CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 settembre 2021
656.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 211

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2021.
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno Pag. 212 di legge recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020» ed il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021», con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 13).
  Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.
  Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda inoltre che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
  Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda altresì che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.
  Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.
  È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.
  È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.
  Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile», costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.
  Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, in sede consultiva, evidenzia che possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.
  Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente presso la Commissione bilancio.
  Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.
  Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Pag. 213Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.
  L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
  Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.
  Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 9 di domani.
  In qualità di relatore illustra, quindi, i contenuti dei provvedimenti.
  A tale proposito, rammenta che lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 13), da fine settembre 2019, in base all'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019) ha nuovamente assunto tale denominazione, essendo state ritrasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo le funzioni in materia di turismo, che erano state trasferite al Dicastero agricolo l'anno precedente dal decreto-legge n. 86 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018). Dal 2020, la missione Turismo, essendo stata ritrasferita al dicastero culturale, non è, pertanto, più presente nello stato di previsione del MIPAAF.
  Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
  La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica, legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato – entro il successivo mese di giugno – alle Camere, con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione, la quale svolge anche una Relazione in merito.
  Ciò premesso, nel rinviare, per una più approfondita disamina dei contenuti dei disegni di legge in esame, alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che, nell'anno 2020, gli stanziamenti di spesa iniziali del MIPAAF, iscritti nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ammontavano, in termini di competenza, a circa 1.111,7 milioni di euro.
  Gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo dicastero ammontano – per l'anno 2020 – a 2.108,1 milioni di euro, con un aumento di circa 996,4 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (+89,6 per cento), che rappresentano circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato dello scorso anno.
  Nell'anno 2019, lo scostamento tra previsioni iniziali e stanziamenti definitivi di competenza era stato di circa 195,3 milioni di euro (con un incremento di circa il 20 per cento), con stanziamenti definitivi di competenza di circa 1.148,5 milioni di euro.
  Ricorda che le Missioni afferenti al MIPAAF, nell'anno 2020, sono state tre: «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (9), «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (32) e Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18).
  Segnala al riguardo che la Corte dei conti, nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020 (Vol. II), alla cui lettura si rinvia per un ulteriore approfondimento, analizza la gestione del dicastero e dei singoli programmi di spesa. In linea generale, essa osserva che gli stanziamenti iniziali del Ministero sono stati più volte incrementati, nel corso del 2020, a seguito della decretazione d'urgenza scaturita dalla crisi pandemica da Covid-19. Tale decretazione d'urgenza ha interessato, in modo Pag. 214particolare, gli stanziamenti destinati alla Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», per un importo complessivo di 895,45 milioni di euro (di cui 508,2 milioni per il programma «Politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale»; 385,25 milioni per il programma «Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»; 2 milioni per il programma «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»). Dall'analisi dei risultati della gestione, la Relazione rileva, inoltre, una migliore capacità di impegno rispetto al precedente esercizio, pari all'88,8 per cento rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza (era pari al 70 per cento nel 2019). La capacità di pagamento, poi, è stata pari al 94,5 per cento (era il 93 per cento nel 2019), confermando la tendenza al miglioramento già registrata nell'anno precedente: nel dettaglio, la spesa corrente ha presentato una capacità di impegno sulla competenza pari al 95,6 per cento e di pagamento pari al 98 per cento (per quanto concerne la spesa in conto capitale, la capacità di impegno sulla competenza è stata pari all'82 per cento e quella di pagamento al 91 per cento).
  La Corte, tra l'altro, cita il Piano irriguo nazionale tra le azioni di maggior significato poste in essere dal Dicastero (anche per la connessione con l'Agenda 2030), evidenziando come lo stato di avanzamento dei lavori, tanto nel Centro-Nord, quanto nel Centro-Sud, «abbia subito un evidente e forte rallentamento, se non un vero e proprio arresto, causato dal blocco dei cantieri nella fase di piena pandemia. Tale circostanza si è riflessa anche sulla capacità di rendicontazione degli enti irrigui titolari delle concessioni in oggetto e, dunque, sulle erogazioni dei finanziamenti».
  I residui accertati, al 31 dicembre 2020, ammontano a 413,7 milioni di euro (a fine esercizio 2019, ammontavano a 365 milioni di euro).
  Per ciò che attiene all'analisi dello stato di previsione della spesa del MIPAAF per centri di responsabilità (CDR), ricorda che i CDR del Ministero, nell'anno 2020, sono stati quattro:- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;- Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;- Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;- Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
  La realizzazione di ciascun programma di spesa è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa.
  Esaminando le spese per Centri di responsabilità, si evince che le dotazioni definitive in conto competenza sono assegnate ai seguenti CDR, nel seguente ordine di rilevanza: CDR 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, che assorbe circa il 53,7 per cento del totale; CDR 3. Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che assorbe circa il 43 per cento dell'intero stanziamento definitivo; CDR 4. Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che presenta circa il 2,9 per cento delle dotazioni definitive; CDR 1. Gabinetto e uffici diretta collaborazione all'opera del Ministro, che assorbe circa lo 0,4 per cento degli stanziamenti definitivi.
  Con riferimento all'analisi della spesa per missioni e programmi di interesse della Commissione agricoltura rilevo che l'attività del Ministero, nel 2020, risulta articolata – come anticipato – in tre missioni, con relativi 6 programmi di spesa sottesi, per uno stanziamento definitivo complessivo di competenza pari a 2.108,1 milioni di euro.
  La missione che assorbe la quasi totalità delle risorse del Ministero (circa il 98,3 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza) è la missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che presenta nel 2020 uno stanziamento complessivo – nel bilancio dello Stato – di circa 2.073,3 milioni di euro (lo stanziamento definitivo per la predetta missione, nel 2019, era stato di 1.047,9 milioni di euro). Pag. 215
  In particolare:

   1) Al programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» sono assegnate risorse definitive, per il 2020, pari a circa 1.124,1 milioni di euro (nel 2019, erano circa 504,5 milioni di euro), corrispondenti a circa il 54,2 per cento di quelle complessive della missione 9.

   2) Per quanto concerne il programma «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale», nel Rendiconto generale dello Stato del 2020 risultano assegnati allo stesso circa 62,3 milioni di euro di stanziamenti definitivi in conto competenza (nel 2019, erano circa 55,2 milioni di euro), pari a circa il 3 per cento degli stanziamenti complessivi della missione 9.

   3) Con riferimento al programma «Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», questo è relativo alle politiche nazionali e, in particolare, delle filiere di produzione, del settore della pesca e dell'ippica, e vede assegnate risorse definitive, per il 2020, pari a circa 886,9 milioni di euro (nel 2019, erano circa 488,2 milioni di euro), pari a circa il 42,8 per cento degli stanziamenti della missione.

  Per quanto concerne la missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», questa si suddivide – nell'ambito dello stato di previsione del MIPAAF – nei due programmi 32.2 «Indirizzo politico» e 32.3 «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza».
  Il primo di questi due programmi (che assume la numerazione 2.1 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF), presentava – in base al Rendiconto – una previsione iniziale, per il 2020, in termini di competenza, di circa 9,3 milioni di euro: lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 7,4 milioni di euro.
  Per quanto concerne il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (che assume la numerazione 2.2 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF), questo presentava una previsione iniziale di competenza di circa 18,2 milioni di euro che, alla fine dell'esercizio finanziario 2020, si è definita in circa 19,5 milioni di euro. Lo stanziamento definitivo di competenza dell'intera missione 32, all'interno dello stato di previsione del MIPAAF, si attesta quindi a circa 26,9 milioni di euro (lo stanziamento definitivo per la predetta missione 32, nel 2019, era stato di 41 milioni di euro).
  La missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», è composta – nello stato di previsione in esame – del solo programma 18.18 «Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali». Essa è presente nello stato di previsione del MIPAAF dal 2019, dopo la riforma del dicastero attuata dal citato decreto-legge n. 104 del 2019 e racchiude – in sintesi – le risorse destinate alla tutela e valorizzazione del settore forestale, precedentemente allocate nella missione Agricoltura. Tale programma presentava una previsione iniziale, per il 2020, in termini di competenza, di circa 6,2 milioni di euro: lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 7,7 milioni di euro (lo stanziamento definitivo per la predetta missione 32 – all'interno dello stato di previsione del MIPAAF – nel 2019, era stato di circa 8 milioni di euro).
  Venendo al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato – che, come è noto, consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente, si sofferma sulle sole parti di competenza della Commissione Agricoltura.
  Ricorda in particolare che in base alla disciplina della legge di assestamento di bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della citata legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto. Pag. 216
  Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
  Come già anticipato, in base alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali determinata dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, che ha ritrasferito le funzioni in materia di turismo dal dicastero agricolo a quello culturale, nella legge di bilancio 2021 e nel disegno di legge di assestamento 2021, per quanto concerne lo stato di previsione della spesa del MIPAAF, sono quattro i centri di responsabilità amministrativa:

   Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;- Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;- Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

   Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

  Le missioni iscritte nello stato di previsione del MIPAAF, dal 2020 – con la perdita della Missione Turismo (31) e il mantenimento della Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) – sono 3 (rispetto alle precedenti 4), alle quali sono sottesi 6 programmi di spesa. Si evidenzia che, come per lo scorso anno, la realizzazione di ciascun programma di spesa è affidata, nell'esercizio finanziario 2021, ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa.
  Per l'anno 2021, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAF, iscritti a legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ammontano a circa 1.753,2 milioni di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano – nel testo del disegno di legge che è stato approvato dal Senato, che non è stato modificato relativamente allo stato di previsione del MIPAAF – a 1.943,8 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 190,6 milioni di euro (+10,8 per cento), rappresentando circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato.
  Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2021 ammontano invece a 1.760,8 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 1.951,2 milioni, con un aumento di 190,4 milioni di euro (+10,8 per cento).
  I residui, con il DDL di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti al 31 dicembre 2020 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative, e passano da 89,8 milioni di euro presunti al 1° gennaio 2021 a 415,7 milioni di euro così come assestati, con un incremento di circa 325,9 milioni di euro (+362 per cento).
  Secondo quanto risulta dalla Nota illustrativa allo stato di previsione del MIPAAF, contenuta nel disegno di legge di assestamento 2021 (Tabella 13), l'incremento delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori:

   a) a variazioni per atto amministrativo, che nel periodo gennaio-maggio 2021 sono state già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, in termini sia di competenza sia di cassa, nella medesima misura, per circa complessivi 189,81 milioni di euro in aumento;

   b) a proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento pari, complessivamente, a circa +800 mila euro in termini di competenza e +630 mila euro in termini di cassa e – come anticipato – a circa +325,9 milioni di euro in termini di residui.

   Infine ricorda che la commissione dovrà esprimersi sui provvedimenti in titolo nella seduta già prevista per la giornata di domani. Pag. 217
   Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la Commissione è stata autorizzata dalla presidenza della Camera a trasmettere rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, alle Commissioni VIII e X, cui è stato assegnato lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in quanto provvedimento contenente alcune disposizioni di specifico interesse della Commissione Agricoltura.

