CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2021
624.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.05.

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Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e che oggetto di esame è il testo risultante dall'esame svolto dalla II Commissione (Giustizia) in sede referente, che si compone di 12 articoli e non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli da 1 a 12, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, osserva preliminarmente che la disciplina dell'equo compenso attiene a rapporti che hanno natura privatistica e che ad analoga disciplina – prevista per le prestazioni professionali degli avvocati (articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ed abrogato dall'articolo 12 della proposta di legge ora in esame) – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Rileva tuttavia che la nuova disciplina, ai sensi dell'articolo 11, trova applicazione per le prestazioni svolte in esecuzione di convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge in esame e in corso alla stessa data. Andrebbero quindi, a suo parere, acquisiti chiarimenti al fine di verificare se, alla luce di tale disciplina transitoria, possa determinarsi, in sede giudiziaria (ai sensi dell'articolo 4) o comunque in via di autotutela della pubblica amministrazione, la revisione anche di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche, con possibile insorgenza, per le amministrazioni medesime, di maggiori oneri riferiti alle prestazioni in questione rispetto ai costi già previsti a legislazione vigente. Ciò in relazione sia a costi per prestazioni professionali distintamente computati sia a quelli posti complessivamente a carico di stanziamenti disposti per la realizzazione di opere ed interventi (tenuto conto che in questo ultimo caso l'incremento della spesa per prestazioni professionali comporterebbe una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per le opere e gli interventi medesimi).
  Per quanto riguarda, invece, le prestazioni concordate dopo l'entrata in vigore della proposta di legge in esame, non formula osservazioni per quanto attiene ad eventuali maggiori oneri di carattere diretto: ciò anche in coerenza con la mancanza di effetti ascritti all'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che aveva introdotto una disciplina di analogo tenore per gli avvocati. Riguardo a tale aspetto reputa comunque utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.
  Quanto all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 10. pur rilevando che le norme in esame escludono la corresponsione di qualsiasi emolumento comunque denominato ai suoi componenti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se dalla sua istituzione possano derivare, per il Ministero competente, oneri legati al funzionamento e alle attività di segreteria.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), facendo presente che da tale nota emerge la necessità di predisporre una apposita relazione tecnica.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

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  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
Seguito esame C. 522 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che è ancora in corso la predisposizione della relazione tecnica.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, nel ricordare che la rappresentante del Governo nella precedente seduta aveva fornito i chiarimenti richiesti dalla relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3146 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'attività della Cabina di regia ministeriale per l'attuazione degli interventi del PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 5, come risulta dalla relazione tecnica, potrà essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri;

    il Servizio centrale per il PNRR, istituito ai sensi dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, ha carattere permanente, giacché svolge le attività attribuite dal medesimo articolo 6 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali;

    le funzioni assegnate al Servizio centrale per il PNRR, difatti, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa Next Generation EU e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del carattere permanente delle riforme da avviare e degli investimenti previsti dal PNRR;

    l'ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR, di cui al comma 1 dell'articolo 7, recante Pag. 75disposizioni in materia di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, ha carattere permanente giacché svolge le attività ad esso attribuite dal medesimo articolo 7 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali;

    le funzioni ad esso assegnate difatti, analogamente a quanto visto per il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa Next Generation EU e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del carattere permanente delle riforme da avviare e degli investimenti previsti dal PNRR;

    inoltre, il numero dei dirigenti da assumere è desumibile dalla lettura complessiva e congiunta delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, in cui si prevede di attribuire 14 incarichi dirigenziali non generali (11 previsti dall'articolo 6 e 3 dall'articolo 7), di cui 7 da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e i restanti 7 da assegnare in deroga ai vigenti limiti assunzionali;

    la relativa copertura finanziaria è invece indicata al comma 3 dell'articolo 6 e al comma 9 dell'articolo 7, rispettivamente per 11 e 3 incarichi dirigenziali non generali;

    i 7 incarichi di livello dirigenziale non generale a tempo determinato previsti presso la Ragioneria generale dello Stato sono costituiti da posti di nuova istituzione per i quali è prevista la corrispondente copertura finanziaria complessivamente al comma 3 dell'articolo 6 e al comma 9 dell'articolo 7;

