CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2021
628.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.05.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 544 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data 15 luglio 2021, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che – rispetto al precedente fascicolo n. 2 e agli emendamenti Vietina 3.105 e 10.105, su cui la Commissione bilancio si è già pronunciata nella seduta dello scorso 7 luglio – contiene le ulteriori proposte emendative 4.210, 4.211 e 14.210 della Commissione. In proposito, segnala che le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto di carattere ordinamentale o essenzialmente riproduttivo del quadro normativo vigente, ferma tuttavia restando la necessità di acquisire sulle stesse l'avviso del Governo.
  In particolare, segnala che l'emendamento 4.210 della Commissione prevede Pag. 25che soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy siano, tra gli altri, una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy.
  Evidenzia che l'emendamento 4.211 della Commissione prevede, invece, che il presidente della fondazione ITS Academy debba essere espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione medesima.
  Infine, fa presente che l'emendamento 14.210 della Commissione affida all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali regionali concernenti le attività svolte dagli istituti tecnici superiori. A tale specifico riguardo segnala, da un lato, che – come evidenziato nella relazione tecnica sul provvedimento – la predetta attività di monitoraggio e valutazione risulta già attuata a legislazione vigente dal citato ente, dall'altro, che ad essa si provvederà comunque – in linea con la condizione deliberata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 21 giugno – nei limiti delle risorse stanziate sull'apposito Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che le proposte emendative richiamate dal relatore non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto di carattere ordinamentale o essenzialmente riproduttivo del quadro normativo vigente.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, formula, pertanto, un parere di nulla osta sugli emendamenti 4.210, 4.211 e 14.210 della Commissione.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, segnalando che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento da parte del competente Ministero, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
C. 522 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, segnalando che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento da parte del competente Ministero, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, nella seduta del 14 luglio 2021, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Segnala che in tale seduta, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.
  Evidenzia che, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea, la Commissione Affari sociali, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha comunque concluso l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta del 15 luglio 2021, apportando ad esso ulteriori modifiche, volte esclusivamente a recepire le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni I, VII, XI e dalla Commissione per le questioni regionali, le quali non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Ricorda che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta dello scorso 14 luglio.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel segnalare che il provvedimento presenta talune criticità dal punto di vista finanziario, anche relativamente all'impegno delle risorse, fa presente che è ancora in corso il necessario confronto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero competente. Pertanto, nel riservarsi di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.
Doc. XXII n. 42-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha concluso l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo, nella seduta del 14 luglio 2021, esprimendo sullo stesso un parere favorevole, con un'osservazione volta ad adeguare la decorrenza dell'onere derivante dal medesimo provvedimento, che è stata recepita dalla Commissione di merito.
  Fa presente che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. In proposito, nel ribadire che la proposta di istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta non è comunque suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), preliminarmente all'esame degli emendamenti sul provvedimento, fa presente che intende discutere tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo. Al riguardo segnala, infatti, che il testo del provvedimento risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito non rispecchia assolutamente lo spirito originario della proposta Pag. 27 di inchiesta parlamentare e che, per tale ragione, il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato in Assemblea alcune proposte emendative volte a ripristinarlo.

