CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 settembre 2021
660.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 26

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Atto n. 280.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Riccardo RICCIARDI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, al fine del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo in titolo che introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633.
  Tale direttiva è finalizzata a introdurre un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea per i fornitori e gli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali. A tal fine si prevede un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura. Si prevede inoltre una definizione più dettagliata dei principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività a cui occorre attenersi Pag. 27nelle transazioni commerciali. Quanto ai termini di pagamento, da coordinare con la normativa in materia di fatturazione elettronica, si qualifica come pratica commerciale vietata il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare quelle scolastiche e sanitarie soggette al divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente.
  La delega per il recepimento della direttiva n. 2019/633 è prevista nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e, in particolare, dagli articoli 1, 7 e dall'allegato A, n. 9. Ricorda che il termine di recepimento di tale direttiva è scaduto il 1° maggio 2021 e che, con lettera del sottosegretario di Stato per gli affari comunitari Amendola, pervenuta alla Camera dei deputati il 28 luglio 2021, è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che è stata avviata dalla Commissione europea la procedura d'infrazione 2021/0267 – ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (notificata il 26 luglio 2021) – per il mancato recepimento della suddetta direttiva (UE) 2019/633.
  Passando a descrivere lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 14 articoli, segnala in particolare che l'articolo 1 individua l'oggetto del decreto e ne definisce l'ambito di applicazione, che non riguarda i contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori, specificando che le previsioni di cui agli articoli 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione), 4 (Pratiche commerciali sleali vietate), 5 (Altre pratiche commerciali sleali) e 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari) costituiscono norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.
  L'articolo 2 contiene le definizioni, tra cui segnala in particolare, quella relativa all'acquirente (lettera b), che ricomprende anche le autorità pubbliche e i gruppi di persone fisiche e giuridiche che procedono agli acquisti, nonché quella riguardante l'organo primario nell'applicazione della normativa in esame, rappresentato dello «ICQRF», ossia il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 3 contiene il principio generale per cui contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, prevedendo alcune specifiche volte ad assicurare il rispetto di tali principi, tra cui: la forma scritta dei contratti o documenti equipollenti, il loro contenuto minimo e la durata minima dei contratti di fornitura. Vengono fatte salve le condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro stipulati dalle organizzazioni professionali rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Sono inoltre fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
  L'articolo 4 introduce la disciplina delle pratiche sleali distinguendo quelle che sono sempre vietate, cosiddetta «black list», da quelle che si presumono vietate, «grey list», salvo che siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci. Tra i comportamenti sleali, segnala in particolare: il versamento del corrispettivo oltre il termine, che non può eccedere i trenta giorni dal termine di consegna per i prodotti deperibili e 60 giorni per quelli non deperibili, con alcune esenzioni; la modifica unilaterale delle condizioni di un contratto; l'inserimento di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento di prodotti dopo la relativa consegna; l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore; la messa in atto o la minaccia di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore che eserciti i diritti contrattuali e legali di cui gode. Sono inoltre vietate, salvo ove precedentemente concordate Pag. 28 da fornitore e acquirente in termini chiari ed univoci, clausole contrattuali volte a porre a carico del fornitore rischi propri del venditore, quali la restituzione di prodotti invenduti e altre ipotesi di inversione del costo.
  L'articolo 5 individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, peraltro già vietate a legislazione vigente (articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 e decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199), nonché alcune ipotesi ulteriori, quali il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso; l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, quali la vendita a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione. A tal fine si prevede un riferimento a un parametro di prezzo medio, mensilmente elaborato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Se l'acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ridotti del 15 per cento, ciò costituisce un indice di sussistenza di una pratica commerciale sleale.
  L'articolo 6 definisce alcune specifiche di conformità alle buone pratiche commerciali della filiera agricola e alimentare, qualifica utilizzabile anche a fini di marketing, tra cui la durata almeno triennale dei contratti di filiera, nonché la conformità alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro o conclusi con l'assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  L'articolo 7 disciplina le vendite sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. La competenza in materia resta affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
  Gli articoli da 8 a 10 attribuiscono invece al Dipartimento ICQRF la funzione di autorità nazionale di contrasto alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 e disciplinano le procedure per la presentazione delle denunce e per l'irrogazione delle relative sanzioni. È prevista in merito un'attività informativa da pubblicare sul sito internet del Ministero delle politiche agricole. Nell'esercizio delle sue attività, l'ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.
  L'articolo 11 prevede che l'ICQRF collabori con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.
  L'articolo 12 elenca le disposizioni normative o regolamentari che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Segnala, a questo riguardo, che tali disposizioni sono indicate in un'apposita tabella di corrispondenza riportata nella relazione illustrativa del provvedimento.
  L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 14 contiene le disposizioni transitorie e finali.
  In conclusione, nel riservarsi di esprimere una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione, preannuncia il suo orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea preliminarmente l'importanza del recepimento della direttiva in esame, volta a correggere l'attuale squilibrio nel peso contrattuale dei diversi attori della filiera agricola, che vede attualmente svantaggiati i piccoli fornitori rispetto agli acquirenti, dotati di un potere contrattuale assai maggiore.
