CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 settembre 2021
653.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.
C. 3074 di iniziativa popolare.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3074 di iniziativa popolare, in materia di norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. Comunica, quindi, che il relatore, onorevole Gallo, sostituisce ad rem l'onorevole Scutellà.

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  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento, composto da tre articoli, è volto ad introdurre nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa della propaganda del regime fascista e nazifascista. La proposta inoltre interviene sulla normativa vigente con riguardo al compimento, in pubbliche riunioni, di «manifestazioni esteriori» o ostentazione di simboli ed emblemi riconducibili ai contenuti e metodi dei partiti fascisti e nazifascisti.
  Evidenzia che l'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa popolare in esame, aggiungendo l'articolo 293-bis nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, introduce nel codice penale il delitto di propaganda del regime fascista e nazifascista. Il nuovo articolo 293-bis punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque: propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti; fa comunque propaganda dei suddetti contenuti, richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità. Tali condotte sono punite ai sensi dell'articolo 293-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  Al riguardo, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'illustrazione più dettagliata del quadro normativo di riferimento, rammenta che la legge 20 giugno 1952, n. 645, recante «norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione» (cosiddetta legge Scelba) ha vietato la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista e previsto i reati di apologia di fascismo, di istigazione e reiterazione delle pratiche tipiche e proprie del partito e del regime. Inoltre, il decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993 (cosiddetta legge Mancino), ha introdotto specifiche ipotesi di delitto per la repressione delle condotte di propaganda delle idee fondate sulla superiorità della razza e di istigazione a commettere violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche se non legate alla dottrina fascista.
  Rammenta inoltre che l'articolo 604-bis del codice penale (già articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera a): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro); chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera b): reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 1 a 6 anni). Sottolinea che il terzo comma dell'articolo 604-bis, infine, prevede un'aggravante speciale (reclusione da 2 a 6 anni) quando la propaganda, l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o all'odio razziale, etnico o religioso siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e si fondino «in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l'umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989.
  Osserva che la sanzionabilità dell'apologia del fascismo ha da tempo sollevato Pag. 25discussioni in relazione ai limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. La Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione con la sentenza n. 1 del 1957 in merito alla costituzionalità della legge Scelba con riguardo all'apologia del fascismo (articolo 4) e alle manifestazioni fasciste (articolo 5), precisando che l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una semplice difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista cioè in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente». Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 1958, confermando la legittimità dell'articolo 5 della legge Scelba che vieta le manifestazioni fasciste (nel caso specifico, si valutava la legittimità del saluto romano), ha chiarito i presupposti per la sanzionabilità dell'illecito, chiarendone il perimetro di applicazione. In particolare, la Corte ha affermato che la denominazione di «manifestazioni fasciste» adottata dalla legge del 1952 e l'uso dell'avverbio «pubblicamente» fanno chiaramente intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Anche la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sulle leggi Scelba e Mancino. In relazione al rapporto tra le disposizioni delle due leggi – che sanzionano fattispecie sostanzialmente sovrapponibili – la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha affermato che la norma di cui all'articolo 1 della legge Mancino ha carattere di sussidiarietà rispetto a quella dell'articolo 1 della legge Scelba (che punisce la ricostituzione del partito fascista), per cui la prima trova applicazione solo ove la legge Scelba non sia applicabile per insussistenza nella fattispecie concreta di elementi specializzanti rispetto a quelli contemplati nella norma sussidiaria.
  Con riferimento al nuovo articolo 293-bis del codice penale introdotto dall'articolo 1 della proposta in esame, rileva che lo stesso prevede inoltre due aggravanti specifiche che consistono nella commissione del fatto attraverso strumenti telematici o informatici (secondo comma) e nella commissione del fatto con modalità e atti espressivi dell'odio etnico o razziale (comma terzo). In entrambi i casi la pena è aumentata di un terzo.
