CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 agosto 2021
640.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che per il gruppo Coraggio Italia cessa di fare parte della Commissione il deputato Marin, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a far parte della Commissione il deputato Rizzone, a cui porge, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, la Commissione Bilancio ha avviato l'esame del provvedimento per l'espressione del parere alle Commissioni riunite I e XI senza tuttavia pervenire alla deliberazione dello stesso, giacché il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e di trasmettere la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
  Ricorda altresì che le citate Commissioni riunite, essendo il provvedimento già calendarizzato per la discussione in Assemblea, nella giornata di ieri, hanno concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo.

  La Commissione Bilancio, pertanto, è ora chiamata a pronunciarsi all'indirizzo dell'Assemblea sul provvedimento in oggetto, sul quale restano ferme le richieste di chiarimento precedentemente formulate dal relatore.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).
  Inoltre, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue.
  Le disposizioni che prevedono reclutamenti di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche non quantificano preventivamente gli oneri finanziari che ne derivano, in quanto tali assunzioni saranno individuate da ciascuna amministrazione sulla base delle necessità conseguenti ai progetti assegnati e alla ricognizione dei propri fabbisogni, sia in termini di qualifiche che di quantità di personale necessario. Il contenimento dei costi che ne derivano sarà assicurato dalle procedure che prevedono che le richieste delle amministrazioni saranno comunque vagliate dalla struttura prevista presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne verificherà la congruità anche in relazione ai quadri economici del progetto.
  Per quanto riguarda invece le disposizioni che prevedono assunzioni di personale all'interno di limiti di spesa dovranno comunque essere attuate nel rispetto dei predetti limiti, senza aggravio di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  Tutte le attività e gli adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, ove non assistiti da specifica autorizzazione di spesa, saranno svolti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare Pag. 75la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3243 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 80 del 2021, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cui si fa integrale richiamo, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

   le disposizioni che prevedono reclutamenti di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche non quantificano preventivamente gli oneri finanziari che ne derivano, in quanto tali assunzioni saranno individuate da ciascuna amministrazione sulla base delle necessità conseguenti ai progetti assegnati e alla ricognizione dei propri fabbisogni, sia in termini di qualifiche che di quantità di personale necessario;

   il contenimento dei costi che ne derivano sarà assicurato dalle procedure che prevedono che le richieste delle amministrazioni saranno comunque vagliate dalla struttura prevista presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne verificherà la congruità anche in relazione ai quadri economici del progetto;

   per quanto riguarda invece le disposizioni che prevedono assunzioni di personale all'interno di limiti di spesa dovranno comunque essere attuate nel rispetto dei predetti limiti, senza aggravio di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

