CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 settembre 2021
656.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 OTTOBRE 2021

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Atto n. 295.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vittoria CASA, presidente, avverte preliminarmente che l'atto n. 295 e gli altri due atti assegnati alle Commissioni riunite VII e IX (atti n. 279 e n. 288) sono stati trasmessi dal Governo tra il 3 e il 7 agosto. I termini per l'espressione dei pareri – 40 giorni decorrenti dall'assegnazione – scadrebbero pertanto in questa settimana. Conseguentemente, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la presidenza della Commissione Trasporti – che è assegnataria nel complesso di sette schemi di decreto legislativo – ha chiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di questi atti: ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parlamentari Pag. 5 sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha potuto trovare applicazione in quanto la delega legislativa per l'adozione dei decreti in schema scadeva l'8 agosto e il termine è stato prorogato di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione alle Commissioni, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
  Riferisce quindi che il Ministro D'Incà, con lettera del 9 settembre, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze delle Commissioni e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.
  Considerata la complessità degli atti, ritiene – d'accordo con la presidente Paita e con i relatori – che come termini per l'espressione dei pareri potrebbero fissarsi quello del 15 ottobre per gli atti n. 279 e n. 295 e quello del 19 ottobre per l'atto n. 288. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di confermare la disponibilità del Governo ad attendere fino ad allora.

  La sottosegretaria Lucia BORGONZONI conferma la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione dei pareri delle Commissioni nei termini prospettati dalla presidenza.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice per la IX Commissione, avverte che riferirà sull'atto del Governo n. 295, che reca lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/790/UE, inerente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale nonché – a beneficio dei colleghi – anche sulla legge di delegazione europea del 2019-2020, approvata nel 2021, che all'articolo 9 contiene la delega su questa direttiva, mentre sul testo dello schema – che è aderente alle fonti appena citate – riferirà invece il relatore Fusacchia.
  Detto in estrema sintesi, la direttiva n. 790 del 2019 – come in parte anche la direttiva n. 789 dello stesso anno, di cui è stato avviato nel corso della settimana precedente – affronta, sia pure sotto un aspetto incompleto, il tema del diritto d'autore su internet.
  Come è noto, capita spesso che contenuti culturali della più varia specie siano oggetto di una domanda di fruizione che non trova canali legittimi e tradizionali, sicché essi sono sfruttati in modo e in volumi del tutto incontrollati dall'originario autore del prodotto, sì da frustrare le legittime pretese di esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi (veniva ricordato, nella scorsa seduta, che questi sono i diritti diversi da quello del creatore dell'opera ma sono quelli dell'interprete, dell'attore, del musicista che suona una partitura altrui, eccetera).
  Il tema è di portata enorme, fino a lambire il dilemma dei cosiddetti giganti della rete.
  Come si può evincere dai «considerando» premessi alla direttiva 2019/790/UE, essa ha un'ambizione più circoscritta.
  Essa prende atto, fra l'altro, che i rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori. È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l'evoluzione tecnologica.
  Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi. Tuttavia, secondo le autorità europee, vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori.
  Vi sono due esempi di utilizzo che hanno un doppio taglio, uno positivo e l'altro negativo per il diritto d'autore, che la direttiva si propone di affrontare: l'estrazione di testo, cioè la ricerca di singole Pag. 6parti di testo o di opera figurativa o visiva; il contenuto giornalistico on line.
  È evidente che sia l'estrazione di testo sia la fruizione del contenuto giornalistico on line è un aspetto positivo per l'autore perché gli consente di accrescere la sua notorietà e il suo prestigio. Per altro verso, l'accesso indiscriminato a tali dati frustra il suo diritto allo sfruttamento economico dell'opera creata.
  Per le istituzioni culturali preposte alla tutela del patrimonio, poi, l'estrazione di testo pone un problema d'integrità dell'opera; d'altronde presso le biblioteche è importante consentire la prestazione di un servizio pubblico più genuino e ampio possibile, sicché – come peraltro osservato nel Considerando 13 della direttiva – si dovrebbe consentire alle biblioteche di pubblica lettura, ai musei, agli organismi di ricerca, gli organismi di radiodiffusione pubblici e agli archivi di godere delle eccezioni al diritto d'autore.
  Per ovviare a questi e similari problemi, la direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.
  Le direttrici lungo le quali il provvedimento si muove sono quindi sia le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi; sia però l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze che gli autori possono vendere per incassare i loro diritti. Tutto ciò è previsto per garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.
