega al Governo per il recepimento della Direttiva è contenuta nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021, n. 53).
  Con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti, rispettivamente, finalità, definizioni e obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, fa presente di non avere nulla da osservare.
  In merito all'articolo 4, recante principi generali, fa presente di non avere nulla da osservare, trattandosi di principi generali, e rinvia all'analisi specifica degli articoli.
  Con riferimento agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, recanti, rispettivamente, Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione (articolo 5), Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso (articolo 6), Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti (articolo 7), Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia (articolo 8) e Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo (articolo 9), essendo la copertura dei costi a carico delle tariffe energetiche, non ha nulla da osservare in termini di effetti diretti. Tuttavia ritiene che andrebbero valutati gli effetti indiretti automatici sia di maggior spesa della pubblica amministrazione come consumatore, sia sulle entrate in termini, da un lato, di maggior gettito Iva e, dall'altro, di maggiori costi per le imprese e conseguenti minori entrate.
  Per quanto concerne gli articoli 10, 11 e 12, recanti, rispettivamente, Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili (articolo 10), Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano (articolo 11) e Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema (articolo 12) fa presente quanto segue. In relazione all'articolo 12, posto che il finanziamento del sistema di sostegno è determinato su base puntuale dalla norma previgente che non viene modificata sul punto (articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011), in misura pari a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3, andrebbe assicurato che l'inserimento di nuove finalità sia compatibile con le risorse disponibili anche attraverso una rimodulazione delle risorse da assegnare alle altre finalità non soppresse dal decreto in esame, non potendo diversamente incrementarsi le entrate senza ulteriore intervento legislativo.
  In merito agli articoli 13, 14 e 15, recanti, rispettivamente, Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali (articolo 13), Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali (articolo 14), Utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (articolo 15), rileva che l'articolo 15, pur lasciando la norma margini di determinazione puntuale al Ministero della transizione ecologica, andrebbe fornito un quadro delle risorse disponibili per la finalità in esame o di quelle che potrebbero derivare dalla rimodulazione di altri interventi non disciplinati puntualmente per legge.
  Con riferimento agli articoli 16 e 17, recanti, rispettivamente, Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri e Progetti comuni con Paesi terzi, essendo la copertura dei costi a carico delle tariffe energetiche, non ha nulla da osservare in termini di effetti diretti. Tuttavia andrebbero valutati gli effetti indiretti automatici sia di maggior spesa della pubblica amministrazione come consumatore, sia sulle entrate in termini, da un lato, di maggior gettito Iva e, dall'altro, di maggiori costi per le imprese e conseguenti minori entrate. Segnala inoltre la formulazione non chiara dell'articolo 15, comma 1, che testualmente sembrerebbe prevedere una doppia copertura: sui proventi delle aste di CO2 e sulle tariffe dell'energia; mentre, invece, l'intento sembrerebbe essere quello di sostituire l'attuale copertura sulle tariffe con una nuova copertura sui proventi delle aste. Pag. 281
  Con riferimento agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, recanti, rispettivamente Principi e regimi generali di autorizzazione (articolo 18), Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici (articolo 19), Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (articolo 20), Piattaforma digitale per le Aree idonee (articolo 21), Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee (articolo 22), Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee (articolo 23), Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano (articolo 24) e Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici (articolo 25), rileva quanto segue. In merito all'articolo 19 osserva che vengono attribuiti nuovi compiti agli sportelli unici già esistenti senza però incrementarne le risorse. Pertanto, la generica rassicurazione della relazione tecnica per cui si tratta di attività istituzionali e fronteggiabili senza ulteriori finanziamenti per gli sportelli in questione merita un approfondimento. Andrebbero forniti dati sul numero di procedure aggiuntive che dovranno essere istruite, sulla media di risorse da dedicare per ogni istanza, da confrontare con le risorse già disponibili a legislazione vigente presso le strutture dei due sportelli coinvolti. Inoltre, posto che si prevede che il gestore dei servizi energetici (GSE) debba predisporre un manuale da aggiornare con continuità che gli sportelli forniranno e pubblicheranno online, andrebbe garantito che il GSE possa farvi fronte avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente. Sull'articolo 20, considerato che con decreti ministeriali dovranno essere previsti sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti da Regioni e Province autonome, andrebbe chiarito l'ente cui sarà attribuito tale monitoraggio. Nel caso fosse il GSE, si rinvia alle considerazioni sull'articolo 48; nel caso si trattasse di un altro ente, andrebbero forniti elementi utili a dimostrare la possibilità di svolgere tale compito avvalendosi delle sole risorse già disponibili. Sull'utilizzo di poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza da parte di regioni e province autonome andrebbero forniti elementi sulle risorse disponibili a tal fine. Sull'articolo 21, posto che i costi di realizzazione della piattaforma digitale saranno coperti tramite incremento delle tariffe elettriche e del gas naturale, si rimanda alle osservazioni già svolte agli articoli precedenti sui possibili effetti indiretti.
  Per quanto concerne gli articoli 26, 27 e 28, recanti rispettivamente Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici (articolo 26), Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia (articolo 27), Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (articolo 28) e Requisiti e specifiche tecniche (articolo 29), fa presente quanto segue. Sull'articolo 26 rileva che andrebbero maggiormente illustrate le differenze tra l'attuale disciplina e quella prevista dal decreto in esame in modo da supportare con specifici elementi l'affermazione della relazione tecnica per cui dalle modifiche in esame deriverebbero risparmi per il bilancio dello Stato nella realizzazione di nuovi edifici o nelle ristrutturazioni importanti di primo livello nell'adempiere all'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili. Si osserva infatti che almeno in una prima fase potrebbero emergere maggiori costi per i singoli interventi edilizi per la necessità di adeguarsi alla nuova normativa anche se accompagnati da risparmi negli anni successivi per l'utilizzo di energia autoprodotta. Inoltre, osserva che la relazione tecnica descrive al comma 2 dell'articolo 26 una norma che non corrisponde al testo presentato, né si ritrova nei successivi commi. Con riferimento all'articolo 27, ritiene che andrebbe specificato l'ente che realizzerà gli interventi attraverso il fondo costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e se esso disponga delle necessarie risorse umane per la gestione di tale nuovo fondo. Sull'articolo 28, considerato che la GME spa non è da considerarsi pubblica amministrazione ai sensi del conto consolidato Pag. 282redatto dall'Istat sulla base dei criteri del SEC, non ha nulla da osservare. Per quanto riguarda le attività affidate a Consip spa e a GSE spa, che invece rientrano nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe acquisita conferma della riconducibilità alle ordinarie attività dei nuovi compiti previsti.
