CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2021
678.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 17.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
C. 3314 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (S. 2371), dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 118 del 2021, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
  Osserva che un'ulteriore relazione tecnica, non corredata di prospetto riepilogativo, è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento e che con la lettera di trasmissione di questa seconda relazione tecnica, il Governo ha condizionato la verifica positiva della relazione tecnica medesima a una modificazione del testo.
  Rammenta che nel corso dell'esame in prima lettura, inoltre, il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato documentazione tecnica.
  Rileva che il testo reca, all'articolo 28, una clausola di neutralità finanziaria che è riferita all'intero provvedimento ad eccezione degli articoli 3 e 24: a tali due articoli, infatti, sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia che effetti sono ascritti anche all'articolo 26-bis.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 1-bis, recanti differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi Pag. 25d'impresa evidenzia che le norme rinviano l'entrata in vigore di disposizioni a cui non erano ascritti effetti finanziari. Prende atto inoltre del carattere ordinamentale delle stesse e di quanto precisato dalla relazione tecnica e, sulla base di tali elementi, non formula osservazioni.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli 2-5, in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, istituzione della piattaforma telematica nazionale, nomina dell'esperto, evidenzia che la norma prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere, accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio con oneri pari a 700.000 euro per l'anno 2022 e 200.000 euro annui, per spese di manutenzione e gestione, a decorrere dall'anno 2023. In proposito, tenuto conto che l'onere è indicato come limite massimo di spesa e considerate le precisazioni fornite dalla relazione tecnica e dalla nota presentata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, non formula osservazioni.
  Analogamente non formula osservazioni con riferimento ai compiti attribuiti alle Camere di commercio, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla predetta nota e del fatto che – per quanto riguarda i costi che gravano sulle camere medesime per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata – agli stessi si provvede mediante i diritti di segreteria: detti diritti infatti, sia per la disposizione ora introdotta (comma 8-bis dell'articolo 5) sia per la disciplina generale espressamente richiamata (articolo 18 della legge n. 580 del 1993), devono essere determinati in misura tale da coprire i relativi costi.
  Con riferimento alla formazione obbligatoria per l'iscrizione nell'elenco di esperti che verrà definita con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la formazione medesima sarà curata dagli ordini di appartenenza e sarà posta a carico dell'esperto interessato all'iscrizione. Anche su tale aspetto non formula pertanto osservazioni.
  In merito al compenso dell'esperto, rinvia a quanto sarà osservato in merito all'articolo 16.
  In merito ai profili di copertura, osserva che il comma 10 dell'articolo 3 provvede agli oneri connessi alla realizzazione e al funzionamento della piattaforma telematica nazionale per l'accesso alla composizione negoziata – pari a 700.000 euro per l'anno 2022 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 – mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di competenza del Ministero della giustizia, quanto all'onere iniziale, e del Ministero dello sviluppo economico, quanto agli oneri a regime.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché entrambi i citati accantonamenti recano comunque le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto – con specifico riferimento a quello di competenza del Ministero della giustizia – delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 24, comma 2, e 26-bis, comma 9.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, non ha osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura circa la non onerosità delle disposizioni.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 10, in materia di autorizzazione del tribunale e rinegoziazione dei contratti, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ad esse attribuite con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 11, in materia di conclusione delle trattative, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ad esse attribuiti con le Pag. 26risorse disponibili a legislazione vigente e ai possibili effetti di risparmio, peraltro non scontati, derivanti dalle disposizioni introdotte.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 14, recante misure premiali, evidenzia che la norma reca diverse agevolazioni a favore dell'imprenditore che ricorra alla composizione negoziata e che dette misure ripropongono sostanzialmente la disciplina di cui articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è stata differita, dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 e alla quale non furono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica.
  Osserva che, in relazione alle agevolazioni in esame, la relazione tecnica afferma che dalle stesse non derivano effetti negativi sulla finanza pubblica, ma che le stesse favoriranno l'accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario.
