CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 settembre 2021
656.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 156

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. – Intervengono il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin e, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 10.45.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.
Atto n. 270.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 5 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno «scorrimento» di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadono in data odierna. Fa presente che al riguardo, l'Ufficio di presidenza della X Commissione, ha acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere, al fine di consentire che la Commissione si pronunci entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto.
  Chiede pertanto al rappresentante del Governo se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, verosimilmente entro la prima metà del mese di ottobre, termine che appare compatibile con l'esigenza che l'Esecutivo a sua volta disponga del tempo sufficiente per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN, in ordine ai profili sui quali ha richiamato l'attenzione la presidente, si riserva di informare la Commissione quanto il Governo possa attendere, oltre il termine previsto per l'espressione del parere, al fine di consentire uno spazio adeguato di esame dello schema in titolo e, al tempo stesso, assicurare il rispetto dei termini per l'esercizio della delega.

  Luca SQUERI (FI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e ricorda che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019- 2020), allegato A, n. 12, per il recepimento della direttiva (UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.
  Prima di illustrare il contenuto dell'atto in esame, composto di tre articoli, riassume i contenuti della direttiva cui esso dà attuazione che è stata adottata in funzione della progressiva realizzazione del mercato interno e mira a garantire equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà. Essa si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, ovverosia contiene disposizioni che devono essere «rigidamente» introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori con norme nazionali diverse. Segnala anche che in taluni passaggi, tuttavia, attesa l'impossibilità di superare le diversità di posizioni fra i vari Stati Membri manifestate nel corso del negoziato, la formulazione delle norme europee «è stata degradata» in chiave di armonizzazione minima, con ciò consentendo un margine di recepimento nazionale di più ampio spessore. La direttiva, dunque, armonizza pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, che viene espressamente abrogata. Segnala altresì Pag. 158 che la direttiva attuata con il presente schema si integra con la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali, negoziata quasi contestualmente, le cui norme di attuazione ricalcano appunto in larga parte gli istituti disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/771.
  Passando al contenuto dello schema, osserva, preliminarmente, che nella sua formulazione è stata utilizzata la tecnica della novellazione e, all'articolo 1, comma 1, sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo; il comma 2 del medesimo articolo 1 è volto a specificare quale nozione di «produttore», rispetto a quella generale utilizzata nell'articolo 3 del codice, si applica al capo oggetto dello schema. L'articolo 2, al comma 1, dispone circa l'acquisto dell'efficacia delle nuove norme, fissandola al 1° gennaio 2022 e per i soli contratti successivamente conclusi mentre, al comma 2, prevede obblighi di informazioni da rendere alla Commissione europea a carico del Ministero dello sviluppo economico circa la normativa interna nella materia disciplinata dalla direttiva in recepimento. Infine, l'articolo 3 reca la disposizione di neutralità finanziaria.
  Relativamente all'articolo 1, comma 1, ribadisce, quindi, che esso sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo (da ora in poi: «codice»), che aveva recepito l'abrogata direttiva 1999/44/CE, composto ora degli articoli da 128 a 135-septies. Il nuovo articolo 128 del codice disciplina l'ambito di applicazione e le definizioni. Segnala, in particolare, che al comma 1, rispetto alla norma attualmente in vigore, non si è mantenuto il precedente riferimento ai «beni di consumo» come oggetto del contratto in quanto nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE era presente tale inciso, ma esso non è stato riprodotto né nell'articolo 1, né nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771; tale mancata specificazione è frutto della scelta del legislatore europeo di allargare il campo di applicazione comprendendo, limitatamente agli istituti disciplinati dalla nuova direttiva, i beni materiali con contenuto o servizi digitali integrati. Lo schema, peraltro, ha preferito utilizzare la definizione di «garanzie convenzionali» in luogo di quella di «garanzie commerciali», contenuta nel testo europeo, per mantenere continuità terminologica con la normativa sostituita (come si rileva dalla relazione che accompagna lo schema di decreto). Il comma 2 contiene le definizioni, come previste dall'articolo 2 della direttiva 2019/771. Tra di esse, molte delle quali riproducono o ricalcano quelle già presenti nel codice – e che, per brevità, tralascia –, segnala, oltre quanto già accennato relativamente alla nozione di «produttore» (in dettaglio: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo) e alle «garanzie convenzionali» (qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge): una miglior specificazione della definizione di venditore (ricomprendendovi anche il fornitore di piattaforme se agisce solo come tale in relazione ad un contratto di vendita con il consumatore finale); un intervento innovativo sulla definizione di bene con l'inserimento tra di essi dei «beni con elementi digitali» (qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene) nonché l'inclusione degli animali vivi tra i beni medesimi; le nozioni di servizio digitale, compatibilità, funzionalità, interoperabilità che riproducono pedissequamente il testo europeo; l'inserimento della nozione di durabilità (la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale), che riproduce il testo europeo; l'inserimento delle definizioni di «senza spese» e «asta pubblica», che hanno carattere di novità e riproducono Pag. 159 il testo europeo. Il comma 3 riproduce l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771 e chiarisce il rapporto fra l'ambito di applicazione di tale direttiva e quello della direttiva (UE) 2019/770: le disposizioni del capo in oggetto non si applicano ai contratti di mera fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale facendo eccezione i contenuti digitali o i servizi digitali allorché si trovino incorporati o interconnessi con beni e che sono forniti con il bene ai sensi del medesimo contratto, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi, specificando altresì che quando tale incorporazione o inclusione siano dubbie, si presume che la fornitura rientri nel contratto di vendita. Il comma 4, che riproduce l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/771, esclude l'applicazione delle disposizioni del capo in oggetto al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale e ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge. Il comma 5 riproduce il precedente comma 3 dell'articolo 128 del codice del consumo e prevede che le recate disposizioni si applicano alla vendita di beni usati (limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa), ivi compresi i casi in cui siano venduti in aste pubbliche, a condizione che siano facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla stessa direttiva.
  Illustra quindi l'articolo 129 del codice che riproduce il contenuto degli articoli 5, 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 2019/771. Il comma 1 sancisce l'obbligo del venditore di fornire beni conformi al contratto e la disposizione è analoga a quella precedentemente contenuta nell'articolo 129 comma 1 del codice del consumo. Il comma 2 contiene i requisiti soggettivi della conformità del bene al contratto (idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore e da questi reso noto per tempo, essere corredato di tutti gli accessori e le istruzioni ed essere fornito con gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita). Il comma 3 recepisce l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771 e contiene i requisiti oggettivi della conformità al contratto. Il bene deve essere: idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo; possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione; essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio e istruzioni ragionevolmente attesi; essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.
  L'articolo 130 recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2019/771, e reca disposizioni in materia di obblighi del venditore e condotta del consumatore. Il comma 1 riproduce il testo del precedente articolo 129, comma 4, e limita il vincolo del venditore alle predette dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129, comma 3, se da lui non conosciute, ovvero se siano state corrette prima della vendita ovvero se non hanno influenzato la decisione di acquistare il bene. Il comma 2 recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771 e riguarda la disciplina degli «aggiornamenti dei contenuti digitali»: il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili e fornirglieli nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure se il contratto di vendita prevede una fornitura Pag. 160continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo. Il comma 3 disciplina il caso di esonero della responsabilità del venditore per i difetti di conformità connessi al mancato aggiornamento ove il consumatore non installi gli aggiornamenti ricevuti entro un termine congruo, nonostante esaustive informazioni fornite dal venditore circa la disponibilità dell'aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso e la mancata installazione da parte del consumatore o l'installazione errata dell'aggiornamento non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore. Il comma 4 recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/771 e sostituisce, introducendo una disciplina in parte diversa, il precedente articolo 129, comma 3, del codice del consumo ovverosia l'ipotesi di patto che escluda dalle previsioni contrattuali alcuni requisiti oggettivi di conformità quando il consumatore è stato specificamente informato e questi ha espressamente e separatamente accettato al momento della conclusione del contratto di vendita.
  L'articolo 131 recepisce l'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/771 in tema di errata installazione dei beni e sostituisce, allineandosi alla sua formulazione, quanto previsto dal precedente articolo 129, comma 5, del codice del consumo. Vi è difetto di conformità se esso deriva da: installazione prevista dal contratto di vendita eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; installazione effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.
  L'articolo 132 recepisce l'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/771 e mira ad estendere i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l'uso del bene è limitato o impedito da restrizioni derivanti dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.
  L'articolo 133 recepisce l'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771 e disciplina la responsabilità del venditore. Il comma 1 ricalca la precedente previsione dell'articolo 130, comma 1, del codice del consumo nonché l'originaria previsione dell'articolo 132, comma 1, sintetizzandole in un'unica disposizione. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (eseguita ai sensi dell'articolo 61 del codice) e che si manifesta entro due anni da tale momento. La disposizione si applica anche ai beni con elementi digitali, salvo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2. Il comma 2, peraltro, prevede che nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se la fornitura è continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo previsto dal contratto. Il comma 3 mantiene quanto già disposto dall'articolo 132, comma 4, del codice del consumo, prevedendo la prescrizione del diritto di azione nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; ciò in conformità a quanto consentito dall'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2019/771. Il comma 4 è frutto dell'esercizio della facoltà concessa agli Stati membri dal legislatore europeo all'articolo 10, paragrafo 6, e mantiene le previsioni del precedente articolo 134, comma 2, del quale riproduce la formulazione estendendo, in caso di beni usati, la derogabilità pattizia non solo alla durata della responsabilità del venditore ma anche al termine di prescrizione del diritto di azione (a minimo un anno).