  In merito agli articoli 30, 31, 32 e 33, recanti, rispettivamente, Autoconsumatori di energia rinnovabile (articolo 30), Comunità energetiche rinnovabili (articolo 31), Modalità di interazione con il sistema energetico (articolo 32) e Monitoraggio e analisi di sistema (articolo 33), ritiene che andrebbe confermato che i compiti di monitoraggio affidati a GSE e le verifiche tecniche assegnate a Ricerca sul Sistema Energetico (RSE) rientrino nelle attività ordinarie come sostenuto dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 34, recante Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, considerato che il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità, ritiene che andrebbe assicurato che GSE possa adempiere alle attività previste di qualificazione avvalendosi delle risorse già disponibili.
  Per quanto concerne gli articoli 35, 36, 37 e 38, recanti, rispettivamente, Accelerazione nello sviluppo della rete elettrica (articolo 35), Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi (articolo 36), Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas (articolo 37) e Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori (articolo 38), non ha nulla da osservare, rientrando le attività demandate a GSE, ARERA e Ministero della transizione ecologica nelle ordinarie attività.
  Con riferimento agli articoli 39, 40 e 41, recanti rispettivamente, Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (articolo 39), Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere (articolo 40) e Altre disposizioni nel settore del trasporto (articolo 41), ritiene che andrebbero fornite informazioni circa le attività di controllo previste dall'articolo 41 e le risorse con cui si farà fronte a tali attività.
  In merito agli articoli 42, 43 e 44, recanti, rispettivamente, Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa (articolo 42), Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 43) e Calcolo dell'impatto del gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa (articolo 44), ritiene che andrebbe assicurato che il Ministero della transizione ecologica disponga di adeguate risorse per effettuare i controlli sui sistemi di certificazione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato.
  Con riferimento all'articolo 45, recante semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica, non ha nulla da osservare.
  In merito agli articoli 46 e 47, recanti, rispettivamente, Garanzie di origine (articolo 46) e Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (articolo 47), non ha nulla da osservare.
  Per quanto concerne l'articolo 48, recante Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni, in merito al previsto incremento delle tariffe energetiche per coprire i costi aggiuntivi delle attività attribuite al GSE, ritiene che andrebbero valutati soltanto i possibili effetti indiretti come già osservato agli articoli da 5 a 9. Rileva, invece, che la relazione tecnica non si sofferma sulle attività assegnate ad ISTAT dal comma 6, ad Acquirente Unico spa dal comma 7 e a RSE (Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.) dal comma 8. Andrebbe quindi assicurato che tali enti siano in grado di svolgere i nuovi compiti loro assegnati avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento agli articoli 49 e 50, recanti, rispettivamente, Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e Pag. 283per le Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 49) e Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria (articolo 50), evidenzia che la relazione tecnica né nell'articolo 50 né negli altri articoli illustra i dati e gli elementi idonei a supportare la clausola di invarianza finanziaria, attraverso l'indicazione delle risorse disponibili o rimodulabili per far fronte alle nuove attività affidate ai vari enti pubblici.
  In merito agli Allegati da I a VIII, sull'allegato III, osserva che rispetto al vigente allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 26, comma 11, del presente provvedimento, è inserito un paragrafo che specifica che la verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti è effettuata dai Comuni. Prevede, inoltre, che le dichiarazioni e i dati riportati nella relazione del progettista possano essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle regioni. Andrebbe quindi assicurato che si tratti di adempimenti già svolti da Comuni o comunque compatibili con la clausola generale di invarianza finanziaria prevista all'articolo 50 dello schema in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
Atto n. 294.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che la relazione tecnica evidenzia preliminarmente che le disposizioni di cui al presente schema di decreto non hanno in generale impatto diretto sul bilancio dello Stato in quanto di natura essenzialmente ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti in termine di maggior gettito, in relazione agli eventuali investimenti aggiuntivi da parte degli operatori e dei consumatori, attivati dalle disposizioni in argomento.
  Osserva altresì che la relazione tecnica rileva che parte delle disposizioni introdotte con il presente schema di decreto legislativo sono già diffusamente disciplinate, oltreché nelle norme nazionali, nell'ambito della regolazione adottata dall'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente e sono, pertanto, finalizzate a razionalizzare il quadro normativo primario nazionale e a meglio raccordarlo con quello eurounitario, con riflessi attuativi estremamente contenuti.
  In merito all'articolo 7, che prevede il diritto a cambiare fornitore, ritiene che andrebbe specificamente assicurato che la consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, demandata all'ARERA dal comma 3, sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente nella disponibilità di tale Autorità.
  In merito all'articolo 9, relativo ai sistemi di misurazione intelligenti e al diritto al contatore intelligente, osserva che dal comma 2 si evince chiaramente che almeno parte dei costi connessi all'installazione dei contatori intelligenti sarà posta a carico dei Pag. 284clienti finali. Rientrando in tale categoria anche le pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe assicurato che esse siano in grado di coprire i maggiori costi avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 10, relativo agli strumenti di confronto delle offerte, osserva che la sostenibilità dei compiti in esame a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione dell'ARERA andrebbe supportata da qualche elemento di approfondimento.
