CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 101

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute odierne in sede di atti del Governo, di atti dell'Unione europea e in sede consultiva – limitatamente all'esame congiunto del disegno di legge C. 3208 e del Doc. LXXXVII, n. 4 – non sono previste votazioni, ai deputati è consentita Pag. 102 la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.
Atto n. 271.
(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro il prossimo 30 settembre, avverte che oggi proseguirà la discussione generale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.
Atto n. 275.
(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro il prossimo 30 settembre, avverte che oggi si svolgerà la discussione generale.

  Enrico COSTA (MISTO – AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI), intervenendo da remoto, nel far presente di aver esaminato il parere del Garante per la protezione dei dati personali trasmesso dal Governo, evidenzia che quello in esame è un provvedimento complesso, volto a designare le autorità nazionali cui sono attribuite funzioni significative con riguardo alle informazioni finanziarie e ai conti bancari dei cittadini. Sottolinea a tale proposito come, oltre alle ipotesi di procedimenti penali in corso, vi siano diversi casi in cui soggetti esteri possono chiedere l'accesso ai dati dei cittadini italiani. Nel riservarsi un ulteriore approfondimento dei contenuti del provvedimento, invita i colleghi a fare altrettanto, evidenziando come la delicatezza delle questioni richieda una discussione puntuale. Sollecita infine la relatrice o il Governo a chiarire i profili tuttora problematici, sottolineando come anche per questo schema di decreto sarebbe valsa la pena di svolgere un ciclo di audizioni.

  Mario PERANTONI, presidente, nell'assicurare al collega Costa che la relatrice terrà nella debita considerazione il parere del Garante per la protezione dei dati, fa presente che, qualora la seduta di domani non fosse sufficiente a dissipare i dubbi sul contenuto del provvedimento, la prevista espressione del parere potrà essere rinviata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la Giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile.
(COM(2020)690 final). Pag. 103
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.
Doc. LXXXVI, n. 4.
(Parere alla XIV).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Matilde SIRACUSANO (FI), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto di due importanti documenti programmatici in materia di politiche europee, secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010: il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021, presentato il 19 ottobre 2020, e la relazione programmatica sulla partecipazione del nostro Paese all'UE per il medesimo anno, in cui vengono fornite indicazioni su obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo. Ricorda preliminarmente che la discussione su tali documenti programmatici si svolge in primo luogo nella sede primaria della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ma potrà avvalersi dei contributi delle Commissioni di merito, tra cui la Commissione Giustizia, per tradursi infine in un dibattito da svolgere in Aula alla presenza del Governo. Rilevo a tale proposito che si tratta di una delle rare occasioni a disposizione per svolgere un'approfondita discussione sulle strategie politiche dell'Unione Europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, Tutto ciò premesso, preannuncia che, data la complessità dei documenti in esame, dopo averne tracciato un quadro di insieme, si soffermerà sulle parti direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Giustizia, cercando di offrire una panoramica delle azioni che, sulla medesima materia, si propongono di portare avanti il Governo italiano e le Istituzioni europee.
  Partendo dalla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021, ricorda che, sulla base dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo presenta al Parlamento due relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE, una programmatica e una consuntiva. Nella relazione programmatica, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE. Evidenzia che la Relazione programmatica per il 2021 è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 1 dell'articolo 13. Nella premessa del documento si segnala che gli impegni sono stati «aggiornati alla luce degli indirizzi politici espressi dalla nuova compagine governativa, anche attraverso l'istituzione di nuove strutture e la ridefinizione delle competenze di quelle esistenti». La Relazione programmatica è articolata in quattro parti. La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche. La seconda parte è dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche, quali: la sostenibilità ambientale e la crescita economica; l'innovazione e la digitalizzazione; la coesione sociale con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione, nonché alla promozione dei valori comuni europei. La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee. A differenza delle precedenti relazioni, il contenuto delle varie parti è strutturato in schede, che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi. Nel passare ai profili di competenza della II Commissione, fa presente Pag. 104che, tra le priorità per il 2021, la Relazione programmatica segnala il potenziamento digitale della giustizia civile e penale. A tale proposito, il Governo sta seguendo l'esame della proposta di regolamento relativa a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-Codex) (COM (2020) 712). La proposta persegue l'obiettivo di promuovere il funzionamento efficiente di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, migliorando l'efficienza delle procedure giudiziarie, attraverso la realizzazione di un meccanismo per lo scambio sicuro di informazioni transfrontaliere nei procedimenti giudiziari. In particolare, il sistema e-Codex consiste in un pacchetto di componenti software che permette la connettività tra sistemi nazionali, consentendo ai suoi utenti, quali autorità giudiziarie competenti, operatori della giustizia e cittadini, di inviare e ricevere, per via elettronica, documenti, formulari giuridici, prove e altre informazioni in maniera rapida e sicura. Come rilevato nella Relazione programmatica, nel corso del negoziato il Governo ha contribuito tra l'altro a sottolineare l'importanza della «sicurezza» delle comunicazioni, non essendo la velocità il valore più importante quando le conseguenze di una notifica o di una comunicazione riguardano diritti fondamentali come il diritto di difesa. Il valore della sicurezza è ora riflesso nel testo