  Segnala poi che l'articolo 134 recepisce l'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/771 e disciplina il diritto di regresso (nel testo Pag. 161vigente del codice regolato dall'articolo 131). Il comma 1 disciplina il diritto di regresso del venditore in termini sostanzialmente analoghi alla previsione vigente: il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, ha diritto di regresso nei confronti delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. Il comma 2 dispone che il venditore che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
  Osserva quindi che l'articolo 135 recepisce l'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/771 in tema di distribuzione dell'onere della prova e ricalca quanto previsto nel vigente articolo 132, comma 3, del codice del consumo con la differenza che il termine semestrale è stato sostituito da un termine annuale: salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. La norma si applica anche ai beni con elementi digitali, beni relativamente ai i quali il comma 2 dispone che, qualora il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova grava sempre in capo al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato nell'articolo 135, comma 2 (due anni o, se maggiore, per la durata prevista dal contratto).
  Espone poi i contenuti dell'articolo 135-bis che recepisce l'articolo 13 della direttiva (UE) 2019/771 e sostituisce il vigente articolo 130 del codice del consumo e dispone sui rimedi a disposizione del consumatore. Il comma 1 stabilisce, in via generale, che in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base di determinate condizioni. Il comma 2 stabilisce che ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, che del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità e della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Il comma 3 prevede che venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze. Il comma 4 dispone che il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita (disciplinata dal successivo articolo 135-quater) se: il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione (nei casi possibili) oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni; si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene; il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Evidenzia, tuttavia, che il comma 5 prevede che il consumatore goda del diritto di risolvere il contratto soltanto nei casi in cui il difetto di conformità non sia di lieve entità. Peraltro, il comma 6, che recepisce il paragrafo 6 dell'articolo 13 della direttiva, introduce la facoltà per il consumatore di rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in esame: resta Pag. 162impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.
  Fa poi presente che l'articolo 135-ter recepisce l'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/771 e reca disposizioni relative alla riparazione e alla sostituzione. Ai sensi del comma 1 esse avvengono: senza spese; entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. Il comma 2 dispone che il consumatore deve mettere a disposizione del venditore il bene e che il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese. Ai sensi del comma 3, qualora necessario, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione. Inoltre il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione (comma 4).
  Illustra l'articolo 135-quater che recepisce gli articoli 15 e 16 della direttiva (UE) 2019/771 e dispone sulla riduzione del prezzo e sulla risoluzione del contratto. Segnala che la relazione che accompagna lo schema osserva che le disposizioni recate, trattandosi di fattispecie previste in termini di armonizzazione massima, riproducono quasi fedelmente il testo della direttiva europea in questione. Il comma 1 prevede che la riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme. Il comma 2 stabilisce che il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita. Il comma 3, in ossequio al principio di tutela effettiva del consumatore, dispone che qualora il consumatore acquisti beni «multipli» e il difetto di conformità riguardi soltanto alcuni dei beni, ha diritto di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni acquistati insieme ai beni non conformi, anche se tali altri beni sono conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi. Se il consumatore risolve il contratto, restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.
  Ricorda brevemente l'articolo 135-quinquies che recepisce l'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771 e disciplina le garanzie convenzionali superando, con una disciplina di maggior dettaglio, il vigente articolo 133 del codice del consumo nonché l'articolo 135-sexies che recepisce, ai commi 1 e 2, quanto previsto dall'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/771. Salvo quanto altrimenti disposto, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal capo del codice in esame. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (comma 1). Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela (comma 2). Osserva che la relazione che accompagna lo schema di decreto evidenzia che il comma 3 riproduce il precedente articolo 134, comma 3, del codice del consumo che si è ritenuto non in contrasto con la scelta di armonizzazione massima in quanto estende la sanzione della nullità avuto riguardo alla clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal capo in esame, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
  Conclude evidenziano che l'articolo 135-septies prevede che, per quanto non previsto dalla nuova normativa, si applicano le Pag. 163disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno (comma 1) mentre, per gli aspetti disciplinati dalla medesima nuova normativa all'esame, non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela (comma 2).
  Ritiene, infine, che il Governo sicuramente non avrà difficoltà a manifestare la sua disponibilità ad attendere qualche giorno per l'espressione del parere della Commissione, vista la delicatezza dei temi coinvolti, in modo da permettere un esame più approfondito.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
Atto n. 294.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 7 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno «scorrimento» di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadono il prossimo 16 settembre 2021. Fa presente che al riguardo, l'Ufficio di presidenza della X Commissione ha acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere, al fine di consentire che la Commissione si pronunci entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto.
  Avverte, inoltre, che lo schema di decreto legislativo in oggetto è assegnato con riserva, non essendo corredato dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, la Commissione non sarebbe comunque nelle condizioni di pronunciarsi prima che la riserva sia sciolta.
  Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, verosimilmente entro la prima metà del mese di ottobre, termine che appare compatibile con l'esigenza che l'Esecutivo a sua volta disponga del tempo sufficiente per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

  Diego BINELLI (LEGA), relatore, espone in sintesi il decreto legislativo ricordando che esso mira a dare attuazione nell'ordinamento interno, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 12 e 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 20 19-2020, alla direttiva UE n. 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27 (rifusione). Sono state anche inserite disposizioni integrative e modificative delle norme vigenti per tenere conto della entrata in vigore del regolamento (UE) 943/2019 (rifusione), del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore elettrico c che abroga la direttiva 2005/89/CE. Osserva che le norme europee oggetto di recepimento fanno parte del cosiddetto Clean Energy Package della Commissione europea, ossia il pacchetto Pag. 164normativo dell'UE volto a facilitare il perseguimento degli obiettivi del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 che ha definito i target al 2030 in materia di emissioni di gas serra (in coerenza con gli impegni poi assunti alla conferenza di Parigi sul clima), sviluppo delle fonti rinnovabili, promozione dell'efficienza energetica, sviluppo delle interconnessioni elettriche, assicurando mercati concorrenziali, prezzi accessibili, sostenibilità ambientale degli investimenti e sicurezza dell'approvvigionamento. Ritiene quindi che si tratta di un provvedimento di rilevante interesse per la X Commissione e avverte che ricorderà, brevemente, innanzitutto il contenuto della normativa UE di riferimento per passare ad illustrare, quindi, lo schema in esame, e rinvia, fin d'ora, alla documentazione a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa quindi presente che la direttiva UE n. 2019/944 stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, l'accumulo e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, di funzioni e organizzazione dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione e di indipendenza delle autorità di regolazione, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, flessibili, equi e trasparenti. In particolare, le disposizioni contenute nella direttiva UE n. 2019/944 definiscono un quadro normativo in cui si mette il consumatore al centro delle misure necessarie per lo sviluppo del mercato integrato, nella prospettiva di un sistema elettrico in cui cresce il ruolo delle risorse distribuite e decentrate e quindi diventa essenziale l'esigenza di flessibilità per garantire la sicurezza delle forniture. A tal fine si prevedono disposizioni volte, da un lato, a promuovere la partecipazione attiva e consapevole del consumatore; dall'altra, a promuovere la diffusione di sistemi di accumulo e di ricarica dei veicoli elettrici, secondo criteri di mercato, funzionali all'integrazione nel sistema della crescente generazione da fonti rinnovabili. A tal riguardo, sono state introdotte anche novità di rilievo, in particolare in tema di sviluppo delle comunità energetiche di cittadini, volte a valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini e il ruolo delle comunità nei diversi ambiti di attività del settore elettrico (dalla produzione alla vendita alla fornitura di servizi al sistema) e di sviluppo e promozione dei sistemi di accumulo secondo logiche di mercato. Si tratta di novità importanti nel disegno complessivo di un sistema che dovrà governare, in condizioni di sicurezza e secondo principi di efficienza e contenimento dei costi, l'integrazione della crescente quota di generazione da fonti rinnovabili. Nell'ottica di promuovere un sistema più decentrato e flessibile, la direttiva rafforza inoltre il ruolo dei gestori della rete di distribuzione, prevedendo un quadro di regole in materia di approvvigionamento di servizi di flessibilità.
  Ricorda poi che il regolamento UE 2019/943 mira ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica con l'obiettivo di definire condizioni effettive che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, con particolare attenzione all'integrazione nei mercati dell'energia e dei servizi della gestione della domanda, dei sistemi di accumulo e della generazione da fonti rinnovabili e la formazione di segnali di prezzo dei mercati efficienti.
  Segnala quindi che il regolamento UE 2019/941, infine, stabilisce norme in materia di cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell'energia elettrica anche attraverso l'armonizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e gestione degli eventi critici e delle misure negli stessi contenuti previa individuazione secondo criteri armonizzati dei principali scenari di rischio sia nazionali sia europei.
  Rileva che l'intervento normativo proposto, nel recepire le nuove disposizioni dell'Unione europea innanzi descritte, va quindi nella direzione di integrare e rafforzare le riforme già avviate, coerentemente con gli obiettivi e le misure contenuti nel Piano Nazionale Integrato Energia Pag. 165e Clima (PNIEC), salvaguardando ove necessario le specificità del sistema elettrico nazionale. Le disposizioni introdotte contribuiscono inoltre a definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la «Rivoluzione verde e la transizione ecologica». I destinatari dell'intervento normativo proposto sono essenzialmente i consumatori e i produttori di energia elettrica nelle diverse configurazioni soggettive, nonché i soggetti che rivestono un ruolo pubblico concernente la gestione del sistema elettrico (gestori di rete di trasmissione e distribuzione, gestore dei mercati elettrici e l'Autorità di regolazione).