  In merito all'articolo 11, relativo ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, osserva che la clausola d'invarianza finanziaria è posta, rispetto all'Osservatorio, soltanto in relazione alla sua istituzione e che l'assenza di ulteriori oneri è desumibile soltanto in rapporto al divieto di emolumenti, a qualsiasi titolo, in favore dei suoi componenti. Pertanto, ritiene necessario un approfondimento circa l'effettiva sostenibilità ad invarianza d'oneri dell'ordinaria attività di funzionamento dell'Osservatorio, nonché di quella di monitoraggio prevista dalla lettera b) del comma 6. Inoltre, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento circa la natura delle azioni di comunicazione, formazione e assistenza che, su proposta dell'Osservatorio, sembrano destinate ad essere svolte dal Ministero competente e dall'ARERA (comma 6, lettera a), con conseguenti nuovi o maggiori oneri. Infine, osserva che il profilo di maggiore criticità sembra essere rappresentato dalla previsione, recata dal comma 4, dell'eventuale introduzione di misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici nella fissazione del prezzo dell'energia elettrica, atteso che tale modalità di alleggerimento della condizione finanziaria dei clienti vulnerabili sembra quasi inevitabilmente destinata a risolversi in oneri diretti a carico della finanza pubblica.
  In merito all'articolo 13, relativo alla formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica, non ha nulla da osservare, atteso che i possibili effetti sui prezzi appaiono effettivamente indeterminabili ex ante.
  In merito all'articolo 14, relativo ai clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe chiarita la portata finanziaria della disposizione di cui alla lettera c) del comma 10, laddove si prevede la determinazione del valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nei termini previsti dal medesimo comma, escludendo l'insorgere di effetti di minor gettito fiscale. Inoltre, ritiene che andrebbe assicurato che gli eventuali maggiori oneri correlati all'istituzione del sistema di monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 11 restano in ogni caso a carico del sistema tariffario elettrico, riguardando le funzioni del Gestore dei servizi energetici S.p.A.
  In merito all'articolo 17, in materia di sistemi di distribuzione chiusi, osserva che i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alla sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili dell'istituzione e gestione dell'albo di cui al comma 7, appaiono generici, mentre andrebbero fornite informazioni sulle risorse disponibili a tal fine e in particolare sulle infrastrutture già esistenti che potranno essere utilizzate.
  Riguardo all'articolo 18, relativo allo sviluppo di capacità di stoccaggio, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in via generale sugli effetti finanziari in realtà connessi con l'aumento delle tariffe elettriche in conseguenza di scelte legislative come quella in esame. Infatti, da un lato, si registreranno maggiori oneri anche a carico delle utenze intestate a pubbliche amministrazioni e minori entrate fiscali per la deduzione da parte delle imprese dei maggiori costi per l'elettricità, dall'altro, si avranno maggiori introiti correlati alla tassazione sull'energia elettrica. Sull'equivalenza finanziaria di tali effetti automatici ritiene che andrebbe fornito un chiarimento.
  In merito all'articolo 20, relativo agli obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione, preso atto dei chiarimenti forniti, ritiene che andrebbero forniti anche in questo caso elementi di Pag. 285valutazione in via generale sugli effetti finanziari in realtà connessi con l'aumento delle tariffe elettriche in conseguenza di scelte legislative come quella in esame. Infatti, come detto, da un lato, si registreranno maggiori oneri anche a carico delle utenze intestate a pubbliche amministrazioni e minori entrate fiscali per la deduzione da parte delle imprese dei maggiori costi per l'elettricità e, dall'altro, si avranno maggiori introiti correlati alla tassazione sull'energia elettrica. Sull'equivalenza finanziaria di tali effetti automatici ritiene che andrebbe svolto un approfondimento.
  In merito all'articolo 21, concernente la preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l'adeguatezza, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, ribadisce anche per il presente quanto osservato in relazione al precedente articolo. Ritiene poi auspicabile un approfondimento circa l'effettiva sostenibilità dei nuovi compiti introdotti dall'articolo a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, come asserito dalla relazione tecnica sulla base della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27.
  Per quanto concerne l'articolo 22, relativo alle funzioni e alle responsabilità del Gestore della rete di trasmissione, mentre appare pacifico che le misure ivi previste non determinano effetti diretti sul bilancio dello Stato, osserva che il gestore della rete sembra destinatario di una articolata pluralità di nuovi compiti, rispetto ai quali appare plausibile ipotizzare un aumento degli oneri a suo carico, che verrebbero coperti dalle tariffe di rete attraverso le bollette. Come già sottolineato, ritiene che andrebbero approfonditi definitivamente gli effetti complessivi degli incrementi tariffari sulla finanza pubblica, caratterizzati da profili virtuosi ed onerosi sulla cui compensatività non si dispone di elementi di valutazione.
  In merito all'articolo 23, concernente le funzioni e la responsabilità del Gestore della rete di distribuzione, oltre a rinviare a quanto affermato in relazione all'articolo precedente, considera opportuna un'assicurazione in ordine alla copertura a carico delle tariffe elettriche anche degli oneri per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 257 del 2016, introdotto dal comma 6 del presente articolo.
  Per quanto riguarda l'articolo 24, relativo alle funzioni e ai compiti dell'Autorità di regolazione, fermo restando che gli eventuali maggiori oneri restano in effetti a carico dei soggetti destinatari dell'attività regolatoria dell'Autorità, osserva che il fatto che i nuovi adempimenti siano omogenei a quelli già svolti dall'ente non esclude l'insorgenza di maggiori oneri, potendosi soltanto presumere in capo al destinatario dei nuovi compiti la presenza delle necessarie competenze tecniche per adempierli efficacemente, senza che nulla possa di per sé inferirsi circa la necessità o meno di risorse umane e finanziarie aggiuntive, il che dipende ovviamente dal livello di incremento quantitativo delle attività che dovranno essere espletate rispetto alla situazione vigente. Nel complesso, stante l'ampiezza dei compiti indicati, ritiene necessario un approfondimento.
  Inoltre, ritiene che andrebbero fornite informazioni sulle fonti di copertura per gli incentivi all'efficienza energetica che l'Autorità è obbligata ad assicurare ai gestori e agli utenti dei sistemi energetici. Qualora si tratti anche in questo caso delle tariffe degli oneri di sistema, osserva che il loro incremento, essendo slegato dal consumo di energia, avrebbe l'effetto opposto di disincentivare l'efficienza energetica.
  Ritiene poi che andrebbe assicurato che le misure compensatorie di cui al comma 4 non graveranno sulla finanza pubblica, concretizzandosi in agevolazioni fiscali, trasferimenti monetari o altri meccanismi con oneri destinati ad impattare sui saldi di finanza pubblica.
  In merito all'articolo 27, recante la clausola di invarianza finanziaria, rinvia ai rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Pag. 286