  Per conseguenza, la direttiva prevede che l'estrazione di testo sia consentita ed esentata dal diritto d'autore nei seguenti casi: se è svolta da organismi di ricerca ed istituti di tutela del patrimonio culturale, a scopo di ricerca scientifica, da opere o altri materiali a cui hanno lecitamente accesso (articolo 3); nei casi in cui si hanno riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali a cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo o dati (articolo 4); per l'utilizzo digitale di opere ed altri materiali, esclusivamente per finalità illustrativa a uso didattico, sotto la responsabilità di un istituto di istruzione e con indicazione della fonte (articolo 5); per gli istituti di tutela del patrimonio culturale per realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti in maniera permanente nelle loro raccolte ai fini di conservazione dell'opera medesima (articolo 6).
  A corrispettivo di queste esenzioni, però, è previsto che gli Stati membri adottino norme che facilitino al massimo grado l'acquisizione di licenze da parte degli utenti, in modo da non incorrere in violazioni del diritto d'autore, per esempio, espandendo le facoltà operative e giuridiche degli organismi di gestione collettiva del diritto d'autore. Inoltre, i servizi di condivisione dei contenuti giornalistici on line dovranno riconoscere una quota agli editori.
  La materia ha anche aspetti tecnico-giuridici molto specifici e tecnici, con riferimento ai quali rinvia al dossier del Servizio studi per più estesi ragguagli, limitandosi ad alcuni riferimenti all'articolo 9 della legge di delegazione europea.
  Tra i principi e criteri direttivi specifici, ritiene opportuno sottolineare i seguenti, con l'avvertenza che la legge delega ne contiene ulteriori: dare alla nozione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» l'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi (comma 1, lett. a)); disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti (lett. b)); stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo (lett. d)); esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti Pag. 7specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio (lett. e)); prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo (lett. g)); prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che, nel caso di utilizzo on line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lett. h)); definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lett. i)); definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lett. l)); definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori (lett. m)).
  Nel riservarsi una replica, conclude e lascia l'esposizione degli aspetti di dettaglio sullo schema di decreto legislativo al collega Fusacchia.

  Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), relatore per la VII Commissione, premette che il decreto legislativo in schema – come è stato anticipato dalla relatrice Bruno Bossio – recepisce la direttiva cosiddetta «copyright» (n. 2019/790): una direttiva importante e frutto di un lungo e articolato confronto nelle istituzioni europee, con la quale si vuole offrire un nuovo quadro normativo a tutte le questioni legate – soprattutto in termini di garanzia del diritto d'autore e dei diritti connessi – all'impatto sempre più significativo che le nuove tecnologie stanno avendo sulla riproduzione e sulla circolazione delle opere dell'ingegno.
  Precisa che lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli.
  L'articolo 1 è a sua volta suddiviso in 14 lettere che apportano modifiche importanti alla legge sul diritto d'autore del 1941 (legge 22 aprile 1941, n. 633).
  La lettera a) introduce il nuovo articolo 32-quater, ai sensi del quale, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca opera originale. Secondo la relazione illustrativa del Governo, la disposizione intende rendere possibile la diffusione, la condivisione (anche online) e il riutilizzo (anche per finalità commerciali) di copie non originali di opere d'arte divenute di pubblico dominio. Si tratta di una questione che la VII Commissione conosce bene e ha discusso a lungo, arrivando infine ad approvare una risoluzione al Governo.
  La lettera b) introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo articolo 43-bis che, recependo l'articolo 15 della direttiva copyright, riconosce agli editori i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa. Ci sono alcune eccezioni: i diritti non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende – chiarisce la norma – qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità.
  Per l'utilizzo online delle suddette pubblicazioni, i prestatori di servizi della società dell'informazione devono riconoscere agli editori un equo compenso, che dovrà essere determinato alla luce di criteri di riferimento da individuare con apposito regolamento dell'AGCOM (Autorità per le Pag. 8garanzie nelle comunicazioni). È previsto in sostanza un contratto tra prestatore di servizi della società dell'informazione ed editore, avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico. La negoziazione per la stipula del contratto dovrà essere condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal suddetto regolamento. Nel caso le parti non concludano il negoziato e non raggiungano un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna di loro può avviare una procedura stragiudiziale, presso l'AGCOM, per la determinazione dell'equo compenso. Resta ovviamente fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria. I prestatori di servizi della società dell'informazione sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata o dell'AGCOM, ogni dato idoneo a determinare la misura dell'equo compenso. In caso di mancata comunicazione dei dati, l'AGCOM applica al prestatore di servizio una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima della notifica della contestazione.
  A loro volta, gli editori devono riconoscere agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento dell'equo compenso, per i lavoratori autonomi, da determinare su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi.
