CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2021
671.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 10.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che l'esame in sede consultiva sul documento dovrà concludersi nella seduta odierna, in quanto la Commissione Bilancio concluderà l'esame della Nota entro le ore 14 di oggi.
  Rammenta altresì che nella seduta di ieri il relatore, Ceccanti, ha illustrato la Nota e ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione, che sarà ora posta in votazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e del documento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che il relatore, Ceccanti, ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge e una proposta di parere sulla Relazione consuntiva, le quali saranno poste in votazione nella seduta odierna.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione e la proposta di parere del relatore (vedi allegati 2 e 3).
  Nomina inoltre il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 3208, per le parti di competenza della I Commissione.

  La seduta termina alle 10.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 10.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final) e relativi allegati (COM(2020)690 final – Annexes 1 to 4).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.
(Doc. LXXXVI, n. 4).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la relatrice, De Carlo, nella seduta di ieri ha illustrato i documenti in esame e ha quindi formulato una proposta di parere, la quale è già stata inviata a tutti i componenti della Commissione nella giornata di ieri e che sarà posta in votazione nella seduta odierna.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (vedi allegato 4) e nomina la deputata De Carlo quale relatrice presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 10.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-06759 Fiano e Ceccanti: Sull'attualità delle norme concernenti la propaganda elettorale alla luce dei nuovi strumenti informatici.

  Emanuele FIANO (PD) illustra la sua interrogazione, rilevando come essa prenda spunto da un'iniziativa della prefettura di Milano che il 19 agosto 2021, in occasione dell'imminente tornata amministrativa, ha adottato una circolare che richiama i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale. Evidenzia come tale circolare espressamente stabilisca che «l'utilizzazione di strutture fisse (cosiddette gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita ... per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda». Fa notare come tali strutture, tuttavia, secondo quanto previsto dalla predetta circolare, «stante il divieto di affissione di manifesti al di fuori degli spazi consentiti, non devono esporre Pag. 35raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati», mentre sono ammesse, come richiamato dalla stessa circolare, le bandiere dei partiti e movimenti politici quando servano a identificare la titolarità del gazebo medesimo.
  Osserva come tale normativa sia non solo piuttosto antiquata, alla luce del fatto che non contempla minimamente l'eventuale propaganda espletata via web o via social, che ormai costituiscono alcuni dei canali principali attraverso i quali viene svolta la propaganda elettorale, ma non appaia neppure coerente e sistematica, laddove autorizza gazebo per la propaganda elettorale e la distribuzione di volantini e consente l'apposizione di bandiere al fine di rendere politicamente riconoscibile il gazebo, non ammettendo, tuttavia, che sul medesimo possano essere apposti manifesti raffiguranti, ad esempio, i candidati alle elezioni.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare iniziative per una revisione complessiva della normativa inerente alla propaganda elettorale durante le tornate elettorali, che la renda più attuale alla luce dei nuovi strumenti informatici non contemplati dalla normativa vigente, e se non ritenga opportuno adottare iniziative per innovare tale normativa consentendo l'apposizione dei manifesti elettorali anche all'interno e all'esterno dei gazebo già autorizzati per la propaganda elettorale, anche valutando la possibilità di configurare i gazebo come «strutture fisse» solo se stabilmente posizionati.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Emanuele FIANO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e si riserva di approfondire l'opportunità di adottare iniziative legislative volte al superamento di una normativa anacronistica e di fatto ampiamente disattesa, dal momento che durante le campagne elettorali è frequente il ricorso a gazebo sui quali sono affissi manifesti di propaganda elettorale dei candidati.
  Ritiene inoltre che, nelle more di una modifica della disciplina vigente, debba comunque essere evitata l'applicazione di sanzioni per la violazione di norme manifestamente anacronistiche e nei fatti ampiamente disattese, sottolineando come nel momento in cui determinate norme non vengono più osservate sia necessario porre la questione del loro superamento.

5-06760 Calabria: Sulle iniziative per garantire la sicurezza pubblica nella città di Roma, con particolare riferimento alle sponde del fiume Tevere.