  Fabio MELILLI, presidente, replicando all'onorevole Lucaselli, ricorda che la Commissione bilancio ha il compito di esaminare gli aspetti finanziari e non il merito dei provvedimenti al suo esame.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
C. 3201 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (S. 2267), dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
  Segnala che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre non risulta ancora trasmessa la relazione tecnica aggiornata rispetto alle modifiche apportate dal Senato.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, relativi all'assegno temporaneo per i figli minori, evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica descrive il procedimento di quantificazione effettuato utilizzando un modello di microsimulazione Tax-Ben, ma non fornisce tutti i dati necessari ad una verifica puntuale della stima dell'onere recato dalla norma in esame – o almeno ad un congruo riscontro del suo ordine di grandezza – quali ad esempio la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell'onere. Ai fini di una verifica, sia pur di massima, delle quantificazioni, ritiene quindi necessario che siano esplicitati tali dati.
  Con riferimento al procedimento di quantificazione, prende atto che i criteri adottati, come indicati dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo del 6 luglio 2021, appaiono ispirati a criteri di prudenzialità: fa riferimento, in particolare, agli elementi di valutazione forniti, che precisano che l'assegno è stato calcolato per sei mesi, senza tener conto delle nascite avvenute nel corso del semestre e che è stata prevista l'attribuzione a tutti i nuclei in condizione di farne richiesta, non tenendo conto del fatto che alcuni di questi, specie tra quelli a reddito più alto, potrebbero di fatto non presentare domanda; in merito a tali profili non formula dunque osservazioni.
  In merito all'efficacia del meccanismo previsto dalle norme in esame, finalizzato al rispetto del tetto di spesa pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, fa invece presente quanto segue. Testualmente, la norma configura tale onere in termini di tetto di spesa. L'effettiva osservanza di tale limite, tuttavia, è rimessa ad un dispositivo normativo parzialmente diverso da quello previsto in casi analoghi.
  Rammenta, infatti, che l'articolo 2, comma 3, prevede che il beneficio sia riconosciuto entro un tetto massimo (primo periodo) e che l'INPS effettui il consueto monitoraggio a salvaguardia del tetto di spesa (secondo periodo), ma – a differenza di quanto previsto in altri casi – per il reddito di cittadinanza: articolo 12, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019; per taluni ammortizzatori sociali: articolo 4 del decreto-legge n. 99 del 2021, articoli 40 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2021; per congedi Pag. 28 per genitori e bonus baby-sitting in pendenza della crisi pandemica: articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021 – non è espressamente prevista la sospensione o cessazione dell'accettazione di nuove domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del tetto di spesa.
  Considerato, dunque, che il conseguimento dei benefici previsti dal decreto in esame parrebbe configurato quale vero e proprio diritto soggettivo (al sussistere dei pertinenti requisiti) e tale da non presentare margini di modulabilità, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva idoneità del meccanismo procedurale prefigurato a salvaguardare, tramite il blocco o la rimodulazione delle erogazioni, l'osservanza del limite di spesa nell'ipotesi di raggiungimento di quest'ultimo, anche in via prospettica.
  Riguardo all'articolo 4, che reca disposizioni sulla compatibilità con altre prestazioni, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti e degli elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame svolto presso il Senato.
  In merito all'articolo 5, che prevede una maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare, in merito ai profili di quantificazione prende atto dei dati e degli elementi forniti nonché delle assunzioni esplicitate dalla relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato e non formula osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, relativo al rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.
  Relativamente all'articolo 7, concernente il monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2, che sostanzialmente integrano e rimodulano i limiti di spesa predisposti per il 2021 per i trattamenti integrativi del reddito, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica e ribadito nella Nota della Ragioneria generale dello Stato presentata durante l'esame al Senato, riguardo alla disponibilità nel bilancio dei 707,4 milioni, di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 137 del 2020, e ai dati di monitoraggio relativi alla CISOA (cassa integrazione agricola), secondo cui risulta congrua la riduzione del limite di spesa riferito a tali trattamenti per 300 milioni rispetto a quanto stanziato per il 2021. Poiché tale riduzione rappresenta circa la metà dello stanziamento originario (657,9 milioni per il 2021 per i trattamenti CISOA), ritiene che sarebbero utili ulteriori indicazioni riguardo alla spesa che si prevede complessivamente di erogare per i predetti trattamenti nell'esercizio in corso.
  In relazione al comma 3, che modifica la metodologia di monitoraggio delle ore di integrazione salariale allo scopo di tener conto di quelle fruite e non solo di quelle autorizzate, ferma restando la neutralità finanziaria della disposizione, che presenta natura procedurale, considera utile acquisire la valutazione del Governo riguardo all'incidenza di tale diversa metodologia rispetto alla verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa predisposti per l'utilizzo dei trattamenti di integrazione al reddito.
  Riguardo all'articolo 8, che reca disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che parte delle risorse individuate dall'articolo 8 per il finanziamento degli interventi previsti dal provvedimento in esame è utilizzata anche a copertura dell'attuazione di due provvedimenti:

   la legge n. 46 del 2021, recante la delega al Governo finalizzata al riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

   il disegno di legge recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AC. 2561 in corso di approvazione). Si tratta in particolare delle deleghe finalizzate all'estensione della disciplina dei congedi parentali, all'introduzione di misure per il sostegno all'educazione dei figli, alle agevolazioni fiscali per favorire l'autonomia Pag. 29 finanziaria dei giovani, e ad altre misure.

  Evidenzia che i citati provvedimenti non quantificano, né in via legislativa nella norma finanziaria, né nella relazione tecnica, gli oneri derivanti dagli interventi da attuare nell'esercizio delle deleghe conferite né danno conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a fini di copertura, che delimitano il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi previsti in attuazione delle due leggi delega.
  Sarebbe dunque necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo elementi di valutazione a conferma della congruità delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia disponibili per il finanziamento delle misure previste dal provvedimento in esame – con un onere di 3 miliardi di euro nel 2021 – in considerazione della parziale sovrapposizione delle fonti di copertura ai fini dell'attuazione delle citate deleghe.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6 del provvedimento in esame, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021, e dall'articolo 5, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione, per complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019.
  In proposito ricorda che il citato comma 339 della legge di bilancio 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» (capitolo 3894), la cui dotazione risulta pari – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – a 3 miliardi di euro per l'anno 2021, a 633 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.022 milioni di euro per l'anno 2023.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto Fondo, che è stato istituito proprio per essere destinato alle misure per il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, presenta le occorrenti disponibilità nell'anno 2021 per far fronte agli oneri ad esso imputati.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.