  Le lettere c) e d) modificano gli articoli 46 e 46-bis della legge sul diritto d'autore per introdurre norme che garantiscano l'adeguatezza e la proporzionalità dei compensi dovuti a determinati soggetti coinvolti nella realizzazione di opere cinematografiche: autori del soggetto e della sceneggiatura, artisti interpreti primari e comprimari, e così via. La novella all'articolo 46-bis, comma 4, serve invece ad aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in caso in mancanza di accordo tra le parti. La loro definizione è affidata ora all'AGCOM, anziché al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945: una norma che è stata scarsamente utilizzata.
  La lettera e), mediante l'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 68, prevede che gli istituti di tutela del patrimonio culturale, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto.
  La lettera f) abroga il comma 12 dell'articolo 69-quater, ai sensi del quale non possono essere considerate orfane le opere in commercio. La relazione illustrativa spiega che le opere in commercio possono essere orfane, come emerso anche nelle riunioni del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
  La lettera g) introduce articoli nuovi nel Capo della legge sul diritto d'autore relativo alle eccezioni e alle limitazioni.
  Il nuovo articolo 70-bis allarga il perimetro dell'attuale eccezione per il riassunto, la citazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere fatti per fini d'insegnamento anche nel caso siano effettuati con mezzi digitali. Si fa esclusione del materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e degli spartiti e delle partiture musicali, quando sono disponibili sul mercato licenze di carattere volontario che possono regolamentare tali utilizzi.
  Il nuovo articolo 70-ter consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca di estrarre per scopi di ricerca scientifica parti di testo e dati (la cosiddetta «text and data mining» o TDM) da opere e altri materiali protetti contenuti in reti o banche di dati cui abbiano accesso.
  Il nuovo articolo 70-quater consente la stessa operazione di estrazione a chiunque abbia accesso legittimo a opere e altri materiali contenuti in banche dati o reti a condizione che l'utilizzo non sia stato riservato espressamente dai titolari dei diritti. Pag. 9
  Il nuovo articolo 70-quinquies stabilisce che, se l'autore, mediante contratto o licenza, ha trasferito o concesso a un editore l'utilizzo di un diritto connesso a una propria opera, l'editore ha diritto a una quota del compenso spettante all'autore anche in caso di utilizzi dell'opera non fatti da lui editore (ovviamente possibili in virtù di eccezioni o limitazioni al trasferimento del diritto all'editore).
  Il nuovo articolo 70-sexies prevede che, anche quando a un'opera sono applicate misure tecnologiche di protezione, gli istituti di tutela del patrimonio culturale, cinematografico e sonoro, nonché gli istituti di ricerca, di istruzione e di radiodiffusione pubblici che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto oppure vi hanno avuto accesso legittimo, possono effettuarne una copia, con i limiti e per le finalità di cui agli articoli 70-bis e 70-ter e sempreché l'effettuare una copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. Parlando di misure tecnologiche di protezione, ci si riferisce all'articolo 102-quater della legge sul diritto d'autore, ai sensi del quale: I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi possono apporre sulle opere o sui materiali protetti qualsiasi misura tecnologica di protezione efficace per impedire o limitare il compimento sull'opera di atti non autorizzati.
  La lettera h) modifica l'articolo 80 per chiarire che nella categoria degli artisti interpreti ed artisti esecutori sono inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori.
  La lettera i) modifica l'articolo 84, al fine di garantire l'adeguatezza e la proporzionalità dei compensi ivi previsti a favore degli artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche e di estenderli anche alle opere teatrali trasmesse. Viene inoltre aggiornata la modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all'AGCOM (anche qui, al momento c'è il collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 citato del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945).
  La lettera l), recependo l'articolo 17 della direttiva, introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo Titolo II-quater, recante «Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online», composto dagli articoli da 102-sexies a 102-decies.
  Il nuovo articolo 102-sexies stabilisce che le piattaforme di condivisione di contenuti online, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore caricate dai loro utenti, compiono atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico di un'opera tutelata e hanno quindi l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. L'autorizzazione comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.
  Il nuovo articolo 102-septies disciplina il regime di responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online qualora non sia stato possibile ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. I prestatori non sono ritenuti responsabili se dimostrano cumulativamente di aver soddisfatto alcune condizioni: devono aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e per assicurarsi che non fossero rese disponibili opere e altri materiali per i quali avevano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e devono dimostrare di avere, a seguito di una segnalazione da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali e compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.
  Il nuovo articolo 102-octies prevede – in capo ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro obblighi – mitigati in materia di controllo e rimozione dei contenuti non autorizzati. Pag. 10
  Il nuovo articolo 102-novies prevede che la cooperazione tra prestatori di servizi e titolari di diritti non deve pregiudicare la disponibilità dei contenuti caricati dagli utenti nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e delle relative eccezioni e limitazioni. Stabilisce poi che gli utenti che caricano contenuti possono avvalersi di alcune indicate eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: le eccezioni sono quelle previste per citazione, critica, recensione e utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche. L'articolo prevede anche che l'applicazione delle disposizioni del nuovo Titolo II-quater in questione non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento nei dati personali.
