CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2021
678.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 34

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
C. 3242 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte preliminarmente che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Intervenendo poi in sostituzione della relatrice, segnala che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3242 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
  L'Accordo ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente, risalente al 1999, relativo a uno dei sei siti di ricerca europei del Laboratorio europeo di biologia molecolare – EMBL, quello italiano con sede a Monterotondo. Le modifiche più significative riguardano, oltre all'adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute negli anni, l'esenzione dall'imposizione sui redditi ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana, sulla quale si soffermerà più avanti, e l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio di Monterotondo, in corso di ristrutturazione e adeguamento. Pag. 35
  Ricordo quindi che l'Italia è membro fondatore dell'EMBL, istituto che impiega 1.800 persone, che studiano vari aspetti della biologia molecolare nei sei siti di Heidelberg, Amburgo, Grenoble, Hinxton, Monterotondo (istituito nel 1999) e Barcellona. L'EMBL promuove lo sviluppo della biologia molecolare in Europa come centro di eccellenza principalmente nella ricerca di base rivolta alla comprensione dei fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi. Segnala in particolare che il Laboratorio di ricerca di Monterotondo si trova all'interno del campus «Adriano Buzzati Traverso» del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR ed è stato creato a seguito dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL firmato a Roma il 29 giugno 1999 e ratificato con la legge 17 febbraio 2001, n. 50.
  Il nuovo Accordo consta di 19 articoli e di un allegato. L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo e l'articolo II disciplina la messa a disposizione dell'EMBL di locali e strutture adeguate da parte del Governo italiano.
  L'articolo III regola la fornitura dei servizi pubblici necessari per lo svolgimento delle attività del Laboratorio. L'articolo IV definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del Laboratorio.
  L'articolo V esclude la responsabilità giuridica internazionale per atti od omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni, prevedendo altresì che il Laboratorio provveda ad assicurarsi.
  In relazione alle competenze della Commissione Finanze, segnala che l'articolo VI riconosce al Laboratorio libertà dalle restrizioni valutarie, consentendo ad esso la detenzione di fondi, valute, valori e conti di cui ha bisogno per le proprie attività.
  Si prevede inoltre, in favore del laboratorio, confermando l'Accordo del 1999, l'esenzione:

   da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Programma, ad eccezione degli oneri che siano corrispettivi per servizi resi;

   da dazi doganali ed altri prelievi per un numero massimo di tre automobili;

   dalle tasse automobilistiche per i veicoli registrati in una serie speciale;

   dalle imposte sui carburanti e sui lubrificanti per i suddetti veicoli;

   da tutte le imposte dirette e le tasse dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni per il Laboratorio, le sue proprietà e i sui beni.

  Inoltre viene riconosciuta la non imponibilità ai fini dell'IVA degli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale del Laboratorio e all'esercizio delle sue funzioni.
  L'articolo VII prevede che siano notificate al Governo italiano le nomine del personale impiegato presso la sede del Laboratorio; detto personale gode di immunità, esenzioni e privilegi espressamente indicati.
  Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze ritiene opportuno sottolineare che l'articolo VII riconosce inoltre, a differenza del precedente Accordo, l'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi e gli emolumenti pagati dal Laboratorio ai dipendenti cittadini italiani. Tutti i dipendenti e il direttore generale sono invece soggetti a un'imposta interna a beneficio di EMBL.
  Ricorda che sulla base del previgente Accordo la sede italiana era l'unica a non riconoscere l'esenzione ai propri cittadini. Poiché – come già ricordato – l'EMBL applica un sistema di tassazione interna sul proprio personale, ciò ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo, poiché tale personale sarebbe stato gravato da una doppia imposizione sul reddito.
  L'articolo VIII stabilisce i privilegi e le immunità del direttore generale, differenziando il caso in cui questi sia o meno cittadino italiano. L'articolo IX circoscrive Pag. 36l'ambito di applicazione dei privilegi e delle immunità di cui godono il personale e gli esperti. L'articolo X regola la libertà delle comunicazioni e dei trasporti del Laboratorio, non assoggettabili a intercettazioni e censura.
  L'articolo XI si occupa del sistema di assistenza sanitaria e previdenziale del personale.
  L'articolo XII disciplina il collegamento con il Governo e l'articolo XIII i contratti di diritto privato stipulati dal Laboratorio, mentre l'articolo XIV prevede che le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio e il suo personale saranno composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio. L'articolo XV regola la composizione delle controversie tra l'Italia e il Laboratorio. L'articolo XVI prevede la possibilità che il Governo italiano e il Laboratorio possano stipulare, ove necessario, eventuali accordi supplementari.
  L'articolo XVII dispone in merito all'entrata in vigore dell'Accordo e l'articolo XVIII disciplina la revisione e la cessazione dell'Accordo. L'articolo XIX è relativo alla durata dell'Accordo. L'allegato 1 infine contiene la mappa delle strutture e dei locali accessori destinati alle attività del Laboratorio.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, osserva che esso si compone di 4 articoli e che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 ai commi 1 e 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 3 prevede che ad eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere da rendere alla Commissione I Affari Costituzionali, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298).
  Il provvedimento si compone di 7 articoli di contenuto eterogeneo.
  L'articolo 1, che dà seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, modifica il Codice della privacy per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice. La richiamata sentenza della Corte di Giustizia ha quindi posto un presidio importante rispetto al bilanciamento tra diritto alla privacy e indagini giudiziarie, che oggi viene con questo testo recepito e che auspica possa essere analogicamente esteso anche in altri casi.
  L'articolo 2 interviene in materia di presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della Difesa.
  L'articolo 3 proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori per i referendum abrogativi annunciati nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2021. Differisce inoltre di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di Pag. 37ammissibilità del quesito referendario. Osserva come tale misura si sia prospettata come necessaria al fine di consentire l'efficace e leale svolgimento del procedimento referendario, posto che i termini per il deposito della documentazione, concomitanti con le elezioni amministrative, avrebbero di fatto impedito la consultazione.
  L'articolo 4 – in relazione delle domande per l'assegno temporaneo per i figli minori – proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine entro il quale devono essere presentate le domande per aver diritto anche al riconoscimento delle mensilità arretrate dell'assegno. Le domande presentate dal 1° novembre 2021 daranno diritto all'assegno esclusivamente a decorrere dal mese di presentazione della domanda medesima.
  In relazione alle competenze della Commissione Finanze segnala in particolare l'articolo 5 che proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework.
  Rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate. Il comma 3 del citato articolo 24 stabilisce inoltre che l'esenzione dai menzionati versamenti IRAP si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come successivamente modificato nel tempo.
  Successivamente l'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto, ha previsto che, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata Comunicazione della Commissione europea, l'importo dell'imposta non versata sia dovuto entro il 30 novembre 2020, senza applicazione di sanzioni né interessi. Tale ultimo termine è stato successivamente più volte prorogato.
  Evidenzia infine che l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.25.