  Andrea FRAILIS (PD), relatore riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive.
  Ricorda preliminarmente che l'articolo 5 della legge 22 aprile 2021. n. 53 – legge di delegazione europea 2019-2020 – conferisce al Governo la delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001, che promuove l'uso dell'energia da fonti rinnovabili che promuove il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili che rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Tale obiettivo europeo è perseguito nell'ambito della più ampia strategia del «Green Deal», ovvero l'insieme delle politiche e delle azioni volte a raggiungere la neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050, garantendo che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse.
  Evidenzia, al riguardo, che il termine di recepimento per la Direttiva è scaduto il 30 giugno 2021, data entro la quale gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa, per poi informarne immediatamente la Commissione. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell'Italia, il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, anche l'Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che migliorino contestualmente la tutela dell'ambiente, la sicurezza energetica, e l'accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e ambiente. In tale ottica ha condiviso l'orientamento comunitario volto a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia e ha inteso supportare un Green New Deal, come un patto Pag. 218verde con le imprese e i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese.
  In siffatto contesto, l'Italia ha redatto un Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi al 2030 con altre esigenze, comprese quelle relative agli impatti ambientali. Il Piano, predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, è stato poi trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019 e successivamente approvato.
  Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2001/2018, in esame, trova quindi al suo interno l'attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC, sul quale si è svolta un'ampia consultazione pubblica e la Valutazione Ambientale Strategica. Al contempo, prevede altresì una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto «fit far 55».
  Le misure contenute nel decreto legislativo in esame intendono dunque accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili. La concretizzazione di tale transizione esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture.
  Ciò premesso, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Agricoltura segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica. In sostanza, vengono riepilogate le misure e gli obiettivi del PNRR, indicando le norme di coordinamento con il decreto legislativo di recepimento. Tra gli incentivi che fanno capo al PNRR rilevano, in particolare, lo sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4) e lo sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1).
  L'articolo 20 prevede la definizione, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'insta1lazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica.
  Attraverso tale disciplina saranno dettati i criteri per la definizione delle aree idonee necessarie alla installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri atti a individuare, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie e saranno definite le modalità per individuare aree industriali dismesse e altre arce compromesse, aree abbandonate e marginali da qualificare come idonee, e gli elementi per tali classificazioni Sono previsti altresì criteri di ripartizione della potenza installata tra Regioni e Provincie autonome (commi da 1 a 3). È definita, inoltre, la tempistica per l'individuazione delle aree e delle superfici da parte delle Regioni e specificata la necessità di rispettare i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e Pag. 219sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo (commi 4 e 5). Infine, sono individuati specifici divieti per le Regioni e le province autonome in attuazione della disciplina sulle aree idonee e nelle more dell'adozione del provvedimento previsto e viene fornita una prima indicazione di aree considerate idonee (commi da 6 a 8).
  L'articolo 21, al fine di garantire un adeguato stato di supporto alle Regioni e Province Autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse prevede l'istituzione di una piattaforma digitale sviluppata dal GSE che includa le informazioni e gli strumenti necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio nonché la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.
  L'articolo 22 definisce procedure autorizzative semplificate e accelerate per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee.
  L'articolo 23 reca disposizioni circa l'autorizzazione di impianti offshore mediante rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. È prevista, inoltre, l'adozione di un piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al fine di considerare idonee le aree preposte alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
  L'articolo 24 interviene sull'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di semplificazione procedimentale con riferimento agli iter di autorizzazione della costruzione, delle modifiche e della riconversione di impianti di produzione di biometano.
  L'articolo 25 prevede, al fine di semplificare e uniformare, a livello nazionale, l'installazione di impianti di piccola taglia per la produzione di energia rinnovabile termica e per favorire l'efficienza energetica il rinvio a specifiche disposizioni da applicare per le procedure autorizzative stabilendo, altresì, una disposizione transitoria per l'entrata in vigore della disciplina suddetta.
  Sottolinea, infine, che ulteriori disposizioni di interesse della Commissione XIII sono inoltre contenute negli articoli 42 e 44.
  In particolare, l'articolo 42 disciplina i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra che tutte le fonti di energia da biomassa, indipendentemente dall'utilizzo finale, devono rispettare per poter accedere ai regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.
  Nello specifico, è prevista: l'estensione anche ad altri comparti di alcuni criteri di sostenibilità già esistenti relativi ai terreni di provenienza delle biomasse; l'introduzione di criteri di sostenibilità aggiuntivi riferiti alle biomasse forestali; la revisione dei valori minimi di risparmio in termini di emissioni di gas ad effetto serra rispetto al combustibile fossile di riferimento.
  L'articolo 44 ha un contenuto prevalentemente tecnico e specifica i criteri per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, rinviando ai vari allegati per l'individuazione delle metodologie di calcolo da seguire.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia il relatore per aver introdotto la discussione su un provvedimento che certamente contiene alcune disposizioni di estrema rilevanza per la Commissione Agricoltura.
  Al riguardo auspica che la Commissione possa disporre di un adeguato lasso di tempo al fine di approfondire, in particolare, gli aspetti relativi all'impatto degli impianti off shore sull'attività di pesca di cui all'articolo 23 del testo in esame. Osserva, altresì, che andrebbero approfondite anche alcune criticità relative agli impianti eolici.

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  Filippo GALLINELLA, presidente, nel sottolineare come la Commissione Agricoltura dovrà esprimere i propri rilievi nel rispetto dei previsti termini regolamentari assegnati alle Commissioni di merito, ritiene che vi sia la possibilità per compiere un'attenta valutazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto che incide su profili rilevanti di competenza, quali il fotovoltaico, la questione dell'uso dei combustibili da biomassa e degli impianti cosiddetti offshore.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Matteo DALL'OSSO (CI) sottopone all'attenzione della presidenza e della Commissione la recente pronuncia della Commissione europea sul marchio PROSEK che certamente avrà un impatto negativo sui alcuni prodotti vinicoli italiani.
  Al riguardo ritiene opportuno che sia il Parlamento che il Governo esercitino una funzione di sensibilizzazione su tali criticità presso le istituzioni europee.

  Filippo GALLINELLA, presidente, osserva come la questione rappresentata dal deputato Dall'Osso potrebbe essere oggetto di un atto di sindacato ispettivo.

  La seduta termina alle 11.45.