CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. Fa presente, altresì, che nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento governativo riproduttivo del contenuto delle disposizioni del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (MITE) e in materia di sport, e che i testi iniziali di entrambi i suddetti decreti-legge sono corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari; il testo iniziale del decreto-legge n. 80 del 2021 è corredato, inoltre, di un prospetto relativo Pag. 97alle disposizioni che trovano copertura sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation Eu-Italia istituito dalla legge di bilancio per il 2021.
  Rileva, inoltre, che un'ulteriore relazione tecnica, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche dello stesso apportate al testo iniziale. Segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha subordinato la verifica positiva di detta ultima relazione tecnica all'accoglimento di talune modificazioni del testo e che tali modificazioni sono state recepite quali condizioni, poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato sul testo del maxiemendamento medesimo. Precisa che le predette condizioni sono state poi recepite nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati.
  In merito ai profili di quantificazione, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per le considerazioni analitiche riferite alle singole previsioni del provvedimento in esame, osserva preliminarmente che diverse disposizioni prevedono attività ed adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, da svolgere nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza quindi disporre finanziamenti aggiuntivi. Viene evidenziata quindi talvolta l'opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione, qualora non sufficientemente esplicitati dalla relazione tecnica, a conferma dell'effettiva possibilità per le strutture competenti di provvedere ai nuovi compiti ad invarianza di risorse. Cita in proposito, tra gli altri, l'articolo 6, sul piano integrato di attività e organizzazione, l'articolo 17, sul monitoraggio smaltimento dell'arretrato giudiziario, l'articolo 17-bis, sulla Scuola superiore della magistratura e l'articolo 17-terdecies, in materia di personale CONI).
  Riguardo all'articolo 1, in materia di reclutamento e conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, rileva che il comma 1 pone a carico del PNRR – nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto – spese per assunzioni di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni titolari dell'attuazione dei relativi piani attuativi. Osserva che non viene tuttavia determinato – né dalla norma né dalla relazione tecnica – l'ammontare del relativo impegno finanziario nel presupposto che i relativi oneri siano compensati a carico dei fondi europei. Le norme prefigurano quindi oneri, sia pur oggetto di compensazione con le risorse del PNRR, che non vengono tuttavia definiti e predeterminati nel loro ammontare: in proposito, rileva quindi l'opportunità di acquisire chiarimenti e elementi di valutazione in merito alle specifiche spese – e al loro presumibile complessivo impatto finanziario – che potranno essere poste a carico dei finanziamenti europei. Ciò anche in considerazione del fatto che la verifica riguardo all'ammissibilità della «copertura» delle predette assunzioni a carico delle citate risorse è effettuata, in base alla norma, nel quadro di una procedura interna all'amministrazione centrale titolare dell'intervento, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, escludendo quindi forme di verifica parlamentare relative agli oneri in questione e alle relative coperture.
  Osserva altresì che diverse disposizioni dispongono assunzioni di personale all'interno di limiti massimi di spesa: in taluni casi tuttavia – tra cui, in particolare, l'articolo 7, commi da 1 a 6, sul reclutamento di personale a tempo determinato ed esperti presso amministrazioni assegnatarie di progetti e l'articolo 10, sul reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia digitale – la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi di quantificazione alla base della determinazione dell'importo di tali stanziamenti. Pur evidenziando che in ogni caso la spesa non può eccedere i predetti limiti massimi, evidenzia – per talune norme – la necessità di integrare gli elementi forniti dalla relazione tecnica. Ciò in considerazione del carattere non modulabile della spesa di personale e della necessità di verificare Pag. 98quindi la congruità dei relativi stanziamenti rispetto ai contingenti di personale da assumere.
  Con riferimento inoltre all'articolo 17-octies, commi da 2 a 5 e da 6 a 8, in materia di collocazione di personale presso gestioni commissariali, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni della previsione di una specifica autorizzazione di spesa per far fronte all'assegnazione di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche presso i Commissari – mediante collocamento fuori ruolo, in posizione di comando o mediante altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza –, tenuto conto che le norme prevedono espressamente che il suddetto personale «conservi lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza».
  Per ulteriori considerazioni di carattere specifico, riferite alle singole norme del provvedimento, rinvia, come in precedenza accennato, alla apposita documentazione predisposta dagli uffici.

