CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2021
629.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge n. 77 del 2021, recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII Commissione (Ambiente) in sede referente.
  Rammenta che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole, con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 14 luglio 2021. Tale condizione è stata recepita dalle Commissioni di merito, che hanno modificato l'articolo 57 del provvedimento nel senso indicato dalla Commissione bilancio.
  In merito ai profili di quantificazione e di copertura delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al testo, nell'evidenziare che queste non sono corredate di relazione tecnica, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel premettere che il testo licenziato dalle Commissioni di merito in sede referente non sembra necessitare che di limitate modifiche al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, comunica che il Governo sarà verosimilmente in condizione di fornire al riguardo i pertinenti elementi conoscitivi già nel tardo pomeriggio di oggi.

  Fabio MELILLI, presidente, preso atto di quanto testé rappresentato dalla Viceministra Castelli, comunica pertanto che la Commissione bilancio sarà nuovamente convocata orientativamente per le ore 18.30 di oggi, al fine di esprimere il parere di propria competenza sul provvedimento in titolo. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella scorsa seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), contenente elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, eventualmente integrando in tal senso la preannunziata seduta del tardo pomeriggio di oggi.

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Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 3039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge, già approvato senza emendamenti dal Senato (S. 986), è corredato di relazione tecnica e che la 5a Commissione bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo.
  In merito ai profili di quantificazione, prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la ratifica delle Convenzioni OIL non comporta modifiche alla legislazione nazionale che già risulta essere conforme a tutte le disposizioni da ratificare e che dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché dalle Convenzioni non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Rileva, inoltre, che diverse disposizioni hanno carattere programmatico e altre disposizioni di carattere immediatamente precettivo recano comunque previsioni già operanti a legislazione vigente. In questo quadro, comunque, evidenzia che l'articolo 14 della Convenzione n. 155 prevede che lo Stato membro debba adottare misure per includere le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli. La norma, benché formulata in termini generali, è comunque di carattere precettivo e risulterebbe applicabile alla generalità dei programmi scolastici. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la possibilità di fronteggiare eventuali nuovi o maggiori adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formulano osservazioni circa le restanti disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e prevede, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla medesima legge con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI precisa che la previsione di misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione, di cui all'articolo 14 della Convenzione OIL n. 155, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché essa è da intendersi come norma meramente programmatica, espressamente rimessa, sul piano attuativo, alla discrezionalità degli Stati parte, sia perché la stessa riproduce disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, contenute, in particolare, nel decreto legislativo n. 81 del 2008.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3039 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la previsione Pag. 24di misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione, di cui all'articolo 14 della Convenzione OIL n. 155, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché essa è da intendersi come norma meramente programmatica, espressamente rimessa, sul piano attuativo, alla discrezionalità degli Stati parte, sia perché la stessa riproduce disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, contenute, in particolare, nel decreto legislativo n. 81 del 2008,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
C. 3043 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge – già approvato dal Senato – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 e che il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati in parte come «oneri valutati» in parte come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa. In particolare, vengono stimati come «oneri valutati» quelli relativi agli articoli 2, primo paragrafo, 3, 6, 10, 15 e 19, i quali fanno riferimento a oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali e non comprimibili in un tetto di spesa, fra i quali le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Osserva che tale configurazione discende dal recepimento della condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio del Senato in prima lettura. Circa tale profilo, non formula osservazioni. Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'art. 19 dell'Accordo, rileva che ai fini della quantificazione si ipotizza che la stessa si riunisca ogni anno, o quando si riterrà opportuno, alternativamente in Italia e in Bolivia e che nella relazione tecnica, in particolare, si ipotizza una prima riunione in Bolivia nel corso del terzo anno di applicazione dell'Accordo. Osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere nel primo triennio di applicazione, benché non desumibile dal testo dell'Accordo ma solo dalla relazione tecnica, è stata recentemente confermata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura. In proposito, non formula dunque osservazioni. Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, rileva che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Bolivia: andrebbero dunque acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari boliviani. Evidenzia, inoltre, che sulla cooperazione delle Parti nel settore dei media, da attuare attraverso la collaborazione dei rispettivi organismi radiotelevisivi, la relazione tecnica afferma che la disposizione non prevede oneri a carico di amministrazioni pubbliche. Sul punto reputa opportuno acquisire Pag. 25 chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche («elenco ISTAT»). Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 20, concernente eventuali modifiche all'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e, dunque, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica – configurati in parte come previsione di spesa e in parte come autorizzazione di spesa – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iscritto nel bilancio triennale 2021- 2023. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità. Osserva che il successivo articolo 4 stabilisce, invece, che dall'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando altresì che agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo medesimo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI assicura che le spese di accoglienza in Italia dei commissari boliviani saranno coperte dalla controparte, mentre la cooperazione nel settore dei media, qualora intrapresa, sarà svolta a spese esclusive degli enti interessati nei limiti delle loro dotazioni finanziarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3043 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le spese di accoglienza in Italia dei commissari boliviani saranno coperte dalla controparte, mentre la cooperazione nel settore dei media, qualora intrapresa, sarà svolta a spese esclusive degli enti interessati nei limiti delle loro dotazioni finanziarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.
C. 3044 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro D'ATTIS (FI), relatore, fa presente che il disegno di legge ha ad oggetto l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività Pag. 26 locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 e che il provvedimento – approvato in prima lettura senza emendamenti dal Senato – è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, rammenta che nel corso dell'esame in prima lettura, presso la Commissione bilancio del Senato in sede consultiva, la rappresentante del Governo ha fornito rassicurazioni sulla sostenibilità ad invarianza finanziaria dell'articolo 2 del Protocollo, concernente l'adozione delle misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, e che, nella medesima seduta, la 5a Commissione bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo. In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, dal momento che il Protocollo reca previsioni di carattere prevalentemente generale e programmatico concernenti il diritto delle persone di partecipare agli affari delle collettività locali. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, fermo restando che, per effetto della predetta disposizione, deve intendersi in ogni caso che dall'attuazione della legge medesima non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole espressa dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) coglie l'occasione della presenza della Viceministra Castelli affinché la stessa possa farsi tramite di un sollecito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di una pronta predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179), a prima firma della onorevole Meloni, il cui seguito dell'esame in Assemblea dovrebbe concludersi, sulla base del calendario vigente, entro il mese corrente di luglio. Nel rimarcare come il gruppo di Fratelli d'Italia annetta particolare rilevanza alla citata proposta di legge, osserva infatti che la relazione tecnica, in assenza della quale risulterebbe di fatto precluso il prosieguo dell'iter del provvedimento, pur richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 14 luglio con la previsione di un termine di trasmissione di cinque giorni, non risulta allo stato ancora pervenuta.

