CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 agosto 2021
640.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 407

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento Pag. 408 sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito, ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  In particolare, l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  L'articolo 2 al comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale. Il comma 2 dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente di seguito esaminata – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
  L'articolo 3, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente). Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo.
  L'articolo 4 dispone una serie di modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021: abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 (lettera a)); modifica l'articolo 2-bis, includendo le sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere (oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione) tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di Pag. 409gravità ai sensi della normativa vigente di cui alla legge n. 104 del 1992 (lettera b)); interviene sull'articolo 5, modificando la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra (lettere c) e d)); dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52 del 2021, concernenti la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame (lettera e)); interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, e introducendo nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica, infine, che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, in formato analogico e digitale, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti (lettera f)).
  L'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.
  L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge.
  L'articolo 7 proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché (per il richiamo dell'articolo 23, comma 10 del decreto-legge n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.
  L'articolo 8 interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, il cosiddetto cura Italia, al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti nella parte in cui prevedeva una specifica disciplina per la composizione del collegio in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato.
  L'articolo 9 stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea – relativa a «lavoratori fragili» – che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021; tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
  L'articolo 10, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, Pag. 410 dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
  L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge «Sostegni» (decreto-legge n. 73 del 2021) – pari a 20 milioni di euro – sia destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  L'articolo 12 con una disposizione di coordinamento stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021. Il comma 2 prevede per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il DPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame. Il comma 3 dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. La relativa copertura finanziaria è recata dal comma 4.
  L'articolo 13 ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto ad integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) chiede se sia necessario esprimere oggi il parere oppure si possa rinviarlo ad altra seduta.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) ricorda che la votazione degli emendamenti nella Commissione di merito è previsto per gli inizi di settembre. Propone dunque di dare un parere sul testo iniziale, fermo restando che, sulla base dell'andamento dei lavori in sede referente, la Commissione potrà valutare di esprimersi nuovamente sul testo eventualmente modificato.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD) rileva come sia opportuno esprimere ora il parere al fine di consentire alla Commissione di merito di tenere conto, nella fase emendativa, delle eventuali osservazioni.

  Il senatore Paolo TOSATO (L-SP-PSd'Az) nel condividere con la collega Fregolent la richiesta di un maggior tempo per esaminare il provvedimento, anche in vista di un eventuale inserimento nel testo di altri argomenti, come sembra accadrà, prende però atto dell'esigenza di esprimersi oggi sul testo iniziale e annuncia quindi l'astensione del gruppo della Lega in quanto non considera il contenuto del provvedimento Pag. 411allo stato pienamente condivisibile. Rileva, infatti, come il provvedimento presenti molti punti critici e come non riesca a contemperare la salvaguardia della salute pubblica con la garanzia per i cittadini di poter svolgere le proprie attività lavorative.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) prende atto della legittima posizione del gruppo della Lega; invita però sul punto anche a considerare l'ambito di competenza della Commissione, con riferimento al quale il provvedimento non appare presentare profili problematici. Ribadisce poi la proposta di dare un secondo parere, compatibilmente con l'andamento dei lavori in sede referente, quando, e se, nel provvedimento saranno inserite ulteriori materie di competenza della Commissione.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore per la sua disponibilità e ribadisce la posizione di astensione del gruppo della Lega.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato S. 1231 e abb.
(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD), relatore, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, osserva anzitutto come il nuovo testo unificato all'esame della Commissione sia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); a tale competenza, infatti, la Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto la disciplina dello spettacolo. Con riferimento a singole disposizioni assumono anche rilievo, come si vedrà, le competenze esclusive statali (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), n), o) in materia di ordinamento civile (articoli 4 e 5 in materia di contratti di lavoro nel settore artistico e 16 e 17 in materia di compensi per gli agenti e per l'artista); previdenza (articoli da 6 a 10 in materia di tutele previdenziali nel settore), norme generali per l'istruzione (articolo 18 in materia di istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo); sistema tributario (articolo 19 in materia di credito d'imposta per le produzioni teatrali) e, nuovamente, quella concorrente (art. 117, terzo comma) in materia di professioni (articoli da 11 a 15).
  Più nel dettaglio, l'articolo 1 reca i principi generali della materia.