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano.
Atto n. 308.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, riferisce che il Ministro della difesa, in data 21 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo) Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano (atto del Governo n. 308) e che il provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Passando quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente quanto segue. Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a consentire il massimo grado di protezione per il personale, che la tecnologia attuale è in grado di fornire, nell'utilizzo dei mezzi di fatto maggiormente impiegati dall'Esercito nelle attività operative svolte, garantendo al contempo elevate prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero.
  Il programma è suddiviso in due fasi, di cui la prima, avviata nel 2019 e con termine nel 2033, è stata approvata con lo schema di decreto ministeriale SMD 40/2019. La seconda fase, oggetto del presente schema di decreto, è di previsto avvio nel 2021 e si concluderà nel 2034, sovrapponendosi quindi alla prima fase.
  Il programma comporta un onere complessivo stimato in circa 3,5 miliardi di euro di cui 305,1 milioni di euro sono relativi alla prima fase, mentre 3,2 miliardi di euro derivano dalla seconda fase, a sua volta ripartita in più tranche. Oggetto del presente schema di decreto è la prima tranche della seconda fase che comporta un onere di 385 milioni di euro, a cui corrisponde l'acquisizione di 175 veicoli, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.
  In particolare al suddetto onere di 385 milioni di euro onere si farà fronte mediante le seguenti modalità: utilizzo delle risorse stanziate sul piano gestionale n. 3 del predetto capitolo 7120, sul quale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023; utilizzo delle risorse stanziate sul piano gestionale n. 43, nel quale affluisce la quota del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 1

