CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2021
678.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 16.35.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, segnala che la Fondazione Falcone ha trasmesso ai componenti della Commissione una proposta per riscrivere l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Per tale ragione, in considerazione delle interlocuzioni informali in base alle quali i gruppi avrebbero dovuto far pervenire entro domani i loro contributi sulle proposte di legge in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, chiede che il presidente relatore tenga conto nelle sue valutazioni ai fini della predisposizione di una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione, anche degli spunti forniti dalla Fondazione.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità Pag. 12sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta di giovedì 21 ottobre.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni di merito VIII e IX, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278 Governo) Il decreto-legge, composto da 17 articoli, presenta un contenuto vario e articolato, con una serie di disposizioni dalle diverse finalità, accomunate dal fatto di intervenire in materia di infrastrutture e trasporti.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata disamina del contenuto del provvedimento, in questa sede si sofferma esclusivamente sui profili di interesse della Commissione Giustizia.
  In particolare, sottolinea che l'articolo 1 contiene modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia di sicurezza del trasporto stradale, volte a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale e a introdurre il cosiddetto codice rosa prevedendo anche disposizioni sanzionatorie. Si consentono infatti al sindaco maggiori possibilità di riserva di posti di sosta, mediante propria ordinanza, oltre che nelle fattispecie precedentemente previste (veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea) anche per i veicoli: al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; elettrici; per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite; adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
  Con riferimento all'articolo 1, evidenzia, in particolare, che la lettera e) del comma 1 interviene sull'articolo 158 del citato codice della strada: introducendo, al numero 2), il comma 4-bis che, prevedendo una sanzione più severa per la violazione della riservazione degli stalli per le persone con disabilità, dispone la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli; modificando, al numero 3), il comma 5, al fine di incrementare la sanzione della sosta nelle aree pedonali urbane, eliminando il riferimento alla violazione per chi occupa abusivamente gli stalli dedicati a veicoli in uso a persone con disabilità per la quale è stata prevista una specifica sanzione con l'inserimento del citato comma aggiuntivo 4-bis.
  A sua volta, la lettera f) del comma 1 modifica l'articolo 188 del codice della strada, inerente alle garanzie per gli invalidi, al fine di inasprire le sanzioni sia per coloro che fruiscono delle strutture dedicate alla circolazione e alla sosta delle persone invalide senza autorizzazione sia per coloro che le usano senza osservarne le dovute modalità.
  La successiva lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 introduce l'articolo 188-bis del codice della strada, il quale disciplina compiutamente la sosta dei veicoli con permesso rosa, prevedendo sia la facoltà degli enti proprietari delle strade di allestire per essi appositi spazi, sia i casi e le modalità di rilascio del permesso da parte dei comuni, sia ancora le sanzioni amministrative per le violazioni che sono fissate nel pagamento di una somma da euro 87 a Pag. 13euro 344 qualora si usufruisca delle strutture dedicate, senza avere l'autorizzazione prescritta o facendone un uso improprio, e di una somma da 42 a 173 euro qualora un soggetto, pur avendone diritto, utilizzi tali strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.
  Sempre con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 6, introducendo disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie infrastrutture stradali e autostradali, modifica diversi testi legislativi vigenti, tra cui il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (cosiddetto decreto Genova), il codice della strada e il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (disciplina della rete stradale transeuropea). Le principali disposizioni di tale articolo attengono al trasferimento delle funzioni degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) alla citata Agenzia nazionale. Si prevede altresì che l'Agenzia disciplini – con proprio decreto – i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (articoli 9 e 11), per quanto applicabili, nonché, d'intesa con il MIMS, le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi. Sono poi aumentate le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia.
  In particolare, al comma 2 è contenuta una novella all'articolo 12, comma 3, lettera a), del codice della strada volta ad aggiungere il personale dell'Agenzia, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, al novero dei soggetti investiti di compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela e controllo sull'uso delle strade.
  Segnala infine l'articolo 9, che disciplina una procedura speciale per l'approvazione del progetto per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari. Nello specifico, motore di tutta la procedura è un Commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante e approva, in sede di conferenza di servizi, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero della giustizia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo, in particolare, dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative (commi 1-3). All'esito della verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Commissario straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo (comma 4). Si prevede altresì che il Commissario straordinario possa procedere, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione dell'opera (comma 5). In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto dell'opera, si applicano le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche (comma 6).