  La Viceministra Laura CASTELLI informa che il competente Ministero della giustizia ha trasmesso ieri sera la relazione tecnica sul provvedimento richiamato dalla deputata Lucaselli, che risulta ora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, confidando pertanto che già all'inizio della prossima settimana la Commissione bilancio potrà concluderne l'esame in sede consultiva, onde consentire il rispetto della programmazione dei lavori in Assemblea.

  Fabio MELILLI, presidente, nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dalla Viceministra Castelli, preannuncia che il provvedimento in materia di equo compenso (C. 3179-A), sarà iscritto all'ordine del giorno della Commissione bilancio già nella prima seduta utile della prossima settimana.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25 e dalle 21.35 alle 22.15.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 19.10.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che nella odierna seduta antimeridiana erano stati chiesti chiarimenti al Governo in merito alle modifiche ed integrazioni introdotte in sede referente dalle Commissioni I e VIII al testo del decreto-legge. Chiede quindi al rappresentante del Governo se siano stati predisposti gli elementi di risposta e, in caso contrario, quanto tempo sia ancora necessario.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la nota della Ragioneria dello Stato volta a fornire i necessari chiarimenti è in fase di ultimazione e che sarà trasmessa alla Commissione intorno alle ore 19.30. Anticipa che con tale nota il Governo chiederà la soppressione di una sola disposizione e qualche riformulazione necessaria per escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, propone quindi di rinviare la seduta alle ore 20 e, di conseguenza, di chiedere il rinvio della seduta dell'Assemblea alle ore 20.30.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 19.20, riprende alle 20.05.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che è in distribuzione la nota della Ragioneria generale dello Stato contenente i rilievi concernenti le modifiche ed integrazioni al decreto-legge introdotte dalle Commissioni di merito (vedi allegato 2) e, allo scopo di consentire l'esame di tale nota, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alle ore 21.