  Passando all'illustrazione dell'articolato dello schema all'esame evidenzia che l'articolo l ribadisce e rafforza i principi alla base della disciplina del mercato dell'energia elettrica quali la libertà degli scambi, l'armonizzazione con il mercato europeo, la trasparenza dei prezzi, la libertà di scelta del fornitore, la partecipazione attiva dei consumatori, la protezione dei clienti vulnerabili e in povertà energetica. Viene inoltre sancita l'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal piano nazionale integrato energia e clima e quelli necessari per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento UE 2018/1999. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica. L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva UE n. 2019/944 o per rendere coerenti con il quadro europeo alcune definizioni già presenti nella disciplina nazionale mentre l'articolo 3 prevede le definizioni che discendono dalla introduzione dei nuovi istituti introdotti dalla direttiva UE n. 2019/944, tra cui, segnalo, quelle di cliente attivo, comunità energetica, aggregazione, stoccaggio dell'energia, centro di coordinamento regionale, le componenti di rete pienamente integrate. L'articolo 4 stabilisce, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, par. 5, della direttiva, che i partecipanti al mercato provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto applicabile dell'Unione europea e del diritto italiano, ivi comprese le normative in materia di ambiente e sicurezza.
  Sottolinea che l'articolo 5 è dedicato ai diritti contrattuali dei clienti. Esso ribadisce, innanzi tutto, i diritti dei clienti di ricevere una fornitura di energia elettrica di loro scelta, anche di produttore o fornitore di un altro Stato membro, e di poter anche avere più di un contratto di fornitura allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione, beneficiando, ai sensi del comma 2, dei diritti contrattuali previsti dai commi successivi. Il comma 3 indica i contenuti dell'informazione che deve essere indicata nel contratto di fornitura, mentre il comma 4 stabilisce il diritto a ricevere, a pena di nullità, prima della conclusione del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Il comma 5 disciplina gli effetti della modifica delle condizioni contrattuali ed il comma 6 il correlato esercizio del diritto di recesso. Il comma 7 prevede che i fornitori trasmettano ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate e il comma 8 che gli stessi fornitori offrano diversi metodi di pagamento. Il comma 9 prevede che i moduli o formulari recanti le condizioni contrattuali siano redatti in termini equi e trasparenti, in un linguaggio semplice e univoco e il comma 10 che i clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido e, ai sensi del comma 11, di essere prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori. Il comma 12 disciplina il diritto del cliente finale di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente Pag. 166anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Il comma 13 prevede che i clienti finali ricevano una fattura di conguaglio definitivo dal fornitore entro sei settimane dall'effettuato cambiamento di fornitore. Il comma 14 demanda all'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) l'adozione delle misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo. Segnala, quindi, che per ragioni di coordinamento legislativo il terzo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato (comma 15).
  Evidenzia che l'articolo 6 ribadisce i diritti dei clienti finali in materia di bollette e informazioni di fatturazione che, ai sensi del comma 1, devono essere accurate, chiare, di facile consultazione e idonee a facilitare il confronto tra le diverse offerte di fornitura. Il comma 2 precisa che tutte le bollette e le informazioni di fatturazione devono essere fornite gratuitamente. Il comma 3 disciplina le modalità di comunicazione delle bollette e delle informazioni da parte del fornitore e stabilisce il diritto del cliente finale di accedere a soluzioni flessibili di pagamento. Il comma 4 precisa che nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, dette variazioni siano indicate nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione. Il comma 5 individua, con rinvio all'allegato 1 al provvedimento, i requisiti minimi cui i fornitori sono tenuti a conformarsi nella compilazione delle bollette e delle informazioni di fatturazione. Il comma 6 demanda all'Autorità il compito di adottare, sentite le organizzazioni rappresentative dei consumatori, gli atti regolatori necessari a rendere effettivi i diritti dei consumatori in materia di bollette e informazioni di fatturazione.
  Segnala, inoltre, l'articolo 7 che disciplina il diritto del cliente a cambiare il proprio fornitore senza discriminazioni legate a costi, oneri o tempi. Il comma 3 demanda all'ARERA il compito di avviare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori registrate al fine di adottare gli atti regolatori volti a garantire che il cambio fornitore avvenga, a partire dal 1° gennaio 2026, entro ventiquattrore dalla richiesta. Il comma 4, stabilisce che l'esercizio del recesso da parte dei clienti civili e delle piccole imprese non può essere soggetto ad alcun onere mentre il comma 5 prevede la possibilità per il fornitore di imporre oneri di natura economica per il cliente finale che receda anticipatamente da un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso. All'Autorità di regolazione è demandato il compito di adottare la regolazione necessaria in materia di diritto al cambio fornitore e di recesso (comma 6). Infine, il comma 7 disciplina il diritto dei clienti civili di accedere a programmi collettivi di cambio fornitore, prevedendo che, in caso di pratiche abusive nei confronti degli aderenti al programma, le organizzazioni rappresentative dei consumatori possano agire, mentre i singoli partecipanti possono promuovere l'azione di classe.
  Fa presente che l'articolo 8 disciplina il diritto dei clienti finali ad un contratto con prezzo dinamico, ovvero un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato; vengono, a tale scopo, indicate modalità di richiesta, informazioni obbligatorie e competenze dell'Autorità.
  Evidenzia poi che l'articolo 9 sancisce il diritto dei clienti finali di avere l'accesso a contatori intelligenti e individua i requisiti minimi che questi ultimi devono rispettare. A tal riguardo, vengono attribuite ad ARERA specifiche funzioni e poteri. Con il comma 3 viene chiarito che le suddette disposizioni si applicano agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli esistenti. Il comma 5 sancisce il diritto dei clienti a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni Pag. 167eque, ragionevoli ed efficaci, nelle more degli interventi pianificati. Infine, si dispone che i clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti (comma 6) hanno comunque diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili.
  L'articolo 10, al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza delle offerte presenti sul mercato elettrico, elenca i requisiti minimi cui deve essere conforme il portale informatico destinato alla raccolta e pubblicazione delle offerte.
  Sottolinea come di significativa rilevanza quanto disposto dall'articolo 11, relativo ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Esso fa riferimento al criterio direttivo indicato dalla legge di delegazione all'articolo 12, comma 1 lettera e), e a quanto previsto dalla direttiva negli articoli 5, 9, 28 e 29. Al comma 1 si prevede l'individuazione della platea dei clienti vulnerabili. Sono tali i clienti civili (domestici) che si trovano in condizioni di svantaggio economico o che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita e perciò non disalimentabili ovvero presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita ovvero che rientrano tra gli aventi diritto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse e le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; sono inoltre ricompresi tra i vulnerabili i clienti civili con età anagrafica superiore a 75 anni in considerazione delle maggiori difficoltà che possono essere riscontrate da questa categoria di utenti nella partecipazione consapevole al mercato libero dell'energia. Viene introdotto l'obbligo per le imprese fornitrici di energia elettrica, a decorrere dalla cessazione del servizio di maggior tutela, di proporre ai clienti civili vulnerabili che ne facciano richiesta un'offerta ad un prezzo che riflette il prezzo all'ingrosso e i costi efficienti del servizio di commercializzazione e a condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'ARERA (che definisce anche un indice mensile del prezzo di riferimento con la finalità di aumentare il livello di consapevolezza dei consumatori) con proprio provvedimento periodicamente aggiornato. Il comma 4 stabilisce che il Ministro della transizione ecologica, sulla base del riesame della Commissione europea sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per detti clienti propone al Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 2025, un disegno di legge per l'eventuale superamento dell'obbligo di offerta introdotto dal comma 2 con contestuali misure sociali. Al comma 5, coerentemente con quanto delineato al riguardo dal PNIEC, si prevede l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di un Osservatorio nazionale della povertà energetica composto di sei membri. Con l'obiettivo di promuovere l'accesso ai benefici di una maggiore partecipazione alle opportunità del mercato, al comma 7 sì prevede che gli enti territoriali, ove partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini, adottino iniziative affinché anche tali soggetti possano partecipare e godere dei benefici a livello di comunità.
  Segnala poi che l'articolo 12 reca disposizioni in materia di aggregatori e partecipazione degli stessi ai mercati. Il comma 1 stabilisce il diritto dei clienti di acquistare e vendere tutti i servizi connessi al mercato dell'energia elettrica diversi dalla fornitura e di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio contratto di fornitura di energia e rivolgendosi a imprese di loro scelta. Il comma 2 stabilisce il diritto dei clienti di essere informati dai partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione sui termini e sulle condizioni dei contratti offerti, nonché di ricevere gratuitamente tutti i dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta, senza oneri e discriminazioni (comma 3). Si stabilisce che i clienti hanno diritto di partecipare ad aggregazioni e che le aggregazioni di clienti finali partecipano, insieme ai produttori e Pag. 168in modo non discriminatorio, al mercato interno dell'energia elettrica (comma 4). È inoltre previsto che il gestore del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, in caso di acquisto di servizi ancillari, assicurano la parità di trattamento tra partecipanti, sulla base delle rispettive capacità tecniche (comma 5). Il comma 6 affida ad ARERA la regolazione di dettaglio.
  L'articolo 13 introduce disposizioni per l'avvio, con provvedimento del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA e previo parere della Commissioni parlamentari, di un processo graduale volto al superamento del meccanismo del prezzo unico nazionale (PUN) nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, in linea con il criterio contenuto nella legge di delegazione europea all'articolo 19, comma 2, lettera a). La norma introdotta stabilisce che il superamento del PUN sia subordinato ad una valutazione sull'impatto sui mercati dell'energia elettrica e sui consumatori.
