CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 luglio 2021
635.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 15

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 29 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 267.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Carlo GIACOMETTO (FI), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo del quale la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – intende recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/1160 del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UEE e che ha l'obiettivo di facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo, rendendola meno costosa, riducendo gli attuali ostacoli normativi e consentendo ai gestori di distribuire e in alcuni casi di gestire i propri fondi sul territorio europeo, pur garantendo la tutela degli investitori.
  Il decreto legislativo adegua inoltre la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1156, fissando norme e procedure supplementari Pag. 16 relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM e ai gestori di fondi di investimento alternativi – GEFIA.
  La delega al recepimento della direttiva 1160 del 2019 è contenuta agli articoli 1, comma 1, e 13 e all'allegato A, n. 29, della legge di delegazione europea 2020 (legge n. 53 del 2021), il cui termine di esercizio è fissato al 2 agosto 2021.
  Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sull'atto in oggetto è fissato al 31 agosto 2021.
  Rinviando, per un esame dettagliato del presente atto, alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia che esso si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 apporta modifiche alle disposizioni comuni del Testo Unico Finanziario – TUF, allo scopo di individuare le Autorità nazionali competenti all'attuazione delle norme sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.
  Il comma 1, alla lettera a), modifica l'articolo 4-quinquies del TUF, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi delle norme UE sui fondi europei per il venture capital (EuVECA) e sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Sono inseriti due nuovi commi, il comma 3-bis e il comma 3-ter, per individuare la CONSOB quale Autorità competente per gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento (UE) 2019/1156.
  Le lettere b) e c) del comma 1 apportano modifiche di natura formale, sostituendo l'acronimo inglese ESMA con l'italiano AESFEM.
  La lettera d) del comma 1 inserisce nel TUF un nuovo articolo 4-quinquies.3.
  Il comma 1 del nuovo articolo chiarisce che Banca d'Italia e CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, sono autorità nazionali competenti, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1156, alla pubblicazione e gestione sui propri siti internet delle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA (Fondi di investimento alternativi) e OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari).
  Il comma 2 dell'articolo 4-quinquies.3 individua la CONSOB quale autorità competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 1 del predetto Regolamento, ovvero informazioni aggiornate contenenti l'elenco delle spese o degli oneri corrisposti alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere.
  Si prevede inoltre che CONSOB comunichi le informazioni rilevanti all'ESMA (AESFEM) e, in particolare, quelle relative ai requisiti per la commercializzazione, le comunicazioni di marketing, i collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti, nonché le informazioni necessarie per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM.
  L'articolo 2 dello schema contiene le modifiche alla disciplina degli intermediari finanziari (Parte II del TUF), con particolare riferimento all'operatività transfrontaliera delle Società di gestione del risparmio (SGR) regolata dall'articolo 41 del TUF e alla commercializzazione di quote o di azioni di OICVM UE (articolo 42), di FIA riservati (articolo 43) e di FIA non riservati (articolo 44).
  L'articolo 41, comma 2, lettera a) del TUF viene modificato dal comma 1, lettera a), dello Schema, per includere fra le norme di attuazione delle disposizioni europee concernenti l'operatività transfrontaliera delle SGR, che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, è chiamata a stabilire con regolamento, anche le condizioni e le procedure relative al ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia.
  L'articolo 2, comma 1, lettera b) dello Schema modifica la rubrica del Capo II-ter, Titolo III del TUF per includere il riferimento, oltre che alla commercializzazione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), anche la nuova fattispecie della pre-commercializzazione. Pag. 17
  L'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) dello Schema modifica l'articolo 42, comma 1, includendo fra le deleghe regolamentari alla CONSOB (sentita la Banca d'Italia) in relazione alla commercializzazione di OICR in Italia, anche la disciplina delle strutture per gli investitori che devono essere messe a disposizione in Italia da parte degli OICVM UE, in attuazione dell'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/1160.