  L'articolo 2 indica le attività da ricomprendere nel settore artistico e creativo. Tra queste, le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Osservatorio per il settore artistico e creativo. Le modalità di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 4 disciplina il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo. In base al comma 5, il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve contenere indicazioni, tra le altre cose, sulla qualificazione subordinata o autonoma del contratto, sull'oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa, su tempi e modalità dello svolgimento del contratto, su compenso o retribuzione.
  L'articolo 5 disciplina il contratto di prestazione occasionale di lavoro nel settore artistico e creativo. Questo è il contratto mediante il quale un utilizzatore, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di Pag. 412ridotta entità (il comma 2 fa riferimento all'importo di 2500 euro).
  L'articolo 6 prevede l'iscrizione degli artisti e lavoratori del settore artistico e creativo al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
  L'articolo 7 prevede il riconoscimento di un'indennità di discontinuità per i periodi di mancata occupazione.
  L'articolo 8 dispone che i lavoratori del settore siano assicurate per la disoccupazione involontaria ed accedano alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) prevista dal decreto legislativo n. 22 del 2015.
  L'articolo 9 consente ai lavoratori del settore di richiedere il certificato di agibilità e di procedere quindi al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, ferma restando la rivalsa da parte dei lavoratori autonomi nei confronti del committente.
  L'articolo 10 prevede per gli anni 2020 e 2021 un bonus previdenziale consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale.
  L'articolo 11 attribuisce il titolo di artista di opera lirica ai soggetti regolarmente iscritti alla gestione speciale del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.
  L'articolo 12 istituisce il registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, mentre l'articolo 13 istituisce il registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.
  Con riferimento all'istituzione di questi due registri segnala che, pur essendo coinvolta la competenza concorrente in materia di professioni, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 98 del 2013) ha chiarito che spetta comunque allo Stato, nell'ambito di tale competenza garantire un'uniforme regolamentazione a livello nazionale con riferimento a profili privi di specifici collegamenti con la realtà regionale quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti.
  L'articolo 14 istituisce presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica. La Commissione è composta dal Ministro della cultura, dal Presidente di Assolirica, dal presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli, dal presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche, dal presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione, da un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani, da un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento nella Commissione di rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti.
  L'articolo 15 reca la disciplina dell'agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. L'articolo 16 disciplina i compensi per gli agenti. L'articolo 17 i compensi per gli artisti.
  L'articolo 18 istituisce il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo.
  L'articolo 19 prevede un credito d'imposta per le produzioni teatrali.
  L'articolo 20 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente per il settore artistico e creativo. Il Tavolo ha lo scopo di elaborare proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo; monitorare l'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo; elaborare proposte per il riconoscimento di nuove professioni connesse al settore artistico e creativo. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero della cultura, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Con decreto del Ministro della cultura sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento nel tavolo di rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti. Si valuti inoltre l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Pag. 413sistema delle conferenze, ad esempio attraverso un parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo.
  L'articolo 21 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 22 prevede l'entrata in vigore.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni.
S. 1217 e abb.
(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del deputato Gariglio, relatore sul provvedimento, chiede al deputato Zardini di assumerne le funzioni.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD) relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «professioni» di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma della Costituzione); al riguardo, ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l'intervento legislativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con le specifiche realtà regionali.
  L'articolo 1 reca modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private. Abroga il ruolo dei periti assicurativi e istituisce l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, a cui è obbligatorio iscriversi per l'esercizio della professione. Esclude le imprese di assicurazione dall'accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. Disciplina l'organizzazione dell'albo in due sezioni e ne affida la tenuta e l'aggiornamento alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici): alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subìti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti. Sono altresì esclusi dall'iscrizione all'albo e dunque dall'esercizio dell'attività di valutazione e stima, oltre agli agenti, ai mediatori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.
  L'articolo 2 reca disposizioni per il coordinamento del testo, modificando – tra gli altri – alcuni articoli del capo VIII del titolo XVIII e dei capi II e III del titolo XIX del codice delle assicurazioni private. Il comma 4 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di «tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge». Stabilisce, inoltre, che venga emanato un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per apportare «le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività peritale».