  Annagrazia CALABRIA (FI), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione, osservando come alle 23.30 circa di sabato 2 ottobre 2021, il Ponte dell'industria di Roma, luogo simbolico della città sito al confine tra i quartieri Marconi e Ostiense, sia stato devastato da un incendio. Evidenzia come lo storico Ponte, costruito tra il 1862 e il 1863 e sopravvissuto a ben due guerre mondiali, è andato distrutto a causa dell'incuria e del degrado; infatti, stando alle ipotesi degli inquirenti, l'incendio sarebbe stato innescato da un fornelletto utilizzato da alcuni clochard – che abitavano stabilmente nella parte sottostante la struttura – per poi propagarsi attraverso la vegetazione fitta e incolta di quel tratto di Lungotevere.
  Rileva quindi come, in verità, quanto accaduto non sia un unicum nella storia capitolina più recente: infatti anche nel febbraio 2013 un fatto analogo interessò il sopramenzionato collegamento, che venne parzialmente distrutto dalle fiamme sprigionate da alcune baracche ubicate nell'area a esso sottostante. Evidenzia dunque, come, a distanza di otto anni, le banchine del fiume che attraversa Roma non abbiano cessato di essere un luogo dove tutto è permesso – senza limiti e controlli – come dimostra il fatto che, nell'ultimo triennio, la popolazione stanziata lungo le sue sponde è aumentata, in spregio a qualsiasi norma posta a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ritiene si tratti di una Pag. 36realtà che desta allarme sociale e che, pertanto, non può più essere ignorata, considerando ormai improcrastinabile adottare misure volte a identificare quanti vivono in tali condizioni di degrado, per provvedere al loro trasferimento negli appositi luoghi di permanenza di cui dispone il comune di Roma.
  Sottolinea quindi come i cittadini della Capitale reputino tale condizione di emergenza ormai intollerabile, anche alla luce del numero di esposti presentati da quanti si sono trovati, con crescente assiduità, ad assistere a scene indecorose in luoghi pubblici, nonché a fatti pericolosi generati da assembramenti di persone ubriache e moleste.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella città di Roma, anche d'intesa con l'amministrazione locale interessata.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Annagrazia CALABRIA (FI), intervenendo da remoto, fa notare come il rappresentante del Governo, nella sua risposta, faccia riferimento ad un'attività di controllo sul territorio e di sgombero, che tuttavia, sembra non abbia dato i suoi frutti, considerato l'elevato degrado registrato lungo le sponde del Tevere.
  Ritiene infatti che le condizioni di quelle zone destino una forte preoccupazione sociale, ritenendo improcrastinabile che le istituzioni agiscano per provvedere quanto prima al trasferimento della popolazione ivi stanziata negli appositi luoghi di permanenza di cui dispone il comune di Roma.
  Dopo aver ricordato che nella città di Roma vive un numero elevato di soggetti non identificati privi di fissa dimora, che contribuiscono ad alimentare il fenomeno dell'abusivismo, ritiene inaccettabile che solo una piccola percentuale delle famiglie le quali non dispongono di un'abitazione riesca ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Considera dunque fondamentale che gli enti locali competenti, in sinergia con il Governo nazionale, elaborino, anche mediante l'impiego di fondi europei, un piano di edilizia popolare, nonché un organico progetto di riqualificazione delle aree prossime al fiume, da inserire nell'ambito più ampio di un parco nazionale del Tevere, al fine di contrastare i fenomeni di degrado di quelle zone.
  Rivolge, infine, un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine impegnate in tale occasione nella zona del Ponte dell'industria di Roma, che hanno consentito, con il loro lavoro, di ristabilire condizioni di sicurezza nella città.

5-06761 Fogliani e altri: Sullo stato di avanzamento del bando di gara per l'acquisizione di elicotteri da destinare al 10° reparto volo della Polizia di Stato di Venezia.