   tutte le attività e gli adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, ove non assistiti da specifica autorizzazione di spesa, saranno svolti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue.
  La nuova funzionalità prevista per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID-19 non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, sulla base di quanto previsto dall'articolo Pag. 76 3, essa sarà configurata quale funzionalità aggiuntiva della Piattaforma nazionale-DGC realizzata da Sogei SpA nell'ambito della Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e finanze per il Sistema Tessera sanitaria e dei fondi già destinati a detta Convenzione.
  All'articolo 5, comma 2, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissione straordinario per l'emergenza sanitaria COVID-19 è principalmente destinata a contribuire al contenimento dei costi che devono sostenere gli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, in gran parte non vaccinati, che ai fini del rilascio del cosiddetto Green pass devono sottoporsi ad un test antigenico. Poiché la popolazione di riferimento è allo stato stimabile in circa 3 milioni di soggetti, la somma stanziata risulta pari a circa 15 euro pro capite. Non sono previsti meccanismi di salvaguardia, giacché il Commissario per l'emergenza sanitaria non potrà che trasferire alle regioni le risorse indicate dal citato comma 2 dell'articolo 5.
  Le proroghe di cui ai numeri 12 e 14 dell'allegato A al presente decreto-legge, concernenti – rispettivamente – l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 e la remunerazione che le regioni corrispondono ai privati che mettano a disposizione posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, saranno attuate utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente, ivi incluse quelle non impiegate nell'anno 2020.
  La proroga di cui al numero 15 del citato allegato A, concernente la sorveglianza sanitaria svolta dai medici del lavoro dell'INAIL qualora tale intervento sia richiesto dai datori di lavoro per i quali non sussista l'obbligo di nominare il medico competente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il citato istituto provvederà alle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  La proroga di cui al numero 16 del medesimo allegato A, concernente l'avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché ad esso si provvederà tramite il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro già in organico e con le risorse già assegnate a legislazione vigente all'Ispettorato nazionale del lavoro.
  La proroga di cui al numero 17 del citato allegato A, concernente procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, non determina una accelerazione per cassa della spesa sia perché gli stati di avanzamento vengono comunque erogati nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e di competenza del Ministero dell'istruzione, sia perché gli enti locali dovranno attuare tali disposizioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica loro applicabili.
  Con riferimento alle proroghe di cui ai numeri 20 e 21 del predetto allegato A, concernenti – rispettivamente – la concessione di licenze e di permessi premio a detenuti, le attività di vigilanza e di controllo relative alle predette misure potranno essere svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto degli effetti conseguenti al deflazionamento del sovraffollamento carcerario negli istituti penitenziari.
  La proroga di cui al numero 22 dell'allegato A, concernente l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetti braccialetti elettronici) connessa all'esecuzione domiciliare della pena detentiva, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che l'applicazione dei citati dispositivi di controllo potrà avvenire quando risulti accertata, oltre al consenso del condannato, l'effettiva disponibilità dei predetti strumenti, nonché all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare e, comunque, nell'ambito dei contratti di fornitura e di Pag. 77gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia.
  All'articolo 7, la proroga di talune disposizioni riguardanti il processo civile e penale che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa sarà realizzata utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

  Lucia ALBANO (FDI), in riferimento alla spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria COVID-19 e destinata a contribuire al contenimento dei costi sostenuti dagli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, che devono sottoporsi ad un test antigenico per ottenere il rilascio della certificazione verde COVID-19, rileva che la somma stanziata, corrispondente a circa 15 euro pro capite per una platea stimabile di 3 milioni di soggetti, non appare congrua dal momento che tale importo può essere sufficiente per l'effettuazione di un solo test per assistito. Pertanto chiede chiarimenti su tale stanziamento di risorse.

  Fabio MELILLI, presidente, replicando all'onorevole Albano, fa presente che la somma pro capite di 15 euro è stata calcolata rispetto ad una platea di fruitori potenziali della prestazione, fermo restando che il previsto stanziamento di 45 milioni di euro rappresenta, dal punto di vista finanziario, un limite di spesa invalicabile.

  La Viceministra Laura CASTELLI conferma quanto osservato dal presidente Melilli.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3223 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2021, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   la nuova funzionalità prevista per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID-19 non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, essa sarà configurata quale funzionalità aggiuntiva della Piattaforma nazionale-DGC realizzata da Sogei SpA nell'ambito della Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e finanze per il Sistema Tessera sanitaria e dei fondi già destinati a detta Convenzione;

   all'articolo 5, comma 2, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissione straordinario per l'emergenza sanitaria COVID-19 è principalmente destinata a contribuire al contenimento dei costi che devono sostenere gli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, in gran parte non vaccinati, che ai fini del rilascio del cosiddetto Green pass devono sottoporsi ad un test antigenico;

   poiché la popolazione di riferimento è allo stato stimabile in circa 3 milioni di soggetti, la somma stanziata risulta pari a circa 15 euro pro capite;

   non sono previsti meccanismi di salvaguardia, giacché il Commissario per l'emergenza sanitaria non potrà che trasferire alle regioni le risorse indicate dal citato comma 2 dell'articolo 5;