  Il nuovo articolo 102-decies regola le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti in presenza di violazioni dei diritti. In caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore, le parti possono rimettere all'AGCOM la risoluzione della controversia, salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria.
  La lettera m) introduce nella legge sul diritto d'autore il nuovo Titolo II-quinquies rubricato «Utilizzi di opere fuori commercio e altri materiali», composto da sette articoli, da 102-undecies a 102-septiesdecies, che dettano disposizioni concernenti le modalità di sfruttamento delle opere non più rinvenibili negli ordinari canali commerciali da almeno 10 anni. Sono altresì regolamentate le modalità di verifica della non disponibilità dell'opera e le relative misure di pubblicità, nonché quelle concernenti la richiesta da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale della licenza, a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o altri materiali all'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza. I titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze, tramite comunicazione all'organismo di gestione collettiva (cosiddetto diritto di opt-out).
  La lettera n) aggiunge nell'articolo 107 della legge sul diritto d'autore un nuovo comma, che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento. Viene stabilita la nullità di ogni pattuizione contraria.
  La lettera o) introduce nella legge sul diritto d'autore i nuovi articoli da 110-ter a 110-septies.
  Il nuovo articolo 110-ter prevede che, in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand, ciascuna delle parti può avvalersi, ai fini della definizione dell'accordo, dell'AGCOM, che assiste le parti nella negoziazione anche presentando proposte.
  Il nuovo articolo 110-quater prevede che i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa e costituisce presunzione legale di inadeguatezza del compenso.
  Ai sensi del nuovo articolo 110-quinquies, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori o i loro rappresentanti hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma. Pag. 11
  Il nuovo articolo 110-sexies prevede che per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi e i diritti di cui agli articoli precedenti, ciascuna delle parti può rivolgersi all'AGCOM, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria.
  Il nuovo articolo 110-septies concerne la risoluzione del contratto di licenza, azionabile dall'autore o dall'artista interprete o esecutore, in caso di mancato sfruttamento di un'opera concessa in licenza o trasferita in via esclusiva, per causa non imputabile all'autore o artista. Salva diversa previsione contrattuale o di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a tre anni o a un anno successivo alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti, decorso il quale, può revocare l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto.
  La lettera p) prevede innanzitutto che nessuna pattuizione contraria ai nuovi articoli sugli obblighi di trasparenza e sul meccanismo di adeguamento contrattuale è opponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell'opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce. Inoltre prevede che il principio di equa remunerazione, l'obbligo di trasparenza, il meccanismo di adeguamento contrattuale e la risoluzione per mancato sfruttamento non valgono per gli autori dei programmi per elaboratore.
  L'articolo 2 regola l'applicazione nel tempo delle nuove norme introdotte ed estende l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'AGCOM, anche ai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, attesi gli obblighi di vigilanza attribuiti all'Autorità su detti operatori.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, intervenendo tra l'altro sulla disciplina del contributo versato all'AGCOM dai soggetti vigilati.
  La relazione del Governo chiarisce che lo schema in esame non ha recepito l'articolo 12 della direttiva, recante «Concessione di licenze collettive con effetto esteso», perché l'introduzione del meccanismo delle licenze collettive estese è di carattere facoltativo e questo strumento è scarsamente utilizzato nei Paesi, come l'Italia, caratterizzati da grandi produzioni, e ha invece un utilizzo esteso in Paesi che importano soprattutto opere dall'estero.

  Federico MOLLICONE (FDI), premesso che il modo in cui l'Italia recepisce le direttive sarà evidente in sede di attuazione dei rispettivi decreti legislativi, ricorda che l'impatto delle grandi piattaforme sui diritti d'autore è un problema per la cui soluzione il suo gruppo ha portato avanti una lunga battaglia. Evidenzia come il combinato disposto delle tre direttive in corso di recepimento, e in particolare della direttiva cosiddetta «copyright», rivesta un'importanza cruciale per la concorrenza nel mercato unico digitale. Le tre direttive contengono una misura di rilevanza strategica per il settore editoriale e creativo, che interviene a sanare l'enorme squilibrio rilevato dall'AGCOM sin dal 2014, nel rapporto sui servizi di Internet e sulla pubblicità online, tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di Internet e i ricavi percepiti dai produttori degli stessi: uno squilibrio che provoca danni incalcolabili al finanziamento dell'intero sistema dell'informazione e che rischia di comprometterne il funzionamento. Sottolinea come la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore desti grave allarme, pregiudicando la sostenibilità dell'industria editoriale, svalutando l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influendo sulla libertà e il pluralismo dell'informazione perché incide sulla quantità e sulla qualità dell'offerta editoriale.
