CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 209

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 310.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Maurizio Cattoi, ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna e che, come preannunciato nella precedente seduta, sarà posta in votazione nella seduta odierna.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Marco Di Maio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti, il disegno di legge C. 3278, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
  Passando ad esaminare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 17 articoli, l'articolo 1 contiene modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia di sicurezza del trasporto stradale, volte a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale e a introdurre il cosiddetto «codice rosa»: si consentono al sindaco maggiori possibilità di riserva di posti di sosta, mediante propria ordinanza, oltre che nelle fattispecie precedentemente previste (veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea) la riserva di posti può essere ordinata anche per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato Pag. 210 «permesso rosa»; per i veicoli elettrici; per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite; per i veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
  Vi è inoltre una modifica all'articolo 61 del medesimo codice in materia di lunghezza dei veicoli del trasporto pubblico locale che può raggiungere la lunghezza massima di 24 metri purché su itinerari in corsia riservata e modifiche volte a inasprire le sanzioni per coloro che utilizzano le aree di sosta riservate agli invalidi.
  L'articolo 2 reca norme afferenti al settore autostradale e alla gestione delle dighe.
  In particolare, il comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali, mentre il comma 2 proroga di due anni la durata delle concessioni in corso relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.
  Il comma 3 interviene sulle competenze in materia di dighe, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al progetto di gestione richiesto per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe.
  L'articolo 3 contiene una serie di misure urgenti volte ad accelerare l'attuazione del «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario», European Rail Traffic Management System (ERTMS).
  Vengono inoltre introdotte alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità del servizio di trasporto ferroviario lungo la linea Tirano (Italia) – Campocologno (Svizzera), nonché ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
  L'articolo 4 reca una serie di modifiche alle norme del decreto legislativo n. 53 del 2011 in materia di sicurezza delle navi e contiene alcune disposizioni volte a favorire alcuni investimenti nel settore del trasporto marittimo, ad aggiornare talune disposizioni, armonizzandone il contenuto del decreto legislativo alla direttiva 2009/16/CE, e ad attualizzare le previsioni concernenti la formazione del personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto.
  L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una struttura di missione denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in coerenza con i relativi cronoprogrammi.
  La disposizione, inoltre, contiene ulteriori disposizioni organizzative del Ministero al fine di garantire una migliore funzionalità; in particolare, in materia di funzionamento della Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Per il personale in servizio al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, diverso da quello appartenente al ruolo dirigenziale, viene previsto un incremento dell'indennità di amministrazione e del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale e, con riferimento al personale dirigenziale, l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del medesimo personale.
  Il comma 10 disciplina il pagamento delle funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo a un periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato ha evidenziato l'esistenza di un «vuoto normativo».
  Il comma 11 introduce disposizioni relative al funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi che opera nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali.
  L'articolo 6 contiene norme sull'Agenzia nazionale per sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, modificando diversi testi legislativi vigenti, tra cui il decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova), il codice della strada e il decreto legislativo n. 264 del 2006 (disciplina della rete stradale transeuropea). Pag. 211
  L'articolo 7, in materia di trasporto aereo, autorizza la prosecuzione dei collegamenti tra lo scalo di Milano Linate e gli aeroporti del Regno Unito, a condizione di reciprocità, fino al 30 ottobre 2022; prevede inoltre disposizioni relative all'amministrazione straordinaria di Alitalia e alla cessione dei beni aziendali, al fine di velocizzare il completamento della procedura di cessione degli asset in linea con quanto previsto dalla Commissione europea.
  L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (cosiddetto ecobonus).
  In particolare, si specifica che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione; tale modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione dei contributi.
  L'articolo 9 disciplina una procedura speciale per l'approvazione del progetto per la realizzazione Parco della Giustizia di Bari.
  Nello specifico, motore di tutta la procedura è un Commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante e approva, in sede di conferenza di servizi, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero della giustizia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  L'articolo 10 definisce, nei commi da 1 a 6, alcune procedure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.
  Il comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (cosiddetto switch-off per l'accesso ai servizi online della PA).
  Inoltre, la disposizione prevede che – con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione – sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. Al contempo, si stabilisce che con i medesimi decreti sia individuata la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.
