CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2021
628.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
C. 3201 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flora FRATE (MISTO), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento consta di nove articoli e un allegato e, agli articoli da 1 a 4, introduce, nelle more dell'attuazione della legge n. 46 del 2021 e comunque fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare e, contestualmente, prevede l'aumento temporaneo dell'importo vigente degli assegni al nucleo familiare. Ricordo che la legge n. 46 del 2021 reca la delega al Governo per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
  Passando al merito del provvedimento, segnala che l'articolo 1 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo su base mensile a favore dei nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988, che si trovino in possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Si tratta, in particolare, delle seguenti condizioni: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato non appartenente all'Unione europea in Pag. 41possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; assoggettamento all'imposta sul reddito in Italia; domicilio e residenza in Italia e figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 50.000 euro.
  Segnala che l'articolo 2 reca i criteri per la determinazione dell'importo dell'assegno temporaneo, rinviando alla tabella di cui all'Allegato 1, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi sono maggiorati di 50 euro mensili per ciascun figlio minore con disabilità. L'assegno è erogato dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1,58 miliardi di euro per l'anno 2021.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'assegno stabilendo in particolare che esso sia ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. L'articolo 4 dispone il riconoscimento del diritto all'assegno temporaneo anche in caso di percezione del Reddito di cittadinanza e di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali e disciplina le modalità del calcolo dell'importo dell'assegno da erogare ai percettori del Reddito di cittadinanza.
  Rileva che l'articolo 5 dispone, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio. Gli oneri di tale incremento sono valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021.
  Evidenzia, altresì, che l'articolo 6 prevede un finanziamento di 30 milioni di euro nel 2021 per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF) in relazione all'aumento del lavoro connesso all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge.
  Osserva che l'articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, disponendo una modifica dei meccanismi previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto «sostegni». A seguito dell'attività di monitoraggio, il limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) è ridotto di 300 milioni di euro ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga.
  Fa presente, poi, che l'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento prevedendo che agli oneri derivanti dal decreto, pari a complessivi 3 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che era stata rifinanziata, per 3,012 miliardi di euro per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio per il medesimo anno.
  Segnalato che l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base delle considerazioni esposte.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani, nella quale, secondo quanto stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

  La seduta termina alle 13.40.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 luglio 2021.

Audizione del professor Enrico Deidda Gagliardo, ordinario di economia aziendale presso l'Università degli studi di Ferrara, della dottoressa Chiara Pollina, amministratrice unica della società Valore Comune Srl, del professor Renato Ruffini, ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università statale di Milano, del dottor Angelo Maria Savazzi, esperto di valutazione della performance amministrativa e individuale nelle amministrazioni pubbliche, e della professoressa Elena Zuffada, ordinaria di economia aziendale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.45.