  Ketty FOGLIANI (LEGA) illustra la sua interrogazione, rilevando come essa abbia ad oggetto la necessità di dotare di un elicottero il 10° reparto volo della Polizia di Stato di Venezia, che ha competenza territoriale sul Veneto, sul Trentino – Alto Adige e sul Friuli – Venezia Giulia, in considerazione del fatto che in dotazione al predetto reparto c'è solo un elicottero del 1983, utilizzato in larga scala in caso di interventi urgenti legati all'ordine e alla sicurezza pubblica, e un aereo P68, utilizzabile, però, solo per il trasporto urgente di organi e la vigilanza stradale.
  In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede se intenda fornire informazioni aggiornate sullo stato dell'arte del bando di gara per l'acquisizione finale degli elicotteri e quando ritenga presumibile che mezzi possano arrivare al 10° reparto di volo di Venezia.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Ketty FOGLIANI (LEGA), replicando, prende atto con soddisfazione di quanto riferito dal rappresentante del Governo e coglie l'occasione per ringraziare il personale Pag. 37 del 10° reparto di volo della Polizia di Stato di Venezia per il prezioso lavoro svolto in favore della comunità.

5-06762 Magi e Gebhard: Sui ritardi nell'esame delle domande di regolarizzazione degli stranieri.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) illustra la sua interrogazione, osservando come, in base ai dati del dossier elaborato dai promotori della campagna «Ero straniero» diffusi il 23 settembre 2021, siano circa 60.000 i permessi di soggiorno rilasciati, fronte delle 230.000 domande di regolarizzazione presentate a seguito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, solo il 26 per cento del totale. Sottolinea come, nonostante si registri un miglioramento rispetto ai mesi precedenti, il ritardo con cui sta procedendo l'esame delle domande rimanga drammatico, soprattutto nelle grandi città: a Milano, delle 26.000 pratiche ricevute, sono stati rilasciati solo 2.000 permessi di soggiorno; a Roma, su 16.000 domande, sono 60 i permessi di soggiorno rilasciati. Risulta invece quasi terminato l'esame delle domande dell'altra procedura prevista dal cosiddetto decreto «rilancio» per mettersi in regola, che prevedeva che gli stessi lavoratori stranieri irregolari con esperienze lavorative nei settori individuati dalla sanatoria potessero fare richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo e cercare un nuovo impiego. Ritiene che una delle ragioni dei ritardi sia che le circa 800 figure interinali previste dal cosiddetto decreto «rilancio» a maggio 2020 sono entrate effettivamente in servizio quasi un anno dopo per il protrarsi delle procedure di assunzione; nei prossimi giorni, sono in scadenza i primi contratti.
  Evidenzia quindi come il ritardo con cui si sta procedendo all'esame delle domande di emersione si traduca nell'impossibilità di fatto, per decine di migliaia di persone, di accedere ai servizi, alle prestazioni sociali e alle tutele previsti per chi lavora nel nostro Paese; inoltre, nonostante la circolare del Ministero della salute di luglio 2020 chiarisca che i cittadini stranieri «in emersione» hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, molte strutture sanitarie rifiutano l'iscrizione, rendendo difficile accedere alla campagna vaccinale anti-Covid ancora in corso, con conseguente impatto sulla salute pubblica. A ciò si aggiunge l'incertezza dei datori di lavoro che vorrebbero poter realizzare l'assunzione di questi lavoratori e instaurare un rapporto di lavoro stabile.
  Evidenzia quindi come l'alto numero di domande, nonostante i limiti rigidi previsti dal decreto, testimoni il desiderio di mettersi in regola di tanti datori di lavoro e dimostra la necessità di allargare i settori ammessi e di poter accedere, anche al di fuori di finestre temporali predefinite, alla procedura di regolarizzazione.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza si intenda adottare, alla luce dei dati più aggiornati, per assicurare che l'esame delle domande di regolarizzazione presentate venga finalizzato in tempi brevi e per permettere in futuro l'emersione dei rapporti di lavoro in questione.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), replicando, ringrazia per la risposta del rappresentante del Governo, che ritiene abbia fornito dati statistici utili e aggiornati, in relazione alle domande di regolarizzazione degli stranieri.
  Pur comprendendo come un certo ritardo nell'evasione delle pratiche sia dipeso dall'emergenza epidemiologica, ricorda che tale emergenza si poneva proprio alla base del cosiddetto «decreto rilancio», con il quale si intese proprio favorire una sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari, anche nell'ottica della campagna vaccinale, soprattutto nell'ambito di certi settori produttivi. Dopo aver manifestato soddisfazione per l'annunciato prolungamento dei contratti del personale interinale, al fine di favorire lo smaltimento delle pratiche arretrate, svolge alcune considerazioni finali di carattere generale, ritenendo che vi sia una questione politica di fondo che il Parlamento e il Governo dovrebbero porsi. Pag. 38
  Si riferisce, in particolare, all'esigenza di elaborare una riforma organica che ponga fine ai frammentati interventi di sanatoria finora intrapresi e assicuri – in presenza di determinate condizioni, come ad esempio, la disponibilità del datore di lavoro all'assunzione di lavoratori stranieri – canali di regolarizzazione e di ingresso nel Paese stabili e permanenti.