  La Viceministra Laura CASTELLI sottolinea che, nella nota in distribuzione, deve essere considerato superato il secondo rilievo concernente la richiesta di soppressione per carenza di relazione tecnica dell'articolo 32-quater, recante semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori, qualora, una volta trasmessa la relazione tecnica da parte del competente Ministero, sia inserita nel testo una clausola di neutralità finanziaria riferita a tale disposizione. Per le restanti osservazioni, invece, precisa che si tratta di correzioni tecniche necessarie per escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

  Michele SODANO (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che le molteplici sospensioni e i rinvii della seduta, succedutisi nel corso della giornata odierna, hanno reso particolarmente difficile il buon andamento dei lavori.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), in risposta all'onorevole Sodano, precisa che i rinvii sono stati determinati dal tempo che è stato necessario per l'esame, da parte del Governo, del testo licenziato dalle Commissioni.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede se la presidenza ritiene sufficiente un'ora per esaminare la nota della Ragioneria generale dello Stato oppure se prevede ulteriori rinvii.

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  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in risposta all'onorevole Trano, assicura che un'ora dovrebbe essere sufficiente per l'esame della nota trasmessa dal Governo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alle ore 21.

  La seduta, sospesa alle 20.10, riprende alle 21.15.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che, sulla base delle osservazioni trasmesse dal Governo, la Commissione deve esprimere il parere all'Assemblea sul testo del provvedimento in esame come modificato in sede referente dalle Commissioni I e VIII.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3146-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'articolo 8, comma 5-bis, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    appare necessario modificare il comma 6 dell'articolo 8, facendo riferimento non più agli oneri recati dall'articolo medesimo, ma agli specifici commi dello stesso, in considerazione dell'introduzione degli ulteriori commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quater, conseguentemente adeguando la formulazione dell'alinea del comma 1 dell'articolo 16;

    andrebbe valutata l'opportunità di effettuare un coordinamento tra gli articoli 32-ter, in materia di semplificazione relativa alle infrastrutture di ricarica elettrica e 33-ter in tema di manomissione e di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica, in considerazione del contenuto analogo delle due disposizioni, modificando l'articolo 32-ter e sopprimendo, conseguentemente, l'articolo 33-ter;

    all'articolo 33-quater, che prevede la possibilità di avvalersi, nel destinare le partite finanziarie relative agli oneri di sistema alla CSEA, di un soggetto terzo, appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    all'articolo 34 appare necessario sopprimere il comma 01, che prevede che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici siano da considerare rifiuti urbani ai fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, dal momento che tale disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione alla TARI, non quantificati e privi di copertura finanziaria;

    all'articolo 36-bis, appare necessario precisare che il finanziamento delle spese per il dissesto idrogeologico si riferisce esclusivamente alle spese di investimento, rimodulando conseguentemente la ripartizione temporale degli oneri e la relativa copertura finanziaria sul triennio 2021-2023;

    all'articolo 36-ter, appare necessario prevedere che il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico possa Pag. 29attuare gli interventi ivi previsti nel limite delle risorse allo scopo destinate;

    al medesimo articolo 36-ter, andrebbe valutata l'opportunità, al comma 8, di sopprimere il riferimento al comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 in modo di escludere una sovrapposizione tra tale disposizione e quanto previsto dal comma 14 del medesimo articolo 36-ter;

    all'articolo 40, comma 5-ter, capoverso 831-bis, appare necessario integrare la disposizione prevedendo la rivalutazione annuale degli importi dei canoni cui sono soggetti gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il versamento dei canoni medesimi entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