  La Viceministra Laura CASTELLI preannunzia che è intenzione del Governo trasmettere la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento approvato dal Senato, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già nel corso delle prossime ore. Tanto premesso, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel sottolineare l'estrema rilevanza e delicatezza del provvedimento in titolo, che incide in maniera assai significativa sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, sottolinea come l'esame del testo sia tuttora in corso presso le competenti Commissioni in sede referente I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), presso le quali non è stata peraltro ancora espletata la fase relativa alla pronuncia di inammissibilità delle proposte emendative presentate. Tanto considerato, posto che evidentemente rientra nella disponibilità delle citate Commissioni di apportare eventualmente ulteriori modifiche al testo licenziato dal Senato, ritiene che la Commissione bilancio non sia allo stato in grado di svolgere una compiuta analisi circa la puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nella sua interezza, dovendosi pertanto preferibilmente attendere, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti stessi, la conclusione dell'esame in sede referente.

  Fabio MELILLI, presidente, chiarisce che la Commissione bilancio nella presente seduta è chiamata esclusivamente ad avviare l'esame del provvedimento in titolo, giacché ai fini dell'espressione del parere di competenza occorrerà tra l'altro attendere la trasmissione della relazione tecnica di passaggio da parte del Governo. Sottolinea tuttavia che la scelta di incardinare già da oggi la discussione del provvedimento è stata dettata proprio dalla intenzione di consentire ai singoli commissari di prendere adeguata contezza non solo dei contenuti del testo approvato dal Senato ma anche dell'apposita documentazione predisposta al riguardo dagli uffici, ciò anche alla luce del fatto che il provvedimento medesimo risulta al momento calendarizzato per l'avvio della discussione sulle linee generali in Assemblea a partire dalle ore 9 di domani.
  Precisa, peraltro, che nel caso dei decreti-legge è prassi costante che la Commissione bilancio si esprima in sede consultiva all'indirizzo delle competenti Commissioni già sui testi presentati dal Governo o licenziati dall'altro ramo del Parlamento, fermo restando che, qualora in sede referente dovessero essere apportate modifiche ai testi stessi, la Commissione bilancio è comunque chiamata a pronunciarsi anche all'indirizzo dell'Assemblea.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenzia come la complessità del provvedimento trasmesso dal Senato esigerebbe che presso i competenti organi parlamentari abbia luogo una discussione approfondita ed esaustiva, laddove la programmazione dei lavori imposta dalla attuale maggioranza a partire dall'insediamento del Governo in carica appare piuttosto decisamente improntata alla volontà di comprimere il dibattito parlamentare, Pag. 99 anche per tacitare le contraddizioni interne che animano la maggioranza medesima, come plasticamente dimostrato dal calendario della settimana in corso, nel corso della quale la Camera dei deputati potrebbe essere chiamata ad esprimersi su ben tre questioni di fiducia poste dal Governo su argomenti che rivestono peraltro una notevole rilevanza politica. Nell'associarsi quindi alle valutazioni svolte in precedenza dalla collega Lucaselli, ritiene che una discussione ampia ed approfondita nel merito dei contenuti recati dal provvedimento in esame debba essere prioritariamente assicurata – onde scongiurare che l'iter alla Camera si risolva in una sterile e mera presa d'atto di quanto già deliberato al Senato.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, stigmatizzando in particolare la compressione del dibattito parlamentare che si intende imporre tanto nella discussione presso le singole Commissioni permanenti quanto in quella di Assemblea, come del resto recentemente dimostrato dall'esame svolto dalla Commissione bilancio in sede consultiva nella giornata di domenica scorsa su un provvedimento di notevole rilievo ed attualità politica, come la delega per la riforma del processo penale (C. 2435), laddove è stata chiamata a deliberare il parere di propria competenza dopo un dibattito di appena un'ora e sulla base di elementi forniti dal Governo che, a suo avviso, non consentivano una puntuale verifica delle sue effettive implicazioni finanziarie. Biasima pertanto le suddette modalità di organizzazione dei lavori parlamentari, che non permettono ai deputati di svolgere con la necessaria consapevolezza e serenità le delicate funzioni ad essi attribuite nel quadro della nostra democrazia rappresentativa.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), pur essendo consapevole della prassi richiamata dal presidente Melilli per l'esame dei decreti-legge svolto dalla Commissione bilancio in sede consultiva, ribadisce tuttavia le perplessità già esposte nel corso del precedente intervento, evidenziando in particolare come la maggiore criticità sia rappresentata dalla tempistica imposta dalla maggioranza per la discussione di provvedimenti di tale rilevanza, che finisce inevitabilmente per comprimere in maniera eccessiva il dibattito sugli aspetti di merito. In tale quadro, auspica perlomeno che, qualora le Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) in sede referente dovessero apportare modifiche al testo, la Commissione bilancio possa disporre di un congruo tempo, quale presupposto imprescindibile per una verifica approfondita e seria dei profili finanziari del testo così risultante, eventualmente anche richiedendo alla Presidenza della Camera un differimento dell'avvio dell'esame in Assemblea.

