CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2021
634.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.
Doc. XXII, n. 56.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 56 Baldelli, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, nell'illustrare il contenuto del testo in esame, rileva come l'articolo 1, comma 1, preveda l'istituzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e ne definisca al comma 2 i compiti, consistenti:

   nello svolgimento di indagini sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alle clausole vessatorie, all'utilizzo improprio dei dati personali, a truffe, alle pubblicità ingannevoli, al riporzionamento e all'obsolescenza programmata e ad altri fenomeni assimilabili, nonché alla qualità dei servizi pubblici essenziali;

   nel monitoraggio dello stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e della sua efficacia anche in relazione all'impianto sanzionatorio e nell'analisi delle principali iniziative e attività dei soggetti associativi operanti nel settore consumeristico di livello nazionale e locale, anche acquisendone le proposte operative.

  Il comma 3 prevede che la Commissione presenti una relazione alla Camera, annualmente o al termine dei propri lavori.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, che la Commissione sia composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

  La Commissione, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera entro dieci giorni dalla nomina dei componenti.
  Ai sensi del comma 3 la Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si prevede l'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera relative alla costituzione delle Commissioni permanenti.
  L'articolo 3 concerne i poteri e i limiti della Commissione, prevedendo in via generale, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  Peraltro, si prevede al comma 2 che la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo.
  Si prevede, altresì, al comma 3 che per le audizioni a testimonianza si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, relative a varie fattispecie di delitti contro l'attività giudiziaria, fra cui calunnia e falsa testimonianza.
  Il comma 4 rinvia alle norme vigenti per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, precisando che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Pag. 11
  L'articolo 4 prevede, ai commi da 1 a 3, la facoltà della Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché di acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  La Commissione, ai sensi del comma 6, può altresì acquisire copie di atti o documenti custoditi, prodotti o comunque acquisiti da organi e uffici della pubblica amministrazione.
  Ai sensi dei commi 1 e 3 alla Commissione non possono essere opposti vincoli di segretezza, fermo restando, ai sensi del comma 5, l'obbligo della Commissione medesima di garantire il mantenimento del regime di segretezza laddove previsto.
  Ai sensi del comma 7 la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, fermo restando che devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 5 concerne l'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.
  L'articolo 6 riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, prevedendo, al comma 1, l'adozione di un regolamento interno.
  Il comma 2 prevede la pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la facoltà della Commissione medesima di deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  Il comma 3 disciplina la facoltà della Commissione di avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, rinviando al regolamento interno adottato ai sensi del comma 1 la definizione del numero massimo di collaborazioni.
  Il comma 4 prevede che per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.
  Il comma 5 stabilisce che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  Il comma 6 concerne le spese per il funzionamento della Commissione, le quali, nel limite massimo di 50 mila euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  L'articolo 7 prevede che la Commissione sia istituita per la durata della XVIII legislatura.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva innanzitutto come, in base all'articolo 82, primo comma, della Costituzione, «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse».
  In questo caso si tratta di una Commissione di inchiesta non bicamerale, per cui non si procede all'approvazione di una legge, bensì di una «delibera istitutiva», per la quale è richiesta la sola approvazione della Camera.
  Per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera stabilisce che per l'esame delle proposte di inchiesta si segua il procedimento previsto per le proposte di legge.
  Per la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei gruppi.
  Poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni, nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno.
  Al riguardo rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del Regolamento della Camera, per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno. La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la Pag. 12data di presentazione della relazione o assegna un termine finale ai lavori stessi.
  L'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce inoltre che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (secondo il cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli-B, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

  Conny GIORDANO (M5S), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento riprenda – ulteriormente aggiornandolo – il contenuto della proposta di legge della scorsa legislatura C. 302, la quale era stata approvata dalla Camera in prima lettura, senza poi terminare il suo iter presso il Senato (A.S. 2811).
  Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, segnala come l'esame abbia ora a oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti. Va inoltre rilevato come il testo non sia stato modificato in sede referente dalla XIII Commissione.
  Segnala quindi come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 5 dicembre 2018, espresse sul provvedimento un parere favorevole con un'osservazione (recepita nel testo) – sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 21 articoli, soffermandosi soprattutto sulle modifiche apportate dal Senato, rileva come l'articolo 1, modificato dal Senato, ne definisca oggetto e finalità.
  Il testo unificato disciplina innanzitutto, al comma 1, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

   a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

   b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa Pag. 13 l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

   c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

   d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

  Ai sensi del comma 2, la produzione biologica (la modifica del Senato ha, in parte, riformulato la definizione delle finalità di tale tipologia di produzione) è definita come un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
  Il comma 3 – sul quale la modifica del Senato è intervenuta in relazione all'equiparazione di alcuni metodi di produzione agricola all'agricoltura biologica – stabilisce che ai fini della proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.
  Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.
  L'articolo 2, non modificato dal Senato, reca le definizioni di: «produzione biologica»; «prodotti biologici» e di «aziende» con metodo biologico.
  L'articolo 3, modificato solo nella nuova denominazione del Ministro, designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (precedentemente si faceva riferimento al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento.
  L'articolo 4, non modificato al Senato, individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.
  L'articolo 5 (modificato solo per aggiornare, al comma 1, la nuova denominazione del MIPAAF e, al comma 3, del Ministro della transizione ecologica, che nomina uno dei componenti del Tavolo tecnico) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica, prevedendone la composizione. A questo Tavolo è affidato il compito di:

   a) delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica;

   b) esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica;

