CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e XI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD), relatore, ricorda anzitutto che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso dell'iter al Senato. In quell'occasione, nella seduta del 28 luglio 2021, la Commissione ha espresso un parere favorevole con un'osservazione volta a prevedere il coinvolgimento della regione Veneto ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture, previsto dal comma 4 dell'articolo 2; da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, ciò alla luce del fatto che gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a realizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, coinvolgono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e reti di navigazione. Rileva che l'osservazione è stata recepita.
  Per quanto concerne le disposizioni d'interesse della Commissione inserite nel corso dell'esame al Senato segnala che ai sensi dell'articolo 2 il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato commissario straordinario per l'adozione delle misure conseguenti al nuovo regime di transito (che consiste essenzialmente nell'individuazione Pag. 143di punti di attracco alternativi e nella predisposizione delle relative opere).
  In particolare, il comma 3 dispone che il commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi, con proprio provvedimento possa rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni specificate nel provvedimento e disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.
  In tale ambito il comma 4-quater dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad accelerare la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale e, pertanto, a ripartire, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al decreto-legge n. 32 del 2019, già peraltro previste nella legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 a Venezia, euro 5.666.666,66 a Chioggia, euro 1.775.000 a Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno a Mira e a Jesolo, nonché euro 500.000 ciascuno a Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
  L'articolo 2-bis, anch'esso introdotto del Senato, concede una tantum (per l'anno 2022) un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le imprese concessionarie sui beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. L'onere finanziario è di un milione di euro per il 2022.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto nell'articolo 3 un comma 4-bis, che, introducendo i nuovi commi 1-ter e 1-quater nell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.
  Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto «preridotto» (il quale è una materia prima costituita da almeno un 85 per cento di ferro metallico, da una frazione variabile di ossido di ferro compresa tra l'8 per cento e il 10 per cento a cui si accompagna una frazione di inerte ; tale materia prima può essere caricata negli altoforni per aumentarne la produttività e diminuire il consumo specifico di coke, oppure nei convertitori e nei forni elettrici ad arco in sostituzione del rottame, con il vantaggio che, rispetto a quest'ultimo, non presenta elementi chimici inquinanti).
  Inoltre, sempre durante l'esame al Senato è stato inserito l'articolo 3-bis, il quale destina 10 milioni di euro all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018.
  L'articolo 3-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, reca norme interpretative dell'articolo 10 della legge n. 199 del 2016 sul contrasto del caporalato in agricoltura, il quale – nel far riferimento agli accordi di riallineamento retributivo nel lavoro agricolo tra associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori – consente di demandarne la conclusione dal livello provinciale a quello aziendale. In tal senso, la nuova disposizione chiarisce che la rappresentatività da parte datoriale è soddisfatta anche qualora gli accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
  In tale ambito il comma 2 dell'articolo 3-ter reca una disposizione interpretativa sull'efficacia temporale del riallineamento. Pag. 144
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala come la materia del traffico navale nella laguna di Venezia e delle misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis – sia riconducibile, come già segnalato nel precedente parere, sia alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «tutela dei beni culturali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che è prevalente – sia alle materie, attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «porti e aeroporti civili» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  In relazione agli articoli 3, 3-ter e 4, le disposizioni rientrano nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Assume rilievo anche la materia «tutela della concorrenza», sempre di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e); in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato come sotteso a tale competenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».
  Con riferimento all'articolo 3-bis, il quale, tra le altre cose, prevede un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, assume rilievo la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 50 del 2005) ha ricondotto a tale materia la disciplina dei servizi per l'impiego. Al riguardo segnala pertanto l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa – trattandosi di una competenza legislativa concorrente – in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto nella disposizione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «reti di trasporto e di navigazione» attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  In termini generali, il provvedimento disciplina l'utilizzo delle certificazioni verdi (cd. green pass) con riferimento ad ulteriori ambiti rispetto a quelli già individuati dal decreto-legge n. 105 del 2021, su cui la Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 agosto scorso. In quella occasione era stato sollecitato un approfondimento che non è stato possibile, per i tempi ristretti di esame in sede referente, da svolgere con riferimento a quel provvedimento Pag. 145 ma che può essere ora affrontato nell'ambito del provvedimento in esame.