    all'articolo 48, comma 4, concernente l'impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento degli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, appare necessario sopprimere la limitazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, ai soli lavori di cui al successivo comma 7, primo periodo, al fine di escludere un contrasto con la disciplina europea di cui alla cosiddetta direttiva Ricorsi (2007/66/CE) – con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica –, che prevede che uno Stato membro consenta, in luogo del subentro nel contratto pubblico già concluso, una tutela risarcitoria per equivalente, essendo quest'ultima una misura sufficiente ad assicurare l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale dell'operatore economico non aggiudicatario;

    all'articolo 54, comma 2-bis, appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria vola a prevedere le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che vi provvederà nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente;

    all'articolo 64, comma 6-bis, è necessario prevedere espressamente che per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma sia autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;

    all'articolo 64, comma 6-quater, appare necessario eliminare la previsione dell'incremento della corrispondente dotazione organica del Ministero dell'istruzione con riferimento alle facoltà assunzionali previste per il medesimo Ministero, individuando puntualmente, altresì, le risorse necessarie alla copertura degli oneri relativi alle procedure concorsuali;

    all'articolo 64, comma 6-sexies, con riferimento all'incremento della dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione di euro 300.000 per l'anno 2021 e di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, appare necessaria una riformulazione della citata disposizione volta a prevedere, da un lato, che con apposito decreto di natura regolamentare venga definita la tipologia dell'incarico di prima fascia, dall'altro, che gli oneri che ne derivano siano rimodulati e configurati come limite di spesa;

   rilevata, altresì, la necessità:

    all'articolo 32-quater, recante semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori, di introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 Pag. 30del 2011, come sostituito dal comma 1 del citato articolo 32-quater, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 39-sexies, capoverso Art. 234, recante misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica, di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che alla sua attuazione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 65-bis, recante proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno, di riformulare la clausola di neutralità finanziaria in termini di mera attuazione dell'articolo medesimo nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, espungendo il riferimento “agli oneri” dallo stesso derivanti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 8, comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: Per l'attuazione del presente articolo con le seguenti: Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alinea, dopo le parole: dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, inserire le seguenti: commi da 1 a 5-bis,.

  All'articolo 32-quater, comma 1, capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 33-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 34, sopprimere il comma 01.

  All'articolo 36-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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  All'articolo 36-ter, comma 9, sostituire la parola: attua con le seguenti: può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate,.

  All'articolo 39-sexies, comma 1, capoverso Art. 234, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 40, comma 5-ter, capoverso 831-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  All'articolo 48, comma 4, sopprimere le parole: relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo,.

  All'articolo 54, comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 64 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 6-bis dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;

   al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 2.765.488,95 euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022;

   al comma 6-quater, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: con incremento della corrispondente dotazione organica ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;

   al comma 6-quinquies sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022;

   al comma 6-sexies sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata;

   al comma 6-sexies, quarto periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.407,12 euro per l'anno 2021 e a 1.542.221,37 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede.

  All'articolo 65-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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   e con le seguenti osservazioni:

   a) All'articolo 32-ter, comma 1, lettera b), capoverso 14-bis, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

    al primo periodo, sostituire le parole: per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura con le seguenti: per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura;

    al secondo periodo, dopo la parola: rilascia inserire le seguenti: entro trenta giorni.

  Conseguentemente, si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 33-ter.

   b) All'articolo 36-ter, comma 8, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: comma 4».

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel concordare con la proposta di parere della relatrice, fa presente, in particolare, con riguardo alla richiesta di soppressione dell'articolo 34, comma 01, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, a mero titolo precauzionale, che l'emendamento approvato, nel richiamare la definizione di «rifiuto urbano» di derivazione comunitaria, potrebbe comportare eventuali interlocuzioni ed esigenze di approfondimento con la Commissione europea, considerato che all'articolo 183 comma 1, lettera b-quinquies), del decreto legislativo n. 152 del 2006 è indicato l'ambito di applicazione di tale definizione. Aggiunge, inoltre, che, potendone scaturire l'eventuale esclusione dei rifiuti in argomento dall'ambito di gestione dei comuni, posto che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2020, erano definiti «rifiuti speciali assimilati agli urbani» e quindi rientranti nel campo di applicazione del servizio pubblico, potrebbe derivarne una incidenza sull'applicazione della TARI con conseguente impatto sulle entrate degli enti locali.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione della seduta per consentire ai deputati di esaminare attentamente la proposta di parere della relatrice, al fine di essere in grado di esprimere un voto consapevole sulla medesima proposta. Chiede, inoltre, alla rappresentante del Governo di trasmettere alla Commissione la relazione tecnico-finanziaria relativa al comma 01 dell'articolo 34, di cui la relatrice ha proposto la soppressione.

