CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 26

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede di atti del Governo non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.
Atto n. 271.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Pag. 27

  La Commissione avvia oggi l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul provvedimento in esame scadrà il 14 settembre prossimo.
  Prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento, in considerazione della ristrettezza dei tempi, chiede al rappresentante del Governo se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, verosimilmente entro il prossimo 30 settembre. Chiede altresì al rappresentante del Governo se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, e quindi entro il 30 settembre prossimo, anche in relazione allo: schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (A.G 285); schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286); schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (A.G. 275); schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, assegnato alle Commissioni riunite II e X (A.G. 277); schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, assegnato alle Commissioni riunite II e X (A.G. 290).
  Ritiene che l'espressione dei prescritti pareri parlamentari in relazione ai suddetti atti del Governo entro il 30 settembre prossimo, possa comunque consentire all'Esecutivo di disporre di un congruo tempo per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, tenuto conto del carico di lavoro della Commissione e della delicatezza dei provvedimenti, manifesta la disponibilità del Governo a consentire l'espressione dei prescritti pareri parlamentari oltre il termine fissato, e quindi entro il prossimo 30 settembre, per gli Atti del Governo 271, 275, 277, 285, 286 e 290.

  Carmelo MICELI (PD) relatore, fa presente che lo schema in esame, come previsto dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 10, della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), è volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/713, che si propone di predisporre un quadro normativo efficace per combattere la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la finalità di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime.
  Ricorda che per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il citato articolo 1 della legge di delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Poiché Pag. 28 il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/713 è scaduto il 31 maggio 2021 (data che rientra nei tre mesi successivi all'entrata in vigore – l'8 maggio 2021 – della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere – dispone altresì che qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Pertanto, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare il termine per l'esercizio della delega è prorogato fino all'8 novembre 2021.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la illustrazione del contenuto della direttiva, segnala che il suo campo d'applicazione riguarda non solo i mezzi di pagamento diversi dai contanti tradizionali (quali carte di credito, assegni) ma anche il denaro elettronico, la valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari. Alla luce della natura sempre più digitale dei mezzi di pagamento, e della conseguente dimensione transfrontaliera del loro utilizzo, la direttiva prescrive infatti l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/4113/GAI, con particolare riferimento al reato di frode informatica, auspicando l'armonizzazione della disciplina nel diritto nazionale. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad intervenire sui propri ordinamenti affinché siano introdotti alcuni specifici reati nonché le relative sanzioni.
  Rammenta inoltre che la direttiva ha origine dalla proposta della Commissione europea del 13 settembre 2017 (COM (2017) 489), sulla quale la Commissione Giustizia della Camera ha approvato una risoluzione favorevole con osservazioni e con la raccomandazione al Governo di attivare «senza indugio tutte le procedure per adottare le misure legislative necessarie a garantire l'integrale recepimento della vigente e della futura disciplina europea in materia di frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal contante, in modo da assicurare ai risparmiatori italiani le stesse tutele di cui possono fruire quelli di altri Paesi».
  Ciò premesso, fa presente che lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli, il primo dei quali, per delineare il campo d'applicazione dell'intervento normativo, introduce alcune definizioni, mutuandole dalla direttiva (UE) 2019/713. In particolare, per «strumento di pagamento diverso dai contanti» si dovrà intendere un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali. A sua volta, è un «dispositivo, oggetto o record protetto» quel dispositivo protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma. Con «mezzo di scambio digitale» dovrà intendersi qualsiasi moneta elettronica, come definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta digitale. Quest'ultima è una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
