CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 settembre 2021
662.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 60

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 23 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Rosalba DE GIORGI (MISTO), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 aprile 2021. n. 53 – legge di delegazione europea 2019-2020. Avverte preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in oggetto è assegnato con riserva, non essendo corredato della prescritta intesa in Conferenza unificata.
  Ricorda altresì che a seguito del mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva in esame nel termine previsto, scaduto il 30 giugno 2021, la Commissione europea ha aperto il 26 luglio scorso la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266. Secondo quanto riportato nella relazione tecnico-normativa, il ritardo è dovuto a diversi fattori: i lavori per la redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; l'istituzione nel marzo scorso del nuovo Ministero della transizione ecologica; l'approvazione nel mese di aprile della legge di delegazione europea e la contemporanea attività legislativa su alcuni temi Pag. 61trattati nella direttiva 2018/2001, in particolare nel cosiddetto «decreto semplificazioni».
  Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020, esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.
  Ricorda che la Direttiva (UE) 2018/2001, che promuove il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, persegue uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, nell'ambito della più ampia strategia del «Green Deal», ovvero l'insieme delle politiche e delle azioni volte a raggiungere la neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050, garantendo che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse non rinnovabili. Essa si inserisce quindi nell'ambito della normativa europea denominata «pacchetto» sull'energia, tra cui il recentissimo Regolamento 2021/1119/UE (cosiddetta «legge europea sul clima»), che ha formalmente sancito, oltre al citato obiettivo della neutralità climatica al 2050, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030, che consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.
  Segnala che dall'attuazione della direttiva in esame sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, anche l'Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che migliorino contestualmente la tutela dell'ambiente, la sicurezza energetica, e l'accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e ambiente. In tale ottica, condividendo l'orientamento comunitario volto a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia, il nostro Paese ha inteso supportare un patto verde con le imprese e i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese (Green New Deal).
  In siffatto contesto, l'Italia ha redatto un Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi al 2030 con altre esigenze, comprese quelle relative agli impatti ambientali.
  Il Piano, predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, è stato poi trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019 e successivamente approvato.
  Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2001/2018, in esame, trova quindi al suo interno l'attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC, sul quale si è svolta un'ampia consultazione pubblica e la Valutazione Ambientale Strategica. Al contempo, prevede altresì una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto «fit far 55».
  L'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge n. 53 del 2021) reca ben 25 principi e criteri specifici di delega, alcuni dei quali si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), primo fra tutti l'aggiornamento del PNIEC in materia di sviluppo delle FER (fonti di energie rinnovabili).
  Ricorda in proposito che il legislatore delegato in sede di attuazione deve: 1. prevedere una disciplina per la individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in misura necessaria all'attuazione del PNIEC, affidata agli Pag. 62enti territoriali, salvo l'esercizio di poteri sostitutivi dello Stato; 2. individuare procedure abilitative semplificate; 3. introdurre misure per l'incremento della produzione degli impianti esistenti; 4. semplificare la normativa in materia di qualificazione degli installatori di impianti; 5. semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo; 6. nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia, garantire un accesso paritario a tutti i pertinenti regimi di sostegno, monitorarne la diffusione e valutare il ricorso alla fiscalità generale; 7. adottare misure per favorire l'installazione di impianti a FER negli edifici esistenti; 8. prevedere la sostituzione di impianti obsoleti promuovendo la realizzazione di impianti; 9. agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo; 10. potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili e semplificare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da FER; 11. abrogare il meccanismo dello scambio sul posto e promuovere meccanismi di accoppiamento di fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo; 12. promuovere l'utilizzo energetico di biomasse legnose; 13. promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare; 14. con specifico riferimento alle FER nei trasporti, favorire lo sviluppo dei biocarburanti; 15. favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione; 16. recepire l'aggiornamento dell'allegato IX della Direttiva, relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati; 17. escludere a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, una serie di materie prime (olio di palma, frutti di palma da olio, olio di soia ecc.); 18. promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici; 19. introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e prorogare i tempi e l'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno, 20. promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica.
  Sottolinea quindi che le misure contenute nel decreto legislativo in esame, che si compone di 50 articoli, suddivisi in sette titoli, più 8 allegati, intendono accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, subordinatamente alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture.