  La Viceministra Laura CASTELLI, evidenziando che la nota della Ragioneria generale dello Stato, già distribuita alle ore 20 della giornata odierna, dà conto delle ragioni per cui risulta necessaria la soppressione del comma 01 dell'articolo 34 e che il suo intervento precedente era volto esclusivamente a rendere alcune precisazioni in merito, assicura che farà in modo che la relazione tecnico-finanziaria testé illustrata sia trasmessa al più presto alla Commissione.

  Silvia FREGOLENT (IV), in merito al comma 01 dell'articolo 34, di cui la relatrice ha proposto la soppressione, nel segnalare che la definizione italiana di «rifiuto assimilato» è un unicum nel panorama europeo tant'è che in occasione dell'adozione delle direttive europee in materia di economia circolare tale espressione non si è potuta tradurre in modo soddisfacente, ritiene che il citato comma 01 non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché tali rifiuti ad oggi sono gestiti da diverse cartiere, che comunque continuerebbero a svolgere tale attività. In proposito, rileva, infatti, che lo scopo del citato comma 01 è quello di evitare il rischio, sottolineato anche dal Ministero della transizione ecologica, che, con una interpretazione estensiva della direttiva europea che regola la materia, le società partecipate degli enti territoriali che si occupano di rifiuti possano sottrarre la gestione dei cosiddetti «rifiuti assimilati» alle predette cartiere. Al riguardo, fa presente che se taluni comuni indicano nei propri bilanci la gestione di tali rifiuti stanno commettendo un falso in bilancio.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede di parlare sull'ordine dei lavori.