  Di particolare rilevanza considera quanto disposto dall'articolo 14 che introduce disposizioni con riferimento a un tema innovativo, riconducibile al fenomeno dei clienti attivi e delle comunità energetiche dei cittadini, il quale presenta aspetti di delicatezza per il sistema elettrico oltreché esigenze di coordinamento con l'atto di recepimento della direttiva 2018/2001/UE in materia di promozione delle fonti rinnovabili, la quale disciplina, con diverse specificità, l'autoconsumo. In primo luogo si stabilisce il diritto dei clienti di partecipare al mercato dell'energia elettrica come «clienti attivi». Il comma 2 precisa che la partecipazione al mercato può avvenire in forma singola o aggregata; che i clienti hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica e di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica; che la gestione degli impianti può essere attribuita a soggetti terzi; che i clienti sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema e che sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia (comma 3) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, e vengono stabiliti talune responsabilità e guarentigie. È quindi disposto che i clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile (comma 4). Il comma 5 prevede che i soci delle comunità energetiche di cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, che può assumere qualsiasi forma, individuando al loro interno un soggetto responsabile. Sono elencati quindi (comma 6), i requisitivi soggettivi delle comunità: è sancito il diritto dei clienti che aderiscono alla comunità energetica di cittadini di mantenere i propri diritti come clienti finali e di recedere. Il comma 7 chiarisce che la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche dei cittadini possa avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto diporzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione e si precisa che le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi. Il comma 8 disciplina, con riferimento alle comunità e ai clienti attivi che agiscono in forma aggregata, i criteri di determinazione dell'energia condivisa. Il comma 9, precisa che sull'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessioni di terzi si applicano gli oneri generali di sistema. Il comma 10 reca i compiti di regolazione affidati all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per rendere operativo il sistema. Al Ministro della transizione ecologica è demandata (comma 11), l'adozione di indirizzi affinché: il Gestore del sistema di distribuzione Pag. 169 e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in commento e sia istituito, presso la Gestore dei servizi energetici S.p.A., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in sua attuazione.
  Segnala quindi che l'articolo 15 dispone circa l'accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette. Il comma 1 statuisce che i clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a una comunità energetica dei cittadini, hanno il diritto di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione sulla base di tariffe pubbliche praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria. Stabilisce: che le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle stesse devono essere approvate da ARERA (comma 2); che il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica può rifiutare l'accesso unicamente nel caso in cui manchi la capacità necessaria (con possibili procedure stragiudiziali presso ARERA); che il cliente finale la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione ovvero al sistema di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rifiutata può chiedere al gestore di trasmettere all'ARERA informazioni sulle misure necessarie per potenziare la rete elettrica (comma 5, cui viene data attuazione con provvedimenti ARERA entro tre mesi dall'entrata in vigore della norma ai sensi del comma 7).
  Osserva poi che l'articolo 16 interviene sul quadro normativo esistente derivante da norme stratificate nel tempo con l'obiettivo di promuovere una semplificazione e razionalizzazione delle diverse configurazioni di autoconsumo, partendo dalla definizione di sistemi semplici di produzione e consumo. Tratta quindi di sistemi all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. Nel dettaglio, il comma 1 definisce il sistema semplice di produzione e consumo come sistema direttamente o indirettamente connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi, in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione riconducibili alla medesima proprietà ad uno o più unità di consumo riconducibili alla stessa proprietà; i sistemi devono essere localizzati interamente sulle particelle catastali nella disponibilità dei soggetti che ne fanno parte essendo inoltre previsto l'adeguamento della regolazione da parte di ARERA.
  Sottolinea che l'articolo 17 introduce una nuova disciplina dei sistemi di distribuzione chiusi ovvero i sistemi per la distribuzione dell'energia elettrica all'interno di siti industriali, commerciali o di servizi condivisi all'interno di un'area limitata. Il comma 1 detta il perimetro di definizione. Il comma 2 individua alcuni requisiti per la costituzione di nuovi sistemi chiusi di distribuzione che, al comma 3, vengono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi. Il comma 4 esonera i gestori i tali sistemi da taluni obblighi e il comma 5 consente loro di sviluppare e gestire, a condizione di non discriminare l'accesso, punti di ricarica per veicoli elettrici e sistemi di stoccaggio dell'energia. Con il comma 6 è attribuito all'Autorità il compito di adottare il quadro regolatorio necessario alla costituzione e gestione degli predetti sistemi. Il comma 7 prevede che un decreto del Ministro per la transizione ecologica istituisca l'albo dei sistemi di distribuzione chiusi realizzati in attuazione della normativa, e stabilisca la procedura per l'autorizzazione della sub-concessione al nuovo soggetto nonché la procedura per l'iscrizione nell'albo dei sistemi chiusi di distribuzione esistenti; il comma 9 prevede che la normativa si applichi anche ai porti e agli aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente, l'attività di distribuzione di energia elettrica è svolta sulla base di concessioni rilasciate rispettivamente dall'autorità portuale competente ovvero dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  Fa presente che l'articolo 18 introduce disposizioni per promuovere gli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionali agli obiettivi di crescita Pag. 170 della generazione da fonti rinnovabili e di integrazione di quest'ultima nei mercati dell'energia elettrica. Prevede: la definizione per aree territoriali del fabbisogno di capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete di trasmissione; la messa a punto di un meccanismo di contrattualizzazione a lungo termine per la realizzazione di sistemi di stoccaggio centralizzati, basato su procedure competitive tecnologicamente neutrali che preveda un equo ritorno economico; l'obbligo di rendere disponibile, attraverso meccanismi concorrenziali, la capacità di accumulo realizzata a soggetti terzi interessati ad impiegarla nei vari mercati in cui partecipano; l'utilizzo dei proventi derivanti dall'utilizzo nei mercati della capacità di accumulo a copertura dei costi di sviluppo della capacità stessa. La norma interviene altresì sulla qualificazione dell'uso della risorsa idrica in caso di sistemi di stoccaggio idroelettrico (pompaggi) e sulle procedure di autorizzazione dei relativi impianti. Si prevede che sia Terna a definire, in coordinamento con i gestori delle reti di distribuzione, il fabbisogno di capacità di stoccaggio, in considerazione degli obiettivi definiti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, da sottoporre all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita ARERA. Nel comma 2 si precisa che la proposta di fabbisogno oltre ad essere articolata su base geografica deve rappresentare le esigenze anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione alle funzioni cui si riferisce il fabbisogno. Il comma 3 individua i criteri per la definizione di un sistema di approvvigionamento a lungo termine della capacità di stoccaggio ritenuta necessaria, basato su aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori e su requisiti minimi di garanzia e affidabilità dei progetti: se non aggiudicato tramite asta il fabbisogno previsto, il gestore della rete di trasmissione sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, previo parere favorevole dell'ARERA, un piano per la realizzazione diretta della capacità di stoccaggio mancante. Con il comma 5 si dispone che la capacità di stoccaggio approvvigionata con le procedure previste dall'articolo sia poi allocata agli operatori di mercato attraverso prodotti e meccanismi di mercato. Con il comma 7 si prevede che l'Autorità definisca i criteri per la remunerazione della capacità di stoccaggio approvvigionata, le condizioni e le modalità per lo sviluppo del sistema della capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale nel caso in cui altri soggetti altri soggetti non hanno interesse a realizzarla. Il comma 9 stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica. Il comma 10 dà chiarimenti circa l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio che si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. Il comma 11 abroga alcune norme che si riferiscono la realizzazione e gestione da parte dei gestori di rete delle batterie e lo svolgimento di procedure di approvvigionamento di capacità di accumulo mediante pompaggio.
  Evidenzia che l'articolo 19 introduce al decreto legislativo n. 93/2011 una nuova disposizione, l'articolo 38-bis, che in deroga al divieto generale per i gestori di rete di possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, prevede la possibilità per il gestore della rete di trasmissione e per i gestori delle reti di distribuzione di sviluppare, detenere e gestire impianti di stoccaggio solo nei casi in cui tali impianti si configurino, previa approvazione da parte di ARERA come componenti pienamente integrate, ovvero dispositivi facenti parte della rete di trasmissione utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione della congestione.
  L'articolo 20 introduce disposizioni finalizzate all'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico a carico dei gestori degli impianti di generazione elettrica e delle procedure di messa fuori Pag. 171servizio in relazione alle esigenze di sicurezza del sistema elettrico mediante modifiche all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (commi 1 e 2); si prevede che il Ministro della transizione ecologica, sentita ARERA, disciplini: gli obblighi di servizio pubblico a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia; i criteri e le modalità con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale valuta la domanda di messa fuori servizio definitiva nonché le relative condizioni e tempistiche tenuto conto delle ricadute sul Sistema in termini di sicurezza, adeguatezza e costi con riferimento alla chiusura degli impianti; i criteri per il reintegro dei costi fissi degli impianti per i quali la domanda di dismissione non possa essere accolta per motivi di sicurezza; le modalità e le tempistiche con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e rende disponibili al Ministero le valutazioni in materia di sicurezza e di adeguatezza del sistema elettrico. Al medesimo Ministero vengono assegnati obblighi informativi in materia, nei riguardi delle istituzioni unionali.
  Rileva che l'articolo 21 modifica il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativamente alle disposizioni riguardanti le misure di salvaguardia in caso di crisi del sistema elettrico. In particolare, viene aggiunto, dopo l'articolo 8, l'articolo 8-bis relativo alla preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico: si prevede che sia il Ministero della transizione ecologica l'amministrazione competente per l'Italia alla valutazione dei rischi per il sistema elettrico e alla predisposizione del Piano di preparazione ai rischi avvalendosi del gestore della rete di trasmissione nazionale; si prevede che il Piano sia predisposto previa consultazione pubblica e adottato dal Ministro per la transizione ecologica entro il 5 gennaio 2022 e aggiornato, salvo diversa necessità, ogni quattro anni; si dispone che il Ministero della transizione ecologica trasmetta alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle misure per lo sviluppo del mercato elettrico.
