CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 148

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.20.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella citata seduta, fa presente quanto segue.
  In relazione all'articolo 3, in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19, conferma che per le consultazioni elettorali e referendarie del 2020 l'applicazione delle analoghe previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2020 è avvenuta ad invarianza di risorse.
  Riguardo all'articolo 4, in materia di sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera, per quanto riguarda il comma 1, rappresenta che la medesima stima di cui alla relazione tecnica in esame era stata assunta anche per la quantificazione delle sanificazioni dei seggi elettorali inerenti alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 di cui all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, all'esito delle relative operazioni elettorali, le somme stanziate sono risultate sufficienti a garantire il rimborso di tutte le attività svolte. Infine, si segnala che le somme in questione vengono erogate agli enti locali a titolo di contributo e, quindi, in maniera prudenziale, è stato stimato un costo quanto più vicino possibile al costo reale, tenendo conto sia del numero massimo di ore autorizzate sia del costo orario medio, per evitare di dover Pag. 149ricorrere, a consuntivo, a recuperi di somme non utilizzate.
  In merito ai parametri utilizzati per la determinazione del fabbisogno di dispositivi di protezione individuale da fornire ai seggi elettorali, di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, precisa che il citato fabbisogno è stato quantificato tenendo conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero della salute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2020. In tal senso, al fine di assicurare la massima prevenzione del rischio d'infezione da COVID-19, per gli uffici di sezione ordinari, è stata prevista la dotazione di mascherine chirurgiche (12 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 dispenser da 500 ml). Per quanto concerne le mascherine chirurgiche, è stato considerato un ulteriore quantitativo di scorta, pari a circa il 20 per cento degli elettori, che sarà messo a disposizione di ciascun presidente di seggio per fare fronte a eventuali necessità sopravvenute, come ad esempio, nel caso in cui il singolo elettore abbia danneggiato la propria mascherina o sia nella impossibilità di procurarsene un'altra. Per i componenti delle sezioni ospedaliere che potranno essere istituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, nonché per i componenti dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario, è stata prevista la dotazione di mascherine FFP2 o FFP3 (8 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), camici monouso (20 per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 dispenser da 500 ml e 1 litro per seggio speciale in dispenser da 500 ml), occhiali/visiere per protezione oculare da disinfettare ad ogni uso (1 per componente). Sempre al fine di minimizzare il rischio di contagio da COVID-19, in via precauzionale, per ciascuna tipologia di dispositivo, è stata preventivata una dotazione di scorta al fine di fronteggiare eventuali ulteriori esigenze.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3269 Governo, di conversione del decreto-legge n. 117 del 2021 recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in relazione all'articolo 3, in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19, si conferma che per le consultazioni elettorali e referendarie del 2020 l'applicazione delle analoghe previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2020 è avvenuta ad invarianza di risorse;

    riguardo all'articolo 4, in materia di sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera, per quanto riguarda il comma 1, si rappresenta che la medesima stima di cui alla relazione tecnica in esame era stata assunta anche per la quantificazione delle sanificazioni dei seggi elettorali inerenti alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 di cui all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, all'esito delle relative operazioni elettorali, le somme stanziate sono risultate sufficienti a garantire il rimborso di tutte le attività svolte;

    infine, si segnala che le somme in questione vengono erogate agli enti locali a titolo di contributo e, quindi, in maniera prudenziale, è stato stimato un costo quanto più vicino possibile al costo reale, tenendo conto sia del numero massimo di ore autorizzate sia del costo orario medio, per evitare di dover ricorrere, a consuntivo, a recuperi di somme non utilizzate;

Pag. 150

    in merito ai parametri utilizzati per la determinazione del fabbisogno di dispositivi di protezione individuale da fornire ai seggi elettorali, di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, si precisa che il citato fabbisogno è stato quantificato tenendo conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero della salute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2020;

    in tal senso, al fine di assicurare la massima prevenzione del rischio d'infezione da COVID-19, per gli uffici di sezione ordinari, è stata prevista la dotazione di mascherine chirurgiche (12 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 dispenser da 500 ml);

    per quanto concerne le mascherine chirurgiche, è stato considerato un ulteriore quantitativo di scorta, pari a circa il 20 per cento degli elettori, che sarà messo a disposizione di ciascun presidente di seggio per fare fronte a eventuali necessità sopravvenute, come ad esempio, nel caso in cui il singolo elettore abbia danneggiato la propria mascherina o sia nella impossibilità di procurarsene un'altra;

    per i componenti delle sezioni ospedaliere che potranno essere istituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, nonché per i componenti dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario, è stata prevista la dotazione di mascherine FFP2 o FFP3 (8 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), camici monouso (20 per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 dispenser da 500 ml e 1 litro per seggio speciale in dispenser da 500 ml); occhiali/visiere per protezione oculare da disinfettare ad ogni uso (1 per componente);

    sempre al fine di minimizzare il rischio di contagio da COVID-19, in via precauzionale, per ciascuna tipologia di dispositivo, è stata preventivata una dotazione di scorta al fine di fronteggiare eventuali ulteriori esigenze,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.
Atto n. 275.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue.
  In relazione al prospettato rischio di un ampliamento della casistica di accesso al registro dei conti bancari per ottenere le Pag. 151informazioni finanziarie necessarie per le autorità di altri Stati membri osserva che la definizione di «riciclaggio» e «reati presupposto associati» di cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 2 rileva esclusivamente ai fini della cooperazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, avente ad oggetto lo scambio con le autorità di altri Stati membri di informazioni finanziarie e analisi finanziarie e non delle informazioni sui conti bancari. Peraltro gli unici casi di accesso all'archivio dei rapporti con operatori finanziari per finalità di cooperazione internazionale sono quelli previsti dall'articolo 9, comma 1, eseguiti per corrispondere alle richieste presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti.
  Riguardo all'articolo 3, che individua le Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, va considerato che la messa a disposizione di servizi per l'accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria rientra tra le attività dell'Agenzia delle entrate previste dall'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale. Peraltro, a fronte dei servizi da rendere su base convenzionale – che comunque, in base al quadro normativo di riferimento, sono resi a titolo gratuito dall'Agenzia ai fruitori – l'Agenzia evidentemente sostiene (e ha sostenuto) costi di funzionamento per la gestione dell'archivio e anche per la gestione dei relativi accessi degli enti esterni, assorbendoli nel proprio bilancio. Tra le Autorità indicate al predetto articolo 3, il soggetto autorizzato ex novo ad accedere alle informazioni dell'Archivio dei Rapporti è l'Ufficio Nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il quale è stato già predisposto l'applicativo personalizzato per la consultazione. I costi relativi all'intervento tecnico necessario all'apertura della consultazione a tale nuova autorità possono pertanto ritenersi assorbibili nelle spese ordinarie di manutenzione dei sistemi.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO) del Ministero dell'interno già opera nell'ambito del canale di cooperazione internazionale di polizia e giudiziario istituito ai sensi della Decisione Quadro 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007, base giuridica per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea per l'identificazione dei proventi di reato. L'accesso diretto al registro centralizzato dei conti bancari rientra, quindi, nelle funzioni istituzionali attribuite all'Ufficio medesimo e possono, pertanto, escludersi impatti in termini di maggiori fabbisogni di funzionamento connessi all'accesso dell'ARO al data base dei depositi bancari. Al contrario, va rilevato che l'Ufficio ARO Italia, nell'ambito dei compiti istituzionali propri, effettua, tra l'altro, i necessari accertamenti patrimoniali utilizzando le banche dati disponibili, sulle persone fisiche e giuridiche oggetto delle richieste da parte di Uffici esteri, fornendo adeguata risposta ai paralleli ARO europei. Ad oggi, l'Ufficio ARO Italia, non potendo accedere alle informazioni contenute nel data base dei depositi bancari, è obbligato, quando necessita delle informazioni in questione per lo svolgimento delle funzioni di competenza, a rivolgersi a soggetti legittimati all'accesso, nel rispetto del quadro normativo vigente, e pertanto l'intervento previsto dal presente provvedimento semplifica ed agevola lo svolgimento delle attività già attribuite all'Ufficio ARO. Per quanto sopra, non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 10, comma 3, in materia di trattamento di dati personali, si precisa che la normativa in materia di protezione dei dati personali troverebbe comunque applicazione anche in assenza delle convenzioni tra le Amministrazioni interessate. Gli accessi e le acquisizioni previsti non costituiscono una novità introdotta dallo schema di decreto legislativo, essendo già contemplati dalla vigente legislazione, come ampiamente chiarito nella relazione tecnica. La stipula di convenzioni Pag. 152tra le Amministrazioni interessate, che il predetto articolo 10, comma 3, pone quale mera eventualità, non è di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, risultando tali convenzioni finalizzate esclusivamente alla definizione di modalità tecniche di attuazione di quanto previsto a legislazione vigente. Del resto, la facoltà di stipulare tali convenzioni è comunque riconosciuta alle Forze di polizia – tra le quali sono individuate la maggior parte delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5 dello schema di decreto – dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
  Le procedure stabilite dall'articolo 11, in materia di registrazione delle richieste di informazioni, sono conformi a quelle cui il Nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA sono comunque già tenuti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 2018. Conseguentemente, la registrazione da parte di tali organismi delle richieste trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, sarà effettuata attraverso la strumentazione informatica già in uso, per tale finalità, presso le Amministrazioni interessate, non rendendosi necessario il ricorso a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane.
  L'articolo 13, che prevede l'inoltro di dati, con cadenza annuale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno e alla Commissione europea, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Gli accessi, le consultazioni e gli scambi di informazioni previsti dalla direttiva (UE) 2019/1153 e disciplinati dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente schema di decreto sono già previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, dagli articoli 12, 13 e 13-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e pertanto a tali accessi, consultazioni e scambi informativi non può essere ascritto alcun effetto finanziario.
  Le restanti ipotesi di scambio di informazioni, ossia le comunicazioni in favore dell'Europol, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, come già precisato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Pertanto, le condivisioni di informazioni e le correlate attività info-investigative previste dal presente provvedimento non determinano alcun impatto sui fabbisogni finanziari, di risorse umane e di funzionamento delle Amministrazioni interessate.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (Atto n. 275);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in relazione al prospettato rischio di un ampliamento della casistica di accesso al registro dei conti bancari per ottenere le informazioni finanziarie necessarie per le autorità di altri Stati membri si osserva che la definizione di “riciclaggio” e “reati presupposto associati” di cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 2 rileva esclusivamente ai fini della cooperazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, avente ad oggetto lo scambio con le autorità di altri Stati membri di informazioni finanziarie e analisi finanziarie e non delle informazioni sui conti bancari;

