CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 109

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Marco OSNATO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime rammarico per il mancato svolgimento, nell'odierna seduta, delle interrogazioni a risposta immediata originariamente previste, ritenendo peraltro curioso che il Governo non abbia trovato il modo di assicurare la propria presenza. Ricorda in proposito che il proprio gruppo aveva presentato un'interrogazione avente ad oggetto le iniziative che il Governo intende adottare al fine di tutelare il marchio, il patrimonio e i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a fronte dell'interesse formalizzato da Unicredit nei confronti della suddetta banca.
  Ritiene infatti che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze che si Pag. 110svolgerà nella giornata di domani, della quale riconosce l'opportunità e l'importanza, non possa svolgere la medesima funzione della citata interrogazione, nella quale un sottosegretario per l'economia e le finanze, in rappresentanza del Governo, avrebbe dovuto fornire puntuale risposta alle domande formulate nell'atto di sindacato ispettivo. Osserva inoltre che lo svolgimento dell'interrogazione del proprio gruppo e di quella del gruppo Lega, riguardante la medesima vicenda, avrebbe potuto costituire un utile premessa alla prevista audizione.

  Luigi MARATTIN, presidente, premesso che nella prevista riunione dell'Ufficio di Presidenza formulerà alcune proposte relative alla possibilità di recuperare la seduta di question time entro la corrente settimana, evidenzia come le tematiche oggetto delle interrogazioni dei gruppi di FdI e della Lega saranno affrontate nell'audizione di domani direttamente dal Ministro Franco.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) sottolinea innanzitutto come il question time sia uno strumento volto in particolare a garantire il controllo dell'opposizione sull'operato del Governo e il suo svolgimento debba pertanto essere in ogni caso assicurato. Evidenzia inoltre come ad un attacco politico rivolto dal proprio gruppo al Ministro dell'economia e delle finanze abbia invece risposto il presidente della Commissione, al quale raccomanda piuttosto di tutelare le prerogative del Parlamento ed i diritti delle opposizioni. A tal fine invita il Presidente a farsi garante del fatto che, nell'ambito dell'audizione programmata per la serata di domani, il Ministro sia tenuto a rispondere ai quesiti che verranno formulati dai parlamentari; in caso contrario, sarebbe ancor più necessario – al fine di assicurare un adeguato contraddittorio – svolgere i previsti atti di sindacato ispettivo.

  Luigi MARATTIN, presidente, evidenzia che è stato convenuto che nel corso dell'audizione il Ministro si limiterà a svolgere una relazione alla quale potranno replicare deputati e senatori.
  Ribadisce comunque che, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione avrà luogo prima della sospensione estiva.
  Su tali aspetti rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, già convocata al termine delle sedute odierne.