Pag. 78

   le proroghe di cui ai numeri 12 e 14 dell'allegato A al presente decreto-legge, concernenti – rispettivamente – l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 e la remunerazione che le regioni corrispondono ai privati che mettano a disposizione posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, saranno attuate utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente, ivi incluse quelle non impiegate nell'anno 2020;

   la proroga di cui al numero 15 del citato allegato A, concernente la sorveglianza sanitaria svolta dai medici del lavoro dell'INAIL qualora tale intervento sia richiesto dai datori di lavoro per i quali non sussista l'obbligo di nominare il medico competente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il citato istituto provvederà alle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

   la proroga di cui al numero 16 del medesimo allegato A, concernente l'avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché ad esso si provvederà tramite il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro già in organico e con le risorse già assegnate a legislazione vigente all'Ispettorato nazionale del lavoro;

   la proroga di cui al numero 17 del citato allegato A, concernente procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, non determina una accelerazione per cassa della spesa sia perché gli stati di avanzamento vengono comunque erogati nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e di competenza del Ministero dell'istruzione, sia perché gli enti locali dovranno attuare tali disposizioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica loro applicabili;

   con riferimento alle proroghe di cui ai numeri 20 e 21 del predetto allegato A, concernenti – rispettivamente – la concessione di licenze e di permessi premio a detenuti, le attività di vigilanza e di controllo relative alle predette misure potranno essere svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto degli effetti conseguenti al deflazionamento del sovraffollamento carcerario negli istituti penitenziari;

   la proroga di cui al numero 22 dell'allegato A, concernente l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetti braccialetti elettronici) connessa all'esecuzione domiciliare della pena detentiva, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che l'applicazione dei citati dispositivi di controllo potrà avvenire quando risulti accertata, oltre al consenso del condannato, l'effettiva disponibilità dei predetti strumenti, nonché all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare e, comunque, nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia;

   all'articolo 7, la proroga di talune disposizioni riguardanti il processo civile e penale che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa sarà realizzata utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