  Rileva che l'articolo 2 dello schema in esame modifica il codice penale, intervenendo sulle fattispecie penali di cui agli articoli 493-ter e 640-ter e inserendo il nuovo articolo 493-quater. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione Pag. 29di carte di credito e di pagamento, di cui all'articolo 493-ter del codice penale, per estenderne il campo d'applicazione agli strumenti di pagamento completamente dematerializzati, dando così attuazione all'articolo 3 della direttiva che impone agli Stati di considerare come reato tanto l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento rubato o comunque ottenuto illecitamente, quanto di uno strumento contraffatto o falsificato. Sul piano dell'entità della pena, il regime sanzionatorio già previsto dal codice penale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro) non è stato modificato in quanto già è conforme a quanto richiesto dalla direttiva (pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni, ex articolo 9, paragrafo 2). La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 introduce nel codice penale il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il nuovo articolo 493-quater punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo. Anche in questo caso, in analogia con quanto previsto dall'articolo 493-ter, in caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici. La nuova fattispecie penale dà attuazione all'articolo 7 della direttiva; con riguardo alla relativa sanzione, segnalo che l'articolo 9, paragrafo 5, della stessa direttiva prevede una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Infine, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 novella il reato di frode informatica, di cui all'articolo 640-ter del codice penale, per prevedere una aggravante (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
  Evidenzia che, come chiarito dalla relazione illustrativa, tale intervento non è volto a dare attuazione all'articolo 6 della direttiva, che impone di punire la frode connessa ai sistemi di informazione, in quanto si tratta di condotte già punite dall'articolo 640-ter del codice penale. La modifica dell'articolo 640-ter è finalizzata invece a dare attuazione all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, che nel delineare l'apparato sanzionatorio, attribuisce un maggior disvalore alla frode rispetto alle altre condotte considerate, richiedendo una pena detentiva massima non inferiore a 3 anni. Se dunque la pena detentiva per la fattispecie base di frode informatica (reclusione da 6 mesi a 3 anni) già risponde alle richieste europee, l'esigenza di connotare di particolare disvalore questa condotta (rispetto a quelle di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e di detenzione e diffusione di apparecchiature dirette a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ha indotto il Governo a prevedere una aggravante.
  Sottolinea che l'articolo 3 integra il catalogo dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di introdurre, in relazione alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, la responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, per dare attuazione all'articolo 10 della direttiva, viene introdotto – subito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'articolo 25-octies, e prima dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'articolo 25-novies – il nuovo articolo 25-octies.1. Il comma 1 di tale nuovo articolo prevede: per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, cui all'articolo 493-ter del codice penale, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (in misura analoga è sanzionata la falsificazione di monete dall'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001); per la Pag. 30commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'articolo 493-quater, e di frode informatica aggravata, di cui all'articolo 640-ter, secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (in misura analoga è sanzionata la frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001).
  Ricorda che l'articolo 25-octies.1 prevede inoltre, al comma 2, in caso di condanna l'applicazione all'ente anche delle sanzioni interdittive. Si tratta, in base all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
  Osserva che l'articolo 4 dello schema di decreto all'esame della Commissione dà attuazione all'articolo 18 della direttiva, relativo agli obblighi di elaborazione di dati statistici da inviare alla Commissione europea, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di inviare annualmente alla Commissione una relazione contenente dati sul numero dei procedimenti penali iscritti e definiti con sentenza di condanna per i reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che sul numero degli indagati e condannati. Lo stesso Ministero ha anche il compito di fornire alla Commissione informazioni sulle misure adottate per attuare la direttiva e sull'impatto della direttiva stessa, al fine di consentirle di adempiere a sua volta agli obblighi di relazione alle altre istituzioni europee previsti dall'articolo 21 della direttiva. Il Ministero dovrà, infine, comunicare alla Commissione europea l'autorità designata come punto di contatto operativo nazionale. L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, relativo allo scambio di informazioni, individua nella Direzione centrale della polizia criminale (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia – Sala Operativa Internazionale) il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni relative ai reati oggetto della direttiva con gli altri Stati membri. Tale autorità, che dovrà rispondere alle richieste di assistenza entro 8 ore, dovrà essere dotata di ulteriori unità di personale da un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle dotazioni organiche delle forze di polizia previste a legislazione vigente. Fa presente, in fine, che il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è ribadito dall'articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso, si ripromette, a seguito di alcune interlocuzioni informali con alcuni colleghi, di approfondire la questione della possibile introduzione di alcuni profili colposi per alcuni delitti che ad oggi hanno una natura squisitamente dolosa.