normativo costituente la posizione del Consiglio, in vista dell'esame della proposta di Regolamento da parte del Parlamento europeo. Per quanto concerne specificamente la digitalizzazione della giustizia nel settore penale, rileva che anche nel 2021 il Governo assicura la fattiva partecipazione ai negoziati relativi alla proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM (2018) 225) e alla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM (2018) 226), sui quali non è tuttora nota la posizione del Parlamento europeo. Come rilevato nella Relazione programmatica, più volte da parte italiana si è segnalata l'urgenza e necessità di favorire il negoziato in esame, trattandosi di norme che consentirebbero di approntare nuovi e più efficaci strumenti investigativi in relazione a reati commessi attraverso il web e ad altri gravi reati – quali pedo-pornografia, abusi sessuali sui minori, reati di terrorismo, cyber-bullismo – la cui scoperta e persecuzione appare fortemente condizionata dalla possibilità di acquisire dati elettronici. Evidenzia che, sempre per quanto riguarda il tema della digitalizzazione, il Governo segnala il suo impegno nel negoziato di attuazione del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (sistema ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali. Tale sistema dovrà essere alimentato dai Paesi membri di emissione delle condanne attraverso il conferimento dei dati anagrafici e delle impronte digitali dei condannati (oltre che, soprattutto in una seconda fase, dei relativi dati biometrici). Attualmente il progetto si trova nella sua fase preparatoria, nel corso della quale sono state avviate le attività prodromiche alla piena realizzazione del sistema centralizzato, che contemplano anche l'esame della connessa tematica della interoperabilità. Nel quadro delle iniziative volte a favorire l'accesso digitale ai servizi, il Governo preannuncia sul versante nazionale alcune azioni prioritarie tra le quali segnalo in particolare la realizzazione della Piattaforma Notifiche Digitali, quale strumento semplice, efficiente e sicuro per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della PA. Il Governo italiano è inoltre impegnato nelle attività connesse all'individuazione e allo sviluppo degli strumenti di tutela giuridica collegati alle istanze nascenti in tal senso dal processo di innovazione e digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda le tematiche concernenti: e-privacy, eredità digitale e intelligenza artificiale. Con riferimento al primo profilo, di fondamentale importanza appare il negoziato tuttora in corso sulla proposta di regolamento relativa Pag. 105 al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (COM (2017) 010). Tale proposta, oltre a contenere misure volte a garantire la riservatezza delle comunicazioni, contempla la protezione dell'apparecchiatura terminale dell'utente, aggiorna le norme sul tracciamento e introduce disposizioni in materia di tracciabilità dei dispositivi. Per quanto riguarda il controllo degli utenti finali sulle rispettive comunicazioni elettroniche, la proposta prevede alcune possibilità atte ad impedire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e aggiorna le norme attuali in materia di elenchi pubblici e comunicazioni commerciali indesiderate (spam). La proposta estende l'ambito di applicazione delle attuali norme in modo da contemplare non solo gli operatori di telecomunicazioni tradizionali, ma anche i nuovi servizi basati su internet che consentono di realizzare comunicazioni interpersonali, quali il Voice-Over-IP, la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica basati sulla rete.
  Precisa che, nell'ambito dei lavori relativi al tavolo permanente delle questioni generali di diritto civile incardinato presso il Consiglio UE, il Governo segnala inoltre due temi che potrebbero avere interessanti implicazioni sui servizi per i cittadini. Il primo riguarda l'eredità digitale e l'accesso agli account riconducibili ad adulti vulnerabili che non sono più autonomi, o comunque non provvedono più ad assumere decisioni in autonomia. La questione riguarda l'astratta idoneità dei dati contenuti in un social account a cadere in successione e il diritto degli eredi di avere accesso agli stessi. La posizione italiana è quella di valutare possibili interventi del legislatore europeo sul tema, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dai Trattati, rispetto ad alcuni strumenti già esistenti, come il regolamento in materia di successioni o il regolamento in materia di protezione dei dati personali, per adeguarli all'evoluzione tecnologica e alle peculiarità del tema. Secondo il Governo un'altra possibile strategia sarebbe quella di valutare se gli strumenti di cooperazione giudiziaria attualmente esistenti siano sufficienti a garantire il rispetto dei diritti degli eredi da parte di grandi piattaforme che forniscono i loro servizi a persone domiciliate nell'Unione Europea ma hanno sede al di fuori del suo territorio. Fa presente che il secondo tema riguarda l'impatto dell'intelligenza artificiale e le sue implicazioni sulla responsabilità civile. A tale proposito in una relazione pubblicata nel 2020 la Commissione europea ha evidenziato che, nonostante l'Unione disponga di un quadro normativo solido ed affidabile nel settore della sicurezza e della responsabilità da prodotti difettosi, il crescente fenomeno di trasformazione delle caratteristiche di molti prodotti e servizi da parte dell'intelligenza artificiale e della robotica rende necessario prendere in considerazione alcuni adeguamenti della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e dei regimi nazionali in materia di responsabilità civile. L'obiettivo strategico dell'Italia è quello di fornire il proprio contributo, in sede di futuro negoziato al Consiglio, al fine di garantire che il risarcimento sia sempre possibile per i danni causati da prodotti difettosi a causa del software o di altre caratteristiche digitali e di agevolare la posizione in giudizio delle vittime di danni. Il Governo continuerà inoltre la sua attività di partecipazione ai negoziati aventi ad oggetto la proposta di regolamento sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM (2018)96). Detta proposta mira a rendere più agevole il meccanismo della cessione dei crediti transfrontalieri e, in tal modo, a facilitare l'accesso al finanziamento delle imprese europee in caso di temporanea mancanza di liquidità. Il Governo continuerà a prender parte ai lavori del negoziato, affinché le norme in discussione siano tali da garantire la certezza giuridica dei trasferimenti dei crediti, così da incentivare gli investimenti transfrontalieri e l'integrazione del mercato.
