CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2021
634.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 110

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lucia SCANU (M5S), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione sulla proposta di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato). Ricorda che la X Commissione, in occasione dell'esame in prima lettura, nella seduta del 5 dicembre 2018 ha espresso parere favorevole sul provvedimento.
  Fa presente che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 ed è stato aggiunto un articolo, ora numerato 19, recante delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica e che il testo si compone di ventuno articoli.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, si sofferma brevemente sulle sole novità introdotte dal Senato, alcune delle quali, osserva, sono di mero coordinamento alle recenti riforme circa denominazione e competenze dei ministeri ovvero di forma.
  Osserva quindi che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento. Si specifica che il campo di intervento interessa: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato; le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico; l'uso di un marchio nazionale. Ai sensi del comma 2, la produzione biologica (la modifica del Senato ha, in parte, riformulato la definizione delle finalità di tale tipologia di produzione) è definita come un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. Il comma 3 – sul quale la modifica del Senato è intervenuta in relazione all'equiparazione di alcuni metodi di produzione agricola all'agricoltura biologica – stabilisce che ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i Pag. 111metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. Rileva poi che l'articolo 3 (modificato solo nella nuova denominazione del Ministro) designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (precedentemente, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento mentre l'articolo 5 (modificato solo per aggiornare, al comma 1, la nuova denominazione del MIPAAF e, al comma 3, del Ministro della transizione ecologica, che nomina uno dei componenti del Tavolo tecnico) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica prevedendone la composizione, venendo altresì confermato che le modalità di funzionamento del suddetto Tavolo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Segnala l'articolo 6 (modificato nei riferimenti normativi relativi alla disciplina dell'Unione europea) che istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Con decreto del Ministro (delle politiche agricole alimentari e forestali) da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.
  Evidenzia quindi che l'articolo 7, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del testo unificato in esame. Il comma 2 elenca gli obiettivi cui sono rivolti gli interventi del predetto Piano, tra i quali ricorda, in particolare, i seguenti: 1. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito non superiore a 7.000 euro; 2. sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico; 3. incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva; 4. monitorare l'andamento del settore; 5. sostenere e promuovere i distretti biologici (introdotto al Senato); 6. favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane; 7. migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione; 8. stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; 9. incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia; 10. promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate; 11. valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche; 12. promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l'incremento della fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente. Il comma 3 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano.
  Sottolinea poi che l'articolo 8, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unificato, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo Pag. 112tecnico e con il supporto scientifico del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria). La modifica del Senato riguarda l'adozione, con decreto, del Piano nazionale sopra citato nonché il coinvolgimento, ai fini dell'adozione dello stesso decreto, della Conferenza Stato-Regioni. Esso è finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il Piano ha durata triennale ed è volto a promuovere il miglioramento genetico partecipativo al fine di selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori e che si adattino alle diversità ambientali, climatiche e colturali.
  Fa quindi presente che l'articolo 9 – modificato dal Senato – istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 1). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo (comma 2). Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca (il coinvolgimento di tale Ministro è stato introdotto dal Senato), al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione (comma 3). Ai sensi del comma 4, la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 dell'articolo in commento, il cui contenuto è stato modificato dal Senato per l'inserimento di alcuni riferimenti normativi della predetta disposizione. Il comma 1 dell'art. 59 della suddetta legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 5 dell'articolo in commento, prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, sia istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari, fertilizzanti da sintesi e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle specificamente ivi indicate. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei predetti prodotti. Il suddetto contributo è corrisposto in rate semestrali e in caso di omissione del versamento del contributo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, variamente modulata. Infine, dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 7). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 8).
  Rileva che l'articolo 11 è stato modificato solo formalmente in relazione alle due denominazioni del Ministero dell'università e della ricerca e del CREA e disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la Pag. 113previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
  Ricorda che l'articolo 12 – modificato dal Senato – regolamenta la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle Regioni (il Senato ha espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).
  Evidenzia che l'articolo 13 – modificato solo formalmente in relazione alla denominazione del Ministro della transizione ecologica (in luogo di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) – disciplina i distretti biologici, intendendosi tali – fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo – anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi: la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia; la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici (comma 4). Sono inoltre indicate le finalità dei medesimi distretti biologici.