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   c) proporre attività di promozione del biologico;

   d) individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

  Le modalità di funzionamento del suddetto Tavolo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai partecipanti allo stesso non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  L'articolo 6 (modificato nei riferimenti normativi relativi alla disciplina dell'Unione europea) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.
  Al riguardo si prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.
  L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (come richiesto dall'osservazione contenuta nel parere approvato dal Comitato pareri in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera), del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
  Il comma 2 elenca gli obiettivi cui sono rivolti gli interventi del predetto Piano, tra i quali ricorda, in particolare, i seguenti:

   1) agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito non superiore a 7.000 euro;

   2) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico;

   3) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

   4) monitorare l'andamento del settore;

   5) sostenere e promuovere i distretti biologici (questa lettera è stata introdotta dal Senato);

   6) favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;

   7) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

   8) stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

   9) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia;

   10) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

   11) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

   12) promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l'incremento della fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

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  Il comma 3 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano.
  L'articolo 8, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Piano nazionale delle sementi biologiche, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA. Al riguardo la norma è stata modificata dal Senato per quanto riguarda l'adozione, con decreto, del Piano nazionale sopra citato, nonché il coinvolgimento, ai fini dell'adozione dello stesso decreto, della Conferenza Stato-Regioni.
  Il Piano è finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il Piano ha durata triennale ed è volto a promuovere il miglioramento genetico partecipativo al fine di selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori e che si adattino alle diversità ambientali, climatiche e colturali.
  L'articolo 9 – modificato dal Senato – al comma 1 istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.
  Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.
  Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca (il coinvolgimento di tale Ministro è stato introdotto dal Senato), al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d).
  Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano, ai sensi del comma 3, entro trenta giorni dalla trasmissione.
  Ai sensi del comma 4, la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999, come sostituito dal comma 5 dell'articolo, il cui contenuto è stato modificato dal Senato per l'inserimento di alcuni riferimenti normativi della predetta disposizione.
  Il suddetto contributo è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro (delle politiche agricole alimentari e forestali), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo.
  Con il predetto decreto sono altresì definite, ai sensi del comma 6, le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
  Inoltre, dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, ai sensi del comma 7, il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999) è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 8, è autorizzato Pag. 16ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 10 – non modificato dal Senato – prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore. Ciò al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.
  L'articolo 11 – modificato solo formalmente in relazione a due denominazioni – disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
  L'articolo 12 – modificato dal Senato – regolamenta la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni (al riguardo il Senato ha espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).
  L'articolo 13 – modificato solo formalmente in relazione ad una denominazione – disciplina i distretti biologici, intendendosi come tali – fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2001, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo – anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi:

   la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

   la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

  I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
  I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Sono inoltre indicate le finalità dei medesimi distretti biologici.
  L'articolo 14 – modificato dal Senato – regolamenta le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.
  In particolare è previsto, al comma 1, che, al fine di riordinare le relazioni contrattuali, il MIPAFF riconosce le organizzazioni che perseguono scopi quali, ad esempio, il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, nonché la valorizzazione dei prodotti biologici.
  Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i Pag. 17quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione.
  Parimenti, esse possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori (al riguardo il Senato ha espunto la previsione, al comma 8, in base alla quale tali contributi obbligatori siano disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscano prelievo fiscale).
  Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il MIPAAF decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione (in mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata).
  L'articolo 15 – non modificato dal Senato – regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
  L'articolo 16 – modificato dal Senato – prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (la previsione dell'intesa è stata introdotta dal Senato), istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici, ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.
  L'articolo 17 – non modificato dal Senato – disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse), secondo criteri che vengono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Sono altresì indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.
  L'articolo 18 – modificato dal Senato con l'inserimento di alcuni riferimenti normativi – reca disposizioni sulle sementi biologiche.
  In particolare esso prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 (regolamento che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Tale materiale può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2018/848.
  Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento.
  Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 194 del 2015, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 20 del 2021 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri), fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Pag. 18
  Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della suddetta Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.
  L'articolo 19 – introdotto dal Senato – reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.
  Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo n. 20 del 2018;

   b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza, mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

   c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

   d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari, mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

  Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
  Tali decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni.
  Qualora dai decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti Pag. 19 per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui sopra e con le predette procedure, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  L'articolo 20 – non modificato dal Senato – reca alcune abrogazioni.
  L'articolo 21 – non modificato dal Senato – reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, intervenga in via principale sulla disciplina della produzione con metodo biologico e sia riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalle materie «agricoltura» e «tutela dell'ecosistema».
  Sulla materia dell'agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, incidono inoltre le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e la richiamata materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed s).
  Vengono altresì in rilievo, per taluni profili, le materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e la materia «formazione professionale», anch'essa di competenza residuale regionale.
  In tali casi, di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (ex plurimis, richiama le sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).
  Le disposizioni su cui è intervenuto il Senato nel corso dell'iter parlamentare prevedono tale coinvolgimento degli enti territoriali a seguito delle modifiche introdotte, tra le quali occorre richiamare quelle all'articolo 7, in materia di Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, all'articolo 8, in tema di Piano nazionale delle sementi biologiche, all'articolo 16, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, nonché all'articolo 19, che prevede una nuova delega legislativa includendo il parere della Conferenza Stato-regioni nella procedura di delega che riguarda la materia dei controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, riconducibile a diversi ambiti di competenza legislativa statale e regionale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del Comitato alcune questioni che ritiene meritevoli di attenzione da parte della relatrice, attenendo a parti modificate dal Senato sulle quali la Camera sarebbe legittimata ad intervenire.
  Fa riferimento, in particolare, al comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che sia equiparato ai metodi di produzione biologici il metodo dell'agricoltura biodinamica. Al riguardo, richiama, anzitutto, la condizione posta dal Comitato per la legislazione – nel suo parere espresso su tale provvedimento in data 7 luglio 2021 – con la quale esso richiede che, sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, sia approfondita la formulazione del predetto articolo 1, comma 3, alla luce dell'assenza di una definizione di agricoltura Pag. 20 biodinamica nella legislazione primaria, che pure contiene sporadici riferimenti all'agricoltura biodinamica (come nella legge n. 96 del 2010 e nel decreto-legge n. 357 del 1994).
  Richiamando inoltre la nota informativa sintetica predisposta dall'ufficio legislazione straniera della Biblioteca della Camera dei deputati, osserva che non si rinvengono disposizioni normative specifiche sull'agricoltura biodinamica in diversi Paesi europei, tra i quali richiama, in particolare, la Spagna.
  Dopo aver osservato altresì che alcune perplessità sull'equiparazione tra agricoltura biologica e biodinamica sono state espresse anche dall'Accademia nazionale dei Lincei, ritiene opportuno che la relatrice includa un riferimento a tali questioni nella sua proposta di parere.

  Conny GIORDANO (M5S), relatrice, pur ritenendo che le questioni testé poste siano meritevoli di attenzione, ritiene non vi siano margini temporali adeguati per svolgere adeguati approfondimenti, che, peraltro, riguarderebbero, a suo avviso, profili di merito rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Agricoltura.

  Stefano CECCANTI (PD) auspica che la relatrice possa valutare di fare riferimento ad alcune delle questioni poste dal deputato Magi quantomeno nelle premesse della sua proposta di parere, eventualmente attraverso un mero richiamo al parere espresso al riguardo dal Comitato per la legislazione.

  Conny GIORDANO (M5S), relatrice, alla luce del presente dibattito, riformula la sua proposta di parere, nel senso di includere, nelle premesse, un riferimento alla circostanza che, in sede di elaborazione del parere, si è tenuto conto del parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 7 luglio 2021.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), nel prendere atto dello sforzo compiuto dalla relatrice, fa notare che le questioni da lui poste nell'odierno dibattito attengono a questioni dirimenti – peraltro a suo avviso rientranti nella competenza del Comitato permanente per i pareri della I Commissione – che avrebbero meritato quantomeno la formulazione di una specifica osservazione. Dichiara in ogni caso che si rimetterà alle determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Comitato.