  Rammenta che, in materia di sicurezza cibernetica, il Governo seguirà il negoziato in corso sulla proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, La nuova direttiva Pag. 106 si pone il fine di aumentare il livello di resilienza cibernetica di un vasto gruppo di operatori nell'Unione europea, attraverso norme che vincolano la gran parte dei soggetti pubblici e privati, svolgenti funzioni essenziali e importanti per l'economia e la società, ad adottare adeguate misure di sicurezza cibernetica e che riducono le discrepanze tra gli obblighi applicabili ai soggetti inclusi nei diversi settori e stabiliti nei diversi Stati Membri. Anche la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne rappresentano una priorità politica del Governo per il 2021, in coerenza con gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. In Particolare è previsto il lancio del nuovo Piano Strategico Nazionale per il contrasto alla violenza maschile contro le donne 2021-2023 in accordo con le Regioni, con le associazioni femminili e le parti sociali.
  Sottolinea che, in materia di proprietà intellettuale, tra i temi oggetto di attenzione dell'esecutivo comunitario, il Governo evidenzia in particolare: la riforma della normativa UE in materia di disegno industriale; la valutazione di impatto economico e giuridico connessa alla eventuale introduzione di una normativa UE per le indicazioni geografiche non agroalimentari; l'introduzione eventuale di una procedura di concessione unificata dei certificati complementari di protezione che in futuro dovrebbe affiancarsi, senza sostituirle, alle procedure nazionali di concessione. La relazione programmatica rammenta inoltre il negoziato in corso sulla proposta di regolamento relativa a un mercato unico dei servizi digitali (cosiddetto Digital Services Act) (COM (2020) 825) che presenterà anche aspetti connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle piattaforme e-commerce, tenuto conto del principio che ciò che è illegale offline lo è anche online. In materia brevettuale si evidenzia che nel corso del 2021 è atteso l'avvio del periodo di applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sull'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), a cui l'Italia aderisce. A questo proposito, il Governo proseguirà la campagna mirata a sostenere la candidatura di Milano a nuova sede centrale del TUB in sostituzione di Londra. Nell'ambito della sicurezza interna, una delle priorità del Governo è rappresentata dalla lotta al terrorismo, anche per quanto concerne la diffusione dei relativi contenuti online, considerato che attraverso il web avviene spesso la conversione, a volte improvvisa, di soggetti apparentemente privi di connotazioni integraliste e, in molti casi, il rapido passaggio dalla conversione alla radicalizzazione. In questo ambito, l'Italia continuerà a sostenere il negoziato con il Parlamento europeo per l'approvazione della proposta di regolamento relativa alla prevenzione della diffusione dei contenuti «terroristici» online (COM (2018) 640) che prevede l'introduzione di una serie di misure specifiche alle quali i prestatori di servizi di hosting saranno obbligati ad attenersi. Il Governo conferma inoltre il proprio supporto alle misure finalizzate a migliorare un rapido ed efficace scambio di informazioni tra le competenti autorità e ad una maggiore interoperabilità delle banche dati europee di settore. L'Italia è, infatti, particolarmente impegnata nell'attuazione del processo di interoperabilità dei sistemi informatici, a partire dai nuovi sistemi EES (cosiddetto sistema entry/exit) ed ETIAS (sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi). Il Governo considera inoltre favorevolmente l'iniziativa lanciata dalla Presidenza tedesca per la realizzazione di un partenariato tra le polizie europee, volta a sviluppare una maggiore integrazione tra gli Stati membri nel settore della sicurezza. Nell'ambito di questo processo evolutivo parteciperà attivamente ai negoziati sulle iniziative legislative per il rafforzamento del ruolo di Europol. Parallelamente, l'Italia continuerà a supportare le iniziative dell'Unione europea per monitorare e contrastare il fenomeno dei foreign fighters che, una volta rientrati in Europa, possono costituire una minaccia molto grave per la sicurezza.
  Passando al Programma di lavoro per il 2021, segnala che la Commissione europea si prefigge un duplice obiettivo: in primo Pag. 107luogo, continuerà a prodigare tutto il suo impegno per gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo; parallelamente, evidenzia l'opportunità offerta dal piano NextGenerationEU, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo per riparare i danni causati dalla crisi e per sostenere le persone più colpite, ma anche per realizzare un modo migliore di vivere per l'Europa di domani. Si concentrerà pertanto su investimenti e riforme sostenibili, con il 37 percento delle risorse dello strumento per la ripresa e la resilienza destinato alla spesa per la transizione verde e un minimo del 20 percento da investire nel digitale. La Commissione annuncia in particolare che lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE. La Commissione sottolinea anche che nella realizzazione del suo programma di lavoro cercherà di prendere in considerazione i pareri dei cittadini sottolineando l'importanza, a tale proposito, dell'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa, inaugurata nel maggio 2021 e nell'ambito della quale sono previsti 4 panel europei dei cittadini, che dovranno presentare raccomandazioni sui macrotemi: 1) democrazia / valori europei, diritti, Stato di diritto, sicurezza; 2) cambiamento climatico, ambiente e salute; 3) economia più forte, giustizia sociale, lavoro, istruzione, gioventù, cultura, sport, trasformazione digitale; 4) l'UE nel mondo/migrazione. In tale contesto generale, il programma di lavoro per il 2021, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea: un Green Deal europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.
  Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, segnala in primo luogo che il programma di lavoro prevede entro la fine dell'anno l'adozione di tre proposte legislative, facenti parte del «pacchetto sulla cooperazione giudiziaria digitale». Con la prima di esse, relativa alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, la Commissione intende rendere gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile e penale dell'UE, quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il mandato d'arresto europeo, pronti sotto il profilo digitale. Grazie ad essa la comunicazione digitale tra le autorità competenti diventerebbe l'opzione predefinita; se del caso, anche i cittadini e le imprese dovrebbero poter presentare istanze e comunicare con le autorità competenti online, senza tuttavia escludere la possibilità di continuare a comunicare su carta. La seconda iniziativa sullo scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri mira a rendere più efficiente lo scambio di informazioni nel settore della lotta al terrorismo. Ciò avverrebbe rafforzando il ruolo di Eurojust e migliorando il funzionamento del registro antiterrorismo, nel rispetto delle norme e degli standard applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione intende inoltre adottare una proposta per l'istituzione di una piattaforma comune a sostegno del funzionamento delle squadre investigative comuni (SIC), che sarebbe accompagnata dalla creazione di uno specifico strumento informatico volto ad agevolare la condivisione di informazioni e prove attraverso una banca dati e un canale di comunicazione sicuri. Questo strumento informatico includerebbe anche un sistema sicuro di videoconferenza per consentire la partecipazione alle SIC in modalità digitale. La proposta istituirebbe inoltre un regime specifico di protezione dei dati personali trattati nell'ambito del sistema e definirebbe i ruoli e le responsabilità delle parti interessate. Tra le iniziative volte a promuovere la transizione digitale dell'Unione europea, la Commissione europea preannuncia inoltre l'adozione di misure in diversi settori, in particolare con una strategia che disciplini la sicurezza, la responsabilità, i diritti fondamentali e gli aspetti relativi ai dati dell'intelligenza artificiale e con una proposta Pag. 108legislativa sui dati volta a stabilire le condizioni per un migliore controllo e una più efficace condivisione dei dati per i cittadini e le imprese.
  Osserva che il programma di lavoro prevede altresì il rafforzamento delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza, in particolare mediante misure per combattere la criminalità organizzata, contrastare le minacce ibride, adottare un nuovo approccio in materia di misure antiterrorismo e radicalizzazione e migliorare l'individuazione, l'eliminazione e la segnalazione degli abusi sessuali sui minori online, attraverso la presentazione di una proposta legislativa.
  Ricorda in particolare che il 14 aprile 2021 la Commissione ha presentato una nuova strategia dell'UE per contrastare la criminalità organizzata, incentrata sul rafforzamento della cooperazione tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie, che tratta di reati altamente prioritari e dell'eliminazione dei proventi di reato e offre una risposta moderna agli sviluppi tecnologici. La strategia definisce gli strumenti e le misure da introdurre nei prossimi cinque anni per smantellare il modello operativo e le strutture delle organizzazioni criminali a livello transfrontaliero, sia online che offline. Il programma di lavoro prevede inoltre per il 2021 l'adozione delle seguenti iniziative: revisione della direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato; proposta per modernizzare l'attuale cooperazione nell'attività di contrasto all'interno dell'Unione mediante la creazione di un codice di cooperazione di polizia dell'UE; pacchetto legislativo antiriciclaggio.
  Con riferimento alla politica di contrasto alla violenza di genere, rammenta che la Commissione, nel ribadire il suo impegno a favore dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul, dichiara l'intenzione di presentare una nuova proposta per combattere tale fenomeno. La Commissione, inoltre, proporrà l'ampliamento dell'elenco degli euroreati per includervi tutte le forme di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio. Infine, per quanto riguarda la tutela dei diritti dei minori, il programma di lavoro 2021 della Commissione europea prevede l'adozione di una strategia dell'UE sui diritti dei minori volta tra l'altro a migliorare la protezione dei minori vulnerabili, a tutelare i loro diritti online, a promuovere una giustizia a misura di minore e a prevenire e combattere la violenza.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e del documento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge di delegazione europea e un parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020; potranno essere altresì trasmessi gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea approvati dalla Commissione, il cui termine per la presentazione sarà concordato dal'Ufficio di Presidenza, Pag. 109 integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

  Michele BORDO (PD), relatore, con riguardo all'esame del disegno di legge di delegazione europea rammenta che esso avviene, come è il caso del disegno di legge europea, secondo una procedura particolare, che prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, le quali inoltre saranno chiamate ad esprimere il loro parere anche sugli emendamenti presentati presso la stessa Commissioni di merito.
  Fa inoltre presente che la legge di delegazione europea è – assieme alla legge europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Mentre la legge europea contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea. Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della medesima legge il disegno di legge di delegazione europea deve essere corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge, dà conto di una serie di informazioni utili alla valutazione del processo di recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea. Poiché il precedente disegno di legge di delegazione europea è stato approvato come disegno di legge riferito all'anno 2019 e solo nel corso dell'esame parlamentare è stato modificato il titolo della legge in «delegazione europea 2019-2020», inserendovi anche il riferimento allo scorso anno, i dati contenuti nella relativa relazione illustrativa si riferivano solo all'anno 2018 e non anche al 2019. Al fine di fornire le informazioni previste dal citato articolo 29 senza soluzione di continuità, la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione 2021 riporta le informazioni riferite agli anni 2019 e 2020, mediante le quali il Governo: dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari; riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione; fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa; dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa; fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento; fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole Regioni e Province autonome hanno provveduto a recepire le direttive nelle materie di loro competenza. Pag. 110
  Evidenzia che il disegno di legge in esame è composto da 13 articoli e contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, in questa sede mi sofferma sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia.