  Sottolinea poi che l'articolo 22 integra il quadro normativo vigente in relazione alle funzioni e responsabilità del gestore della rete di trasmissione, in considerazione dei nuovi adempimenti previsti dalla direttiva (UE) n. 2019/944 e dal regolamento (UE) n. 20l9/943. In particolare il comma 1 chiarisce gli obblighi in capo al gestore della rete e le modalità di funzionamento del mercato dei servizi ancillari, tra gli altri: obbligo del gestore di non discriminazione degli utenti della rete, di pubblicazione di regole trasparenti ed efficienti per la connessione degli impianti di generazione e stoccaggio, di approvvigionamento dei servizi ancillari per la sicurezza del sistema. Il comma 2 integra le disposizioni del decreto legislativo n. 79 del 1999 in materia di obbligo del gestore di rete di riservatezza sulle informazioni commerciali acquisite nello svolgimento dei propri compiti. I commi 6 e 7 integrano le norme del decreto legislativo n. 93 del 2011 in materia di certificazione del gestore della rete di trasmissione, disciplinando i casi ove sia necessario un riesame da parte di ARERA. Con il comma 8, infine, si interviene affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale implementi il quadro di cooperazione con i Centri di coordinamento regionale, ovvero le entità a governance sovranazionale costituite dai gestori di rete degli Stati membri per lo svolgimento dei compiti a livello di aree regionali europee in materia di procedure operative per la sicurezza e l'adeguatezza secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 2019/943.
  L'articolo 23 integra il quadro normativo vigente e in particolare le disposizioni dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sul ruolo e gli obblighi dei gestori della rete di distribuzione. Il comma 1 chiarisce che l'indipendenza del gestore del sistema di distribuzione nell'ambito dell'impresa elettrica verticalmente integrata fa salve le esigenze di coordinamento a livello di gruppo societario. Il comma 3 prevede misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione in funzione delle Pag. 172esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita, secondo criteri di efficienza e sicurezza. È stata inoltre prevista l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità di regolazione finalizzati al coordinamento dei gestori delle reti di distribuzione con il gestore della rete di trasmissione in relazione all'esigenza di promuovere una partecipazione più attiva al mercato dei servizi di dispacciamento delle risorse connesse alle reti di distribuzione; l'Autorità provvede inoltre a disciplinare la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. Al comma 5, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si prevede l'adozione con cadenza biennale, sulla base di modalità stabilite dall'Autorità di regolazione, e in coordinamento con il gestore delle rete di trasmissione nazionale, di piani di sviluppo della rete di competenza con un orizzonte temporale almeno quinquennale; tali piani non devono essere predisposti dai gestori dei sistemi di distribuzione alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali o che riforniscono piccoli sistemi isolati, sono sottoposti all'esame dell'Autorità di regolazione che può chiederne modifiche (disposizione che risponde altresì al criterio stabilito nella legge di delegazione all'articolo 12, comma 1, concernente l'introduzione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di smart grids propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del Clean Energy Package). Il comma 6 interviene sul decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, integrandone le disposizioni che riguardano la diffusione dei punti di ricarica per la mobilità elettrica. Nello specifico si prevede, tra le altre disposizioni, il divieto in linea generale di possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, fatta eccezione per i punti di ricarica privata dei gestori, ad uso esclusivamente proprio; i gestori di rete sono tenuti pertanto, in relazione al fabbisogno previsto di punti di ricarica accessibili al pubblico nei tratti di rispettiva competenza, a svolgere procedure d'asta trasparenti e non discriminatorie.
  Segnala quindi che l'articolo 24 integra gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di previsioni riguardanti obiettivi della regolazione e funzioni e compiti dell'Autorità di regolazione, anche al fine di dare evidenza delle nuove competenze assegnate all'Autorità ai fini dell'attuazione della direttiva UE n. 2019/944 e del regolamento UE n. 2019/943. In particolare il comma 1 novella le vigenti disposizioni in materia di obiettivi dell'attività di regolazione prevedendo che tra gli stessi siano ricompresi lo sviluppo di mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, la rimozione delle restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri, lo sviluppo di adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere e la previsione di adeguati incentivi ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati. Al comma 3 sono integrate le competenze dell'Autorità di regolazione, anche per quanto riguarda le verifiche, congiuntamente alle Autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'UE, sulle funzioni e i compiti dei Centri di coordinamento regionali previsti dal regolamento UE 2019/943. Il comma 4 prevede la possibilità per l'Autorità di regolazione cui per legge sia riconosciuto il potere di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle stesse, di definire, in caso di ritardo, tariffe o metodologie di calcolo provvisorie e di prevedere misure di compensazione in caso di scostamenti rispetto a quelle poi adottate in via definitiva. Il comma 5 dispone circa i reclami contro le decisioni ARERA in materia di tariffe e metodologie.
  Fa poi presente che l'articolo 25 dispone circa i poteri sanzionatori di ARERA e che l'articolo 26 prevede che a decorrere dall'entrata Pag. 173 in vigore del decreto in esame, le decisioni sulle nuove richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione già concessa, dal diritto di accesso dei terzi, in relazione allo sviluppo di nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 2019/943, sono adottate dall'Autorità di regolazione. Resta confermato il quadro normativo per le esenzioni riguardanti nuove interconnessioni con i Paesi terzi per le quali la decisione compete al Ministero della transizione ecologica. Segnala, infine, che l'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, in relazione all'esigenza indicata dalla presidente di dare attuazione alla delega entro la data della sua scadenza, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere il parere di competenza delle Commissioni oltre il termine prefissato, e invita queste ultime entro il 6 ottobre 2021.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, osserva che la data indicata cade di mercoledì. Considerato il calendario settimanale dei lavori della Camera dei deputati, rileva che spostare il termine proposto dal Governo al giorno successivo, giovedì 7 ottobre, consentirebbe di ottimizzare i tempi a disposizione per il lavoro della Commissione e, al contempo, assicurerebbe all'esecutivo un tempo congruo e più che sufficiente per la definitiva deliberazione.

  La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, si riserva di far sapere a breve, dopo le opportune verifiche, se il Governo possa attendere sino alla data indicata dalla presidente.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. – Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 11.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per Pag. 174l'esercizio finanziario 2020» e il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021», con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella n. 2 (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero dello sviluppo economico, Tabella n. 3 (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Tabella n. 6 (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero della transizione ecologica, Tabella n. 9 (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero dell'università e della ricerca, Tabella n. 11 (limitatamente alle parti di competenza) nonché del Ministero del turismo, Tabella n. 16.
  Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione procede all'esame delle proposte emendative eventualmente presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dalla relatrice con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento. Le proposte emendative possono essere presentate anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea. Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente.
  Fa presente che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è stato fissato alle ore 13 di oggi.

  Sara MORETTO (IV), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame evidenziando, innanzitutto, che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica, legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.
  La decisione e la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato relativo all'anno 2020 è stata comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 25 giugno 2021
  Avverte che la sua relazione si soffermerà sulle parti di interesse della X Commissione Attività produttive. Si tratta in via prevalente, del disegno di legge, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – MISE (Tabella 3), nonché del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2), nel quale risulta iscritta quota parte della Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11); del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI (Tabella 6), nel cui stato di previsione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, risulta iscritta la Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» (16); del Ministero dell'Università e ricerca – MIUR, nella cui Missione «Ricerca e innovazione», Programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» (17.22) risultano iscritti i capitoli di spesa concernenti il PRORA e l'Agenzia spaziale europea; del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo – MIBACT, nel cui stato di Pag. 175previsione risulta iscritta, nel 2020, la Missione «Turismo» (31).
  Nell'anno 2020, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza iscritti nel bilancio di previsione del MISE ammontano a 5.475 milioni di euro. Gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 16.455,9 milioni di euro con una variazione in aumento di circa il 300 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 242,9 milioni di euro, gli stanziamenti definitivi di competenza del MISE (le spese finali) ammontano nell'anno 2020 a 16.213 milioni di euro. Nel complesso la gestione 2020, ha determinato un incremento delle previsioni di spesa di 10.981 milioni di euro (da 5.232 milioni di stanziamenti iniziali a 16.213 di stanziamenti definitivi). Come evidenziato dalla nella Relazione illustrativa del disegno di legge di rendiconto generale dello Stato, l'esercizio 2020 si è caratterizzato per l'adozione di consistenti misure finanziarie volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19. I provvedimenti che nel corso dell'esercizio hanno prodotto i principali effetti in termini finanziari sono il decreto-legge n. 18/2020 «Decreto Cura Italia», il decreto-legge n. 23/2020 «Decreto Liquidità», il decreto-legge n. 34/2020 «Decreto Rilancio», il decreto-legge n. 104/2020 «Decreto Agosto», il decreto-legge n. 125/2020, il decreto-legge n. 137/2020 «Decreto Ristori».
  Rispetto alle previsioni finali in conto competenza del Ministero, l'impegnato ammonta a 15.868,4 milioni e corrisponde al 97,9 per cento e il pagato ammonta a 12.704,3 milioni di euro, dunque, il 78,4 per cento. Il coefficiente di realizzazione degli impegni (pagato su impegnato) è dunque pari all'80,4 per cento. Nel precedente esercizio, la capacità di impegno e di spesa del Ministero è stata più bassa, con un coefficiente di realizzazione degli impegni pari al 55,2 per cento. La Corte dei conti – nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato – rileva al riguardo che al miglioramento della capacità realizzativa della spesa hanno contribuito gli interventi di contrasto alla crisi sanitaria. Infatti, i capitoli di bilancio interessati dai provvedimenti emergenziali mostrano livelli di impegno rispetto agli stanziamenti definitivi superiori al dato complessivo.
  Aumentano i residui di nuova formazione nell'anno 2020 rispetto all'anno precedente, essendo questi pari a 3.164,2 milioni di euro (nel precedente esercizio erano 2.837,1 milioni di euro). Si tratta, per la quasi totalità, di residui di conto capitale per spese di investimenti (2.848,8 milioni di euro), di cui più della metà riguarda somme non impegnate e non pagate (residui impropri o di stanziamento, pari a 1.809,8 milioni di euro).