  Fabio MELILLI, presidente, rammenta che la calendarizzazione dei provvedimenti per la discussione in Assemblea è rimessa alle determinazioni della Conferenza dei capigruppo, che spesso deve anche tenere conto dei tempi assai ristretti entro cui la Camera è chiamata ad esaminare i provvedimenti d'urgenza trasmessi dal Senato in prossimità della scadenza prevista per la loro conversione. Ciò posto, assicura che sarà comunque sua premura garantire alla Commissione bilancio tutto il tempo necessario all'esame del testo e delle modifiche ad esso eventualmente apportate in sede referente dalle Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), ricordando altresì che le Commissioni possono comunque convocarsi anche durante lo svolgimento della discussione sulle linee generali in Assemblea.

  Lucia ALBANO (FDI), associandosi agli interventi degli onorevoli Lucaselli e Trancassini, fa presente come anche il presidente abbia richiamato la fretta con cui il Parlamento è chiamato ad approvare provvedimenti complessi ed importanti per il Paese. In proposito, evidenzia come la prossima scadenza del decreto-legge in esame non permetta al Parlamento di svolgere un'analisi approfondita del medesimo provvedimento, che riguarda anche un tema, Pag. 100ossia quello della digitalizzazione, al momento particolarmente delicato, visti i recenti attacchi cibernetici rivolti ai database della pubblica amministrazione.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività economiche e sociali.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, non formula osservazioni, tenuto conto che già altre proroghe di stati di emergenza sono state considerate prive di effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, gli effetti sulla finanza pubblica derivanti da talune delle misure disposte in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso saranno comunque esaminati allorché si tratterà delle pertinenti disposizioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante modifiche ai decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni. Inoltre, rammenta che anche ad altre analoghe proroghe relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 – tra cui, a titolo di esempio, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2020, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 125 del 2020, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2021 e l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 – non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, ritiene utile acquisire conferma che le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID 19 possano essere definite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne le previsioni contenute alle lettere a), d) ed f), che intervengono su norme di carattere ordinamentale cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, né sulle previsioni contenute alle lettere b) ed e), cui, oltre alle predette considerazioni, risulta anche applicabile una specifica clausola di invarianza.
  Riguardo a quanto previsto alla lettera c), prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno prevalentemente come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione; poiché tali disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, non formula quindi osservazioni.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, atteso che le risorse destinate al Commissario e successivamente indirizzate alle regioni e alle province autonome sono finalizzate a «contribuire» al contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi e i relativi oneri sono configurati come limite massimo di spesa, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa i meccanismi – non descritti nella norma – di salvaguardia volti a garantire l'osservanza Pag. 101del limite medesimo. Inoltre, tenuto conto della finalità della norma, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la congruità della somma stanziata in relazione alla platea potenzialmente interessata e al numero di test ipotizzato.
  Relativamente alle modifiche apportate all'articolo 1, comma 394, della legge n. 208 del 2015, volte a ridurre lo stanziamento per il 2021, da 100 a 55 milioni di euro, destinato alle fondazioni bancarie nell'ambito della lotta contro la povertà educativa minorile, pur tenendo conto che la misura, come modificata, opera comunque all'interno di un limite di spesa, ritiene che andrebbe acquisita conferma che la riduzione abbia ad oggetto risorse non già gravate da impegni giuridicamente perfezionati, tenuto conto che l'intervento in esame viene disposto nella parte finale del mese di luglio. Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 5, al comma 1, prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 definisca un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del virus, provvedendo al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate ad erogare, ai sensi del comma 394 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il credito di imposta alle fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, in proporzione a quanto da esse versato al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.
  In proposito, fa presente che le risorse per la concessione del citato credito di imposta sono iscritte sul capitolo 3889 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che recentemente il decreto-legge n. 73 del 2021 ne aveva incrementato l'ammontare da 55 a 100 milioni di euro per l'anno in corso. Tutto ciò premesso, ritiene pertanto che andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le risorse utilizzate a copertura siano disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi le finalità a cui esse sono preposte a legislazione vigente.
  Rileva che i successivi commi 3 e 4 dell'articolo 5 prevedono che le risorse relative al citato credito d'imposta, già ridotte, come dianzi evidenziato, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2021, vengano invece incrementate per il medesimo ammontare nell'anno 2023, provvedendosi ai relativi oneri tramite le seguenti modalità:

   quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 4, lettera a)];

   quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 [comma 4, lettera b)].