  Rileva che l'articolo 3 reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. La citata direttiva è volta, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando così barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici che richiedono: l'estensione, in quanto compatibili, delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali (lettera a); l'estensione, in quanto compatibili (la disciplina comunitaria presuppone l'esistenza di una normativa armonizzata tra i Paesi interessati dalla singola operazione transfrontaliera), delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea (lettera b); la disciplina delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea (lettera c); la disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati da una legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea (lettera d); la disciplina delle scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti (lettera e); la disciplina del trasferimento all'estero della sede sociale da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge n. 218 del 1995, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, laddove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana (lettera f); la disciplina dei procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela, avverso le determinazioni dell'autorità competente, in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa Pag. 111(lettera g); la previsione, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione, nel registro delle imprese, del progetto di operazione transfrontaliera, di tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 108 del 2008 relativo all'attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (lettera h); l'individuazione dei canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti (lettera i); la disciplina degli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies, 86-sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici (lettera l); l'individuazione, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, di criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali (lettera m); la disciplina dei criteri e delle modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti (lettera n); la modifica delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 168 del 2003, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g), nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h) (lettera o); la previsione della facoltà per la società di avvalersi, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2019/2121, e stabilire che le partecipazioni sono assegnate alla società scorporante (lettera p); la previsione di una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 108 del 2008 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora trasposto la direttiva (UE) 2019/2121 (lettera q); la previsione, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, dell'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione (lettera r). Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Sottolinea che l'articolo 4 contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo – conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge – per il recepimento della Direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Tra i diversi principi e criteri direttivi specifici che, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'articolo, composto da un unico comma, prevede che debbano essere osservati dal Governo nell'esercizio della delega ricordo la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal Codice del consumo nelle materie oggetto della direttiva, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera c) e la previsione che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del Codice del Consumo, Pag. 112 fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis dello stesso Codice, circa l'acquisizione, da parte dell'AGCM, nei settori regolati, del parere dell'Autorità competente. Resta altresì ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze (lettera d). Un ulteriore principio e criterio direttivo speciale previsto dall'articolo è la previsione (lettera e) che sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista (nello Stato membro o negli Stati membri interessati) il massimo edittale delle sanzioni inflitte dalle autorità competenti degli Stati membri, a norma dell'articolo 21 del Regolamento 2017/2934/UE, nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela i consumatori, nonché quelle derivanti dalla violazione di norme contenute nel Codice del Consumo. Le citate norme del Codice del consumo si collocano: a) nella Parte seconda, Titolo III (articoli da 18 a 27-quater) sulle pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché sulle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. In proposito, rammento che il comma 4 dell'articolo 27 del Codice prevede l'applicazione, da parte dell'AGCM, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza senza giustificato motivo a quanto da essa disposto, circa l'esibizione di documenti o atti da parte delle imprese, necessari per le verifiche istruttorie. Qualora poi le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione da 4.000 a 40.000 euro. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. La sanzione non può essere inferiore a 50 mila euro nel caso di pratiche commerciali scorrette che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omettono di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza; e di pratiche che, in quanto suscettibili di raggiungere bambini ed adolescenti, possono, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza (art. 27, comma 9). Inoltre, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti delle pratiche commerciali ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte del professionista responsabile, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 5 milioni di euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni (art. 27, comma 12). È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore, e dei marchi d'impresa, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti; b) nella Parte III, Titolo I (articoli da 33 a 38), sulle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Anche in questo caso, il Codice (art. 37-bis) prevede l'applicazione, da parte dell'AGCM, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza a quanto da essa disposto, circa l'esibizione di documenti o atti da parte delle imprese, necessari per le verifiche istruttorie. Qualora poi le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione da 4.000 a 40.000 euro; c) nella Parte terza, Titolo III, Capo I Pag. 113(articoli da 45 a 67) sui contratti conclusi tra professionista e consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del Codice, sopra descritto. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario e la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo.
  L'articolo in esame include inoltre, tra i principi e criteri direttivi speciali, la previsione del prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e la disapplicazione, nei medesimi casi, delle esclusioni del diritto di recesso (lettera f).
  Precisa che l'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 – di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti. In particolare, ai sensi del comma 1, la delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge e i provvedimenti attuativi dovranno essere volti al «compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, già attuato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, emanato in base all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018. Il comma 1 prevede, inoltre, che la modifica alla disciplina della competenza prevista dal codice di rito dovrà riguardare tutti i “reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata”. In merito rammento che nel nostro ordinamento non è stato sinora definito uno specifico catalogo delle fattispecie penali che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Infatti, nonostante l'articolo 3 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), avesse delegato il Governo a “individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371”, tale ricognizione non è stata effettuata. A ciò non ha in particolare provveduto il decreto legislativo n. 75 del 2020, che ha dato attuazione alla c.d. Direttiva PIF. Ricordo che la relazione illustrativa dell'originario schema di decreto legislativo (AG. n. 151) aveva motivato la scelta di non attuare sul punto la norma di delega sulla base della considerazione che una tale elencazione in tanto avrebbe avuto un significato in quanto