  In proposito, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in merito alla riduzione delle sanzioni e degli interessi andrebbe acquisita, a suo avviso, conferma che si tratti di voci per le quali non risulti comunque considerato alcun effetto di gettito ai fini delle previsioni tendenziali.
  Anche con riferimento alla concessione da parte dell'Agenzia delle entrate all'imprenditore che ne faccia richiesta di un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori, evidenzia che la misura potrebbe determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'Erario, con effetti in termini di cassa. Anche su tale aspetto reputa opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi a conferma dell'assunzione di neutralità finanziaria.
  Infine, andrebbe a suo parere acquisita conferma che l'applicazione a nuove fattispecie degli articoli 88 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, richiamati dal comma 5 dell'articolo in esame, non determini variazioni di gettito rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 16, in materia di compenso dell'esperto, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18, in materia di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 19, commi da 3-bis a 3-sexies, recante disciplina della liquidazione del patrimonio, non ha osservazioni da formulare considerato che, per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dell'affidamento a Fintecna, le stesse, di carattere ordinamentale e procedimentale, incidono su una disciplina cui già a legislazione vigente non sono stati ascritti effetti finanziari. Osserva, per quanto riguarda i compiti che le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna, che si tratta di adempimenti di carattere facoltativo, non obbligatorio, cui dunque le amministrazioni potranno dar corso nel quadro delle disponibilità di bilancio esistenti e che per le stesse costituiscono un'opzione aggiuntiva (nel caso di liquidazione di società a partecipazione pubblica) rispetto alle opzioni già praticabili a legislazione vigente, che restano comunque percorribili. Sottolinea che la disposizione è, comunque, assistita da una specifica clausola di invarianza (richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso dell'esame in prima lettura e oggetto di una condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato) volta a tutelare le finanze pubbliche dall'eventualità che il ricavato della liquidazione non risulti sufficiente a compensare Fintecna nella sua veste di liquidatore. Pag. 27
  In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 19, comma 3-sexies, capoverso comma 1100-bis, avente ad oggetto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di affidare a Fintecna SpA o a società da quest'ultima interamente controllate le attività di liquidazione delle società in cui detengono partecipazioni, deve essere inteso – al di là della sua formulazione letterale – nel senso che le disposizioni ivi contenute devono essere attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 27.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 24, recante aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, rileva che gli oneri recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame al Senato. Tanto premesso non formula osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 24 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria connesso all'attuazione della normativa relativa alla Procura europea (EPPO) – pari a 704.580 euro per l'anno 2022, a 1.684.927 euro per l'anno 2023, a 1.842.727 euro per l'anno 2024, a 1.879.007 euro per l'anno 2025, a 2.347.595 euro per l'anno 2026, a 2.397.947 euro per l'anno 2027, a 2.441.106 euro per l'anno 2028, a 2.491.457 euro per l'anno 2029, a 2.534.616 euro per l'anno 2030 e a 2.584.968 euro a decorrere dall'anno 2031 – mediante riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. In particolare, osserva che la predetta riduzione viene effettuata per un importo corrispondente a quello dell'onere indicato per l'anno 2022, mentre a decorrere dall'anno 2023 per un importo pari all'onere massimo che si verifica a regime, a partire dal 2031. Infatti, poiché l'onere massimo si colloca oltre il triennio in corso, esso viene prudenzialmente imputato all'ultimo anno del triennio medesimo. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'accantonamento interessato presenta comunque le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 3, comma 10, e 26-bis, comma 9.
  Sotto il profilo meramente formale, segnala infine che l'onere previsto a decorrere dal 2031 – pur in mancanza nel testo di una esplicita previsione in tal senso – è da intendersi a carattere «annuo».
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 25, in materia di procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione, non formula osservazioni nel presupposto – confermato dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato – che la norma non determini un fabbisogno di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già previste a normativa vigente tenuto conto che la piattaforma per la gestione degli «indennizzi Pinto» è stata già realizzata dalla DGSIA e gli eventuali ulteriori interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 26, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia, considerato che la norma, per il 2021, rende più vincolanti – rispetto a quanto previsto dal previgente assetto definito dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008 – i criteri definiti in via legislativa per la destinazione alla spesa di risorse affluite al FUG e riversate all'entrata nel 2020, andrebbero a suo avviso forniti elementi di valutazione volti ad escludere che, con riguardo al medesimo esercizio 2021, si possa determinare un minore afflusso di risorse per la copertura di attività già programmate o impegni già assunti a valere sui medesimi proventi del Fondo.