  A consuntivo 2020, i residui provenienti dagli esercizi pregressi sono pari a 1.568,1 milioni di euro. Di questi, circa il 72 per cento è costituito da residui propri, dunque somme impegnate ma non pagate (1.126,2 miliardi) e il 94 per cento è di conto capitale. Per ciò che riguarda lo smaltimento dei residui in questione, i pagamenti nel corso dell'anno 2020 sono stati pari a 2.228,3 miliardi di euro circa (rispetto ai circa 3.914,9 miliardi di residui pregressi iniziali), il 56,9 per cento. Le economie sono state circa 150,5 milioni. Al termine dell'esercizio 2020, i residui complessivi – quelli rimasti da pagare relativi agli esercizi precedenti più quelli di nuova formazione nell'anno – ammontano a circa 4.732,2 milioni di euro, in aumento rispetto all'anno 2019 (in cui erano 4.148,3 milioni). I residui passivi perenti afferenti al MISE sono pari a 4.493,4 milioni, in diminuzione rispetto all'anno precedente, in cui erano circa 4.787,8 miliardi di euro. La riduzione afferisce, per circa il 90 per cento, alla parte capitale, ed è essenzialmente determinata da reiscrizioni in bilancio degli stessi e, in assai minor parte, a passaggi compensativi.
  Le reiscrizioni hanno principalmente coinvolto la Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.5, in cui sono iscritte le somme per progetti di sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica e del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa. Si tratta di interventi in cui il ruolo del MISE, come rilevato più volte dalla Corte dei conti, attiene al mero Pag. 176controllo finanziario sulla correttezza della amministrativa delle procedure di spesa, essendo in capo al Dicastero della Difesa l'attività di programmazione e gestione dei progetti (contratto, SAL, collaudi). Si tratta di somme, in sostanza, particolarmente esposte al fenomeno di formazione dei residui, a causa dei tempi necessari per l'espletamento delle istruttorie di progetti complessi da parte del Ministero della Difesa.
  La spesa del Ministero dello sviluppo economico è prevalentemente di conto capitale. Questa risulta pari a 15.019,6 milioni di euro e assorbe il 92,6 per cento degli stanziamenti finali del Ministero, in netto aumento rispetto all'anno 2019 (in cui era pari a 5.865,8 milioni). La parte preponderante, è data da contributi agli investimenti alle imprese (13.266 milioni di euro). Essi costituiscono l'81,8 per cento della spesa finale del Ministero. La spesa di natura corrente, che assorbe il residuo 7,4 per cento degli stanziamenti finali del Ministero, è pari a 1.193,3 milioni, in lieve aumento rispetto all'anno 2019 (in cui era pari a 987,7 milioni di euro). Le voci preponderanti di spesa corrente rimangono i trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni e i trasferimenti correnti alle imprese.
  Passando all'analisi della spesa per principali missioni e programmi del Ministero dello sviluppo economico si segnala che la Missione 1 – che è numerata Missione 11 nel bilancio dello Stato ed è condivisa con il MEF – è la Missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero. Su essa è iscritto il 90,7 per cento degli stanziamenti di competenza del MISE, in deciso aumento rispetto all'esercizio 2019 (in cui le dotazioni della Missione rappresentavano l'84,8 per cento delle dotazioni complessive MISE).
  La Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» è stata particolarmente interessata dagli incrementi di risorse disposti in corso d'anno dai decreti emergenziali. Le dotazioni della Missione iscritte sul MISE sono aumentate in corso d'anno di circa 10,4 miliardi, passando dagli iniziali 4,5 miliardi a 14,9 miliardi. Gli incrementi, hanno particolarmente interessato il Programma 1.3 Incentivazione del sistema produttivo della Missione, sul quale risultano iscritti i citati capitoli. Il programma in questione ha subito una variazione in aumento delle dotazioni di competenza in corso d'anno pari a 9.858,7 milioni. Tra i principali incrementi, si segnalano quelli relativi: al Fondo di garanzia per le PMI, il cui capitolo 7345 registra una variazione di 7.171 milioni, con una dotazione a fine esercizio di 7.200 milioni di euro; i contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale (900 milioni) iscritti sul capitolo 7343, il quale espone stanziamenti definitivi di competenza pari a 1.041 milioni; lo stanziamento per il Fondo per il trasferimento tecnologico, pari a 500 milioni di euro, iscritto sul capitolo 7452, di nuova istituzione; le risorse per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, 300 milioni iscritti sul capitolo 7478, di nuova istituzione; le risorse del Fondo per compensare i danni subiti dal COVID19 da destinare alle imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano funzioni di servizio pubblico (Alitalia), 350 milioni, risultano iscritte sul capitolo 2250, di nuova istituzione. Si segnala inoltre l'incremento, per 200 milioni di euro, delle risorse destinate al Fondo per il sostegno al venture capital, iscritto sul capitolo 7344. Il capitolo in questione, a fine esercizio, espone uno stanziamento di 230 milioni. Tra gli ulteriori capitoli che hanno registrato variazioni in corso d'anno, il capitolo 7483 inerente il Fondo crescita sostenibile (collocato fuori bilancio), il quale registra un incremento di 182,9 milioni, con uno stanziamento definitivo di competenza di 282,9 milioni. Un incremento di 108,9 milioni registra poi il Fondo per la competitività e lo sviluppo, iscritto sul capitolo 7342, che a fine esercizio registra risorse per 130,2 milioni.
  Quanto alle risorse Programma 1.1 Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, esse interessano, in parte preponderante, il comparto strategico della Pag. 177difesa, rispetto alle quali il ruolo del MISE attiene al mero controllo finanziario sulla correttezza amministrativa delle procedure di spesa, residuando l'attività programmazione e gestione dei progetti in capo al Ministero della difesa (contratto, SAL, collaudi, ecc.). In corso d'anno, le risorse del programma hanno subito un incremento pari a 619 milioni di euro. La variazione in aumento è per la gran parte ascrivibile alle risorse stanziate per i contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2 (credito d'imposta), pari a 547 milioni di euro, iscritte sul capitolo 7323, e per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi nuovi di fabbrica (categorie L1 e L2), per 13 milioni di euro, iscritte sul capitolo 7321, nonché le risorse stanziate (20 milioni di euro) per il centro nazionale per la ricerca, innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive nell'area di crisi complessa di Torino, iscritte sul capitolo 7451. Un ulteriore incremento ha riguardato le risorse per l'acquisizione delle unità navali FREMM, per circa 48,6 milioni di euro (capitolo 7485). Una riduzione di 20 milioni ha invece interessato il capitolo 7421, relativo agli interventi agevolativi per il settore aeronautico.
  Segue, per consistenza finanziaria, la Missione 4 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (numerata Missione 10), di competenza esclusiva del MISE, la quale presenta, a fine esercizio 2020, uno stanziamento definitivo di competenza pari a 700,5 milioni, rispetto alla dotazione iniziale, pari a 356,1 milioni. L'incremento in corso d'anno è stato pari a 344,4 milioni di euro. Il Programma più consistente della Missione, interessato per la quasi totalità dal predetto aumento di risorse, è il Programma 4.2. «Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico», il quale passa da una dotazione iniziale di circa 170 milioni, ad una definitiva di 506,8 milioni. I macro obiettivi del programma sono essenzialmente riconducibili alla competitività dei prezzi di fornitura dell'energia e l'accessibilità ai servizi energetici, attraverso la diversificazione delle fonti, il sostegno all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili. Appare comunque opportuno ricordare, con riferimento alla consistenza finanziaria dell'intera Missione, che le risorse in essa stanziate non esauriscono affatto il contributo della collettività agli obiettivi alla stessa riconducibili, in quanto gli interventi per il settore energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili ed efficienza energetica, risultano per la gran parte supportati da risorse che non costituiscono oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme, a carico degli utenti, raccolte attraverso alcune componenti della bolletta elettrica per la copertura degli «oneri generali di sistema». I maggiori incrementi in corso d'anno sono relativi: al capitolo 7661, di nuova istituzione, sul quale sono state iscritte le risorse del «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», pari a 100 milioni di euro, al capitolo 7324, anch'esso di nuova istituzione, presso il quale sono state iscritte le risorse, pari a 90 milioni di euro, del «Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrica»; al capitolo 7660 Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica, le cui risorse in corso d'anno sono state incrementate di 70,4 milioni, passando da 122 a 192,4 milioni di euro; al capitolo 3593, Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, il cui stanziamento è stato incrementato di circa 40 milioni, passando da 22 milioni a circa 62 milioni di euro, al capitolo 3610 relativo al rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di CO2, cd. Meccanismo di reintegro dei nuovi entranti (+ 13,7 milioni, che costituisce lo stanziamento definitivo del capitolo), al capitolo 3611 «Fondo per la riconversione occupazionale dei territori in cui sono ubicate centrali a carbone», di nuova istituzione (+ 20 milioni, che costituisce lo stanziamento definitivo del capitolo), al capitolo 7630, su cui sono iscritti i contributi per l'Agenzia nazionale nuove Pag. 178tecnologie ed ambiente ENEA, che in corso d'anno ha registrato un incremento di 5 milioni di euro, passando da circa 170 a 175 milioni di euro.
  Da segnalare l'istituzione del capitolo 7061 sul quale sono state iscritte le somme destinate alla realizzazione del portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (1 milione di euro), e del capitolo 3539 sul quale sono state iscritte le somme finalizzate all'erogazione di un indennizzo per i beneficiari delle autorizzazioni dichiarate inefficaci per l'esercizio di impianti di stoccaggio di GPL (1 milione di euro). La Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11) è condivisa tra MISE e MEF. I programmi della Missione iscritti presso quest'ultimo Ministero sono due: il Programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)» e il Programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)». Il Programma 8.2 «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» contiene somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno tra cui i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti, le somme destinate al Fondo per la copertura della garanzie dello Stato a favore di Sace S.p.A. per le operazioni riguardanti settori strategici e connesse a rischi non di mercato e il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato per operazioni finanziarie varie, anche assunte sul piano internazionale. Il Programma 8.3 «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» contiene risorse destinate a versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per la devoluzione di crediti di imposta a imprese e cittadini. I programmi in questione hanno complessivamente un peso rilevante nella intera Missione «Competitività e sviluppo delle imprese», assorbendone circa l'89 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza. Essi espongono, a fine esercizio 2020, complessivamente, una dotazione di competenza pari a 121.094,8 milioni di euro. Si tratta del 15,9 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza iscritti nello stato di previsione della spesa del MEF (762.466,1 milioni di euro).
