CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2021
657.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione)
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 3258 – Relazione favorevole con osservazione su C. 3259).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che non sono state presentate proposte emendative ai provvedimenti in esame.
  Formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2020 (vedi allegato 1) e una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge di assestamento per il 2021 (vedi allegato 2).
  Evidenzia quindi che l'osservazione relativa al disegno di legge di assestamento origina dalla constatazione che la spesa corrente, al netto della spesa per interessi, registra un aumento di 18 miliardi di euro tra il 2020 e il 2021, arrivando, nel disegno di legge di assestamento in esame, a 622 miliardi di euro. Si rileva come un così elevato livello di spesa corrente non possa essere sostenuto per un periodo di tempo troppo superiore alla fine della fase acuta dell'emergenza pandemica.
  Si chiede pertanto alla Commissione Bilancio, competente in sede referente sui provvedimenti in oggetto, di valutare l'opportunità di acquisire maggiori elementi in ordine alle prospettive di evoluzione nel breve-medio termine della spesa corrente, al fine di assicurare la sostenibilità strutturale della stessa.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2020 e la proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge di assestamento per il 2021, formulate dal relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Luigi Marattin quale relatore presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

  La seduta termina alle 14.05.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.
Atto n. 273.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Umberto BURATTI (PD), relatore, osserva che lo schema in esame – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – intende dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/879 e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.
  La direttiva oggetto di recepimento integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), definisce il sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.
  L'articolo 1 dello Schema apporta modifiche al decreto legislativo n. 180 del 2015 (che ha recepito la direttiva BRRD), volte, in primo luogo ad attuare compitamente il nuovo assetto istituzionale disciplinato dal Regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico (MRU) esplicitando, in particolare, che nell'ambito del Meccanismo il decreto si applica in quanto compatibile con le disposizioni europee che lo regolano, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della BRRD. Di conseguenza, anche i poteri attribuiti alla Banca d'Italia sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano le procedure, gli strumenti e l'esercizio di compiti di risoluzione delle crisi bancarie, prevedendo differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB) e le autorità nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.
  Viene inoltre inserito nel Titolo III del decreto legislativo il nuovo Capo II-bis che recepisce nell'ordinamento nazionale la riforma della disciplina relativa al requisito minimo di fondi propri e passività computabili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL) per assicurarne la piena coerenza con lo standard sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total Loss Absorbing Capacity – TLAC).
  Lo schema introduce poi:

   il potere dell'autorità di risoluzione di vietare il pagamento dei dividendi e altre «distribuzioni» di risorse patrimoniali in grado di ridurre la capacità della banca di assorbire le perdite, nel caso di mancato rispetto dei requisiti di capitale stabiliti dalla CRD e dal CRR (nuovo articolo 13-bis del decreto);

   il potere dell'autorità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di Pag. 144pagamento e di consegna, ove necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria della banca in dissesto o a rischio di dissesto, stabilendo, tuttavia, per la Banca d'Italia la possibilità di disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di depositi disponibili sino a un massimo di 250 euro;

   il potere della Banca d'Italia di costituire per via amministrativa un ente-ponte e una società veicolo per la gestione di attività, nonché di adottarne l'atto costituivo e lo statuto, senza svolgere gli adempimenti procedurali previsti dalla ordinaria disciplina societaria in tema di costituzione di società per azioni, nonché la possibilità di procedere con trattative individuali per la cessione dell'ente-ponte ove la procedura aperta, trasparente e non discriminatoria richiesta dalla normativa non consenta di pervenire alla cessione.