  Riguardo alla formulazione del comma 7, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM attuativo ivi previsto. Infatti, la disposizione sull'utilizzo esclusivo dello SPID varrà anche nei confronti dei servizi erogati dalle amministrazioni degli enti territoriali, che sono organizzati nell'ambito dell'autonomia regolamentare di tali servizi ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
  L'articolo 11 interviene in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, rifinanziando la componente prestiti e contributi del Fondo previsto dalla legge n. 394 del 1981. Si tratta di una misura annunciata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Missione 1, Componente 2, Investimento 5), su cui la Commissione UE ha richiesto degli interventi di sostegno normativo.
  L'articolo 12 – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché in quelli compresi nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione Pag. 212 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni interessate ai fini dell'adozione del DPCM di riparto previsto al comma 1, lettera a), capoverso art. 6-quater, comma 3.
  L'articolo 13, al comma 1 estende ai territori insulari di alcuni comuni localizzati nelle isole minori del Centro-Nord la misura denominata «Resto al Sud», prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017.
  Il comma 2 proroga, limitatamente all'anno 2021, dal 15 settembre al 15 ottobre, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Conseguentemente, limitatamente all'anno 2021, viene altresì prorogato dal 31 ottobre al 15 novembre, il termine entro il quale il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.
  L'articolo 14 integra con un rappresentante dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, istituita dall'articolo 1, comma 61, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019).
  L'articolo 15 novella la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, recata all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con l'intento di semplificarne le procedure.
  Nel complesso, nonostante le modifiche e integrazioni, si può considerare per molti aspetti confermato l'impianto definito nel testo previgente – risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) – basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.
  In particolare, il comma 1, capoverso comma 1, prevede che gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti provvedono alla ricognizione delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche.
  L'articolo 16 limita la durata dell'incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, al 31 dicembre 2024.
  Viene inoltre abrogato il comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 32 del 2019, in materia di contributi per la ricostruzione privata a seguito di eventi sismici, il quale prescriveva che la concessione di tale contributo fosse «annotata nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità».
  L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie di esclusiva competenza legislativa statale «tutela della concorrenza»; «sistema tributario»; «perequazione delle risorse finanziarie»; «ordine pubblico e sicurezza»; «coordinamento informativo statistico e informatico»; «tutela dell'ambiente Pag. 213» (di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere e), h), r), e s) della Costituzione) e alla materia, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «governo del territorio» (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2), che illustra.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay.
C. 3241 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione della relatrice, Giordano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3241, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
  Rileva preliminarmente che i due accordi in materia di cooperazione giudiziaria con l'Uruguay, sottoscritti a Montevideo il 1° marzo 2019, si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità nel settore giudiziario penale, in particolare consentendo il trasferimento delle persone condannate. I due trattati consentiranno uno sviluppo significativo dei rapporti tra i due Stati, disciplinando ambiti finora privi di strumenti giuridici adeguati.
  Con il Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale, esso è finalizzato all'instaurazione di una stretta collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale, finora non disciplinato da un trattato bilaterale di cooperazione.
  Ai sensi dell'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione del Trattato, le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, definiti dall'articolo 2, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni di testimoni, vittime o periti (non sono compresi gli interrogatori di indagati e imputati, ad eccezione delle comparizioni in videoconferenza laddove ciò non contrasti con la legge interna di ciascuna Parte e la persona indagata o imputata vi acconsenta), il trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza, l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi e cose, l'identificazione o la localizzazione di prodotti e strumenti del reato o altri elementi di prova, il congelamento, il sequestro e la confisca dei beni, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le informazioni bancarie e finanziarie, l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legislazione della Parte richiesta, le informazioni su procedimenti penali, la trasmissione di sentenze e di informazioni estratte da archivi giudiziari, lo scambio di informazioni sul diritto di ciascuna Parte, nonché qualsiasi forma di assistenza penale non vietata nello Stato richiesto. Pag. 214
  Il paragrafo 2 precisa che il Trattato non si applica all'esecuzione di ordini di arresto o di restrizioni della libertà personale; all'esecuzione di sentenze penali emesse dallo Stato richiedente; all'estradizione di persone; al trasferimento di persone condannate o al trasferimento di procedimenti penali.
  L'articolo 3 è relativo al principio della doppia incriminazione, prevedendo che esso si applichi ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria riguardi l'esecuzione di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. In tutti gli altri casi, l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.
