CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2021
634.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 178

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente, Emanuela ROSSINI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Emanuela ROSSINI, presidente, avverte che, per il gruppo FDI, è entrato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Donzelli, mentre ha cessato di farne parte la deputata Augusta Montaruli. Avverte, inoltre, che, per il gruppo MISTO – L'ALTERNATIVA C'È, il deputato Paolo Nicolò Romano ha cessato di far parte della Commissione. Dà inoltre conto delle sostituzioni per la seduta odierna.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura sul testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» (C. 290-410-1314-1368-B). Ricorda che il provvedimento è stato già approvato in Pag. 179prima lettura dalla Camera dei deputati e poi con modificazioni dal Senato e che sul testo la Commissione ha già espresso un parere favorevole, con osservazione, nel corso dell'esame in prima lettura.
  Fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, esso si compone ora di 21 articoli e rinvia per la disamina di dettaglio dell'articolato alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Fa presente che l'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina l'oggetto e le finalità del provvedimento, chiarendo che esso disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, una serie di oggetti con l'esclusione, come specificato dal Senato, del «sistema dei controlli», per la cui revisione l'articolo 20 prevede una apposita delega legislativa al Governo. Il comma 2 dell'articolo specifica, a seguito di una modifica apportata in seconda lettura, che la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Viene inoltre rimarcato che lo Stato oltre a promuovere «sostiene» la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
  Il comma 3 dell'articolo, anch'esso modificato dal Senato, specifica che ai fini della proposta di legge in esame i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni dei regolamenti europei e di quelle nazionali in materia di agricoltura biologica.
  Con riferimento al tema dell'equiparazione dell'agricoltura biodinamica all'agricoltura biologica, che è stato oggetto di dibattito sia in Parlamento che nel Paese, segnala, per i profili di competenza, che la normativa europea, nel disciplinare la produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici, include i preparati biodinamici tra le sostanze ammesse (si vedano in proposito sia il vigente regolamento (CE) n. 834/2007, sia il nuovo regolamento (UE) 2018/848 che entrerà in vigore dal 2022).
  Segnala poi come di particolare interesse l'articolo 6, che è stato modificato dal Senato per meglio precisare, con riguardo all'istituzione del marchio «Biologico italiano» per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, i riferimenti normativi relativi alla disciplina dell'Unione europea, e in particolare: all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e all'articolo 33, paragrafo 5, del nuovo regolamento (UE) 2018/848, che sostituisce e abroga il citato regolamento (CE) n. 834/2007 ed entrerà in vigore dal 1o gennaio 2022, essendo la sua data di applicazione posticipata di un anno dal regolamento (UE) n. 2020/1693 alla luce della pandemia di COVID-19.
  Ricorda in proposito che la Commissione in sede di espressione del parere nel corso dell'iter in prima lettura aveva espresso un'osservazione sul testo volta a sollecitare la Commissione di merito affinché fosse prevista la natura facoltativa del marchio Pag. 180«Biologico italiano», fermo restando il rispetto delle norme sulle indicazioni obbligatorie relative all'etichettatura come previste dalla normativa europea. Sottolinea che tale osservazione è stata recepita nel testo ora all'esame, atteso che il comma 2 dell'articolo 6 chiarisce che il citato marchio, di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere richiesto su base volontaria.
  L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Tra gli obiettivi del Piano il Senato ha incluso anche quello di sostenere e promuovere i distretti biologici. Ricorda poi che l'articolo 8 è stato modificato dal Senato per inserirvi la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche, mentre l'articolo 9 – anch'esso modificato dal Senato – istituisce, presso il MIPAAF, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, prevedendo che il Ministro dell'agricoltura, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determini la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione. Tra le disposizioni normative modificate dal Senato segnala inoltre l'articolo 18, che reca disposizioni sulle sementi biologiche. Esso prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il Senato ha specificato che tale materiale può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento, tra cui segnala tra gli altri il divieto di uso di OGM previsto dall'articolo 11.
  Da ultimo, segnala il nuovo articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme Pag. 181vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.
  Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
  Con riguardo a tale articolo segnala che l'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica è stata da ultimo disposta dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015). Segnala, inoltre, che a livello unionale la disciplina in materia di controlli è dettata principalmente dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Disposizioni volte a rafforzare i sistemi di controllo sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici sono previste anche dal citato nuovo Regolamento (CE) n. 2018/848, che entrerà in vigore come accennato dal 1° gennaio 2022, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione che stabilisce, tra l'altro, i requisiti minimi di controllo.
  Per tali ragioni, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame e non ravvisando profili ostativi dal punto di vista della sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone sin d'ora di esprimere un parere favorevole con una sola osservazione riferita all'articolo 19 che passa di seguito a illustrare (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulato dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente, Emanuela ROSSINI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE.
JOIN(2020)17.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame della comunicazione in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio 2021.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 2).

  Emanuela ROSSINI, presidente, ringrazia la relatrice per avere accolto nella proposta di parere talune indicazioni emerse nei dibattiti svolti dalla Commissione su altri atti vertenti su tematiche analoghe. Sottolinea inoltre che gli aspetti evidenziati nel parere appaiono anche in linea con gli obiettivi principali dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza, obiettivi che appare importante ribadire anche nell'azione esterna dell'Unione europea.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.