CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2021
633.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che la proposta è all'esame della Camera dei deputati in terza lettura: è stata infatti approvata in un testo unificato e poi modificata dal Senato. Nella prima lettura, la Commissione, il 5 dicembre 2018, si è pronunciata sul testo a suo tempo sottoposto al suo esame, esprimendo parere favorevole.
  Ricorda che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale delibera solo sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.
  Precisa che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre e che la XIII Commissione ha fatto sapere informalmente che intenderebbe concludere l'esame entro questo giovedì. Pag. 152
  Dà quindi la parola al relatore, deputato Bella, per la relazione introduttiva.

  Marco BELLA (M5S), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, in sede consultiva, alla XIII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge che recano disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Si tratta delle proposte di legge C. 290, C. 410, C. 1314 e C. 1368. Evidenzia che, come anticipato dalla presidente, il provvedimento è stato già discusso e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è poi passato all'esame del Senato, che l'ha modificato. Il testo iniziale della Camera riprendeva il contenuto di una proposta di legge discussa nella scorsa legislatura – l'atto Camera n. 302, – la quale era stata approvata da questo ramo del Parlamento in prima lettura, ma non aveva poi terminato il suo iter al Senato. Come detto dalla presidente, la VII Commissione ha già esaminato il provvedimento durante l'esame in prima lettura, e precisamente il 5 dicembre 2018, quando ha espresso alla Commissione agricoltura parere favorevole sul testo allora sottoposto al suo esame. L'esame si concentra in questa fase sulle sole parti modificate dal Senato.
  Ricorda brevemente che finalità del provvedimento è la disciplina della produzione agricola biologica, intendendosi per «produzione biologica» – chiarisce l'articolo 1 – un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali. Il provvedimento sancisce anche il principio che lo Stato deve promuovere e sostenere la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. A seguito delle modifiche intervenute al Senato, il testo si compone di 21 articoli.
  Soffermandosi rapidamente sulle modifiche principali, ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura l'11 dicembre 2018 stabiliva che, ai fini della legge, al metodo dell'agricoltura biologica fosse equiparato quello dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e di specifici disciplinari ed è applicato nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica. Questa disposizione è stata rivista dal Senato, che sostanzialmente ha ampliato l'ambito dei metodi equiparabili all'agricoltura biologica, stabilendo che «Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo».
  Altra modifica di rilievo apportata dal Senato riguarda il sistema dei controlli. Mentre il testo approvato dalla Camera escludeva espressamente il sistema dei controlli dall'ambito della legge, il Senato ha introdotto un articolo nuovo (articolo 19 del testo in esame) che delega il Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.
  Altre modifiche hanno riguardato l'articolo 18, che disciplina la materia delle sementi biologiche.
  Le disposizioni modificate dal Senato che interessano la VII Commissione sono contenute essenzialmente nell'articolo 9, comma 3. Il comma prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali determini quali quote del Fondo per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica devono essere destinate a queste tre specifiche finalità: la realizzazione del marchio biologico italiano, la realizzazione del Piano nazionale delle sementi biologiche e – questo l'aspetto che riguarda questa Commissione – Pag. 153il finanziamento di programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). Il Senato ha modificato questa disposizione, oltre che per precisare che il decreto può essere aggiornato annualmente, per prevedere il parere del Ministro dell'università e della ricerca sulla determinazione della quota del fondo destinata ai programmi di ricerca e innovazione di cui si è detto. Quanto alla natura di questi programmi di ricerca e innovazione, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 si limita a dire che almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo deve essere destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, ma anche al finanziamento di programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti e dei percorsi formativi e di aggiornamento che – in base alla lettera a) dello stesso comma 2 dell'articolo 11 – possono essere attivati nelle università attraverso corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica.
  Evidenziato che l'articolo 11 è quello che contiene le disposizioni di maggior interesse della VII Commissione, fa presente che essendo stato modificato solo formalmente, è identico, nella sostanza, a quello che è già stato approvato dalla Camera. L'articolo delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. È prevista, come detto, la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche ed è prevista la destinazione alla ricerca in campo biologico di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Devono essere inoltre previste specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA), nonché la destinazione alla ricerca nel settore del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.
  In conclusione, chiede il rinvio della deliberazione ad altra seduta, per avere tempo di completare il confronto informale con i gruppi in vista della presentazione di una proposta di parere condivisa.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per domani.

  La seduta termina alle 15.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA

  La seduta comincia alle 15.45.

Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche.
(Deliberazione).

  Vittoria CASA, presidente, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche.
  Essendo stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in questione, sulla base del programma concordato (vedi allegato).