  In merito alla prima modalità di copertura, rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei numerosi provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 9, comma 4, lettera a), e 12, comma 4.
  Con riguardo alla seconda modalità di copertura, ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo Pag. 102 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito, considera opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, Allegato A, recante proroghe di termini correlati con l'emergenza epidemiologica, osserva quanto segue.
  In merito alle disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale e alle semplificazioni in materia di organi collegiali, non formula osservazioni.
  In merito alla profilassi per le Forze di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco, non formula osservazioni, considerato che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
  In merito alle misure urgenti in materia di giustizia contabile non formula osservazioni.
  In merito alla dispensa temporanea dal servizio e alla non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui le disposizioni in esame sono attuate in condizioni di neutralità finanziaria, e del fatto che alle norme oggetto della proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.
  In merito alle misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, considerando che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati associati a suo tempo effetti di spesa, non formula osservazioni.
  In merito al Commissario straordinario per il contrasto del COVID, non formula osservazioni.
  In merito alle modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, considerando che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati associati a suo tempo effetti di spesa, non formula osservazioni.
  In merito alle misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, non formula osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni e della circostanza che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In merito, infine, alla proroga di termini in materia sanitaria (numeri da 12 a 14), ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo alla congruità delle risorse disponibili per l'anno 2021 da destinare agli interventi prorogati dalle norme in esame.
  Ricorda in proposito che, con riferimento alla proroga di cui al numero 13, la disposizione originaria prevedeva un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate avrebbero provveduto con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. Inoltre, per quanto attiene alla proroga di cui al numero 12, la norma originaria ha previsto adeguamenti contrattuali immediati, sia pur nell'ambito delle risorse disponibili: per entrambi gli interventi ritiene quindi che andrebbe verificato se sussista ancora compatibilità tra l'impatto finanziario delle misure e le risorse disponibili per tali finalità.
  Con specifico riferimento alla proroga di cui al numero 14, rileva che la stessa prolunga l'efficacia di una norma che – in sintesi – remunera una funzione assistenziale riconosciuta alle strutture sanitarie, private e pubbliche, inserite nei piani emergenziali da COVID-19. La disposizione originaria (relativa al 2020), non oggetto di una specifica quantificazione, è finanziata a valere sul Fondo sanitario nazionale per il 2020 e su un'ulteriore autorizzazione di spesa, per 400 milioni, relativa al medesimo anno 2020 (quest'ultima, a sua volta, riferita a una pluralità di finalità). Alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Ciò premesso, poiché la proroga in esame ha l'effetto di riconoscere per cinque ulteriori Pag. 103 mensilità (agosto-dicembre 2021) una remunerazione a valere sulle predette risorse, ritiene che andrebbe fornita una specifica quantificazione dei relativi oneri nonché conferma della disponibilità delle corrispondenti risorse, senza pregiudizio di prestazioni e misure già previste o programmate a carico del FSN.
  In merito alla proroga di termini in materia di Sorveglianza sanitaria, considera utile acquisire dati ed elementi di valutazione – in merito alle richieste provenienti dal settore privato e alla disponibilità di corrispondenti risorse umane e strumentali da parte dell'INAIL – volti a confermare l'asserita invarianza di effetti per la finanza pubblica. Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'onere previsto per il 2021 dall'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 83.579.000, risulti congruo anche alla luce della proroga di cinque mesi in esame.