  L'articolo 4 prevede che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata in toto o parzialmente dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali:

   quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato;

   quando si procede per un reato politico o per un reato connesso ad un reato politico, ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente;

   quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto;

   quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche o che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi.

  L'assistenza giudiziaria potrà altresì essere rinviata dallo Stato richiesto qualora interferisca con un procedimento penale ivi pendente. È facoltà dello Stato richiesto valutare se l'assistenza giudiziaria potrà essere concessa a determinate condizioni.
  L'articolo 5 individua le autorità competenti per la richiesta di cooperazione nell'autorità giudiziaria o nel pubblico ministero dello Stato richiedente, che trasmettono le richieste tramite l'Autorità centrale individuata dall'articolo 6 (per l'Italia, il Ministero della giustizia).
  L'articolo 7 disciplina nel dettaglio forma e contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria.
  L'articolo 8 concerne le modalità di esecuzione della richiesta.
  L'articolo 9 prevede l'impegno dello Stato richiesto nella ricerca delle persone indicate nella richiesta di assistenza.
  Gli articoli 10, 11 e 12 riguardano, rispettivamente, le citazioni e notifiche, l'assunzione probatoria nello Stato richiesto e l'assunzione probatoria nello Stato richiedente.
  L'articolo 13, a garanzia della persona escussa, riconosce espressamente il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza.
  L'articolo 14 disciplina il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale nello Stato richiedente, qualora non sia possibile la comparizione in videoconferenza.
  L'articolo 15 stabilisce che gli Stati adottino misure adeguate, previste dalla propria legislazione interna, finalizzate alla protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività di assistenza richieste.
  L'articolo 16 prevede la possibilità di comparizione mediante videoconferenza in Pag. 215qualità di testimone, vittima o perito qualora risulti inopportuno o impossibile la presenza fisica, prevedendo, inoltre che lo Stato richiedente possa ricorrervi, tra l'altro, per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale.
  Gli articoli 17, 18, 19 e 20 disciplinano rispettivamente la produzione di documenti ufficiali e pubblici, la produzione di documenti, atti e beni, perquisizioni, sequestri e confische e la non opponibilità del segreto bancario.
  L'articolo 21 riguarda la specificità dell'assistenza, stabilendo che le prove o informazioni acquisite nell'ambito di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del Trattato in oggetto non possano essere utilizzate in un procedimento diverso rispetto a quello per cui sono state richieste, salvo il consenso dello Stato richiesto.
  Ai sensi dell'articolo 22, concernente la compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza, il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi ad altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili, compresa la costituzione di squadre investigative comuni.
  Gli articoli 23 e 24 disciplinano lo scambio di informazioni, rispettivamente, su procedimenti penali e sulla legislazione, mentre l'articolo 25 concerne la trasmissione di sentenze e certificati penali.
  L'articolo 26 riguarda l'esclusione di legalizzazione e formalità analoghe per gli atti e i documenti forniti in conformità al Trattato.
  L'articolo 27 disciplina l'impegno delle Parti alla riservatezza.
  L'articolo 28 riguarda le spese, mentre gli articoli 29 e 30 sono relativi, rispettivamente, alla soluzione di controversie e all'entrata in vigore, modifica e denuncia del Trattato stesso.
  Quanto al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, esso è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine e facilitare il reinserimento sociale. L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale trova fondamento nella mancanza di altro strumento giuridico applicabile a tal fine, non avendo l'Uruguay aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, le definizioni e i princìpi generali.
  L'articolo 3 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (per l'Italia, il Ministero della giustizia).
  L'articolo 4 disciplina le condizioni per il trasferimento, prevedendo che esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se la persona condannata, o se del caso il suo legale, acconsente al trasferimento, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.
  L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato il Trattato.
  L'articolo 6 prevede che la richiesta di trasferimento possa essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, da uno degli Stati contraenti, da terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o della persona condannata, a norma della legge di uno dei due Stati.
  L'articolo 7 contiene una disciplina analitica relativa ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati, mentre l'articolo 8 riguarda la lingua e l'esclusione di legalizzazione e formalità analoghe. Pag. 216
  L'articolo 9 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica di tale consenso.