  Secondo quanto rileva la Relazione illustrativa al DDL di Rendiconto, la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» – complessivamente considerata (dunque, sia parte MEF che parte MISE) – ha ricevuto, nel corso dell'anno, dai decreti emergenziali, maggiori risorse per una cifra superiore a 109 miliardi per il 2020. Si tratta, dunque, della quasi totalità dell'incremento di risorse registrato in corso d'anno dalla Missione (+113,4 miliardi). La gran parte degli incrementi (oltre 94 miliardi), deriva dal decreto-legge n. 34/2020 (cosiddetto «Decreto Rilancio») e ha avuto predominante impatto sui programmi di spesa della Missione Competitività iscritti presso il MEF. Essa, in corso d'anno, ha subito una variazione di +102,9 miliardi di euro, passando da 18.173,2 milioni iniziali a 121.094,8 milioni definitivi. Si rammentano in questa sede i principali interventi: l'assegnazione di 44 miliardi di titoli di Stato a Cassa depositi e prestiti (CDP) quale apporti al «Patrimonio destinato». Tali risorse sono state iscritte su un capitolo di nuova istituzione, capitolo 7415 nel Programma 8.2; il rifinanziamento per 30 miliardi il Fondo per la copertura delle garanzie concesse da CDP e SACE quale sostegno alla liquidità delle imprese, e ulteriori risorse per 1 miliardo sullo stesso Fondo sono stati stanziati in attuazione del decreto-legge n. 23/2020, cosiddetto «Decreto Liquidità». Le risorse sono state iscritte sul capitolo 7403 di nuova istituzione nel medesimo programma 8.2.
  Vi sono poi le seguenti risorse da segnalare: risorse per la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia presso il Gruppo Banca Europea per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (1 miliardo), che risultano iscritte sul capitolo 7173, di nuova istituzione (Programma 8.2); i contributi a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi titolari di partite Iva (10,2 miliardi), iscritte sui capitoli 3848, 3852 e 3853 (nel Programma 8.3), anch'essi di nuova istituzione; gli stanziamenti sul Fondo per il sostegno patrimoniale alle PMI e per il rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza Covid19, pari a 4 miliardi, iscritte sul capitolo Pag. 1797412, di nuova istituzione (nel Programma 8.2); la misura Tax credit vacanze, le cui risorse, pari a 1,7 miliardi risultano iscritte sul capitolo 3849, di nuova istituzione (nel Programma 8.3); le risorse per il credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, pari a 2,1 miliardi, iscritte sul capitolo 3847, di nuova istituzione (nel Programma 8.3). Una ulteriore variazione positiva è ascrivibile allo stanziamento di risorse, pari a circa 2,2 miliardi, per il credito di imposta per ricerca e sviluppo, iscritte sul capitolo 7801 (programma 8.3). Tale capitolo a fine esercizio espone una dotazione di 2,8 miliardi di euro circa. Tra le misure di rilievo adottate, si ricorda altresì lo stanziamento finalizzato alla riduzione delle bollette elettriche per gli utenti finali non domestici in bassa tensione, le cui risorse, pari a 600 milioni, sono state iscritte sul capitolo di nuova istituzione 1920 (Programma 8.3), nonché il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi individuali, le cui risorse, pari a 603 milioni, sono iscritte sul capitolo 3846 (entrambi nel Programma 8.3). Si richiama infine, la Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» (28), prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, a decorrere dal 2015, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione espone, a fine anno 2020, uno stanziamento definitivo di competenza pari a 6.863,3 milioni di euro (di poco inferiore allo stanziamento iniziale, pari a 6.910,8 milioni di euro). La Missione è costituita da un solo Programma, «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica» (28.4), e le relative risorse sono quasi interamente iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000), che espone una dotazione definitiva di competenza di 6.749,4 milioni di euro (con una riduzione di 107,4 milioni rispetto allo stanziamento iniziale).
  Quale capitolo di interesse, si segnala anche il capitolo 8002, sul quale sono allocate le risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Il capitolo espone uno stanziamento definitivo di 90 milioni di euro, avendo subìto in corso d'anno un incremento di 60 milioni. Nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione», si segnala il Programma «Ricerca di base e applicata» (17.15). Il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è dotato a consuntivo 2020 di uno stanziamento definitivo di competenza pari a 93,6 milioni, importo invariato rispetto alle previsioni iniziali.
  Per quanto riguarda i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica (MIUR), di competenza della X Commissione Attività produttive, essi sono allocati, a rendiconto 2020, nella Missione «Ricerca e Innovazione» (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22). Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti: il capitolo 1678, «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo – a consuntivo 2020 – espone una dotazione di competenza pari a 41,5 milioni, invariata rispetto alle previsioni iniziali; il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo – a consuntivo 2020 – reca uno stanziamento di competenza di 312 milioni invariato rispetto alle previsioni iniziali.
  Nell'esercizio finanziario 2020, la Missione di spesa Turismo risulta iscritta presso il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo. Il decreto-legge n. 104/2019 (convertito, con modificazioni, in legge n. 132/2019) ha infatti riattribuito – dal 1° gennaio 2020 – al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia, già esercitate, nell'esercizio 2019, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Pag. 180 (MIPAAFT) ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 86/2018 (legge 97/2018) e del D.P.C.M. 12 novembre 2018. La struttura del Ministero a cui si fa riferimento per le attività di consuntivo 2020 è dunque quella definita con il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 entrato in vigore dal 5 febbraio 2020 e con il decreto ministeriale di articolazione degli Uffici del 28 gennaio 2020. La Missione (31) «Turismo» nel MIBACT è rappresentata dall'unico programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1), le cui dotazioni definitive di competenza, a rendiconto 2020, sono 9 pari a 811,1 milioni di euro rispetto ad una dotazione iniziale sensibilmente inferiore e pari a 43,3 milioni di euro. Anche in questo caso gli incrementi sono, per la quasi totalità, imputabili ai provvedimenti adottati nel corso dell'anno per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria. In particolare, si rammentano: il Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, iscritto sul capitolo 6834 di nuova istituzione, il quale, a rendiconto, espone uno stanziamento definitivo di competenza pari a 675 milioni di euro; le somme, pari a 20 milioni, per il ristoro degli operatori nel settore delle fiere e congressi a causa dell'emergenza, iscritte sul capitolo 6835, anch'esso di nuova istituzione; il Fondo per la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio (SGR), per la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico ricettive, il quale è iscritto sul nuovo capitolo 8906 e presenta una dotazione definitiva di competenza 50 milioni di euro; il Fondo per la promozione del turismo in Italia, iscritto sul capitolo 6833 di nuova istituzione con una dotazione di 15 milioni di euro a consuntivo: il Fondo per l'indennizzo dei viaggiatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati per fallimento o insolvenza dell'operatore turistico, iscritto, con una dotazione definitiva di competenza di 5 milioni, sul capitolo 6841, di nuova istituzione.
  Si ricordano inoltre le somme per la realizzazione di progetti sperimentali per la fruizione dei beni culturali e del paesaggio e di progetti per il turismo anche mediante l'impiego di LSU, tramite l'utilizzo di somme derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto (1,5 milioni) iscritte sul capitolo 8907 di nuova istituzione. Appare opportuno segnalare in questa sede che, nell'anno 2021, il decreto-legge n. 22/2021 (convertito, con modificazioni in legge n. 55/2021, articolo 6, comma 2, lett. d) e articolo 7) ha disposto l'istituzione del Ministero del turismo, cui sono trasferite le funzioni già esercitate dal MIBACT in materia.
  Passa quindi ad esaminare il disegno di legge di assestamento relativamente alle parti di competenza della Commissione. Il Disegno di legge di assestamento è stato approvato in prima lettura dal Senato il 4 agosto 2021. Nel corso dell'esame, l'Aula del Senato ha approvato due emendamenti al disegno di legge, entrambi del Relatore, i quali non hanno riguardato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  Il ruolo e le funzioni del Ministero dello sviluppo economico hanno subito, negli ultimi anni, varie modifiche. Si rammenta, in particolare, lo scorporo del Dipartimento delle politiche di coesione a seguito della creazione dell'Agenzia per la coesione territoriale sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge n. 101/2013, articolo 10, commi 5 e 8 e relativo successivo D.P.C.M. attuativo 15 dicembre 2014. Successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019 (cd. «decreto-legge Ministeri»), il quale ha disposto ulteriori importanti modifiche agli assetti organizzativi – e conseguentemente finanziari – del MISE.
  In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge ha trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese, ivi incluse le inerenti risorse umane strumentali e finanziarie e, a decorrere dal Pag. 1811° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico. In conseguenza del passaggio di attribuzioni, il D.P.C.M 12 dicembre 2019, n. 178 ha dunque modificato il regolamento di organizzazione del MISE (D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93), eliminando la politica per l'internazionalizzazione dagli ambiti di competenza e conseguentemente riducendo a 11 il numero delle Direzioni Generali. Nell'anno in corso, come già accennato nel paragrafo precedente, il decreto-legge n. 22/2021 (convertito, con modificazioni in legge n. 55/2021, articoli 2 e 3) ha disposto la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).