    peraltro gli unici casi di accesso all'archivio dei rapporti con operatori finanziari per finalità di cooperazione internazionale sono quelli previsti dall'articolo 9, comma 1, eseguiti per corrispondere alle richieste presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti;

Pag. 153

    riguardo all'articolo 3, che individua le Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, va considerato che la messa a disposizione di servizi per l'accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria rientra tra le attività dell'Agenzia delle entrate previste dall'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale;

    per altro, a fronte dei servizi da rendere su base convenzionale – che comunque, in base al quadro normativo di riferimento, sono resi a titolo gratuito dall'Agenzia ai fruitori – l'Agenzia evidentemente sostiene (e ha sostenuto) costi di funzionamento per la gestione dell'archivio e anche per la gestione dei relativi accessi degli enti esterni, assorbendoli nel proprio bilancio;

    tra le Autorità indicate al predetto articolo 3, il soggetto autorizzato ex novo ad accedere alle informazioni dell'Archivio dei Rapporti è l'Ufficio Nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il quale è stato già predisposto l'applicativo personalizzato per la consultazione;

    i costi relativi all'intervento tecnico necessario all'apertura della consultazione a tale nuova autorità possono pertanto ritenersi assorbibili nelle spese ordinarie di manutenzione dei sistemi;

    per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO) del Ministero dell'interno già opera nell'ambito del canale di cooperazione internazionale di polizia e giudiziario istituito ai sensi della Decisione Quadro 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007, base giuridica per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea per l'identificazione dei proventi di reato;

    l'accesso diretto al registro centralizzato dei conti bancari rientra, quindi, nelle funzioni istituzionali attribuite all'Ufficio medesimo e possono, pertanto, escludersi impatti in termini di maggiori fabbisogni di funzionamento connessi all'accesso dell'ARO al data base dei depositi bancari;

    al contrario, va rilevato che l'Ufficio ARO Italia, nell'ambito dei compiti istituzionali propri, effettua, tra l'altro, i necessari accertamenti patrimoniali utilizzando le banche dati disponibili, sulle persone fisiche e giuridiche oggetto delle richieste da parte di Uffici esteri, fornendo adeguata risposta ai paralleli ARO europei;

    ad oggi, l'Ufficio ARO Italia, non potendo accedere alle informazioni contenute nel data base dei depositi bancari, è obbligato, quando necessita delle informazioni in questione per lo svolgimento delle funzioni di competenza, a rivolgersi a soggetti legittimati all'accesso, nel rispetto del quadro normativo vigente, e pertanto l'intervento previsto dal presente provvedimento semplifica ed agevola lo svolgimento delle attività già attribuite all'Ufficio ARO;

    per quanto sopra, non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente;

    riguardo all'articolo 10, comma 3, in materia di trattamento di dati personali, si precisa che la normativa in materia di protezione dei dati personali troverebbe comunque applicazione anche in assenza delle convenzioni tra le Amministrazioni interessate;

    gli accessi e le acquisizioni previsti non costituiscono una novità introdotta dallo schema di decreto legislativo, essendo già contemplati dalla vigente legislazione, come ampiamente chiarito nella relazione tecnica;

    la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni interessate, che il predetto articolo 10, comma 3, pone quale mera Pag. 154eventualità, non è di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, risultando tali convenzioni finalizzate esclusivamente alla definizione di modalità tecniche di attuazione di quanto previsto a legislazione vigente;

    del resto, la facoltà di stipulare tali convenzioni è comunque riconosciuta alle Forze di polizia – tra le quali sono individuate la maggior parte delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5 dello schema di decreto – dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 51 del 2018;

    le procedure stabilite dall'articolo 11, in materia di registrazione delle richieste di informazioni, sono conformi a quelle cui il Nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA sono comunque già tenuti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 2018;

    conseguentemente, la registrazione da parte di tali organismi delle richieste trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, sarà effettuata attraverso la strumentazione informatica già in uso, per tale finalità, presso le Amministrazioni interessate, non rendendosi necessario il ricorso a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane;

    l'articolo 13, che prevede l'inoltro di dati, con cadenza annuale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno e alla Commissione europea, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    gli accessi, le consultazioni e gli scambi di informazioni previsti dalla direttiva (UE) 2019/1153 e disciplinati dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente schema di decreto sono già previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del DPR n. 605 del 1973, dagli articoli 12, 13 e 13-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e pertanto a tali accessi, consultazioni e scambi informativi non può essere ascritto alcun effetto finanziario;

    le restanti ipotesi di scambio di informazioni, ossia le comunicazioni in favore dell'Europol, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, come già precisato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    pertanto, le condivisioni di informazioni e le correlate attività info-investigative previste dal presente provvedimento non determinano alcun impatto sui fabbisogni finanziari, di risorse umane e di funzionamento delle Amministrazioni interessate,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).
Atto n. 276.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella citata seduta, fa presente quanto segue.
  La statuizione di soglie comuni di calo da individuarsi ad opera della Commissione europea ai fini della concessione di abbuoni di imposta attiene alla fisiologia delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa, e – così come avviene per i cali attualmente applicati in base al decreto ministeriale n. 55 del 2000 – è finalizzata Pag. 155ad evitare che, nel caso di perdita ordinaria del prodotto dovuta alla natura dello stesso, il soggetto obbligato, già danneggiato dalla perdita di parte del prodotto trasportato, sia costretto anche a versare l'accisa su di essa gravante. Peraltro, premesso che tutte le proposte finora formalizzate in proposito dalla Commissione europea risultano orientate verso la fissazione di soglie inferiori a quelle attualmente applicate dall'Amministrazione finanziaria in base al predetto decreto ministeriale n. 55 del 2000, non appare sussistere alcun rischio di variazioni del gettito, tenuto conto che nel suddetto ambito fisiologico e indipendentemente dai valori attribuiti alle soglie in parola il calo effettivo di prodotto rimarrebbe lo stesso in relazione alla causa della perdita e all'invariabilità delle modalità utilizzate per il trasporto. Peraltro, poiché il calo in questione rappresenta solo una soglia massima di perdita ammissibile del prodotto trasportato che non è detto si verifichi nella realtà, non si ravvisa la necessità dell'introduzione né di un monitoraggio ad hoc né di una norma per la copertura di eventuali oneri.
  Il rimando alla determinazione direttoriale di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, ai fini della definizione delle specifiche modalità attuative, limitatamente ai tabacchi lavorati, della disciplina relativa alla nuova figura dello «speditore certificato», ricalca analoga previsione normativa già contenuta in relazione ai tabacchi nel testo unico delle accise che, nel fare rinvio ad atto regolatorio, non ne fissa il termine di emanazione. Pertanto, considerato che l'effettiva esigenza del provvedimento applicativo scaturisce solamente dalla pratica operativa, la disposizione risulta di carattere meramente ordinamentale e non comporta effetti finanziari.
  La formulazione del nuovo articolo 37 del testo unico delle accise, nell'individuare i piccoli produttori di vino quali soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno con riferimento alla produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, anziché alla produzione media dell'ultimo quinquennio, pur potendo comportare variazioni del numero di soggetti rientranti nella categoria di piccoli produttori di vino, tuttavia, in vigenza dell'aliquota di accisa per il vino pari a zero per tutti i produttori di vino, non è suscettibile di determinare effetti dal punto di vista finanziario.
  L'adozione dell'e-DAS – ossia del Documento di Accompagnamento Semplificato emesso da un sistema automatizzato ai fini della circolazione dei prodotti per i quali l'accisa sia stata già pagata – in luogo del DAS, ovvero del documento cartaceo attualmente in uso, rappresenta una indubbia semplificazione e una ottimizzazione sia dell'azione di controllo degli Uffici sia dell'attività degli operatori.
  Peraltro, poiché nella circolazione nazionale di prodotti assoggettati ad accisa, l'e-DAS trova già applicazione, in base a disposizioni vigenti, con riguardo alla movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, le attività derivanti dall'adozione dell'e-DAS potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (Atto n. 276);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la statuizione di soglie comuni di calo da individuarsi ad opera della Commissione europea ai fini della concessione di abbuoni di imposta attiene alla fisiologia delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa, e – così come avviene per i Pag. 156cali attualmente applicati in base al decreto ministeriale n. 55 del 2000 – è finalizzata ad evitare che, nel caso di perdita ordinaria del prodotto dovuta alla natura dello stesso, il soggetto obbligato, già danneggiato dalla perdita di parte del prodotto trasportato, sia costretto anche a versare l'accisa su di essa gravante;