   le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare Pag. 79la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, osserva che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.
  Evidenzia che il provvedimento, già approvato dal Senato con modificazioni, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario e che le modifiche introdotte, di recepimento delle condizioni poste nel parere della Commissione Bilancio del Senato (resoconto 22 luglio 2020) riguardano l'aggiornamento temporale degli effetti finanziari e della relativa copertura (articolo 3, comma 1, del disegno di legge).
  Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che ascrive all'Emendamento effetti finanziari valutati in 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2020.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme dell'Emendamento non incidono, come sottolineato anche dalla relazione tecnica, sulle modalità di contribuzione al Fondo. Alla luce di tale considerazione osserva che l'adeguamento degli stanziamenti al livello di contribuzione richiesto sembrerebbe discendere dagli specifici meccanismi di finanziamento del Protocollo originario, e non specificamente dall'Emendamento ora in esame. Ove tale interpretazione fosse confermata, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni per le quali l'adeguamento del contributo – in esito alla conclusione della 29a Conferenza delle Parti (MoP29) del Protocollo di Montréal – venga ora disposto con il provvedimento in esame. Ciò anche in considerazione del periodo di contribuzione interessato, decorrente dal 2018. Inoltre, tenuto conto che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica autorizza una nuova spesa a decorrere dal 2020, proprio al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alla misura del contributo richiesto all'Italia con riferimento al triennio 2018-2020, considera opportuno che sia chiarito in quale modo si sia provveduto ad adeguare la contribuzione richiesta per gli anni 2018 e 2019, considerato che anche in tali anni gli stanziamenti sembrerebbero risultare inferiori al contributo richiesto, secondo quanto, d'altro canto, indicato dalla relazione tecnica con riferimento al solo anno 2019.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montréal per la protezione della fascia di ozono, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in 2.118.432 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, considerato, da un lato, che il provvedimento in esame è stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dall'altro, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 deve conseguentemente intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio Pag. 80triennale 2021-2023. Su tali aspetti ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Infine, non ha osservazioni da formulare in merito al comma 3 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi stabilito – le amministrazioni interessate, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3, di cui si è detto in precedenza, provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La Viceministra Laura CASTELLI in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
  Le norme dell'Emendamento in oggetto non incidono sulle modalità di contribuzione al Fondo, che continua a essere regolata secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo. Il Fondo Multilaterale, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo stesso, ha l'obiettivo di finanziare i costi incrementali concordati al fine di fornire cooperazione tecnica e finanziaria ai Paesi in via di sviluppo individuati sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso accordo. Per ogni triennio di riferimento, il budget del meccanismo finanziario del Fondo viene determinato attraverso una specifica decisione della Riunione delle Parti. La partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montréal è disciplinata dalla legge n. 409 del 2000, ai sensi della quale si provvede all'erogazione del contributo al Fondo Multilaterale. La quota del contributo a carico dell'Italia per il triennio 2018-2020 è stata determinata in euro 8.751.822 annui a fronte del contributo in precedenza previsto pari a euro 6.633.390. Poiché lo stanziamento di bilancio originario non era quindi sufficiente a far fronte al nuovo contributo dovuto, al fine di ottemperare agli impegni di contribuzione dell'Italia al Fondo Multilaterale e di assicurare la copertura totale degli oneri associati al Protocollo di Montréal, era stata prevista tramite il disegno di legge in oggetto l'autorizzazione di una spesa pari a euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019, mentre per l'anno 2018 si era provveduto con le risorse residue esistenti su alcuni capitoli della Direzione generale per il clima, energia e l'aria. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, per l'annualità 2019 le risorse aggiuntive sono state invece reperite nell'ambito dei processi di assestamento e previsione di bilancio. Per gli oneri aggiuntivi relativi all'anno 2020 si provvederà, infine, ai sensi del presente provvedimento, essendo quest'ultimo stato inserito nell'elenco degli slittamenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2655 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   le norme dell'Emendamento in oggetto non incidono sulle modalità di contribuzione al Fondo, che continua a essere regolata secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo;

   il Fondo Multilaterale, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo stesso, ha l'obiettivo di finanziare i costi incrementali concordati al fine di fornire cooperazione tecnica e finanziaria ai Paesi in via di sviluppo individuati sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso accordo;

   per ogni triennio di riferimento, il budget del meccanismo finanziario del Fondo viene determinato attraverso una specifica decisione della Riunione delle Parti;

Pag. 81

   la partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montréal è disciplinata dalla legge n. 409 del 2000, ai sensi della quale si provvede all'erogazione del contributo al Fondo Multilaterale;

   la quota del contributo a carico dell'Italia per il triennio 2018-2020 è stata determinata in euro 8.751.822 annui a fronte del contributo in precedenza previsto pari a euro 6.633.390;

   poiché lo stanziamento di bilancio originario non era quindi sufficiente a far fronte al nuovo contributo dovuto, al fine di ottemperare agli impegni di contribuzione dell'Italia al Fondo Multilaterale e di assicurare la copertura totale degli oneri associati al Protocollo di Montréal, era stata prevista tramite il disegno di legge in oggetto l'autorizzazione di una spesa pari a euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019, mentre per l'anno 2018 si era provveduto con le risorse residue esistenti su alcuni capitoli della Direzione generale per il clima, energia e l'aria;

   nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, per l'annualità 2019 le risorse aggiuntive sono state invece reperite nell'ambito dei processi di assestamento e previsione di bilancio;