  Chiede un chiarimento in merito alle pratiche sleali vietate, con riferimento, in particolare, a quella categoria di pratiche che sono autorizzabili solo se concordate in termini chiari nel contratto. Chiede che se tale categoria specifica di pratiche commerciali ammissibili sia prevista nella direttiva o se invece sia una previsione introdotta dallo schema di decreto legislativo.
  In merito al settore della pubblica amministrazione, stigmatizza la pratica commerciale scorretta che vede le mense scolastiche Pag. 29 ritardare i pagamenti delle forniture alimentari oltre i termini previsti, con conseguenze insostenibili per i piccoli produttori. Chiede in proposito se le pubbliche amministrazioni saranno tenute a rispettare il termine di pagamento entro i 30 giorni e se si preveda in proposito l'applicazione di sanzioni.
  Esprime un particolare apprezzamento per la previsione disposta dall'articolo 6 volta a far prevalere nel settore agricolo la prassi dei contratti di filiera che costituiscono una tutela per le piccole realtà.
  In tema di monitoraggio dell'applicazione delle previsioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame, esprime apprezzamento sia per i poteri attribuiti all'ICQRF, che può avvalersi della collaborazione dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia per la funzione di controllo attribuita alla Commissione europea. Chiede in proposito che sia chiarito se, a fronte di tale attività di controllo da parte della Commissione europea, vi sia l'assunzione di specifici impegni da parte del nostro Paese in merito agli obiettivi che il provvedimento in esame si prefigge di raggiungere in termini di rafforzamento della tutela dei piccoli produttori agricoli.

  Marco MAGGIONI (LEGA), nel sottolineare l'impatto positivo atteso dall'attuazione della direttiva in esame, propone due riflessioni.
  Nel sottolineare, in accordo con la deputata Rossini, l'importanza degli accordi di filiera, che costituiscono un punto fermo per riequilibrare i rapporti tra chi produce e chi trasforma il prodotto e lo immette sul mercato, osserva che nel parere della Commissione andrebbe rimarcata la rilevanza dell'introduzione di tale forma di contrattazione anche nel settore agricolo, ove essa è attualmente poco utilizzata, con il risultato che chi può muovere i prezzi detta le regole.
  Il secondo aspetto che andrebbe a suo avviso evidenziato nel parere della Commissione è rappresentato dall'esigenza di prevedere una fase di verifica dell'impatto concreto dell'attuazione della direttiva sul mercato agricolo. Occorre infatti evitare il rischio che essa produca l'effetto opposto a quello auspicato, ovvero incentivi le aziende multinazionali operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ad approvvigionarsi al di fuori dell'Unione europea. Osserva infatti che, se si irrigidiscono troppo le regole di contrattazione vigenti nel mercato europeo, si corre il rischio che si produca un doppio danno a discapito sia dei produttori italiani che dei consumatori, per la minore qualità dei prodotti immessi sul mercato provenienti da paesi con minori standard qualitativi.

  Francesca GALIZIA (M5S), nel concordare con le osservazioni dei colleghi sull'importanza della direttiva in esame, sottolinea in particolare la tematica dei controlli sulle pratiche sleali. Ricorda che già in sede di esame dell'articolo 7 della legge di delegazione il suo gruppo rimarcò l'esigenza di rafforzare poteri di controllo inadeguati; esprime pertanto apprezzamento per la previsione che consente all'ICQRF di avvalersi del supporto dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
  Condivide inoltre quanto già osservato in merito all'importanza dei contratti di filiera. Il settore agricolo è infatti caratterizzato dal ripetersi di cicli di crisi durante i quali i piccoli agricoltori, che non riescono a coordinarsi, subiscono ribassi dei prezzi a livelli insostenibili.
  Osservando infine che il recepimento della direttiva in esame costituisce una importante tutela per il made in Italy, auspica che la Commissione, pur effettuando gli opportuni approfondimenti, si esprima favorevolmente.

  Riccardo RICCIARDI (M5S), relatore, in risposta alla deputata Rossini, osserva che è la direttiva stessa a prevedere che alcune pratiche, generalmente vietate, possano essere autorizzate se concordate in modo espresso al momento del contratto.

  Sergio BATTELLI, presidente, nell'invitare tutti i gruppi a valutare con attenzione i numerosi schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione, ciascuno dei quali presenta aspetti rilevanti e meritevoli Pag. 30di un approfondito esame, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
Atto n. 284.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Filippo SENSI (PD), relatore, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo di attuazione alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
  In via preliminare ricorda che la citata direttiva, il cui termine per il recepimento è scaduto il 17 luglio 2021, detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche da imprese pubbliche, per esempio nel settore dei servizi come energia elettrica, gas e trasporti.
  La direttiva definisce «formato aperto» un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti. Nei considerando viene evidenziato che il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività e come le possibilità di riutilizzo di tali informazioni consentano a tutte le imprese dell'Unione, incluse le microimprese e le PMI, e alla società civile, di sfruttarne il potenziale e contribuire allo sviluppo economico nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali, come anche a importanti obiettivi sociali quali la responsabilizzazione e la trasparenza.