  Rileva a tale proposito che, come i colleghi ricorderanno, uno dei primi provvedimenti esaminati dal Parlamento in questa legislatura è stato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, adottato dal Governo in relazione alla necessità di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del tribunale di Bari e della relativa procura della Repubblica, a seguito della dichiarata inagibilità degli immobili che li ospitava. L'esigenza di dotare il capoluogo di provincia di adeguate strutture giudiziarie aveva portato alla firma, già il 25 gennaio 2018, di un protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia, demanio, comune e città Metropolitana di Bari, Corte di appello, Procura generale, Ministero delle infrastrutture Pag. 14 e dei trasporti e Provveditorato alle opere pubbliche per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata per la realizzazione a Bari di una cittadella giudiziaria. Tale protocollo è stato integrato successivamente da un ulteriore accordo siglato il 30 luglio 2019. Successivamente, il 1° ottobre 2020, è stata firmata la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia del demanio per la realizzazione del «Parco della Giustizia di Bari» (che sorgerà nell'area di due caserme dismesse). In particolare, la convenzione disciplina la programmazione, la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere riguardanti il primo lotto funzionale del nuovo polo giudiziario barese. Tra gli interventi previsti, la demolizione degli edifici preesistenti, la bonifica dell'area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Segnala da ultimo che il 20 novembre 2020 l'Agenzia del demanio ha pubblicato la gara europea per affidare i rilievi tecnici propedeutici al progetto.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
C. 3241 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione nella seduta di giovedì 21 ottobre, in qualità di relatore fa presente che il disegno di legge C. 3241 reca ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. Rileva preliminarmente che i due accordi, che hanno l'obiettivo di migliorare la cooperazione nel settore giudiziario, consentiranno uno sviluppo significativo dei rapporti tra i due Stati, disciplinando ambiti finora privi di strumenti giuridici adeguati.
  In particolare il primo dei due, vale a dire il Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale, composto da 30 articoli ed una breve premessa, impegna le Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria, a condizione che l'indagato o l'imputato rispetto al quale si richiede la cooperazione sia penalmente imputabile nello Stato richiesto (articolo 1). All'articolo 2, paragrafo 1, sono definiti i molteplici ambiti di assistenza reciproca, tra i quali: la ricerca e l'identificazione di persone; la notificazione di atti e documenti; la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali; l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; lo svolgimento e la trasmissione di perizie; l'assunzione di testimonianze; l'espletamento di ispezioni giudiziarie; il congelamento, il sequestro e la confisca dei beni; la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato; le informazioni bancarie e finanziarie; l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legislazione della Parte richiesta. Il paragrafo 2 precisa che il Trattato non si applica all'esecuzione di ordini di arresto o di restrizioni della libertà personale; all'esecuzione di sentenze penali emesse dallo Stato richiedente, al trasferimento di persone condannate o al trasferimento di procedimenti penali.
  L'articolo 3 è relativo al principio della doppia incriminazione e prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere applicata anche nei casi in cui il fatto non costituisca reato nello Stato richiesto. Tuttavia – come previsto dal successivo paragrafo 2 – il principio della doppia incriminazione è limitato ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria riguardi l'esecuzione di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali Pag. 15 delle persone. In tutti gli altri casi, l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.
  L'articolo 4 prevede che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata in toto o parzialmente dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, mentre l'articolo 5 individua le autorità competenti per la richiesta di cooperazione nell'Autorità giudiziaria o nel Pubblico Ministero dello Stato richiedente. Compete alle Autorità centrali designate dalle Parti trasmettere le richieste di assistenza (articolo 6), nella forma e con i contenuti definiti dal successivo articolo 7.
  L'articolo 8 riguarda l'esecuzione della richiesta e prevede l'impegno delle Parti a collaborare in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, mentre l'articolo 9 prevede l'impegno della parte dello Stato richiesto di ricercare le persone indicate nella richiesta di assistenza e l'articolo 10 interviene in materia di citazioni e notifiche.
  L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 11 mentre l'articolo 12 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, l'articolo 13, a garanzia della persona escussa, riconosce espressamente il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza.
  L'articolo 14 disciplina il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale nello Stato richiedente, qualora non sia possibile la comparizione in videoconferenza. L'articolo 15 stabilisce che gli Stati adottino misure adeguate, previste dalla propria legislazione interna, finalizzate alla protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività di assistenza richieste, mentre l'articolo 16 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza.
  Gli articoli da 17 a 19 disciplinano, rispettivamente, la produzione di documenti ufficiali e pubblici (articolo 17) e di documenti, atti e beni (articolo 18) nonché le attività finalizzate a perquisizione, sequestro e confisca (articolo 19). È previsto, inoltre, che lo Stato richiesto non possa invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione richiesta (articolo 20). L'articolo 21 riguarda la specificità dell'assistenza e stabilisce che le prove o informazioni acquisite nell'ambito di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del Trattato in oggetto non possono essere utilizzate in un procedimento diverso rispetto a quello per cui sono state richieste, salvo il consenso dello Stato richiesto. Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili, compresa la costituzione di squadre investigative comuni. Gli articoli 23, 24 e 25 disciplinano rispettivamente: lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti delle persone per cui si chiedono informazioni (articolo 23); lo scambio di informazioni sulle rispettive legislazioni (articolo 24); e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 25).
