CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 settembre 2021
653.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 45

AUDIZIONI

  Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

  La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Raffaella PAITA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare e sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Enrico GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), Paolo FICARA (M5S), Davide GARIGLIO Pag. 46 (PD), Luciano NOBILI (IV), Mauro ROTELLI (FDI) da remoto, e la presidente Raffaella PAITA.

  Enrico GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Raffaella PAITA, presidente, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Raffaella PAITA, presidente, avverte che la deputata Wanda Ferro, appartenente al Gruppo Fratelli d'Italia, ha cessato di far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
Atto n. 269.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Raffaella PAITA, presidente, avverte che, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza della Commissione trasporti, ha richiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di sette schemi di decreto legislativo assegnati nelle sedute del 5 e del 9 agosto, tra cui lo schema di decreto in esame. Ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parlamentari sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha infatti potuto trovare applicazione in quanto gli atti sono stati trasmessi al Parlamento nell'imminenza della scadenza dei termini di delega (termini peraltro prorogati di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione).
  Il Ministro D'Incà, con lettera in data odierna, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze della Commissione e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.
  Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, invita la deputata Zanella a svolgere la relazione introduttiva.

  Federica ZANELLA (LEGA), relatrice, dichiara di riferire sull'atto del Governo 269, che reca lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/770/UE, che riguarda i contratti che hanno per oggetto contenuti digitali e servizi digitali. Il testo contiene norme inerenti ai rapporti tra professionisti e consumatori, con particolare riferimento all'esattezza della prestazione contrattuale, e mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
  A tal fine, lo schema di decreto legislativo è volto a novellare il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, cui viene aggiunto un Capo I-bis, nella parte IV, titolo III.
  Esso è stato predisposto e trasmesso alle Camere per il parere, in base alla legge di delegazione europea 2019-2020, approvata Pag. 47nel 2021, la quale non prevedeva principi e criteri direttivi specifici sulla direttiva, essendo stati ritenuti sufficienti i criteri di recepimento di ordine generale di cui alla legge n. 234 del 2012 e agli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 53 del 2021.
  Ricorda che la Commissione trasporti, nello scorso mese di novembre 2020, ha esaminato in sede consultiva la legge di delegazione europea, esprimendo parere favorevole.
  Le nuove disposizioni sono contenute negli articoli da 135-octies a 135-vicies ter e concernono profili che attengono – essenzialmente – al diritto privato e, in particolare, alle obbligazioni nei rapporti tra professionista e consumatori.
  La materia assume aspetti molto dettagliati dal punto di vista tecnico-giuridico, per i quali spera le sia consentito di rinviare al dossier predisposto dal Servizio studi. Si limiterà nella sede presente a notazioni sintetiche sugli aspetti principali, partendo dalla premessa che – in sede europea – si è ritenuto di dover innovare il quadro normativo perché l'attuale disciplina a tutela dei consumatori non è stata ritenuta bastevole quando si tratti di contenuti digitali o di servizi digitali.
  I pilastri sui quali la nuova normativa si regge possono essere così descritti.
  Anzitutto viene data la definizione di che cosa s'intenda per contenuto digitale e servizio digitale.
  Per contenuto digitale s'intendono i dati prodotti e forniti in formato digitale; per servizio digitale s'intende: un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati. Non è servizio digitale quello di tipo materiale, anche se per svolgerlo il prestatore si avvale di strumenti digitali.
  Le disposizioni qui in esame chiariscono che restano ferme le norme in ordine alla protezione dei dati personali ed elencano gli ambiti esclusi dall'applicazione del nuovo decreto legislativo. Tra questi ultimi segnalo, per esempio, i servizi sanitari, i servizi finanziari e il gioco d'azzardo.
  In secondo luogo, lo schema precisa in che cosa consista l'esatto adempimento della prestazione nei contratti con oggetto digitale, in modo che in giudizio i margini di apprezzamento giudiziale siano ridotti.
  Al proposito, l'art. 135-decies, comma 2 (ricalcato sull'art. 5, comma 2, della direttiva n. 770), statuisce che il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando: il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all'uopo; il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore.
  In terzo luogo, lo schema disciplina in modo minuzioso la responsabilità del professionista, stabilendo anche i tempi di accertamento del suo inadempimento.
  Da ultimo, lo schema di decreto legislativo reca disposizioni relative ai rimedi in favore del consumatore a seguito all'insorgere della responsabilità del professionista.
  È previsto che il consumatore possa: in primo luogo, pretendere che il professionista renda il contenuto digitale o il servizio digitale conforme al pattuito entro un termine congruo a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore in merito al riscontro del difetto di conformità del bene. Tutto questo deve avvenire senza che sul consumatore gravino delle spese o ulteriori inconvenienti anche in considerazione dell'uso che il consumatore intendeva fare del contenuto digitale o del servizio digitale acquistato.
  In secondo luogo, chiedere la risoluzione del contratto. Tale possibilità è fornita al consumatore in tutti i casi in cui il professionista non abbia ripristinato la conformità del bene o nei casi in cui il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare la risoluzione stessa del contratto. La risoluzione del contratto potrà inoltre essere invocata dal consumatore qualora il professionista abbia dichiarato che non intende procedere al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio Pag. 48digitale o qualora questo si evinca chiaramente dalle circostanze.
  In terzo luogo, ottenere riduzioni di prezzo o il rimborso. L'art. 135-vicies specifica che i rimborsi dovuti dal professionista sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui il professionista è stato informato della decisione del consumatore di esercitare il proprio diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Per quanto attiene al rimborso, la norma specifica chiaramente che il professionista non può imporre al consumatore alcuna commissione.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/1 06/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.
Atto n. 281.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Raffaella PAITA, presidente, avverte che, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza della Commissione trasporti, ha richiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di sette schemi di decreto legislativo assegnati nelle sedute del 5 e del 9 agosto, tra cui lo schema di decreto in esame. Ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parlamentari sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha infatti potuto trovare applicazione in quanto gli atti sono stati trasmessi al Parlamento nell'imminenza della scadenza dei termini di delega (termini peraltro prorogati di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione).
  Il Ministro D'Incà, con lettera in data odierna, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze della Commissione e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.
  Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, invita il deputato Rospi a svolgere la relazione introduttiva.