    peraltro, premesso che tutte le proposte finora formalizzate in proposito dalla Commissione europea risultano orientate verso la fissazione di soglie inferiori a quelle attualmente applicate dall'Amministrazione finanziaria in base al predetto decreto ministeriale n. 55 del 2000, non appare sussistere alcun rischio di variazioni del gettito, tenuto conto che nel suddetto ambito fisiologico e indipendentemente dai valori attribuiti alle soglie in parola il calo effettivo di prodotto rimarrebbe lo stesso in relazione alla causa della perdita e all'invariabilità delle modalità utilizzate per il trasporto;

    peraltro, poiché il calo in questione rappresenta solo una soglia massima di perdita ammissibile del prodotto trasportato che non è detto si verifichi nella realtà, non si ravvisa la necessità dell'introduzione né di un monitoraggio ad hoc né di una norma per la copertura di eventuali oneri;

    il rimando alla determinazione direttoriale di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, ai fini della definizione delle specifiche modalità attuative, limitatamente ai tabacchi lavorati, della disciplina relativa alla nuova figura dello “speditore certificato”, ricalca analoga previsione normativa già contenuta in relazione ai tabacchi nel testo unico delle accise che, nel fare rinvio ad atto regolatorio, non ne fissa il termine di emanazione;

    pertanto, considerato che l'effettiva esigenza del provvedimento applicativo scaturisce solamente dalla pratica operativa, la disposizione risulta di carattere meramente ordinamentale e non comporta effetti finanziari;

    la formulazione del nuovo articolo 37 del testo unico delle accise, nell'individuare i piccoli produttori di vino quali soggetti che producono in media meno di 1000 ettolitri all'anno con riferimento alla produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, anziché alla produzione media dell'ultimo quinquennio, pur potendo comportare variazioni del numero di soggetti rientranti nella categoria di piccoli produttori di vino, tuttavia, in vigenza dell'aliquota di accisa per il vino pari a zero per tutti i produttori di vino, non è suscettibile di determinare effetti dal punto di vista finanziario;

    l'adozione dell'e-DAS – ossia del Documento di Accompagnamento Semplificato emesso da un sistema automatizzato ai fini della circolazione dei prodotti per i quali l'accisa sia stata già pagata – in luogo del DAS, ovvero del documento cartaceo attualmente in uso, rappresenta una indubbia semplificazione e una ottimizzazione sia dell'azione di controllo degli Uffici sia dell'attività degli operatori;

    peraltro, poiché nella circolazione nazionale di prodotti assoggettati ad accisa, l'e-DAS trova già applicazione, in base a disposizioni vigenti, con riguardo alla movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, le attività derivanti dall'adozione dell'e-DAS potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione Pag. 157e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
Atto n. 283.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella citata seduta, fa presente quanto segue. Il call-off stock, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a c), capoverso Art. 41-bis, è l'operazione mediante la quale un venditore di uno Stato membro dell'Unione europea trasferisce beni in un magazzino a disposizione di un acquirente noto in un altro Stato membro, che ne diventa proprietario nel momento in cui li preleva dal magazzino. Le operazioni in regime di call-off stock, a determinate condizioni, danno luogo a una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza e a un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato il magazzino. Si tratta di una semplificazione volta ad evitare che il cedente realizzi, nello Stato di origine, una cessione presunta (ovvero un trasferimento di beni nell'altro Stato membro per esigenze della sua impresa) e, nello Stato di destinazione, un acquisto presunto (ovvero un acquisto a seguito della introduzione nello Stato di beni provenienti dalla sua impresa) e una successiva cessione «interna», con la conseguenza di doversi identificare ai fini IVA nello Stato membro in cui è situato il magazzino dove arrivano i beni. Tale regime, pur consentendo un differimento del momento impositivo ai fini IVA, relativamente alle compravendite di beni tra soggetti passivi appartenenti a due Stati membri, non appare tuttavia suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica sia perché esso è già ammesso a livello di prassi, insieme all'analogo istituto del consignment stock, sia perché esso si riferisce ad operazioni intermedie che, in quanto tali, non determinano variazione di gettito ai fini IVA.
  Le disposizioni concernenti le cosiddette «cessioni a catena», di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 41-ter, – vale a dire le cessioni in cui i beni sono oggetto di un unico trasporto da uno Stato membro a un altro, nell'ambito delle quali, in presenza di specifici requisiti, sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili il trasporto o la spedizione effettuate da operatori intermedi ossia da soggetti diversi dal primo cedente del bene che intervengono per il trasporto o la spedizione del bene medesimo – sono volte a positivizzare principi già affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e sostanzialmente recepiti nei documenti di prassi.
  In tale quadro, la previsione di una normativa armonizzata a livello europeo, riducendo i disallineamenti normativi ad oggi presenti tra gli Stati membri, appare suscettibile di aumentare, e non ridurre, l'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata l'opportunità di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo 2 come «Clausola di invarianza finanziaria» conformemente ai contenuti del medesimo articolo 2, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (Atto n. 283);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il call-off stock, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a c), capoverso Art. Pag. 15841-bis, è l'operazione mediante la quale un venditore di uno Stato membro dell'Unione europea trasferisce beni in un magazzino a disposizione di un acquirente noto in un altro Stato membro, che ne diventa proprietario nel momento in cui li preleva dal magazzino;

    le operazioni in regime di call-off stock, a determinate condizioni, danno luogo a una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza e a un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato il magazzino;

    si tratta di una semplificazione volta ad evitare che il cedente realizzi, nello Stato di origine, una cessione presunta (ovvero un trasferimento di beni nell'altro Stato membro per esigenze della sua impresa) e, nello Stato di destinazione, un acquisto presunto (ovvero un acquisto a seguito della introduzione nello Stato di beni provenienti dalla sua impresa) e una successiva cessione “interna”, con la conseguenza di doversi identificare ai fini IVA nello Stato membro in cui è situato il magazzino dove arrivano i beni;

    tale regime, pur consentendo un differimento del momento impositivo ai fini IVA, relativamente alle compravendite di beni tra soggetti passivi appartenenti a due Stati membri, non appare tuttavia suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica sia perché esso è già ammesso a livello di prassi, insieme all'analogo istituto del consignment stock, sia perché esso si riferisce ad operazioni intermedie che, in quanto tali, non determinano variazione di gettito ai fini IVA;

    le disposizioni concernenti le cosiddette “cessioni a catena”, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 41-ter, – vale a dire le cessioni in cui i beni sono oggetto di un unico trasporto da uno Stato membro a un altro, nell'ambito delle quali, in presenza di specifici requisiti, sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili il trasporto o la spedizione effettuate da operatori intermedi ossia da soggetti diversi dal primo cedente del bene che intervengono per il trasporto o la spedizione del bene medesimo – sono volte a positivizzare principi già affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e sostanzialmente recepiti nei documenti di prassi;

    in tale quadro, la previsione di una normativa armonizzata a livello europeo, riducendo i disallineamenti normativi ad oggi presenti tra gli Stati membri, appare suscettibile di aumentare, e non ridurre, l'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi;

    rilevata l'opportunità di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo 2 come: “Clausola di invarianza finanziaria” conformemente ai contenuti del medesimo articolo 2;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.
Atto n. 268.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