  Vengono abrogate le disposizioni relative al Fondo di risoluzione unico (Titolo V del decreto) e la disciplina viene riformata mediante l'inserimento del nuovo articolo 78-bis che adegua le disposizioni nazionali al SRMR, disciplinandone gli aspetti attuativi. I Fondi nazionali di risoluzione hanno cessato di operare per gli Stati aderenti all'Unione Bancaria, essendo confluiti nel Fondo di risoluzione unico gestito dal SRB e le regole sul funzionamento del Fondo nazionale sono pertanto già superate dalle disposizioni del SRMR.
  Lo schema provvede anche ad adeguare il quadro sanzionatorio e a sopprimere diversi rinvii alla normativa secondaria della Banca d'Italia quando non più necessari, stante il fatto che la disciplina si presenta nel decreto, come risultante dalle modifiche in esame, interamente ricondotta al rango primario.
  L'articolo 2 apporta al TUB le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. Oltre ad adeguare il testo unico al rinnovato assetto istituzionale del MRU e alle procedure, gli strumenti e l'esercizio di compiti di risoluzione delle crisi bancarie previsti dal SRMR, viene introdotto nel TUB il nuovo articolo 12-ter in tema di tutela degli investitori non professionali nell'ambito della distribuzione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. In particolare, viene previsto un taglio minimo differenziato applicabile rispettivamente alle obbligazioni (emesse dopo l'entrata in vigore della norma) subordinate («junior»), pari a 200.000 euro, e alle obbligazioni rappresentative di debito chirografario di secondo livello («senior non-preferred»), le quali sono postergate rispetto alle prime nella gerarchia delle passività che regola l'assorbimento delle perdite in caso di fallimento, pari a 150.000 euro. La definizione di un taglio minimo elevato deriva dalla volontà di limitare l'accesso a tali tipologie di investimenti da parte dei piccoli investitori, in ragione del loro grado di rischio.
  Vengono inoltre aggiornati i rinvii al decreto legislativo n. 180 del 2015 alla luce delle modifiche apportate dallo schema.
  L'articolo 3 apporta al TUF le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. La principale riguarda l'inserimento nel testo unico del nuovo articolo 25-quater che estende alle imprese di investimento la disciplina in tema di tutela degli investitori non professionali disposta dalla BRRD, prevedendo il rinvio al neo articolo 12-ter TUB.
  L'articolo 4 apporta modifiche al decreto di attuazione della disciplina europea sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. In particolare, vengono aggiornate le definizioni di «controparte centrale» e di «partecipante» (al sistema di compensazione) previste all'articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 2001, in funzione delle modifiche proposte dallo schema ai testi legislativi precedentemente citati.
  L'articolo 5 abroga il comma 1105 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede un taglio minimo per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di 250.000 euro. Tale valore viene ridotto a 150.000 Pag. 145euro dalle modifiche proposte all'articolo 12-ter del TUB dallo schema in esame.
  L'articolo 6 interviene sul novello codice della crisi di impresa, in particolare sull'articolo 369 che ha modificato l'articolo 82 del TUB. Le modifiche proposte sono volte a correggere dei rinvii erronei contenuti in tale articolo 369. La Relazione illustrativa del Governo chiarisce che le modifiche sono apportate al codice della crisi di impresa e non al TUB in quanto le disposizioni del codice, comprese le modifiche che esso arreca al testo unico, non sono ancora in vigore.
  L'articolo 7 stabilisce che, in linea con quanto previsto dalla BRRD, il termine per la costituzione da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento del nuovo requisito MREL a regime sia fissato al 2024, ma l'autorità di risoluzione potrà differire questo termine su base individuale. Inoltre, è previsto che entro il 2022 debba essere rispettato un obiettivo intermedio fissato dall'autorità di risoluzione in modo da consentire l'entrata a regime del requisito secondo una progressione lineare. La Relazione illustrativa specifica che la finalità di tale regime transitorio è quella di permettere al settore bancario un adeguamento graduale ai più stringenti requisiti di capitale.
  L'articolo 8 dispone che sono applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore delle norme contenute nello schema in esame:

   l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna (articolo 68-bis del decreto legislativo n. 180 del 2015, come modificato dallo schema in esame);

   la nuova disciplina relativa al taglio minimo degli strumenti finanziari (articolo 12-ter TUB, come modificato dallo schema in esame);

   le nuove ipotesi sanzionatorie introdotte nei testi legislativi citati.