  Ricorda che gli articoli 2 e 3 della proposta di legge intervengono sulla normativa vigente con riguardo al compimento, in pubbliche riunioni, di «manifestazioni esteriori» o ostentazione di simboli ed emblemi riconducibili ai contenuti e metodi dei partiti fascisti e nazifascisti. In particolare, l'articolo 2 modifica l'articolo 5, primo comma, della legge Scelba che, con riguardo al delitto di manifestazioni fasciste in pubbliche riunioni, punisce attualmente con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 206 a 516 euro, chiunque partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste. Con la novella si inasprisce la suddetta pena, individuandone il minimo in sei mesi di reclusione. L'articolo 3 interviene sulla legge Mancino con riguardo alla fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da euro 103 a euro 258 il compimento, in pubbliche riunioni, di «manifestazioni esteriori» tipiche di organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La novella è volta a prevedere un'aggravante consistente nell'aumento del doppio della suddetta pena qualora tali manifestazioni riguardino emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco.
  Ciò premesso, si dichiara disponibile a valutare tutte i rilievi che dovessero essere formulati nel corso del dibattito in Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nell'assicurare che la Commissione potrà disporre Pag. 26delle sedute necessarie per approfondire il provvedimento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Atto n. 286.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo scadrà il 16 settembre prossimo e che il rappresentante del Governo ha nella seduta di ieri manifestato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare fino al 30 settembre prossimo.

  Vittorio FERRARESI (M5S) relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286) volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
  Evidenzia che, come si precisa nella relazione illustrativa, la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale «è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (202110055) per mancato recepimento della direttiva predetta». In particolare la direttiva, completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371, la cosiddetta direttiva PIF (e dal decreto legislativo di recepimento n. 75 del 2020), si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi.
  Con riferimento al contenuto della direttiva (UE) 2018/1673, sottolinea che la stessa si propone di consentire una cooperazione transfrontaliera efficiente e rapida fra le autorità nazionali in materia di contrasto del riciclaggio mediante il diritto penale. A tal fine il riciclaggio è qualificato come reato qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivano da un'attività criminosa (articolo 3, paragrafo 1). L'articolo 2 stabilisce, tra le altre, definizioni dettagliate dei concetti di «beni» (paragrafo 2), «persona giuridica» (paragrafo 3) ed «attività criminosa» (paragrafo 1). Il paragrafo 1 contiene anche un elenco, non esaustivo, di categorie da considerare attività criminosa, tra cui: la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato (lettera a), il terrorismo (lettera b), la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (lettera c) ed i reati ambientali (lettera l). Può concretizzarsi nella conversione o trasferimento di beni (lettera a); nell'occultamento o dissimulazione della loro reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà (lettera b); nel loro acquisto, detenzione o utilizzazione (lettera c). Pag. 27
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la punibilità di chi poteva sospettare o avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza dei beni. In virtù del paragrafo 3, invece, dovranno far sì che la condanna possa avvenire a prescindere dall'esistenza di condanne precedenti (lettera a) e dalla determinazione di tutti gli elementi fattuali o circostanze relative (lettera b). La lettera c) estende i reati ai beni provenienti da condotta che abbia avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, «qualora tale condotta costituisca un'attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale». Ai sensi dell'articolo 4 sono da considerare reati anche il concorso, l'istigazione e il tentativo di commettere riciclaggio.
  Rileva che, in termini di sanzioni, l'articolo 5 incarica gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i reati che costituiscono riciclaggio «siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive» (paragrafo 1); stabilisce per alcuni di essi una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni (paragrafo 2), con possibilità di riconoscere sanzioni o misure addizionali (paragrafo 3). È possibile riconoscere circostanze aggravanti ai sensi dell'articolo 6.
  Sottolinea che l'articolo 7 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche, che possono essere sottoposte alle sanzioni pecuniarie penali e non penali elencate dall'articolo 8. Queste si estendono fino all'adozione di provvedimenti giudiziari di liquidazione (lettera e) e alla chiusura, temporanea o permanente, dei locali usati per commettere il reato (lettera f). Il congelamento o la confisca dei proventi e dei beni strumentali utilizzati è regolata dall'articolo 9. In termini di giurisdizione, la competenza degli Stati membri è stabilita in virtù di un criterio territoriale (reato commesso, anche solo parzialmente, nel territorio di uno Stato membro) e di cittadinanza (reato commesso da un cittadino) (articolo 10, paragrafo 1). Criteri da applicare in caso di volontà, da parte di uno Stato membro, di estendere la propria giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio (paragrafo 2) e di incertezza sulla giurisdizione applicabile (paragrafo 3) sono dettati dall'articolo 10. È prevista la possibilità di superare ogni incertezza deferendo la questione a Eurojust (paragrafo 3, comma 2). Gli Stati membri sono tenuti (articolo 11) a dotare gli incaricati delle indagini o dell'azione penale di «strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità».