Pag. 159

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue. Le soluzioni tecnologiche indicate al comma 1 dell'articolo 3 includono quelle attualmente in uso in Italia, oltre che negli altri Paesi europei, mentre l'adeguamento previsto al comma 2 risulta solo eventuale ed ipotetico, nell'ipotesi di sistemi esistenti che non utilizzassero attualmente le predette soluzioni tecnologiche e che dovrebbero conformarsi alle prescrizioni previste solo nel caso di evidenti miglioramenti. Pertanto, atteso che non si prevede la necessità di adeguamento in tal senso, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica.
  Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dall'articolo 4, in materia di registrazione dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET). Peraltro, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di organizzazione degli uffici di secondo livello, in corso di definizione, le attività relative alla registrazione dei fornitori del SET continueranno ad essere assicurate dalle risorse umane attualmente preposte, incardinate nella Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. Inoltre, in fase di riorganizzazione del Ministero, essendo in corso di predisposizione i decreti attuativi del relativo DPCM di organizzazione, le risorse già esistenti, che peraltro già assolvono di fatto alle funzioni di cui allo schema di decreto in esame, potranno essere ulteriormente riorganizzate, anche in considerazione dell'accorpamento delle divisioni incardinate presso la nuova Direzione generale.
  Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dall'articolo 6, in materia di diritti ed obblighi degli esattori dei pedaggi. Peraltro, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di organizzazione degli Uffici di secondo livello, in corso di definizione, le relative attività continueranno ad essere assicurate dalle risorse umane attualmente preposte, incardinate nella Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. Gli adempimenti in capo agli esattori di pedaggi consistono sostanzialmente in oneri informativi concernenti la predisposizione e la comunicazione delle dichiarazioni relative ai settori del Servizio europeo di telepedaggio che già sono considerate ai fini della determinazione delle tariffe di pedaggio.
  Riguardo all'articolo 7, in materia di remunerazione, si precisa che, attualmente, in Italia non esiste un «fornitore di servizi principale», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera n), dello schema di decreto. Nel caso in cui anche l'Italia, come attualmente accade in Germania, intenda provvedere ad affidare tale compito di fornitore di servizi principale ad un soggetto, tramite gara pubblica, si provvederà, nella successiva fase contrattuale, a regolare l'integrale copertura della remunerazione.
  Le nuove funzioni in capo all'organismo di conciliazione previste dall'articolo 11 saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di elementi aggiuntivi riguardanti il Servizio europeo di telepedaggio, l'utilizzo dei dati sul traffico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avverrà con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di componenti di interoperabilità, la metodologia da adottare al fine di ricomprendere la spesa per le verifiche di idoneità e relative certificazioni nella determinazione delle tariffe riguarderà gli Pag. 160atti convenzionali e sarà volta ad assicurare in presenza di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica – nell'ambito di una valutazione costi-benefici – la necessaria invarianza finanziaria.
  Le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dall'articolo 15, in materia di procedure di salvaguardia, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 17, in materia di organismi notificati, si assicura che il nuovo e definitivo protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ACCREDIA, che si fonderà sulle previsioni contenute nel presente provvedimento, non comporterà alcun costo. Agli adempimenti previsti in capo al Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità nazionale di notifica, si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  A seguito della prevista riorganizzazione, in corso di definizione, come già rappresentato nella relazione tecnica, si prevede che le specifiche attività risultanti dagli articoli 18 e 19, in materia di ufficio di contatto unico, potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalle medesime unità di personale attualmente assegnato alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali che confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della citata Direzione generale con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali. Il decreto ministeriale di individuazione della Direzione in esame dovrà pertanto essere adottato necessariamente nel rispetto della neutralità finanziaria, già ribadita a monte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  I sistemi pilota di telepedaggio di cui all'articolo 20, come precisato nella relazione tecnica, potrebbero essere proposti, con oneri a loro carico, da esattori di pedaggio già in esercizio o nuovi. L'inserimento di una specifica disposizione in tal senso peraltro violerebbe il divieto di gold plating, non essendo essa prevista nella direttiva che si intende recepire con lo schema di decreto in esame. Infatti, l'articolo 20 reca una disposizione che conferisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la mera facoltà di promuovere o meno il sistema pilota, anche tenuto conto del fatto che ad oggi le tecnologie per tale sistema non sono ancora disponibili.
  La procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri dell'Unione europea, prevista dall'articolo 21, sarà garantita con le risorse attualmente utilizzate e senza pregiudizio delle altre funzioni svolte a valere sul medesimo personale anche in caso di un eventuale incremento delle connesse attività di immissione dati.
  L'articolo 22, in materia di lettera di informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale, come rappresentato nella relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché agli adempimenti ivi previsti in capo al punto di contatto nazionale si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 23, recante procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione, e l'articolo 24, recante relazione degli Stati membri alla Commissione, come precisato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché agli adempimenti ivi previsti in capo al punto di contatto nazionale si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Pag. 161Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (Atto n. 268);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le soluzioni tecnologiche indicate al comma 1 dell'articolo 3 includono quelle attualmente in uso in Italia, oltre che negli altri Paesi europei, mentre l'adeguamento previsto al comma 2 risulta solo eventuale ed ipotetico, nell'ipotesi di sistemi esistenti che non utilizzassero attualmente le predette soluzioni tecnologiche e che dovrebbero conformarsi alle prescrizioni previste solo nel caso di evidenti miglioramenti;

    pertanto, atteso che non si prevede la necessità di adeguamento in tal senso, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica;

    il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dall'articolo 4, in materia di registrazione dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET);

    per altro, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di organizzazione degli uffici di secondo livello, in corso di definizione, le attività relative alla registrazione dei fornitori del SET continueranno ad essere assicurate dalle risorse umane attualmente preposte, incardinate nella Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

    inoltre, in fase di riorganizzazione del Ministero, essendo in corso di predisposizione i decreti attuativi del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione, le risorse già esistenti, che peraltro già assolvono di fatto alle funzioni di cui allo schema di decreto in esame, potranno essere ulteriormente riorganizzate, anche in considerazione dell'accorpamento delle divisioni incardinate presso la nuova Direzione generale;

    il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dall'articolo 6, in materia di diritti ed obblighi degli esattori dei pedaggi;

    per altro, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di organizzazione degli Uffici di secondo livello, in corso di definizione, le relative attività continueranno ad essere assicurate dalle risorse umane attualmente preposte, incardinate nella Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

    gli adempimenti in capo agli esattori di pedaggi consistono sostanzialmente in oneri informativi concernenti la predisposizione e la comunicazione delle dichiarazioni relative ai settori del Servizio europeo di telepedaggio che già sono considerate ai fini della determinazione delle tariffe di pedaggio;

    riguardo all'articolo 7, in materia di remunerazione, si precisa che, attualmente, in Italia non esiste un “fornitore di servizi principale”, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera n), dello schema di decreto;

    nel caso in cui anche l'Italia, come attualmente accade in Germania, intenda provvedere ad affidare tale compito di fornitore di servizi principale ad un soggetto, tramite gara pubblica, si provvederà, nella successiva fase contrattuale, a regolare l'integrale copertura della remunerazione;

    le nuove funzioni in capo all'organismo di conciliazione previste dall'articolo Pag. 16211 saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 13, in materia di elementi aggiuntivi riguardanti il Servizio europeo di telepedaggio, l'utilizzo dei dati sul traffico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avverrà con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    per quanto concerne l'articolo 14, in materia di componenti di interoperabilità, la metodologia da adottare al fine di ricomprendere la spesa per le verifiche di idoneità e relative certificazioni nella determinazione delle tariffe riguarderà gli atti convenzionali e sarà volta ad assicurare in presenza di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica – nell'ambito di una valutazione costi-benefici – la necessaria invarianza finanziaria;

    le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dall'articolo 15, in materia di procedure di salvaguardia, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    con riferimento all'articolo 17, in materia di organismi notificati, si assicura che il nuovo e definitivo protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ACCREDIA, che si fonderà sulle previsioni contenute nel presente provvedimento, non comporterà alcun costo;