  La direttiva procede pertanto alla rifusione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, a sua volta modificata dalla direttiva (UE) 2013/37, disponendo pertanto l'abrogazione. La Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare per quanto concerne l'intelligenza artificiale.
  Ricorda altresì che la direttiva si basa sul principio generale secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali. Essa disciplina pertanto il trattamento delle richieste di utilizzo dei dati: gli enti pubblici devono esaminare le richieste di riutilizzo e mettere i documenti a disposizione del richiedente, laddove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, devono mettere a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.
  Gli Stati membri sono a loro volta tenuti a definire disposizioni pratiche per facilitare l'effettivo riutilizzo dei documenti. In particolare, tali disposizioni possono includere i mezzi per fornire informazioni pertinenti sui diritti di cui alla direttiva in oggetto e per offrire assistenza e orientamenti adeguati.
  Per quanto riguarda le condizioni di riutilizzo, la direttiva dispone che gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettano a Pag. 31disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, laddove possibile e opportuno, per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati.
  Per quanto riguarda i principi di tariffazione, la direttiva specifica che il riutilizzo di documenti è gratuito; può essere tuttavia autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. In via eccezionale, gli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico, le biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), i musei, gli archivi e le imprese pubbliche possono applicare tariffe calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.
  Passando a descrivere lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, sottolinea che esso consente dunque di aggiornare la normativa e regolamentare l'utilizzo degli open data, prevedendo altresì se questi devono essere disponibili gratuitamente o in base a una tariffa.
  In particolare, il provvedimento, che si compone di tre articoli, reca, all'articolo 1, numerose novelle al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che per primo ha introdotto in Italia una normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico in attuazione della direttiva 2003/98/CE (cosiddetta direttiva PSI).
  Nello specifico, il comma 1 ne modifica il titolo in: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE».
  Il comma 2 estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 alle imprese pubbliche che si trovino in determinate condizioni e ai dati della ricerca, mentre il comma 3 interviene sulle definizioni del decreto, aggiornandone alcune e introducendone di nuove.
  Il comma 4 disciplina quali tipologie di documenti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo e il successivo comma 5, intervenendo sulle norme di salvaguardia in favore della disciplina sulla protezione dei dati personali, sulla protezione del diritto d'autore, in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di proprietà industriale, prevede che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore (WCT) adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.
  Il comma 6 reca la disciplina del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di riutilizzo dei documenti da parte di persone fisiche o giuridiche.
  Il comma 7 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e, laddove possibile, insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo. In particolare, i soggetti pubblici non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o fornire estratti per soddisfare la richiesta se ciò comporti difficoltà sproporzionate e attività eccedenti la semplice manipolazione, né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Con apposita disposizione, inoltre, si prevede che nei casi in cui l'espletamento delle attività ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle amministrazioni e degli organismi pubblici, i dati dinamici per il riutilizzo siano resi disponibili entro un termine definito e con temporanee restrizioni tecniche, da attuare con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati.
  Il comma 8 interviene in materia di tariffazione dei dati resi disponibili. Fermo restando il principio della gratuità della messa a disposizione dei dati, si prevede la possibilità di richiedere un corrispettivo per il recupero dei costi «marginali» (nella versione vigente si fa riferimento ai costi «effettivi») sostenuti per le attività svolte a Pag. 32tal fine, nonché di quelli per l'anonimizzazione dei dati personali o per le misure per proteggere le informazioni commerciali di carattere riservato. Il principio di gratuità non si applica, oltre alle biblioteche, musei, archivi e pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire i costi inerenti allo svolgimento di servizi pubblici (come previsto dalla normativa vigente), anche alle imprese pubbliche.
  Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non possa superare i costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.
  Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico saranno individuati in un apposito elenco definito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si stabilisce altresì il riutilizzo gratuito delle serie di dati di elevato valore, salvo le ipotesi in cui tali dati siano nella disponibilità delle biblioteche o delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Infine, si prevede che le tariffe per il riutilizzo, laddove applicate dagli enti pubblici, siano comunicate all'AgID e sui rispettivi siti siano pubblicate le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.
  Il comma 9 reca disposizioni relative alle licenze standard per il riutilizzo per finalità economiche o non economiche dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle imprese pubbliche. Il comma 10 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche siano tenuti a individuare gli strumenti per rendere più facile la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti da essi detenuti, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. Inoltre, chiarisce che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'AgID costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati.
  Il comma 11 introduce la disciplina sul riutilizzo dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e quando i dati sono resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale o su base tematica. Si prevede, in particolare, che i dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali in conformità a quanto stabilito dal provvedimento in esame, nel rispetto: della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile; degli «interessi commerciali» ( in proposito la direttiva, all'art. 10, fa riferimento a «sicurezza e legittimi interessi commerciali»); – della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale e di quella in materia di diritti di proprietà industriale.
