CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 settembre 2021
659.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 20 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che nella seduta dello scorso 15 settembre, in assenza dei chiarimenti richiesti al Governo sui profili di carattere finanziario del testo originario del decreto-legge in titolo, la Commissione aveva stabilito di esprimersi direttamente sul testo all'Assemblea, quale risultante a seguito della discussione in sede referente, conclusa successivamente dalla XII Commissione in data 16 settembre scorso. Al riguardo, fa presente che la predetta Commissione di merito ha approvato taluni emendamenti, che non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell'emendamento governativo 1.500, con la cui approvazione è confluito nel provvedimento in esame il testo del decreto-legge n. 122 del 2021. Il decreto-legge confluito viene dunque abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Passando quindi in rassegna le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito considerate dalla relazione tecnica originaria ovvero che presentano profili di carattere finanziario, rappresenta quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 1, comma 2, alinea e lettera a-bis), in materia di dispositivi di protezione in ambito scolastico, rileva che le norme, non corredate di relazione tecnica, destinano a una specifica finalizzazione, Pag. 12 ossia la fornitura di mascherine al personale scolastico operante con bambini e alunni esonerati dalla mascherina, una parte, non individuata quantitativamente, delle risorse del «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19» istituito presso il Ministero dell'istruzione. Evidenzia che la norma non subordina la fornitura all'effettiva disponibilità di risorse nel Fondo né prevede meccanismi volti a contenere la spesa entro determinati limiti: ciò posto, dunque, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi idonei a quantificare l'onere derivante dalla fornitura di mascherine al fine di valutare la disponibilità delle risorse in questione senza pregiudizio di altri interventi a carico del Fondo. Fa presente che andrebbe altresì precisato a quali tipologie di istituti è prevista la fornitura, stante la ridefinizione dell'ambito applicativo dovuta alla modifica intervenuta nell'alinea del comma 2, che reca ora il riferimento a tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, mentre il testo originario menziona le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e le università.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 1, comma 6, capoverso articolo 9-ter, commi 1, 1-bis e 4, e comma 7, recante modifiche relative all'ambito applicativo, evidenzia che le modifiche introdotte estendono la platea dei soggetti destinatari dell'obbligo di certificazione verde nonché le responsabilità di vigilanza attribuite ai relativi dirigenti: ricorda che la delimitazione della platea dei destinatari della norma è uno dei fattori sui quali la relazione tecnica riferita all'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2021 ha basato la stima degli oneri riferiti alla sostituzione del personale non in regola con il predetto obbligo. Tenuto dunque conto che le modifiche introdotte incidono proprio sulla platea dei soggetti e delle istituzioni obbligate, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la nuova delimitazione della stessa sia coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto in esame o se le stime degli oneri debbano essere conseguentemente aggiornate.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e commi 10 e 10-bis, recante disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022, rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi di stima sottostanti la rideterminazione in riduzione – da 358 a 70 milioni di euro (-288 milioni di euro) – dell'autorizzazione di spesa recata per il 2021 dal comma 10, finalizzata al pagamento delle competenze del personale supplente chiamato in sostituzione del personale assente ingiustificato in quanto sprovvisto di certificazione verde COVID-19: ciò in considerazione della platea di riferimento, come individuata dai precedenti commi 1 e 1-bis dell'articolo 9-ter, introdotto dal comma 6, e alla luce delle modifiche disposte dalla norma in esame. Inoltre, stante le modifiche intervenute nell'ambito applicativo appare opportuno esplicitare a quali istituzioni faccia riferimento alla nuova stima degli oneri riportata al comma 10. Detti elementi appaiono necessari anche in ragione del fatto che la quota residua, pari a 288 milioni di euro, dell'originario stanziamento viene ora destinata al pagamento per il 2021 dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che, in seguito all'esame in sede referente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 1, destinata al tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è stata ridotta da 358 milioni di euro a 70 milioni di euro, ferma restando la copertura indicata nel testo originario del provvedimento, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Rilancio). Rileva che, contestualmente, è stato inserito il comma 10-bis che, utilizzando le risorse derivanti dalla minore spesa di cui si è detto in precedenza, autorizza la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021 per il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni Pag. 13 scolastiche statali. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, ferme restando le richieste di chiarimento sui profili di quantificazione poc'anzi evidenziati nonché su quelli di copertura finanziaria, già sollevate in relazione al testo originario del decreto-legge.