  Mario PERANTONI, presidente, nel far presente che la Presidenza cercherà di fissare – per il provvedimento in esame, così come per tutti gli altri schemi di decreto legislativo attualmente all'esame della Commissione – ulteriori sedute di discussione generale per svolgere tutti i necessari approfondimenti, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 285.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione avvia oggi l'esame del provvedimento.

Pag. 31

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 16 settembre prossimo e che il rappresentante del Governo ha poc'anzi dichiarato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare oltre il termine fissato, e quindi fino al 30 settembre.

  Enrico COSTA (MISTO-A+E-RI) fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (A.G. 285). Con riguardo alla citata direttiva UE 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, rammenta che la stessa intende tutelare (articolo 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.
  Ricorda che la direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato fino alla decisione finale (articolo 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In merito sottolinea che (articoli da 3 a 5) gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga).
  Evidenzia che due principi che gli Stati dovranno garantire sono corollari della presunzione d'innocenza: Si tratta in primo luogo del principio in base al quale l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa. In proposito rileva che l'articolo 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il pubblico ministero o il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove. Dall'affermazione del principio deriva l'obbligo per gli Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto. Ulteriore principio che gli Stati dovranno garantire è quello base al quale l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (articolo 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato. La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato «purché ciò rispetti il diritto a un equo processo». In base all'articolo 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese.
  Ricorda che la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio. Se non è possibile rispettare le citate condizioni e il processo penale si tiene lo stesso in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta Pag. 32informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (articolo 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10). Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (articolo 6), nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 13).
  Rammenta, in fine, che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 1° aprile 2018.
  Con riferimento alla norma di delega, segnala che una prima delega per l'attuazione della direttiva in esame, conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2016-2017, non è stata esercitata, avendo il Governo valutato che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni dell'Unione europea. Successivamente, il 31 marzo 2021, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (COM(2021)144), nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. La Direttiva 2016/343/UE è inserita dunque inserita al n. 1 dell'allegato A della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) e, in base all'articolo 1 della medesima legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 40 giorni per esprimersi: le Commissioni Giustizia di Camera e Senato dovranno dunque esprimere il proprio parere entro il 16 settembre 2021. La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere. Qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro l'8 novembre 2021). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 6 articoli, fa presente che l'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni «integrative» volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, Pag. 33 in attuazione della Direttiva 2016/343. Alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva, la relazione illustrativa chiarisce che «al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il presente decreto legislativo vengono quindi dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario».
  In particolare, ricorda che la relazione illustrativa dello schema afferma che «per quanto il documento non contenga espliciti riferimenti alle normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano». Tali criticità attengono in particolare al rispetto degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva relativi, rispettivamente, all'esigenza di garantire che l'indagato/imputato: non sia oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui esso venga pubblicamente presentato come colpevole, nonostante il processo non si sia ancora concluso (articolo 4); non sia sottoposto a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (articolo 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza); abbia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle suddette garanzie (articolo 10), e cioè un rimedio processuale che – conformemente a quanto precisato dal considerando n. 44 – abbia «per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa».
  Evidenzia che l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come «colpevole», prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna (comma 1). La violazione del divieto, al netto di eventuali sanzioni penali o disciplinari, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, comporta: il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2); l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione. Della rettifica dovrà essere avvisato l'interessato (commi 3 e 4); il diritto dell'indagato/imputato di chiedere in via d'urgenza al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia pubblicata la rettifica quando l'autorità pubblica non vi abbia provveduto o l'abbia fatto con modalità diverse da quelle prescritte (comma 5).
