CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2021
675.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 198

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza; sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; ordine pubblico e sicurezza; coordinamento informativo statistico e informatico; tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e) h), r) ed s) della Costituzione) e alla materia di competenza concorrente governo del territorio (articolo 117, terzo comma).
  L'articolo 1 contiene modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia di sicurezza del trasporto stradale, volte a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale e a introdurre il c.d. codice rosa; infatti, si consentono al sindaco maggiori possibilità di riserva di posti di sosta, mediante propria ordinanza, oltre che nelle fattispecie precedentemente previste (veicoli Pag. 199 di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea) la riserva di posti può essere ordinata anche per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; per i veicoli elettrici; per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite; per i veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
  L'articolo 2 reca norme afferenti al settore autostradale (commi 1 e 2) e alla gestione delle dighe (commi 3 e 4). Il comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali, mentre il comma 2 proroga di due anni la durata delle concessioni in corso relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. Il comma 3 interviene sulle competenze in materia di dighe, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al progetto di gestione richiesto per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe.
  L'articolo 3 contiene una serie di misure urgenti volte ad accelerare l'attuazione del «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario», European Rail Traffic Management System (ERTMS). Vengono inoltre introdotte alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità del servizio di trasporto ferroviario lungo la linea Tirano (Italia) – Campocologno (Svizzera) nonché ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
  L'articolo 4 reca una serie di modifiche alle norme del decreto legislativo n. 53 del 2011 in materia di sicurezza delle navi e contiene alcune disposizioni volte a favorire alcuni investimenti nel settore del trasporto marittimo.
  L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una struttura di missione denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in coerenza con i relativi cronoprogrammi.
  L'articolo 6 contiene norme sull'Agenzia nazionale per sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, modificando diversi testi legislativi vigenti, tra cui il decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova), il codice della strada e il decreto legislativo n. 264 del 2006 (disciplina della rete stradale transeuropea).
  L'articolo 7 autorizza la prosecuzione dei collegamenti tra lo scalo di Milano Linate e gli aeroporti del Regno Unito, a condizione di reciprocità, sino al 30 ottobre 2022 (comma 1); prevede inoltre disposizioni relative all'amministrazione straordinaria di Alitalia ed alla cessione dei beni aziendali, al fine di velocizzare il completamento della procedura di cessione degli asset in linea con quanto previsto dalla Commissione europea (comma 2).
  L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (c.d. ecobonus). Esso specifica che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione; tale modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione dei contributi.
  L'articolo 9 disciplina una procedura speciale per l'approvazione del progetto per la realizzazione Parco della Giustizia di Bari. Nello specifico, motore di tutta la procedura è un Commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante e approva, in sede di conferenza di servizi, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero della giustizia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Pag. 200
  L'articolo 10, commi da 1 a 6, definisce alcune procedure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio. Il comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (c.d. switch-off per l'accesso ai servizi online della PA). Inoltre, si prevede che – con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione – sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. Al contempo, si stabilisce che con i medesimi decreti sia individuata la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di inserire la previsione del parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto DPCM attuativo. Infatti la disposizione sull'utilizzo esclusivo dello SPID varrà anche nei confronti dei servizi erogati dalle amministrazioni degli enti territoriali, che sono organizzati nell'ambito dell'autonomia regolamentare di tali servizi ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
  L'articolo 11 interviene in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, rifinanziando la componente prestiti e contributi del Fondo 394/81. Si tratta di una misura annunciata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza («PNRR») (Missione 1, Componente 2, Investimento 5), su cui la Commissione UE ha richiesto degli interventi di sostegno normativo, come meglio specificato più avanti.
  L'articolo 12 – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere l'intesa con le regioni interessate ai fini dell'adozione del previsto DPCM di riparto (capoverso art. 6-quater, comma 3).
  L'articolo 13 al comma 1 estende ai territori insulari di alcuni Comuni localizzati nelle isole minori del Centro-Nord la misura denominata «Resto al Sud», prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017. Il comma 2 proroga, limitatamente all'anno 2021, dal 15 settembre al 15 ottobre, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Conseguentemente, limitatamente all'anno 2021, viene altresì prorogato dal 31 ottobre al 15 novembre, il termine entro il quale il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.
  L'articolo 14 integra con un rappresentante dell'Autorità politica delegata per le Pag. 201politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, istituita dall'art. 1, comma 61, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019).
  L'articolo 15 novella la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, recata all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con l'intento di semplificarne le procedure. Nel complesso, nonostante le modifiche ed integrazioni, si può considerare per molti aspetti confermato l'impianto presente nel testo previgente – risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) – basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.
  In proposito, segnalo che sulla prevista adozione di un dpcm per la definizione delle priorità per il recupero del divario infrastrutturale è opportunamente prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 16 prevede che la durata dell'incarico del Commissario straordinario, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018, non possa andare oltre la data del 31 dicembre 2024; si tratta del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come «ponte Morandi».
  L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Segnala infine che sul provvedimento sono stati auditi, nel corso dell'esame in sede referente, la Conferenza delle regioni, l'ANCI, l'ANPCI e l'UPI. Propongo, come di consueto, di richiedere alle commissioni di merito, con una condizione da inserire nel parere, di prestare la massima attenzione alle proposte di modifica e integrazione del testo avanzate da queste organizzazioni.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
S. 2394 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide GARIGLIO, relatore, rileva, anzitutto, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  In particolare, gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato Pag. 202verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico, sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Per le amministrazioni pubbliche il Presidente del Consiglio può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche del rispetto dell'obbligo di certificazione verde COVID-19. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità, per una migliore formulazione, di fare riferimento anche alle province autonome.
  L'articolo 1 stabilisce anche che gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo.
  L'articolo 2 prevede che i magistrati anche onorari, per poter accedere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi.
  L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare, l'articolo proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative. L'articolo poi stabilisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione.
  L'articolo 5 integra la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Le modifiche riguardano l'inserimento tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19 delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19; l'inquadramento dell'ipotesi della guarigione da un'infezione da COVID-19 successivamente alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-19; la modifica della decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.
  L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute SpA per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 ma non utilizzate sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».
  L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di contact center per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un aggiuntivo finanziamento di 3 milioni di euro.
  L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure.
  L'articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, il riferimento agli obblighi di certificazione verde COVID-19 all'interno degli ambiti lavorativi introdotti dagli articoli 1 e 3.
  L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 11 dispone l'entrata in vigore.
  Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto ad integrare la disciplina Pag. 203 «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni). Il coinvolgimento degli enti territoriali è inoltre contemplato all'articolo 1 attraverso la previsione, già richiamata, dell'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida sull'applicazione dei controlli sugli obblighi di certificazione verde per i dipendenti delle amministrazioni di regioni e comuni.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.45.