  Sottolinea, infine, che l'articolo 1, paragrafo 2, specifica che le norme della direttiva in titolo non si applicano al riciclaggio di beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In quest'ultimo caso, infatti, sono applicabili le specifiche norme di cui alla direttiva (UE) 2017/1371.
  Rammenta che il termine per il recepimento della direttiva è posto al 3 dicembre 2020 e che la direttiva genera dalla proposta della Commissione europea di cui al COM (2016)826 del 21 dicembre 2016.
  Per quanto attiene alla norma di delega, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e dell'Allegato A, numero 2, della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020). Per i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il citato articolo 1 della legge di delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data Pag. 28di entrata in vigore della legge stessa. Poiché il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 è scaduto il 3 dicembre 2020 (data antecedente all'entrata in vigore – l'8 maggio 2021 – della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere – dispone altresì che qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Pertanto, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare il termine per l'esercizio della delega è prorogato fino all'8 novembre 2021.
  Con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più approfondita analisi del provvedimento, fa presente che lo stesso si compone di due articoli. L'articolo 1 – dando attuazione agli articoli 3, 6 e 10 della direttiva – apporta una serie di modifiche al codice penale. In particolare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 – in attuazione dell'articolo 10 della direttiva – modifica l'articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni. La legge n. 3 del 2019 ha inserito al quarto comma dell'articolo 9 l'esclusione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa per i delitti di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articoli 320 e 321) e traffico di influenze illecite (articolo 346-bis). Lo schema in esame modifica il quarto comma inserendo fra i reati per i quali è esclusa la necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa anche i reati di riciclaggio di cui agli articoli 648 (Ricettazione) e 648-ter.l (Autoriciclaggio).
  Osserva che il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame – in attuazione degli articoli 3 e 6 della direttiva – modifica la disciplina del reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale, introducendo nel citato articolo 648: un nuovo secondo comma che prevede l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; un nuovo terzo comma che stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Fa presente, inoltre, che il numero 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame riscrive l'attuale secondo comma dell'articolo 648 del codice penale che disciplina la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. Si tratta di una modifica che, come sottolinea la relazione illustrativa, è motivata da ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Si prevede all'uopo una incidenza differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione. Nel dettaglio nei casi di particolare tenuità si applica: la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto; la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Conseguentemente, la lettera b) modifica – nell'articolo 240-bis del codice penale relativo ai casi di confisca – il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 del codice penale con quello al comma quarto del medesimo articolo.
  Rileva che la lettera d) modifica l'articolo 648-bis del codice penale che disciplina il reato di riciclaggio, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma che prevede, Pag. 29 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 (numero 2). Lo schema di decreto inoltre interviene sul primo comma dell'articolo 1, sopprimendo il riferimento al carattere non colposo dei delitti «presupposto» del reato di riciclaggio (numero 1). La lettera e) interviene invece sul reato di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-ter del codice penale inserendo una nuova disposizione che prevede che quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi si applichi la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 (numero 1). È inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all'articolo 648 di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-ter (numero 2). La lettera f), infine, modifica l'articolo 648-ter.1., in materia di autoriciclaggio: sopprimendo il riferimento ai delitti «non colposi» contenuto nel primo comma (numero 1); introducendo nello schema un ulteriore comma che prevede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 (numero 2); modificando la diminuente di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni) (numero 3); apportando una modifica di coordinamento al terzo comma (numero 4).
  Fa presente, infine, che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso, nel rammentare che nei confronti della Repubblica italiana è stato già comunicato l'avvio di una procedura di infrazione, si dichiara convinto che la Commissione sarà in grado di svolgere un ottimo lavoro non solo per rispondere alle esigenze dell'Esecutivo ma anche perché il nostro ordinamento sulla materia è carente a livello europeo. Sottolineando come lo schema predisposto dal Governo sia completo, manifesta tuttavia la propria disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni avanzate dai colleghi.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta della prossima settimana, come già preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri.

  La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 9 settembre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Bruna Rucci, psicologa-psicoterapeuta CTP in cause di affidamento dei minori, e di Giovanni Giulio Valtolina, professore di Psicologia dello Sviluppo presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Milano, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.