  In merito all'impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che alla norma originaria, nonché alle proroghe precedenti a questa in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Segnala che la relazione tecnica afferma che l'avvalimento del Comando dei Carabinieri da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è disposto sulla base del contingente in organico e delle risorse già assegnate all'INAIL. Al riguardo ritiene che andrebbe acquisita conferma che dette risorse siano congrue rispetto alle finalità delle disposizioni e che il predetto avvalimento non comporti difficoltà di carattere organizzativo per i soggetti interessati.
  Riguardo alle procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, anche alla luce delle diverse proroghe intervenute, ritiene che andrebbe chiarito se siano configurabili effetti sui saldi dovuti all'accelerazione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori e alle ulteriori semplificazioni procedurali previste.
  In merito alla proroga di misure per l'emergenza epidemiologica in ambito penitenziario (numeri da 20 a 22), con riferimento alla proroga della disposizione in materia di esecuzione domiciliare della pena detentiva (n. 22), considerato che in base al comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020 è prevista, in tali circostanze, l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetti braccialetti elettronici) resi disponibili per i singoli istituti penitenziari, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalla proroga in esame e, quindi, a confermare che il fabbisogno atteso di dispositivi elettronici di controllo in virtù della proroga possa essere soddisfatto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi informativi aggiornati in merito al numero dei dispositivi elettronici effettivamente disponibili rispetto alla popolazione detenuta potenzialmente beneficiaria della disposizione.
  Osserva, inoltre, che la relazione tecnica, in merito alle modalità di esecuzione domiciliare della pena detentiva, riferisce che questa, quando viene eseguita presso strutture di cura, assistenza ed accoglienza, è comunque disposta nei limiti dell'effettiva disponibilità di tali strutture, il ricorso alle quali è disciplinato su base convenzionale con l'amministrazione penitenziaria. Sul punto, considera opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare, con riguardo alle finalità della norma in esame, l'effettiva disponibilità di posti presso le citate strutture nonché la sostenibilità finanziaria della suddetta disciplina convenzionale nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria.
  Con riguardo alla proroga delle misure concernenti le licenze premio (n. 20) e i permessi premio (n. 21), prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la loro neutralità finanziaria e in merito ai possibili effetti virtuosi derivanti dalle stesse quali strumenti di contrasto del fenomeno del sovraffollamento carcerario. Non formula quindi osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma Pag. 104 – che le correlate attività di vigilanza e controllo possano essere attuate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente in capo alle competenti amministrazioni.
  Riguardo alle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici non formula osservazioni, nel presupposto che, come previsto dalle norme e confermato dalla relazione tecnica, alla proroga delle suddette disposizioni le amministrazioni interessate possano, comunque, effettivamente provvedere nei limiti delle pertinenti risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante misure urgenti in materia di processo civile e penale, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera utile una conferma, che l'utilizzo di strumenti informatici e modalità telematiche per l'espletamento degli adempimenti in questione sia realizzabile nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 9, recante una proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità, rileva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica: quest'ultima tuttavia non riporta le metodologie utilizzate per la loro determinazione. In particolare, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti circa il parametro relativo al numero di giorni di sostituzione (venti) utilizzato ai fini della quantificazione, atteso che la proroga include la ripresa delle attività scolastiche già a partire dal mese di settembre e fino al termine del successivo mese di ottobre.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dalla proroga al 31 ottobre 2021 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, pari a 16,95 milioni di euro per il 2021, mediante le seguenti modalità:

   quanto a 8,475 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 4, lettera a)];

   quanto a 8,475 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 4, lettera b)].

  Quanto alla prima modalità di copertura, rinvia a quanto già illustrato in merito all'articolo 5, comma 4, lettera a).
  In merito alla seconda modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, in quanto il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 10, recante misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della disposizione e tenuto conto che alla norma oggetto di proroga, nonché alle disposizioni che ne hanno già precedentemente differito l'applicazione, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, concernente il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, non ha osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni in esame si limitano a prevedere un criterio di priorità nell'assegnazione di risorse già previste a legislazione vigente, come precisato dalla relazione tecnica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 12, recante disposizioni transitorie e finali, con riguardo all'onere recato dai commi 3 e 4 – 1 milione di euro per il 2021 – pur considerato che lo stesso costituisce un limite di spesa, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine poter verificare la congruità della suddetta spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma. Pag. 105
  Non formula, infine, osservazioni in merito ai commi 1 e 2, considerato il loro carattere ordinamentale e tenuto conto che essi prorogano l'efficacia di decreti cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, eccetto per l'articolo 11-decies del decreto-legge n. 52 del 2021, il quale però opera nel quadro di un limite di spesa e, per espressa disposizione testuale, limitatamente al 2021.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, pari a 1 milione di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia a quanto già illustrato in merito all'articolo 5, comma 4, lettera a).

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile.
(COM(2020) 690 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.
Doc. LXXXVI, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, con riferimento alle politiche di competenza della Commissione bilancio in merito alle priorità indicate nella relazione programmatica 2021, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, e nel programma di lavoro per il 2021 della Commissione europea, contenuto nel documento COM(2020)690, intitolato «Un'Unione vitale in un mondo fragile», fa presente quanto segue.
  Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 (COM(2020)690), presentato il 19 ottobre 2020, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea: Un Green Deal europeo; Un'Europa pronta per l'era digitale; Un'economia al servizio delle persone; Un'Europa più forte nel mondo; Promuovere lo stile di vita europeo; Un nuovo slancio per la democrazia europea.
  Nel programma di lavoro, la Commissione indica che si concentrerà su un duplice obiettivo per il 2021.
  In primo luogo, continuerà a prodigare tutto il suo impegno per gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo.
  Parallelamente, evidenzia l'opportunità offerta dal piano Next Generation EU, insieme al bilancio pluriennale dell'Unione 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l'Europa di domani.

  La Commissione annuncia in particolare che lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'Unione europea.

