CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2021
628.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 30

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 luglio 2021.

Audizione informale in videoconferenza del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
C. 3156 e abb..
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Umberto BURATTI (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari Costituzionali, della proposta di legge costituzionale, recante Pag. 31 Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (C. 3156 e abb.), già approvata dal Senato.
  Il provvedimento in esame, che si compone di 3 articoli, modifica la Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell'ambiente nelle previsioni degli articoli 9 e 41. In tal modo si mira a dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» previsto dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.
  Segnala in particolare che l'articolo 1 introduce un nuovo comma all'articolo 9, al fine di riconoscere, nell'ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione, un principio di tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
  L'articolo 2 modifica poi l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, interviene sul secondo comma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
  Infine l'articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Segnala quindi che il provvedimento è assegnato in sede consultiva alla Commissione Finanze in quanto una delle proposte di legge costituzionale abbinate, C. 3181 Cunial, propone, all'articolo 4, l'integrazione dell'articolo 53, secondo comma, della Costituzione nel senso di prevedere che il sistema tributario sia informato, oltre che a criteri di progressività, anche a criteri di riduzione del deficit ecologico nazionale.
  Tale previsione non è comunque confluita nel testo base adottato dalla Commissione di merito.

  Luigi MARATTIN, presidente, preso atto che il testo base illustrato dal relatore non investe profili di competenza della Commissione Finanze, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
C. 3201 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari Sociali, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2021, recante Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli Pag. 32minori (C. 3201), approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Il provvedimento in esame, che si compone di 9 articoli, riconosce, per il secondo semestre del corrente anno 2021, nelle more dell'attuazione della delega per la concessione dell'assegno unico e universale previsto dalla legge n. 46 del 2021, un assegno temporaneo in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. L'assegno temporaneo è erogato a condizione che il nucleo familiare del richiedente presenti un livello dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE non superiore a 50.000 euro e che il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). I criteri per la determinazione dell'assegno, che è concesso nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, sono disciplinati dall'articolo 2, mentre l'articolo 4, commi 3 e 4, stabilisce i criteri per la determinazione dell'assegno nel caso in cui il nucleo familiare sia percettore del reddito di cittadinanza.
  L'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione della domanda e individua la decorrenza dell'assegno, nonché le modalità di ripartizione tra i genitori, mentre l'articolo 4 definisce i profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali e disciplina l'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto.
  L'articolo 5 prevede, sempre per il secondo semestre del 2021, una maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare e l'articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. L'articolo 8 provvede alla copertura degli oneri del provvedimento e l'articolo 9 dispone in merito alla sua entrata in vigore.
  Quindi, in relazione alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che l'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'assegno temporaneo per i figli minori, analogamente a quanto previsto per l'assegno per il nucleo familiare, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR.
  Sempre con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 6 dispone un incremento, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2021, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale – CAF. L'intervento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di Dichiarazioni Sostitutive Uniche – DSU, ovvero delle dichiarazioni contenenti le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'ISEE. Tale incremento di volumi è connesso alle misure introdotte dal provvedimento in esame, nonché al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico, previsto dalla legge n. 46 del 2021. In proposito ricorda che la DSU può essere presentata all'ente che eroga la prestazione sociale agevolata, al comune di residenza, a un CAF o direttamente all'INPS.
  Precisa infine che l'incremento disposto dall'articolo 6 si somma, per l'anno 2021, allo stanziamento annuo permanente – pari a 35 milioni di euro – previsto dall'articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019, concesso, tra l'altro, per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai CAF.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.