delimitante le competenze di EPPO e, dunque, quale norma di diritto processuale, di difficile inquadramento nell'ambito del presente testo contenente esclusivamente norme di diritto penale sostanziale». La stessa relazione, peraltro elencava quelli che sono considerati reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione seguendo la catalogazione offerta dalla direttiva. Una prima categoria è rappresentata dai delitti, consumati o tentati, cui consegue l'appropriazione o la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto. La seconda categoria è composta dai delitti, consumati o tentati, in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. Altra categoria comprende i reati contro la pubblica amministrazione, ritenendo punibili, ai sensi degli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale, la condotta dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio che, direttamente o indirettamente, sollecitano o ricevono vantaggi di qualsiasi natura o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto d'ufficio o di servizio cui consegua una Pag. 114lesione o un pericolo per gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ulteriore categoria è quella dei delitti, consumati o tentati, di favoreggiamento reale, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego· di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nelle ipotesi in cui le condotte risultino lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea ed abbiano ad oggetto denaro o beni proventi dai delitti appartenenti alle categorie sopra considerate. Infine, occorre fare riferimento ai delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione dei delitti indicati nelle categorie precedenti. In relazione a questo ampio catalogo di reati – che al momento è dunque sprovvisto di una codificazione normativa – il Governo dovrà prevedere sempre la competenza degli uffici giudiziari distrettuali (e dunque tanto della procura distrettuale quanto del tribunale capoluogo del distretto), anche nelle ipotesi in cui la Procura europea, apprezzate le circostanze, decida di non esercitare le proprie funzioni, lasciando le indagini e l'azione penale alle autorità nazionali. Il disegno di legge in esame prevede dunque un'inversione di rotta rispetto al principio e criterio direttivo per l'attuazione della Procura europea contenuto nella legge n. 117 del 2019 che, all'articolo 4, comma 3, lettera i), ha delegato il Governo ad «apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371». Questo cambiamento, con il conseguente aumento dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto, è motivato dalla relazione illustrativa con l'esigenza di «contenere, nei limiti del possibile, la frequenza e la durata degli spostamenti dei procuratori europei delegati durante la fase processuale». Ricordo, infatti, che il decreto ministeriale 15 aprile 2021, facendo seguito al decreto legislativo n. 9 del 2021 e all'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il Procuratore europeo, ha determinato nel numero di 20 i procuratori europei delegati ed ha individuato le loro 9 sedi di servizio. La previsione che ad oggi impone ai procuratori europei delegati di svolgere le funzioni requirenti dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, unita alla disposizione che individua in 20 i procuratori europei delegati che operano sul territorio nazionale, rende particolarmente disagevole a questi magistrati l'esercizio delle funzioni, obbligandoli a frequenti spostamenti tra i vari tribunali dei diversi distretti di corte d'appello nei quali operano. Tale circostanza è stata oggetto di considerazione anche da parte del Consiglio Superiore della magistratura nel parere reso il 23 marzo 2021 in merito alla proposta di accordo con il procuratore capo europeo.
  Sottolinea che, per ovviare a queste difficoltà, il disegno di legge delega il Governo ad attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto i procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ciò infatti consentirà di circoscrivere le attività di ciascun procuratore europeo delegato nei 2 (o 3) tribunali distrettuali sui quali si estende l'operatività della sua sede. Rammenta che il comma 2 dell'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria: l'attuazione della delega non dovrà dunque comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che l'articolo 8 contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust). I principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono specificati al comma 2. In particolare, il Governo dovrà: definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di Eurojust, nonché dell'aggiunto Pag. 115e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi (lettera a); individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di Eurojust (lettera b); prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto (lettera c); armonizzare la normativa interna per consentire l'effettivo esercizio dei poteri dei membri nazionali di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento (lettera d); regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (casellario giudiziario; registri delle persone arrestate; registri relativi alle indagini; registri del DNA; altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti) (lettera e); disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (lettera f); modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (lettera g). Ricorda che il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari dell'articolo in esame, autorizzando la spesa di 273.862 euro a decorrere dall'anno 2021.
  Rammenta che l'articolo 9 reca, al comma 1, la delega al Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreto legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In primo luogo il legislatore delegato deve prevedere l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Sono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f) del regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari, precludono il potere di rifiuto a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (lettera a)). In proposito, rammento che l'articolo 3 del regolamento prevede trentadue fattispecie di reato (tra i quali figurano: terrorismo; partecipazione ad un'organizzazione criminale; pedopornografia; traffico illecito di armi e sostanze stupefacenti; corruzione; frode; riciclaggio; favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegali; criminalità informatica ed ambientale; omicidio volontario; traffico illecito di organi e tessuti umani), punite con pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, in presenza delle quali viene meno il classico requisito della doppia incriminabilità dei fatti. La lista dei reati è la stessa prevista in altri strumenti in materia di mutuo riconoscimento, cui si aggiunge il reato di cui alla lettera y) della lista, incluso in seguito alla introduzione di norme minime comuni per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento non-cash. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 in esame si stabilisce che il Governo Pag. 116deve prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione. Il Governo è poi chiamato ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione. In quest'ultima ipotesi l'autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Inoltre deve essere previsto l'inoltro di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (lettera c)). La lettera d) prevede che nell'esercizio della delega il legislatore deve prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia – quale Stato di esecuzione – a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia. Il disegno di legge demanda al Governo, in sede di esercizio della delega, la definizione delle regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento, con il quale si prevede una specifica tipologia di situazioni di conflitto riguardo alle ipotesi di concorso di due o più provvedimenti di congelamento o confisca (lettera e)). L'articolo 9 reca poi, alla lettera f) del comma 2, specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'adeguare la normativa nazionale alle regole specificamente dettate dal regolamento con riguardo al riconoscimento, all'esecuzione e alla trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Relativamente alla procedura passiva il legislatore delegato deve individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, n. 9), del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; deve disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo; deve prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata.