  Segnala che l'articolo 3, al comma 1, interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione, al fine di integrarlo con le seguenti previsioni: la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico (comma 2-bis dell'articolo 5). In proposito segnala che la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini è inserita anche all'articolo 329 del codice di procedura penale dal successivo articolo 4 dello schema in esame; il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa (comma 1 dell'articolo 5); con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti (comma 3-bis Pag. 34dell'articolo 5); tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza (comma 3- ter dell'articolo 5); le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva (comma 2-bis dell'articolo 5). Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, inserisce la verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi di informazione tra i doveri di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello.
  Rileva che l'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale; in particolare, la lettera a) del comma 1 inserisce tra le disposizioni generali del Libro II del codice, relativo agli atti, l'articolo 115-bis, rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza». In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito ed agli atti con i quali il pubblico ministero mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa (comma 1); negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (come nei provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento (comma 2). In proposito rammento che l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva, stabilisce che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità»; se l'indagato/imputato ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza (comma 3); in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato entro 48 ore. Il giudice competente è il giudice che procede; nel corso delle indagini preliminari è il GIP (comma 4); avverso il decreto, che è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al PM, è possibile presentare entro 10 giorni, alla stessa autorità che lo ha emesso, opposizione; sull'opposizione il giudice provvede in camera di consiglio (comma 4).
  Ricorda che la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, inoltre, modifica l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all'obbligo del segreto, al fine di specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal pubblico ministero, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale, solo quando ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse. La successiva lettera c), infine, interviene sull'articolo 474 codice di procedura penale, relativo al diritto dell'imputato di assistere all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. In proposito, rammenta che l'articolo 5 della direttiva prevede che gli Pag. 35Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica e precisa che tale disposizione non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi. Pertanto la disposizione relativa alla consultazione reciproca di avvocato e imputato non appare direttamente attuativa della direttiva. Più in generale, come si evince dalla Relazione illustrativa al provvedimento, con la modifica dell'articolo 474 del codice di procedura penale «si mira a prevenire l'ulteriore vulnus alla presunzione di innocenza che si verifica allorquando l'autorità pubblica presenti l'indagato o l'imputato come colpevole – non attraverso “dichiarazioni” o “decisioni” ma – esibendolo nelle aule di giustizia, o comunque in pubblico, mentre è sottoposto a “misure di coercizione fisica”».
  Evidenzia che l'articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione all'articolo 11 della direttiva, relativo agli obblighi di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla direttiva, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di trasmetterle, tra gli altri, dati relativi a: numero e esito dei procedimenti, anche disciplinari, per violazione degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame; numero dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti; numero dei procedimenti per rescissione del giudicato. Ricorda che in base all'articolo 629-bis del codice di procedura penale, il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Queste ultime previsioni sono da collegare al Capo III della direttiva (articoli 8 e 9), relativo al diritto di presenziare al processo. In merito rammenta che ulteriori disposizioni di attuazione di questi profili della direttiva sono contenute nel disegno di legge di riforma del processo penale, recentemente approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato. L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso, sottolinea come la direttiva (UE) 2016/343 non contempli soltanto gli aspetti legati alla comunicazione nella fase delle indagini preliminari ma anche quelli relativi all'onere della prova, alle modalità con cui una persona privata delle libertà personali viene presentata in aula, al diritto al silenzio dell'imputato. Ritiene che tali aspetti debbano essere tutti declinati nel nostro ordinamento. A suo giudizio lo schema all'esame della Commissione potrà quindi essere integrato attraverso il parere della Commissione e considera importante sotto tale profilo avere una visione complessiva del codice di procedura penale. Nel ritenere che il provvedimento in esame costituisca quindi un'occasione irripetibile, evidenzia l'opportunità di approfondire anche le modalità con le quali altri Paesi hanno recepito la direttiva e la necessità di svolgere un approfondito dibattito tra i gruppi.