  L'articolo 10 disciplina i criteri per assumere la decisione di trasferimento, quali la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti penali e procedimenti pendenti, i rapporti socio-familiari mantenuti con l'ambiente di origine, le condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e agli interessi di ciascuno Stato. Inoltre, la decisione potrà essere condizionata al pagamento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, obblighi risarcitori e, comunque, all'adempimento delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato, tenendo presenti le condizioni economiche del condannato e la possibilità di adempiere a quanto richiesto.
  Gli articoli 11 e 12 riguardano, rispettivamente, le modalità di consegna e l'esecuzione della condanna.
  L'articolo 13 stabilisce che lo Stato di condanna conservi in via esclusiva la giurisdizione sulla revisione della sentenza.
  L'articolo 14 prevede che lo Stato di condanna, o lo Stato di esecuzione con il consenso dello Stato di condanna, possa accordare amnistia e indulto.
  L'articolo 15 disciplina la comunicazione delle informazioni sull'esecuzione della pena.
  L'articolo 16 sancisce il principio del ne bis in idem, ai sensi del quale la persona trasferita per l'esecuzione di una condanna non può essere detenuta, processata né condannata nello Stato di esecuzione per lo stesso reato per il quale è stata giudicata nello Stato di condanna.
  L'articolo 17 disciplina il transito in uno dei due Stati, su richiesta dell'altra Parte, di persone condannate che debbano essere trasferite verso uno Stati terzo in virtù di accordi sottoscritti con lo Stato terzo dallo Stato che richiede il transito.
  L'articolo 18 stabilisce che le spese derivanti dall'applicazione del Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna o fino alla consegna della persona trasferita.
  L'articolo 19 stabilisce che il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in virtù di altri accordi internazionali di cui siano parti.
  L'articolo 20 disciplina l'applicazione nel tempo del Trattato, prevedendo che esso si applichi a ogni richiesta presentata dopo l'entrata in vigore, anche se la condanna sia stata inflitta prima dell'entrata in vigore.
  Gli articoli 21 e 22 sono relativi, rispettivamente, alla soluzione di controversie e all'entrata in vigore, modifica e denuncia del Trattato stesso.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 rinvia a un provvedimento legislativo ad hoc per la copertura di eventuali oneri per spese straordinarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cooperazione giudiziaria.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato.
C. 3242 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3242, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come il provvedimento in esame abbia lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente risalente al 1999, relativo a uno dei sei siti di ricerca europei dell'EMBL, quello italiano con sede a Monterotondo. L'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) è stato firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e la ratifica di tale Accordo è stata autorizzata con la legge 19 maggio 1976, n. 427. L'Italia è membro fondatore dell'EMBL, istituto che nel corso del tempo ha visto espandere le proprie attività fino a vedere l'adesione di molti altri Paesi (oggi sono 27), arrivando a impiegare 1800 persone con più di 80 gruppi di ricerca indipendenti che studiano vari aspetti della biologia molecolare in sei siti a Heidelberg (prima sede), Amburgo, Grenoble, Hinxton, Monterotondo (istituito nel 1999 e che è il laboratorio il cui programma riguarda l'Accordo in esame) e Barcellona. L'EMBL promuove lo sviluppo della biologia molecolare in Europa come centro di eccellenza principalmente nella ricerca di base rivolta alla comprensione dei fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi operando in cinque ambiti prioritari: ricerca di base nella biologia molecolare, tecnologia e strumentazione, strutture e servizi, insegnamento e formazione e trasferimento della tecnologia. Il Laboratorio di ricerca di Monterotondo si trova all'interno del campus «Adriano Buzzati Traverso» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ed è stato creato a seguito dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL firmato a Roma il 29 giugno 1999 e ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 50. Il laboratorio italiano studia vari fenomeni fisiologici dei mammiferi da una prospettiva molecolare nel contesto dell'intero organismo, con ricerche sviluppate principalmente nelle discipline della neurobiologia e dell'epigenetica, incentrate sullo studio del topo come organismo modello, con l'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia. Le attuali attività di ricerca comprendono il controllo epigenetico dei primi processi di sviluppo, i circuiti e il comportamento neurale, il calcolo neurale, il sistema somatosensoriale e la biologia dello sviluppo e della differenziazione delle cellule del sangue. L'Accordo in esame aggiorna il contenuto normativo dell'Accordo del 1999, sostituendolo integralmente. Le modifiche più significative riguardano, oltre all'adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute negli anni, l'estensione dell'esenzione dall'imposizione sui redditi anche ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana, questione da lungo tempo pendente che, essendo la sede italiana l'unica a non riconoscere l'esenzione ai propri cittadini e applicando l'EMBL già un sistema di tassazione interna sul proprio personale – cosa che avrebbe determinato una doppia imposizione – ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo e l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio di Monterotondo in corso di ristrutturazione e adeguamento. Il nuovo Accordo, come quello vigente, consta di diciannove articoli e di un allegato.