  Segnala che l'articolo 14 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore. La norma indica numerose finalità delle suddette organizzazioni, tutte volte alla conoscenza e alla diffusione dei prodotti biologiche alla tutela dei produttori e dei consumatori. Si possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo ed agroalimentare, anche per acquisire il parere sui progetti di regole valevoli per tutti i soggetti interessati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica; in caso di concorso tra più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa, per il quale la norma indica alcuni requisiti. Le organizzazioni interprofessionali possono inoltre costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali; imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti purché non violino il principio di libera concorrenza; richiedere che alcuni accordi e decisioni siano resi obbligatori, per un periodo circoscritto, anche nei confronti degli operatori non aderenti all'organizzazione: il Senato è intervenuto espungendo dal comma 8 la precedente formulazione secondo la quale «I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale». La richiesta di estensione Pag. 114delle regole è disposta per un periodo limitato dal Ministero su richiesta dell'organizzazione. L'estensione è obbligatoria per tutti gli operatori del settore anche se non aderenti all'organizzazione interprofessionale; in caso di violazione delle regole, l'operatore economico è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.
  Fa poi presente che l'articolo 16 – modificato dal Senato – prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (l'intesa è stata introdotta dal Senato), istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera mentre l'articolo 18 – modificato dal Senato per l'inserimento di alcuni riferimenti normativi – reca disposizioni sulle sementi biologiche.
  Infine, segnala che l'articolo 19 – introdotto dal Senato – reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente. Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. Tali decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi al Parlamento perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui sopra e con le predette procedure, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mattia MOR, relatore, illustra la proposta di legge in esame che concerne la ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. Ricorda che il Protocollo di Montréal, adottato nel 1987 in attuazione della Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono, ratificato ad oggi da 198 Paesi ed entrato in vigore nel gennaio 1989, è lo strumento operativo del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) per la protezione dell'ozono stratosferico. Il Protocollo, oltre a disciplinare i propri aspetti organizzativi assegnando funzioni decisorie alla Riunione delle Parti contraenti, stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia d'ozono stratosferico, denominate ODS. Il testo disciplina, altresì, gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.
  Osserva che nonostante il Protocollo di Montreal si basi sul principio di precauzione e i limiti siano fissati a carattere preventivo, in seguito alla sua entrata in vigore nuovi studi scientifici hanno mostrato l'insufficienza delle misure adottate. Ricorda quindi che in conseguenza di ciò il Protocollo ha subito diverse modifiche (emendamenti): la prima a Londra nel 1990; la seconda a Copenhagen nel 1992; la terza a Montréal nel 1997; la quarta a Pechino nel dicembre 1999. La quinta modifica al Protocollo, oggetto del presente provvedimento di ratifica, è stata adottata nella capitale ruandese il 15 ottobre 2016 e, sottoscritta da 197 Parti, è entrata in vigore a livello internazionale il 1° gennaio 2019.
  Fa presente che l'Emendamento al testo del Protocollo è relativo alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) elencati in un apposito allegato: si tratta di sostanze, utilizzate in particolare nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria, che pur non avendo un impatto sullo strato dell'ozono atmosferico, possono determinare un elevato potenziale di riscaldamento globale.
  Più in dettaglio, precisa che l'Emendamento al Protocollo in oggetto, oltre ad introdurre specifici dettagli in materia di riduzione graduale degli HFC, esplicita l'impegno ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo Protocollo di Kyoto. In particolare, questo divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data rispetto alla quale devono congelare la produzione e il consumo di HFC; per i Paesi sviluppati (Paesi A2), gli impegni di riduzione delle emissioni del 10 per cento rispetto alla loro quota base è previsto prendano avvio sin dal 2019, per concludersi nel 2036 con una riduzione complessiva pari all'85 per cento. Al termine delle varie fasi di riduzione, anche gli altri Stati sono tenuti a consumare e produrre non più del 15-20 per cento rispetto alle loro quote base, rispettivamente entro l'anno 2045 per i Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 1, ed entro il 2047 per Paesi in via di sviluppo del Gruppo 2, fra cui vengono annoverati India, Iran, Pakistan e i Paesi arabi del Golfo.
  Sottolinea che l'Emendamento obbliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Emendamento, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo ed elencati in un apposito allegato, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.
  Evidenzia che la ratifica dell'Emendamento in esame da parte del nostro Paese non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le imprese, dal Pag. 116momento che il sistema giuridico nazionale e dell'Unione europea risultano già conformi alle disposizioni da esso introdotte in ragione del fatto che il Regolamento (UE) 517/2014 ha introdotto misure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento medesimo.
  Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ricorda che esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento: in particolare, il comma 1, per far fronte all'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montréal autorizza una spesa valutata in 2.118.432 euro annui con decorrenza dal 2020, mentre il comma 3 fatto, salvo lo stanziamento previsto al comma 1, prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dell'Emendamento di Kigali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 3039, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina NARDI, presidente, in sostituzione della relatrice, On. Baldini, impossibilitata a partecipare alla seduta, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione sul disegno di legge C. 3039, già approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione di due Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza sul lavoro. Ricorda che si tratta, in particolare, della Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e del relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e della Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Ricorda altresì, peraltro, che un disegno di legge di ratifica d'identico contenuto era stato esaminato nel corso della scorsa legislatura dal Senato della Repubblica, senza completare il proprio iter.