    agli adempimenti previsti in capo al Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità nazionale di notifica, si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    a seguito della prevista riorganizzazione, in corso di definizione, come già rappresentato nella relazione tecnica, si prevede che le specifiche attività risultanti dagli articoli 18 e 19, in materia di ufficio di contatto unico, potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalle medesime unità di personale attualmente assegnato alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali che confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della citata Direzione generale con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;

    il decreto ministeriale di individuazione della Direzione in esame dovrà pertanto essere adottato necessariamente nel rispetto della neutralità finanziaria, già ribadita a monte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

    i sistemi pilota di telepedaggio di cui all'articolo 20, come precisato nella relazione tecnica, potrebbero essere proposti, con oneri a loro carico, da esattori di pedaggio già in esercizio o nuovi;

    l'inserimento di una specifica disposizione in tal senso peraltro violerebbe il divieto di gold plating, non essendo essa prevista nella direttiva che si intende recepire con lo schema di decreto in esame;

    infatti, l'articolo 20 reca una disposizione che conferisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la mera facoltà di promuovere o meno il sistema pilota, anche tenuto conto del fatto che ad oggi le tecnologie per tale sistema non sono ancora disponibili;

    la procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri dell'Unione europea, prevista dall'articolo 21, sarà garantita con le risorse attualmente utilizzate e senza pregiudizio delle altre funzioni svolte a valere sul medesimo personale anche in caso di un eventuale incremento delle connesse attività di immissione dati;