   per gli oneri aggiuntivi relativi all'anno 2020 si provvederà, infine, ai sensi del presente provvedimento, essendo quest'ultimo stato inserito nell'elenco degli slittamenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
C. 2666 CNEL.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2021.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa degli esiti degli approfondimenti che il Governo si era riservato di effettuare in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di far pervenire gli elementi di informazione richiesti.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 2361 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, reca disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, in materia di compensazione Pag. 82 dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, evidenzia che la norma, modificando l'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973, riconosce la possibilità di compensare le somme iscritte al ruolo con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione anche derivanti da prestazioni professionali. Contestualmente si prevede l'abrogazione, dal 1° gennaio 2022, del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, che prevedeva tale possibilità in via temporanea – resa poi di fatto finora continuativa in virtù delle proroghe intervenute di anno in anno – qualora la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato e secondo modalità definite da apposito decreto ministeriale in materia.
  In proposito, pur tenendo conto che alla norma introduttiva del citato articolo 28-quater, nonché alle disposizioni di proroga del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione a regime della suddetta compensazione, in relazione a possibili flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali.
  Ciò anche in considerazione, fra l'altro, dell'eliminazione della condizione che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.
  Prende atto, peraltro, che permane il rinvio, contenuto all'ultimo periodo dell'art. 28-quater citato, ad un decreto ministeriale di attuazione che individua le modalità applicative del medesimo articolo al fine di preservare gli equilibri di finanza pubblica: si assume quindi che tale normativa secondaria possa essere eventualmente aggiornata, nel corso del tempo, per l'adeguamento alle specifiche esigenze di salvaguardia degli equilibri finanziari. In proposito considera comunque utile acquisire l'avviso del Governo.
  Sotto il profilo degli effetti di carattere eventuale ed indiretto, ritiene inoltre che andrebbe verificato se l'applicazione in via permanente della possibilità di compensazione possa indurre comportamenti dei contribuenti volti a rinviare i pagamenti dei debiti tributari in attesa della maturazione di corrispondenti crediti da poter compensare, con effetti in termini di cassa, suscettibili di riflettersi sui saldi di finanza pubblica. Anche in merito a tale profilo ritiene utile una valutazione del Governo.
  In aggiunta alle anzidette considerazioni, riferite alla stabilizzazione della possibilità di compensazione, con riferimento alla lettera b), osserva che la stessa appare finalizzata a garantire un coordinamento tra le discipline previste dai citati articoli 28-quater (applicabile dal 2011) e 12, comma 7-bis, (applicabile dal 2014) in vista del consolidamento delle relative previsioni in un'unica sede normativa.
  Ricorda in proposito che l'articolo 28-quater ha consentito la compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013, mentre l'articolo 12, comma 7-bis, ha riconosciuto la possibilità di compensazione, estendendola anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali, con le cartelle esattoriali, per l'anno 2014, termine poi prorogato di anno in anno fino al 2021. Alla luce della nuova formulazione prevista dal provvedimento in esame e tenuto conto delle differenze originarie tra le due discipline – relative alle decorrenze temporali, alle tipologie di crediti oggetto di compensazione e al momento di individuazione delle somme a debito compensabili – ritiene opportuna una conferma da parte del Governo volta ad escludere che l'applicazione delle previsioni della lettera b), possa determinare estensioni implicite rispetto alle fattispecie e alle quote di debiti già oggetto delle due precedenti discipline.
  Infine, sul piano testuale e del coordinamento tra la nuova disciplina e quella vigente, evidenzia che il comma 2 dispone l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale termine non viene quindi posto in relazione con la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, che potrebbe essere Pag. 83antecedente o successiva al 1° gennaio 2022. In proposito ritiene utile un chiarimento.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di rispondere ai chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Nuovo testo C. 1494.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca una delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e che tale proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica. In proposito evidenzia che il provvedimento riproduce, quasi integralmente, il testo del disegno di legge S. 2831, approvato dalla Camera nella XVII legislatura e trasmesso l'11 maggio 2017 al Senato, dove l'iter di approvazione non si è poi concluso nel corso della legislatura. Rammenta che in quella occasione, durante l'esame presso il Senato, era stata presentata una relazione tecnica di passaggio positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che affermava che dalle disposizioni non derivavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che oggetto del presente esame è il testo come emendato dalla Commissione di merito (X Commissione Attività produttive). Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili finanziari, segnala, in merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti Delega per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, segnala che la delega è corredata di una clausola di invarianza finanziaria.
  Tanto premesso, considerando la mancanza di una relazione tecnica riferita al testo in esame e tenuto conto che questo non reca un rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per la verifica e la copertura dei possibili oneri derivanti dalla normativa delegata, andrebbero comunque acquisiti, a suo parere, elementi di valutazione dal Governo volti a confermare l'effettiva possibilità di attuare la delega in assenza di oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene infine alla possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, non formula osservazioni nel presupposto che il testo intenda esclusivamente ribadire facoltà già previste a legislazione vigente, entro i limiti e con le modalità ivi previsti. In proposito reputa utile una conferma. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'esercizio della delega prevista dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  Infine, nell'osservare che il Governo sta predisponendo un provvedimento legislativo che interviene sulla medesima materia, chiede alla rappresentante del Governo quale rapporto ci sia tra tale provvedimento e la proposta di legge in esame. In particolare ricorda che la proposta di legge è ormai in una fase avanzata dell'iter in Commissione attività produttive e che le associazioni di categoria, in particolare l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, hanno espresso parere favorevole su di essa, mentre hanno chiesto al Governo di provvedere alla proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, prevista per il prossimo 1° settembre, a causa del protrarsi della crisi per molti settori economici a seguito dell'emergenza sanitaria. Conclude chiedendo alla rappresentante del Governo se il provvedimento legislativo all'esame del Governo riguarda le grandi imprese in stato di insolvenza oppure Pag. 84 la proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa.