Pag. 287

  4, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020.
  Infine la scheda tecnica precisa che la contrattualizzazione delle successive tranche del programma in esame resta subordinata «all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione».
  In tal quadro dovrebbe essere innanzitutto valutata l'opportunità di precisare espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento all'acquisizione di 175 VTLM Lince 2 compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma e che le ulteriori tranche dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario acquisire – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati ai citati piani gestionali, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, anche sotto il profilo quantitativo, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo tenore, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso Pag. 288in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, rappresenta quanto segue. Lo schema di decreto che il Governo sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce alla seconda fase del programma, la quale prevede l'acquisizione di 1.600 veicoli «VTLM Lince 2».
  Fermo restando che gli attuali stanziamenti, pari a 385 milioni di euro, consentono l'acquisizione di 175 veicoli (1^ tranche della seconda fase), coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.
  Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.
  Sotto tale ottica, dunque, il dato di maggior valenza è offerto dall'identificazione e rappresentazione al Parlamento dell'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi.
  In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.
  La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolati verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export.
  Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento, rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.
  In linea con quanto previsto nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.
  Il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.
  In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Pag. 289Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione di 1.600 veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell'Esercito italiano (Atto n. 308);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    lo schema di decreto che il Governo sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce alla seconda fase del programma, la quale prevede l'acquisizione di 1.600 veicoli “VTLM Lince 2”;