  Osserva che tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici, illustra brevemente il contenuto del testo soffermandosi, in particolare, sugli ambiti di più stretto interesse della Commissione.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, segnala, preliminarmente, che la Convenzione n. 155 del 1981 su sicurezza e salute dei lavoratori si pone l'obiettivo di promuovere politiche nazionali basate sulla prevenzione, attraverso un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione, puntato al miglioramento dei sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro. Il Protocollo, approvato nel 2002, persegue l'obiettivo di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché la loro armonizzazione a livello mondiale, costituendo, pertanto, uno strumento di rafforzamento della Convenzione. Fa presente che quest'ultima consta di trenta Pag. 117articoli, suddivisi in cinque Parti. Ricorda che alla Parte I, gli articoli 1 e 2 dispongono che la Convenzione si applichi, rispettivamente, a tutti i rami dell'attività economica e ai rispettivi lavoratori, anche se gli Stati membri hanno la facoltà di escludere settori e categorie di lavoratori, a causa di sostanziali problemi di applicazione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. In ogni caso, le esclusioni, totali o parziali, devono essere motivate e gli Stati membri sono tenuti a prevedere una progressiva applicazione delle tutele. L'articolo 3 reca le definizioni ricorrenti nel testo. La Parte II (articoli 4-7) contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare segnala l'articolo 6 che dispone l'individuazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia a livello istituzionale sia con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori. La Parte III (articoli 8-15) elenca le azioni a livello nazionale. Segnala, in particolare, l'articolo 10 che dispone l'obbligo di adozione delle misure necessarie a fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori per conformarsi agli obblighi previsti dalle norme, l'articolo 11 che individua le funzioni che l'autorità competente è tenuta ad assicurare progressivamente, tra le quali vi sono la definizione delle regole che governano l'avvio e la prosecuzione dell'attività di impresa, l'individuazione dei processi di lavoro vietati, la procedura di denuncia di infortunio o di malattia professionale, l'avvio di eventuali inchieste, la pubblicazione dei dati, l'introduzione di sistemi di investigazione degli agenti che mettono a rischio la salute dei lavoratori e l'articolo 12 che prevede l'adozione di misure che regolino la progettazione, la fabbricazione e la fornitura di macchinari e sostanze a uso professionale. Sottolinea che la Parte IV (articoli 16-21) riguarda più propriamente le imprese. L'articolo 16 individua gli obblighi dei datori di lavoro, volti in particolare ad assicurare l'assenza di rischi nei luoghi di lavoro, nonché in relazione agli agenti con i quali sono a contatto i lavoratori, nonché alla fornitura di adeguate protezioni. L'articolo 17 impone la collaborazione fra le imprese che operano nello stesso luogo, mentre l'articolo 18 riguarda i casi di emergenza e gli infortuni che i datori di lavoro sono tenuti a fronteggiare. L'articolo 19 prevede tra l'altro la cooperazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'adempimento degli obblighi posti in capo al datore di lavoro. A tale scopo i rappresentanti dei lavoratori riceveranno un'informazione sufficiente sulle misure di sicurezza adottate a loro vantaggio: essi potranno valutare tali misure anche alla luce dell'adeguata formazione che avranno precedentemente ricevuto in ordine alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Nell'esaminare le proprie condizioni di salute e sicurezza sul lavoro i lavoratori o i loro rappresentanti potranno anche richiedere il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa. In ogni caso, il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli ritenga pericolosa per la propria vita o salute, e fino all'adozione di appropriate misure il datore di lavoro non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività. Infine, l'articolo 21 stabilisce che le misure per la salute e la sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore. La Parte V, agli articoli da 22 a 30, reca le disposizioni finali, riguardanti le modalità di ratifica e di revisione della Convenzione.
  Relativamente al Protocollo, ricorda che si compone di un preambolo e di 12 articoli suddivisi in quattro Parti. Nella Parte I, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo. La Parte II (articoli 2-5) reca la disciplina generale della registrazione degli infortuni sul lavoro e la loro dichiarazioni, la procedura specifica per la registrazione e quella per la dichiarazione, nonché il contenuto della dichiarazione. Nella Parte III, gli articoli 6 e 7 introducono disposizioni riguardanti le modalità di raccolta e pubblicazione da parte degli Stati membri delle statistiche annuali riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella Parte III, gli articoli da 8 a 12 recano le disposizioni finali riguardanti le Pag. 118modalità di ratifica e di denuncia del Protocollo.
  Per quanto concerne la Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, ricorda che si compone di un preambolo e di 14 articoli, suddivisi in sei Parti. Essa fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, con particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate da ciascuna delle parti.