  Osserva che, relativamente alla procedura passiva il Governo deve individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro. La lettera g) detta invece i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva (numeri 1-6) si richiede al legislatore delegato di: individuare quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca la corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), determinandone la competenza territoriale secondo criteri omogenei a quelli individuati con riguardo alla procedura passiva dei provvedimenti di confisca; disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la Pag. 117corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che – sulla base degli atti – risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura; prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione; prevedere, che all'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e alla destinazione dei beni confiscati, si applichino – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015 che reca attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Relativamente alla procedura attiva (numeri 7 e 8), il Governo deve, da un lato, individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca nei casi di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, dall'altro, predisporre un meccanismo volto ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g) del regolamento. Si intende così prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata in absentia di accedere ad un rimedio 'restitutorio' allorquando non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare. L'articolo 9, infine, riconosce al Governo nell'esercizio della delega la possibilità di: adottare eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 (da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario» (lettera h); apportare le necessarie modifiche agli articoli 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio) e 552 (Decreto di citazione a giudizio) del codice di procedura penale – si tratta dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale, come ricorda la relazione illustrativa – sì da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto alla lettera i) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento, di essere «informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio» (lettera i); prevedere ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili ed abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del regolamento (lettera l).
  Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala da ultimo che figurano inoltre all'allegato A del disegno di legge, per la cui attuazione non sono dettati criteri e principi specifici oltre a quelli generali della legge 234 del 2012, richiamati all'articolo 1 del provvedimento in esame: Direttiva (UE) 2019/2177 (che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità ii), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo); Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. Pag. 118
  Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2020, e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un suo esame più analitico, rammenta che essa è presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dando conto nel dettaglio delle attività svolte nell'anno di riferimento nei vari ambiti del processo di integrazione europea e dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione. La relazione consuntiva per il 2020 è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13. La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), tramessa alle Camere il 24 giugno 2021 e all'esame delle Commissioni parlamentari competenti. Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.
  Rileva che la prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali che hanno segnato il 2020, quali i negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che è stato integrato dal programma Next Generation EU (NGEU), e le relazioni con la Gran Bretagna. La seconda parte è la più consistente della relazione ed è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni. La maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia. In particolare, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, il Governo, nel capitolo 16, si occupa di Giustizia e Affari Interni. La Relazione riferisce in merito a una serie di negoziati in sede di Consiglio concernenti dossier legislativi connessi alla sicurezza interna. Si tratta, in particolare, delle proposte sulla interoperabilità delle banche dati di settore al livello europeo, sulla prevenzione della diffusione dei contenuti terroristici on line. Il Governo sottolinea il proprio sostegno alla impostazione adottata dalla Commissione nella strategia sulla sicurezza del 24 luglio 2020, e nelle ulteriori comunicazioni, presentate nella stessa data, dedicate alla lotta agli abusi sessuali sui minori, al contrasto al traffico di armi da fuoco ed al Piano europeo sulla droga. La relazione cita altresì le iniziative della Commissione circa il rafforzamento del mandato di Europol e il futuro Codice per la cooperazione di polizia. Il 9 dicembre 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al regolamento (UE) 2016/794 volta a rafforzare il mandato di Europol (COM(2020)796), tra l'altro, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: cooperazione di con i Paesi terzi; collaborazione con Procura europea e OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode); quadro per la tutela dei dati personali; controllo parlamentare. La proposta è stata presentata contestualmente alla proposta di modifica del regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol (COM(2020)791). Particolare attenzione è dedicata all'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia. In particolare il Governo riferisce di aver intensificato nel 2020, nel settore della polizia economico-finanziaria, l'applicazione dei provvedimenti internazionali, di polizia (Europol, Schengen e Interpol) e di Pag. 119cooperazione spontanea, con particolare riguardo al contrasto all'immissione e al reimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli Asset Recovery Office (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. In materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e di tutela dei mercati finanziari, il Governo ha continuato a incentivare le attività volte alla ricostruzione dei flussi finanziari connessi ad attività illegali, favorendo sempre più la collaborazione con Europol e l'attività di interscambio informativo con le Financial Intelligence Units estere, al fine di garantire l'acquisizione di utili elementi in seno agli approfondimenti delle segnalazioni per operazioni sospette per fatti di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Secondo la relazione, è inoltre proseguita l'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la costante collaborazione con l'Agenzia Europol, l'organizzazione Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N), volta all'individuazione delle rotte e dei mezzi navali utilizzati e il Gruppo MAR-INFO/YACHT-INFO, finalizzato a favorire la collaborazione tra le Amministrazioni doganali dell'UE in materia di traffici illeciti via mare.
  Evidenzia che, per quanto attiene alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la relazione riferisce, tra l'altro, in merito alla partecipazione alla fase di implementazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), sia nell'ambito del gruppo di lavoro interno che ha portato all'elaborazione della normativa di attuazione nazionale, sia alle riunioni dell'EPPO-New Expert Group costituito presso la Commissione, sia infine alle riunioni del gruppo COPEN (Cooperazione giudiziaria in materia penale). Nella Relazione si dà altresì conto degli sviluppi relativi all'iter legislativo, rispettivamente della proposta di regolamento (COM(2018)225) sugli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale, e della proposta di direttiva (COM(2018)226) recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali. Si tratta di un pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea nell'aprile del 2018. La Commissione europea, da un lato, mira a stabilire le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati; dall'altro, prevede che i prestatori di servizi designino un rappresentante legale nell'Unione incaricato di ricevere decisioni volte ad acquisire prove emesse dalle autorità nazionali competenti nei procedimenti penali, Detti rappresentanti sono incaricati di ottemperare e far eseguire tali decisioni e ordini per conto del prestatore di servizi interessato.