  Mario PERANTONI, presidente, certo che sarà possibile svolgere un utile approfondimento sul provvedimento in discussione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Pag. 36Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, già rinviato nella seduta del 7 settembre scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 13 settembre prossimo e che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

  Roberto TURRI (LEGA), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termine alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.
C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2160 – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto scorso.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, ricorda che, in qualità di relatore, nella seduta del 14 luglio scorso, ha presentato una proposta di testo unificato come testo base (vedi allegato) che, secondo quanto concordato nella seduta del 4 agosto scorso, sarà oggi oggetto di deliberazione della Commissione.

  Roberto TURRI (LEGA) chiede in primo luogo che la proposta di legge Molinari C. 2160 venga disabbinata alle altre proposte in esame. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato presentata dal relatore. In proposito, sottolinea come la tematica era stato incardinata in Commissione su richiesta della Lega ed evidenzia come la proposta di legge Molinari C. 2160 prevedesse unicamente l'inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie di reato di lieve entità relative alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Rileva invece come la proposta di testo base non tenga in considerazione tale impostazione, andando nella direzione opposta. Ribadisce quindi la richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2160, al fine di non precludere a tale iniziativa legislativa la possibilità di proseguire un proprio autonomo percorso. Nel sottolineare quindi come la proposta di testo unificato riduca le pene previste per i casi di lieve entità e consenta la produzione della cannabis, manifesta l'assoluta contrarietà del suo gruppo a tali previsioni.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la revoca dell'abbinamento della proposta di legge Molinari C. 2160.

  La Commissione approva la revoca dell'abbinamento della proposta di legge Molinari C. 2160.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia all'adozione quale testo base del testo unificato proposto dal relatore, rilevando nel Pag. 37contempo l'impossibilità di mantenere unite in una coalizione di governo forze politiche che su molti argomenti hanno posizioni molto distanti. Evidenzia come ciò si sia manifestato anche nel caso specifico, con riguardo all'esame di provvedimenti che, pur abbinati per pura ragione cartolare, si caratterizzano per contenuti ed obiettivi diametralmente opposti. Sottolinea pertanto che il suo gruppo, che ha appena votato in favore del disabbinamento della proposta di legge della Lega, esprime un voto pienamente conforme a quello delle altre forze del centrodestra, consapevole che le forze di maggioranza non condividono il medesimo retroterra politico e culturale.

  Matilde SIRACUSANO (FI) preannuncia il voto contrario di Forza Italia, ritenendo che il testo unificato proposto dal relatore, ritenuto un intervento moderato, rappresenti la prima fase di un percorso verso la liberalizzazione dell'uso delle sostanze stupefacenti. Nel rammentare la costante posizione di contrarietà del suo gruppo rispetto a tale ipotesi, richiama le dichiarazioni del procuratore Gratteri, secondo il quale uno Stato democratico non può permettersi il lusso di legalizzare le droghe leggere. Si rivolge in particolare ai componenti del Movimento 5 Stelle che, oltre a figurare tra i soggetti maggiormente favorevoli alla legalizzazione delle sostanze stupefacenti, hanno eletto il magistrato a loro punto di riferimento.

  Martina PARISSE (CI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo all'adozione quale testo base del testo unificato proposto dal relatore, ritenendo che si tratti di un primo passo verso la legalizzazione dell'uso delle sostanze stupefacenti. Nel sottolineare l'infondatezza della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, trattandosi comunque di sostanze stupefacenti che creano dipendenza, stigmatizza il fatto che il testo consenta la coltivazione della cannabis a tutti i soggetti maggiorenni, senza circoscrivere in alcun modo l'ambito facendo riferimento alle persone costrette a farne uso a scopi terapeutici. Ritiene che tale scelta da parte delle forze cosiddette progressiste rappresenti un messaggio sbagliato per la società e soprattutto per i giovani, rilevando come in molte occasioni l'etica e la morale vengano meno. Nel rilevare inoltre come la liberalizzazione dell'uso delle droghe finisca per ridurre la percezione della pericolosità delle sostanze stupefacenti, evidenzia il dovere dei parlamentari nei confronti dell'educazione dei giovani. Da ultimo evidenzia la ferma contrarietà del gruppo Coraggio Italia verso la legalizzazione di tutte le droghe.