  Fa presente che nella I Parte, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre nella Parte II l'articolo 2 individua gli obiettivi degli Stati membri che ratificano la Convenzione, i quali devono adottare una politica nazionale specifica, un sistema nazionale e un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. La Parte III reca disposizioni riguardanti le politiche nazionali, dettagliate dall'articolo 3, mentre la Parte IV, con l'articolo 4, riguarda il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, che ciascuna delle Parti deve stabilire, sviluppare e riesaminare periodicamente. Tale sistema nazionale dovrà includere in particolare la legislazione e i contratti collettivi; una o più autorità o uno o più organismi responsabili; meccanismi che assicurino il rispetto della normativa nazionale, compresi i sistemi ispettivi; la promozione a livello di impresa della cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i rappresentanti sindacali. Il sistema nazionale potrà altresì includere uno o più organi consultivi nazionali; servizi di informazione e di consulenza; offerta di formazione; servizi sanitari sul lavoro; la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e malattie professionali; disposizioni che facilitino la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale deputati alla copertura degli infortuni e delle malattie professionali; meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle microimprese, nelle piccole e medie imprese e nell'economia informale. La Parte V, all'articolo 5, prevede l'adozione da parte dello Stato membro di un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro e ne disciplina il contenuto. La Parte VI, infine, reca, agli articoli da 6 a 14 le disposizioni finali.
  Infine, fa presente che il disegno di legge consta di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e le norme relative all'entrata in vigore della legge di ratifica.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 sono previste votazioni.
C. 3043 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lino PETTAZZI (LEGA), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010, proposta già approvata dal Senato.
  Segnala, preliminarmente, che l'Accordo in esame è destinato a sostituire sia un precedente Accordo in materia culturale firmato dai due Paesi il 31 gennaio 1953, sia un accordo in ambito scientifico firmato il 3 giugno 2002, non ancora ratificato. Il testo, composto da venti articoli, si propone di fornire un quadro giuridico ed una base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Bolivia in rilevanti settori, al fine di rinsaldare ed intensificare ulteriormente i legami di amicizia Pag. 119 già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali.
  Evidenzia che l'Accordo prevede anche la costituzione di una Commissione mista, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, tenendo anche conto della normativa dell'Unione europea vigente in materia nonché che un aspetto qualificante del presente Accordo è, inoltre, costituito dall'esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali vigenti, nonché i vincoli internazionali sottoscritti dai due Paesi, avvalendosi della collaborazione fra le reciproche amministrazioni, fra cui ad esempio le Forze di polizia e dei Carabinieri, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, cercando quindi di costruire regole e metodologie comuni in materia. Con tale Accordo si intende dare poi avvio ad una maggiore collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo sostenibile.
  Osservato che l'articolo 1 esplicita l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue, culture e valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi, rileva che con l'articolo 2 si favorisce la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione e le istituzioni scolastiche, segnalando inoltre che l'articolo 3 promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, al fine di meglio tutelare i beni e patrimoni culturali.
  Fa quindi presente che l'articolo 4 favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e promuove progetti multilaterali che possono essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia mentre nell'articolo 5 si prevede che le parti favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici e ne facilitino il funzionamento.
  Evidenzia poi che gli articoli 6 e 7 rafforzano la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni e ordinamenti scolastici, per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio, al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori, che l'articolo 8 dispone circa l'offerta di borse di studio mentre l'articolo 9 incrementa la collaborazione in campo editoriale nonché che l'articolo 10 stabilisce che le parti favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni, anche attuando le disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali. Ricorda poi che l'articolo 11 incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiali ed esperti.
  Segnala inoltre che l'articolo 12 stabilisce la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore – secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia e della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati – e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviana e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
  Sottolinea che secondo l'articolo 13 le parti incoraggiano lo scambio di informazioni Pag. 120 ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative, anche attenendosi alla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.
  Evidenzia poi che l'articolo 14 stabilisce che le parti favoriscono lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggiano iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale e segnala, come di particolare interesse per la Commissione, l'articolo 15 che riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali – mediante scambi di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti, l'organizzazione di seminari e conferenze, ricerche comuni, scambi di documentazione, partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea per programmi di ricerca scientifica e tecnologica, anche tramite la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
  Ricordato che l'articolo 16 riguarda la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, fa presente che ai sensi dell'articolo 17 ciascuna parte facilita, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, la circolazione, la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo.
  Segnala, in particolare, anche l'articolo 18 che si occupa della protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le parti e ricorda che viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati, sempre nel rispetto dell'Accordo.
  Fa quindi presente che l'articolo 19 istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Affari esteri e con la partecipazione delle istanze competenti, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi (ogni anno o quando si ritiene opportuno), a cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione dei rispettivi programmi esecutivi pluriennali e la valutazione sull'attuazione dell'Accordo mentre l'articolo 20 stabilisce che l'Accordo sostituisce quelli citati del 1953 e del 2002 e reca disposizioni per l'attuazione, la durata e la composizione delle controversie.
  Relativamente al disegno di legge di ratifica, composto di cinque articoli, ricorda che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri finanziari, l'articolo 4 detta una clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico Alessandra Todde.