  In particolare, il Titolo I, comprendente gli articoli da 1 a 3, fissa le finalità, le definizioni e gli obiettivi nazionali, tra cui segnala in particolare la promozione del ruolo dei consumatori quali soggetti attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, un miglioramento delle reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e lo sviluppo della produzione di idrogeno da energia elettrica. L'articolo 3, in particolare, dichiara l'obiettivo del nostro Paese di conseguire un consumo finale lordo di energia facendo ricorso, per almeno il 30 per cento sulla quota complessiva, alle fonti rinnovabili elencate all'articolo 2, comma 1, lettera a).
  Il Titolo II, relativo ai regimi di sostegno e strumenti di promozione, comprendente gli articoli da 4 a 17, è a sua volta diviso in 5 capi. Nell'ambito del Capo I – Principi generali (articolo 4), segnala in particolare il principio di un'equa remunerazione dei costi, la copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il rispetto delle regole europee in materia di aiuti di Stato.
  Il Capo II – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli 5-9), mira alla semplificazione dell'accesso agli incentivi per gli impianti di piccola taglia (potenza inferiore a 1 MW), prevedendo per i soli impianti di potenza superiore a 1 MW il ricorso a procedure competitive di offerte al ribasso. Ricorda inoltre: il Capo III – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale (articoli 10-12); il Capo IV – Norme in materia di Pag. 63attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2 (articoli 13-15), che prevede in particolare, all'articolo 14, i criteri specifici per ricondurre ai diversi interventi del PNRR (classificati in missioni, componenti e investimenti) gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica; nell'ambito dello stesso Capo IV segnala anche l'articolo 15 che, al fine di ridurre i prezzi dell'energia per i consumatori, prevede che siano destinati alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica una quota dei proventi delle aste delle quote CO2, di competenza del Ministero della transizione ecologica; infine mi limito a richiamare il Capo V in materia progetti comuni e trasferimenti statistici (articoli 16-17).
  Il Titolo III è dedicato alle procedure autorizzative, ai codici e alla regolamentazione tecnica ed è suddiviso in 2 capi: Capo I – Autorizzazioni e procedure amministrative (articoli 18-25) e Capo II – Regolamentazione tecnica e obblighi (articoli 26-29). Per quanto riguarda il Capo I, lo scopo della disciplina è di accelerare il rilascio delle autorizzazioni, riportando la competenza al livello amministrativo più adeguato in base alle dimensioni e tipologie di impianto.
  Segnala in particolare: l'articolo 19, che, al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede la definizione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili (SUDER); gli articoli 20-22 che prevedono il coinvolgimento di diversi comparti amministrativi al fine di individuare le superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; l'articolo 23 che riguarda le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti off-shore nell'ambito di un Piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da fonti rinnovabili; nelle more della definizione di detto Piano, sono considerate idonee le piattaforme petrolifere in disuso e le aree adiacenti nonché i porti per i soli impianti fino a 100 MW.
  Segnala, inoltre, l'articolo 24, che semplifica il procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano, e l'articolo 25 che contiene delle semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.
  Nell'ambito del Capo II, segnala: l'articolo 26, che modifica la disciplina relativa all'obbligo di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili negli edifici per migliorarne la prestazione energetica; l'articolo 27 che introduce l'obbligo, per le società che effettuano vendita di energia termica, di distribuire una quota di energia rinnovabile a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro della transizione ecologica; l'articolo 28 che prevede la realizzazione, da parte del GME (gestore dei mercati energetici) di una bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le parti interessate alla stipula dei contratti, la definizione di strumenti di gara da parte di Consip e l'integrazione delle linee guida in materia di gruppi di acquisto da parte di ARERA per garantire l'aggregazione di più clienti finali; infine l'articolo 29 stabilisce un quadro comune dei requisiti prestazionali per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi.
  Il Titolo IV, composto degli articoli 30-38, riguarda l'autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete, ed è a sua volta suddiviso nei seguenti 3 Capi: Capo I (articoli 30-33) Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili; Capo II (articolo 34) Reti di teleriscaldamento; Capo III (articoli 35-38) Reti elettriche, gas e reti idrogeno.
