CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 1 agosto 2021
637.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Domenica 1° agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
C. 2435-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI (PD), presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello e che oggetto di esame è il testo elaborato dalla Commissione Giustizia in sede referente e trasmesso alle Commissioni in sede consultiva per l'acquisizione dei relativi pareri. Rammenta che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia, che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 25 giugno 2020 e che durante il predetto esame in Commissione il Governo ha presentato varie relazioni tecniche riferite a proposte emendative presentate, alcune delle quali non corredate della verifica della Ragioneria Generale dello Stato (cd. «bollinatura»). Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, tenendo conto della relazione tecnica originaria e di quella allegata agli emendamenti approvati (di seguito denominata anche «relazione tecnica integrativa»), segnala quanto segue.
  In ordine alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 25 dell'articolo 1 e ai commi da 22 a 24 dell'articolo 2, recanti delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa, quanto ai profili di quantificazione rileva che le indicazioni ricavabili dalle norme in esame e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, pur delineando gli interventi da realizzare, non consentono, sin da ora, di valutare l'esatta portata finanziaria della riforma da attuare nell'esercizio della delega, considerata la vastità e la complessità Pag. 4della materia oggetto della stessa. Pertanto, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ossia che scopo della riforma è di semplificare e di rendere più efficienti i procedimenti, e di quanto disposto dalle norme in esame, in base alle quali dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica salvo quanto previsto per l'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e di ufficio per il processo penale. Evidenzia che è stabilito inoltre che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura ed è infine previsto il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale i decreti legislativi che prevedano nuovi oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che la relativa verifica potrà essere effettuata in sede di analisi delle norme emanate in forza delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame. Limitatamente alla delega in materia di giustizia riparativa, prende atto delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica e dell'autorizzazione di spesa conseguentemente disposta, pur rilevando che la stessa relazione tecnica afferma che «risulta difficile stabilire con puntualità le strutture che saranno tenute ad erogare tale servizio e la loro distribuzione sul territorio nazionale ed indicare con precisione quale sia il numero di mediatori esperti in giustizia riparativa che verrà impiegato per realizzare il predetto programma di giustizia riparativa». Tanto premesso – nel rilevare che, in base ai richiamati commi da 22 a 24 dell'articolo 2 del testo in esame, anche con riferimento alla delega in questione dovrebbe trovare applicazione la procedura di verifica degli oneri e delle relative coperture in sede di adozione delle norme delegate – reputa comunque opportuno acquisire gli elementi alla base delle ipotesi circa le esigenze di prestazioni professionali assunte dalla relazione tecnica in esame anche al fine di acquisire un parametro di confronto in sede di analisi delle norme delegate che dovrebbero dettagliare gli interventi organizzativi che saranno realizzati e i relativi carichi di lavoro da fronteggiare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 19 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa, pari a 4.438.524 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in quanto il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1, recante disposizioni in materia di prescrizione del reato, non formula osservazioni considerato che la norma, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, possiede carattere ordinamentale e procedurale e non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che la relazione tecnica riferisce, altresì, che alla disposizione e alle attività dalla stessa discendenti si potrà dare attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, commi da 2 a 6, recante disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità delle disposizioni e la possibilità, quindi, di attuare le attività alle stesse collegate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Non formula quindi osservazioni nel presupposto, sul quale reputa utile una conferma, che le previsioni in esame possano essere attuate nel quadro delle risorse esistenti, ivi comprese quelle rese disponibili da misure d'urgenza attualmente Pag. 5 in fase di conversione in legge (decreto-legge n. 80 del 2021).
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, commi da 7 a 10, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di identificazione della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato, non formula osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità delle disposizioni e la possibilità di svolgere le attività previste dalle stesse, nonché gli eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi che si renderanno necessari, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ricorrendo, in particolare, alle risorse destinate all'informatizzazione e alla digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, commi da 11 a 13, recante disposizioni in materia di tutela della vittima del reato, evidenzia che la norma, tra l'altro, estende la portata applicativa dell'articolo 165, comma 5, del codice penale che, nel testo vigente, con riguardo a specifici delitti, subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione del condannato a percorsi di riabilitazione presso enti e associazioni. Segnala che per effetto delle modifiche introdotte, la disposizione trova applicazione anche in corrispondenza delle medesime fattispecie delittuose in forma tentata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi dal Governo volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria evidenziata dalla relazione tecnica e, quindi, la possibilità di dare effettiva applicazione alla disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non ha alcunché da osservare con riguardo alle altre disposizioni recate dall'articolo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la loro natura ordinamentale e procedurale.