  Michele NITTI (PD) premette che l'indagine conoscitiva, di cui è stato il proponente, riporta al centro del dibattito il tema urgente delle fondazioni lirico-sinfoniche, che è stato spesso oggetto di atti di sindacato ispettivo, sia in Commissione sia in Assemblea, in ragione delle diverse criticità del settore. Scopo dell'indagine è anche quello di verificare gli esiti dell'applicazione della legge Bray al fine di individuare un quadro giuridico più consono alla realtà delle fondazioni. Dopo aver riassunto brevemente l'evoluzione dell'impianto normativo, come riepilogata anche nel programma dell'indagine, evidenzia che il regime giuridico ottimale delle fondazioni lirico-sinfoniche è un problema ancora irrisolto e che le difficoltà finanziarie di alcune di esse, oltre a non aver tratto giovamento dalle misure ordinamentali che si sono succedute negli anni, si sono ulteriormente Pag. 154aggravate a causa della crisi pandemica, che ne ha fatalmente pregiudicato il rilancio. Auspica quindi che attraverso il ciclo di audizioni in cui si sostanzierà l'indagine si possa effettuare un'approfondita ricognizione qualitativa e quantitativa della situazione patrimoniale, nonché un'analisi dell'efficacia dell'attuale modello organizzativo delle fondazioni per individuare gli interventi normativi da porre in essere in futuro. Rimarca che l'indagine, secondo il programma, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021, in linea con le scadenze previste dalla legislazione vigente per gli adempimenti cui le Fondazioni sono tenute in materia di bilanci.

  Simone VALENTE (M5S) accoglie favorevolmente la proposta dell'indagine conoscitiva, che verte su un tema importante, che è stato discusso in diverse occasioni dalla Commissione, anche nella precedente legislatura. Ritiene importante discutere dei problemi delle fondazioni lirico-sifoniche per almeno tre motivi. In primo luogo perché le fondazioni costituiscono un patrimonio di eccellenza unico del Paese, che deve essere tutelato e valorizzato. In secondo luogo perché esse sono finanziate con una quota importante del FUS ed è necessario verificare in che modo le fondazioni utilizzano questi fondi pubblici e se e come potrebbero usarli meglio. Infine perché diverse fondazioni non sono riuscite a raggiungere il pareggio di bilancio ed è il momento di riflettere sugli effetti della riforma Bray, per metterne in luce aspetti critici e rigidità.

  Paola FRASSINETTI (FDI) riferisce che anche il gruppo di Fratelli d'Italia è favorevole all'indagine conoscitiva, che il collega Mollicone ha sollecitato in più occasioni. Si dice convinta che il modo migliore di essere propositivi in questo campo è proprio quello di ascoltare i rappresentanti del settore, il Commissario straordinario del Governo e gli esperti, per giungere ad appropriate conclusioni e individuare le misure da approntare.

  Valentina APREA (FI), aderendo con convinzione all'indagine, riferisce di essere personalmente interessata ai suoi contenuti. Ricorda bene, infatti, il momento in cui si decise la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato e la generale convinzione che ciò avrebbe favorito la nascita di una nuova era. Purtroppo non è stato così, almeno non per tutte le realtà, perché molte non sono riuscite ad attirare finanziamenti privati. Ritiene quindi che sia giunto il momento di riconsiderare il quadro giuridico generale, in vista di una svolta favorevole ed un rilancio definitivo.

  Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver ricordato i problemi economici e finanziari delle fondazioni lirico-sinfoniche, settore di eccellenza italiana, aggravati nell'ultimo anno e mezzo dagli effetti della pandemia, esprime apprezzamento per l'indagine, che reputa utile per mettere a fuoco quali possano essere gli interventi da realizzare per il risanamento del settore. Con riferimento al programma dell'indagine, e in particolare alla possibilità che la Commissione svolga missioni di studio presso le sedi delle fondazioni, esprime l'avviso che non ci siano le condizioni e che le rappresentanze del personale potrebbero essere incontrate, se necessario, in videoconferenza, da remoto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla base del programma concordato (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 15.55.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.
C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