  Il comma 12 prevede, ai fini del coordinamento con quanto disposto dallo schema in esame, l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2006. Il comma 13 reca una serie di modifiche in materia di accordi di esclusiva, volte a estendere l'ambito di applicazione ai documenti delle imprese pubbliche e delle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico e, in generale, dei gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse, stabilendo che questi possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36. Si specifica inoltre che qualora per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico sia necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che abbiano Pag. 33 effetto; i termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale. In deroga a quanto previsto, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. In via generale, si stabilisce che le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitano la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche on-line almeno due mesi prima che le stesse abbiano efficacia.
  Infine, una disposizione transitoria specifica che i diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.
  Il comma 14 prevede che le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo siano adottate dall'AgID con le modalità previste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.
  Infine, il comma 15 inserisce un nuovo articolo 12-bis al decreto legislativo n. 36 del 2006 riguardante specifiche serie di dati di elevato valore. Si ricorda che la direttiva oggetto di recepimento definisce «serie di dati di elevato valore» i documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, in particolare in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati.
  Il nuovo art. 12-bis individua quindi le disposizioni che si applicano alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019, all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva). In particolare, tali serie di dati sono rese disponibili gratuitamente, salvo che: gli atti di esecuzione non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita; siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi; siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. In tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7 per un periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva) che stabilisce l'elenco di specifiche serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie previste e ulteriori determinazioni.
  Le specifiche serie di dati di elevato valore sono inoltre rese leggibili meccanicamente, fornite mediante API (Application programming interface) o come download in blocco se del caso.
  L'articolo 2, rubricato «Disposizioni finali», prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 102 del 2015, che aveva dato attuazione alla direttiva 2013/37/UE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
  L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, considerata la rilevanza del provvedimento, si riserva di formulare la proposta di parere una volta pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, che consentirà alla Commissione di compiere una valutazione compiuta del testo in esame.

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  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Atto n. 295.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/C, adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 9 della legge di delegazione europea del 2019-2020.
  In via preliminare ricorda che la recependa direttiva cosiddetto «Copyright», in considerazione dei rapidi sviluppi tecnologici che continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono fruiti, intende definire alcuni profili di incertezza giuridica in merito a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere, quali, ad esempio, l'estrazione di testo, cioè la ricerca di singole parti di testo o di opera figurativa o visiva, e il contenuto giornalistico on-line.
  Essa affronta in particolare alcuni aspetti rilevanti collegati all'utilizzo di opere, da intendersi quali fattispecie tutelabili ai fini del diritto d'autore in Internet da parte delle grandi piattaforme del web, quali l'uso delle pubblicazioni giornalistiche da parte dei prestatori dei servizi di informazione e l'uso di opere sulle piattaforme di condivisione. Si tratta di aspetti che, da un lato, consentono di accrescere la diffusione delle opere, dall'altro frustrano il diritto dell'autore al relativo sfruttamento economico, ferma restando l'opportunità di garantire alle biblioteche di pubblica lettura, ai musei, agli organismi di ricerca, gli organismi di radiodiffusione pubblici e agli archivi di godere delle eccezioni al diritto d'autore. Per ovviare a questi e similari problemi, la direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.
  Le direttrici lungo le quali il provvedimento si muove sono quindi sia le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi; sia l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze che gli autori possono vendere per incassare i loro diritti, in modo da non incorrere in violazioni del diritto d'autore. A tal fine si prevede, per esempio, l'espansione delle facoltà operative e giuridiche degli organismi di gestione collettiva del diritto d'autore (come, per esempio, la SIAE in Italia), nonché il riconoscimento, nel caso di servizi di condivisione dei contenuti giornalistici on-line, di una quota agli editori.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi di dettaglio degli aspetti tecnico-giuridici della direttiva, ricorda che tra i criteri direttivi specifici previsti dal citato art. 9 della legge di delegazione europea sono contemplati i seguenti: dare alla nozione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» l'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi (comma 1, lett. a)); disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti (lett. b)); stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo Pag. 352 del medesimo articolo (lett. d)); esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio (lett. e)); prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo (lett. g)); prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che – nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lett. h)); definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lett. i)); definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lett. l)); definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori (lett. m)).
  Passando a descrivere lo schema di decreto legislativo, segnala che esso si compone di tre articoli, il primo dei quali è a sua volta suddiviso in 14 lettere che apportano significative modifiche alla legge sul diritto d'autore del 1941 (legge 22 aprile 1941, n. 633).
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, la lettera a), introduce il nuovo articolo 32-quater, ai sensi del quale, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca opera originale. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende rendere possibile la diffusione, la condivisione (anche online) e il riutilizzo (anche per finalità commerciali) di copie non originali di opere d'arte divenute di pubblico dominio.
  La lettera b) introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo articolo 43-bis che nell'intento di recepire l'articolo 15 della direttiva copyright, riconosce agli editori i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico per l'utilizzo on-line delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, ad esclusione degli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori, o di estratti molto brevi. Le modalità di determinazione dell'equo compenso, le formalità del contratto e le tutele mediante procedura stragiudiziale dovranno essere individuate con apposito regolamento dell'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria.