  Nella rete, lo Stato non è più l'unico attore sulla scena, ma, anzi, si trova addirittura sfidato dalle big tec. Citando Carl Schmitt, si può dire che siamo nel Großraum, il grande spazio indefinito, dove Pag. 12i cosiddetti over the top sono come pirati in mare aperto. Per questa ragione, ritiene di dover ricordare che Fratelli d'Italia è stata la prima forza politica a promuovere nella legislatura corrente, anche prima che venissero emanate le linee di indirizzo europee, il principio di sovranità digitale.
  Con riguardo alla previsione dell'inserimento di un meccanismo obbligatorio di definizione dell'equo compenso per i creatori di contenuti e per gli editori, anche con possibilità di azione arbitrale, in questo caso di AGCOM, sul modello francese e australiano, evidenzia che essa corrisponde a una posizione storica del gruppo di Fratelli d'Italia, che da sempre difende l'editoria nazionale attraverso la presentazione di ordini del giorno e di interventi in sede parlamentare. Ritiene che la direttiva «Copyright» faccia un importante passo in avanti per i diritti connessi alla creatività e per la difesa dell'editoria.
  Esprime alcune perplessità per l'atteggiamento protezionistico e troppo vincolistico dei direttori dei musei sul versante della «realtà aumentata»; una resistenza al cambiamento che si riflette sulla scarsa diffusione della digitalizzazione nei musei, la quale, invece, potrebbe costituire un buon traino per la loro fruizione, specialmente da parte dei giovani in generale e degli studenti, in particolare. Ritiene, inoltre, che gli accordi in corso tra le principali aziende editoriali e Google costituiscano un primo passo, pur non sufficiente. È dell'avviso, ancora, che debba essere ripensato il concetto di «estratti brevi», così che possa essere in linea con lo spirito della direttiva, che è quello di assicurare agli autori l'equo compenso.
  A suo avviso lo schema di decreto in esame inciderà profondamente da oggi in poi sull'ecosistema digitale dei contenuti culturali, nonché dell'informazione giornalistica. Per questa ragione ritiene fondamentale il pieno coinvolgimento del Parlamento, anche attraverso un ciclo di audizioni che possano fornire indicazioni utili alla formulazione, di un parere equilibrato e ragionevole, a difesa dell'editoria e della creatività nazionali.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Vittoria CASA, presidente, avverte preliminarmente che il provvedimento è stato assegnato dal Presidente della Camera con riserva, la richiesta di parere non essendo corredata dei prescritti pareri della Conferenza unificata, dell'AGCOM e del Consiglio di Stato.
  Per quanto riguarda il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, rinvia a quanto già detto in merito all'atto del Governo n. 295, ricordando che il Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere il parere su questo atto fino al 19 ottobre.

  Mirella LIUZZI (M5S), relatrice per IX Commissione, osserva che l'atto del Governo n. 288 è volto a recepire la direttiva 2018/1808/UE in materia servizi media e audiovisivi, sulla base dell'articolo 3 della legge di delegazione europea n. 53 del 2021.
  Preannuncia che ne riferirà a nome della Commissione trasporti e si occuperò di offrire sintetici ragguagli sulla direttiva medesima, sulla delega e sui primi 39 articoli dello schema sottoposto a parere. Sulle successive disposizioni riferirà invece il collega Casciello della VII Commissione.
  La direttiva – come si evince già dai suoi «considerando» inerisce al delicatissimo settore delle telecomunicazioni e dei contenuti che esse veicolano. Il tema ricomprende pertanto le problematiche del pluralismo nell'informazione, del diritto di Pag. 13cronaca e del diritto a essere informati nonché ancora del diritto d'impresa e della concorrenza.
  Come è noto, si tratta di aspetti con cui la Corte costituzionale italiana si è confrontata molte volte e che hanno stimolato, su diversi profili, pronunce sia della Corte di giustizia del Lussemburgo sia della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo.
  Inoltre, sin dai «considerando», la direttiva si fa carico dei temi della tutela dei minori e della protezione dei contenuti culturali di origine dei Paesi membri dell'Unione europea, per i quali sono necessari adeguati investimenti.
  La direttiva interviene, dunque, a modificare in profondità la precedente direttiva 2010/13/UE. A sua volta, l'articolo 3 della legge di delegazione europea prevedeva 12 principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato era chiamato ad attenersi. Ne ricorda per brevità solo alcuni, oltre a quello inerente al riordino dell'intera materia in sede nazionale, tanto che il testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 (la c.d. legge Gasparri) viene interamente sostituito.