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 6, capoverso articolo 9-ter.1 e articolo 9-ter.2, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, evidenzia che le disposizioni in esame riproducono quelle contenute nel decreto-legge n. 122 del 2021, entrato in vigore l'11 settembre scorso, alle quali la relativa relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari. Le stesse costituiscono peraltro un ampliamento di quanto già disposto dal testo originario del decreto-legge in esame, con misure cui a loro volta non sono stati ascritti effetti finanziari. Ciò posto, poiché le modifiche in esame, rispetto al testo originario del provvedimento, ampliano le categorie di soggetti per i quali è previsto l'obbligo di green pass, estendendolo a chiunque acceda alle strutture scolastiche e universitarie, fa presente che le stesse appaiono suscettibili di incrementare ulteriormente gli adempimenti posti a carico dei responsabili delle strutture medesime ai fini del controllo del rispetto del predetto obbligo. Andrebbero forniti quindi, a suo avviso, elementi di valutazione volti suffragare l'assunzione di perdurante neutralità delle misure in esame anche alla luce delle modifiche introdotte.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 1, comma 11-bis, recante riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa, dal momento che la norma è finalizzata alla riallocazione, nell'ambito del bilancio dello Stato, di somme che erano già destinate a finanziare il pagamento di supplenze ossia a spesa.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, in materia di accesso ai servizi sociali, evidenzia che la norma in esame, non corredata di relazione tecnica, non specifica le modalità né il soggetto pubblico che ha il compito di assegnare la certificazione provvisoria o il codice a barre personale ai soggetti interessati. In proposito, andrebbe chiarito su quale amministrazione grava l'adempimento e se la stessa sia in grado di eseguire le predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 2, capoverso articolo 9-quater, comma 3-bis, recante misure in materia di servizi di trasporto pubblico, rileva che la norma in esame ha l'effetto di integrare nel quadro degli obblighi di servizio pubblico, comunque disciplinati, le misure di contenimento dei contagi, cui peraltro i soggetti esercenti e gestori di servizi e infrastrutture di trasporto pubblico sembrano già tenuti in base alla legislazione vigente. Andrebbe quindi acquisita, a suo avviso, conferma che – anche in considerazione della presenza di una clausola di non onerosità – per effetto della norma non si determinino nuovi obblighi per servizi eventualmente prestati e gestiti direttamente da amministrazioni pubbliche né, in via generale, per oneri di servizio pubblico più gravosi rispetto a quelli già previsti e incorporati nel quadro economico delle prestazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, recante estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, rileva che la norma in esame estende l'obbligatorietà del vaccino anti-COVID-19, già prevista per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, all'intera platea di soggetti che svolgono la propria attività lavorativa all'interno delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità. Rileva che la norma in esame amplia dunque la misura già recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Tenuto conto di questi elementi, al fine di suffragare l'assunzione di neutralità finanziaria della norma in esame, sarebbe opportuno acquisire conferma che le misure introduttive dell'obbligo vaccinale in campo sanitario – di cui al medesimo articolo 4 del decreto- Pag. 14legge n. 44 del 2021 – siano effettivamente state attuate ad invarianza di risorse. Ciò in considerazione del fatto che l'ambito applicativo delle misure in esame includono strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 2-ter, concernente misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità, tenuto conto che le norme non sono corredate di relazione tecnica, con riferimento all'incremento del limite di spesa entro il quale vengono posti a carico dello Stato gli oneri che sarebbero altrimenti a carico del datore di lavoro, pari a 113,9 milioni di euro, ritiene necessario acquisire i parametri utilizzati per la quantificazione – platea interessata, retribuzione giornaliera di riferimento e numero di giorni previsto –, al fine di confermare la congruità dello stanziamento previsto. Ritiene altresì necessario acquisire i dati e gli elementi utilizzati per quantificare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 483 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 178 del 2020, destinata a garantire gli oneri derivanti dalla sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche – platea interessata, numero di giorni di sostituzione, retribuzione media giornaliera –, atteso che l'articolo 15 del decreto-legge n. 41 del 2021 quantifica in circa 103 milioni di euro l'onere conseguente alla proroga di 4 mesi, a fronte dei 21,2 milioni previsti dalla disposizione in esame. Infine, appare necessario, a suo avviso, acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli oneri, a valere sul Fondo relativo ai sostegni erogati nei confronti degli operatori economici, di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, nonché sul Fondo sociale per occupazione e formazione, senza incidere su altri interventi previsti o programmati a valere sui medesimi Fondi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 2-ter provvede agli oneri derivanti dall'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di lavoratori fragili di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, pari complessivamente a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, tramite le seguenti modalità: quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori) [lettera a)]; quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per formazione e occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 [lettera b)]. Con riferimento alla prima modalità di copertura, rammenta in primo luogo che il Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 (capitolo 3083 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) appare finalizzato, ai sensi della norma istitutiva, a fronteggiare gli oneri connessi alla possibile estensione – sulla base dell'andamento della curva epidemiologica e della eventuale individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive – degli interventi di sostegno economico recati da una serie di disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 137 del 2020. Rammenta, altresì, che la dotazione del Fondo medesimo ammonta per l'anno 2021 a 290,1 milioni di euro, ridotta in sede di previsione assestata per l'esercizio in corso a 190,1 milioni di euro, per effetto dell'adozione di atti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio, come è dato evincere dalle tabelle allegate al disegno di legge di assestamento ora all'esame del Parlamento (C. 3259). Ciò posto, nel prendere atto della congruità delle risorse previste a copertura, fa presente che andrebbe tuttavia acquisita una conferma da parte del Governo circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità cui il Fondo stesso sembrerebbe prioritariamente preordinato, fermo restando che – come risulta dall'ultimo Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2020 (C. 3258) – sul Fondo stesso figurano residui passivi integralmente corrispondenti alla dotazione finanziaria prevista per il medesimo anno 2020, pari a 1,79 miliardi di euro, che in forza di quanto espressamente previsto Pag. 15dal comma 4 del citato articolo 13-duodecies potranno comunque essere utilizzati per le medesime finalità anche negli esercizi successivi a quello di formazione dei residui stessi. Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura, si rappresenta che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta una dotazione per l'anno 2021 pari 1.559.274.951 euro, incrementata in sede di previsione assestata per l'esercizio in corso a circa 1,97 miliardi di euro, per effetto dell'adozione di atti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio, come è dato evincere dalla tabelle allegate al predetto disegno di legge di assestamento. Ciò posto, nel prendere atto anche in tal caso della congruità delle risorse previste a copertura, segnala che andrebbe tuttavia acquisita da parte del Governo una conferma circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, nonché un chiarimento in merito alla idoneità della riduzione del Fondo, nell'ammontare indicato nella norma, a garantire la necessaria copertura degli effetti finanziari non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche di fabbisogno e indebitamento netto.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, comma 1-bis, recante proroga delle rate di mutuo dovute dalla Regione Lazio al 31 dicembre 2021, osserva, preliminarmente, che la norma, non corredata di relazione tecnica, reca un onere in termini di fabbisogno e di indebitamento netto senza che siano forniti i dati sottostanti la stima proposta. Al fine di verificare la stima degli effetti ascritti ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi sottostanti la quantificazione, ciò anche tenuto conto che la norma non prevede meccanismi specifici volti a definire entro specifici limiti la possibilità di proroga dei pagamenti dovuti. Rileva altresì che le modalità di copertura adottate non incidono sul saldo netto da finanziare: ciò dipende dal fatto che la disposizione crea uno spazio finanziario per la regione Lazio senza però disporre un trasferimento di fondi in suo favore. In ordine a tale ricostruzione andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1-bis dell'articolo 7 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per il 2021, derivanti dalla proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021 dalla regione Lazio agli istituti finanziatori per i mutui concessi nel corso del 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, di cui al capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono attualmente disponibili in termini di cassa circa 143 milioni di euro per l'anno 2021, ampiamente sufficienti a far fronte all'onere derivante dalla disposizione in commento.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del vincolo normativo di utilizzare le risorse finanziarie per la finalità di contrastare l'emergenza sanitaria, potranno individuare gli interventi da realizzare ed i relativi approvvigionamenti di beni e servizi ritenuti idonei a soddisfare i propri fabbisogni specifici, fra i quali sono ricompresi gli acquisti di dispositivi di protezione individuale (DPI), fermo restando che le scuole provvederanno all'acquisto eventuale di DPI, qualora ritenessero che la fornitura degli stessi da parte dalla struttura commissariale dovesse rivelarsi insufficiente o non adeguata rispetto alle specifiche Pag. 16 e peculiari esigenze emerse nel contesto di riferimento.
  Osserva, infatti, che ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020, la predetta struttura commissariale sta continuando a provvedere all'acquisizione ed alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuali, su tutto il territorio nazionale, anche in favore delle istituzioni educative paritarie o comunali dei servizi dell'infanzia, fermo restando che le scuole dell'infanzia, cui fa ora espresso riferimento la disposizione, sono già incluse all'interno degli istituti comprensivi.
  Precisa, inoltre, che l'originaria formulazione del comma 10 del medesimo articolo 1, che stimava in 358 milioni di euro per l'anno 2021 l'onere relativo al pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, teneva conto dell'andamento del personale scolastico vaccinato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Tale stima deve essere ora sensibilmente ridotta, sia perché il predetto andamento risulta ora notevolmente incrementato, alla luce della percentuale di personale scolastico effettivamente vaccinato – stante i dati forniti dalla struttura commissariale, aggiornati al 10 settembre 2021 –, sia perché gli eventuali supplenti potranno essere remunerati con la retribuzione trattenuta sin dal primo giorno – anziché dal quinto giorno, come originariamente previsto dal testo – al personale titolare assente ingiustificato.