  A loro volta, gli editori devono riconoscere agli autori una quota, compresa tra il 2 e il 5 per cento dell'equo compenso, per i lavoratori autonomi, da determinare su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi.
  Segnala al riguardo che su tali disposizioni è recentemente intervenuto un parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel quale si rileva come l'articolo 1, lett. b), dello schema travalichi i limiti posti dal legislatore europeo e dalla delega parlamentare, introducendo fattispecie soggettive e oggettive non previste dalla disciplina eurounionale e individuando meccanismi negoziali limitativi della libertà contrattuale degli operatori economici.
  In particolare, nel citato parere si sottolinea che «le tutele accordate dalla direttiva Copyright non dovrebbero essere perseguite con strumenti di natura pubblicistica – peraltro particolarmente invasivi – e con interventi di regolazione che determinano Pag. 36 ingiustificati vincoli alla autonomia negoziale delle parti e, in definitiva, al funzionamento dei mercati, soprattutto in assenza di evidenze circa possibili fallimenti del mercato. Al contrario, queste tutele dovrebbero essere garantite consentendo il riequilibrio tra le forze contrattuali delle parti, anche attraverso un potenziamento del ruolo degli enti che professionalmente e in maniera sistematica curano le posizioni dei propri associati/mandanti attraverso la negoziazione delle licenze. In tal modo, le negoziazioni per la concessione di licenze e per la pattuizione dell'equo compenso verrebbero svolte nel rispetto dei principi di autonomia negoziale e contrattuale, soprattutto in mercati soggetti a rapidi e profondi cambiamenti determinati dall'innovazione tecnologica e che necessitano di ritrovare autonomamente un proprio equilibrio concorrenziale».
  Pertanto, prosegue l'Autorità, «per rafforzare il potere contrattuale di autori ed editori nell'ambito delle negoziazioni dei diritti con gli utilizzatori e al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e della disciplina di riferimento, dovrebbe essere riconosciuto il ruolo di intermediazione degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, di cui alla Direttiva (UE) 2014/26 (cosiddetta Direttiva Barnier), recepita dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35». Inoltre, il medesimo parere evidenzia come il citato nuovo articolo 43-bis della Legge sul diritto d'autore, nell'indicare i parametri per la definizione dell'entità dell'equo compenso, preveda variabili quali la durata dell'attività e la rilevanza degli editori, nonché il numero di giornalisti impiegati, che lungi dal contribuire a quantificare l'apporto al risultato economico del contenuto citato, sono invece idonei a determinare improprie discriminazioni a sfavore degli editori nuovi entranti e di dimensioni minori, favorendo ingiustificatamente gli editori incumbent.
  Infine, l'Autorità rileva che lo schema di decreto, diversamente da quanto previsto dalla legge di delegazione, non appare fornire una definizione adeguata del concetto di «estratti molto brevi», di cruciale importanza per la distinzione tra l'opera che deve essere oggetto di remunerazione e la sua rappresentazione sintetica che non beneficia di tutela. A tale riguardo, ricorda che in base allo schema di decreto, per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico deve intendersi «qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità». Sul punto, l'Autorità rileva che tale definizione appare eccessivamente generica e di difficile applicazione pratica, risultando così inidonea a contribuire alla certezza della tutela riconosciuta dalla direttiva Copyright agli editori e agli autori. La nozione di «estratti molto brevi» dovrebbe, pertanto, essere ricondotta entro i parametri certi e definiti, abitualmente utilizzati nel settore di riferimento e di immediata applicazione, quali ad esempio il numero di caratteri/battute dell'estratto.
  Da ultimo, l'Autorità conclude rilevando come le modalità di recepimento in Italia dell'articolo 15 della direttiva non trovino riscontro nemmeno nelle esperienze maturate in alcuni dei principali Stati membri che già hanno concluso l'iter di recepimento.
  Riservandosi di approfondire tali rilievi e proseguendo nell'illustrazione del testo, ricorda che le lettere c) e d) modificano gli articoli 46 e 46-bis della legge sul diritto d'autore per introdurre norme che garantiscano l'adeguatezza e la proporzionalità dei compensi dovuti a determinati soggetti coinvolti nella realizzazione di opere cinematografiche: autori del soggetto e della sceneggiatura, artisti interpreti primari e comprimari, e così via. La novella all'articolo 46-bis, comma 4, serve invece ad aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in caso in mancanza di accordo tra le parti. La loro definizione è affidata ora all'AGCOM, anziché al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945: una norma che è stata scarsamente utilizzata.
  La lettera e), mediante l'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 68, prevede che gli istituti di tutela del patrimonio Pag. 37culturale, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto.
  La lettera f) abroga il comma 12 dell'articolo 69-quater, ai sensi del quale non possono essere considerate orfane le opere in commercio.
  La lettera g) introduce articoli nuovi nel Capo della legge sul diritto d'autore relativo alle eccezioni e alle limitazioni.
  In particolare, il nuovo articolo 70-bis allarga il perimetro dell'attuale eccezione per il riassunto, la citazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere, fatti per fini d'insegnamento anche nel caso siano effettuati con mezzi digitali. Si fa esclusione del materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e degli spartiti e delle partiture musicali, quando sono disponibili sul mercato licenze di carattere volontario che possono regolamentare tali utilizzi.