  Si prevede l'introduzione di misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore.
  Nella delega era contenuta anche l'indicazione di prevedere specifiche misure: a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi.
  Diverse disposizioni della delega erano rivolte servizi di piattaforma per la condivisione di video e alla revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo princìpi di flessibilità, proporzione e concorrenza.
  Venendo al testo dello schema sottoposto a parere, l'oggetto del testo unico sui servizi media e audiovisivi viene quindi ampliato per ricomprendere, accanto ai media audiovisivi e radiofonici, anche i servizi di piattaforma per la condivisione di video e le comunicazioni commerciali audiovisive (articolo 1, comma 2).
  Numerose disposizioni conferiscono nuovi compiti all'AGCOM, al cui funzionamento è inoltre specificamente dedicato l'intero articolo 11.
  È rafforzato il principio del Paese d'origine, introducendo disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero (articolo 3).
  Vengono aggiornate le definizioni, tra l'altro introducendo quelle di «servizio di piattaforma per la condivisione di video», di «video generato dall'utente» e di «fornitore della piattaforma per la condivisione di video» (articolo 4).
  Viene inoltre modificata la definizione di «ambito locale radiofonico», che prevede una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale invece che di 15 milioni di abitanti, come previsto attualmente.
  I princìpi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video sono integrati col riferimento al rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione, al contrasto ai discorsi d'odio e alla protezione dei dati personali (articolo 5).
  Si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con l'AGCOM, sentito il Ministero della cultura, promuova Pag. 14lo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video (articolo 6).
  La durata minima dell'autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete viene ridotta da 12 a 10 anni, mentre la durata massima resta invariata a 20 anni (articolo 16).
  Uno stesso esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale potrà irradiare il segnale fino ad una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale (articolo 24, comma 3, che troverà applicazione a far data dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 71, comma 3). Entro tale limite, ad uno stesso soggetto sarà consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata (articolo 24, comma 4).
  Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, dovrà essere istituito presso il MiSE, in coordinamento con l'Agcom, un tavolo tecnico di confronto, anche con i rappresentanti degli operatori del settore, che procederà alla valutazione del sistema delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura (articolo 24, comma 5).
  Viene introdotto un nuovo articolo, il 32-bis, dedicato alla tutela dei diritti fondamentali, che estende la disciplina attualmente contenuta nell'articolo 32, comma 5, specificando che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'articolo 604-bis del codice penale.
  Essi non devono inoltre contenere alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo.
  I fornitori di servizi di media audiovisivi devono attenersi ai criteri fissati dall'Agcom con apposito regolamento.
  In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39, anche se il fatto costituisce reato a prescindere dall'azione penale.
  È inoltre potenziata la disciplina volta a promuovere l'accessibilità dei servizi di media, alla quale viene dedicato il nuovo articolo 32-ter, che elabora quanto attualmente previsto dal comma 6 dell'articolo 32.
  Tra l'altro, i fornitori dei servizi di media dovranno sviluppare piani d'azione finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. I piani devono essere comunicati all'Agcom con periodicità triennale a decorrere dal 30 settembre 2022.
  Viene inoltre istituito presso l'AGCOM un punto di contatto unico on line facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità.
  Il nuovo articolo 32-quater demanda all'AGCOM la definizione con proprio regolamento di nuove procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.
  L'articolo 38 dello schema di decreto legislativo riprende sostanzialmente i contenuti dell'articolo 34 del testo unico n. 177 del 2005 – che era stato modificato nel 2012 – in tema di tutela dei minori; mentre l'articolo 39 ricalca sostanzialmente i contenuti dell'articolo 38 del medesimo testo unico in tema di affollamento pubblicitario.
  Per i successivi articoli lascia la parola al collega Casciello della VII Commissione, e per ogni ulteriore informazione di dettaglio rinvia al dossier del Servizio studi.

  Luigi CASCIELLO (FI), relatore per la VII Commissione, precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni di cui agli articoli da 40 a 73 dello schema di decreto legislativo che non riproducono i contenuti del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che reca il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Come infatti è già stato ricordato dalla Pag. 15relatrice per la IX Commissione, con il provvedimento in esame il Governo ha scelto di intervenire con l'integrale sostituzione del citato Testo unico, pur mantenendo, in larga parte, il contenuto di diversi articoli del testo unico, che non risultano pertanto modificati.