  La Commissione sottolinea anche che nella realizzazione del suo programma di Pag. 106lavoro cercherà di prendere in considerazione i pareri dei cittadini sottolineando l'importanza, a tale proposito, dell'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa.
  La relazione programmatica del Governo annuncia che l'Italia intende favorire la massima sinergia tra i progetti inseriti nel programma della Commissione e quelli legati all'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. In generale, attraverso il PNRR, il Governo intende dare ulteriore slancio alle riforme e agli investimenti necessari per raggiungere le sfide generali che l'Italia si è posta: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.
  Nella relazione programmatica, il Governo indica che nel corso del 2021 occorrerà seguire con attenzione le dinamiche dell'integrazione europea che potrebbero essere facilitate dal nuovo approccio alle crisi che l'Unione europea ha adottato con la decisione di emettere debito comune per finanziare il rilancio post-COVID e potrebbero essere considerate, da un lato, iniziative bilaterali congiunte con i Paesi che condividono l'approccio dell'Italia per concordare messaggi comuni sugli obiettivi di politica europea più rilevanti e, dall'altro, la possibilità di orientare il dibattito attraverso la predisposizione di non paper e documenti di posizione nazionali. Evidenzia che, a tal fine, la Conferenza sul futuro dell'Europa sarà utilizzata come piattaforma per favorire una riflessione sulle esigenze di rinnovamento dell'Unione e per sviluppare concrete proposte per riformare in modo efficace l'assetto istituzionale dell'Unione europea e le sue politiche, anche per quanto riguarda l'ambito economico-finanziario, con l'obiettivo di favorire un approccio alla politica economica europea più orientato alla crescita e una maggiore attenzione alla dimensione sociale.
  Fa presente che le tematiche di maggiore interesse per la Commissione bilancio riguardano: «Un Green Deal europeo» e «Un'economia al servizio delle persone».
  L'attuazione del Green Deal (COM(2019)640) per il raggiungimento della decarbonizzazione entro il 2050, figura al primo posto tra le sei priorità individuate dal programma di lavoro della Commissione europea per il 2021.

  La Commissione europea ha presentato il 14 luglio un pacchetto di proposte, c.d. «Fit for 55», che comprende tra l'altro la revisione: del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (ETS); delle norme sulla condivisione degli sforzi, che assegnano obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ai singoli Stati membri per il periodo 2021-2030; della direttiva in materia di energie rinnovabili; della direttiva sull'efficienza energetica; del regolamento sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF); della normativa sulla tassazione dei prodotti energetici; della normativa per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi; del regolamento sui livelli di emissione di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi.
  Nella relazione programmatica, il Governo italiano segnala che monitorerà gli sviluppi del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dall'Unione europea con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il potenziamento degli impianti per le fonti rinnovabili. Intende inoltre lavorare alla revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia.
  Per quanto riguarda «Un'economia al servizio delle persone», nel ricordare l'essenzialità per l'Europa che una crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi sociale, la Commissione europea afferma Pag. 107 l'importanza che il programma di lavoro, congiuntamente con la piena attuazione e l'utilizzo del programma SURE, permetta ai lavoratori di mantenere il loro reddito e alle imprese il proprio personale.
  In quest'ottica sono preannunciate iniziative relative:

   ad un Piano di azione volto ad attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali, che, a giudizio della Commissione, costituisce lo strumento chiave per contribuire alla ripresa socioeconomica e alla resilienza a medio e lungo termine, al fine di rafforzare l'equità sociale della transizione digitale e della transizione verde. In merito all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, la relazione programmatica annuncia l'impegno del Governo in particolare per l'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie attraverso nuove misure per favorire la conciliazione vita-lavoro, compresa la promozione di nuovi strumenti per il benessere organizzativo delle imprese;

   ad un piano d'azione per l'economia sociale che potenzi gli investimenti sociali, sostenga gli operatori dell'economia sociale e le imprese sociali per l'avviamento, l'espansione, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro (4° trimestre 2021);