    fermo restando che gli attuali stanziamenti, pari a 385 milioni di euro, consentono l'acquisizione di 175 veicoli (1^ tranche della seconda fase), coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

    tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

    sotto tale ottica, dunque, il dato di maggior valenza è offerto dall'identificazione e rappresentazione al Parlamento dell'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi;

    in merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

    la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolati verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;

    le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. “contabilità ordinaria”, ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento, rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

    in linea con quanto previsto nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

    il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

Pag. 290

    per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede di precisare a quale periodo finanziario si riferisce lo schema di decreto ministeriale in esame e in quale modo il Governo intende procedere per completare l'acquisto dei 1.600 veicoli oggetto del programma pluriennale in titolo.

  La Viceministra Laura CASTELLI precisa che il provvedimento rientra nella programmazione del bilancio triennale 2021-2023 e che per l'acquisizione delle successive tranche sarà necessario trovare adeguata copertura finanziaria.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea Principal Anti Air Missile System (PAAMS) e dei radar Long Range Radar (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo Early Warning) installate sulle unità classe Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio).
Atto n. 309.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Marco RIZZONE (CI), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 21 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea Principal Anti Air Missile System (PAAMS) e ai radar Long Range Radar (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle unità classe orizzontale Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio e che il provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Passando quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente quanto segue. Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame risulta finalizzato alla risoluzione delle obsolescenze dei sensori, allo scopo di salvaguardare la capacità di difesa contro bersagli aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.
  Il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2033 e comporta un onere complessivo stimato in 640 milioni di euro, fermo restando che oggetto del presente schema di decreto è la sola prima tranche degli investimenti pianificati, per un ammontare di 502,14 milioni di euro, cui si provvederà tramite le seguenti modalità:

   quanto a 367,82 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 7485, piano gestionale n. 13, del programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, Pag. 291 di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

   quanto a 134,32 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 7120, piano gestionale n. 1, del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

  In particolare, con riferimento alle risorse stanziate sul piano gestionale n. 13 del citato capitolo 7485, segnala che su di esso sono affluite le somme attribuite al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,7 miliardi di euro nell'arco temporale 2020-2034.
  Per quanto riguarda invece le risorse stanziate sul piano gestionale n. 1 del menzionato capitolo 7120, rappresenta che su di esso risultano iscritti – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – circa 97,6 milioni di euro per l'anno 2021, circa 111 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 183 milioni di euro per l'anno 2023.
  Infine, la scheda tecnica precisa che la realizzazione della seconda tranche del programma in esame, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, per un ammontare di 137,86 milioni di euro, è subordinata «all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione».
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse poste a copertura del programma in esame risultano congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati ai due citati capitoli di spesa, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ossequio a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione. Pag. 292
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta la migliore previsione ex ante del potenziale cronoprogramma dei pagamenti conseguente alla concreta definizione del successivo iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni di spesa.
  Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie di programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, rappresenta quanto segue. La progettualità prevista dal programma pluriennale in titolo si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.
  Coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.
  Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.
  Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto.
  In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.
  La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export.
  Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.
  Pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.
  In particolare, il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Pag. 293Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.
  In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