  Sottolinea, in premessa, che l'intervento normativo di cui allo schema in esame deriva non solo dalla necessità di evitare la conclusione della procedura di infrazione comunitaria, ma anche da quella di assicurare una più ampia tutela agli utenti delle piattaforme digitali. In proposito, rimarca che all'articolo 3 della legge n. 53 del 2021, contenente i principi per il recepimento della direttiva, è espressamente prevista – come già ricordato dalla collega Liuzzi – l'inclusione delle controversie riguardanti le piattaforme di streaming TV nell'ambito delle materie di competenza dell'AGCOM ai fini della risoluzione delle controversie con i propri utenti. Il decreto di recepimento dovrà «prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni». In questo modo – osserva – verrà finalmente colmato il divario, in termini di tutela dei consumatori, tra gli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche – in favore dei quali l'Agcom ha costruito un robusto sistema di protezione, reso effettivo dalla possibilità di azionare i diritti mediante una procedura rapida ed efficace di risoluzione delle controversie – e quelli delle piattaforme di condivisione video e streaming TV (come Netflix, Youtube, Dazn, ecc.), fino ad ora esclusi da qualsiasi tutela al di fuori di quella giurisdizionale.
  Un vuoto di tutela che a suo avviso si è manifestato in maniera ancor più evidente in queste ultime settimane, da quando, per effetto dell'assegnazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A dei diritti audiovisivi del Pacchetto 1 e del Pacchetto 3 del campionato di calcio alla Società DAZN, lo streaming via internet è divenuta la modalità più diffusa per la visione delle partite di tale campionato. E allora – si domanda – quid iuris in caso di mancata fruizione dei contenuti per problemi della piattaforma? Quali tutele l'ordinamento garantisce agli utenti di DAZN in caso di mancato rispetto della qualità promessa? Al momento solo quella, di fatto molto gravosa, del ricorso giurisdizionale. Invero – ritiene – la possibilità per i consumatori di adire l'AGCOM per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nei confronti di DAZN (in analogia a quanto avviene già per gli utenti di pay-tv) va, dunque, assicurata al più presto, rispondendo, prima ancora che alla delega ricevuta dal Parlamento, ai più moderni principi di civiltà del diritto. Punto centrale resta comunque la definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, del finanziamento del servizio stesso, disciplina della Rai.
  Venendo ai contenuti dello schema di decreto, riporta che gli articoli 41 e 42, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva, contengono specifiche norme in merito al ruolo che hanno i fornitori di piattaforme che, in quanto stabiliti sul territorio nazionale, soggiacciono alla giurisdizione italiana e al controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che può limitare la libera circolazione di programmi, di video generati dagli utenti e di comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro, se diretti al pubblico italiano: la limitazione è possibile a fini di tutela dei minori, di lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché a garanzia di tutela della dignità umana e dei consumatori. Specifiche misure di tutela sono previste per la protezione dei minori da programmi e video che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale.
  Gli articoli da 43 a 49 contengono modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti commerciali. In particolare, l'articolo 43 reca principi generali Pag. 16 in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche sia in relazione alla loro riconoscibilità, restando proibita la pubblicità occulta, sia in ragione dei contenuti. È specificamente vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e i prodotti assimilati, per le bevande alcoliche indirizzata ai minori e per il gioco d'azzardo. Analoghe disposizioni sono previste dall'articolo 47 per le televendite.
  L'articolo 44 disciplina le modalità di inserimento di spot pubblicitari, con particolare riguardo all'inserimento degli stessi all'interno di trasmissioni di opere teatrali, liriche e musicali, di funzioni religiose di opere cinematografiche e notiziari.
  L'articolo 45 fissa i limiti di affollamento per la trasmissione di messaggi pubblicitari sia da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sia da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in chiaro e a pagamento. In linea con quanto contenuto nella direttiva oggetto di recepimento, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare un maggiore equilibrio, nella pianificazione della distribuzione degli spazi pubblicitari, tra le esigenze di protezione dei consumatori e le istanze delle emittenti televisive. L'articolo 45 introduce appunto un sistema più flessibile in materia di limiti al cosiddetto affollamento pubblicitario delle trasmissioni, in modo da tenere conto delle nuove realtà di mercato attraverso un limite massimo, differente a seconda delle diverse fasce orarie. È espressamente previsto che, ai fini del calcolo dei limiti massimi, non sono considerati i messaggi promozionali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, nonché quelli di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria.
  L'articolo 46 disciplina i criteri cui devono conformarsi i servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati.
  Per quanto riguarda l'inserimento di prodotti commerciali all'interno di programmi (articolo 48), viene fatta una distinzione tra i programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009 e i programmi prodotti dopo tale data, i quali sono tenuti al rispetto di specifiche disposizioni in termini di rispetto dell'indipendenza editoriale del fornitore dei servizi di media e di tutela del consumatore. Per alcuni programmi è specificamente vietato l'inserimento di prodotti commerciali.