  Nell'ambito del Capo I, segnala in particolare l'articolo 30 che definisce le attività che un cliente finale può svolgere al fine di divenire autoconsumatore di energia rinnovabile. Ricorda in proposito che la direttiva (articolo 21 comma 2) impone il divieto di imposizione agli autoconsumatori di oneri e/o tariffe nell'esercizio delle loro attività di autoconsumo o immissione in rete dell'energia: lo schema attua tale Pag. 64principio applicando le tariffe al punto di connessione e non ai consumi dei clienti finali, in modo da consentire di accumulare energia e consumarla senza una doppia imposizione.
  Segnala inoltre: l'articolo 31, che disciplina le comunità energetiche rinnovabili aventi l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che realizzare o generare profitti finanziari; l'articolo 32, che definisce le modalità di interazione con il sistema energetico per gli autoconsumatori che mantengono in ogni caso i loro diritti di clienti finali e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, demandando all'ARERA il compito di adottare i provvedimenti necessari al funzionamento della disciplina sull'autoconsumo; l'articolo 33, che prevede un sistema di monitoraggio delle configurazioni realizzate nell'ambito del Titolo IV, i cui esiti sono trasmessi con frequenza annuale al MiTE e ad ARERA. Ricorda, altresì, che disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche sono contenute anche nell'altro atto del Governo n. 294 all'esame della Commissione.
  Il Capo II, recante il solo articolo 34, contiene disposizioni per la promozione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, demandando ad ARERA la definizione di una disciplina semplificata che ne agevoli il distacco ove non efficienti.
  Il Capo III detta disposizioni su reti elettriche, gas e reti idrogeno. L'articolo 35 è indirizzato principalmente ai gestori di rete (in primis, TERNA), prevedendo, al fine di accelerare il potenziamento della rete elettrica per gestire le crescenti quote di produzione derivanti da fonti rinnovabili, una attività di programmazione, incluso lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e una ottimizzazione delle reti offshore.
  L'articolo 36 prevede la definizione, da parte di ARERA, di modalità per l'erogazione degli incentivi nel settore elettrico, mediante la creazione di una piattaforma elettronica all'interno del Sistema informativo integrato (SII), demandando al Ministro della transizione ecologica il compito di disciplinare i rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE nonché le modalità di accesso all'infrastruttura informatica del SII, affinché sia garantito un incremento dei livelli di qualità del servizio.
  L'articolo 37 riguarda il biometano e l'idrogeno, demandando ad ARERA la definizione dei criteri che le imprese di trasporto devono rispettare al fine di ottimizzare le connessioni alle reti di distribuzione.
  L'articolo 38 introduce una semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori, utilizzati nella produzione di energia da idrogeno, in analogia con quanto previsto per gli impianti di accumulo elettrochimico (articolo 62 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Si prevedono quattro casistiche per l'installazione di elettrolizzatori in funzione della collocazione e della potenza.
  Il Titolo V, riguardante l'energia rinnovabile nei trasporti e i criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, include gli articoli da 39 a 45, suddivisi in tre capi: il Capo I (articoli da 39 a 41), riguardante l'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti; il Capo II (articoli da 42 a 44), relativo ai criteri di sostenibilità e il Capo III (articolo 45), contenente disposizioni in materia di mobilità elettrica.
  Per quanto riguarda il Capo I, l'articolo 39 prevede l'obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima percentuale di fonti rinnovabili, secondo percentuali e metodologie coerenti con il PNIEC. L'articolo 40 contiene norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, introducendo limiti per il loro utilizzo, fissando una soglia massima di utilizzo per le materie prime in competizione con il comparto alimentare (e la mangimistica) e una graduale uscita dalle materie prime che generano un impatto negativo derivante dal «cambio di uso» del suolo di provenienza (olio di palma, soia). Pag. 65La relazione illustrativa dello schema di decreto evidenzia in proposito che la recente legislazione europea di settore mira a limitare l'utilizzo di materie prime che possano comportare il cosiddetto effetto ILUC: indirect land use change, anche a seguito di deforestazione.
  L'articolo 41 demanda infine al Ministro della transizione ecologica la definizione delle modalità di partecipazione alla banca dati per la tracciabilità di carburanti liquidi e gassosi, istituita ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001.