  In tale quadro, chiarisce che l'autorizzazione di spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021, di cui al comma 10-bis dell'articolo 1, si riferisce invece ai ratei non pagati ai supplenti brevi e saltuari, per un ammontare pari a circa 107.126.434 euro, ai ratei non pagati al personale scolastico sostituito temporaneamente per effetto dell'emergenza pandemica di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, per un importo pari a circa 4.416.677 euro, nonché agli oneri derivanti dai nuovi contratti per il personale breve e saltuario relativi al periodo settembre-dicembre 2021.
  Fa altresì presente che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, capoversi Art. 9-ter.1 e Art. 9-ter.2, che estendono a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie l'obbligo della certificazione verde, saranno attuate nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 1-bis, in materia di accesso ai servizi sociali, chiarisce che la Piattaforma nazionale DGC, gestita dalla società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria per conto del Ministero della salute, sta già emettendo le certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazioni per stranieri temporaneamente presenti (STP) ed europei non iscritti (ENI), che alla data del 15 settembre risultano pari a 35.692. L'unica differenza rispetto alla certificazione verde rilasciata a tutti i cittadini attraverso la Piattaforma DGC è dovuta alla circostanza che la certificazione in questione si basa sulla anagrafica STP, già attiva per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in emergenza-urgenza a tali soggetti (come previsto dal testo unico per l'immigrazione), invece che sull'anagrafica di Tessera Sanitaria o Anagrafe Tributaria. Assicura, pertanto, che non è previsto lo sviluppo di nessun ulteriore sistema aggiuntivo a quelli già esistenti e in produzione per il rilascio delle certificazioni verdi.
  Garantisce, inoltre, che i controlli relativi al possesso della certificazione verde, di cui all'articolo 2, come riportato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché i gestori dei servizi di trasporto, ivi inclusi quelli che ricadono nel perimetro della pubblica amministrazione, svolgeranno le prescritte attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie attività di organizzazione e gestione dei medesimi servizi.
  Precisa che, con riferimento all'articolo 2-bis, l'estensione dell'obbligo vaccinale già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario all'intera platea di soggetti che svolgono la propria attività lavorativa all'interno delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali Pag. 17 e le strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità, sarà attuata ad invarianza di spesa. In particolare, come si evince dalla relazione tecnica, le norme in parola rivestono carattere ordinamentale, delineando un quadro regolatorio di obblighi a carico di una specifica categoria di lavoratori senza determinare oneri né diretti né indiretti a carico della finanza pubblica, posto che le procedure di controllo previste per i datori di lavoro circa l'osservanza dell'obbligo vaccinale da parte del personale coinvolto fanno capo a soggetti privati ovvero sono a carico dei responsabili delle strutture pubbliche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante l'utilizzo dell'applicazione VerificaC-19, scaricabile gratuitamente e utilizzabile su qualsiasi dispositivo mobile.
  Riguardo all'articolo 2-ter, recante misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità, informa che il personale scolastico, di ruolo e a tempo determinato, che si è assentato, nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2021, facendo ricorso alla tipologia di assenze per i lavoratori fragili a causa dell'emergenza da COVID-19, è stato pari a 3.929 unità, con un numero medio pro capite di giorni di assenza pari a 64,93. Stante i già menzionati dati, è possibile calcolare l'impatto economico della proroga della misura in esame, assumendo un costo medio orario stimato in 113 euro per la sostituzione di un'unità di personale nei soli mesi di novembre e dicembre 2021, con un numero medio di giorni di assenza pari a 32,5 (64,93:2). Pertanto, stimando in 3.929 il numero di lavoratori fragili che si assenteranno nel predetto arco temporale, si giunge ad uno stanziamento di 21,2 milioni di euro per l'anno 2021, che risulta congruo per garantire la copertura delle spese in esame.
  Conferma, inoltre, che le risorse utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 2-ter, comma 1, a valere sul Fondo relativo ai sostegni erogati nei confronti degli operatori economici, di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 nonché sul Fondo sociale per occupazione e formazione, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di incidere su altri interventi previsti o programmati a valere sui medesimi Fondi. Precisa, altresì, che la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, nell'ammontare indicato nella norma, appare idonea a garantire la necessaria copertura degli effetti finanziari non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche di fabbisogno e indebitamento netto.
  Riguardo all'articolo 7, comma 1-bis, in materia di proroga delle rate di mutuo dovute dalla regione Lazio al 31 dicembre 2021, fa infine presente che le modalità di copertura adottate non incidono sul saldo netto da finanziare, giacché la disposizione, non prevedendo un trasferimento di fondi a favore della medesima regione, ma determinando uno spazio finanziario a beneficio della regione stessa, richiede una compensazione degli effetti che ne derivano solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3264-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del vincolo normativo di utilizzare le risorse finanziarie per la finalità di contrastare l'emergenza sanitaria, potranno individuare gli interventi da realizzare ed i relativi approvvigionamenti di beni e servizi ritenuti idonei a soddisfare i propri fabbisogni specifici, fra i quali sono ricompresi Pag. 18 gli acquisti di dispositivi di protezione individuale (DPI);