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  Giorgio LOVECCHIO, presidente, alla luce degli interventi appena svolti, convoca immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare le modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione. Quindi, replicando all'onorevole Trano, fa presente che, poiché ha appena convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non ritiene di potergli concedere la parola.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) insiste per intervenire sull'ordine dei lavori poiché desidera associarsi alle richieste appena formulate dall'onorevole Lucaselli.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando all'onorevole Trano, prende atto della sua richiesta. Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 21.35, riprende alle 22.30.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, prima di passare alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere della relatrice, si scusa con l'onorevole Trano per non aver notato tempestivamente la sua richiesta di intervento prima di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di parere della relatrice, stigmatizza il modo con cui il Governo in generale ha gestito il provvedimento in esame, sottolineando come l'opposizione, stante l'importanza e l'urgenza del medesimo provvedimento, abbia sempre tenuto un comportamento disponibile e costruttivo nel corso dell'intero esame in sede referente. In proposito, ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato proposte emendative finalizzate a migliorare il processo di semplificazione, anche al fine di sanare la situazione creata dallo stesso decreto-legge, che, non intervenendo direttamente sul codice degli appalti, crea un legislazione parallela allo stesso, determinando una rischiosa dicotomia tra le procedure ordinarie, che restano caratterizzate da un'inaccettabile lentezza, e quelle relative all'attuazione del PNRR, che, invece, giovano di una forte accelerazione.
  Quanto al comma 01 dell'articolo 34, di cui la relatrice ha proposto la soppressione, ricorda che Fratelli d'Italia aveva presentato nelle Commissioni di merito la proposta emendativa da cui esso deriva e, poiché in quella sede il Governo aveva espresso un parere favorevole, crede che, alla luce della proposta di soppressione della relatrice, l'Esecutivo non abbia compiuto tutti i passaggi necessari per giungere a tale parere. Esprime, inoltre, perplessità sulla motivazione con cui la Viceministra Castelli ha giustificato la richiesta di soppressione, dato il tenore dubitativo della relazione tecnico-finanziaria da quest'ultima illustrata. In proposito, ritiene che sarebbe stato opportuno ricevere anche le informazioni relative alle modalità con cui la disposizione del citato comma 01 può incidere sui bilanci dei comuni, poiché, a suo avviso, tale disposizione non determina assolutamente una perdita economica per gli enti territoriali.
  In generale, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un fallimento del Governo e della maggioranza, poiché non determinerà una reale semplificazione. Tuttavia, concedendo il beneficio del dubbio a una parte del provvedimento, che, a suo avviso, può essere considerata favorevolmente, annuncia il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia. Annuncia, inoltre, che il suo gruppo ha intenzione di presentare un ordine del giorno in Assemblea che riproduca il contenuto del comma 01 dell'articolo 34, poiché, a suo avviso, il tema va maggiormente approfondito.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), ringraziando il presidente per le scuse, sottolinea come il provvedimento in esame sia, ancora una volta, la dimostrazione che quello che interessa veramente alla maggioranza è la spartizione delle risorse economiche disponibili e delle proposte emendative da approvare e che ciò ha provocato continui ritardi e sospensioni nel corso dell'esame in sede referente. In proposito, Pag. 34ricorda che il suo gruppo ha sempre sottolineato il rischio che alcune proposte emendative su cui il Governo e i relatori avevano espresso parere favorevole avrebbero comportato perdite per l'Erario e sarebbero andate solo a vantaggio di determinati soggetti e non della collettività, come, a suo parere, era già avvenuto in occasione dell'esame del decreto-legge «Sostegni-bis». Al riguardo ritiene che la vera ricchezza del nostro Paese è la piccola e media impresa, che, tuttavia, il Governo lascia da parte per agevolare le multinazionali e le grandi imprese. Ciò, a suo avviso, determina un enorme danno alla tutela ambientale, che – ricorda – era uno dei cavalli di battaglia di numerose forze politiche che oggi sostengono il Governo Draghi. In proposito porta alcuni esempi di norme contenute nel provvedimento in esame, come la possibilità di installare campi fotovoltaici o di raddoppiare l'altezza delle torri eoliche senza la valutazione di impatto ambientale, a danno del panorama del nostro Paese, che è tanto apprezzato dal turismo straniero. Cita, altresì, la norma relativa alla possibilità di utilizzare il superbonus del 110 per cento per sanare gli abusi edilizi. Per tutte le motivazioni illustrate annuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Mauro DEL BARBA (IV), pur esprimendo rammarico per la proposta di soppressione del comma 01 dell'articolo 34, recando tale disposizione un contenuto senz'altro condivisibile, come del resto bene argomentato dall'onorevole Lucaselli, ritiene tuttavia che il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione debba rappresentare la priorità nella valutazione da parte della Commissione bilancio dei provvedimenti sottoposti al suo esame. Tanto premesso, auspica altresì che sin dall'immediato futuro, a partire dagli ordini del giorno che saranno presentati in Assemblea su tale materia, possa realizzarsi una fattiva convergenza tra Governo e Parlamento, i cui reciproci rapporti dovrebbero a suo avviso essere costantemente improntati a massima trasparenza e vicendevole collaborazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 14 luglio e in conformità a quanto evidenziato nella documentazione depositata nella odierna seduta antimeridiana, rappresenta quanto segue.
  La partecipazione eventuale di autorità «civili e militari» alle sedute del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, non comporta la corresponsione di alcun emolumento o rimborso di spese aggiuntivo, giacché le predette autorità potranno prendere parte alle riunioni in qualità di figure istituzionali.
  Il richiamo alle risorse disponibili ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui agli articoli 6 e 12, concernenti rispettivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la disciplina del relativo contingente di personale, è da intendersi riferito come limite massimo della spesa imputabile alla istituenda Agenzia.
  All'articolo 8, l'istituzione del Nucleo per la cybersicurezza non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che per la partecipazione allo stesso non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Pag. 35
  Il finanziamento inziale dell'Agenzia previsto dall'articolo 18 sarà rideterminato annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, conformemente alla vigente disciplina contabile, che consente di apportare con la seconda sezione della medesima legge di bilancio incrementi o riduzioni di stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.
  All'articolo 12, comma 1, il richiamo al personale per il quale il regolamento di cui al precedente comma 1 dovrà prevedere un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia è da intendersi riferito al solo personale di ruolo alle dipendenze dell'Agenzia di cui alla lettera a) del successivo comma 2.
  Gli effetti finanziari derivanti dalla procedura di accertamento e assegnazione di risorse, anche in conto residui, al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, nonché quelli relativi alla riassegnazione a favore dell'Agenzia dei proventi derivanti dalle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi della legislazione vigente, sono compatibili con gli andamenti tendenziali di finanza pubblica e non incidono pertanto sui saldi di bilancio.
  Le attività di ausilio prestate da organi centrali del Ministero dell'interno a beneficio dell'Agenzia, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, rivestono natura amministrativa e saranno comunque svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Le risorse del Fondo per esigenze indifferibili utilizzate a copertura ai sensi dell'articolo 18, comma 2, risultano effettivamente disponibili, anche in considerazione dell'incremento del Fondo medesimo disposto ai sensi del successivo comma 3.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3161 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 82 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la partecipazione eventuale di autorità “civili e militari” alle sedute del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, non comporta la corresponsione di alcun emolumento o rimborso di spese aggiuntivo, giacché le predette autorità potranno prendere parte alle riunioni in qualità di figure istituzionali;