  Fausto RACITI, presidente, dopo aver osservato che la proposta di parere della relatrice, così come riformulata, rappresenta una forma di mediazione equilibrata e condivisibile, avverte che la porrà ora in votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata (vedi allegato 3).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura.
C. 2666 CNEL.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 2666 – d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – recante ratifica ed esecuzione Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
  Evidenzia anzitutto come la relazione introduttiva della proposta evidenzi che l'iniziativa legislativa esercitata dal CNEL è volta a portare all'attenzione del Governo e del Parlamento i temi trattati nella Convenzione n. 184, a 19 anni dall'adozione della Convenzione medesima, la quale è infatti è in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003, ed è stata sinora ratificata da 18 Stati. Pag. 21
  Con la ratifica della Convenzione OIL n. 184, lo Stato italiano assumerà l'impegno ad attuare politiche nazionali, orientate alla promozione della salute e della sicurezza nel settore agricolo, e ad adottare adeguati strumenti di ispezione che possono essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale.
  Quanto al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, che si compone di un preambolo e di 29 articoli, l'articolo 1 è dedicato a delimitare il campo di applicazione della Convenzione, ovvero il novero delle attività agricole e forestali, inclusi l'allevamento di animali e insetti, nonché la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali.
  Completano l'elenco l'uso e la manutenzione di macchinari, strumenti e impianti agricoli, ivi incluse attività quali l'immagazzinamento o il trasporto effettuato in un'azienda agricola direttamente collegata alla produzione.
  L'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione della Convenzione tanto l'agricoltura di sussistenza, quanto i processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime, con i servizi correlati. È altresì escluso lo sfruttamento industriale delle foreste.
  L'articolo 3 consente l'esclusione dall'applicazione della Convenzione o di parti di essa di alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, in caso insorgano particolari problemi.
  L'autorità competente di una Parte della Convenzione può procedere in tal senso dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e dovrà provvedere alla progressiva copertura di tutte le aziende e di tutte le categorie dei lavoratori.
  Inoltre, nel primo rapporto sull'applicazione della Convenzione che ciascuna delle Parti dovrà presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OIL, ciascuna delle Parti menzionerà tali esclusioni, fornendone motivazione. Nei rapporti successivi si dovrebbero indicare le misure volte ad estendere gradualmente le disposizioni della Convenzione anche ai lavoratori che ne erano stati esclusi.
  In base all'articolo 4, comma 1, le Parti della Convenzione definiscono, pongono in essere e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura.
  La definizione di tale politica avviene alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
  Il comma 2 prevede che la legislazione nazionale dovrà designare l'autorità competente responsabile dell'attuazione di questa politica; definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori; istituire meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e gli organismi del settore agricolo.
  Il comma 3 conferisce all'autorità competente la facoltà di prevedere misure correttive e sanzioni, inclusa anche la sospensione o limitazione delle attività agricole che presentano rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  L'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane.
  A livello regionale o locale le attività ispettive potranno essere affidate anche ad istituzioni private sotto il controllo del governo.
  Gli articoli 6 e 7 concernono gli obblighi a carico dei datori di lavoro: in particolare, la legislazione nazionale o l'autorità competente dovranno far sì che il datore di lavoro effettui appropriate valutazioni dei rischi e adotti misure di prevenzione e protezione per garantire che, in tutte le molteplici attività a base agricola, i luoghi di lavoro, i macchinari, i prodotti chimici e le attrezzature siano sicuri e soddisfino gli standard prescritti. I datori di lavoro dovranno inoltre curare che i lavoratori ricevano una formazione appropriata, tenendo anche conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche, e ad essi vengano impartite istruzioni comprensibili in materia di salute e sicurezza sul luogo di Pag. 22lavoro, con particolare riguardo alle misure protettive da adottare.
  Il datore di lavoro dovrà altresì interrompere con effetto immediato ogni operazione che presenti un rischio imminente e grave per la sicurezza e la salute, evacuando i lavoratori in modo appropriato.
  L'articolo 8 elenca i diritti e gli obblighi dei lavoratori agricoli, che dovrebbero essere informati e consultati su questioni di sicurezza e salute, inclusi i rischi associati alle nuove tecnologie, partecipare all'applicazione e al riesame delle misure appropriate per garantire sicurezza e salute e poter scegliere rappresentanti competenti negli organi deputati, sottrarsi al pericolo che il loro lavoro rappresenta quando abbiano fondati motivi di temere un rischio imminente e grave per la loro sicurezza e salute, senza subire ritorsioni per questi comportamenti.
  D'altra parte i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti dovranno rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte, in cooperazione con i datori di lavoro. Le modalità per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui in precedenza sono stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente e dai contratti collettivi di lavoro.
  Gli articoli 9 e 10 concernono la sicurezza nell'uso di macchinari e attrezzature, e prevedono che la legislazione nazionale o l'autorità competente debbano assicurare che macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, strumenti manuali siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute e siano adeguatamente installati e mantenuti.
  I datori di lavoro dovrebbero garantire che i lavoratori abbiano compreso le informazioni sulla sicurezza fornite, in ordine a macchinari e attrezzature, da produttori e fornitori.
  Si dovrà altresì prevedere l'utilizzazione di macchine e attrezzature agricole solo per gli scopi di progettazione, salvo che un uso diverso non sia stato ritenuto sicuro in base alla legge e alla prassi nazionale. Macchinari e attrezzature dovranno inoltre essere utilizzati solo da persone qualificate.