  In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni tese a disciplinare lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021/2022. In particolare, l'articolo 1 dispone che le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza definito dall'art. 1 del decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di conversione), solo in zona rossa o arancione e in circostanze eccezionali; le deroghe possono essere disposte dai presidenti delle regioni e delle province autonome e dai sindaci. L'articolo 1 stabilisce inoltre che le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza; fino al 31 dicembre 2021, nel sistema nazionale di istruzione e universitario, il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza; il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021.
  Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
  Al riguardo, rileva che nessun riferimento è invece presente alle attività da svolgere negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).
  Inoltre, in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione, cui si applicano, ai sensi dei commi 2 e 6, le norme dell'articolo 1, non sono comprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti; a tali realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso.
  Rileva pertanto l'opportunità che la Commissione solleciti un chiarimento su questi aspetti, alla luce delle competenze degli enti territoriali in materia di istruzione.
  L'articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass. A tale fine, la disposizione novella il decreto-legge n. 52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo (aerei adibiti al servizio commerciale di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione dei collegamenti nello Stretto di Messina; treni Intercity, Intercity notte e Alta velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente).
  L'articolo 3 è finalizzato, mediante una modifica testuale al previgente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 (legge n. 74 del 2020), a rendere facoltativa, la richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell'ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come «bianca», «gialla», «arancione» o «rossa»).
  L'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono Pag. 146assistere a eventi e competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico.
  Il comma 1 consente alle linee guida attuative di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  Il comma 2 incrementa dal 25 al 35 per cento in zona bianca la capienza massima consentita per la partecipazione del pubblico a competizioni ed eventi sportivi al chiuso.
  Il comma 3 aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, (dal 25 per cento al 35 per cento della capienza massima autorizzata) la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.
  L'articolo 5, al comma 1, reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, in particolare, la norma specifica che l'elenco delle norme che individuano, in via tassativa, i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto – elenco posto dall'articolo 9, comma 10-bis, deve intendersi integrato con le novelle, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 111 del 2021.
  Il comma 2 del medesimo articolo 5 è inteso a ridefinire la situazione di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma in oggetto prevede la confluenza delle giacenze nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.
  L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.
  L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subito dalla regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso il 1 agosto e il 15 settembre 2021 e degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 per il medesimo periodo.
  L'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro).
  L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come stabilito dalla norma previgente all'intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128 del 2003) – ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
  L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.
  Il provvedimento non appare presentare, salvo quanto già segnalato con riferimento all'articolo 1, profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto, come già il decreto-legge n. 105, esso è volto a integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività Pag. 147produttive e sociali di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).
  Si riserva, quindi di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) accoglie con favore la scelta del collega Federico di rinviare l'espressione del parere alla prossima seduta in quanto i contenuti del provvedimento sono molto rilevanti e delicati e necessitano un approfondimento. Si riferisce, in particolare, alle soluzioni individuate per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza e ricorda che, sul punto, nella giornata di ieri si è svolta l'audizione del Ministro Bianchi.
  Con riferimento al distanziamento rileva, anzitutto, come il provvedimento preveda delle deroghe al distanziamento sociale qualora gli spazi disponibili nelle scuole non siano sufficienti ad assicurarlo. Si tratta, a suo avviso, di una norma schizofrenica in particolare se associata alla previsione del non utilizzo della mascherina in classe, che farebbe venir meno qualunque criterio di sicurezza creando inevitabili conflitti interni alle classi, tra gli studenti e anche tra i genitori. Sottolinea poi di non condividere la dichiarazione rilasciata nella giornata di ieri dal Ministro Bianchi che ha rimesso la decisione in merito al Parlamento. Oltre a ciò dichiara di non condividere l'equiparazione, operata dal decreto, tra i ragazzi bisognosi di sostegno e gli altri. Rileva infatti che tale disposizione non è condivisibile in quanto tali studenti hanno necessità completamente diverse dagli altri e necessitano, pertanto, di soluzioni ad hoc.