5-06763 Baldino e altri: Sui gravi episodi di aggressione, atti vandalici e intimidazione verificatisi in occasione delle campagna elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

  Vittoria BALDINO (M5S) illustra la sua interrogazione, ricordando come, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, si siano verificati in tutto il Paese fatti gravissimi: aggressioni, atti vandalici, intimidazioni a consiglieri uscenti e candidati e altre forme di violenza che debbono essere condannate in quanto esecrabili, che hanno acceso polemiche e infiammato le ultime ore della campagna elettorale, senza alcuna giustificazione.
  In particolare, fa presente che nella città di Nardò, in Salento, un candidato al consiglio comunale è stato colpito con un pugno mentre raggiungeva il palco per il comizio finale, riportando alcune ferite, e che ad Afragola, nel napoletano, una deputata ed il segretario locale di un partito politico sono stati coinvolti in un'aggressione da parte di detrattori, sottolineando, con riferimento a quest'ultimo episodio, come, nonostante sia stata sporta denuncia le minacce e le intimidazioni siano proseguite. Ricorda, inoltre, che nel foggiano, a San Nicandro Garganico, un candidato ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo che ignoti hanno imbrattato la sua sede elettorale con scritte offensive, sottolineando come si sia trattato del secondo episodio intimidatorio in quarantotto ore, e che in Calabria, a Cetraro, un falso pacco bomba è stato collocato sotto l'automobile di un candidato regionale uscente.
  Osserva quindi come tali episodi evidenzino una spirale di violenza incontrollata che ha inasprito il clima elettorale, non consentendo lo svolgimento di una serena competizione elettorale. Rileva, infatti, come il diritto di elettorato attivo e passivo debba essere garantito anche assicurando lo svolgimento della campagna elettorale in condizioni di piena sicurezza.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede quali siano le valutazioni del Ministro interrogato rispetto ai fatti riferiti e, in particolare, se non intenda intraprendere iniziative di competenza urgenti per il contrasto di fenomeni violenti e di intimidazione di tal fatta, in modo che non abbiano più a ripetersi.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Vittoria BALDINO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e coglie l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento al personale del Ministero dell'interno e delle prefetture per il prezioso lavoro svolto in occasione delle consultazioni elettorali.
  Osserva come i fatti riferiti nell'atto di sindacato ispettivo in titolo e nella risposta del rappresentante del Governo testimonino l'inaccettabile clima di violenza in cui, in alcuni contesti, si è svolta la campagna elettorale.
  Rileva quindi come le forze dell'ordine abbiano tenuto alta l'attenzione e come tale attenzione vada mantenuta anche in vista del turno di ballottaggio e delle future consultazioni elettorali, ribadendo come lo svolgimento della campagna elettorale in condizioni di sicurezza sia essenziale ai fini della garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

5-06764 Prisco e Montaruli: Sulle iniziative per ridurre i numerosi episodi di suicidio tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine.