    resta inteso che le scuole provvederanno all'acquisto eventuale di DPI, qualora ritenessero che la fornitura degli stessi da parte dalla struttura commissariale dovesse rivelarsi insufficiente o non adeguata rispetto alle specifiche e peculiari esigenze emerse nel contesto di riferimento;

    infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020, la predetta struttura commissariale sta continuando a provvedere all'acquisizione ed alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuali, su tutto il territorio nazionale, anche in favore delle istituzioni educative paritarie o comunali dei servizi dell'infanzia, fermo restando che le scuole dell'infanzia, cui fa ora espresso riferimento la disposizione, sono già incluse all'interno degli istituti comprensivi;

    l'originaria formulazione del comma 10 del medesimo articolo 1, che stimava in 358 milioni di euro per l'anno 2021 l'onere relativo al pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, teneva conto dell'andamento del personale scolastico vaccinato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

    tale stima deve essere ora sensibilmente ridotta, sia perché il predetto andamento risulta ora notevolmente incrementato, alla luce della percentuale di personale scolastico effettivamente vaccinato – stante i dati forniti dalla struttura commissariale, aggiornati al 10 settembre 2021 –, sia perché gli eventuali supplenti potranno essere remunerati con la retribuzione trattenuta sin dal primo giorno – anziché dal quinto giorno, come originariamente previsto dal testo – al personale titolare assente ingiustificato;

    l'autorizzazione di spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021, di cui al comma 10-bis dell'articolo 1, si riferisce invece ai ratei non pagati ai supplenti brevi e saltuari, per un ammontare pari a circa 107.126.434 euro, ai ratei non pagati al personale scolastico sostituito temporaneamente per effetto dell'emergenza pandemica di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, per un importo pari a circa 4.416.677 euro, nonché agli oneri derivanti dai nuovi contratti per il personale breve e saltuario relativi al periodo settembre-dicembre 2021;