  Viene inoltre chiarito che le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015 che disciplinano il Fondo di risoluzione, di cui lo schema propone l'abrogazione, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse. Alla conclusione delle stesse il fondo di risoluzione istituito dalla Banca d'Italia è liquidato; l'eventuale residuo attivo è ripartito tra le banche aderenti.
  L'articolo 9 dispone che dall'attuazione delle norme sinora descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021): in particolare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega sono dettati dall'articolo 11 della legge citata.
  La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 53 del 2021 specifica che il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento della direttiva BRRD, contenuta nei decreti legislativi n. 180 del 2015 e n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea – ABE.
  La lettera b) specifica che il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti. Pag. 146
  La lettera c) prevede il ricorso, per l'attuazione della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tener conto degli orientamenti emanati dalle Autorità bancaria europea.
  La lettera d) delega il Governo ad avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva (UE) 2019/879, volta alla tutela dei titolari di depositi esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio.
  La lettera e) delega il Governo ad avvalersi delle facoltà, previste dall'articolo 44-bis della direttiva BRRD, allo scopo di assicurare la tutela degli investitori al dettaglio nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (bail-in), in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale.
  La lettera f) delega il Governo ad avvalersi della facoltà di imporre, alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario, l'obbligo di richiedere alle proprie controllate, con sede legale in Stati terzi, l'inserimento, nei contratti finanziari da esse conclusi, di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi, previsti dalla direttiva BRRD.
  La lettera g) delega il Governo ad apportare alla normativa di cui alla precedente lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, e delle esigenze di celerità delle relative procedure.
  La lettera h) delega il Governo ad apportare al citato decreto legislativo n. 180 del 2015 e al TUB le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento SRMR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.
  La lettera i) specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR.
  Conclude manifestando l'opportunità di svolgere un approfondito esame dell'atto in oggetto in relazione alla rilevanza delle questioni da questo disciplinate. Cita in particolare la previsione, recata dall'articolo 2 dello Schema, che introduce il nuovo articolo 12-ter del TUB, relativa al valore del taglio minimo delle obbligazioni subordinate e di quelle rappresentative di debito chirografario di secondo livello, fissato per limitare l'accesso a tali tipologie di investimenti da parte dei piccoli investitori, in ragione del loro grado di rischio. A tale proposito segnala come altri Paesi dell'Unione europea abbiano fissato soglie di differente importo. Inoltre chiede un chiarimento su quanto emerso dalla consultazione pubblica svolta nel mese di maggio 2021.
  In ragione di quanto testé evidenziato, chiede alla rappresentante del Governo di concedere alla Commissione un maggior lasso di tempo per l'espressione del parere di propria competenza.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda come questa richiesta fosse già stata formulata alla sottosegretaria Guerra, la quale aveva confermato la disponibilità del Governo ad attendere i pareri della Commissione anche oltre i termini originariamente fissati.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE conferma che la collega Guerra aveva acconsentito a una proroga del termine per l'espressione dei pareri sugli Schemi di decreto legislativo fino al prossimo 26 settembre. Assicura quindi la propria disponibilità a fornire nel più breve tempo possibile la documentazione che dovesse essere necessaria per l'approfondimento di questo atto e degli altri atti Pag. 147trasmessi al Parlamento nel mese di agosto.

  Umberto BURATTI (PD), relatore, ritiene che sarebbe opportuno posticipare alla settimana che va dal 4 all'8 ottobre il termine per l'espressione del parere sull'atto in oggetto.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di valutare la richiesta di posticipo dell'onorevole Buratti. Conferma quindi la disponibilità a fornire qualsiasi elemento utile alla valutazione del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, invita quindi il collega Buratti a indicare quanto prima nel dettaglio la documentazione che ritiene opportuno acquisire dal Governo per approfondire l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede se il breve tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del parere sia dovuto a motivi tecnici o di natura politica.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE evidenzia come siano in scadenza i termini per l'esercizio della delega. Si riserva comunque di verificare ulteriormente, anche consultando sul punto la Sottosegretaria Guerra, che ha sinora seguito l'esame dell'Atto, la possibilità di uno spostamento del termine a una data successiva al 26 settembre 2021.

  Umberto BURATTI (PD), relatore, ribadisce l'importanza del provvedimento e la necessità di avere informazioni precise sulle scelte operate dagli Stati membri in merito alla fissazione delle soglie di cui al nuovo articolo 12-ter del TUB, onde evitare che i risparmiatori italiani siano svantaggiati rispetto a quelli degli altri Paesi.
  Sottolinea quindi la necessità di conoscere approfonditamente la materia per deliberare correttamente.