  Gianluca ROSPI (CI), relatore, intervenendo da remoto, osserva che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.
  La delega per l'attuazione della citata direttiva è prevista dall'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).
  La direttiva (UE) 2019/1159, oggetto del recepimento, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW), conclusa sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e abroga la direttiva 2005/45/CE, richiedendo il riconoscimento delle varie tipologie di certificati rilasciati da uno Stato membro, indipendentemente dalla cittadinanza del marittimo.
  Lo spirito della direttiva è dunque quello di attuare uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo, Pag. 49ossia di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, contribuendo a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, nonché di garantire personale adeguatamente formato, dotato di giusta combinazione tra capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è a tal fine ritenuto essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare.
  Ricorda preliminarmente che il termine per il recepimento della direttiva risulta scaduto, in quanto fissato al 2 agosto 2021. In applicazione del meccanismo di scorrimento dei termini di delega previsto, in via generale, dall'articolo 31, commi e 3, della legge n. 234 del 2012, la scadenza della delega è invece fissata all'8 novembre 2021.
  Venendo all'esame dell'articolato, lo schema di decreto si compone di 21 articoli e 2 allegati.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 71/2015, con cui è stata recepita la direttiva 2008/106/CE, specificando l'ambito di applicazione del provvedimento, che attualmente ricomprende i lavoratori marittimi italiani, i lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea. La norma in esame ricomprende nell'ambito di applicazione i lavoratori di Paesi terzi con i quali le amministrazioni competenti abbiano stipulato un accordo di reciproco riconoscimento.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 71/2015, aggiornando i riferimenti alla luce del nuovo decreto di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (D.P.C.M. n. 190/2020); vengono, inoltre, introdotte alcune nuove definizioni previste dalla direttiva (in particolare quelle di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette»).
  L'articolo 3 modifica talune denominazioni e reca modifiche formali all'articolo 3 del decreto legislativo n. 71/2015, al fine di allineare il testo a disposizioni intervenute successivamente all'approvazione del suddetto decreto legislativo.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 71/2015, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunichi le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione, oltre che alla Commissione europea, anche all'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
  L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 71/2015, specificando, tra le altre cose, ai commi 3 e 7 le autorità competenti a definire la disciplina per il conseguimento del certificato di competenza e del certificato di addestramento e delle prove documentali e ad effettuare il controllo delle attività di formazione e di addestramento.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 71/2015, inserendo i commi 12-bis e 12-ter. Il comma 12-bis prevede che i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, debbano possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. Ai sensi del nuovo comma 12-ter, la conoscenza della legislazione marittima italiana è certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi della normativa vigente, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 71/2015, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza, comunichino eventuali pratiche fraudolente riscontrate, oltre che alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea e ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 71/2015, al fine di ricomprendere anche il Ministero dell'istruzione nel novero delle autorità competenti che garantiscono che le attività di formazione, Pag. 50 di valutazione delle competenze, di certificazione, di convalida, di riconoscimento e di rinnovo siano costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti.
  L'articolo 9 reca numerose modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 71/2015; in particolare, si modifica il comma 7, prevedendo che le dispense concesse ai sensi della Convenzione STCW siano comunicate annualmente all'IMO a cura del medesimo Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 71/2015, che al comma 6 consente a un marittimo, in casi di urgenza, di imbarcare senza un valido certificato medico fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico e nei casi espressamente disciplinati. La novella prevede che tale autorizzazione possa essere rilasciata, oltre che dall'autorità marittima, anche dagli uffici consolari, al fine di equiparare le condizioni previste per gli imbarchi sul territorio nazionale a quelle previste per gli imbarchi che avvengono all'estero. Dell'avvenuto rilascio è data comunicazione al Ministero della salute.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 71/2015. In primo luogo, si escludono dalla dimostrazione quinquennale del mantenimento dei requisiti prescritti per i comandanti e gli ufficiali (titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto), oltre che i soggetti di cui al capitolo VI, già previsti, anche quelli di cui al capitolo V, regola V/3 (comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF). Per coloro che devono invece procedere al rinnovo quinquennale del certificato, è ora prevista la dimostrazione di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 71/2015 specificando che la compagnia di navigazione deve assicurare che a bordo delle proprie navi l'equipaggio sia formato anche in conformità alle disposizioni in materia di organizzazione del lavoro a bordo.