    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, capoversi Art. 9-ter.1 e Art. 9-ter.2, che estendono a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie l'obbligo della certificazione verde, saranno attuate nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    riguardo all'articolo 1-bis, in materia di accesso ai servizi sociali, la Piattaforma nazionale DGC, gestita dalla società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria per conto del Ministero della salute, sta già emettendo le certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazioni per stranieri temporaneamente presenti (STP) ed europei non iscritti (ENI), che alla data del 15 settembre risultano pari a 35.692;

    l'unica differenza rispetto alla certificazione verde rilasciata a tutti i cittadini attraverso la Piattaforma DGC è dovuta alla circostanza che la certificazione in questione si basa sulla anagrafica STP, già attiva per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in emergenza-urgenza a tali soggetti (come previsto dal testo unico per l'immigrazione), invece che sull'anagrafica di Tessera Sanitaria o Anagrafe Tributaria;

    pertanto, non è previsto lo sviluppo di nessun ulteriore sistema aggiuntivo a quelli già esistenti e in produzione per il rilascio delle certificazioni verdi;

    i controlli relativi al possesso della certificazione verde, di cui all'articolo 2, Pag. 19come riportato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché i gestori dei servizi di trasporto, ivi inclusi quelli che ricadono nel perimetro della pubblica amministrazione, svolgeranno le prescritte attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie attività di organizzazione e gestione dei medesimi servizi;

    all'articolo 2-bis, l'estensione dell'obbligo vaccinale già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario all'intera platea di soggetti che svolgono la propria attività lavorativa all'interno delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità, sarà attuata ad invarianza di spesa;

    in particolare, come si evince dalla relazione tecnica, le norme in parola rivestono carattere ordinamentale, delineando un quadro regolatorio di obblighi a carico di una specifica categoria di lavoratori senza determinare oneri né diretti né indiretti a carico della finanza pubblica, posto che le procedure di controllo previste per i datori di lavoro circa l'osservanza dell'obbligo vaccinale da parte del personale coinvolto fanno capo a soggetti privati ovvero sono a carico dei responsabili delle strutture pubbliche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante l'utilizzo dell'applicazione VerificaC-19, scaricabile gratuitamente e utilizzabile su qualsiasi dispositivo mobile;

    riguardo all'articolo 2-ter, recante misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità, il personale scolastico, di ruolo e a tempo determinato, che si è assentato, nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2021, facendo ricorso alla tipologia di assenze per i lavoratori fragili a causa dell'emergenza da COVID-19, è stato pari a 3.929 unità, con un numero medio pro capite di giorni di assenza pari a 64,93;

    stante i già menzionati dati, è possibile calcolare l'impatto economico della proroga della misura in esame, assumendo un costo medio orario stimato in 113 euro per la sostituzione di un'unità di personale nei soli mesi di novembre e dicembre 2021, con un numero medio di giorni di assenza pari a 32,5 (64,93:2);

    pertanto, stimando in 3.929 il numero di lavoratori fragili che si assenteranno nel predetto arco temporale, si giunge ad uno stanziamento di 21,2 milioni di euro per l'anno 2021, che risulta congruo per garantire la copertura delle spese in esame;

    le risorse utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 2-ter, comma 1, a valere sul Fondo relativo ai sostegni erogati nei confronti degli operatori economici, di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 nonché sul Fondo sociale per occupazione e formazione, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di incidere su altri interventi previsti o programmati a valere sui medesimi Fondi;

    inoltre, la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, nell'ammontare indicato nella norma, appare idonea a garantire la necessaria copertura degli effetti finanziari non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche di fabbisogno e indebitamento netto;

    riguardo all'articolo 7, comma 1-bis, in materia di proroga delle rate di mutuo dovute dalla regione Lazio al 31 dicembre 2021, le modalità di copertura adottate non incidono sul saldo netto da finanziare, giacché la disposizione, non prevedendo un trasferimento di fondi a favore della medesima regione, ma determinando uno spazio finanziario a beneficio della regione stessa, richiede una compensazione degli effetti che ne derivano solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 20