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 26-bis, recante misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento Pag. 28 di magistrati ordinari, rileva che la quantificazione dell'onere proposta appare coerente con gli elementi esposti dalla relazione tecnica. Evidenzia tuttavia che tali elementi non sono corredati di tutte le informazioni necessarie per una puntuale verifica dell'onere medesime: ciò con particolare riferimento a talune voci di spesa per lo svolgimento delle prove di concorso, per le quali è fornita l'indicazione dell'onere complessivo da sostenere senza esplicitare i dati e le ipotesi sottostanti la relativa stima (è il caso, ad esempio, della voce di spesa «cancelleria, carta e stampati») mentre, per altre voci, sono forniti solo alcuni dei parametri utilizzati ma non tutti quelli necessari a definire la previsione circa la spesa da sostenere (è il caso, ad esempio, della spesa sostenuta per la «vigilanza amministrativa» e la «vigilanza di sicurezza»). In merito alle voci indicate andrebbero quindi, a suo parere, acquisiti ulteriori elementi a conferma della relativa congruità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9 dell'articolo 26-bis provvede agli oneri connessi alla gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento di magistrati ordinari per la copertura di posti vacanti in organico – pari a 5.962.281 euro per l'anno 2022 – mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 3, comma 10, e 24, comma 2.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 28, recante Clausola di invarianza finanziaria, sotto il profilo meramente formale segnala che – pur in mancanza nel testo di una esplicita previsione in tal senso – dall'ambito di applicazione della predetta clausola deve intendersi escluso, per interpretazione sistematica, anche l'articolo 26-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dal quale – come in precedenza illustrato – derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che le misure premiali previste dall'articolo 14, derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi, nel riproporre in parte la disciplina di cui articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, appaiono suscettibili di generare effetti positivi in termini di deflazione del contenzioso e, nel contempo, di agevolare il pagamento dei debiti tributari delle imprese, anche in considerazione del fatto che, per prassi contabile, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni non vengono incorporate nei tendenziali di finanza pubblica.
  Segnala che la concessione di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni ed interessi non versati, fino ad un massimo di 72 rate, di cui al comma 4 del medesimo articolo 14, pur potendo determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'erario, non appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito, giacché, avvenendo tale rateizzazione prima dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti all'erario ed essendo concessa su richiesta dell'imprenditore, essa potrebbe di fatto agevolare il recupero delle somme dovute dall'impresa.
  Evidenzia che il comma 5 del medesimo articolo 14, che – in relazione al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive e delle minusvalenze e sopravvenienze passive derivanti dagli esiti delle procedure negoziate della crisi – prevede l'applicazione della vigente disciplina tributaria, non appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, posto che si tratta di nuove fattispecie rispetto alle quali viene prevista la mera applicazione della legislazione vigente.
  Rappresenta che le risorse del Fondo unico giustizia, riassegnate per l'anno 2021 al Ministero della giustizia, saranno utilizzate, ai sensi dell'articolo 26 del presente provvedimento, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, al fine di assicurare Pag. 29il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari ed altri servizi istituzionali.
  Evidenzia, pertanto, che, poiché i suddetti interventi rientrano in ogni caso nelle finalità previste dalla norma originaria che disciplina il Fondo unico giustizia, la destinazione delle risorse dell'anno 2021 non modifica le attività già programmate o gli impegni già assunti, ma conferisce una maggiore specificità agli interventi da realizzare.
  Conferma che i fabbisogni di spesa relativi allo svolgimento delle prove di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari, di cui all'articolo 26-bis, appaiono congrui, giacché sono stati quantificati sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di concorsi per il reclutamento di magistrati e ripartiti sulle sei sedi stabilite nel decreto in esame.
  Fa presente, in particolare, che le spese sostenute per la vigilanza amministrativa e di sicurezza sono state calcolate tenendo conto dei parametri indicati nella relazione fornita dalla competente Direzione generale magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3314 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 118 del 2021, recante Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le misure premiali previste dall'articolo 14, derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi, nel riproporre in parte la disciplina di cui articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, appaiono suscettibili di generare effetti positivi in termini di deflazione del contenzioso e, nel contempo, di agevolare il pagamento dei debiti tributari delle imprese, anche in considerazione del fatto che, per prassi contabile, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni non vengono incorporate nei tendenziali di finanza pubblica;