  Per quanto riguarda il Capo II, l'articolo 42 detta i criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas serra e di efficienza energetica che tutte le fonti di energia da biomassa, per poter accedere ai regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali; l'articolo 43 disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri riportati nei precedenti articoli 42 e 39; l'articolo 44 specifica i criteri per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra.
  Nel Capo III l'articolo 45 aggiorna la disciplina volta a promuovere l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative.
  Per quanto riguarda il Titolo VI (che reca un unico Capo composto degli articoli 46-47), riguardante norme su informazione, formazione e garanzie di origine, l'articolo 46 disciplina il rilascio delle garanzie di origine, che hanno lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, prevedendo altresì forme di valorizzazione economica delle garanzie di origine, attraverso una apposita piattaforma di scambio.
  L'articolo 47 interviene in materia di formazione professionale, specificando i sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici, con la definizione delle modalità di conseguimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.
  In ultimo, il Titolo VII (articoli 48-50) reca le disposizioni finali, suddivise in due Capi: Capo I (articolo 48), concernente il monitoraggio, le relazioni e i controlli e il Capo II (articoli 49-50), che fa salve, in particolare, le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 49) e reca la clausola di invarianza finanziaria (articolo 50).
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere una volta pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata tenuto conto dell'esito del dibattito in Commissione.

  Emanuela ROSSINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
Atto n. 294.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Emanuela ROSSINI, presidente, sostituendo il relatore Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944. relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché Pag. 66disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
  Avverte preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in oggetto, adottato sulla base delle disposizioni di delega previste dagli articoli 12 (riferito alla direttiva 2019/944) e 19 (riferito ai regolamenti 943/2019 e 941/2019) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 19-2020), è assegnato con riserva, non essendo corredato, al momento, della prescritta intesa in Conferenza Stato-Regioni.
  Ricorda che le norme europee oggetto di recepimento fanno parte del cosiddetto Clean Energy Package della Commissione europea, ossia il pacchetto normativo dell'UE volto a facilitare il perseguimento degli obiettivi fissati per il 2030 in materia di emissioni di gas serra (in coerenza con gli impegni assunti a seguito alla Conferenza di Parigi sul clima), lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica e delle interconnessioni elettriche, assicurando mercati concorrenziali, prezzi accessibili, sostenibilità ambientale degli investimenti e sicurezza dell'approvvigionamento.
  Nell'ambito di tale pacchetto la direttiva UE n. 2019/944 oggetto di recepimento è in particolare finalizzata ad adattare l'attuale quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in considerazione l'obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e gli sviluppi tecnologici, che consentono nuove forme di partecipazione dei consumatori e la cooperazione transfrontaliera. Essa stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, l'accumulo e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, di funzioni e organizzazione dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione e di indipendenza delle autorità di regolazione, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, flessibili, equi e trasparenti.
  In particolare, essa definisce un quadro normativo in cui il consumatore acquisisce il ruolo centrale di «cliente attivo» nella prospettiva di un mercato integrato in cui cresce il ruolo delle risorse distribuite e decentrate. Questo importante cambio di paradigma volto a qualificare i consumatori stessi come «clienti attivi» è declinato nell'articolo 15 della direttiva, che obbliga gli Stati membri a provvedere affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati. In particolare, i clienti si qualificheranno come «attivi» in quanto dovranno avere, tra gli altri, il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata, di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica, di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica, nonché di vedersi contabilizzata separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete come base per il calcolo degli oneri di rete. Nel caso in cui i clienti siano proprietari di un impianto di stoccaggio di energia, è loro riconosciuto anche il diritto a poter connettere lo stesso alla rete in un arco di tempo ragionevole, senza essere soggetti ad alcun doppio onere, requisiti o adempimenti sproporzionati in relazione all'iter autorizzatorio.
  Oltre a prevedere disposizioni volte a promuovere la partecipazione attiva e consapevole del consumatore, la direttiva è volta anche a promuovere la diffusione di sistemi di accumulo e di ricarica dei veicoli elettrici, funzionali all'integrazione nel sistema della crescente generazione da fonti rinnovabili. Si favorisce inoltre lo sviluppo delle comunità energetiche di cittadini, nei diversi ambiti di attività del settore elettrico (dalla produzione alla vendita alla fornitura di servizi al sistema), nonché lo sviluppo dei sistemi di accumulo secondo logiche di mercato.