  L'articolo 11 riguarda la movimentazione e il trasporto di oggetti e prevede che l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisca le norme di sicurezza in materia.
  In nessun caso un lavoratore potrà essere costretto o anche autorizzato a movimentare o trasportare manualmente un carico di peso o natura tali da metterne in pericolo la sicurezza.
  Gli articoli da 12 a 14 riguardano la gestione dei prodotti chimici e degli agenti biologici in agricoltura.
  Al riguardo si prevede che ciascuna delle Parti, tramite le rispettive autorità competenti, provvede a un sistema appropriato che fornisca criteri per l'importazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, nonché per il loro eventuale divieto o limitazione d'uso. L'autorità competente dovrà inoltre garantire che i produttori, i trasportatori e gli smaltitori di prodotti chimici utilizzati in agricoltura rispettino gli standard di sicurezza e salute, fornendo altresì informazioni appropriate nella/e lingua/e ufficiale/i del paese.
  Si dovrà altresì curare l'allestimento di un sistema adeguato per raccogliere, riciclare o smaltire in sicurezza rifiuti chimici e contenitori vuoti di essi, prevenendone l'uso per altri scopi.
  Sarà anche necessario inserire nella legislazione nazionale o nelle decisioni dell'autorità competente misure preventive e protettive, a livello di ciascuna azienda agricola, per ciò che concerne l'uso di prodotti chimici e la manipolazione dei relativi rifiuti. Infine, la legislazione nazionale dovrebbe limitare al minimo i rischi di infezioni, allergie o avvelenamenti connessi alla manipolazione di agenti biologici. Inoltre, le attività relative al bestiame dovranno rispettare gli standard di salute e sicurezza nazionali.
  L'articolo 15 prevede la conformità ai requisiti di sicurezza tanto della costruzione, quanto della manutenzione e riparazione degli impianti agricoli, mentre l'articolo 16 concerne i lavoratori giovani, stabilendo, al comma 1, in 18 anni l'età minima Pag. 23 per svolgere un lavoro agricolo che per la sua natura rischi di pregiudicare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori. Le tipologie di lavoro di cui al comma 1 sono determinate dalla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti o dall'autorità competente designata, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
  È tuttavia prevista una deroga, in quanto, sempre dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, la legislazione nazionale o l'autorità competente possono autorizzare l'esecuzione di un lavoro agricolo quale previsto al comma 1 dall'età di 16 anni, a condizione di fornire in anticipo un'adeguata formazione e nella piena protezione della sicurezza e della salute dei giovani.
  Gli articoli 17 e 18 prevedono l'adozione di misure per garantire rispettivamente che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti; e per assicurare le speciali esigenze delle lavoratrici agricole in relazione alla gravidanza, all'allattamento e alle funzioni riproduttive.
  Ai seni dell'articolo 19 la procedura concertativa tra l'autorità competente e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessati, ovvero la legislazione nazionale, dovranno garantire la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi; e inoltre stabilire norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda.
  L'articolo 20 stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell'orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli, mentre l'articolo 21 concerne la copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro: tale copertura dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.
  Gli articoli da 22 a 29 recano le clausole finali della Convenzione.
  In particolare, le ratifiche di essa saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, la cui registrazione renderà la Convenzione vincolante a tutti gli effetti.
  L'entrata in vigore della Convenzione è prevista dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Parti.
  La denuncia della Convenzione sarà possibile dopo 10 anni dalla data di entrata in vigore iniziale di essa, con effetto un anno dopo la registrazione da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro – che funge a tutti gli effetti da Depositario della Convenzione.
  In tale ambito l'articolo 27 prevede che l'Organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro sottoporrà alla Conferenza generale dell'OIL, ogniqualvolta lo ritenga necessario, un rapporto sull'applicazione della Convenzione, valutando se includere anche la richiesta di una sua revisione totale o parziale.
  Quanto al contenuto della proposta di legge di ratifica, che si compone di 2 articoli, l'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione n. 184 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concernente la sicurezza e la salute nel settore dell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, e relativo Protocollo; b) Convenzione sul Pag. 24quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187.
C. 3039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3039, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, segnala innanzitutto come la relazione introduttiva che correda il provvedimento rilevi che l'introduzione dei tre strumenti internazionali in questione nel nostro ordinamento trovi la propria ratio nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, come anche nella promozione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre tramite un'azione progressiva, con la partecipazione di tutte le parti interessate e coordinata sia a livello di impresa che a livello nazionale.
  La strategia complessiva che emerge dai tre strumenti internazionali prevede: la formulazione, la messa in atto e la revisione periodica di una politica nazionale nella materia; la promozione del dialogo sociale tra i datori di lavoro, i lavoratori e le rispettive organizzazioni rappresentative; la definizione delle funzioni, responsabilità e obblighi, nonché dei diritti di tutti i soggetti interessati; lo sviluppo e la diffusione di conoscenze e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione n. 155, che si compone di un preambolo e di 30 articoli, la parte prima (composta dagli articoli da 1 a 3) stabilisce l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni dei termini chiave in essa utilizzati.
  In particolare, l'articolo 1 prevede l'applicabilità della Convenzione a tutte le branche di attività economica; tuttavia una delle Parti della Convenzione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, potrà escludere totalmente o parzialmente specifiche branche di attività economica, se rilevi in tali settori sostanziali problematiche in ragione dell'applicazione della Convenzione.