  La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 1494 Benamati.
(Seguito esame e rinvio).

Pag. 121

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2021.

  Martina NARDI, presidente, avverte che nella seduta del 7 luglio si è conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative e che nella seduta del 14 luglio, avendo il relatore Zardini riferito che il Governo – attraverso interlocuzioni intercorse per le vie brevi – ha chiesto di poter rinviare il voto sulle proposte emendative al fine di approfondire maggiormente talune problematiche esistenti, la Commissione ha concordato di rinviare l'esame.
  Avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato le seguenti proposte emendative: Polidori 2.6 e 2.7, Galli 2.14, Benamati 2.5, Galli 2.13 e 2.15, Polidori 2.8, Galli 2.16, Polidori 2.9, Galli 2.24, Polidori 2.25, Soverini 2.3, Galli 2.18, Polidori 2.26, Galli 2.19 e 2.20, Soverini 2.4, Bitonci 2.21, Patassini 2.23 e Centemero 2.22.
  Cede quindi la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Soverini 2.1, Bitonci 2.17, Polidori 2.10 e Galli 2.12 a condizione che siano riformulati nei termini, rispettivamente, indicati in allegato (vedi allegato 5). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Polidori 2.11.

  La viceministra Alessandra TODDE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Gianluca BENAMATI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Soverini 2.1 di cui è cofirmatario.

  La Commissione approva l'emendamento Soverini 2.1 nel testo riformulato (vedi allegato 5).

  Martina NARDI, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Bitonci 2.17 hanno accettato la proposta di riformulazione.

  La Commissione approva l'emendamento Bitonci 2.17 nel testo riformulato (vedi allegato 5).

  Catia POLIDORI (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 2.10.

  La Commissione approva l'emendamento Polidori 2.10 nel testo riformulato (vedi allegato 5).

  Diego BINELLI (LEGA) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Galli 2.12 di cui è cofirmatario.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Galli 2.12 nel testo riformulato e l'emendamento Polidori 2.11 (vedi allegato 5).

  Martina NARDI, presidente, avverte che il provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro e XIV Politiche dell'Unione europea per l'espressione dei prescritti pareri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.10.

7-00609 Vallascas: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.
(Seguito della discussione e rinvio).

Pag. 122

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 21 luglio 2021.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È) segnala che sono ancora in corso interlocuzioni tra le diverse forze politiche presenti in Commissione finalizzate a cercare una sintesi in vista di una riformulazione condivisa della risoluzione in titolo. Chiede, pertanto, che il voto finale possa essere rinviato ad altra seduta.

  Martina NARDI, presidente, concorde la Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 luglio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.