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 14, recante disposizioni in materia di garanzie dei detenuti, non formula osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e procedurale della disposizione, nonché in merito alla sua neutralità finanziaria.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 15, recante disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza, non formula osservazioni nel presupposto che, come confermato dalla relazione tecnica, le attività discendenti dalla norma, che rientrano tra i compiti istituzionali degli organi di Polizia giudiziaria, possano essere assicurate con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in condizioni di neutralità finanziaria. In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, commi 16 e 17, recante Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale non formula osservazioni, considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti del Comitato previsto dalla norma. Prende atto, inoltre, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità della disposizione anche per quanto attiene al coinvolgimento delle strutture tecnico-amministrative di cui il Comitato potrà avvalersi: in particolare, la relazione tecnica evidenzia che i sistemi statistici e i soggetti chiamati a collaborare con il suddetto Comitato sono già funzionanti e coinvolti nell'attività di produzione e gestione di dati statistici in materia di giustizia penale.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi da 26 a 28, recante Ufficio per il processo penale, osserva, preliminarmente, che la relazione tecnica non esplicita i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione del numero delle unità di personale da assumere (pari a 1.000) per le esigenze connesse all'attuazione della norma in esame. Andrebbero quindi forniti, a suo avviso, elementi di valutazione volti a confermare che il contingente di assunzioni autorizzato consenta la piena funzionalità delle strutture amministrative di nuova istituzione.
  Quanto alle modalità di copertura, evidenzia che la spesa per il personale in oggetto è compensata riducendo il numero delle assunzioni autorizzate da altra norma già vigente ossia l'articolo 1, comma 858, Pag. 6della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Osserva che il testo del citato comma disponeva tali assunzioni «al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico». Andrebbe quindi in primo luogo verificata, a suo parere, la disponibilità delle risorse in questione e andrebbero esplicitate le ragioni che inducono a ritenere possibile una riduzione della misura delle assunzioni disposte dallo stesso comma 858 senza compromettere la finalità della medesima norma, espressamente individuata dal legislatore nella garanzia di funzionalità degli uffici giudiziari. Ciò al fine di escludere che possa determinarsi, in futuro, la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per il perseguimento del medesimo obiettivo. Su tale profilo giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 28 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di Ufficio per il processo penale, pari a euro 46.766.640 annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), relativa alle assunzioni di personale amministrativo non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della giustizia, di cui al precedente comma 858, che viene coerentemente modificato nel senso di ridurre il numero delle unità appartenenti ai diversi profili funzionali per i quali è prevista l'indizione delle rispettive procedure concorsuali. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, commi 18 e 19, recante Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia, prende atto del carattere programmatico delle disposizioni e non formula osservazioni nel presupposto che il Piano previsto dalla norma sia comunque attuato nel quadro delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, come confermato dalla relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, commi 20 e 21, recante Comitato tecnico-scientifico per la Digitalizzazione del Processo, non formula osservazioni considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti del Comitato previsto dalla stessa. Prende altresì atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione. Andrebbe peraltro confermato, a suo avviso, che anche le attività istruttorie e di supporto amministrativo all'attività del Comitato possano essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, commi da 22 a 24, recante disposizioni finanziarie, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento alle singole disposizioni della proposta in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 22 dell'articolo 2 reca una generale clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, stabilendo che dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto per l'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa, di cui all'articolo 1, commi 18, 19 e 20 e di quelle in materia di ufficio per il processo penale, di cui all'articolo 1, commi da 26 a 28, entrambi corredati di autonome norme di copertura dei rispettivi oneri. Il citato comma 22 dell'articolo 2 prevede, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
  Non ha osservazioni da formulare neppure sui commi 24 e 25 dell'articolo 2, i quali dispongono, rispettivamente, che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di Pag. 7copertura e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, deposita una nota del Ministero della giustizia (vedi allegato).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, anche sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2435-A Governo, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