  La Viceministra Laura CASTELLI, riservandosi di rispondere alle richieste di chiarimento del relatore sugli aspetti finanziari del provvedimento in una successiva seduta, fa presente che il Governo sta predisponendo uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva europea in materia di ristrutturazione e di insolvenza (Direttiva (UE) 2019/1023).

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 267.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e che esso reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 7).
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che il decreto in esame recepisce una disciplina di fonte europea riferita a soggetti privati, esterni al perimetro della pubblica amministrazione: sotto questo aspetto non formula dunque osservazioni.
  Esso, correlativamente, pone nuovi compiti ed adempimenti, principalmente di natura regolamentare e di vigilanza, in capo alla Consob e alla Banca d'Italia, estendendo i poteri già esercitati dalle due autorità alle nuove fattispecie disciplinate dal decreto in esame. In proposito, evidenzia che la Banca d'Italia e la Consob sono organismi non inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni: la Consob, in particolare, è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (articolo 40 della legge n. 724 del 1994). Prende comunque atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di dare attuazione alle funzioni previste nell'ambito delle risorse disponibili, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, riferita all'intero provvedimento. Anche sotto questo profilo non formula dunque osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 7, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti Pag. 85 dal medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole dello schema di decreto legislativo in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile.
(COM(2020) 690 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.
(Doc. LXXXVI, n. 4).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, era stata espressa dal relatore una valutazione favorevole sugli atti in oggetto, con la riserva di considerare eventuali ulteriori elementi che dovessero emergere nel corso della discussione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede al relatore di inserire, nella sua proposta di parere favorevole, un'osservazione volta ad evitare che la riforma delle risorse proprie, che dovrebbe contribuire al finanziamento del rimborso dei prestiti contratti nell'ambito dello strumento Next Generation EU, si traduca in un aumento della tassazione nazionale ovvero in una traslazione impositiva, posto che ciò, a suo avviso, comporterebbe un aggravio fiscale sulle imprese distorsivo della concorrenza.

  Fabio MELILLI, presidente, al fine di permettere al relatore e al Governo un approfondimento sulla richiesta dell'onorevole Comaroli, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.