  Augusta MONTARULI (FDI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, osservando come siano purtroppo decine ogni anno i membri delle forze dell'ordine che sono colti da eventi suicidari all'interno dei vari comandi, spesso ricorrendo all'utilizzo Pag. 39dell'arma di ordinanza. Fa notare come nel corso del 2020 gli eventi suicidari registrati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine sono stati cinquantuno, di cui nove hanno interessato la polizia di Stato. Nel 2019, invece, l'Osservatorio suicidi in divisa, ne ha registrati sessantanove. Nel corso del corrente anno si sono registrati già trentotto suicidi tra le forze dell'ordine. Nel ventennio appena trascorso i suicidi tra le forze dell'ordine hanno raggiunto la cifra di 891; tale dato, se comparato con i suicidi della popolazione generale, è particolarmente significativo: infatti, secondo i dati raccolti dal SILP (Sindacato dei lavoratori di polizia), nella fascia di età compresa tra i venticinque e i sessantaquattro anni, si tolgono la vita 7 persone su 100.000, mentre quando si parla di appartenenti alle forze dell'ordine il tasso è di circa 17 su 100.000.
  Sottolinea quindi come, dietro alla divisa, ci siano donne e uomini in carne ed ossa che, quotidianamente, mettono a repentaglio la propria vita per salvaguardare quella degli altri, vivendo talvolta situazioni di estremo pericolo ed elevato stress, cui si aggiunge la mancanza di mezzi, strutture inidonee, carichi di lavoro superiori, dovuti alla mancanza di organico, stipendi inadeguati che si possono sommare a problematiche legate alla dimensione privata.
  Ricorda inoltre che gli appartenenti alle forze dell'ordine, prima di essere assunti nelle amministrazioni vengono sottoposti ad approfondite analisi psichiche e che, pertanto, prima dell'arruolamento, non vi era traccia del disagio psichico che ha portato all'estremo gesto: a tal proposito ritiene necessario considerare la possibilità che potrebbe essere proprio l'ambiente lavorativo nel quale vivono e operano a incidere negativamente sull'equilibrio della psiche.
  Ritiene dunque necessario adottare immediati provvedimenti, valutando anche la possibilità di istituire urgentemente una Commissione parlamentare d'inchiesta che abbia libero accesso a tutti i fascicoli personali dei giovani agenti che si suicidano, al fine di comprendere a fondo le ragioni di tali eventi.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali urgenti iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per ridurre notevolmente il numero dei suicidi tra gli appartenenti alle forze dell'ordine e per porre in essere efficaci politiche di prevenzione.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Augusta MONTARULI (FDI), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, si augura che l'Esecutivo compia ulteriori sforzi, adottando misure volte a migliorare le condizioni lavorative del personale delle forze dell'ordine, attraverso misure che favoriscano il miglioramento dei turni di lavoro, non solo attraverso una migliore organizzazione del lavoro, ma anche mediante l'assunzione di nuovo personale, come richiesto a più riprese richieste dal gruppo di Fratelli d'Italia.

  Fausto RACITI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Fausto RACITI, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3298, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, che consta di 7 articoli, rileva come l'articolo 1 modifichi l'articolo 132 del codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice.
  L'intervento normativo è determinato dall'esigenza di dare urgente seguito a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18), la quale ha affermato due princìpi: l'accesso, per fini penali, a un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica; l'accesso può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati).
  Al riguardo rileva come la normativa nazionale previgente, di cui all'articolo 132 del codice, non apparisse conforme al primo principio enunciato dalla Corte di giustizia, posto che consentiva l'accesso ai dati di traffico a fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato.
  Inoltre, ricorda che sono sorti dubbi anche in relazione alla conformità con l'ordinamento UE dell'acquisizione a seguito di semplice richiesta del pubblico ministero, senza il vaglio del giudice, con conseguenti incertezze anche della giurisprudenza circa l'applicabilità dell'articolo 132.
  In tale contesto normativo e giurisprudenziale l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge interviene sull'articolo 132, comma 3, del codice della privacy, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i seguenti reati:

   reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale): si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni; ricorda, infatti, che l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»;

   reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».

  Il nuovo comma 3 dell'articolo 132, del codice della privacy consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi – che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica – l'acquisizione dei dati di traffico, subordinandola però al requisito della «gravità» della minaccia, della molestia o del disturbo.
  Al riguardo segnala l'opportunità di valutare se la previsione di tale ultimo requisito per poter chiedere l'acquisizione dei dati di traffico, non rischi di determinare l'inapplicabilità della norma, in quanto proprio Pag. 41 l'acquisizione dei tabulati potrebbe essere l'unico modo per appurare la gravità delle condotte di molestia.
  Con la modifica del comma 3 dell'articolo 132 del codice, l'articolo 1, comma 1, lettera a), individua inoltre ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico:

   in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»;

   i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini.