  Peraltro tali esclusioni dovranno essere da ciascuna delle Parti indicate, con le relative motivazioni, in occasione del suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione – descrivendo altresì le misure adottate per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche di attività economica escluse. Negli ulteriori rapporti quella Parte illustrerà tutti i progressi compiuti verso un'applicazione più piena della Convenzione.
  L'articolo 2 stabilisce l'applicabilità della Convenzione a tutti i lavoratori impiegati nelle branche di attività economica coperte dalla Convenzione. Anche in questo caso una delle Parti della Convenzione potrà escludere totalmente o parzialmente alcune limitate categorie di lavoratori, fermo restando l'obbligo, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione, di illustrare e motivare le esclusioni operate.
  La parte seconda (composta dagli articoli da 4 a 7) contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro.
  Particolarmente rilevante è l'articolo 4, in base al quale ciascuna delle Parti della Convenzione, ai sensi del comma 1, alla luce della situazione e della prassi nazionale, e consultandosi con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà definire, applicare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro. Pag. 25
  Tale politica nazionale, ai sensi del comma 2, avrà lo scopo di prevenire infortuni e danni alla salute risultanti dall'attività lavorativa, riducendo al minimo le cause di rischio, nella misura in cui ciò sia realizzabile e ragionevole.
  L'articolo 5 elenca i grandi ambiti di azione dei quali la politica nazionale elaborata da ciascuna delle Parti dovrà tenere conto nella misura in cui essi influiscono sull'ambiente di lavoro e, conseguentemente, sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
  Sulla scorta dell'articolo 6 la politica nazionale di ciascuna delle Parti dovrà precisare funzioni e responsabilità delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altre persone interessate, considerando la complementarità di tali responsabilità, nonché le condizioni e la prassi nazionale.
  Ai sensi dell'articolo 7, la situazione in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori dovrà essere oggetto periodicamente di un esame complessivo e di un esame relativo a specifici settori, per identificare i maggiori problemi e i mezzi più efficaci per risolverli, nonché valutare i risultati.
  La parte terza (composta dagli articoli da 8 a 15) elenca le azioni a livello nazionale.
  In base agli articoli da 8 a 10 ciascuna delle Parti, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà adottare le misure necessarie per dare effetto all'articolo 4: l'azione delle Parti potrà avvenire per via legislativa, regolamentare o con ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale.
  Il controllo sull'applicazione delle normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori dovrà avvalersi di un sistema ispettivo adeguato, e dovrà prevedere appropriate sanzioni in caso di infrazione. Peraltro, alla dimensione sanzionatoria andrà affiancata una serie di misure di assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori, che ne favoriscano l'ottemperanza ai rispettivi obblighi di legge.
  In base all'articolo 11 le autorità competenti dovranno sempre meglio assicurare alcune funzioni in ottemperanza della Convenzione, a partire dalla definizione delle condizioni di progettazione, costruzione e adattamento delle imprese, oltre alla sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro.
  Si dovranno altresì definire i procedimenti lavorativi da vietare, limitare a sottoporre ad autorizzazione o controllo, nonché le sostanze e agenti rispetto ai quali l'esposizione dei lavoratori è vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo.
  Si dovranno inoltre instaurare procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali, come anche all'avvio di inchieste nel caso di situazioni gravi.
  Le autorità competenti dovranno altresì assicurare la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate, oltre che sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e su altri danni alla salute al lavoro correlati.
  Infine, si dovrà curare l'introduzione o, se già esistenti, lo sviluppo, di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici in relazione ai rischi che possono comportare per la salute dei lavoratori.
  L'articolo 12 riguarda gli obblighi in capo a coloro che progettano, fabbricano, importano o cedono macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale.
  In base all'articolo 13 un lavoratore ritiratosi da una situazione di lavoro che giudicava presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o la propria salute dovrà essere protetto contro provvedimenti ingiustificati.
  Ai sensi dell'articolo 14 si dovranno inoltre adottare misure per favorire l'inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi educativi e formativi a tutti i livelli, incluso l'insegnamento tecnico superiore, nonché nel settore medico.
  L'articolo 15 contiene gli obblighi in capo a ciascuna delle Parti di adottare disposizioni – dopo aver consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori – volte ad assicurare il coordinamento necessario tra le Pag. 26diverse autorità ed organismi incaricati dell'attuazione della parte sostanziale della Convenzione. Compatibilmente con le condizioni e le prassi nazionali si dovrebbe poi giungere fino all'istituzione di un organo centrale di coordinamento.
  La parte quarta (composta dagli articoli da 16 a 21) elenca le azioni a livello dell'impresa.
  L'articolo 16 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro al fine di assicurare che luoghi di lavoro, macchinari, materiali e procedimenti lavorativi, come anche sostanze e agenti chimici, fisici e biologici da impiegare nei procedimenti stessi non presentino rischi per la salute della sicurezza dei lavoratori. A tale scopo i datori di lavoro dovranno se del caso fornire indumenti e attrezzature di protezione appropriati.
  Ai sensi dell'articolo 17, qualora diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro esse dovranno collaborare nell'apprestamento di adeguate condizioni di sicurezza.
  In base all'articolo 18, se necessario, i datori di lavoro dovranno anche prevedere misure per fronteggiare situazioni di emergenza ed infortuni con interventi e attrezzature di primo soccorso.