   premesso che:

    lo scopo del presente disegno di legge è quello di semplificare e rendere più efficienti i procedimenti giudiziari;

    sia le norme contenute nel medesimo disegno di legge, sia gli elementi forniti dalla relazione tecnica, pur delineando gli interventi da realizzare, non consentono, sin d'ora, di valutare puntualmente la portata finanziaria della riforma da attuare nell'esercizio delle deleghe conferite dal predetto disegno di legge, considerata la particolare vastità e complessità della stessa;

    in ogni caso, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, dall'attuazione del presente provvedimento e dei relativi decreti legislativi non dovranno comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto per l'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e di ufficio per il processo penale, di cui si dirà in seguito, i cui oneri – pari rispettivamente a 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e a 46.766.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023 – sono oggetto di autonoma quantificazione e copertura nell'ambito del medesimo disegno di legge;

    in tale quadro, si prevede che i decreti legislativi di attuazione dovranno essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, prevedendosi altresì che, qualora i medesimi decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, essi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

    ciò consentirà di effettuare una puntuale verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle deleghe all'atto della trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari;

   preso atto, altresì, dei chiarimenti forniti dal Governo su specifici aspetti delle deleghe medesime, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 1, commi 18 e 19, recanti disposizioni in materia di giustizia riparativa, la stima degli oneri necessari a finanziare l'istituto e a garantirne la funzionalità, come evidenziato dalla relazione tecnica, è frutto di una valutazione prudenziale in ordine, in particolare, alle esigenze di reclutamento di nuove figure professionali, che integrano quelle già previste dalla legislazione vigente, e che saranno destinatarie di specifici percorsi formativi qualificanti nell'ambito della mediazione penale, prevedendosi altresì una Pag. 8distribuzione delle stesse figure presso tutte le sedi di Corte di appello, fermo restando che, in sede di attuazione delle norme delegate, potranno essere meglio definiti i necessari interventi organizzativi e i carichi di lavoro da fronteggiare, sulla base delle specifiche realtà territoriali;

    le disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione, di cui all'articolo 2, commi da 2 a 5, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche alla luce delle cospicue risorse umane e finanziarie da destinare al settore giustizia in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come emerge anche dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, già approvato dal Senato;

    le modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di tutela delle vittime del reato, previste dall'articolo 2, commi da 11 a 13, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    con riferimento alle disposizioni in materia di ufficio del processo penale, di cui all'articolo 1, commi da 26 a 28, la determinazione del numero delle unità da assumere per dare concreta attuazione alle stesse è stata effettuata prudenzialmente sulla base delle positive esperienze maturate presso le sedi giudiziarie nelle quali è già operante l'ufficio del processo, che attualmente si avvale di diverse figure professionali – quali tirocinanti e magistrati onorari – che non sono però inquadrate stabilmente presso le stesse strutture;

    in tale quadro, si è pertanto ipotizzato di potenziare l'ufficio del processo penale con la dotazione di un contingente professionale stabile, quale indispensabile supporto all'attività del giudice in tutte le fasi del procedimento penale, prevedendosene l'istituzione anche presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale;

    per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal potenziamento del predetto ufficio, pari a 46.766.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, la riduzione del numero di assunzioni nei diversi profili professionali amministrativi del Ministero della giustizia, previste, a decorrere dall'anno 2023, dall'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, risulta attuabile in ragione del cospicuo piano assunzionale posto in essere, a fronte delle attuali scoperture di organico, dall'amministrazione giudiziaria per le diverse figure professionali a tempo indeterminato, nonché alla luce dell'imminente avvio delle procedure di reclutamento, per circa 22.000 unità a tempo determinato fino all'anno 2026, in attuazione del PNRR e del già citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai fini dello smaltimento dell'arretrato giudiziario pendente e della riduzione della durata dei processi civili e penali;

