CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2021
678.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 6

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 310.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di atti del Governo in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi, come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 310).
  Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 26 ottobre 2021.

Pag. 7

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, nell'illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame, ricorda preliminarmente che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogare agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione dello stesso Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella).
  Il citato comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ai sensi del comma 42 del predetto articolo 1 della legge n. 549 alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
  Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha confermato, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
  Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo 32 della richiamata legge n. 48 ha quindi stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio).
  In tale contesto rammenta inoltre che, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni Ottanta sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni contributi finanziari.
  In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998, all'articolo 2, ha autorizzato l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995.
  L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
  Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995.
  L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge Finanziaria per il Pag. 82010), in merito anche alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale (indicate nell'Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 191), compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo per interventi urgenti e indifferibili ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, il quale, all'articolo 2, punto 11, ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, che ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 è stato dunque istituito il piano gestionale 2 per lo stanziamento di tali risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ai sensi della legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi») e uno per la ripartizione delle risorse ai sensi della legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 «Associazioni combattentistiche»). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, negli ultimi anni, a partire dal 2013, è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziate le relative risorse aggiuntive.
  Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha infatti disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2019, l'ammontare del contributo è stato di 357.145 euro.
  Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all'articolo 1, comma 884, ha autorizzato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto interministeriale, l'articolo 1 dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1.
  Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994:

   Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), euro 1.525.833,66 (nel 2020 l'importo è stato il medesimo);

   Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), euro 234.743,64 (nel 2020 l'importo è stato il medesimo);

   Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED), euro 195.619,70 (nel 2020 l'importo è stato il medesimo).

Pag. 9

  Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dello schema di decreto, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANVCG il 9 luglio 2020, l'ANPPIA il 19 gennaio 2021 e l'ANED il 2 luglio 2021).
  Secondo l'articolo 2 dello schema, per il corrente anno finanziario, con riferimento al capitolo 2309 – Piano gestionale 1, lo stanziamento di cui si prevede la ripartizione ammonta a euro 1.956.197 (nel 2020 l'importo è stato il medesimo).
  L'erogazione del contributo, come chiarito dal medesimo articolo 2 dello schema, grava sul capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1 , iscritto nell'unità di voto 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della Missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dell'anno in corso.
  Al riguardo segnala come la normativa non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto in esame ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
  Ricorda, al riguardo, che, nel corso dell'iter della legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 Cossiga, con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.
  L'articolo 3 dello schema dispone che le associazioni provvedano alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995).
  Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 42, della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2020, che sono allegati allo schema di decreto: l'ANVCG il 9 luglio 2021, l'ANED il 2 luglio 2021 e l'ANPPIA il 13 luglio 2021.
  I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi in esame; per quanto riguarda l'ANVCG in realtà risulta allegata solo la relazione della società di revisione indipendente, sebbene la stessa ANVCG abbia trasmesso il bilancio in via informale alla Commissione.
  Per quanto riguarda le associazioni tra le quali viene ripartito il contributo, ricorda che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 ed eretta ad ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). L'Associazione ha sede a Roma e conta 27.679 associati. L'Associazione è attualmente iscritta nel registro nazionale delle ONLUS e nel registro nazionale 3 delle Associazioni di Promozione Sociale. È in attesa di iscrizione all'istituendo Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017).
  L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Pag. 10Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Nell'anno 2018 risultano iscritti 3.767 soci.
  L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. All'inizio del 2019 i soci ANED risultano essere 2.485.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 19 ottobre, nel corso della quale ritiene si possa procedere alla votazione della proposta di parere che sarà predisposta dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 17.30.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
Emendamenti C. 3314 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri della Commissione è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3314, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 118 del 2021 recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
  Rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone, pertanto, di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Emendamenti C. 1494-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva che il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1494-A, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

  Stefano CECCANTI, relatore, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone, pertanto, di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 17.35.