  Con riferimento al green pass chiarisce come questo non sia uno strumento di sicurezza pubblica né consenta alcun tracciamento come in passato è stato ipotizzato, evidenziando, oltre a ciò come questo sia facilmente falsificabile e stigmatizza il fatto che non contenga una fotografia che possa far identificare il titolare.
  Con riferimento al piano di screening della popolazione scolastica previsto dal decreto rileva che, così come scritto nel testo attualmente vigente, non sono comprensibili le modalità di svolgimento.
  Circa le sanzioni previste per gli insegnanti non muniti di green pass chiede chi sostituirà gli insegnanti costretti a stare a casa. Rileva, infine, come l'insieme di queste criticità rendano evidente che si tratta di un provvedimento scritto da persone che non hanno alcuna esperienza della vita scolastica.
  Oltre a ciò chiede la ragione per cui i traghetti che transitano nello stretto di Messina siano stati esentati dall'obbligo di green pass, sottolineando che la Regione siciliana ha accolto, in questi ultimi mesi, migliaia di turisti nel corso e questo ha creato senza dubbio una diffusione del virus.
  Con riferimento alle attività di noleggio con conducente chiede la ragione per cui si fa una distinzione tra questi (ai quali si applica, limitatamente agli autobus, l'obbligo di green pass) e il servizio taxi, continuando ad alimentare una diatriba già esistente da tempo tra queste due attività.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nel riconoscere che, come osservato dal relatore, il provvedimento prevede già un coinvolgimento degli enti territoriali, chiede tuttavia un rafforzamento di tale coinvolgimento, in particolare di comuni e province e con una specifica attenzione alla gestione delle strutture scolastiche e sportive (gestione affidata proprio a comuni e province). Concorda con l'aumento previsto (dal 25 al 35 per cento) delle presenze agli eventi sportivi ma rileva altresì la necessità di valutare singolarmente i diversi impianti sportivi, consentendo una maggiore elasticità e una maggiore autonomia territoriale che tenga conto delle caratteristiche degli impianti dei diversi territori. Chiede pertanto al relatore di inserire la richiesta di un maggiore coinvolgimento nella parte gestionale da parte di comuni e province.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore dichiara condivisibile e congrua la richiesta, avanzata dal collega Pella, relativa a un maggior coinvolgimento di comuni e province, e si impegna, pertanto, a individuare una modalità per accogliere tale richiesta. Pag. 148
  Con riferimento alle osservazioni svolte dalla collega Drago sottolinea come molte delle istanze sollecitate non siano di competenza della Commissione bensì della Commissione di merito. Si riserva pertanto di riflettere su come accogliere nel parere le osservazioni svolte in coerenza con le competenze della Commissione.
  Ricorda, inoltre, che poco prima di ferragosto, sono stati messi a disposizione 270 milioni di euro per i comuni e le province al fine di poter individuare strutture adatte a garantire il distanziamento sociale nelle classi.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ringrazia il relatore per la disponibilità e si riserva di sottoporgli puntuali elementi da inserire nel parere.

  La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) ribadisce la necessità di coinvolgere i comuni per le questioni riguardanti le attività scolastiche. Rileva, oltre alle tematiche già ricordate, la necessità di affrontare il tema della mobilità degli studenti delle scuole superiori, per la quale è indispensabile, a suo avviso, un forte coinvolgimento dei sindaci. Ricorda che proprio in queste ore comuni e province sono impegnate nella programmazione del trasporto scolastico.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.10.