  Il nuovo articolo 70-ter consente invece agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca di estrarre per scopi di ricerca scientifica parti di testo e dati (la cosiddetta «text and data mining» o TDM) da opere e altri materiali protetti contenuti in reti o banche di dati cui abbiano accesso, mentre il nuovo articolo 70-quater consente la stessa operazione di estrazione a chiunque abbia accesso legittimo a opere e altri materiali contenuti in banche dati o reti a condizione che l'utilizzo non sia stato riservato espressamente dai titolari dei diritti.
  Il nuovo articolo 70-quinquies stabilisce che, se l'autore, mediante contratto o licenza, ha trasferito o concesso a un editore l'utilizzo di un diritto connesso a una propria opera, l'editore ha diritto a una quota del compenso spettante all'autore anche in caso di utilizzi dell'opera non fatti da lui editore (ovviamente possibili in virtù di eccezioni o limitazioni al trasferimento del diritto all'editore).
  Il nuovo articolo 70-sexies prevede che, anche quando a un'opera sono applicate misure tecnologiche di protezione, gli istituti di tutela del patrimonio culturale, cinematografico e sonoro, nonché gli istituti di ricerca, di istruzione e di radiodiffusione pubblici che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto oppure vi hanno avuto accesso legittimo, possono effettuarne una copia, con i limiti e per le finalità di cui agli articoli 70-bis e 70-ter e sempreché l'effettuare una copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
  La lettera h) modifica l'articolo 80 per chiarire che nella categoria degli artisti interpreti ed artisti esecutori sono inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori.
  La lettera i) modifica l'articolo 84, al fine di garantire l'adeguatezza e la proporzionalità dei compensi ivi previsti a favore degli artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche e di estenderli anche alle opere teatrali trasmesse. Viene inoltre aggiornata la modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all'AGCOM.
  La lettera l), recependo l'articolo 17 della direttiva, introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo Titolo II-quater, recante «Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online», composto dagli articoli da 102-sexies a 102-decies.
  Al riguardo, prima di illustrare il contenuto della lettera, ritiene opportuno fare subito presente che il complesso delle norme da essa introdotte è stato oggetto di diverse censure da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che nel citato parere ha argomentato le ragioni in base alle quali a suo avviso lo schema di decreto non appare recepire adeguatamente la direttiva con riferimento ad alcuni punti fondamentali del suo articolo 17, ciò anche alla luce degli Orientamenti forniti della Commissione europea con la Comunicazione al Parlamento e al Consiglio del 4 giugno 2021 finalizzati a sostenere un recepimento corretto e coerente di questa disposizione in tutti gli Stati membri. Pag. 38
  Avverte che illustrerà quindi prima il contenuto dei citati nuovi articoli, per tornare poi ad esaminare il parere formulato al riguardo dall'Autorità antitrust.
  Il nuovo articolo 102-sexies stabilisce che le piattaforme di condivisione di contenuti online, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore caricate dai loro utenti, compiono atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico di un'opera tutelata e hanno quindi l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. L'autorizzazione comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.
  Il nuovo articolo 102-septies disciplina il regime di responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online qualora non sia stato possibile ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. I prestatori non sono ritenuti responsabili se dimostrano cumulativamente di aver soddisfatto alcune condizioni: devono aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e per assicurarsi che non fossero rese disponibili opere e altri materiali per i quali avevano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e devono dimostrare di avere, a seguito di una segnalazione da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali e compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.
  Il nuovo articolo 102-octies prevede, in capo ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, obblighi mitigati in materia di controllo e rimozione dei contenuti non autorizzati.
  Il nuovo articolo 102-novies prevede che la cooperazione tra prestatori di servizi e titolari di diritti non deve pregiudicare la disponibilità dei contenuti caricati dagli utenti nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e delle relative eccezioni e limitazioni. Stabilisce poi che gli utenti che caricano contenuti possono avvalersi di alcune indicate eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: le eccezioni sono quelle previste per citazione, critica, recensione e utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche. L'articolo prevede anche che l'applicazione delle disposizioni del nuovo Titolo II-quater in questione non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento nei dati personali.
  Il nuovo articolo 102-decies regola le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti in presenza di violazioni dei diritti. In caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore, le parti possono rimettere all'AGCOM la risoluzione della controversia, salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria.
  Sottolinea, come accennato, che le disposizioni testè richiamate sono state oggetto di rilievi da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale, analogamente a quanto già rilevato in merito al recepimento dell'articolo 15 della Direttiva, ritiene che lo schema di decreto non abbia tenuto in dovuta considerazione il quadro complessivo della disciplina sulla gestione del diritto d'autore, modificata a seguito del recepimento della richiamata Direttiva Barnier con l'introduzione di una disciplina organica dei requisiti e del sistema di vigilanza delle imprese di intermediazione cui gli aventi diritto possono rivolgersi, sulla base di una libera scelta, per la gestione dei diritti d'autore, dei diritti connessi e del compenso copia privata.