  L'articolo 3 assegna ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e la designazione degli stessi per la valutazione dei casi. Pag. 414
  L'articolo 4 reca misure per la determinazione, da parte della CONSAP, delle tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni.
  Come si vede, gli aspetti affrontati dal provvedimento attengono a quei profili della materia professioni che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto ai principi generali da definire con norma statale. Per questo motivo il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
S. 869.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione).
  In particolare, l'articolo 1 definisce lo screening CARDIO50 quale un programma per i residenti nel territorio nazionale, da attuarsi al compimento del loro cinquantesimo anno di età, per individuare condizioni di rischio cardiovascolare ed eventualmente indirizzarli verso percorsi opportuni di risposta al problema.
  Ricorda che lo screening CARDIO50 è un programma organizzato di screening del rischio cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni, promosso dal coordinamento regionale per la prevenzione e il controllo delle malattie della Regione Veneto, a cui collaborano anche il dipartimento prevenzione dell'AS3 di Genova e l'Università di Genova. Il progetto ha il supporto finanziario del Ministero della salute. Il programma è già condiviso da diverse regioni e seguito anche all'estero. Sul punto ricorda anche che quello cardiovascolare è il principale fattore di rischio e il programma di screening si ispira a quelli previsti per altre tipologie (richiama in particolare quello per i tumori al seno).
  L'articolo 2 chiarisce che tale programma vada attivato nelle Regioni e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 3 stabilisce che il Ministero della Salute e le autorità regionali competenti: inseriscano tale programma nel nuovo Piano nazionale della prevenzione e nei conseguenti Piani regionali attuativi; assicurino le risorse umane e strumentali necessarie per attivare e consolidare il programma in tutto il territorio nazionale; raccordino l'implementazione di tale programma con i programmi di promozione della salute già attivi o in fase di sviluppo.
  Il provvedimento non appare quindi comportare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.
C. 3044 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del deputato Gariglio, relatore sul provvedimento, chiede al deputato Zardini di assumerne le funzioni.

Pag. 415

  Il deputato Diego ZARDINI (PD), relatore, rileva come il Protocollo oggetto del disegno di legge in esame, firmato il 16 novembre 2009, rappresenti – come sottolinea la relazione introduttiva al disegno di legge – il culmine di oltre 20 anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali.
  La Carta, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. La Carta è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
  Il Protocollo addizionale del 2019 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale.
  In particolare, le Parti contraenti sono invitate a adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.
  Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è composto di 7 articoli, preceduti da un preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei principi democratici comuni a tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, indica l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto e richiama quali presupposti giuridici, la Carta europea delle autonomie locali, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, fatta a Tromsø il 18 giugno 2009.
  L'articolo 1 del Protocollo stabilisce il diritto di partecipare agli affari delle comunità locali e prevede che gli Stati contraenti garantiscano a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. I singoli Paesi sono tenuti a disciplinare tale diritto con legge, senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, ma la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. Formalità, condizioni o restrizioni all'esercizio del diritto di partecipazione agli affari di una comunità locale devono essere disciplinati dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi internazionali sottoscritti. Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime democratico, alla sicurezza pubblica in una società democratica e al rispetto degli obblighi internazionali.
  L'articolo 2 indica le misure per l'attuazione del diritto a partecipare e stabilisce che le Parti contraenti adottino tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, sia conferendo a queste ultime le necessarie competenze, sia definendo le opportune procedure, eventualmente diverse in relazione alle differenti esigenze delle varie collettività. È previsto, inoltre, che le comunità locali siano consultate per quanto possibile nei processi di pianificazione relativi alle misure da adottare per permettere l'effettivi esercizio del diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici.
  L'articolo 3 riguarda le collettività cui si applica il Protocollo e prevede che venga applicato a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, facendo salva la possibilità, al momento del deposito della Pag. 416ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni dal campo di applicazione. Può inoltre includere altre categorie di comunità locali o regionali nel suo campo di applicazione, mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
  L'articolo 4 prevede la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione del Protocollo; tale scelta potrà successivamente essere estesa ad ogni altro territorio, mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
  Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano, rispettivamente, la firma ed entrata in vigore del Protocollo, la denuncia del medesimo e le notifiche.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 4 agosto 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.20.