  Nell'ottica di promuovere un sistema più decentrato e flessibile, la direttiva rafforza Pag. 67 inoltre il ruolo dei gestori della rete di distribuzione, prevedendo un quadro di regole in materia di approvvigionamento di servizi di flessibilità. Osserva che si tratta di novità importanti nel disegno complessivo di un sistema che dovrà governare, in condizioni di sicurezza e secondo principi di efficienza e contenimento dei costi, l'integrazione della crescente quota di generazione da fonti rinnovabili.
  Sono infine affermati i due fondamentali principi di libertà dei consumatori di scelta del fornitore, inclusa la possibilità di avere più contratti di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, e di libertà dei fornitori di determinazione del prezzo di fornitura, in una dinamica di mercato di effettiva concorrenza, fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere misure di protezione dei clienti che versino in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili, oltre che di adottare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per un periodo transitorio volto a conseguire una concorrenza effettiva a favore di clienti civili e microimprese non rientranti nelle predette condizioni.
  Ricorda infine che la direttiva 2019/944/UE in oggetto è entrata in vigore il 4 luglio 2019, anche se numerose sue disposizioni prevedono una entrata in vigore differita, le ultime delle quali il 1° gennaio 2021. Gli Stati membri sono stati chiamati a recepire le previsioni della direttiva nella normativa nazionale entro il 31 dicembre 2020 e, pertanto, a seguito del mancato recepimento della direttiva, è stata inviata dalla Commissione europea una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
  Quanto al regolamento UE 2019/943, rammenta che esso mira ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica per consentire un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, con particolare attenzione all'integrazione nei mercati dell'energia e dei servizi della gestione della domanda, dei sistemi di accumulo e della generazione da fonti rinnovabili e la formazione di segnali di prezzo dei mercati efficienti.
  Infine, il regolamento UE 2019/941 stabilisce norme in materia di cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell'energia elettrica anche attraverso l'armonizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e gestione degli eventi critici e delle misure negli stessi contenuti, previa individuazione secondo criteri armonizzati dei principali scenari di rischio sia nazionali sia europei.
  In questo quadro, le misure introdotte dallo schema di decreto in esame integrano e rafforzano le riforme già avviate, coerentemente con gli obiettivi e le misure contenuti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), salvaguardando, ove necessario, le specificità del sistema elettrico nazionale. Le disposizioni introdotte contribuiscono inoltre a definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la «Rivoluzione verde e la transizione ecologica». I destinatari dell'intervento normativo proposto sono essenzialmente i consumatori e i produttori di energia elettrica nelle diverse configurazioni soggettive, nonché i soggetti che rivestono un ruolo pubblico concernente la gestione del sistema elettrico (gestori di rete di trasmissione e distribuzione, gestore dei mercati elettrici e l'Autorità di regolazione).
  Tra i molteplici principi e criteri specifici di delega, previsti dall'articolo 12 della legge di delegazione europea 2019-2020, ricorda in particolare: la definizione della disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini; la semplificazione del quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette; l'aggiornamento del quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica; il riordino della disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coordinandolo con il piano di sicurezza; l'introduzione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di smart grids.
  Quanto ai principi e criteri specifici di delega previsti dall'articolo 19 della legge di Pag. 68delegazione europea 2019-2020, ricorda in particolare quelli volti a prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del Prezzo Unico Nazionale – PUN e a modificare la disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia per tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine devono essere previsti, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento.
  Entrambi gli articoli di delega prevedono, infine, la definizione di un sistema sanzionatorio efficace e proporzionato.
  Passando ad illustrare lo schema di decreto legislativo, che si compone di 27 articoli e di un allegato, ricorda che l'articolo 1 ribadisce e rafforza i principi alla base della disciplina del mercato dell'energia elettrica quali la libertà degli scambi, l'armonizzazione con il mercato europeo, la trasparenza dei prezzi, la libertà di scelta del fornitore, la partecipazione attiva dei consumatori, la protezione dei clienti vulnerabili e in povertà energetica. Viene inoltre sancita l'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima e per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento UE 2018/1999.
  Gli articoli 2 e 3 recepiscono le nuove definizioni previste dalla direttiva UE n. 2019/944, tra cui, segnala, quelle di cliente attivo, comunità energetica, aggregazione, stoccaggio dell'energia, centro di coordinamento regionale, componenti di rete pienamente integrate.