  Luigi MARATTIN, presidente, auspica che l'esame del provvedimento possa avvenire in maniera approfondita e in tempi rapidi e, a tal fine, invita il collega Buratti a richiedere la documentazione che ritiene utile acquisire.
  Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
Atto n. 274.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Luigi MARATTIN, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Ungaro, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare ai fini del parere da rendere al Governo. Il provvedimento è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. A tal fine sono apportate modifiche alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.
  Ricorda innanzitutto che le obbligazioni bancarie garantite (OBG) sono titoli di debito emessi da enti creditizi e garantiti da attività di copertura sulle quali i titolari delle obbligazioni possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati in caso di default dell'emittente. Questo duplice diritto di credito nei confronti dell'aggregato Pag. 148 di copertura e dell'emittente è denominato meccanismo di doppia rivalsa.
  Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa dello Schema di decreto, fino ad ora, la disciplina delle OBG si è fondata principalmente sulla normativa nazionale. A livello europeo, infatti, è mancata una disciplina organica in questo ambito.
  La precedente direttiva 2009/65/CE (articolo 52, paragrafo 4) contiene una definizione generale di obbligazioni garantite, limitata allo scopo di definire gli strumenti in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Altri atti giuridici dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) e la direttiva 2014/59/UE, rinviano alla direttiva 2009/65/CE per l'individuazione delle obbligazioni garantite che ricadono nel loro ambito di applicazione.
  Le fonti di cui si prevede il recepimento con lo schema in esame mirano a istituire un quadro comune di armonizzazione minima in materia di OBG, che assicuri che le caratteristiche strutturali di tali titoli in tutta l'Unione europea corrispondano al profilo di rischio inferiore che ne giustifica il trattamento preferenziale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati Membri, a motivo della necessità di sviluppare ulteriormente il mercato delle obbligazioni garantite e l'Unione dei mercati dei capitali e di sostenere gli investimenti transfrontalieri.
  In particolare, la direttiva (UE) 2019/2162 è finalizzata ad assicurare un alto livello di protezione degli investitori tramite l'adozione di requisiti di armonizzazione a cui saranno soggette tutte le obbligazioni garantite emesse nell'Unione europea. Tali requisiti sono intesi a garantire lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell'Unione e a limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria.
  Il recepimento della normativa europea mira ad assicurare, tra l'altro, 1'adeguamento alle previsioni di cui al titolo II della direttiva (UE) 2019/2162, relativo alle caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite, tra cui:

   il meccanismo di doppia rivalsa e la segregazione delle attività di copertura;

   i diritti delle controparti ai contratti derivati specificamente stipulati a protezione del programma di emissione;

   la non aggredibilità delle obbligazioni garantite, tale per cui in caso di insolvenza o risoluzione della banca emittente gli obblighi di pagamento connessi alle obbligazioni garantite rispettano le scadenze del programma senza subire l'accelerazione automatica dei pagamenti;

   le caratteristiche delle attività di copertura ammissibili e i requisiti di copertura;

   gli obblighi in materia di trasparenza e informativa agli investitori;

   l'introduzione del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, al fine di coprire i deflussi netti di liquidità a 180 giorni dei programmi di obbligazioni garantite con una riserva di attività altamente liquide.

  In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati Membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità, tra cui, a titolo esemplificativo:

   la possibilità di disapplicare il requisito di liquidità dell'aggregato di copertura limitatamente al periodo coperto dal requisito di liquidità per gli enti creditizi previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Tale opzione consente di evitare la sovrapposizione tra i due requisiti, riducendo di fatto l'orizzonte di applicazione del requisito di liquidità per i programmi di obbligazioni garantite per un periodo pari a 30 giorni (ossia l'orizzonte temporale del requisito di liquidità per gli enti creditizi). L'opzione è stata esercitata Pag. 149all'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto;

   la possibilità di consentire l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, ossia obbligazioni garantite la cui scadenza prevista può essere posticipata per un periodo di tempo predefinito nel caso in cui si verifichi un determinato elemento di attivazione (cfr. criterio LDE articolo 26 comma 1, lettera g)). L'opzione è stata esercitata all'articolo 7-terdecies dello schema di decreto;

   la possibilità di consentire che il calcolo del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, nel caso di programmi a scadenza estensibile (cfr. articolo 7-terdecies dello schema di decreto), sia effettuato prendendo a riferimento la data di scadenza finale per il pagamento del capitale, ossia quella prevista nel caso in cui si verifichi l'elemento di attivazione. L'opzione è stata esercitata all'articolo 7-duodecies, comma 4, dello schema di decreto.