  Appare evidente la scelta del legislatore di considerare comunque l'acquisizione dei dati di traffico meno penetrante rispetto alle intercettazioni, per le quali l'articolo 267 del codice di procedura penale prevede «gravi indizi di reato» e richiede che il mezzo di prova sia «assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini».
  Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di giustizia, e dunque la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge:

   alla lettera a), sostituendo, come già detto, il comma 3 dell'articolo 132 del codice della privacy, prevede che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o di un'altra parte; la richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori: dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017; la disposizione elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice;

   alla lettera b), introducendo un nuovo comma 3-bis nel predetto articolo 132 del codice, prevede che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato: la formulazione di questa disposizione ricalca il contenuto dall'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale, il quale, in relazione alle intercettazioni prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore; analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

   alla medesima lettera b), con l'inserimento, nell'articolo 132 del codice, di un nuovo comma 3-ter, ripropone una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del previgente comma 3 e volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale, ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

  L'articolo 2 del decreto-legge novella l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della difesa.
  Nello specifico, lo scopo dell'intervento legislativo è quello di consentire il conferimento dell'incarico di Capo di stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio «automatico» ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094. Pag. 42
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, nel testo antecedente l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, prevedeva che il Capo di stato maggiore della difesa venisse scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare.
  A sua volta il comma 4 dell'articolo 1094 (richiamato dalla nuova formulazione dell'articolo 25 del codice) prevede che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.
  Come precisato nella relazione illustrativa, con la nuova disposizione s'intende dunque ampliare la platea dei possibili destinatari della nomina, consentendo con ciò di superare eventuali criticità nel processo selettivo, introducendo la possibilità, per l'autorità politica, di individuare il Capo di stato maggiore della difesa, oltre che tra tutti i generali di corpo d'armata o equivalenti in servizio permanente, anche tra quelli che, già ricoprendo la carica di vertice nell'ambito della rispettiva Forza armata, legittimamente si trovano a svolgere le loro funzioni di comando nella posizione di richiamo in servizio «automatico» previsto dalla normativa vigente.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, il Capo di stato maggiore della difesa è un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica scelto tra gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'Armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente ovvero, in virtù della modifica introdotta con l'articolo 2 del decreto-legge in esame, richiamati in servizio in quanto abbiano raggiunto i limiti di età nel corso del triennio di comando e pertanto stiano completando il mandato in tale posizione.
  Rammenta inoltre che il Capo di stato maggiore della difesa, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare ed al quale risponde dell'attuazione delle direttive ricevute. Egli fa parte, in qualità di membro di diritto, del Consiglio supremo di difesa, dura in carica tre anni e, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.
  L'articolo 3 proroga di un mese il termine, ordinariamente stabilito al 30 settembre, per il deposito delle sottoscrizioni, e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del decreto (30 settembre 2021).
  Inoltre, vengono prorogati di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.
  La previsione reca un intervento analogo a quello disposto dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, che ha prorogato di un mese i termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati elettorali necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021. Successivamente, l'articolo 39-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 ha esteso anche il termine per il deposito alle richieste annunciate al 15 giugno 2021, oltre a prorogare altri termini relativi alla procedura referendaria.
  In maniera corrispondente ai due provvedimenti sopra indicati, la disposizione in esame interviene sulla n. 352 del 1970, che disciplina lo svolgimento del procedimento referendario, in particolare, prevedendo che anche per le richieste annunciate dopo il 15 giugno 2021 sia prorogato di un mese il termine del deposito delle richieste (ossia delle firme), fissato in via ordinaria al 30 settembre di ciascun anno dall'articolo 32, primo comma, della citata legge n. 352. Pag. 43
  Inoltre, in analogia con quanto disposto dal decreto-legge n. 77 del 2021, anche per le richieste successive al 15 giugno vengono prorogati di un mese i seguenti termini, previsti dagli articoli 32 e 33 della legge n. 352:

   rilevazione, con ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, delle eventuali irregolarità delle singole richieste (prorogato di un mese dal 31 ottobre) e assegnazione del termine per la sanatoria di esse (prorogato di un mese dal 20 novembre);

   decisione definitiva, con ordinanza dell'Ufficio centrale, sulla legittimità delle richieste presentate, prorogato di un mese dal 15 dicembre;

   fissazione da parte della Corte costituzionale della data di deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità della richiesta di referendum, prorogato di un mese dal 20 gennaio;

   pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, prorogato di un mese dal 10 febbraio.