Pag. 163

    l'articolo 22, in materia di lettera di informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale, come rappresentato nella relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché agli adempimenti ivi previsti in capo al punto di contatto nazionale si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 23, recante procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione, e l'articolo 24, recante relazione degli Stati membri alla Commissione, come precisato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché agli adempimenti ivi previsti in capo al punto di contatto nazionale si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54.
Atto n. 300.
(Rilievi alla III Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, in merito all'articolo 1, recante modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, osserva quanto segue.
  Riguardo al comma 1, lettere a) e b), ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.
  Relativamente alla lettera c), per i profili di quantificazione, in primis sulla prevista sostituzione (numeri 2 e 3) della nuova Direzione generale «per la diplomazia pubblica e culturale», in sostituzione del Servizio «Stampa e comunicazione istituzionale», ad oggi previsto dal vigente Regolamento di organizzazione del MAE, posto che quest'ultima unità organizzativa è da considerarsi «equiparata», a tutti gli effetti, ad una direzione generale, poiché espressamente contemplata nell'ambito delle strutture di «primo livello» del dicastero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo, in linea di principio, nulla da osservare. Tuttavia, venendo ai profili di spesa riflessi nel riordino, pur considerando che la relazione tecnica evidenzia opportunamente che le vigenti disposizioni in materia di trattamento economico del personale della carriera diplomatica – cui sono riservati entrambi gli incarichi (di «Direttore generale» come di Capo del «Servizio Stampa») – ivi assicurano che il trattamento economico «principale» e «accessorio» ad oggi spettante a quest'ultimo risulterebbe «uguale» a quello che spetterà al nuovo direttore generale – le funzioni di direttore generale e di capo servizio, come detto sono equiparate anche sul piano economico, in base all'articolo 1, lettera b), del D.M. 1 agosto 2013 – evidenzia che tale equivalenza vale se i funzionari della carriera diplomatica chiamati a ricoprire l'incarico risultino del medesimo grado ovvero appartenenti alla fascia B degli incarichi, se entrambi aventi la qualifica di «Ambasciatore» o di «Ministro plenipotenziario».
  Al profilo accennato è correlata la circostanza che, pur in presenza di sensibili differenze nel trattamento economico «fondamentale» e di «posizione» nei due profili, tali differenze vengono poi compensate da una retribuzione di «risultato» più elevata allorché l'incarico sia affidato al funzionario diplomatico di grado inferiore (Ministro Pag. 164 plenipotenziario) in modo che per entrambe le tipologie di funzionari diplomatici sia raggiunto il limite «massimo» retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Poi, per i profili di interesse, dal momento che la relazione tecnica precisa che l'Ufficio per le relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale, istituito come articolazione del Servizio «Stampa e comunicazione istituzionale», sarà poi trasferito con apposito decreto alla Direzione generale «per la diplomazia pubblica e culturale», e che la ridistribuzione di competenze all'interno di un'amministrazione centrale del MAE riveste natura meramente ordinamentale, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene comunque indispensabile un supplemento di chiarificazioni.
  In particolare, segnala che l'articolo 19, lettera c), e l'articolo 20 del decreto ministeriale n. 233 del 2017, che disciplina l'articolazione degli uffici centrali, prevedono che con atto del Segretario generale, sentiti i responsabili delle strutture, e/o dei titolari delle Direzioni generali, possano essere adottate disposizioni in merito alla definizione dei compiti delle unità degli uffici dirigenziali e le loro ulteriori articolazioni in «sezioni» – riguardo ai quali la norma vigente di cui alla lettera n) dell'articolo 20, comma 2, del citato decreto, prevede che siano 4 proprio in relazione al Servizio stampa e comunicazione – ragion per cui andrebbe richiesta conferma che realizzare il trasferimento dell'ufficio «virtualmente» di prima fascia del Servizio «Stampa e comunicazione istituzionale» alla nuova Direzione generale possa avvenire nel rispetto del principio di invarianza, riguardo ai compiti e alle risorse umane e strumentali ad esso affidate.
  Avendo riguardo, infatti, ai profili «retributivi» riflessi nella operazione in relazione di trasferimento dell'ufficio stampa alle dipendenze della nuova Direzione generale, evidenzia che la titolarità degli uffici del MAE, quando attribuita ad un funzionario della carriera diplomatica ovvero ad un dirigente amministrativo dei ruoli del MAE – assegnazione che è normativamente condizionata dai limiti e vincoli previsti dall'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010 e dall'articolo 17 del decreto ministeriale n. 233 del 2017 – presenta differenti effetti finanziari, per cui andrebbe confermato che il trasferimento dell'ufficio non determini anche un cambiamento nella titolarità da parte delle due tipologie di titolari – se normali dirigenti del MAE o funzionari diplomatici – dal momento che questi presentano come noto diverse discipline ordinamentali del trattamento economico.
  Circostanza, quest'ultima, per cui andrebbe confermato che il trasferimento della struttura avvenga comunque preservando l'invarianza d'oneri per la finanza pubblica.
  A tal fine, ritiene utile l'acquisizione di dati concernenti l'organico di «fatto» delle strutture che vengono trasferite e il contingente di impiegati e funzionari della carriera diplomatica ad oggi assegnati al Servizio che passa alle dipendenze della neo istituita Direzione generale «per la diplomazia pubblica e culturale».
  La questione appare necessaria anche alla luce delle variazioni nelle dotazioni di stanziamento previste per spese di personale previste nelle azioni riferibili a ciascun programma di spesa, che risultano giocoforza «variate» all'esito del trasferimento, come attestato dai prospetti allegati allo schema di decreto.
  Inoltre, andrebbero altresì fornite indicazioni in merito agli eventuali fabbisogni logicisti inerenti al trasferimento del Servizio «Stampa e comunicazione istituzionale», alle dipendenze della neo istituita Direzione generale, e rassicurazioni in merito alla sostenibilità degli stessi a valere sulle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.
  Sul punto, rinvia in ogni caso alla clausola di neutralità di cui all'articolo 5.
  In merito alla lettera d), per i profili di quantificazione, nulla avendo da rilevare in merito all'aggiunta della prima posizione dirigenziale generale, avente la qualifica di vice direttore generale, per effetto dell'intervenuto trasferimento delle competenze dal MISE al MAE, ritiene invece necessario Pag. 165soffermarsi sull'incremento dell'ulteriore posto di vice direttore generale, mediante la soppressione dell'incarico «equivalente» previsto ai sensi dell'articolo 16, comma 6, per i Vice Capo Servizio.
  A tale proposito, dal momento che la qualifica di Vice direttore generale sembrerebbe poter essere rivestita, ai sensi della legislazione vigente, indifferentemente, da un funzionario della carriera diplomatica avente sia il grado di Consigliere d'Ambasciata che di Ministro plenipotenziario, va evidenziato che l'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010 – nel numero massimo di 5 unità per ciascuna direzione generale e di 20 unità complessive – prevede però che le funzioni vicarie (del Dirigente generale), debbano essere conferite solo ad un Vice direttore generale/Direttore centrale, avente il grado di «Ministro plenipotenziario», per ciascuna Direzione generale.
  La questione, va letta in relazione alla norma abrogata a «compensazione» della previsione dell'incarico aggiuntivo di Vice direttore generale rispetto alla dotazione di incarichi previsti dalla legislazione vigente, che viene disposta a carico del comma 6 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967- le cui posizioni, come sottolinea la relazione tecnica, non sono computate nel numero di Vice direttori generali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, sono «equiparate» a queste ai fini del trattamento economico – laddove è stabilito che il posto di Vice Capo Servizio possa essere conferito a funzionari diplomatici di grado «non inferiore» a «Consigliere d'ambasciata», ma prevedendo che, per esigenze di servizio, al citato incarico possano essere assegnati, sia pure solo svolgere temporaneamente, anche funzionari nel grado inferiore di «Consigliere di legazione».
  In tal senso, andrebbero richieste conferme in merito al fatto che, per effetto dell'incremento di un'unità del numero di incarichi dirigenziali di livello generale attribuibili nella posizione di Vice direttore generale, non si determinino le condizioni per un avanzamento, eventualmente anche in «soprannumero» – rispetto a quelli autorizzati ai sensi della legislazione vigente – dal grado di «Consigliere di legazione» a quello di «Consigliere d'ambasciata», proprio a ragione della copertura del nuovo incarico.
  Sul punto, segnalando che la dotazione organica dei due gradi resta fissata dalla normativa vigente nella Tabella 2 annessa al D.P.R. n. 18 del 1967 (Ordinamento del MAECI) e successive modificazioni, evidenzia che il combinato disposto degli articoli 105 e 108 del detto regolamento in cui si disciplinano gli avanzamenti in carriera del personale diplomatico, si limita a prevedere che le promozioni nei vari gradi possano essere conferite nei limiti dei posti comunque «disponibili» nel grado a cui si deve accedere (comma 2 dell'articolo 105), specificandosi solo che per gli avanzamenti al grado di Consigliere di ambasciata gli stessi siano effettuati fra i Consiglieri di legazione che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel relativo grado e abbiano frequentato con profitto il relativo corso di aggiornamento (comma 1 dell'articolo 108).
  Nel caso venisse confermato che la disposizione in esame determina le condizioni per l'incremento di incarichi nel profilo di Consigliere di Ambasciata, si rileva la circostanza che la previsione dell'incremento di n. 1 posto di Vice direttore generale sembrerebbe suscettibile, anche se solo medio tempore, di riflettersi in un maggior onere rispetto alla legislazione vigente.
  Con riferimento alla lettera e), per i profili di quantificazione, rinvia alle considerazioni formulate alla precedente lettera d) relativamente dalle qualifiche della carriera diplomatica legittimate ai sensi della normativa vigente a rivestire l'incarico di vice direttore generale a fronte invece di quelle previste per l'assolvimento dell'incarico di Vice capo servizio, la cui posizione è equiparata – come precisato dalla relazione tecnica, sotto il solo profilo «economico» – a quella di vice direttore generale. Pag. 166
  Relativamente alla lettera f), per i profili di quantificazione, pur considerando che la relazione tecnica assicura che ivi trattasi di mero adeguamento del regolamento di organizzazione del MAECI alla disposizione già vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2019, rileva che la citata norma prevede il trasferimento al dicastero in questione dalla ex Direzione generale per il commercio internazionale del MISE di 11 posizioni dirigenziali «complessive», di cui 7 posizioni dirigenziali di II fascia, in aggiunta a 1 posto di vice direttore generale e 3 uffici di livello dirigenziale non generale. Queste ultime da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica.
  Riguardo alle lettere g) e h), ritenuto il tenore meramente ordinamentale della modifica apportata al Regolamento, trattandosi di attribuzioni già conferite ai sensi dell'articolo 1, lettera d) del decreto ministeriale 20 dicembre 2019, che ha integrato la lettera b) dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 febbraio 2017, non ha osservazioni.
  In merito alla lettera i), per i profili di quantificazione, non ha nulla da osservare.
  Riguardo alla lettera l), per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di conferma di attribuzione già prevista ai sensi della legislazione vigente, non ha nulla da osservare.
  Riguardo alla lettera m), convenendo che la modifica riveste natura ordinamentale, essendo confermativa di competenze già esercitate dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, non ha osservazioni.
  In merito alla lettera n), per i profili di quantificazione, nel presupposto che gli uffici di livello dirigenziale non generale da trasferire alla dipendenza della nuova Direzione generale dovrà comunque rientrare nel numero complessivo massimo fissato per l'intero Ministero dall'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, non ha osservazioni.
  Riguardo alla lettera o), per i profili di quantificazione, nel presupposto che il trasferimento di competenze in tema di promozione del personale italiano all'interno delle organizzazioni internazionali, dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione alla Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale possa operare potendo quest'ultima avvalersi delle sole risorse umane e strumentali trasferite a tal fine e, comunque, già previste ai sensi della legislazione vigente, non ha osservazioni.
  Con riferimento alla lettera p), per i profili di quantificazione, sul punto 2), nel presupposto che le attività di cui trattasi, ancorché conferite alla figura del Ministro, siano di fatto già ad oggi svolte dal Servizio per gli affari giuridici del MAE, non ha osservazioni.