    la concessione di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni ed interessi non versati, fino ad un massimo di 72 rate, di cui al comma 4 del medesimo articolo 14, pur potendo determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'erario, non appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito, giacché, avvenendo tale rateizzazione prima dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti all'erario ed essendo concessa su richiesta dell'imprenditore, essa potrebbe di fatto agevolare il recupero delle somme dovute dall'impresa;

    il comma 5 del medesimo articolo 14, che – in relazione al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive e delle minusvalenze e sopravvenienze passive derivanti dagli esiti delle procedure negoziate della crisi – prevede l'applicazione della vigente disciplina tributaria, non appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, posto che si tratta di nuove fattispecie rispetto alle quali viene prevista la mera applicazione della legislazione vigente;

    le risorse del Fondo unico giustizia, riassegnate per l'anno 2021 al Ministero della giustizia, saranno utilizzate, ai sensi dell'articolo 26 del presente provvedimento, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, al fine di assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari ed altri servizi istituzionali;

    pertanto, poiché i suddetti interventi rientrano in ogni caso nelle finalità previste dalla norma originaria che disciplina il Fondo unico giustizia, la destinazione delle risorse dell'anno 2021 non modifica le attività già programmate o gli impegni già assunti, ma conferisce una maggiore specificità agli interventi da realizzare;

Pag. 30

    i fabbisogni di spesa relativi allo svolgimento delle prove di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari, di cui all'articolo 26-bis, appaiono congrui, giacché sono stati quantificati sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di concorsi per il reclutamento di magistrati e ripartiti sulle sei sedi stabilite nel decreto in esame;

    in particolare, le spese sostenute per la vigilanza amministrativa e di sicurezza sono state calcolate tenendo conto dei parametri indicati nella relazione fornita dalla competente Direzione generale magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

   rilevato che l'articolo 19, comma 3-sexies, capoverso comma 1100-bis, avente ad oggetto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di affidare a Fintecna SpA o a società da quest'ultima interamente controllate le attività di liquidazione delle società in cui detengono partecipazioni, deve essere inteso – al di là della sua formulazione letterale – nel senso che le disposizioni ivi contenute devono essere attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 27,

   esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

   Lollobrigida 23-bis.0100, che prevede la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di SARS-CoV-2, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, senza tuttavia intervenire sulla disciplina sostanziale che prevede l'erogazione del predetto reddito, con ciò «spiazzando» la relativa copertura degli oneri prevista a legislazione vigente;

   Colletti 24.1, che è volta ad aumentare complessivamente di 100 unità, anziché di 20, come attualmente previsto dal testo in esame, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria al fine di assicurare che l'attuazione della normativa comunitaria sull'istituzione della Procura europea (EPPO), aggiornando conseguentemente gli oneri che ne derivano, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio triennale 2021-2023, che per l'anno 2023 non reca le occorrenti disponibilità.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

   Varchi 2.1, che prevede, tra l'altro, che presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sia istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, i quali hanno il compito di affiancare, qualora l'imprenditore ne faccia richiesta, l'esperto indipendente nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali Pag. 31 e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce del fatto che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono da ritenersi a tutti gli effetti pubbliche amministrazioni anche a fini di contabilità nazionale;

   Trano 3.01, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza prevedendo un contributo da versare per l'iscrizione e il mantenimento del citato albo, il cui importo sarà stabilito con apposito decreto ministeriale tenendo conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento del medesimo albo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità del citato contributo a fronteggiare le spese derivanti dalla istituzione e dal mantenimento dell'albo commissariale, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra l'acquisizione del predetto contributo e i costi da sostenere;