  L'articolo 13 rettifica un refuso relativo a un riferimento normativo presente nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 71/2015.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 71/2015 specificando che, durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato d'approdo, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese non membro dell'Unione europea osservino la presente disposizione.
  L'articolo 15 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 71/2015, inserendo una specifica relativa al riconoscimento dei certificati che consentono al marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 71/2015 in attuazione di quanto previsto dalla direttiva riguardo al riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi: si prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento rilasciato da un Paese terzo, presenti alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento, accompagnata da un'analisi preliminare e della conformità di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, fornendo, a sostegno della domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo.
  L'articolo 17 modifica l'articolo 23, comma 10, del decreto legislativo n. 71/2015, prevedendo che, ai fini della determinazione della reiterazione delle violazioni della stessa indole che giustifichi la revoca dell'autorizzazione rilasciata a istituti, enti o società, non si tenga conto delle violazioni di lieve entità di cui al comma 11.
  L'articolo 18 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 71/ 2015, sulla trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea.
  L'articolo 19 sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 71/2015 e prevede disposizioni Pag. 51 transitorie finalizzate a recepire la norma della direttiva concernente la necessità di procedere ad un confronto dei livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW.
  L'articolo 20 apporta modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 71/2015, sostituendo la Regola V/2, concernente i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri, ed inserendo le Regole V/3 e V/4, concernenti, rispettivamente, i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF e i requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari.
  L'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Gli allegati I e II modificano infine l'allegato I del decreto legislativo n. 71/2015: in particolare, l'allegato I è relativo alla Regola V/2, mentre l'allegato II concerne le Regole V/3 e V/4.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Davide GARIGLIO (PD) ricorda che l'ufficio di presidenza del giorno precedente ha deliberato lo svolgimento nella prossima settimana di audizioni delle organizzazioni dei lavoratori sulla vicenda Alitalia/ITA. Evidenzia peraltro la necessità, dopo le importanti manifestazioni del giorno precedente e in previsione di quella annunciata per l'indomani di fronte a Montecitorio, di tenere il prima possibile un'audizione anche con i vertici della compagnia, eventualmente insieme alla Commissione Lavoro. Fa presente che arrivano notizie di una radicale modificazione del piano industriale, sul quale la Commissione ha espresso il proprio parere, e ricorrono dunque tutte le condizioni per pretendere che riferiscano alla Commissione o i vertici di ITA o, qualora questi ultimi non lo facessero, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze in quanto azionista unico.

  Marco SILVESTRONI (FDI) concorda con quanto dichiarato dal collega Gariglio. Osserva che, date le numerose manifestazioni, è necessario che il Ministro dell'economia e delle finanze venga audito in Commissione sulla vicenda.

  Raffaella PAITA, presidente, dichiara che non è ancora pervenuta alcuna comunicazione da parte della Commissione lavoro; qualora quest'ultima lo richiedesse, manifesta la piena disponibilità a svolgere un'audizione congiunta. Fa presente di avere comunque già contattato i vertici di ITA; è in ogni caso sua intenzione, aggiunge, richiedere l'audizione dei Ministri Franco e Orlando, dei quali era già stata in passato richiesta la disponibilità per lo svolgimento di un'audizione in Commissione sul tema.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 52

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

  Raffaella PAITA, presidente, avverte che sono ancora in corso le interlocuzioni tra il relatore, il Governo ed i gruppi per la definizione dei pareri sugli emendamenti presentati.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.