  In proposito, l'Autorità ricorda che le imprese di intermediazione svolgono un ruolo cruciale nella negoziazione delle licenze e nella tutela dei diritti dei propri iscritti e coerentemente con gli Orientamenti della Commissione sopra richiamati auspica che la declinazione normativa «dei massimi sforzi» che il prestatore di servizi deve porre in essere per ottenere le necessarie autorizzazioni, includa l'effettivo coinvolgimento Pag. 39 delle imprese di intermediazione attive e la cui operatività è già oggi sottoposta, dall'ordinamento vigente, alla verifica del rispetto di ampi obblighi di trasparenza.
  Parimenti, l'Autorità ritiene necessario un esplicito richiamo all'articolo 16 («Concessione delle licenze») della citata direttiva «Barnier» n. 2014/26/UE, che stabilisce principi essenziali delle negoziazioni sia nei rapporti con gli utilizzatori, sia nei rapporti con i titolari dei diritti. In proposito l'Autorità antitrust ricorda le difficoltà alle quali spesso vanno incontro le imprese di intermediazione nell'affermare il proprio ruolo innanzi agli utilizzatori e come ciò comporti non solo distorsioni delle dinamiche competitive del settore, ma anche una compressione delle posizioni giuridiche ed economiche dei titolari dei diritti. Il riconoscimento esplicito (e doveroso) di un loro ruolo, stante l'attuale evoluzione dei mercati, avrebbe ad avviso dell'Autorità effetti positivi a cascata in una prospettiva più ampia. In via generale essa osserva, pertanto, che il riferimento alle imprese di intermediazione dovrebbe costituire un elemento ricorrente in questa, come in tutte le altre disposizioni dello schema del decreto legislativo che si riferiscono alla negoziazione sull'utilizzazione/remunerazione diritti. Il filo conduttore che dovrebbe permeare lo schema di decreto dovrebbe essere, infatti, lo sviluppo di strumenti che favoriscono l'efficace negoziazione dei diritti, sulla base dell'autonomia negoziale delle parti interessate e del rispetto del principio della libertà d'impresa. Le collecting sono per definizione gli enti preposti a stipulare le licenze in nome e per conto dei propri iscritti e a tutelarne i diritti: un rafforzamento del loro ruolo anche nella fase patologica della gestione dei diritti – ovvero in caso di controversia con i prestatori dei diritti online – migliorerebbe l'efficacia della tutela del diritto d'autore nel suo complesso.
  Inoltre, considerando che la direttiva Copyright è adeguatamente dettagliata e che la Commissione ha già pubblicato gli orientamenti utili in materia, l'Autorità ritiene che «ogni ulteriore livello di regolazione rispetto alla normativa primaria di recepimento, rischia di compromettere l'omogeneità dell'applicazione della direttiva negli Stati membri, per cui sarebbe più efficace prevedere il coinvolgimento di organismi esistenti costituiti dai rappresentanti del settore (eventualmente con un'apposita rimodulazione, potenziando la presenza delle imprese di intermediazione), nonché, parallelamente, rafforzare gli strumenti di mediazione da esperire innanzi ai Tribunali competenti. In ogni caso, lo schema di decreto dovrebbe precisare che i reclami dei soggetti interessati devono essere di facile accessibilità e gratuiti per gli utenti».
  In conclusione, alla luce delle predette considerazioni, l'Autorità sottolinea come il recepimento della direttiva in esame presenti, allo stato, rilevanti criticità concorrenziali che potrebbero compromettere lo sviluppo dei mercati relativi all'intermediazione dei diritti nel contesto digitale. Infatti, le previsioni oggetto di censura delineano, ad avviso dell'Autorità, «un approccio eccessivamente dirigistico, con un pervasivo, e sovente inefficace, intervento dei pubblici poteri che non incentiva il dispiegarsi di corrette dinamiche negoziali e che peraltro è foriero di significative e ingiustificate discriminazioni concorrenziali. Al contrario, lo spirito della direttiva Copyright richiede lo sviluppo di strumenti che favoriscono l'efficace contrattazione dei diritti, sulla base del libero esplicarsi dell'autonomia negoziale delle parti interessate e del rispetto del principio della libertà d'impresa».
  Rammenta infine l'auspicio dell'Autorità a che le osservazioni da essa svolte possano essere tenute adeguatamente in considerazione, riservandosi di svolgere nel corso dell'iter ulteriori approfondimenti istruttori in merito.
  Proseguendo nell'illustrazione del testo, ricorda che la lettera m) introduce nella legge sul diritto d'autore il nuovo Titolo II-quinquies rubricato «Utilizzi di opere fuori commercio e altri materiali», composto da sette articoli, da 102-undecies a 102-septiesdecies, che dettano disposizioni concernenti le modalità di sfruttamento delle opere non più rinvenibili negli ordinari canali Pag. 40commerciali da almeno 10 anni. Sono altresì regolamentate le modalità di verifica della non disponibilità dell'opera e le relative misure di pubblicità, nonché quelle concernenti la richiesta da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale della licenza, a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o altri materiali all'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza. I titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze, tramite comunicazione all'organismo di gestione collettiva (cosiddetto diritto di opt-out).