  Relativamente alla lettera q), per i profili di quantificazione, nulla da osservare.
  In merito alla lettera r), non ha nulla da osservare.
  Con riferimento alla lettera s), per i profili di quantificazione, andrebbe richiesta conferma in merito agli eventuali fabbisogni logistici correlati al trasferimento del personale dirigenziale non generale e delle aree di inquadramento non dirigenziali, alle dipendenze della neo istituita Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale.
  Riguardo alla lettera t), per i profili di quantificazione, evidenzia innanzitutto che dal puntuale riscontro dei dati dell'organico di diritto previsti ai sensi della legislazione vigente è verificata la corrispondenza della dotazione del personale appartenente alla carriera diplomatica a quella riportata nella tabella 1, al netto degli incrementi previsti per ciascuna annualità del triennio 2021/2023, dal comma 922, articolo 1, della legge di bilancio 2021.
  Tuttavia, anche al fine di consentire una valutazione di massima degli effetti d'impatto del riordino in esame e considerata la circostanza i dati finanziari riportati in bilancio sono calibrati sulle effettive presenze – con il metodo degli anni- persona – nonché alla luce della speciale disciplina nel conferimento degli incarichi dirigenziali, in particolare, di livello generale, prevista per il personale dei vari gradi della Pag. 167carriera diplomatica, considera utile l'acquisizione di un quadro di sintesi dell'organico «effettivo» presente alla data odierna, in ciascuna posizione ed una prospettazione dinamica, per il prossimo triennio, della relativa composizione, in considerazione del turn over e delle posizioni che si renderanno vacanti ed utili agli avanzamenti in carriera nei prossimi tre anni.
  In relazione all'organico di diritto del personale dirigenziale, verificata la corrispondenza dei dati riportati in tabella con quelli risultanti dall'applicazione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, come integrate con l'aumento di 7 unità disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, non ha osservazioni.
  Tuttavia, anche per tale contingente, ritiene utile l'acquisizione di dati in merito alle unità lavorative effettivamente presenti nel ruolo dirigenziale del MAECI nonché una valutazione dell'impatto del turn over sui fabbisogni di reclutamento nei prossimi tre anni.
  Infine, relativamente alla dotazione organica di diritto di personale non dirigenziale, verificata la corrispondenza rideterminata per effetto della tabella 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2019 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie ed umane dal MISE al MAECI ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, ritiene assai utile l'acquisizione di dati in merito alle unità lavorative effettivamente presenti in ruolo nel MAECI, distintamente per aree professionali, nonché una valutazione dell'impatto del turn over sui fabbisogni di reclutamento nei prossimi tre anni.
  In merito all'articolo 2, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, all'articolo 3, che reca disposizioni transitorie e finali, e all'articolo 4, che prevede abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 5, che reca una clausola di invarianza finanziaria, per i profili di quantificazione, premesso che la clausola di neutralità indicata dalla norma prevede espressamente che l'Amministrazione del MAECI debba provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ritiene opportuno ribadire alcune osservazioni a carattere «metodologico». In tal senso, rammenta che il ricorso a clausole di neutralità imporrebbe l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo.
  Quanto, infine, alla prospettazione delle variazioni al bilancio allegata allo schema di decreto in esame – per quanto concerne lo stato di previsione del MAECI – variazioni che interverranno per effetto del riordino in esame in termini di attribuzione dei capitoli ai centri di responsabilità (CDR), in considerazione dei programmi interessati dal riassetto, con particolare riferimento ai capitoli riguardanti le spese di personale, che verranno iscritti in bilancio in sede di formulazione delle previsioni di spesa da inserire nella legge di bilancio 2022-2024, sulla base delle unità di personale che si prevede resteranno assegnate alla Segreteria Generale, per cui si prevede che una quota degli stanziamenti dei capitoli 1121, 1122, 1123 e 1130 è destinata a confluire nei capitoli 2401, 2402, 2403 e 2413 sulla base delle unità che si prevede transiteranno nella nuova Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, posto che trattasi di capitoli di spesa riferibili ad oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) dalla legge di contabilità, ritiene utile un'indicazione di massima in merito agli importi oggetto di trasferimento, in considerazione della platea delle unità destinate a transitare nella nuova struttura.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva Pag. 168 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento – corredato di relazione tecnica e adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 53 del 2021 – reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Segnala che l'articolo 3 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Evidenzia che nella relazione tecnica allegata alla legge n. 53 del 2021 (A.C. 2757) si afferma che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disciplina in esame che riproduce per buona parte quanto già previsto a legislazione vigente, concerne, per lo più, la regolazione dell'attività di soggetti che operano nel mercato delle telecomunicazioni in qualità di privati. Per quanto riguarda i profili innovativi rispetto alla vigente legislazione, evidenzia che gli articoli da 32 a 49 rafforzano le competenze dell'AGCOM e, in particolare (articoli 41 e 42), assoggettano alla sua vigilanza le piattaforme per la condivisione di video. Per quanto riguarda le nuove funzioni attribuite all'AGCOM, si rammenta che l'Autorità è inclusa nell'«elenco Istat» e, a legislazione vigente, si finanzia a valere su contributi posti a carico dei soggetti operanti nel mercato regolato. Stante questo quadro, lo schema di decreto in esame, al fine di finanziare le nuove funzioni che esso attribuisce all'AGCOM, introduce un nuovo contributo a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'autorità per effetto delle disposizioni attuative della direttiva 1808/2018, ossia a carico delle piattaforme di condivisione dei video: il contributo è fissato in misura non superiore al 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale. La relazione tecnica chiarisce che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici. In proposito osserva che, benché la norma provveda ad individuare una fonte di copertura degli oneri, né il provvedimento né la relazione tecnica recano una quantificazione dei nuovi o maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dalla disciplina in esame, né viene indicato il potenziale gettito – al netto della quota fiscalmente deducibile – derivante dalla relativa fonte di copertura dei predetti oneri, individuata in un contributo a carico dei soggetti vigilati. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti i predetti elementi di quantificazione ai fini della verifica in sede parlamentare dei predetti oneri nonché dell'idoneità della relativa copertura, sul piano quantitativo e temporale. A quest'ultimo riguardo, ritiene che andrebbe altresì precisato il termine di applicazione del nuovo contributo annuale – non indicato dalle norme – e il periodo di riferimento dello stesso per l'esercizio in corso, al fine di verificare l'allineamento temporale tra il relativo gettito e gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, in considerazione della presumibile data di entrata in vigore di quest'ultimo. Ciò al fine di escludere l'eventuale sfasamento temporale fra il verificarsi degli oneri e l'acquisizione delle Pag. 169pertinenti coperture, o sul piano della competenza, qualora le coperture siano versate in un esercizio successivo al sostenimento dei primi oneri, o sul piano della cassa, qualora oneri e coperture iniziali afferiscano entrambi al medesimo esercizio 2021. I predetti chiarimenti appaiono opportuni tenuto conto che gli oneri dell'AGCOM appaiono connessi ad attività non di carattere eventuale – tali cioè da poter essere sostenute nella misura in cui sussistano le pertinenti risorse – ma ad adempimenti obbligatori, taluni dei quali, come quelli di vigilanza, da esercitare in via sistematica, altri, come quelli sanzionatori o di risoluzione delle controversie, da esercitare al sussistere dei pertinenti presupposti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 72 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame. In particolare, al comma 1, si stabilisce che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal medesimo provvedimento, ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il citato comma 3 inserisce, invece, nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il comma 66-ter che prevede che l'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base allo schema di decreto legislativo in esame, è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66 della medesima legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video, disciplinate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame. Al medesimo comma 66-ter si prevede che tale contributo sia fissato dall'Autorità entro il limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati da tali piattaforme di condivisione di video nel territorio nazionale. In proposito, la relazione tecnica segnala che, dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutto ciò considerato, come rilevato anche con riguardo ai profili di quantificazione, considera necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla congruità del predetto contributo a far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità dal presente provvedimento. Infine, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza in esame sostituendo al comma 2 le parole: «ad esclusione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Atto n. 290.
(Rilievi alle Commissioni II e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (articolo 29 e allegato A, n. 24) – reca Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva Pag. 170(UE) 2019/1151 relativa alla modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che lo schema di decreto legislativo in esame, volto a consentire la costituzione di talune società (srl e srl semplificata) esclusivamente on line, presenta profili di rilievo finanziario relativamente all'articolo 2 (istituzione della piattaforma informatica) e all'articolo 8 (consultazione gratuita di alcuni atti e documenti del registro delle imprese). In merito all'articolo 2, evidenzia che la nuova piattaforma telematica sarà predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato e che, secondo la relazione tecnica, non si determinano oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, in proposito, che il Consiglio nazionale del notariato non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione (ossia è esterno al cosiddetto «elenco Istat») e provvede, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 220 del 1991, alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio, la cui misura è fissata annualmente con deliberazione del Consiglio nazionale stesso. Tanto premesso, andrebbe a suo avviso verificato se – nell'eventualità di un incremento del contributo notarile per finanziare gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione della piattaforma – siano configurabili effetti apprezzabili di minor gettito in ragione della deducibilità del contributo notarile obbligatorio ovvero, in caso di traslazione dei predetti costi sull'utenza, della possibilità di portare gli stessi in deduzione per i soggetti esercenti attività di impresa o professione. In merito all'articolo 8 (relativo alla consultazione gratuita di determinati atti e documenti del registro delle imprese), rileva che il comma 1 elenca una serie di atti concernenti le società di capitali che sono resi disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS (ossia il sistema di interconnessione dei registri delle imprese operante a livello europeo), che il comma 2 aggiunge la previsione della gratuità per lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS, mentre il comma 3 dispone che i diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il 3 BRIS non eccedano i relativi costi amministrativi. Osserva che in tali costi sono peraltro inclusi quelli di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese. Segnala che la relazione tecnica evidenzia che la consultazione gratuita di atti e documenti «determina la rinuncia da parte delle camere di commercio alla riscossione di diritti di segreteria, che rappresentano una delle due fonti di finanziamento del sistema» ma informa che la disposizione di cui al comma 3 «dovrebbe consentire di compensare le perdite da diritti di segreteria». In proposito, stante il carattere – testualmente – di mera ipotesi della previsione di neutralità formulata dalla relazione tecnica, andrebbero a suo parere acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti a verificare che l'imposizione di diritti di segreteria per taluni atti – che, stante il disposto normativo, dovrà essere comprensiva dei costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese, sia effettivamente idonea a compensare la perdita dei medesimi diritti per gli altri atti elencati al comma 1. Ciò sia sul piano quantitativo sia sul piano della corrispondenza temporale fra oneri e coperture. Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Pag. 171