  Resta invece fermo il periodo di svolgimento del referendum tra il 15 aprile e il 15 giugno, previsto dall'articolo 34 della già richiamata legge n. 352 del 1970, così come restano fermi i termini previsti dalla disciplina della propaganda elettorale attraverso i mezzi di comunicazione di massa in occasione dei referendum, regolata dalla legge n. 28 del 2000, che fissa, all'articolo 4, l'inizio dell'arco temporale di regolamentazione della propaganda alla data di indizione dei referendum.
  Al riguardo rileva come il preambolo del decreto-legge in esame segnali «la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per il deposito delle richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021, per la concomitanza con le elezioni amministrative e il conseguente rischio che i promotori non possano depositare le richieste di referendum entro la data prevista del 30 settembre 2021, a causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel rilascio dei prescritti certificati elettorali», eludendo così il termine perentorio di 48 ore dalla richiesta pur stabilito dalla legge sul referendum.
  L'articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori, assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021.
  Il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell'assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.
  Ricorda che l'assegno temporaneo per i figli minori è stato introdotto per il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 dagli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 79 del 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare.
  Il suddetto istituto transitorio è stato introdotto nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla legge n. 46 del 2021, la quale ha previsto il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.
  L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio») in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary framework sugli aiuti di Stato.
  In particolare, intervenendo sull'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, la norma dispone, in caso di errata applicazione delle disposizioni del citato articolo 24, comma 3, del decreto- Pag. 44legge n. 34 del 2020, in materia di sospensione del pagamento dell'IRAP dovuta per il 2019 e per il 2020 in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary framework sugli aiuti di Stato nel corso dell'emergenza pandemica, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche, che l'importo dell'imposta erroneamente non versata sia dovuto entro il 30 settembre 2021, senza applicazioni di sanzioni né interessi.
  Ricorda che tale termine – originariamente fissato al 30 novembre 2020 era già stato prorogato dall'articolo 13-quinquies, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto «decreto ristori») e poi dall'articolo 01 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto «decreto sostegni»).
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e dunque il 30 settembre 2021).
  Venendo ad alcune considerazioni politiche sul provvedimento in esame, richiama l'attenzione sugli interventi recati dall'articolo 1 e dall'articolo 3.
  Quanto all'articolo 1, sottolinea come si tratti di un intervento garantista e come il testo proposto possa essere considerato ancor più garantista rispetto a quanto richiesto dalla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea ad esso sottesa.
  Per quanto concerne l'articolo 3, afferma di non comprendere la posizione assunta dalla Lega, i cui Ministri non hanno condiviso in sede di Consiglio dei ministri questa parte del provvedimento, che è stata anche oggetto di dichiarazioni fortemente critiche da parte del deputato Iezzi. Ritiene che tali critiche riguardino in realtà l'ammissibilità, su cui si pronuncerà la Corte costituzionale, e il merito, su cui si esprimerà il corpo elettorale, del quesito referendario sulla cannabis, e osserva come tale differimento fosse doveroso, dal momento che la mancata presentazione nei termini ordinari dei certificati elettorali non è imputabile ai promotori bensì ai comuni che non sono stati in grado di rilasciarli tempestivamente ai promotori dei referendum. Osserva infatti come il mancato differimento avrebbe fatto ricadere sui promotori del referendum un'inefficienza della pubblica amministrazione e come, pertanto, nel caso di mancato differimento vi sarebbe stata probabilmente una sanatoria da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, oppure un giudizio favorevole ai promotori da parte della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.
  Rileva altresì come l'articolo 3 del provvedimento in esame si applichi a tutti i quesiti referendari annunciati dopo il 15 giugno, garantendo parità di trattamento rispetto a quelli annunciati prima di tale data, e come del differimento dei termini beneficeranno non solo i promotori del quesito sulla cannabis, ma anche i promotori degli altri quesiti annunciati dopo il 15 giugno, compreso, ad esempio, quello sull'abolizione del green pass, sostenuto da esponenti della Lega.
  Rileva, infine, come la mancata conversione del decreto-legge non invaliderebbe il deposito delle sottoscrizioni effettuato dopo il 30 settembre ed entro un mese da tale data, in quanto esso avverrebbe comunque entro i termini previsti dalla norma pro tempore vigente.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) rileva come, al di là di alcune strumentali polemiche politiche svolte sull'argomento, l'articolo 3 del decreto – legge rechi un intervento normativo di buon senso, che, ponendo rimedio all'irragionevolezza di precedenti interventi normativi, contribuirà a scongiurare contenziosi futuri, anche di fronte alle massime magistrature di legittimità.
  Rileva, in particolare come tale disposizione intenda evitare una discriminazione di trattamento tra referendum promossi nel medesimo anno, facendo notare che l'obiettivo è quello di assicurare regole uguali per tutti. Dopo aver rilevato come l'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, sul Pag. 45quale il provvedimento in esame incide, preveda una finestra più ampia per il deposito delle richieste di referendum, ricorda che, a seguito di iniziative normative assunte durante l'esame di precedenti provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica – inizialmente prevista fino al 31 luglio – sono stati estesi, a suo avviso con modalità rigide, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della legge n. 352 del 1970, con riferimento solo alle richieste di referendum annunciate fino al 15 giugno, determinando una discriminazione rispetto richieste di referendum annunciate dopo tale data.
  Ritenendo che la norma recata dall'articolo 3 del decreto-legge, la quale prevede un intervento di ampliamento dei termini analogo a quello dei provvedimenti d'urgenza precedenti, proprio al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra referendum, sia oggi ancora più giustificata dall'estensione al 31 dicembre 2021 dell'emergenza sanitaria, ne condivide pienamente la finalità.