  L'articolo 4 stabilisce che i partecipanti al mercato provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto applicabile dell'Unione europea e del diritto italiano, ivi comprese le normative in materia di ambiente e sicurezza.
  Gli articoli da 5 a 7 sono dedicati ai diritti contrattuali dei clienti, quali quello di scelta e di cambio del fornitore, che può essere anche di altro Stato membro, e di poter anche avere più di un contratto di fornitura allo stesso tempo; il diritto a una corretta informazione sui prezzi, sulle condizioni contrattuali, sui metodi di pagamento, che devono prevedere soluzioni flessibili, sui tempi di disconnessione, sulla gestione dei reclami e sui termini dei conguagli, nonché il diritto alla comunicazione gratuita delle bollette, demandando all'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) l'adozione delle misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti previsti.
  L'articolo 8 disciplina il diritto dei clienti finali che dispongono di un contatore intelligente a concludere un contratto con prezzo dinamico, che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati, definendo modalità, informazioni obbligatorie e competenze dell'Autorità, mentre l'articolo 9 sancisce il diritto dei clienti finali di avere l'accesso, per gli impianti di nuova installazione, a contatori intelligenti, individuandone i requisiti minimi, nonché il diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, o comunque il diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili.
  L'articolo 10, al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza delle offerte presenti sul mercato elettrico, elenca i requisiti minimi cui deve essere conforme il portale informatico destinato alla raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas.
  L'articolo 11 intende dare attuazione al citato criterio direttivo previsto dall'articolo 12, comma 1 lettera e), della legge di delegazione, concernente l'aggiornamento del quadro normativo in materia di protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. A tal fine si prevede l'individuazione della platea dei clienti vulnerabili, definendo tali i clienti civili (domestici) che si trovano in condizioni di Pag. 69svantaggio economico o che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita e perciò non disalimentabili; coloro presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute e utilizzano i predetti dispositivi; i soggetti rientranti nella definizione di «persona handicappata» ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3; i clienti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse e le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; sono inoltre ricompresi tra i vulnerabili i clienti civili con età anagrafica superiore a 75 anni.
  In favore di tali clienti che ne facciano richiesta, è introdotto l'obbligo per le imprese fornitrici di energia elettrica, a decorrere dalla cessazione del servizio di maggior tutela, di proporre un prezzo che rifletta quello all'ingrosso e i costi efficienti del servizio a condizioni definite dall'ARERA con proprio provvedimento periodicamente aggiornato. Il comma 4 stabilisce inoltre che il Ministro della transizione ecologica, sulla base del riesame della Commissione europea sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per detti clienti, proponga al Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 2025, un disegno di legge per l'eventuale superamento dell'obbligo di offerta introdotto con contestuali misure sociali. Al comma 5, coerentemente con quanto delineato al riguardo dal PNIEC, si prevede l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di un Osservatorio nazionale della povertà energetica composto di sei membri.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di aggregatori e partecipazione degli stessi ai mercati, affidando ad ARERA la regolazione di dettaglio.
  L'articolo 13 introduce disposizioni per l'avvio, con provvedimento del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA e previo parere della Commissioni parlamentari, di un processo graduale volto al superamento del meccanismo del prezzo unico nazionale (PUN) nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, subordinando tale processo ad una valutazione del relativo impatto sui mercati dell'energia elettrica e sui consumatori.
  L'articolo 14 disciplina il tema innovativo dei clienti attivi e delle comunità energetiche dei cittadini, il quale presenta aspetti di delicatezza per il sistema elettrico, oltreché esigenze di coordinamento con l'atto del Governo 292, anch'esso all'esame della Commissione, di recepimento della direttiva 2018/2001/UE in materia di promozione delle fonti rinnovabili, la quale disciplina, con diverse specificità, l'autoconsumo.
  In proposito, si stabilisce che i «clienti attivi» hanno il diritto di vendere sul mercato, in forma singola o aggregata, l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica e di partecipare a meccanismi di flessibilità e di efficienza energetica. Sono previste inoltre misure di regolazione, demandando al Ministro della transizione ecologica l'adozione di indirizzi affinché il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in commento e sia istituito, presso la Gestore dei servizi energetici S.p.A., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate.