    le attività istruttorie e di supporto amministrativo al Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, da costituire con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO, nel prendere atto del contenuto della proposta di parere, ritiene che la stessa corrisponda pienamente alle finalità del provvedimento approvato dalla Commissione Giustizia che non intende riformare il processo penale bensì piuttosto accelerarlo. Pertanto concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel premettere di aver seguito direttamente i lavori della Commissione giustizia a conclusione dei quali il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto un'integrazione dell'istruttoria ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 79 del Regolamento, inclusa la predisposizione di Pag. 9una relazione tecnica sulle modifiche approvate in Commissione, sotto il profilo finanziario rileva che il testo presenta criticità dovute agli aspetti di modifica delle strutture interessate, che non si esauriscono in una mera velocizzazione dei processi.
  In particolare, riguardo alle assunzioni di nuovo personale destinato all'ufficio del processo, evidenzia che la relazione tecnica fornita dal Governo venerdì scorso, oltre che non quantificare esattamente il personale da assumere, basa la quantificazione degli oneri corrispondenti sulla disposizione originaria della riforma Bonafede che prevedeva di avvalersi di rapporti a tempo determinato, mentre il testo modificato prevede assunzioni a tempo indeterminato. Chiede quindi che il Governo fornisca una nuova relazione tecnica sul testo modificato.
  Inoltre, riguardo alle modifiche che prevedono la sostituzione delle pene alternative alle pene detentive brevi, ossia l'applicazione della semilibertà o della detenzione domiciliare al posto della pena detentiva entro il limite di quattro anni e il lavoro di pubblica utilità per le pene detentive entro il limite di tre anni, osserva che l'ampliamento della platea dei soggetti, stimata per circa il 25 per cento, che possono accedere a tali pene sostitutive comporterà necessariamente un aumento dell'attività di controllo e, quindi, delle persone addette a vigilare su tali soggetti. Per tale ragione fa presente di aver chiesto al Governo di fornire dati più precisi riguardo a tali esigenze di personale che derivano dalle nuove disposizioni introdotte.
  Con riferimento alle modifiche della disciplina della prescrizione, nell'evidenziare che il nostro Paese sarà l'unico in Europa ad avere in primo grado una prescrizione che agisce sul piano sostanziale, estinguendo il reato, e invece, in secondo grado, una prescrizione di natura processuale, chiede come il Governo e la maggioranza possano ritenere che imporre tempi massimi ai processi di impugnazione non comporti effetti sulla gestione degli uffici e, quindi, riflessi sugli oneri per il funzionamento degli stessi.
  Nel rilevare che il provvedimento in esame prevede un completamento e un ampliamento dell'ambito di applicazione della digitalizzazione del processo penale, ritiene che, se realizzata in modo effettivo ed efficace, ad esempio includendovi anche la digitalizzazione degli atti della difesa, non è plausibile che tale digitalizzazione possa avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Infine osserva che il rinvio di una puntuale quantificazione finanziaria dell'impatto della riforma al momento dell'approvazione dei decreti legislativi non appare accettabile, considerati i ritardi in cui il Governo è sempre incorso nell'emanazione dei provvedimenti attuativi di leggi.
  Nel soffermarsi inoltre sugli effetti del trattamento pensionistico sia dei nuovi assunti a tempo indeterminato sia dei nuovi assunti a tempo determinato, osserva che la relazione tecnica elabora un'unica quantificazione e copertura per tali soggetti senza distinguere tra le diverse tipologie di rapporto di lavoro.
  In merito agli interventi di edilizia penitenziaria previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ritiene vi sia il rischio che le risorse destinate a tale finalità possano subire una riduzione per far fronte alle assunzioni previste dal provvedimento in esame.
  Infine, relativamente alla previsione della videoregistrazione in caso di mutamento del giudice monocratico o di tutto o parte del collegio giudicante ritiene necessario valutarne l'impatto sulla finanza pubblica.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che la proposta di parere testé illustrata dal relatore si discosti nel metodo da precedenti proposte di parere relative ad altri provvedimenti. Al riguardo richiama quanto verificatosi in occasione dell'esame del provvedimento sull'equo compenso delle prestazioni professionali, quando la Commissione bilancio ha approvato un parere puntuale, contenente condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione relativamente a disposizioni di cui non potevano essere valutati con certezza gli effetti finanziari. Fa presente, invece, che il tenore della proposta di parere Pag. 10 in esame è estremamente fumoso e vago. A suo avviso, tutto ciò, in aggiunta alla certezza che il Governo chiederà la fiducia sul provvedimento e al contingentamento del dibattito, non fa che ridurre sempre di più il Parlamento a un mero passacarte del Governo.
  Solleva, inoltre, perplessità sul fatto che l'autorizzazione al presidente della Commissione giustizia ad accorpare il testo del provvedimento in due articoli sia conforme all'articolo 79 del Regolamento, in base al quale la Commissione di merito conferisce al relatore il mandato di riferire sul testo da essa predisposto, non comprendendo, altresì, il motivo per cui le disposizioni finanziarie siano state inserite nell'articolo 2.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nel rilevare che la proposta di parere è stata trasmessa ai commissari solo poco prima dell'inizio della seduta, crede che, a differenza di quanto dichiarato dal sottosegretario Sisto, il provvedimento non avrà l'effetto di accelerare i processi penali. Inoltre, per quanto riguarda l'ufficio del processo, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di chiarire quali siano gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, poiché la relazione tecnica, in quanto riferita al testo originario del provvedimento, considerava che le assunzioni presso l'ufficio del processo fossero a tempo determinato. Segnala, poi, che talune modifiche approvate nella Commissione di merito al testo originario, definite ordinamentali dal Governo, non sono corredate da relazione tecnica. A suo avviso, ciò potrebbe determinare un rinvio in Commissione a causa di possibili rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato su tali norme. Anche relativamente alle disposizioni in materia di pene alternative chiede al relatore e al Governo chiarimenti in merito agli oneri derivanti dall'ampliamento della platea dei soggetti che possono essere sottoposti a tali misure. Per quanto riguarda la nuova disciplina sulla prescrizione e sulla digitalizzazione del processo penale, considerato che molti processi non si concluderanno, ritiene siano opportuni chiarimenti da parte del Governo su come intenda far fronte alle spese processuali e a quelle relative alle indagini condotte.