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 2, concernente le sezioni elettorali ospedaliere presso strutture che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali, considerato che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe precedenti disposizioni.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 3, in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19, rileva che la norma, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori in trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario, prevede taluni adempimenti in capo al sindaco, agli uffici elettorali e alla ASL, riproducendo quanto già stabilito, limitatamente al 2020, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2020, cui non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Segnala che la relazione tecnica afferma che la norma è priva di effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale e, limitatamente al comma 4, afferma che gli adempimenti dell'ente locale sono fronteggiabili nel quadro delle risorse disponibili. Nel prendere atto di tali elementi, al fine di suffragare la predetta ipotesi di neutralità finanziaria, appare altresì opportuno, a suo avviso, acquisire conferma che anche l'applicazione, nel corso del 2020, delle medesime previsioni – ribadite dal provvedimento in esame – sia effettivamente avvenuta ad invarianza di risorse. Per quanto attiene alle misure sanitarie e di sicurezza da applicare, a fini di prevenzione sanitaria, nelle sezioni ospedaliere e nei seggi speciali, rinvia all'articolo 4, che reca la relativa disciplina.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera, evidenzia che, con riferimento alle norme recate dal comma 1, la relazione tecnica assume che a fronte di 42 ore di svolgimento delle operazioni elettorali in ciascuna delle 18.157 sezioni che verranno costituite verranno rese altrettante ore di prestazione da parte di personale specializzato in operazioni di pulizia e disinfezione. Rileva tuttavia che la relazione tecnica pone a base delle stime un costo orario medio per i servizi di pulizia e disinfezione di 15 euro. In proposito, ritiene necessario acquisire gli elementi sottostanti la scelta di tale parametro ai fini della stima, quali ad esempio l'inquadramento contrattuale, eventuali elementi agevolativi del costo del lavoro ecc. Inoltre, poiché la stima degli oneri riportata nella relazione tecnica è basata sul solo costo orario degli addetti ai servizi, andrebbero acquisiti chiarimenti circa possibili ulteriori oneri, correlati alla prestazione, che non sembrano considerati dalla relazione tecnica, quali ad esempio la retribuzione delle figure di coordinamento, il costo dei materiali di pulizia, ecc. Fa presente che detti elementi appaiono opportuni anche in considerazione della configurazione dell'onere di cui al comma 1 come limite massimo di spesa. Con riferimento alle disposizioni recate dal comma 2, rileva che la quantificazione appare coerente con i parametri indicati dalla relazione tecnica: quest'ultima tuttavia non esplicita le ipotesi sottostanti la scelta dei parametri utilizzati, quali, ad esempio, il fabbisogno di mascherine Pag. 21 di 5 milioni di pezzi e quello di gel pari a 65.000 litri. Ai fini della verifica dell'onere considera quindi utile che siano fornite ulteriori indicazioni al riguardo.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in merito alle sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021, evidenzia preliminarmente come la norma introduca, fino al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di semplificazione – in materia di numero di sottoscrizioni ed autenticazione delle firme – riguardanti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei membri dei Comitati degli italiani all'estero. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni contenute nell'articolo in esame e alla luce delle considerazioni espresse dalla relazione tecnica, con particolare riferimento alla esenzione dall'autenticazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che l'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dalla costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera, di cui all'articolo 2, e da interventi di sanificazione dei seggi elettorali, di cui all'articolo 4, pari complessivamente a 12.306.716 euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, segnala che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, per l'anno 2021, sul citato Fondo risulta accantonato l'esatto importo dell'onere derivante dal provvedimento. Ciò posto, non ha pertanto osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo.
C. 3091, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, approvato con modificazioni dal Senato, prevede l'istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo e che oggetto dell'odierno esame è il testo trasmesso dal Senato, sul quale la VII Commissione non ha approvato emendamenti. Evidenzia che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.
  Osserva che nella seduta del 29 aprile 2021 la 5a Commissione bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a talune modificazioni e che le condizioni poste dalla predetta Commissione sono state integralmente recepite e sono dunque comprese nel testo oggi all'esame della Commissione.
  Passando quindi alla disamina delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala, quanto ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 5, recanti istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo, che la Giornata nazionale dello spettacolo – non considerata solennità civile, in base alla previsione dell'articolo 1, comma 2 – non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico: su tale disposizione non si hanno dunque osservazioni da formulare.
  Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici, di cui all'articolo 2, evidenzia che Pag. 22dette attività, le quali possono essere svolte anche in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, vengono comunque configurate nel testo come facoltative: gli enti interessati potranno dunque scegliere se provvedervi nel rispetto dei pertinenti vincoli di bilancio, cui la norma in esame non deroga e pertanto anche su questo punto non formula osservazioni.
  Infine, per quanto riguarda l'istituzione del Premio nazionale per lo spettacolo, prende atto degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, che evidenziano la natura non onerosa del premio stesso – che, infatti, consiste in un attestato – e non formula osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa infine presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI, stante l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.50.