Pag. 155

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice, riferisce che il provvedimento di cui oggi si avvia l'esame – composto di due soli articoli – reca la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano, in provincia di Fermo, oggi denominato Parco della Pace (articolo 1). Ricorda che la proposta di legge, di iniziativa del senatore Verducci e altri, è stata approvata dal Senato il 4 marzo 2021 (si tratta dell'atto Senato n. 1658).
  Racconta che quello che oggi è il Parco della Pace, di proprietà del piccolo comune marchigiano di Servigliano, fu costruito nel 1915, poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale. Era un campo di prigionia che poteva ospitare fino a diecimila prigionieri. Alla fine del conflitto fu sgomberato e chiuso. Nel periodo tra le due guerre, fu usato come deposito di armamenti. Poco dopo l'ingresso dell'Italia nella seconda guerra mondiale, tornò però ad ospitare prigionieri, fino alla fine delle ostilità, quando le circa trentamila persone che si trovavano al suo interno riuscirono a fuggire, accolte e aiutate da molte famiglie di Servigliano e dei paesi vicini. Gli ultimi prigionieri che arrivarono al campo furono i profughi sloveni e quelli delle ex colonie italiane. Nei dieci anni dal 1945 al 1955, quando fu definitivamente chiuso, si stima che il campo abbia ospitato più di 40.000 persone.
  Ricorda brevemente come il campo abbia attraversato tutti gli snodi drammatici della storia del Novecento: nato come campo profughi nella Prima guerra mondiale, quando ha accolto profughi e prigionieri di guerra provenienti dall'Austria, è poi stato, in tempi diversi, campo di prigionia per i nemici inglesi e americani e per gli ebrei. Per questo Servigliano – che è stata una «città di legno» – può essere un luogo simbolo del Novecento: una casa delle tragedie del secolo, la cui memoria è legata alle terribili sofferenze e storie di sopraffazione che gli uomini hanno messo in atto, nel tempo, gli uni sugli altri.
  Riferisce che ora gli spazi interni sono stati sgomberati dalle baracche e resi fruibili per attività sportive, con la palestra inaugurata nel dicembre 1997. Nel 2013 è stata inaugurata l'aula didattica multimediale cosiddetta Casa della memoria. L'allestimento dell'aula si propone di conservare la memoria delle vicende che segnarono la vita della comunità locale e, in particolare, dei tre diversi momenti che caratterizzarono la storia del Campo di prigionia: cioè campo di prigionia nella Grande guerra, luogo di internamento di soldati e ebrei durante l'occupazione tedesca e campo profughi nel dopoguerra. La Casa della memoria ospita oggi una mostra permanente sulla storia del Campo e propone una corposa attività di ricerca e di organizzazione di incontri e convegni come momenti di riflessione su diversi temi attinenti alla storia del secolo trascorso. Inoltre, offre alla consultazione un archivio storico, e materiali didattici e scientifici che illustrano le vite di chi sostò e transitò per il campo.
  L'articolo 2 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Va detto che l'ordinamento prevede anche una procedura amministrativa per la dichiarazione di un bene quale monumento nazionale.
  L'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) stabilisce che sono beni culturali – e in quanto tali, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12. In base al comma 1 di questo articolo 12 – come modificato, da ultimo, dalla legge n. 124 del 2017 – tali cose, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte ope legis alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: fino a tale Pag. 156verifica, cioè, vige la presunzione di interesse culturale. La verifica in questione è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale, che si fa con il cosiddetto decreto di vincolo, i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela; in caso invece di esito negativo della verifica, i beni sono esclusi dall'applicazione della disciplina di tutela.
  Tutto ciò premesso ricorda che il Parco della pace è un bene culturale sottoposto ope legis alle disposizioni di tutela.
  Per quanto riguarda, più specificamente, la dichiarazione di monumento nazionale, va detto che l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017, modificando l'articolo 10, comma 3, lett. d), del Codice, ha introdotto una procedura in base alla quale la dichiarazione amministrativa di interesse culturale di un bene può comprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale».
  In dettaglio, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice è quella che accerta la sussistenza, in cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante in ragione del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. La norma citata del 2017 ha previsto che la dichiarazione di interesse culturale può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di «monumento nazionale», qualora le cose rivestano anche un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Non è stato specificato, peraltro, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale.
  In conclusione, premesso che in termini generali nutre dubbi sull'utilità di dichiarare un bene monumento nazionale per legge, soprattutto se si tratta di un luogo già fatto oggetto di attenzione da parte del Ministero della cultura, osserva che, nel caso di specie, le storie terribili che il campo di Servigliano racconta e il suo valore di simbolo delle tragedie del Novecento giustificano la scelta di procedere rapidamente e di pervenire alla dichiarazione di monumento nazionale per atto di legge.
  Conclude, esprimendo quindi l'avviso che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di chiedere il trasferimento della proposta di legge dalla sede referente a quella legislativa, proprio in vista di una celere approvazione del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

RISOLUZIONI

  Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 16.

7-00638 Frassinetti: In materia di inclusione di studenti con disabilità.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 20 luglio 2021.

  Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver ricordato che nella seduta del 20 luglio scorso è emersa una generale condivisione del contenuto della sua risoluzione, negli indirizzi di fondo, dichiara la propria disponibilità a valutare eventuali le eventuali proposte di modifica del testo che dovessero pervenire da parte degli altri gruppi e del Governo.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.