  Raphael RADUZZI (MISTO), sottolineando che il provvedimento non ha una scadenza temporale, ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti su un tema che reputa di fondamentale importanza per il nostro Paese. In proposito, pur apprezzando la presenza del sottosegretario Sisto, stigmatizza l'assenza di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che avrebbero potuto contribuire maggiormente al dibattito relativamente ai temi di competenza della Commissione bilancio. Segnala, infatti, che su molte disposizioni approvate dalla Commissione di merito mancano sia la relazione tecnica che il parere della Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, alla presidenza di valutare la richiesta di un rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea affinché si possano effettuare maggiori approfondimenti sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame.

  Michele SODANO (MISTO), associandosi agli interventi precedenti, ritiene che i documenti al momento disponibili non siano sufficienti alla Commissione bilancio per esprimere il proprio parere sul provvedimento, reputando grave forzare l'approvazione della legge di delega sul processo penale in mancanza di tutti gli elementi necessari. A suo avviso, dovrebbero essere gli stessi deputati della maggioranza a pretendere dal Governo tutti i chiarimenti necessari per esprimere il proprio voto in maniera consapevole.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, replicando ai deputati intervenuti, fa presente che i tempi per l'esame dei provvedimenti in Commissione bilancio sono dettati dal calendario dei lavori dell'Assemblea, che in questo caso prevede l'inizio dell'esame del provvedimento nella giornata odierna. Ricorda, inoltre, che, come peraltro richiamato dalla proposta di parere testé illustrata, la legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 17, comma 2, prevede che, qualora, in sede di conferimento Pag. 11 della delega legislativa, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, i quali, ove comportino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, e che a ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una apposita relazione tecnica. Ricorda, inoltre, che la Commissione bilancio sarà chiamata ad esprimersi sui decreti legislativi predisposti dal Governo, giacché sui relativi schemi di decreto dovranno pronunciarsi anche le Commissioni competenti per i profili finanziari, potendo esprimere in quella sede valutazioni più puntuali.
  Con riguardo, poi, alle assunzioni previste in relazione all'ufficio del processo ricorda che la relativa proposta emendativa presentata dai relatori, approvata dalla Commissione di merito, era corredata di apposita relazione tecnica riferita alla sua nuova formulazione, di cui si è tenuto conto sia nella documentazione predisposta dal Servizio del bilancio sia nella predisposizione della proposta di parere sul provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.