  L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo.
  L'articolo II riguarda il Programma del Laboratorio di Monterotondo, disciplinando, nella parte II, punto 1, la messa a disposizione da parte del Governo italiano al Laboratorio di locali e strutture per la creazione e gestione del Programma. La parte III specifica che gli edifici e i materiali forniti al Laboratorio dal Governo o da un'Agenzia da esso delegata, che ne Pag. 218mantengono la titolarità, sono gestiti esclusivamente dal Laboratorio. Secondo la Parte IV lettera a), i costi di manutenzione ordinaria dei locali e dei servizi di comunicazione e di pubblica utilità sono a carico del Laboratorio, mentre, ai sensi della lettera b), il Governo è responsabile della prevenzione e riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali che si rendessero necessari conformemente con i piani concertati tra il Governo e il Laboratorio.
  L'articolo III, parte V, disciplina la fornitura dei servizi pubblici necessari allo svolgimento delle attività del Laboratorio (come quelle di elettricità, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale, raccolta rifiuti e servizi anti-incendio), che devono essere forniti dalle autorità competenti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane. Le autorità italiane, in caso di interruzione o minaccia di interruzione di tali servizi, adotteranno le misure atte a non pregiudicare l'opera del Laboratorio anche installando attrezzature per l'erogazione di elettricità in casi di emergenza. La parte VI stabilisce che il Laboratorio autorizza i rappresentanti degli organismi che erogano tali servizi, a svolgere la loro opera di manutenzione, riparazione e ripristino all'interno del Laboratorio senza impedirne l'espletamento delle funzioni.
  L'articolo IV definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del Laboratorio.
  L'articolo V esclude la responsabilità giuridica internazionale del Governo per atti od omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni, prevedendo altresì che il Laboratorio provveda a fornirsi di un'assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi dell'Accordo stesso.
  L'articolo VI disciplina: alla parte X, paragrafo 1) la libertà dalle restrizioni valutarie, potendo il Laboratorio detenere i fondi, valute, valori e conti di cui ha bisogno per le proprie attività; il paragrafo 2) riguarda disposizioni doganali e imposizione fiscale e in particolare: alla lettera a) si prevede l'esclusione di restrizioni tariffarie a carico del Laboratorio, i casi di esenzione dall'IVA, le eventuali restrizioni per ragioni di quarantena; alla lettera b) si prevede l'esenzione da tutti i dazi doganali e dalle imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Programma, ad eccezione degli oneri che siano corrispettivi per servizi resi; la lettera c) riguarda il regime dei dazi e delle imposte delle auto (massimo 3) acquistate dal Laboratorio e dei relativi tasse e carburanti; alla parte XI, lettera a) stabilisce l'esenzione per il Laboratorio, delle sue proprietà e dei suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte dirette e dalle tasse dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni; alla lettera b) si prevede la non imponibilità, ai fini dell'IVA, degli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale del Laboratorio e all'esercizio delle sue funzioni. La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni dell'articolo VI non derivano estensioni del regime di esenzioni né minori entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato rispetto all'accordo del 1999.
  L'articolo VII prevede, nella parte XII, che siano notificate al Governo italiano le nomine del personale impiegato presso la sede del Laboratorio specificandone la nazionalità e accertandosi preventivamente che la loro assunzione non comporti violazioni delle norme sull'immigrazione né proibizioni ad assumere l'impiego in Italia. Sui membri del personale, nella parte XIII, alle lettere a), b) e c) si dettagliano i regimi di immunità, esenzioni e privilegi di cui essi godono; va poi sottolineata l'aggiunta nel nuovo Accordo della lettera d) che innova quello previgente introducendo anche per i cittadini italiani l'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio. Infatti, i dipendenti e il Direttore generale sono soggetti ad un'imposta interna da parte di EMBL e solo nella sede italiana non era stata prevista dal precedente Accordo l'estensione dell'esenzione Pag. 219 fiscale ai cittadini italiani, che sarebbero quindi stati soggetti ad una doppia imposizione e che quindi finora non sono stati mai assunti. Con la nuova norma invece, anche i cittadini italiani o residenti permanenti in Italia facenti parte del personale del Laboratorio (compresi gli esperti e il Direttore generale) sono esentati dalle imposte dirette su stipendi o emolumenti.