  Fausto RACITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Nuovo testo C. 3179 e abb.-A.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3179 e abb.-A Meloni, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in corso di esame in sede referente a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 luglio 2021.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, in estrema sintesi, esso interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.
  In particolare, il testo:

   definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (agli articoli 1 e 2);

   disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (all'articolo 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (all'articolo 4);

   prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (all'articolo 5);

   consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, Pag. 46 presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (all'articolo 6) e prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (all'articolo 7);

   disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (all'articolo 5) e alla responsabilità professionale (all'articolo 8);

   consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (all'articolo 9);

   istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (all'articolo 10);

   prevede una disposizione transitoria che estende l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle convenzioni in corso, ancorché sottoscritte prima della riforma (all'articolo 11);

   abroga la disciplina vigente in materia (all'articolo 12).

  Segnala quindi come, successivamente al predetto rinvio in Commissione, la Commissione Giustizia abbia approvato due emendamenti nella mattinata odierna.
  Ricorda che il Comitato permanente per i pareri aveva già esaminato il provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente prima del rinvio in Commissione, esprimendo su di esso, nella seduta del 6 luglio 2021, parere favorevole con alcune osservazioni, le quali sono state tutte recepite dalla Commissione Giustizia nel corso del successivo iter del provvedimento.
  Per quanto riguarda le modifiche da ultimo apportate dalla II Commissione al testo, esse riguardano, in primo luogo, la composizione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso istituito dall'articolo 10 presso il Ministero della giustizia, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervenissero sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinassero le convenzioni e segnalare al Ministro pratiche in contrasto con le disposizioni sull'equo compenso.
  In tale ambito, al comma 2 del predetto articolo 10, viene innalzato da due a cinque il numero dei rappresentanti delle associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi componenti dell'Osservatorio (del quale fanno parte anche un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali).
  Inoltre è stato inserito un nuovo articolo 13, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Segnala come le modifiche apportate dalla II Commissione non incidano su profili attinenti agli ambiti di competenza della I Commissione: formula, quindi, una proposta di nulla osta (vedi allegato 11) sul provvedimento.

  Il Comitato approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 6 ottobre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Della Rocca, Presidente dell'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento dello Stato (AIVITER) e di Paolo Bolognesi, Presidente dell'Associazione tra i familiari dei Caduti della strage di Bologna 2 agosto 1980, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2935 De Maria, recante Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.10.