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele TOPO (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243), approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, segnala che esso si compone attualmente, in seguito alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, di 39 articoli, suddivisi in tre Titoli. Ricorda poi che nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 92 del 2021, recante Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia Pag. 111 di sport, di cui l'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione, facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto abrogato.
  In particolare rammenta che il Titolo I del provvedimento in esame riguarda il Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e reca misure di autorizzazione e modalità speciali di reclutamento di personale in diversi settori della pubblica amministrazione finalizzate all'attuazione del PNRR.
  Il Titolo II reca Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR, con riferimento alla transizione digitale e alla giustizia ordinaria e amministrativa, mentre il Titolo II-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, contiene disposizioni in materia di rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e di sport.
  Con specifico riferimento alle competenze dalla Commissione Finanze, ritiene opportuno segnalare l'articolo 1-bis, comma 9, il quale, abrogando l'articolo 1, comma 324, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), sopprime il beneficio, consistente nella riduzione del 40 per cento dell'accisa sul gas metano, riconosciuto dal citato comma 324 alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano, per una percentuale pari almeno all'80 per cento, la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali, considerarti utente unico, anche se con punti di fornitura multipla. Le maggiori entrate risultati dalla suddetta abrogazione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri necessari per assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento disciplinate dal medesimo articolo 1-bis, nonché per consentire al Ministero della cultura di avvalersi della società Ales S.p.A. per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR.
  Segnala inoltre l'articolo 11, in base al quale, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministero della giustizia può avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Sottolinea che, come previsto dall'articolo 17, comma 3, il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.
  Sulla base delle considerazioni svolte, formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Nuovo testo C. 1494 Benamati.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ (M5S), relatore, segnala che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, del Pag. 112nuovo testo, risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, della proposta di legge recante Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (C. 1494).
  Ricorda che il provvedimento in esame riproduce il contenuto di una proposta di legge, approvata in prima lettura dalla Camera nella XVII legislatura, il cui esame non si è potuto concludere a causa della fine della legislatura. Tale proposta di legge derivava dallo stralcio da un disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato e divenuto legge (legge n. 155 del 2017). La materia oggetto del presente provvedimento necessita, pertanto, di un ulteriore intervento, considerando che essa è tuttora regolata dal decreto legislativo n. 270 del 1999 e dal decreto-legge n. 347 del 2003, due strumenti che si sono rivelati validi ma che, essendo risalenti nel tempo, non appaiono più idonei a fronteggiare l'attuale situazione di crisi.
  L'esigenza di una riforma discende, in primo luogo, dalla necessità di dare ordine alla normativa specificamente dedicata all'insolvenza delle realtà imprenditoriali di grandi dimensioni, anche a causa del susseguirsi, nell'ultimo decennio, di una serie di interventi legislativi finalizzati all'introduzione di modifiche e di varianti rispetto all'originario impianto del citato decreto legislativo n. 270 del 1999. Sotto altro profilo, in sede di unificazione dei modelli procedurali, si è ritenuto – stante il progressivo ridursi del numero di grandi imprese presenti nel territorio italiano, con gravi conseguenze sul piano sociale e occupazionale – di favorire l'accesso all'amministrazione straordinaria e di estendere il perimetro applicativo della relativa normativa attraverso la riduzione dei requisiti dimensionali e l'ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere l'avvio della procedura.
  La proposta di legge in esame si compone di due articoli.
  L'articolo 1 delinea l'oggetto della delega al Governo – ovvero la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria – e la procedura per il suo esercizio.
  L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che dovrà attenersi anche ai principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili.
  L'intento principale perseguito dal provvedimento consiste nel creare una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese.
  Per quanto riguarda i presupposti di accesso alla procedura, essi sono così individuati:

   1. stato di insolvenza;

   2. rilevante profilo dimensionale;

   3. almeno 250 dipendenti in caso di imprese singole e 800 in caso di più imprese appartenenti al medesimo gruppo;

   4. concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione.

  Si prevede che la competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria sia attribuita alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso il tribunale e l'introduzione di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo. I principi e criteri direttivi per la procedura di ammissione all'amministrazione sono dettati dalla lettera l) del comma 1.
  Punto qualificante della nuova disciplina è l'istituzione – presso il Ministero dello sviluppo economico – e la disciplina dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, da aggiornare con cadenza almeno triennale. In proposito segnalo che tra i requisiti per l'iscrizione all'albo è richiesta l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, degli avvocati o dei Pag. 113consulenti del lavoro. Il commissario straordinario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, che può procedere alla sua revoca, per giusta causa. Nei casi di eccezionale complessità sono nominati tre commissari straordinari.
  Si prevede quindi una rivisitazione della cosiddetta procedura di accesso diretto di cui alla «Legge Marzano» (decreto-legge n. 347 del 2003). Il Governo dovrà prevedere che imprese con determinate caratteristiche – tra le quali rientrano, per quanto attiene alle competenze della Commissione Finanze, quelle quotate sui mercati regolamentati – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa – il Ministero dello sviluppo economico – con contestuale nomina del Commissario straordinario (comma 1, lettera m)).
  Si prevede inoltre che siano disciplinate le modalità di nomina, la composizione e i poteri del comitato di sorveglianza; le modalità con cui il tribunale può autorizzare: la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e l'esonero dalle azioni revocatorie.
  Altri criteri di delega prevedono che sia assicurata flessibilità nella definizione dei contenuti del programma di ristrutturazione nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali; la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria; l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato.
  Si delega, infine, il Governo a prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999. Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria il provvedimento dispone infine che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 267.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 luglio scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha preannunciato un orientamento favorevole sull'Atto in oggetto.

  Carlo GIACOMETTO (FI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

Pag. 114

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.