  Segnala poi che, alla lettera g), si stabilisce che i privilegi e le immunità previsti dall'articolo non si applicano al personale impiegato per servizi locali del Laboratorio da fornitori esterni di servizi.
  L'articolo VIII stabilisce i privilegi e le immunità del Direttore generale, specificando tali immunità nel caso in cui esso sia o meno cittadino italiano, ad esempio riguardo all'arresto, alle agevolazioni doganali per i bagagli, all'esenzione dalle misure restrittive dell'immigrazione, ai privilegi fiscali analoghi a quelli dei diplomatici.
  L'articolo IX circoscrive l'ambito di applicazione dei privilegi e delle immunità di cui godono il personale e gli esperti, esclusivamente allo scopo di garantire la migliore gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone che vi operano, fermo restando l'obbligo di cooperazione con lo Stato italiano.
  L'articolo X regola la libertà delle comunicazioni e dei trasporti del Laboratorio, che non sono assoggettabili a intercettazioni e censura, godendo delle immunità diplomatiche.
  L'articolo XI si occupa del sistema di assistenza sanitaria e previdenziale del personale, gestito dal Laboratorio, per cui il Direttore generale e i membri del personale sono esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale, ferma restando la possibilità per essi di versare contributi volontari beneficiando di conseguenza delle prestazioni previste, anche stipulando accordi complementari ad hoc al fine di poter beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema sanitario nazionale italiano.
  L'articolo XII, riguarda il collegamento con il Governo, prevedendo che il Governo italiano designi un'autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del programma in relazione a tutte le questioni relative all'amministrazione e gestione dello stesso. Tale autorità era e continuerà ad essere, come chiarito dalla relazione tecnica, il CNR.
  L'articolo XIII disciplina i contratti di diritto privato stipulati dal Laboratorio, prevedendo la possibilità di inserire negli stessi una clausola arbitrale.
  L'articolo XIV prevede che le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio e il suo personale saranno composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio.
  L'articolo XV disciplina la composizione delle controversie tra l'Italia e il Laboratorio, prevedendo che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta a un tribunale arbitrale (possibilità già prevista nell'Accordo del 1999 ma mai applicata).
  L'articolo XVI prevede la possibilità per il Governo italiano e il Laboratorio di stipulare, ove necessario, eventuali accordi supplementari (anche questa possibilità, già presente nel vigente Accordo, non si è mai verificata; in caso di sua improbabile – secondo la relazione tecnica – applicazione, come per l'articolo precedente, si richiederebbe un provvedimento normativo ad hoc per far fronte ai relativi oneri).
  L'articolo XVII dispone che l'Accordo entrerà in vigore a seguito della notifica, da entrambe le parti, quando siano state assolte le formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
  L'articolo XVIII prevede la possibilità di avviare, su istanza di una delle due Parti, i negoziati per la revisione o la cessazione del presente Accordo. Qualora tali negoziati, dopo un anno, non abbiano portato a un'intesa, l'Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.
  L'articolo XIX, nella parte XXVIII, relativa alla durata dell'Accordo, prevede che questo resterà in vigore (salvo il caso di Pag. 220denuncia di cui all'articolo precedente) fino a che il Laboratorio manterrà il programma di ricerca in Italia – e, nella parte XXIX, prevede che lo stesso programma, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce il precedente Accordo tra l'Italia e l'EMBL del 1999.
  L'allegato 1, infine, contiene la mappa delle strutture e dei locali accessori destinati alle attività del Laboratorio.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, specificando al comma 3 che «agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo».
  L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, che analizza approfonditamente il testo concludendo che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'analisi tecnico-normativa, che ne rileva la costituzionalità e la compatibilità con la normativa interna e comunitaria, nonché con gli obblighi comunitari e internazionali dell'Italia e l'adeguata qualità sistemica e redazionale del testo, oltre che della dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto il provvedimento rientra nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 ottobre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 20 ottobre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Stefano Dambruoso, magistrato della procura di Bologna, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.05.