  Altre opzioni previste dalla direttiva (es. la possibilità di includere nel cover pool attivi garantiti da collateral assets localizzati al di fuori dell'UE o la presenza di un controllore dell'aggregato di copertura) erano norme già previste dall'ordinamento italiano e quindi confermate (cfr., rispettivamente, articolo 7-quinquies, comma 1, lettera i) e articolo 7-sexiesdecies dello schema di decreto).
  L'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162 delega agli Stati Membri la designazione di una o più autorità competenti per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, deputate allo svolgimento, tra gli altri, dei seguenti compiti:

   l'autorizzazione all'avvio di ciascun programma di emissione, previa verifica di determinati requisiti delle banche emittenti, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva medesima;

   il potere di rivedere regolarmente il programma di emissione per valutare la conformità alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva.

  In coerenza con il ruolo che la Banca d'Italia già svolge nella regolamentazione e nella vigilanza delle obbligazioni garantite, lo Schema di decreto designa la Banca d'Italia quale autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, attribuendole i relativi poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione, come indicato all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162.
  Quanto al regolamento (UE) 2019/2160, questo modifica e integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), e in particolare l'articolo 129, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite.
  In particolare, l'articolo 129 CRR disciplina le condizioni per attribuire un trattamento preferenziale per la ponderazione del rischio di credito derivante da esposizioni in obbligazioni garantite, rispetto a quanto previsto per i titoli di debito non garantiti.
  Le modifiche intervenute mirano a rafforzare i requisiti per la concessione del trattamento, preferenziale, alle obbligazioni garantite.
  Tra questi, viene introdotto un livello minimo di eccesso di garanzia pari al 5 per cento, definito come livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2162.
  Gli Stati Membri possono diminuire la soglia fino al 2 per cento, o autorizzare le rispettive Autorità competenti a fissare tale livello (articolo 129, par. 3-bis). La disposizione di delega prevede che questa opzione sia esercitata dalla Banca d'Italia, quale soggetto tecnicamente più adeguato a svolgere scelte coerenti con la vigilanza sulle banche. L'opzione sarà esercitata nelle disposizioni di attuazione di cui al nuovo articolo 7-undecies, comma 3, della legge n. 130 del 1999.
  Da ultimo, l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 costituisce l'occasione utile per apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare con il quadro normativo armonizzato Pag. 150 per le obbligazioni garantite europee anche le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese.
  Nell'ambito del riassetto complessivo nella normativa, le disposizioni relative alle c.d. obbligazioni bancarie collateralizzate (OBC), già oggetto di disciplina nell'ambito della legge novellata, sono inserite nel nuovo Titolo e ad esse viene conseguentemente estesa, nei limiti della compatibilità, la disciplina delle OBG.
  Rammenta poi che la delega per l'adozione del presente provvedimento è recata dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).
  L'articolo 26, comma 1, della legge di delegazione europea per il 2019-2020, alla lettera a) specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, e alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste.
  Le lettere b) e c) impongono di individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e attribuendo alla stessa i relativi poteri.
  La lettera d) prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tenere conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.
  La lettera e) reca criteri specifici relativi alla modifica dell'impianto sanzionatorio connesso alla disciplina delle obbligazioni garantite.
  La lettera f) prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura. Per «aggregato di copertura» la direttiva intende l'insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite, che sono segregate dalle altre attività possedute dall'ente creditizio emittente.
  La lettera g) prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili.
  La lettera h) prevede che il Governo attribuisca all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dall'articolo 1 della direttiva.
  La lettera i) prevede infine che il Governo apporti alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.
  Quanto infine alla struttura dello Schema di decreto, ricorda che l'articolato si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 reca le modifiche alla legge n. 130 del 1999 necessarie al recepimento della normativa europea.
  L'articolo 2 reca l'abrogazione degli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge n. 130 del 1999, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213.
  L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore e il regime transitorio delle disposizioni novellate.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Pag. 151Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.15.

Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi.
Doc. XXVII, n. 25.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S), premettendo che l'esame della relazione in oggetto non è svolto congiuntamente da parte delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, manifesta comunque l'opportunità di procedere politicamente in maniera uniforme e chiede pertanto di acquisire gli elementi già richiesti dal senatore Fenu, relatore del documento presso la Commissione Finanze del Senato assieme al senatore Bagnai.
  In particolare evidenzia che, per avere una visione più chiara della composizione del magazzino fiscale, sarebbe opportuno acquisire informazioni relative:

   alla distinzione, all'interno dei ruoli inclusi nel magazzino e dei ruoli iscritti o presi in carico annualmente dall'agente per la riscossione, tra crediti derivanti da avvisi di accertamento e attività di controllo e crediti da riscossione «fisiologica» da liquidazione ordinaria;

   alla specificazione, nell'ambito dei crediti iscritti a ruolo annualmente (80 miliardi di euro), della percentuale di crediti riconducibili a soggetti con crediti già iscritti a ruolo (magazzino), in particolare soggetti titolari di crediti difficilmente recuperabili;

   alla specificazione per fascia di importo dei contribuenti debitori e non solo dei singoli crediti iscritti a ruolo.

  Luigi MARATTIN, presidente, invita la rappresentante del Governo a fornire i dati richiesti dall'onorevole Martinciglio.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, evidenzia che, pur essendo l'esame del documento svolto separatamente dai due rami del Parlamento, è in corso una collaborazione tra i relatori presso la Commissione Finanze della Camera e i relatori presso la Commissione Finanze del Senato, senatori Fenu e Bagnai, al fine di predisporre una bozza di risoluzione condivisa, che potrà tenere conto anche delle informazioni richieste dalla collega Martinciglio.
  Auspica di poter presentare già la prossima settimana una proposta di risoluzione, snella e sintetica nelle premesse e che rechi una parte dispositiva precisa e dettagliata, al fine di affrontare in termini puntuali le tematiche dell'organizzazione delle Agenzie, del magazzino fiscale e della riforma della riscossione a regime per far fronte al flusso di cartelle che si genera annualmente. La proposta verrà quindi sottoposta al giudizio dei gruppi parlamentari e in qualità di relatore si dichiara sin d'ora disponibile al più ampio confronto, anche in via informale, con i colleghi.

  Luigi MARATTIN, presidente, esprime apprezzamento per la disponibilità dei relatori al più ampio confronto tra gruppi su tematiche che rivestono particolare rilievo.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) chiede informazioni in ordine alla trasmissione dei contributi scritti richiesti dalla Commissione sui contenuti della Relazione.

  Luigi MARATTIN, presidente, segnala che è stato richiesto ai soggetti interpellati di Pag. 152trasmettere i propri contributi entro la serata di domani, giovedì 16 settembre.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Avverte altresì che l'interrogazione Cancelleri n. 5-06580 è stata sottoscritta dalla deputata Martinciglio.

5-06580 Cancelleri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) segnala che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di facilitare il rapporto tra cittadini e intermediari nella compilazione della dichiarazione dei redditi, in relazione a dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria, poiché si tratta di pagamenti effettuati con mezzi tracciabili. Auspica che il Governo si ravveda su questo punto, in modo tale che il fisco diventi davvero «amico» del contribuente e siano ridotte le incombenze a carico di quest'ultimo.

5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentire l'ingresso di capitali privati in società in house.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giulio CENTEMERO (Lega), ringraziando per la complessa risposta, che si riserva di esaminare nel dettaglio, rileva una chiusura all'ipotesi di quotazione in borsa anche di una partecipazione minoritaria dei privati alle società in house. Ritiene che questa chiusura costituisca un paradosso a fronte della maggiore collaborazione tra pubblico e privato che sarà necessaria per l'attuazione del PNRR.
  Esprime comunque soddisfazione per quanto evidenziato in ordine alla volontà del Governo di farsi parte attiva al fine di verificare la possibilità di implementare l'ingresso di capitali privati nelle società in house.

5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluni interventi di ristrutturazione.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatto dei chiarimenti ricevuti, che consentono di fugare dubbi su possibili difformità di trattamento nell'applicazione dell'agevolazione. Pag. 153È quindi importante il chiarimento relativo alla possibilità di accedere al bonus anche se uno dei comproprietari ne ha già goduto per altri immobili. Importante anche che la questione dei condomini sia stata chiarita ufficialmente mediante la risposta all'interrogazione in titolo.
  Sottolinea infine il grande successo che sta riscuotendo il Superbonus e per tale motivo è importante che tutti i suoi aspetti applicativi siano ben chiari. Auspica infine che anche la questione dell'assimilazione del servoscala ai montacarichi e agli ascensori possa presto trovare una soluzione positiva da parte dell'Agenzia delle entrate.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.