  Il Titolo V, relativo all'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e alla pianificazione delle frequenze, viene riformulato con l'articolo 50, al fine di prevedere, tra l'altro, misure specifiche per la pianificazione delle frequenze nella banda 470-694 MHz e nella banda 174-230 MHz.
  Lo schema, con l'articolo 51, riscrive poi integralmente la disciplina delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni, sostituendo il testo dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177. La nuova disciplina prevede norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione che tengano conto delle mutate condizioni di mercato, le quali vedono oggi la presenza sempre più rilevante di piattaforme multinazionali. In particolare, la norma in questione attribuisce all'Autorità di settore più forti poteri istruttori e sanzionatori qualora essa riscontri l'esistenza, in capo a un operatore di mercato, di posizioni di significativo potere che siano lesive del pluralismo. A tale riguardo è data all'Autorità la possibilità di intervenire affinché tali posizioni vengano rimosse. Qualora le imprese coinvolte non ottemperino agli obblighi imposti dall'Autorità, quest'ultima può infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie che possono giungere ad un ammontare complessivo pari all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente in cui viene effettuata la contestazione.
  Modifiche sono poi apportate alla disciplina della promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori (articoli 52-58): la disciplina in questione è rivista in un'ottica di salvaguardia della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli, nonché nel rispetto del valore della diversità culturale e linguistica. Particolare attenzione Pag. 17 è stata data alla valorizzazione e promozione di opere europee ed in particolare di opere in espressione originale italiana ovunque prodotte e di opere di produttori indipendenti, attraverso la previsione di obblighi di programmazione in loro favore.
  Le disposizioni contenute nel Titolo VIII (articoli da 59 a 66 dello schema) riguardano il servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della concessionaria. Gli obblighi connessi al carattere di pubblica utilità del servizio radiotelevisivo sono disciplinati dall'articolo 59, mentre l'articolo 60 afferisce ai compiti di pubblico servizio in ambito regionale e locale.
  Gli articoli 67 e 68 introducono modifiche alle norme del decreto legislativo n. 177 del 2005 concernenti l'apparato sanzionatorio: sono modifiche per adeguarlo alla mutata realtà del settore.
  Gli articoli da 70 a 71 recano la disciplina delle abrogazioni, introducono norme transitorie e di coordinamento, recano la clausola di invarianza finanziaria e dispongono sull'entrata in vigore del provvedimento.

  Federico MOLLICONE (FDI) rileva che il decreto in esame riveste un'importanza significativa per il settore audiovisivo e radiofonico perché con esso viene finalmente regolamentato un mondo profondamente modificato dall'innovazione tecnologica. Sottolinea quindi l'esigenza che l'intervento normativo contemperi lo sviluppo tecnologico con la tutela del mercato di riferimento e che si raggiunga un punto di equilibrio tra le legittime aspettative della radiofonia nazionale e di quella locale affinché siano evitate posizioni dominanti a svantaggio delle realtà minori. Sottolinea come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ormai non costituiscono più un settore a sé stante, ma il fondamento di tutti i sistemi economici innovativi. Ciò ha rafforzato sempre più l'esigenza di superare la tradizionale disciplina dei media, attraverso un'impostazione tecnologicamente neutrale, complice anche il passaggio dalla scarsità delle frequenze dell'etere terrestre a quello dell'abbondanza, tipico dei service providers.
  Ritiene che in questo scenario le forze di mercato non siano, da sole, sufficienti a garantire lo sviluppo di un settore così strategico per il suo rapporto con i diritti fondamentali: l'aumento dell'offerta, infatti, non significa necessariamente l'ampliamento delle fonti di informazione, ben potendo detti «canali» essere appannaggio di pochi operatori. Il prodotto fruito, tra l'altro, non sempre risponde a quei criteri di veridicità e correttezza che da sempre hanno caratterizzato l'informazione tradizionale. La direttiva sui servizi di media audiovisivi, a suo avviso, offre nuove prospettive, soprattutto nella regolazione del settore di video sharing platforms e di video on demand e costituisce una grande occasione per elaborare una legislazione omogenea fra operatori tradizionali e OTT.
  Il nuovo quadro giuridico mira ad adattare le regole in vigore al cambiamento delle abitudini di utilizzo dei contenuti audiovisivi caratterizzato da un maggior ricorso alla fruizione attraverso i social media o attraverso piattaforme di condivisione di video. L'utilizzo di questi canali specialmente da parte dei minori impone l'adozione di norme a contrasto di contenuti nocivi e di incitamento all'odio, responsabilizzando le piattaforme di diffusione. Pur apprezzando le norme che incentivano le produzioni europee e nazionali, condivide l'introduzione di misure a favore di investimenti extranazionali nonché di meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE.
Atto n. 279.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Pag. 18

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 9 settembre 2021.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.