  Segnala poi la lettera n), che aggiunge nell'articolo 107 della legge sul diritto d'autore un nuovo comma, che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento. Viene stabilita la nullità di ogni pattuizione contraria.
  La lettera o) introduce nella legge sul diritto d'autore i nuovi articoli da 110-ter a 110-septies.
  Il nuovo articolo 110-ter prevede che, in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand, ciascuna delle parti può avvalersi, ai fini della definizione dell'accordo, dell'AGCOM, che assiste le parti nella negoziazione anche presentando proposte.
  Il nuovo articolo 110-quater prevede che i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche. La mancata comunicazione una sanzione amministrativa e costituisce presunzione legale di inadeguatezza del compenso.
  In coerenza con quanto sopra evidenziato con riguardo alla novella all'articolo 107 della legge sul diritto d'autore, segnala che ai sensi del nuovo articolo 110-quinquies, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.
  Il nuovo articolo 110-sexies prevede che per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi e i diritti di cui agli articoli precedenti, ciascuna delle parti può rivolgersi all'AGCOM, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria.
  Il nuovo articolo 110-septies concerne la risoluzione del contratto di licenza, azionabile dall'autore o dall'artista interprete o esecutore, in caso di mancato sfruttamento di un'opera concessa in licenza o trasferita in via esclusiva, per causa non imputabile all'autore o artista. Salva diversa previsione contrattuale o di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a tre anni o a un anno successivo alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti, decorso il quale, può revocare l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto.
  La lettera p) prevede innanzitutto che nessuna pattuizione contraria ai nuovi articoli sugli obblighi di trasparenza e sul meccanismo di adeguamento contrattuale è opponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell'opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce. Inoltre Pag. 41prevede che il principio di equa remunerazione, l'obbligo di trasparenza, il meccanismo di adeguamento contrattuale e la risoluzione per mancato sfruttamento non valgono per gli autori dei programmi per elaboratore.
  L'articolo 2 regola l'applicazione nel tempo delle nuove norme introdotte ed estende l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'AGCOM, anche ai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, attesi gli obblighi di vigilanza attribuiti all'Autorità su detti operatori.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, intervenendo tra l'altro sulla disciplina del contributo versato all'AGCOM dai soggetti vigilati.
  Segnala, infine, che la relazione introduttiva chiarisce che lo schema di decreto in esame non ha recepito l'articolo 12 della direttiva, recante «Concessione di licenze collettive con effetto esteso», perché l'introduzione del meccanismo delle licenze collettive estese è di carattere facoltativo e questo strumento è scarsamente utilizzato nei Paesi, come l'Italia, caratterizzati da grandi produzioni, e ha invece un utilizzo esteso in Paesi che importano soprattutto opere dall'estero.
  In conclusione, nel ricordare che sono pervenute segnalazioni volte a sottolineare l'istanza di un equo compenso, non solo per gli autori ma anche per gli esecutori, si riserva di presentare la proposta di parere all'esito del dibattito e dei necessari approfondimenti istruttori connessi al predetto parere dell'Autorità antitrust.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) evidenzia che l'attuazione della direttiva in esame è attesa da tempo e necessita a suo avviso di ulteriori approfondimenti. Osserva che la produzione culturale e l'assetto dell'industria culturale differiscono largamente tra i diversi Paesi europei. Nel nostro Paese parlare di utili in ambito culturale costituisce un ossimoro. In assenza di una regolamentazione delle imprese culturali, ci sono situazioni in cui si crea l'effetto paradossale di far pagare due volte il medesimo prodotto culturale a scapito delle piccole realtà, tenute a pagare i diritti d'autore per l'utilizzo di opere la cui produzione è già finanziata da denaro pubblico.
  Si genera inoltre il paradosso per il quale il produttore di contenuti culturali non viene tutelato da una contrattazione dignitosa, ritenendosi sufficiente la tutela rappresentata dal diritto d'autore. Peraltro è proprio l'onere connesso a tali diritti che crea un ostacolo alla diffusione, da parte dei piccoli distributori e delle piccole compagnie teatrali, dei prodotti culturali coperti da diritto d'autore, generandosi una strozzatura nel processo distributivo. Per tale ragione abbiamo ad esempio teatri che propongono esclusivamente stagioni classiche, esonerate dal pagamento dei diritti d'autore. Di fatto, quindi il diritto d'autore viene fatto pagare due volte dal pubblico, senza peraltro favorire gli artisti, ostacolando la diffusione delle opere.
  Osserva quindi che nel recepimento della direttiva in esame occorre tenere conto della specificità del nostro sistema. Il nostro Paese, non disponendo di un'industria culturale paragonabile a quella degli altri grandi paesi europei, quali Gran Bretagna, Francia e Germania, è inoltre caratterizzato da una lingua minoritaria che non favorisce la diffusione dei prodotti culturali italiani al di fuori dei confini nazionali.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale sia la tempistica prevista per l'esame del provvedimento.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, in accordo con il Governo, la Commissione si esprimerà sugli schemi di decreto legislativo in esame dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.