  L'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), dello schema aggiunge all'articolo 42 del TUF i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
  Il comma 4-bis dispone, in attuazione della legge delega, che la cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE sia preceduta dalla notifica alla CONSOB da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1160, e nel rispetto delle normative di attuazione che saranno adottate con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
  Il comma 4-ter conferisce a CONSOB e Banca d'Italia, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui l'OICVM ha cessato la commercializzazione, i relativi poteri.
  Il comma 4-quater dispone che dal momento in cui CONSOB riceve la notifica relativa alla cessazione della commercializzazione, l'OICVM UE non è più obbligato a dimostrare alle autorità italiane competenti la conformità all'ordinamento nazionale sui requisiti di commercializzazione.
  L'articolo 2, comma 1, lettera d) dello Schema inserisce nel TUF il nuovo articolo 42-bis per istituire e disciplinare la fase di pre-commercializzazione di FIA riservati. La relativa definizione, armonizzata a livello europeo, la identifica nella fornitura diretta o indiretta di informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una SGR o di un GEFIA UE ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o dell'Unione Europea o un comparto non ancora istituito o istituito ma per il quale non è stata ancora avviata la procedura di notifica per la commercializzazione di FIA riservati nello Stato membro i cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale.
  Questa attività di informativa e sondaggio sull'interesse viene in tal modo distinta in modo più chiaro, assumendo uno specifico inquadramento normativo, dalla commercializzazione di FIA riservati definita dall'articolo 43 del TUF come l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.
  Il comma 9 del nuovo articolo 42-bis del TUF attribuisce alla CONSOB il compito di incidere nell'ordinamento i requisiti dei soggetti terzi che possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una SGR. Tali soggetti sono espressamente individuati dalla normativa europea nell'articolo 30-bis, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE, introdotto dall'articolo 2, della direttiva (UE) 2019/1160. Si tratta di soggetti che devono essere autorizzati come impresa di investimento, come ente creditizio, come società di gestione di OICVM, come GEFIA.
  L'articolo 3 reca modifiche alla Parte IV del Testo Unico Finanziario che riguardano la disciplina degli emittenti e sono necessarie, a parere del Governo, a coordinare le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1160 e dal Regolamento (UE) 2019/1156 con le altre disposizioni attualmente vigenti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera p) della legge delega.
  L'articolo 4 reca modifiche alla Parte V, Titolo II del TUF, sulle sanzioni amministrative, al fine di ottemperare ai criteri di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge 22 aprile 2021, n. 53, ai sensi della quale il Governo è impegnato ad attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato TUF nei limiti e secondo i criteri ivi indicati. Pag. 18
  Di conseguenza, vengono apportate le modifiche ritenute necessarie per integrare il TUF con quanto previsto dagli atti oggetto di attuazione e vengono coordinate con il vigente quadro sanzionatorio.
  Le modifiche integrative e correttive di cui all'articolo 5 consistono in interventi di coordinamento che, come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, sono ritenuti necessari per evitare l'insorgere di problemi di riferimenti incrociati all'interno del TUF.
  Essi riguardano la disciplina del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.
  L'articolo 6 dispone che l'adeguamento dei regolamenti della CONSOB e della Banca d'Italia alle norme in commento avvenga entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
  L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Osserva che, come emerge dalla relazione testé svolta, si tratta di un atto prevalentemente tecnico, di cui però, in conclusione, si possono sinteticamente sottolineare gli obiettivi che si prefigge e che ritiene di condividere:

   ridurre gli oneri regolamentari non efficaci alla commercializzazione di strumenti di investimento a livello transfrontaliero;

   semplificare le modalità di notifica alle Autorità di vigilanza;

   predisporre e veicolare fonti di informazioni certe per gli operatori del settore;

   armonizzare, anche attraverso l'attuazione e il recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale.

  Si rimette pertanto alle valutazioni della Commissione, preannunciando un orientamento favorevole, affinché nella prossima settimana si possa procedere con l'espressione di un parere sull'atto, rispettando la scadenza prevista del 31 agosto.

  Giovanni CURRÒ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.