CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2021
657.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Cosimo Maria FERRI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3269 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 22 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla necessità ed urgenza di adottare, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali autunnali, misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

    il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, è stato Pag. 4pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dopo diciotto giorni, il 23 agosto; come in precedenti analoghe occasioni, il Comitato invita ad approfondire le conseguenze di questo eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

    sempre per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi solo uno necessita di un provvedimento attuativo; si tratta in particolare di un decreto del Ministro dell'interno;

    come segnalato anche dall'analisi tecnico-normativa il provvedimento non ricade nel divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988 in quanto concernente la legislazione elettorale “di contorno”;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimenti per quel che attiene alla formulazione; in particolare, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 appare suscettibile di approfondimento la collocazione del rinvio normativo (all'articolo 9, nono comma della legge n. 136 del 1976, che autorizza la costituzione di sezioni ospedaliere), la quale segue la menzione degli elettori ammessi al voto domiciliare e non anche quella dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto, che pure dovrebbero aver accesso a tali sezioni, come risulta anche dall'analisi tecnico-normativa; il comma 3 dell'articolo 2 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti “anch'essi” da personale USCAR (cioè delle Unità speciali di continuità assistenziale territoriale) designato dalle ASL; al riguardo, parrebbe suscettibile di chiarimento se anche per questi ulteriori seggi il ricorso a personale USCAR avvenga solo in via subordinata, quando cioè, come previsto al comma 2, non si riesca a costituire il seggio con le modalità ordinarie, ovvero, come sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione, se a tale personale si faccia subito ricorso una volta deciso di costituire tali ulteriori seggi; il successivo comma 6 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali “siano muniti” di certificazioni verdi COVID-19; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire le modalità di controllo del rispetto della disposizione;

    il provvedimento risulta corredato di analisi tecnico normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, commi 1 lettera b), 3 e 6.

   Il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri “salvo intese” cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione».

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  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
C. 3279 Governo.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3279 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 attraverso, da un lato, l'introduzione di ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative e alle sedi universitarie, e, dall'altro lato, l'ampliamento delle categorie di soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    l'articolo 1, al comma 1, capoverso articolo 9-ter.1, integra il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2021, ancora in corso di conversione (C. 3264) con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni in materia dell'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, peraltro dando seguito ad alcuni rilievi contenuti nel parere approvato dal Comitato per la legislazione nella seduta dell'8 settembre 2021; in proposito si ricorda che il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere; si ritiene tuttavia di non ribadire la raccomandazione per il provvedimento in esame, alla luce dell'assoluta peculiarità dell'emergenza in corso (come d'altra parte il Comitato ha già fatto proprio nel parere reso nella seduta dell'8 settembre 2021 sul disegno di legge C. 3264 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021);

    nel corso dell'esame del disegno di legge C 3264 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 è stato presentato l'emendamento 1.500 del Governo che fa “confluire” in quel decreto-legge il contenuto del provvedimento in esame; al riguardo, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. “DL proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Pag. 6Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”; da ultimo, la posizione del Comitato è stata ripresa dal Presidente della Repubblica nella lettera del 23 luglio 2021 ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio sulla conversione del decreto-legge n. 73 del 2021; tra le altre cose, nella lettera, il Presidente della Repubblica osserva che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare”;

    il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall'AIR indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

    abbia cura il Governo, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle circostanze eccezionali alla base della decisione di far “confluire” il provvedimento in esame nel disegno di legge C. 3264 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.10.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 1494 Benamati.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CECCANTI, presidente, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare, invita la deputata Tomasi ad assumerne le funzioni.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato la proposta di legge n. 1494 nel testo risultante dagli emendamenti approvati e rilevato che:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    all'articolo 1, il comma 2 prevede che lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega; si tratta di una formulazione che merita apprezzamento in quanto in precedenti occasioni il Comitato ne ha richiesto l'adozione in alternativa al ricorso alla tecnica dello “scorrimento”, vale a dire la norma procedurale che prevede che qualora il termine per l'espressione Pag. 7 del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, rendendo così complesso individuare in termini inequivoci la scadenza del termine di delega (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 29 maggio 2019 sulla proposta di legge C 1549 in materia di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e delega per il sostegno delle filiere etiche di produzione);

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Governo attui la delega conferita “anche in linea con i principi generali che regolano la crisi d'impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili”; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del rinvio operato, ad esempio indicando le norme generali alle quali si intende fare riferimento; nel caso in cui poi si intenda fare riferimento al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, andrebbe altresì valutato l'impatto sulla previsione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 118 del 2021, attualmente all'esame del Senato (S. 2371) che ha rinviato l'entrata in vigore del codice al 16 maggio 2022, fatta eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi, per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023; il principio direttivo di cui alla lettera f-bis) del comma 2 stabilisce un aggiornamento almeno triennale dell'albo dei commissari straordinari, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; al riguardo, con riferimento al criterio della rotazione si valuti l'opportunità di approfondire se si intenda fare riferimento al fatto che, a parità di altri requisiti la presenza nell'albo sarà a rotazione, come sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione, oppure al fatto che la scelta all'interno dell'albo dei commissari da nominare avverrà con un criterio di rotazione come ragioni di logica giuridica, ma non la formulazione letterale della norma, inducono a pensare; il principio direttivo di cui alla successiva lettera q) prevede la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria; al riguardo si valuti l'opportunità di specificare se la presentazione dell'istanza debba avvenire congiuntamente da parte di commissario straordinario e comitato di sorveglianza o anche disgiuntamente;

   formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 1, alinea e lettere f-bis) e q)».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.15.