  Rammenta che, nella parte terza, con riferimento alle attività condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, la relazione indica che nel corso del 2020 sono stati sostenuti i più alti livelli di ambizione nelle iniziative comuni europee nell'ambito della sicurezza e della difesa, nonché in materia di peacebuilding e stabilizzazione, in particolare il rafforzamento delle Missioni e delle Operazioni condotte dall'UE, nonché di tutti gli strumenti volti ad incrementare l'efficacia dell'azione dell'UE. La parte quarta illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, le iniziative in occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione Schuman, lo sviluppo di progetti volti a promuovere una migliore conoscenza dell'UE e la comunicazione e valorizzazione dei progetti cofinanziati dall'UE. La parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee. In questa sezione, si dà conto dell'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia, nonché degli approfondimenti per Pag. 120quanto riguarda gli aiuti di Stato, le attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione che coinvolgono l'ordinamento italiano, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode e la cooperazione amministrativa nell'attuazione della normativa europea in materia di mercato interno.
  Ricorda che completano il documento una serie di allegati. L'appendice I reca l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2020, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati. Un apposito allegato evidenzia i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accrediti registrati al 31 dicembre 2020 (appendice II), nonché degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2020 per la programmazione 2014-2020. L'appendice III elenca i provvedimenti adottati nel 2020 in attuazione delle direttive europee, nonché recanti la disciplina sanzionatoria di disposizioni contenute in regolamenti europei e l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei. Il documento dà conto, in una tabella analitica, dei seguiti ai documenti finali approvati nel 2020 dalle competenti commissioni della Camera e dal Senato in esito all'esame di atti europei (appendice IV). L'appendice V contiene l'elenco degli acronimi. Un apposito capitolo riguarda le misure poste in essere per dare attuazione al diritto dell'UE e per risolvere il contenzioso. La relazione segnala, in particolare, che, al 31 dicembre 2020, risultavano aperte nei confronti dell'Italia 86 procedure d'infrazione (69 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancato recepimento delle direttive UE), in crescita rispetto alle 77 di inizio anno, ma in diminuzione rispetto alle 91 che si erano registrate circa a metà anno, esattamente al 2 luglio 2020. Nel corso del 2020 sono state archiviate 27 procedure d'infrazione. Circa la suddivisione delle procedure per materia, il maggior numero si riscontra – sulla base di un trend consolidato – nel settore ambientale (20), mentre nel settore giustizia se ne riscontrano cinque.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 15.15.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, con riguardo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (A.G 285) nonché allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286), sui quali nella seduta dell'8 settembre scorso era stata acquisita la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere entro il 30 settembre, chiede alla sottosegretaria Bergamini se il Governo intenda consentire un ulteriore differimento del termine, verosimilmente al prossimo 8 ottobre.

  La sottosegretaria Deborah BERGAMINI, fatte le opportune verifiche, manifesta la disponibilità del Governo a consentire Pag. 121 l'espressione dei prescritti pareri parlamentari oltre il termine precedentemente concordato, e quindi entro il prossimo 8 ottobre, per gli Atti del Governo 285 e 286.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo.
C. 3091, approvata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, della proposta di legge C. 3091, approvata dalla 7a Commissione del Senato, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale dello spettacolo e del Premio nazionale per lo spettacolo. Il provvedimento, che non è stato modificato nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, muove dalla considerazione che lo spettacolo è tra i settori più duramente colpiti dalle misure di contenimento della pandemia, che hanno condotto alla forte limitazione delle rappresentazioni e poi alla chiusura di cinema e teatri, incidendo drammaticamente su tutti i comparti: musica, danza, teatro, circhi e spettacolo viaggiante, cinema.
  Nell'illustrare il contenuto della proposta di legge in esame, che si compone di 5 articoli, evidenzia che l'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrarsi il 24 ottobre di ogni anno. Lo scopo dell'istituzione della giornata è quello di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, come pure gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. Il comma 2 specifica che la Giornata nazionale dello spettacolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Non si tratta quindi di una ricorrenza festiva.
  Segnala che l'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato e gli enti territoriali possano promuovere iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. In base al comma 2, che riguarda profili di interesse per la Commissione giustizia, le attività celebrative possono essere promosse, in particolare, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei princìpi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
  Ricorda che l'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, consistente in un attestato da conferire annualmente in occasione della Giornata nazionale. I requisiti per concorrervi e le modalità per la sua attribuzione dovranno essere individuati con decreto del Ministro della cultura, previo parere della Conferenza unificata. Gli articoli 4 e 5 dispongono, rispettivamente, in merito all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, non rilevando profili critici relativamente alle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente preliminarmente che, come dimostrato anche dall'attività svolta negli ultimi due anni, Fratelli d'Italia ha a cuore le sorti del settore dello spettacolo e della cultura, particolarmente provato dall'emergenza da Covid-19. Manifesta inoltre apprezzamento per la disposizione recata dall'articolo 2 del provvedimento, tenuto conto che il suo gruppo ha sempre avuto come obiettivo il fine rieducativo della pena. Fa presente che ciò vale in particolare per i detenuti minorenni che, per ragioni anagrafiche, sono nelle condizioni di beneficiare più degli altri di tale fine rieducativo, reinserendosi Pag. 122a pieno titolo nella società e cancellando gli anni bui della loro esperienza precedente. Tiene pertanto ad evidenziare la cronica carenza di risorse finanziarie da destinare al trattamento dei detenuti del settore minorile, rammentando le frequenti sollecitazioni di Fratelli d'Italia in favore di un loro incremento. Ciò premesso, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice, con l'auspicio che alla bellissima iniziativa recata dal provvedimento in esame faccia seguito un incremento delle risorse finanziarie per il settore carcerario.

  La sottosegretaria di Stato Deborah BERGAMINI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 15.20.