   a misure volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria, in particolare mediante progressi nell'Unione dei mercati dei capitali e nell'Unione bancaria: tra l'altro, il programma cita la revisione del quadro per gestire i fallimenti bancari dell'Unione europea (4° trimestre 2021), delle norme prudenziali per le imprese di assicurazione e riassicurazione (3° trimestre 22 2021) e della direttiva e del regolamento relativi ai mercati degli strumenti finanziari (4° trimestre 2021). La relazione programmatica dedica ampio spazio alla riforma dell'Unione economica e monetaria. In particolare, il Governo annuncia che intende impegnarsi per: a) completare l'Unione bancaria (soprattutto tramite uno schema europeo di garanzia dei depositi che superi il settorialismo degli schemi nazionali ed assicuri economie di scala volte a preservare ancora più efficacemente i depositanti e la stabilità finanziaria) e l'Unione dei mercati dei capitali e istituire una capacità fiscale centralizzata quale strumento anticiclico e strutturale che favorisca la crescita a lungo termine e rilanci gli investimenti pubblici, il cui scopo sarebbe anche quello di fornire beni pubblici europei e correggere i fallimenti di mercato nell'eurozona. Sebbene Next Generation EU costituisca un importante passo in avanti in termini di contrasto alle crisi economiche – come afferma la relazione programmatica –, esso, tuttavia, si configura come una misura dal carattere eccezionale e temporaneo, mentre il cambiamento che si auspica per l'eurozona dovrebbe avere un carattere strutturale; b) promuovere un'ampia riforma delle regole fiscali europee. Secondo il Governo, le regole del Patto di stabilità e crescita hanno mostrato, negli anni, diversi limiti, tra cui l'incompletezza e l'asimmetria del Patto, l'insufficiente anti-ciclicità delle regole e la loro eccessiva dipendenza da variabili non osservabili. L'Italia – come sostiene la relazione programmatica –, pur nella consapevolezza che le posizioni degli Stati membri sono molto distanti, intende sostenere la necessità di favorire una maggiore anti-ciclicità delle regole, le quali devono permettere l'impiego di una politica fiscale discrezionale di supporto in momenti di crisi, nonché fornire i dovuti incentivi all'attuazione degli investimenti pubblici, e continuerà ad evidenziare i limiti dell'attuale metodologia di calcolo del prodotto potenziale e dell'output gap. Allo stesso tempo – come continua la relazione –, nel dibattito generale relativo alla possibile revisione delle regole, non si mancherà di evidenziare che la necessaria riduzione di indesiderati margini di incertezza e di alcuni elementi di eccessiva complessità non dovranno andare a discapito della flessibilità e delle necessarie valutazioni specifiche per Paese nell'applicazione; c) lavorare a una riforma del bilancio dell'Unione europea anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma Next Generation EU e che incrementi la capacità delle istituzioni Pag. 108 di implementare in modo più efficace le politiche eurounitarie limitando l'aumento della contribuzione nazionale al bilancio dell'Unione basata su una quota del reddito nazionale lordo; d) contribuire allo sviluppo dei nuovi standard internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e globalizzazione dell'economia. L'impegno di definire una soluzione condivisa a livello globale – come afferma la relazione – sarà perseguito anche in ambito G20 del quale l'Italia ha la Presidenza nel 2021.

  La relazione programmatica, inoltre, dedica una sezione alle politiche di coesione. In particolare, indica, come obiettivo prioritario, quello di chiudere il negoziato con la Commissione europea sull'Accordo di partenariato e la definizione dei programmi 2021-2027, per consentire l'avvio della spesa. Fa riferimento altresì all'utilizzo delle risorse aggiuntive messe a disposizione degli Stati membri tramite l'iniziativa REACT-EU nell'ambito dei programmi di Next Generation EU. Inoltre, il Governo annuncia l'impegno per promuovere il pieno utilizzo delle risorse finanziarie dei programmi della coesione 2014-2020, anche a seguito delle modifiche intervenute nel corso del 2020 in risposta alle conseguenze della pandemia di COVID-19.
  In conclusione, esprime una valutazione favorevole sugli atti in oggetto, riservandosi di considerare eventuali ulteriori elementi che dovessero emergere nel corso della discussione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per consentire un ulteriore approfondimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.