  L'articolo 26 esenta gli atti e i documenti prodotti in conformità del Trattato da requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o altra analoga formalità mentre l'articolo 27 stabilisce l'impegno di riservatezza delle richieste di assistenza, così come dei documenti e delle informazioni forniti dall'altra Parte, se così richiesto da una delle parti. L'articolo 28 prevede specifiche disposizioni per le spese Pag. 16di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 29). L'articolo 30, infine, stabilisce che il Trattato possa essere modificato per mutuo consenso delle Parti; ne dispone l'entrata in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle rispettive procedure interne. Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia 180 giorni dopo la data della comunicazione.
  Il secondo Trattato intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine e facilitare il reinserimento sociale. L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate trova fondamento nella mancanza di altro strumento giuridico applicabile a tal fine, non avendo detto Paese aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio.
  L'Accordo si compone di 22 articoli preceduti da un breve preambolo. Mentre l'articolo 1 è relativo alle definizioni, l'articolo 2 riguarda i principi generali. L'articolo 3 individua le autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento. L'articolo 4 fissa le condizioni per il trasferimento prevedendo esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se la persona condannata, o se del caso il suo legale, acconsente al trasferimento, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo. Ai sensi dell'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, da uno degli Stati contraenti, da terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o della persona condannata, a norma della legge di uno dei due Stati. L'articolo 7 contiene una disciplina analitica relativa ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati. L'articolo 8 precisa che i documenti saranno presentati nella lingua dello Stato che li invia e sono esentati dai requisiti di legalizzazione e altre analoghe formalità. L'articolo 9 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso. L'articolo 10 concerne i fattori da considerare per assumere la decisione di trasferire la persona condannata, mentre l'articolo 11 definisce le modalità di consegna della persona condannata.
  Altri articoli sono poi espressamente dedicati alle condizioni di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento (articolo 12), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 13), alla concessione della grazia, dell'amnistia e di altri provvedimenti di riduzione della pena (articolo 14) e alle informazioni concernenti l'esecuzione stessa (articolo 15). L'articolo 16, secondo il principio ne bis in idem, stabilisce che la persona trasferita per la condanna non può essere detenuta, processata o condannata nello Stato di esecuzione per il medesimo reato per il quale è stato già giudicato.
  Sono inoltre stabilite le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 17) e le disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti derivanti dall'applicazione delle misure dell'accordo bilaterale (articolo 18). Pag. 17
  L'articolo 19 precisa che la stipula del Trattato non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parti. Ai sensi dell'articolo 20, il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se tale domanda si riferisce a sentenze emesse in precedenza. Mentre l'articolo 21 riguarda la soluzione delle controversie, l'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato.
  Quanto al disegno di legge in esame, esso si compone di cinque articoli. Oltre alle consuete disposizioni in tema di autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'ordine di esecuzione (articolo 2) dei due Trattati, il disegno di legge dispone, all'articolo 3, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 contiene la clausola finanziaria per la quale agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Si tratta dell'eventualità in cui la cooperazione giudiziaria comporti spese elevate o straordinarie, cui si farà fronte tramite consultazioni tra le Parti per individuare le modalità di ripartizione dei costi. Infine, l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  Nel preannunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole, manifesta comunque la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
C. 3242 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione nella seduta di giovedì 21 ottobre, in qualità di relatore fa presente che il disegno di legge C. 3242 reca ratifica dell'accordo con il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. Il provvedimento in esame ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente, risalente al 1999, relativo a uno dei sei siti di ricerca europei del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), quello italiano con sede a Monterotondo.
  Rammenta che l'Accordo istitutivo dell'EMBL è stato firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e che la ratifica di tale Accordo è stata autorizzata con la legge 19 maggio 1976, n. 427. Il nostro Paese è membro fondatore dell'EMBL, istituzione di ricerca che nel corso del tempo ha visto espandere le proprie attività fino a vedere l'adesione di molti altri Paesi (oggi sono ventisette), arrivando a impiegare 1.800 persone con più di ottanta gruppi di ricerca indipendenti che studiano vari aspetti della biologia molecolare in sei siti a Heidelberg (prima sede), Amburgo, Grenoble, Hinxton e Barcellona. L'EMBL promuove lo sviluppo della biologia molecolare in Europa come centro di eccellenza principalmente nella ricerca di base rivolta alla comprensione dei fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi, operando in cinque ambiti prioritari: ricerca di base nella biologia molecolare, tecnologia e strumentazione, strutture e servizi, insegnamento e formazione e trasferimento della tecnologia.