  Alfredo BAZOLI (PD), come già preannunciato nella scorsa seduta, dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'adozione quale testo base del testo proposto dal relatore, rammentando che, trattandosi di un'iniziativa parlamentare, non viene chiamato in causa né il Governo né la maggioranza che lo sostiene. Ritiene che si tratti di un testo equilibrato, rispetto al quale non condivide le critiche espresse dai colleghi, dal momento che esso contempera l'esigenza di dare forma normativa alle acquisizioni giurisprudenziali consolidate con l'inasprimento di alcune pene per fatti di particolare disvalore. Nel ritenere che alcuni aspetti siano suscettibili di ulteriore approfondimento, precisa che il Partito democratico, con la libertà che gli è propria, si riserva di intervenire in fase emendativa nel caso in cui ravvisasse l'esigenza d migliorare ed integrare il testo, con l'auspicio che le forze politiche possano convergere su una soluzione comune in un momento successivo.

  Federico CONTE (LEU) preannuncia il voto favorevole del gruppo LEU all'adozione quale testo base del testo unificato proposto dal relatore, che è stato limitato ad una dimensione generica tale da consentire un percorso integrativo dei suoi contenuti nel corso dell'esame parlamentare. Nel rilevare il tenore dell'intervento recato con riguardo ai fatti di minore entità, che destituisce di fondamento le critiche fin qui rivolte dai colleghi, evidenzia in particolare gli elementi innovativi del testo, connessi in particolare all'utilizzo a Pag. 38fini medicali della cannabis, che meritano l'attenzione della Commissione e che allineano il nostro ordinamento a quello degli altri Paesi.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'adozione quale testo base del testo unificato proposto dal relatore, nell'auspicio che si determini la volontà politica di procedere con il suo esame e di avviare la fase emendativa, evitando il rischio che, trattandosi di provvedimenti di iniziativa parlamentare, i lavori vengano ritardati o bloccati dalle concomitanti incombenze della Commissione. Evidenzia come il testo proposto dal relatore, che recepisce pressoché integralmente i contenuti della sua proposta di legge sottoscritta da numerosi deputati, consenta di apportare due significativi miglioramenti al testo unico sugli stupefacenti, in vigore da oltre trent'anni e modificato esclusivamente dagli interventi della Corte costituzionale. Nel rilevare la necessità che di tali pronunce si tenga conto nel corso della fase emendativa, rammenta come la gran parte dei soggetti auditi consideri una stortura del nostro sistema la repressione dei fatti di lieve entità tramite il ricorso al carcere. Da ultimo ritiene che l'obiettivo deflattivo del provvedimento sia del tutto coerente con gli indirizzi contenuti nei provvedimenti di riforma adottati dal Governo in materia di giustizia e tuttora all'esame del Parlamento.

  Lucia ANNIBALI (IV), nel preannunciare che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sull'adozione del testo base, manifesta la volontà del suo gruppo di favorire il dibattito e la riflessione della Commissione sul tema delle sostanze stupefacenti. Nel riconoscere che il testo unificato proposto dal relatore ha diversi aspetti positivi e recepisce i recenti orientamenti giurisprudenziali, evidenzia tuttavia, forse a causa dell'esigenza di raggiungere una sintesi tra proposte di legge piuttosto distanti fra loro, la presenza di alcuni profili contraddittori che richiedono una ulteriore riflessione.

  Eugenio SAITTA (M5S), nel fare presente che la proposta di testo base rappresenti la giusta sintesi dei diversi provvedimenti in esame, evidenzia che la Commissione ha avuto a disposizione molto tempo per valutare i diversi aspetti della materia, grazie anche al contributo di un ampio ciclo di audizioni. Ritiene che il testo unificato proposto dal relatore rappresenti un ottimo punto di equilibrio rispetto alle questioni dell'autocoltivazione della cannabis e del trattamento dei fatti di lieve entità, rispetto alle quali i contenuti della proposta di testo unificato sono in linea con le pronunce della Corte di Cassazione a sezioni unite e della Corte costituzionale. Nel rilevare che il testo unificato proposto dal relatore è suscettibile di modifiche e che dalla discussione parlamentare potranno scaturire proposte emendative migliorative, preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle alla sua adozione come testo base.