  Il decreto-legge, in particolare, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE. Il decreto-legge dispone, conseguentemente, il trasferimento al MITE delle due Direzioni del MISE, competenti in materia: la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, a decorrere dalla data di adozione del D.P.C.M. di individuazione delle risorse umane e strumentali da trasferire al MITE. In proposito, il termine per l'adozione di tale D.P.C.M. è stato fissato al 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione (articolo 7, co. 4). Il decreto-legge ha poi previsto l'adozione, con D.P.C.M., entro il 30 giugno 2021, del regolamento di riorganizzazione dei Ministeri coinvolti dal riassetto (articolo 10). Il riassetto organizzativo dei Ministeri, disposto dal decreto-legge n. 22/2021 – non essendosi ancora perfezionato – non si è dunque riflesso sull'articolazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del disegno di legge assestamento. Le variazioni di bilancio proposte con il provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, ivi inclusi il decreto-legge n. 22/2021 (cosiddetto decreto «Riordino Ministeri») e il decreto-legge n. 41/2021 (cosiddetto decreto-legge Sostegni), definiscono, infatti, le previsioni assestate per il 2021 per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento.
  La dotazione iniziale di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio 2021, approvato con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, reca complessivi 10.557,4 milioni di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero sono pari a 11.429,7 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 872,3 milioni di euro rispetto alla dotazione di competenza iniziale (+8,3 per cento). Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio per lo stato di previsione del MISE ammontano invece a 10.791,7 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 11.979,7 milioni (+1.188 milioni). I residui presunti, con il DDL di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti da Rendiconto generale dello Stato al 31 dicembre 2020, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative nel frattempo intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.
  I residui pertanto passano dagli iniziali 1.230,6 milioni di euro a 4.720,1 milioni di euro (+ 3.489,5 milioni). Al netto del rimborso delle passività finanziarie (pari a 173 milioni di euro), le spese finali di competenza del Ministero ammontano inizialmente a 10.384,4 milioni di euro e quelle definitive a 11.256,8 milioni di euro, che corrisponde all'1,4 per cento della spesa finale dell'intero bilancio statale.
  Le variazioni alle previsioni iniziali di spesa sono riconducibili a due ordini di Pag. 182fattori. Il primo riguarda tutte le variazioni introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2021. Il secondo si riferisce alle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la legge n. 178/2020, e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).
  In particolare, per ciò che concerne le variazioni per atto amministrativo esse sono pari complessivamente a 571,5 milioni di euro in termini di competenza e a 576,5 milioni in termini di cassa. Si ricorda che le variazioni per atto amministrativo sono determinate dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio (per i quali il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio), oppure dall'applicazione di procedure previste dalla normativa contabile.
  Le variazioni per atto amministrativo registrate dal disegno di legge di assestamento sono quelle intervenute fino alla data del 31 maggio 2021. Dunque, il disegno di legge di assestamento in esame ancora non contabilizza gli effetti – cioè le variazioni per atto amministrativo – determinati dai provvedimenti legislativi intervenuti successivamente.
  Le variazioni per atto amministrativo registrate dal disegno di legge di assestamento in esame, che hanno inciso sullo stato di previsione del MISE, sono le seguenti: reiscrizione di residui passivi perenti (somme cadute in perenzione dal punto di vista amministrativo, ma reiscritte in bilancio perché comunque dovute dal punto di vista giuridico), per complessivi 16,7 milioni di euro in termini di competenza e di cassa; riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell'ultimo bimestre dell'anno 2020, per un importo di 17,7 milioni di euro in termini di competenza e cassa; prelevamento dal Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali, per 0,1 milioni di euro in competenza e cassa; riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell'anno 2021 per 24,9 milioni di euro in termini di competenza e cassa; riparto extra-gettito 2021 canone abbonamento tv, ex articolo 1, comma 4, della legge n. 198/2016, per 55 milioni in competenza e cassa; riparto del Fondo investimenti di cui alla legge n. 160/2019, art. 1, comma 14, per 24 milioni di euro in termini di competenza e cassa; in attuazione del decreto legislativo n. 48/2020, di attuazione della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, per 1 milione in competenza e cassa; in attuazione della legge n. 97/2020 di Ratifica ed esecuzione dei Protocolli emendativi della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, per 3,5 milioni in competenza e cassa; in attuazione del decreto legislativo n. 13/2021, di attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, loro minerali, e oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio, per 0,5 milioni di euro in competenza e cassa; in attuazione del decreto-legge n. 41/2021 (cd. decreto-legge Sostegni) per 400 milioni in competenza e cassa e, in attuazione della relativa legge di conversione (legge n. 69/2021), per 28 milioni in competenza e cassa. Si osserva che le sopra indicate variazioni hanno principalmente interessato il Programma «Incentivazione del sistema produttivo (11.7)», ed in particolare, sono ascrivibili al rifinanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale (capitolo 7343, +200 milioni) e allo stanziamento per Fondo per assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, tramite la concessione di prestiti (capitolo 7479, +200 milioni); prelevamento dal Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (Cap. Pag. 1833002/MEF), per 5 milioni di euro in termini di cassa.
  Le proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento consistono in un aumento di 300,9 milioni in termini di competenza e in un aumento di 611,5 milioni in termini di cassa.
  In particolare, secondo quanto emerge dalla Nota illustrativa, le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla maggiore consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.
  Nel disegno di legge di assestamento 2021, la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11), condivisa tra MISE e MEF, vede iscritti presso quest'ultimo Ministero due programmi (sui sette complessivi della Missione): il Programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)» e il Programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» (11.9). La Missione, che esponeva a legge di bilancio 2021 (legge n. 78/2020) una dotazione di competenza pari a 28.640,6 milioni di euro, ha subito variazioni sia in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (+ 11.295,4 milioni di euro) sia in virtù di variazioni proposte dal DDL di assestamento in esame (- 30 milioni di euro). La Missione in esame, pertanto, reca per il 2021 previsioni assestate pari a 39.906 milioni di euro. In particolare, il Programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) è stato interessato unicamente da variazioni in dipendenza di atti amministrativi (+600 milioni), esponendo previsioni assestate pari a 2.412,1 milioni di euro. La variazione di 600 milioni (sul capitolo 1920) è relativa alla misura contenuta nel decreto-legge n. 41/2021 (cd. «Sostegni») e nel decreto-legge n. 73/2021 («Sostegni-bis»), inerente la riduzione delle bollette elettriche per gli utenti non domestici connessi in bassa tensione. Il Programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» (11.9), ha subito variazioni sia in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (+ 10.695,4 milioni di euro) sia in virtù di variazioni proposte dal DDL di assestamento in esame (- 30 milioni di euro).
  Quanto alle variazioni per atto amministrativo, l'incremento è essenzialmente ascrivibile (+ 10.890 milioni) al capitolo 3848 e attiene ai contributi a fondo perduto a favore delle imprese durante l'emergenza da COVID19, mentre una riduzione di circa 223 milioni è registrata sul capitolo 7820. Quanto alle variazioni proposte con il DDL di assestamento, la riduzione di 30 milioni attiene al capitolo 3820 (restituzione degli oneri gravanti sugli autotrasportatori). Si richiama, inoltre, la Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» (28), già iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, a decorrere dal 2015, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze.
  La Missione è costituita da un solo programma: «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali» (28.4). L'unica variazione delle dotazioni in conto competenza della Missione, pari, a legge di bilancio 2021 a 10.192,7 milioni di euro, consiste in una riduzione di 34,5 milioni di euro in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno, interamente ascrivibile al Fondo sviluppo e coesione (capitolo 8000). Dunque, le previsioni assestate per il 2021 concernenti la Missione in questione si attestano a 10.158,1 milioni per il 2021. Infine, nella Missione «Ricerca e innovazione», il programma «Ricerca di base e applicata» (17.15) non registra variazioni, attestandosi su 783 milioni di euro per il 2021.
  Segnala poi i seguenti capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, allocati nella Missione «Ricerca e Innovazione» (17), programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22) (MIUR): il capitolo 1678 «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». Una parte dello stanziamento di tale capitolo Pag. 184 – quella iscritta nel Piano di gestione 1 – riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA). Il capitolo non subisce variazioni in conto competenza, né in dipendenza di atti amministrativi, né per il DDL di assestamento, mantenendo l'iniziale stanziamento di 44,6 milioni di euro per il 2021 (dunque, il Piano di gestione 1 mantiene l'iniziale stanziamento di 22,9 milioni); il capitolo 7238, che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. La dotazione di competenza di tale capitolo non subisce variazioni, attestandosi su una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021.
  Per quanto riguarda la Missione 31 «Turismo», con il sotteso programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1), essa risulta ancora iscritta nello stato di previsione del Ministero dei Beni culturali. Nell'anno in corso, il decreto-legge n. 22/2021 (convertito, con modificazioni in legge n. 55/2021, ha disposto l'istituzione del Ministero del turismo, cui sono trasferite le funzioni già esercitate dal MIBACT in materia. Il MIBACT ha assunto, conseguentemente, la denominazione di Ministero della Cultura (MIC). Il decreto-legge ha previsto l'adozione, con D.P.C.M., entro il 30 giugno 2021, del regolamento di riorganizzazione dei Ministeri coinvolti dal riassetto e, all'articolo 6, comma 14, la costituzione, entro il 31 dicembre 2021, di un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito del MEF – Ragioneria generale dello Stato, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo (articolo 6, comma 2, lett. d), articolo 7 e articolo 10). Il riassetto organizzativo dei Ministeri, disposto dal decreto-legge n. 22/2021 – non essendosi ancora perfezionato – non si è dunque riflesso sull'articolazione degli stati di previsione della spesa del disegno di legge di assestamento. La Missione Turismo, sebbene formalmente ancora iscritta nello stato di previsione del MIC, risulta comunque oggetto di variazioni in diminuzione per atto amministrativo, che comprendono gli effetti del decreto-legge adottato, connessi all'istituzione del nuovo Ministero del turismo, con portafoglio. La Missione, la cui dotazione iniziale di competenza, a legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), era pari a 158 milioni di euro, subisce dunque variazione in diminuzione per atto amministrativo pari a –146,8 milioni di euro. Le previsioni assestate per il 2021 si attestano dunque su 11,2 milioni di euro.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.