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Atto n. 295.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, reca lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. L'articolo 9 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, indicando – oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 – anche specifici princìpi e criteri direttivi tra i quali si segnalano quelli relativi alla previsione:

   di procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze [comma 1, lettera d)];

   che nel caso di utilizzo on line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni [comma 1, lettera h)];

   dell'individuazione di modalità e criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile [comma 1, lettera p)].

  La relazione tecnica allegata alla legge n. 53 del 2021 (A.C. 2757) in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, non era – allo stato – possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa e richiama, quindi, l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Relativamente agli effetti finanziari del decreto legislativo in esame, la relazione tecnica preliminarmente afferma che lo stesso non reca disposizioni da cui derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le norme in esso contenute riguardano principalmente rapporti tra soggetti privati. Nei casi di coinvolgimento di istituti pubblici gli adempimenti previsti sono effettuati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati ad AGCOM rinvia all'articolo 3, comma 1. Infine, la relazione tecnica conclude affermando che gli elementi in essa forniti sono finalizzati a suffragare l'assenza di oneri a carico del Ministero della cultura per l'attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che il provvedimento disciplina principalmente rapporti fra soggetti privati, ponendo, correlativamente, taluni adempimenti aggiuntivi in capo alla SIAE e agli organismi di gestione collettiva rappresentativi dei titolari dei diritti nonché nuovi compiti di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatori in capo all'AGCOM. Non formula osservazioni riguardo la disciplina dei rapporti fra soggetti privati né riguardo gli adempimenti della SIAE e degli organismi di gestione collettiva rappresentativi dei titolari dei diritti, in quanto la società e gli altri organismi sono esterni al conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (cd. «elenco Istat»). Diversamente, per quanto riguarda le nuove Pag. 172funzioni attribuite all'AGCOM, rammenta che l'Autorità è inclusa nel predetto «elenco Istat» e, a legislazione vigente, si finanzia a valere su contributi posti a carico dei soggetti operanti nel mercato regolato. Stante questo quadro, il decreto, al fine di finanziare le nuove funzioni che esso attribuisce all'AGCOM – puntualmente individuate facendo riferimento alle singole disposizioni introdotte dal decreto – introduce un ulteriore contributo, non superiore al 2 per mille dei ricavi, a carico dei soggetti vigilati e operanti nei settori che il decreto medesimo disciplina – si tratta, sostanzialmente, dei soggetti che, nell'ambito del mercato digitale, operano in materia di contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. La relazione tecnica, da un lato, chiarisce che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'altro, fornisce dettagliati elementi circa la procedura da seguire per la determinazione della misura del contributo in maniera tale da coprire, in via preventiva e consuntiva, i costi afferenti le nuove funzioni. In proposito osserva dunque che, benché la norma provveda ad individuare una fonte di copertura degli oneri e la relazione tecnica ne indichi in dettaglio la procedura di fissazione, né il provvedimento né la relazione tecnica recano una quantificazione dei nuovi o maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dalla disciplina in esame. Detto impatto non è inoltre ricavabile dalla fonte di copertura – individuata in un contributo a carico dei soggetti vigilati – in relazione alla quale la relazione tecnica non fornisce una stima di gettito, al netto della quota fiscalmente deducibile. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti i predetti elementi di quantificazione ai fini della verifica in sede parlamentare dei predetti oneri nonché dell'idoneità della relativa copertura, sul piano quantitativo e temporale. A quest'ultimo riguardo, andrebbe altresì precisato il termine di applicazione del nuovo contributo annuale – non indicato dalle norme – e il periodo di riferimento dello stesso per l'esercizio in corso, al fine di verificare l'allineamento temporale tra il relativo gettito e gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, in considerazione della presumibile data di entrata in vigore di quest'ultimo e della sua applicabilità anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021 (articolo 2, comma 1). Ciò al fine di escludere l'eventuale sfasamento temporale fra il verificarsi degli oneri e l'acquisizione delle pertinenti coperture, o sul piano della competenza, qualora le coperture siano versate in un esercizio successivo al sostenimento dei primi oneri, o sul piano della cassa, qualora oneri e coperture iniziali afferiscano entrambi al medesimo esercizio 2021. I predetti chiarimenti appaiono opportuni tenuto conto che gli oneri dell'AGCOM appaiono connessi ad attività non di carattere eventuale – tali cioè da poter essere sostenuti nella misura in cui sussistano le pertinenti risorse – ma ad adempimenti obbligatori, taluni dei quali – come quelli di vigilanza – da esercitare in via sistematica, altri – come quelli sanzionatori o di risoluzione delle controversie – da esercitare al sussistere dei pertinenti presupposti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente decreto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66-ter introdotto dal medesimo comma 1. In particolare l'articolo 66-ter prevede che l'esercizio delle citate funzioni di regolazione è finanziato mediante i proventi di un nuovo contributo versato dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, la cui entità è fissata dalla medesima Autorità nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio Pag. 173 nazionale dai medesimi soggetti. In proposito, la relazione tecnica, segnala che, dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutto ciò considerato, come già evidenziato per i profili di quantificazione, considera necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla congruità del predetto contributo a far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità dal presente provvedimento. Il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 integra la suddetta clausola di invarianza finanziaria stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza in esame sostituendo al comma 2 le parole: «ad esclusione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 66-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri.
Atto n. 298.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (atto del Governo n. 298). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 7 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale mira ad assicurare la continuità della componente elicotteristica c.d. «multiruolo» dello Strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, assicurando la progressiva sostituzione delle linee legacy con piattaforme allo stato dell'arte, idonee a soddisfare le esigenze addestrative ed operative sia in campo nazionale sia all'estero e svolgendo, al contempo, un ruolo indispensabile con riferimento agli odierni scenari di impiego.
  Lo schema di decreto ministeriale in esame riguarda la tranche conclusiva del programma, il cui avvio è previsto nell'anno in corso e che si concluderà presumibilmente nel 2034. La suddetta tranche conclusiva, che comporta una spesa di 221 Pag. 174milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità: per 5 milioni di euro per il 2021, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, assegnate al Ministero della difesa; per 94 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2021 al 2034, nell'ambito delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019; per 122 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2021 al 2025, nell'ambito dei «capitoli a fabbisogno» dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  Evidenzia che dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 risultano allocate sul piano di gestione n. 32 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072), le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono allocate sul piano di gestione n. 42 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto fondo investimenti 2020 – comma 14) e le risorse utilizzate nell'ambito dei «capitoli a fabbisogno» risultano allocate sul piano di gestione n. 02 (Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle Forze Armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle Forze Armate e attività complementari).
  Nel chiarire che la tranche conclusiva del programma reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2021-2034, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Si specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si precisa, poi, che l'approvazione del programma mantiene la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa – previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti – venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero.
  In proposito, ritiene utile che il Governo fornisca elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata di tale previsione.
  Inoltre, seppure la relazione illustrativa, nel chiarire che la descritta ripartizione degli oneri previsti tra i citati piani di gestione rappresenta la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, assicura che restano dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni, si ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La Viceministra finanze Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

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  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR).
Atto n. 299.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 5 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 7 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, il Programma in titolo riguarda l'acquisizione di n. 5 sistemi European MALE RPAS con capacità ISTAR, finalizzato allo sviluppo di una strategia integrata in grado di soddisfare talune rilevanti esigenze nell'ambito della difesa e della sicurezza nazionale, tra cui il supporto all'intelligence, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali, il monitoraggio e il contrasto dei fenomeni migratori, il contrasto dei traffici illeciti via terra e via mare nonché la prevenzione e il supporto in caso di calamità naturali.
  Il Programma – il cui avvio è previsto nel 2021 – è destinato presumibilmente a concludersi nel 2035 e comporta un onere complessivo stimato in circa 1.903 milioni di euro, cui si provvederà, per una quota pari a 1,246 miliardi di euro, tramite utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli di investimento afferenti al programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, allocati sul capitolo 7120, piano gestionale n. 2, che reca uno stanziamento pari a circa 1,73 miliardi di euro per il 2021, a circa 2,78 miliardi di euro per il 2022 e a circa 900 milioni di euro per il 2023.
  Come si evince, tra l'altro, dal prospetto relativo alla ripartizione del costo per esercizio finanziario, contenuto nella predetta scheda tecnica, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente Programma concorrono altresì le risorse disponibili assegnate al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), in misura pari a circa 582 milioni di euro, nonché quelle attribuite al medesimo Dicastero in sede di riparto del rifinanziamento del Fondo stesso operato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), in misura pari a circa 74 milioni di euro, iscritte – rispettivamente – sui piani gestionali n. 27 e n. 32 del sopracitato capitolo 7120.
  In proposito, rammenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, recante la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, al settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni »,Pag. 176 cui sembrerebbe essenzialmente riconducibile il Programma in esame, risultano destinati, per quanto di competenza del Ministero della difesa, complessivi 5,155 miliardi di euro circa per il periodo 2020-2032.
  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 è stata effettuata la ripartizione del rifinanziamento del Fondo medesimo operato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, attribuendo al Ministero della difesa, in relazione al citato settore di intervento, circa 1,857 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2033.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste per la copertura del Programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, si ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di specifici interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  La scheda tecnica chiarisce altresì che la ripartizione della spesa prospettata per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel periodo di realizzazione del Programma – stante la complessità e l'estensione temporale dello stesso – potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche previa rimodulazione/revisione di altre spese della medesima tipologia contenute nel citato programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  In aggiunta a tale flessibilità gestionale, peraltro già usualmente rinvenibile in precedenti atti del Governo di analogo contenuto, la scheda tecnica accenna in una nota a margine alla facoltà per l'Amministrazione interessata di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  In proposito, sarebbe utile acquisire dal Governo ulteriori elementi esplicativi in merito alla effettiva portata di tale previsione.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 22 settembre 2021.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.