   Varchi 23.01, che prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i benefici di cui alla legge n. 183 nonché quelli previsti dall'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge n. 208 del 2015, in materia di incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la propria efficacia, anche con effetto retroattivo con riferimento a procedimenti già avviati, provvedendo al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per il 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2021-2023, che reca tali disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere derivante dalla proposta emendativa, anche ai fini della verifica della adeguatezza della corrispondente copertura finanziaria.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In proposito evidenzia, infatti, che, in base alle informazioni a disposizione, non si può escludere che tali proposte emendative determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) in merito all'articolo aggiuntivo Lollobrigida 23-bis.0100 segnala che esso è volto a garantire la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di SARS-CoV-2, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza. Nel ricordare che il Governo ha annunciato di voler rifinanziare il reddito di cittadinanza con 200 milioni di euro, sebbene tutte le forze politiche, ad eccezione del MoVimento 5 Stelle, abbiano evidenziato la necessità di rivedere tale misura a causa degli scarsi risultati che ha prodotto, evidenzia come, invece, in questo momento sia particolarmente sentita l'esigenza di garantire la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di SARS-CoV-2. In proposito, ritiene che, considerata l'assenza di un obbligo vaccinale nel nostro Paese, occorre garantire la libertà di scelta ai cittadini affinché essi possano comunque esercitare il loro diritto al lavoro, che reputa inviolabile.
  Relativamente all'emendamento Varchi 2.1, che prevede l'affiancamento dell'imprenditore con figure professionali esperte in materia di risanamento delle imprese in Pag. 32crisi, ritiene prioritario cercare di salvare quante più imprese possibile. In proposito, rileva che già oggi all'interno delle pubbliche amministrazioni esistono figure professionali che si occupano di tale materia e ritiene che queste potrebbero essere utilizzate anche per aiutare quegli imprenditori che non hanno la possibilità di rivolgersi ai professionisti del settore privato, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle camere di commercio.
  Con riguardo all'articolo aggiuntivo Varchi 23.01, infine, sottolinea la mancanza di una risposta puntuale del Governo rispetto alla richiesta di chiarimento del relatore sulla congruità della quantificazione dell'onere. Al riguardo, pertanto, chiede alla rappresentante del Governo un ulteriore approfondimento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, stigmatizza la superficialità con cui il Governo esamina le proposte emendative dell'opposizione. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Lollobrigida 23-bis.0100 fa presente che esso non è privo di copertura e che le risorse utilizzate sono disponibili poiché sono quelle stanziate per il reddito di cittadinanza. Stigmatizza, inoltre, che la Viceministra Castelli affermi che non si può escludere che da alcune proposte emendative possano derivare oneri, poiché, a suo avviso, questo è indice di indeterminatezza. Ritiene, invece, che, affinché la Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di svolgere al meglio la propria funzione, le considerazioni del Governo rispetto agli effetti finanziari delle proposte emendative debbano essere chiare, approfondite e puntuali. Ad esempio, con riferimento all'emendamento Varchi 2.1, chiede al Governo di chiarire se sia stata verificata presso le camere di commercio la possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa ad invarianza di risorse finanziarie. Relativamente, invece, all'articolo aggiuntivo Varchi 23.01 fa presente che il Governo non ha risposto alla richiesta di chiarimento del relatore sulla congruità della quantificazione dell'onere da essa recato. Tutto ciò considerato, ritiene che l'opposizione, non volendo accettare passivamente l'atteggiamento superficiale del Governo rispetto alle proposte emendative presentate, non può fare altro che insistere a chiedere maggiori approfondimenti e chiarimenti.

  Gian Pietro DAL MORO (PD) richiama l'attenzione della Commissione e della rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Trano 3.01, che – sebbene, a suo avviso, non adeguatamente formulato e foriero di costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, secondo quanto dianzi evidenziato – affronta tuttavia un tema di estrema rilevanza, ossia quello relativo alla necessità di introdurre criteri di massima trasparenza e imparzialità, attraverso, ad esempio, l'istituzione di appositi albi, nelle procedure di selezione dei soggetti chiamati ad assolvere alle delicate funzioni di commissari straordinari per l'amministrazione delle imprese in stato di insolvenza, rimarcando come tali figure risultano indispensabili al fine di consentire alle imprese interessate di superare le condizioni di grave difficoltà in cui versano. Pur prendendo atto delle criticità manifestate sotto il profilo finanziario dalla rappresentante del Governo, dichiara pertanto l'intenzione da parte del gruppo del Partito Democratico di riproporre la questione della sempre maggiore trasparenza nella scelta delle predette figure da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, attraverso la presentazione, in occasione dell'esame di prossimi provvedimenti legislativi, di specifiche proposte emendative in tal senso.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, pur condividendo l'opportunità di un intervento normativo nella direzione auspicata dal deputato Dal Moro, si limita tuttavia ad osservare che nello specifico l'articolo aggiuntivo Trano 3.01 risulta caratterizzato da una portata applicativa relativamente circoscritta, dal momento che prevede l'istituzione di un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle sole grandi imprese in stato di insolvenza, laddove invece, per quanto concerne le imprese di piccole o medie dimensioni, l'intermediazione allo stato garantita dalle camere di commercio appare ancora il canale da perseguire in via preferenziale.

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  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle considerazioni svolte dagli onorevoli Lucaselli e Trancassini, conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lollobrigida 23-bis.0100, posto che la riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza – essendo quest'ultimo destinato a finanziare prestazioni di carattere obbligatorio, cui corrispondono diritti soggettivi in capo a coloro che risultino in possesso dei prescritti requisiti – configura una modalità di copertura inidonea, tanto più in assenza di una puntuale modifica nella disciplina sostanziale della misura di sostengo al reddito. Ribadisce, inoltre, il parere contrario anche sulle proposte emendative Varchi 2.1 e 23.01, in quanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione e copertura.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 24.1 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 23.01 e 23-bis.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.40.