  L'articolo 15 dispone circa l'accesso dei clienti finali, anche se partecipanti a una comunità energetica dei cittadini, ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori in maniera obiettiva e non discriminatoria, secondo metodologie di calcolo approvate da ARERA, con limitazioni all'accesso applicabili da parte del gestore unicamente nel caso in cui manchi la capacità necessaria, e con conseguente possibilità da parte del cliente di chiedere al gestore di trasmettere all'ARERA informazioni sulle misure necessarie per potenziare la rete elettrica.
  L'articolo 16 contiene la classificazione e la disciplina del «sistema semplice di produzione e consumo», ossia il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di Pag. 70produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. Segnala che anche in tal caso occorre porre attenzione a coordinare questa disposizione con l'articolo 30 dell'atto del Governo n. 292, che disciplina l'autoconsumo di energia rinnovabile.
  L'articolo 17 introduce una nuova disciplina dei sistemi di distribuzione chiusi ovvero i sistemi per la distribuzione dell'energia elettrica all'interno di siti industriali, commerciali o di servizi condivisi all'interno di un'area limitata, demandando all'ARERA il compito di adottare il quadro regolatorio necessario alla costituzione e gestione degli predetti sistemi.
  L'articolo 18 introduce disposizioni per promuovere gli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionali agli obiettivi di crescita della generazione da fonti rinnovabili e di integrazione di quest'ultima nei mercati dell'energia elettrica, prevedendo: la definizione per aree territoriali del fabbisogno di capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete di trasmissione; la messa a punto di un meccanismo di contrattualizzazione a lungo termine per la realizzazione di sistemi di stoccaggio centralizzati; l'obbligo di rendere disponibile, attraverso meccanismi concorrenziali, la capacità di accumulo realizzata a soggetti terzi interessati; l'utilizzo dei proventi derivanti dall'utilizzo nei mercati della capacità di accumulo a copertura dei costi di sviluppo della capacità stessa. Si prevede che sia Terna a definire, in coordinamento con i gestori delle reti di distribuzione, il fabbisogno di capacità di stoccaggio, in considerazione degli obiettivi definiti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, da sottoporre all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita ARERA.
  L'articolo 19 introduce nel decreto legislativo n. 93/2011 una nuova disposizione, l'articolo 38-bis, che prevede la possibilità per il gestore della rete di trasmissione nazionale (GSE) e per quello del sistema di distribuzione (Terna) di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio nei casi in cui tali impianti si configurino, previa approvazione da parte di ARERA, come componenti pienamente integrate nella rete di trasmissione, utilizzate al solo scopo di assicurarne il funzionamento sicuro e affidabile del sistema e non per la congestione. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale disposizione deroga al divieto generale per i gestori di rete di possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico.
  L'articolo 20 introduce modifiche all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, che demandano al Ministro della transizione ecologica, sentita ARERA, l'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico a carico dei gestori degli impianti di generazione elettrica e delle procedure di messa fuori servizio per esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Al medesimo Ministero vengono assegnati obblighi informativi in materia, nei riguardi delle istituzioni unionali.
  L'articolo 21 modifica il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativamente alle disposizioni riguardanti le misure di salvaguardia in caso di crisi del sistema elettrico, individuando nel Ministero della transizione ecologica l'amministrazione competente per l'Italia alla valutazione dei rischi e alla predisposizione, entro il 5 gennaio 2022, con successivo aggiornamento quadriennale, del Piano di preparazione ai rischi. È inoltre previsto che il MITE trasmetta alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle misure per lo sviluppo del mercato elettrico.
  L'articolo 22 integra il quadro normativo vigente in relazione alle funzioni e responsabilità del gestore della rete di trasmissione, in considerazione dei nuovi adempimenti previsti dalla direttiva (UE) n. 2019/944 e dal regolamento (UE) n. 20l9/943, mentre l'articolo 23 integra le disposizioni Pag. 71vigenti sul ruolo e gli obblighi dei gestori della rete di distribuzione.