  L'articolo 19 prevede, tra l'altro, la cooperazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'adempimento degli obblighi posti in capo al datore di lavoro. A tale scopo i rappresentanti dei lavoratori riceveranno un'informazione sufficiente sulle misure di sicurezza adottate a loro vantaggio: essi potranno valutare tali misure anche alla luce dell'adeguata formazione che avranno precedentemente ricevuto in ordine alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
  Nell'esaminare le proprie condizioni di salute e sicurezza sul lavoro i lavoratori o i loro rappresentanti potranno anche richiedere il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa. In ogni caso, il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli ritenga pericolosa per la propria vita o salute, e fino all'adozione di appropriate misure il datore di lavoro non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.
  L'articolo 21 stabilisce che le misure per la salute e la sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore.
  La parte quinta (composta dagli articoli da 22 a 30) contiene le clausole finali.
  L'articolo 22 anzitutto stabilisce che la Convenzione non comporta la revisione di alcuna Convenzione o Raccomandazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
  Gli articoli 23, 26 e 27 identificano nel Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro il depositario della Convenzione, delle cui vicende sarà debitamente informato anche il Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione.
  L'articolo 25 prevede che ciascuna delle Parti che abbia ratificato la Convenzione potrà denunciarla dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale, con effetto un anno dopo.
  L'articolo 28, infine, prevede che il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà ogniqualvolta lo riterrà necessario alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della Convenzione, considerando altresì l'eventualità di proporre alla Conferenza generale una sua revisione totale o parziale.
  Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo del 2002 alla Convenzione n. 155, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, esso si compone di un preambolo e di 12 articoli ed ha lo scopo fondamentale di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, oltre alla loro armonizzazione a livello mondiale.
  Dopo una serie di definizioni dei termini fondamentali impiegati nel testo (di cui all'articolo 1), la seconda parte del Protocollo (composta dagli articoli da 2 a 5) è dedicata ai meccanismi di registrazione e di dichiarazione.
  L'articolo 2 prevede che l'autorità competente, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, dovrà, tramite leggi o regolamenti, fissare e riesaminare periodicamente Pag. 27 regole e procedure riguardanti la registrazione e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro, ovvero delle malattie professionali e di eventi pericolosi collegati all'attività professionale.
  Per quanto concerne la registrazione degli infortuni e delle malattie professionali, l'articolo 3 stabilisce che le regole e le procedure in questo ambito dovranno definire le responsabilità dei datori di lavoro, con particolare riguardo: alla registrazione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché all'astensione da misure disciplinari o di ritorsione nei confronti di un lavoratore che abbia segnalato un infortunio o una malattia professionale; alle informazioni da registrare; alla durata di conservazione delle stesse; alle misure volte ad assicurare la riservatezza dei dati personali e medici conformemente alla normativa nazionale in vigore.
  Allo stesso modo, nei confronti della dichiarazione degli infortuni e delle malattie professionali secondo l'articolo 4 si stabilisce una responsabilità dei datori di lavoro nei confronti delle autorità competenti o di altri organismi preposti.
  Verrà inoltre fissato a livello di regole il tempo utile per la dichiarazione degli infortuni.
  Per quanto concerne le statistiche nazionali la parte terza (composta dagli articoli 6 e 7) stabilisce che ciascuna Parte del Protocollo, in base alle dichiarazioni e ad altre informazioni di cui disponga, dovrà pubblicare statistiche annuali a livello nazionale relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad altri eventi pericolosi nell'ambiente di lavoro. Tali statistiche dovranno essere organizzate compatibilmente con i più recenti sistemi internazionali pertinenti, a partire da quelli patrocinati dall'Organizzazione internazionale del lavoro.
  Le disposizioni finali (di cui alla parte quarta, composta dagli articoli da 8 a 12) stabiliscono che il Protocollo potrà essere denunciato alle stesse condizioni della Convenzione n. 155, mentre la denuncia di quest'ultima comporterà automaticamente la denuncia del Protocollo in esame.
  In tale ambito gli articoli 10 e 11 specificano le funzioni del depositario, ovvero del Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, anche nei confronti delle Nazioni Unite.
  Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006, che si compone di un preambolo e di 14 articoli, essa fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, con particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate da ciascuna delle parti.
  L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini fondamentali impiegati nel prosieguo della Convenzione: in particolare si stabilisce che «sistema nazionale» significa l'infrastruttura che fa da quadro principale per l'attuazione della politica nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e salute sul lavoro. D'altra parte, l'espressione «programma nazionale» significa ogni programma nazionale che includa gli obiettivi da realizzare in un calendario predefinito, nonché i mezzi destinati a valutare i progressi.
  L'articolo 2 fissa gli obiettivi della Convenzione n. 187: ogni Parte di essa s'impegna a promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro in funzione preventiva – con particolare riguardo alla prevenzione delle morti sul lavoro – mediante l'elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, quali precedentemente definiti, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.
  In tal senso l'articolo 3 prevede che ciascuna delle Parti, nell'elaborare la propria politica nazionale, dovrà sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, inclusiva della diffusione di informazioni, dello strumento delle consultazioni e di elementi di formazione.
  L'articolo 4 riguarda il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, che ciascuna delle Parti deve stabilire, sviluppare e riesaminare periodicamente. Pag. 28
  Tale sistema nazionale dovrà includere in particolare:

   la legislazione e i contratti collettivi;

   una o più autorità o uno o più organismi responsabili;

   meccanismi che assicurino il rispetto della normativa nazionale, compresi i sistemi ispettivi;

   la promozione a livello di impresa della cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i rappresentanti sindacali.

  Il sistema nazionale potrà altresì includere:

   uno o più organi consultivi nazionali;

   servizi di informazione e di consulenza;

   offerta di formazione;

   servizi sanitari sul lavoro;

   la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;

   un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e malattie professionali;

   disposizioni che facilitino la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale deputati alla copertura degli infortuni e delle malattie professionali;

   meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle microimprese, nelle piccole e medie imprese e nell'economia informale.

  L'articolo 5 riguarda il programma nazionale, finalizzato: a promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; a contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo i rischi e i pericoli; a promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
  Tale programma dovrà essere elaborato e riesaminato sulla scorta di un'analisi della situazione nazionale, e dovrà prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso. Il programma, inoltre, dovrà ricevere ampia diffusione e, nella misura possibile, il sostegno delle più alte autorità nazionali.
  Per quanto riguarda gli articoli da 6 a 14, contenenti le clausole finali, è anzitutto stabilito, all'articolo 6, che la Convenzione non comporta la revisione di alcuna Convenzione o Raccomandazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
  Gli articoli 7, 10 e 11 identificano nel Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro il depositario della Convenzione, delle cui vicende sarà debitamente informato anche il Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione.
  L'articolo 9 prevede che ciascuna delle Parti che abbia ratificato la Convenzione potrà denunciarla dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale, con effetto un anno dopo.
  L'articolo 12 prevede che il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà ogniqualvolta lo riterrà necessario alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della Convenzione, considerando altresì l'eventualità di proporre alla Conferenza generale una sua revisione totale o parziale.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, come di consueto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL n. 155 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione OIL n. 187.
  L'articolo 3 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del comma 2 le amministrazioni interessate svolgono le attività conseguenti al recepimento nell'ordinamento italiano dei Pag. 29tre strumenti internazionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia.
C. 3043 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3043, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Bolivia vada a sostituire un precedente Accordo culturale firmato dai due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, nonché quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificato, allo scopo di rafforzare i rapporti nei suddetti campi, in modo da contribuire allo sviluppo del Paese, accrescere i legami di amicizia già esistenti e rafforzare i rapporti bilaterali.
  L'Accordo, composto di 20 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico e una base finanziaria necessari per lo sviluppo dei settori che vanno dalla cultura alle scienze applicate, dallo sport alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale e di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le necessarie procedure.
  Un aspetto qualificante dell'Accordo è inoltre costituito dall'esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali vigenti, nonché i vincoli internazionali sottoscritti dai due Paesi, avvalendosi della collaborazione fra le reciproche amministrazioni, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi.
  Con l'Accordo si intende dare poi avvio a una maggiore collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo sostenibile. Con la ratifica dell'Accordo si potranno implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, dello sport e dei diritti umani e dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come, ad esempio, nel settore della collaborazione interuniversitaria, migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'Accordo impegna inoltre le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte.
  Venendo all'articolato, l'articolo 1 esplicita l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico e a migliorare la conoscenza Pag. 30e la diffusione delle rispettive lingue, culture e valori tradizionali.
  L'articolo 2 riguarda la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione e le istituzioni scolastiche, anche attraverso lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte e l'attivazione di cattedre e lettorati.
  L'articolo 3 promuove la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei, anche con lo scambio di materiale, banche dati ed esperti.
  L'articolo 4 favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e promuove progetti multilaterali che possono essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.
  L'articolo 5 prevede che le Parti favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici e ne facilitino il funzionamento.
  Gli articoli 6 e 7 rafforzano la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni e ordinamenti scolastici, per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio, al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori.
  L'articolo 8 prevede che le Parti offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati, mediante la stipula di programmi di esecuzione ad hoc.
  L'articolo 9 riguarda la collaborazione in campo editoriale mediante la promozione di traduzioni, mostre e fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.
  L'articolo 10 stabilisce che le Parti favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni, anche attuando le disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.
  L'articolo 11 promuove i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiali ed esperti.
  L'articolo 12 prevede la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia e della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviane e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
  L'articolo 13 promuove lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative.
  L'articolo 14 stabilisce che le Parti favoriscono lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggiano iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.
  L'articolo 15 è relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali.
  L'articolo 16 riguarda la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale. Pag. 31
  L'articolo 17 stabilisce che ciascuna Parte faciliti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni, la circolazione, la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo.
  L'articolo 18 è relativo alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le Parti che, se necessario, si possono consultare per facilitare nuove norme o accordi in materia. Le informazioni scientifiche e tecnologiche derivanti dalla cooperazione fra le Parti non saranno divulgati a terze parti senza consenso. Viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati, sempre nel rispetto dell'Accordo.
  L'articolo 19 istituisce una Commissione mista, da convocare alternativamente nelle capitali dei due Paesi (ogni anno o quando si ritiene opportuno), a cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione dei rispettivi programmi esecutivi pluriennali e la valutazione sull'attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 20 precisa che l'Accordo sostituisce i precedenti accordi in materia del 1953 e del 2002, permettendo comunque il completamento dei programmi ancora in esecuzione, e disciplina entrata in vigore, durata, modifica e denuncia dell'Accordo nonché la composizione delle controversie.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria quanto ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per quanto concerne le restanti disposizioni, rinviando nel contempo a un provvedimento legislativo ad hoc l'individuazione della copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20.
  L'articolo 5 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.
C. 3044 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3044, approvato dal Senato, recante Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, nell'illustrare il provvedimento, rileva anzitutto come il Protocollo oggetto del disegno di legge in esame, firmato il 16 novembre 2009, rappresenti – come evidenziato anche nella relazione introduttiva al disegno di legge – il culmine di oltre 20 anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali. Pag. 32
  La Carta, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. La Carta è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
  Il Protocollo addizionale del 2019 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale.
  In particolare, le Parti contraenti sono invitate a adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.
  Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è composto di 7 articoli, preceduti da un preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei principi democratici comuni a tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, indica l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto e richiama quali presupposti giuridici, la Carta europea delle autonomie locali, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, fatta a Tromsø il 18 giugno 2009.
  L'articolo 1 del Protocollo stabilisce il diritto di partecipare agli affari delle comunità locali e prevede che gli Stati contraenti garantiscano a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. I singoli Paesi sono tenuti a disciplinare tale diritto con legge, senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, ma la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. Formalità, condizioni o restrizioni all'esercizio del diritto di partecipazione agli affari di una comunità locale devono essere disciplinati dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi internazionali sottoscritti. Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime democratico, alla sicurezza pubblica in una società democratica e al rispetto degli obblighi internazionali.
  L'articolo 2 indica le misure per l'attuazione del diritto a partecipare e stabilisce che le Parti contraenti adottino tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, sia conferendo a queste ultime le necessarie competenze, sia definendo le opportune procedure, eventualmente diverse in relazione alle differenti esigenze delle varie collettività. È previsto, inoltre, che le comunità locali siano consultate per quanto possibile nei processi di pianificazione relativi alle misure da adottare per permettere l'effettivi esercizio del diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici.
  L'articolo 3 riguarda le collettività cui si applica il Protocollo e prevede che venga applicato a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, facendo salva la possibilità, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni dal campo di applicazione. Può inoltre includere altre categorie di comunità locali o regionali nel suo campo di applicazione, mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
  L'articolo 4 prevede la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione del Protocollo; tale scelta potrà successivamente essere estesa ad ogni altro territorio, mediante dichiarazione inviata Pag. 33 al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
  Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano, rispettivamente, la firma ed entrata in vigore del Protocollo, la denuncia del medesimo e le notifiche.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Fausto RACITI, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 7 luglio scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare l'ulteriore proroga di un anno del termine dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, già previsto per aprile 2021. Il predetto termine sarebbe pertanto prorogato ad aprile 2022.

  La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine.

  La seduta termina alle 13.55.