  Elio VITO (FI) ringrazia preliminarmente il suo gruppo e in particolare il vicepresidente Valentini che gli ha consentito di partecipare ai lavori della Commissione Giustizia al fine di rappresentare la propria posizione ed esprimere a titolo personale il voto favorevole sull'adozione come testo base del testo unificato proposto dal relatore. Fa presente come ciò avvenga grazie ai principi liberali che da sempre ispirano Forza Italia e in ragione della propria formazione radicale e antiproibizionista che, per quanto minoritaria, è comunque considerata dal gruppo meritevole di essere rappresentata. Nel rilevare la necessità di introdurre alcune precisazioni con riguardo al concetto della «lieve entità», ritiene ottimo il lavoro di sintesi svolto dal relatore, che persegue l'obiettivo deflattivo del ricorso alla carcerazione, riconoscendo nel contempo le esigenze di chi, facendo uso di cannabis per ragioni terapeutiche, è costretto a ricorrere al mercato illecito. Nel sottolineare come il testo proposto dal relatore sia del tutto in linea con i pronunciamenti della Corte di cassazione, si dichiara convinto che l'obiettivo comune di tutti i colleghi sia quello di contrastare il mercato criminale. Quanto alla questione della legalizzazione di sostanze stupefacenti, che non è in alcun Pag. 39modo oggetto del testo in esame, rileva come siano comunque disponibili lecitamente sul mercato prodotti quali l'alcol o il tabacco che determinano gradi di dipendenza superiori a quello della cannabis. Nell'invitare tutti ad una ulteriore riflessione sull'argomento, ribadisce il proprio voto favorevole.

  Michele SODANO (MISTO) tiene in primo luogo a ringraziare il presidente e relatore per l'ottimo lavoro di sintesi svolto nella predisposizione del testo base e i deputati per il senso di responsabilità manifestato nel corso del confronto. In sostituzione dell'onorevole Colletti, preannuncia il voto favorevole della componente Alternativa C'è all'adozione del testo base, ritenendo doveroso intervenire in materia per diversi motivi. Nel rammentare che dal 1993 in Italia il consumo di cannabis non è punibile, non essendo invece consentita la sua coltivazione ad uso personale, evidenzia la contraddittorietà del sistema che nei fatti autorizza il consumatore a ricorrere al mercato criminale e alle mafie. Ritiene pertanto che tale circuito debba essere assolutamente interrotto, invitando nel contempo i colleghi a verificare quanto accade in altri Paesi considerati in molti campi importanti punti di riferimento, quali il Canada o gli Stati Uniti d'America che da tempo hanno regolamentato l'uso della cannabis. A tale proposito, fa presente come la stessa Organizzazione mondiale della sanità abbia rilevato che la sua tossicità è inferiore rispetto a quella di altre sostanze, quali a titolo esemplificativo l'alcol. Ritiene pertanto che il provvedimento in esame costituisca l'occasione per promuovere la sicurezza dei consumatori, evitando di alimentare il mercato criminale a garanzia dei cittadini italiani.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ringraziare i colleghi di tutti i gruppi per gli interventi puntuali svolti, che potranno costituire spunti di riflessione nel prosieguo dell'esame, fa presente che il testo base è suscettibile di miglioramenti. Tiene inoltre a precisare che sui suoi contenuti si discuterà con la massima apertura allo scopo di valutare tutte le esigenze sociali sottese al tema in oggetto. Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame che ha presentato, in qualità di relatore, nella seduta del 14 luglio scorso.

  La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame elaborato dal relatore.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la definizione del termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato testé adottato come testo base, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, fissato subito dopo la seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.