  Il Laboratorio di ricerca di Monterotondo – che si trova all'interno del campus «Adriano Buzzati – Traverso» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ed è stato creato a seguito dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL firmato a Roma il 29 giugno 1999 e ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 50 – studia vari fenomeni fisiologici dei mammiferi da una prospettiva molecolare nel contesto Pag. 18dell'intero organismo, con ricerche sviluppate principalmente nelle discipline della neurobiologia e dell'epigenetica, con l'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia.
  L'Accordo del quale il disegno di legge in esame propone la ratifica, composto da 19 articoli e da un allegato, aggiorna il contenuto normativo dell'Accordo del 1999, sostituendolo integralmente. Le modifiche più significative riguardano, oltre all'adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute negli anni, l'estensione dell'esenzione dall'imposizione sui redditi anche ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana, questione da lungo tempo pendente che, essendo la sede italiana l'unica a non riconoscere l'esenzione ai propri cittadini e applicando l'EMBL già un sistema di tassazione interna sul proprio personale – cosa che avrebbe determinato una doppia imposizione – ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo e l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio di Monterotondo in corso di ristrutturazione e adeguamento.
  Nel passare ad illustrarne il contenuto, fa presente che si soffermerà principalmente sui profili di interesse della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più approfondita disamina del provvedimento.
  In particolare, l'articolo IV definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del Laboratorio. Sottolineo che la parte VII norma l'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione. Infatti la sede del Laboratorio è inviolabile (lettera a) e quindi è necessario il consenso del Direttore generale affinché agenti o pubblici funzionari italiani entrino ed esercitino le proprie funzioni in esso. Tale consenso è presunto in caso di calamità naturali, incendi o eventi che esigano interventi urgenti per la sicurezza o salute pubblica, nonché per la persecuzione di eventi criminosi (lettera b). Il Direttore generale non può comunque consentire che il Laboratorio divenga rifugio per persone destinatarie di provvedimenti restrittivi della magistratura o ricercati per essere estradati (lettera c). I beni di proprietà del Laboratorio destinati al perseguimento dei fini dello stesso non posso essere soggetti a sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa (lettera d); la lettera e) elenca i casi particolari in cui, avendovi rinunciato, il Laboratorio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione. Salvo eccezioni stabilite nell'Accordo o nell'articolo IV, le attività del Laboratorio sono regolate dalla legislazione italiana (lettera f) e sono definite dallo stesso in modo indipendente tenendo conto delle direttive nazionali e internazionali, evitando incompatibilità tra di esse anche con consultazioni tra il Laboratorio (che tra l'altro garantisce la sicurezza del personale e dell'ambiente) e il Governo. La parte VIII stabilisce che il Laboratorio svolge le proprie attività nell'ambito del Programma, e precisa che non sarà applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualunque mezzo di comunicazione.
  L'articolo V (parte IX) esclude la responsabilità giuridica internazionale per atti od omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni (lettera a), prevedendo altresì che il Laboratorio provveda ad assicurarsi (lettera b).
  L'articolo VII dettaglia, nella parte XIII, lettere a), b) e c) i regimi di immunità, esenzioni e privilegi di cui gode il personale. In particolare la lettera a) prevede che i membri del personale del Laboratorio nonché gli esperti godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana di immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e dell'immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza. La lettera i) del medesimo articolo VII precisa che l'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla Pag. 19regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
  L'articolo VIII stabilisce i privilegi e le immunità del Direttore generale, tra le quali figurano: l'immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che vi abbia espressamente rinunciato. La rinuncia di tale immunità non si estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia (lettera a)); qualora il direttore generale non sia cittadino italiano o residente permanente in Italia da data anteriore alla sua nomina, l'immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare (lettera b)); qualora il direttore generale sia cittadino italiano da una data anteriore alla sua nomina, l'immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  Come per il personale del Laboratorio, è previsto che l'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. È previsto altresì che il Laboratorio provveda ad assicurarsi.
  L'articolo IX, Parte XVII prevede che il Direttore generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare all'immunità, eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.
  L'articolo X regola la libertà delle comunicazioni (e trasporti) del Laboratorio, non assoggettabili a intercettazioni e censura, godendo tali comunicazioni delle stesse immunità di quelle diplomatiche.
  L'articolo XIII disciplina i contratti di diritto privato stipulati dal Laboratorio, prevedendo la possibilità di inserire negli stessi una clausola arbitrale.
  L'articolo XIV prevede che le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio e il suo personale saranno composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'EMBL. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria specificando al comma 3 che «agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo». L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di ratifica.
  Nel preannunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole, manifesta comunque la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.45.