    il richiamo alle risorse disponibili, ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui agli articoli 6 e 12, concernenti rispettivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la disciplina del relativo contingente di personale, è da intendersi come limite massimo della spesa imputabile alla istituenda Agenzia;

    all'articolo 8, l'istituzione del Nucleo per la cybersicurezza non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che per la partecipazione allo stesso non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    il finanziamento inziale dell'Agenzia previsto dall'articolo 18 sarà rideterminato annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, conformemente alla vigente disciplina contabile, che consente di apportare, con la seconda sezione della medesima legge di bilancio, incrementi o riduzioni agli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente;

    all'articolo 12, comma 1, il richiamo al personale per il quale il regolamento di cui al precedente comma 1 dovrà prevedere un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Pag. 36Banca d'Italia è da intendersi riferito al solo personale di ruolo alle dipendenze dell'Agenzia di cui alla lettera a) del successivo comma 2;

    gli effetti finanziari derivanti dalla procedura di accertamento e assegnazione al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, delle risorse, anche in conto residui, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, nonché quelli relativi alla riassegnazione a favore dell'Agenzia dei proventi derivanti dalle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi della legislazione vigente, sono compatibili con gli andamenti tendenziali di finanza pubblica e non incidono pertanto sui saldi di bilancio;

    le attività di ausilio prestate da organi centrali del Ministero dell'interno a beneficio dell'Agenzia, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, rivestono natura amministrativa e saranno comunque svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura ai sensi dell'articolo 18, comma 2, risultano effettivamente disponibili, anche in considerazione dell'incremento del Fondo medesimo disposto ai sensi del successivo comma 3;

   ritenuto che:

    il richiamo alle risorse disponibili, ai fini dell'adozione dei regolamenti, contenuto agli articoli 6 e 12 debba essere più puntualmente riferito alle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1;

    ai fini di consentire la verifica in sede parlamentare del rispetto dei limiti delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia, appare necessario prevedere che i regolamenti di cui agli articoli 6 e 12 siano adottati previo parere anche delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

    all'articolo 8 appare necessario introdurre una specifica clausola di neutralità relativa alla partecipazione al Nucleo per la cybersicurezza da parte di tutti i suoi componenti, analogamente a quanto previsto all'articolo 10, comma 3, con riferimento alla composizione integrata del Nucleo stesso;

    all'articolo 12, comma 1, appare necessario precisare che il trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia spetta al solo personale dell'Agenzia di cui alla lettera a) del successivo comma 2,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili con le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

  All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: del COPASIR inserire le seguenti: e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

  All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per il personale dell'Agenzia aggiungere le seguenti: di cui al comma 2, lettera a).

Pag. 37

  All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili con le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

  All'articolo 12, comma 8, dopo le parole: del COPASIR inserire le seguenti: e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 23.10.