  A tale ultimo riguardo rammenta che la recependa direttiva parte dall'obiettivo di un accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione, ritenuto presupposto determinante per l'accesso alla clientela al livello della vendita al dettaglio. Contro tale obiettivo potrebbe agire la integrazione verticale gestori dei sistemi di distribuzione, potenzialmente lesiva dei principi concorrenziali, specialmente nei confronti dei clienti civili e dei piccoli clienti non civili. La direttiva concede pertanto agli Stati membri la possibilità di scegliere tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.
  La scelta legislativa nazionale è quella di assicurare l'indipendenza del gestore del sistema di distribuzione nell'ambito dell'impresa elettrica verticalmente integrata, facendo salve le esigenze di coordinamento a livello di gruppo societario. Il programma di adempimenti elaborato dal gestore del sistema di distribuzione con le misure per escludere i possibili comportamenti discriminatori individua anche gli obblighi in capo ai dipendenti.
  È in particolare prevista l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità di regolazione finalizzati al coordinamento dei gestori delle reti di distribuzione con il gestore della rete di trasmissione in relazione all'esigenza di promuovere una partecipazione più attiva al mercato dei servizi di dispacciamento delle risorse connesse alle reti di distribuzione; l'Autorità provvede inoltre a disciplinare la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali. Al comma 5, si prevede l'adozione con cadenza biennale, sulla base di modalità stabilite dall'Autorità di regolazione, e in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, di piani di sviluppo della rete di distribuzione con un orizzonte temporale almeno quinquennale. Tali piani, che non devono essere predisposti dai gestori dei sistemi di distribuzione alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali, individuano – tra l'altro – le infrastrutture necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici, essi sono sottoposti all'esame dell'Autorità di regolazione che può chiederne modifiche.
  Il comma 6 interviene inoltre in materia di diffusione dei punti di ricarica per la mobilità elettrica, stabilendo per i gestori dei sistemi di distribuzione il divieto di possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici ad uso esclusivamente proprio. I punti di ricarica vengono pertanto assegnati dai gestori tramite procedure d'asta trasparenti e non discriminatorie. In caso di esito negativo di tali procedure, si deroga al divieto generale di gestione diretta del punto di ricarica, previa approvazione da parte dell'ARERA. Anche in questa ipotesi, peraltro, con cadenza quinquennale, l'ARERA verifica l'esistenza di soggetti terzi interessati a investire nei punti di ricarica, disponendo nel caso la dismissione degli stessi, con una compensazione volta a consentire il recupero del valore residuo dell'investimento realizzato.
  L'articolo 24 definisce le funzioni e compiti dell'Autorità di regolazione in materia di obiettivi dell'attività di regolazione, prevedendo che tra gli stessi siano ricompresi lo sviluppo di mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, la rimozione delle restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri, lo sviluppo di adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere e la previsione di adeguati incentivi ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica per migliorare l'efficienza energetica, promuovendo l'integrazione dei mercati. Al comma 3 sono integrate le competenze dell'Autorità di regolazione, anche per quanto riguarda le verifiche, congiuntamente alle Autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'UE, Pag. 72 sulle funzioni e i compiti dei Centri di coordinamento regionali previsti dal regolamento UE 2019/943. Il comma 4 prevede la possibilità per l'Autorità di regolazione cui per legge sia riconosciuto il potere di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle stesse, di definire, in caso di ritardo, tariffe o metodologie di calcolo provvisorie e di prevedere misure di compensazione in caso di scostamenti rispetto a quelle poi adottate in via definitiva. Il comma 5 dispone circa i reclami contro le decisioni ARERA in materia di tariffe e metodologie.
  L'articolo 25 dispone circa i poteri sanzionatori di ARERA, mentre l'articolo 26 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, le decisioni sulle nuove richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione già concessa, dal diritto di accesso dei terzi, in relazione allo sviluppo di nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 2019/943, sono adottate dall'Autorità di regolazione. Resta confermato il quadro normativo per le esenzioni riguardanti nuove interconnessioni con i Paesi terzi per le quali la decisione compete al Ministero della transizione ecologica. Infine, che l'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, anche in considerazione della complessità tecnica del provvedimento all'esame e dell'esigenza di verificarne il necessario coordinamento con l'altro atto del Governo al nostro esame in materia di promozione delle fonti rinnovabili, si riserva di presentare la proposta di parere una volta pervenuto quello della Conferenza Stato-Regioni.

  Emanuela ROSSINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.