  Marco RIZZONE (CI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea Principal Anti Air Missile System (PAAMS) e dei radar Long Range Radar (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo Early Warning) installate sulle unità classe Orizzonte (nave Andrea Doria e nave Caio Duilio) (Atto n. 309);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la progettualità prevista dal programma pluriennale in titolo si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;

    coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

    tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

    sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto;

    in merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

    la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;

    le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. “contabilità ordinaria”, ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

    pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione Pag. 294alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

    in particolare, il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammunitions) per il comparto Forze speciali.
Atto n. 311.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 22 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammunitions) per il comparto Forze speciali (atto del Governo n. 311) e che il provvedimento è stato quindi assegnato, in data 6 ottobre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Passando quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente quanto segue. Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira, tramite il ricorso a sistemi in grado di garantire l'autodifesa delle unità di Forze speciali isolati in teatri operativi, a dare una risposta immediata alle esigenze emerse dal mutato scenario operativo in Iraq e all'impiego delle unità di Forze speciali ai sensi della legge n. 198 del 2015 in un momento storico segnato dalla progressiva riduzione degli assetti enablers statunitensi e di coalizione.
  Il programma – da avviarsi nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2025 e comporta un onere complessivo stimato in circa 3,878 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero Pag. 295della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.
  In particolare, al citato onere si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziate sul piano gestionale n. 3 del predetto capitolo 7120, sul quale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario, anche alla luce dei programmi d'armi recanti oneri coperti a valere sulle risorse del medesimo piano di gestione già esaminati nel corso della presente legislatura, acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Tanto premesso, si evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, imputati al citato piano gestionale, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, anche sotto il profilo quantitativo, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo tenore, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, rappresenta quanto segue. Il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.
  In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione Pag. 296delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammunitions) per il comparto Forze speciali (Atto n. 311);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione.
Atto n. 312.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 28 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica, nonché a protezione delle forze schierate in aree di operazione e che il provvedimento è stato quindi assegnato, in data 6 ottobre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo Pag. 29796-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Passando quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame risulta finalizzato a garantire la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi.
  Il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2035 e comporta un onere complessivo stimato in 3.050 milioni di euro, fermo restando che oggetto del presente schema di decreto è la sola prima tranche degli investimenti pianificati, per un ammontare di 2.378,37 milioni di euro, cui si provvederà tramite le seguenti modalità:

   quanto a 200 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 7485, piano gestionale n. 7, del programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

   quanto a 484,4 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti iscritti nel piano gestionale n. 13 del predetto capitolo di spesa 7485;

   quanto a 1.693,97 milioni di euro, a valere degli stanziamenti iscritti nel capitolo 7120, piano gestionale n. 3, del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

  Per quanto concerne le risorse stanziate sul piano gestionale n. 7 del citato capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, si segnala che su di esso è affluita quota parte delle somme attribuite al medesimo Dicastero in sede di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, che ha assegnato al settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», cui sembrerebbe essenzialmente riconducibile il programma in esame, per quanto di competenza dello stesso Ministero dello sviluppo economico, un importo complessivo di circa 3,1 miliardi di euro per il periodo 2020-2032.
  Per quanto riguarda invece le risorse stanziate sul piano gestionale n. 13 del medesimo capitolo 7485, si segnala che su di esso sono affluite le somme attribuite al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,7 miliardi di euro nell'arco temporale 2020-2034.
  Per quanto riguarda, infine, le risorse stanziate sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si rappresenta che su di esso – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023.
  La scheda tecnica precisa che la contrattualizzazione delle successive tranche del programma in esame, con le quali la capacità di difesa conseguirà il suo pieno completamento, per un ammontare di 671,63 milioni di euro, è subordinata «all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione». Pag. 298
  In tal quadro dovrebbe essere innanzitutto valutata l'opportunità di precisare espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento soltanto alla prima tranche compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma e che le ulteriori tranche dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Inoltre, nel prendere atto che le risorse poste a copertura del programma in esame risultano congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  A tale proposito si segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel suddetto programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, si evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati ai due citati capitoli di spesa, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie di programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

Pag. 299

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste del relatore, rappresenta quanto segue. Lo schema di decreto in oggetto si riferisce al programma relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica, nonché a protezione delle forze schierate in aree di operazione.
  La progettualità si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.
  Coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.
  Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.
  Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto.
  In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.
  La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export.
  Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.
  Pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.
  In particolare, il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.
  In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo Pag. 300 all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione (Atto n. 312);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    lo schema di decreto in oggetto si riferisce al programma relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica, nonché a protezione delle forze schierate in aree di operazione;

    la progettualità si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;

    coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

    tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

    sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto;

    in merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

    la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;

    le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. “contabilità ordinaria”, ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

    pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

    in particolare, il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo Pag. 301non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.