    gli specifici protocolli d'intesa che le amministrazioni centrali titolari di interventi possono stipulare con la Guardia di finanza, di cui al comma 8 dell'articolo 7, e i compiti in materia di controllo di gestione sull'attuazione del PNRR attribuiti alla Corte dei conti, di cui al comma 7 del medesimo articolo 7, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché possono essere attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    per il calcolo dell'onere complessivo derivante dall'articolo 8, in materia di coordinamento della fase attuativa, è stato considerato il trattamento retributivo medio dei dirigenti di livello generale e di livello dirigenziale non generale in servizio presso le amministrazioni centrali, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolari di interventi previsti nel PNRR;

    tale quantificazione si riferisce a strutture eventuali sia nell'istituzione che nella composizione delle stesse, la cui costituzione potrà avvenire con decreto del Ministro di riferimento con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, allorché si provvederà alla verifica della correttezza dell'onere previsto – che comunque rappresenta un limite massimo di spesa – nonché della capienza delle risorse disponibili;

    l'articolo 14, comma 1, in materia di estensione della disciplina del PNRR al PNC, prevede una clausola di carattere generale sull'applicazione al PNC di misure e procedure di accelerazione e semplificazione, coerente con quanto già previsto nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021;

    si tratta pertanto del rinvio a norme di carattere procedimentale, la cui applicazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come rappresentato nella relazione tecnica;

    in particolare, l'articolo 6 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Servizio centrale per il PNRR cui non viene affidata la gestione delle risorse del PNC nell'ambito Pag. 76del Fondo di rotazione NGEU, posto che tali risorse saranno iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dei Ministeri titolari degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021;

    ferma restando tale gestione contabile, agli interventi del PNC cofinanziati dal PNRR si applicheranno le procedure di monitoraggio proprie del PNRR, come già previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, senza che ciò richieda l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie ulteriori rispetto a quelle già considerate nell'ambito dell'articolo 6 del presente decreto-legge;

    il Fondo sviluppo e coesione concorrerà al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nella misura complessiva massima di circa 15,5 miliardi di euro, secondo un profilo di spesa definito nel cronoprogramma degli interventi del PNRR in misura compatibile con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica con riferimento al predetto Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri ad esso imputati dall'articolo 16, comma 1, lettera a), e l'utilizzo delle stesse non pregiudica ulteriori finalità già previste a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo;

    le risorse del Fondo per esigenze indifferibili (FEI) previste a copertura risultano effettivamente sussistenti e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione del profilo temporale della spesa, e delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo;

    all'articolo 20, che prevede rimborsi per i richiedenti nell'ipotesi di ritardi amministrativi nelle procedure VIA, concernenti progetti ricompresi nel PNRR o finanziati sul fondo complementare, nonché progetti attuativi del PNIEC, si rileva che gli stanziamenti previsti per il rimborso dei diritti di istruttoria sono stati stimati in base alla serie storica dei diritti versati corretti con specifici parametri indicati in relazione tecnica, valutando altresì il tasso di ritardo ipotizzato nel rilascio del provvedimento di VIA;

    gli importi ivi previsti sono pertanto stati calcolati in via prudenziale e assicurano la copertura degli eventuali rimborsi, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le quantificazioni riportate nella relazione tecnica, quindi, anche con riferimento alla limitazione degli oneri al triennio 2021-2023, risultano corrette, in quanto la procedura VIA si colloca nella fase iniziale relativa all'iter autorizzativo di progetti di investimento, la cui realizzazione dovrà essere completata entro i termini previsti dai cronoprogrammi di spesa del PNRR e PNC e del PNIEC;

    all'articolo 21, in materia di avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico, la riduzione dei termini previsti per i progetti sottoposti alla cosiddetta fast track è bilanciata dal rafforzamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, oltre a essere formata da componenti a tempo pieno – diversamente da quanto previsto per la Commissione VIA “ordinaria” di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo – è stata ora rafforzata nell'organico, passando da 20 a 40 membri;

    peraltro, nel decreto-legge n. 92 del 2021, in corso di conversione presso le Camere, è stato previsto un importante rafforzamento del personale del Ministero della transizione ecologica, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità; inoltre, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano Pag. 77nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero potrà avvalersi fino ad un massimo di trenta tecnici dell'Enea e dell'Ispra, che presteranno servizio in posizione di comando presso gli uffici del medesimo Ministero;

    l'articolo 23 è volto a prevedere una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) al fine di migliorare la qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate;

    in tal modo, si persegue l'obiettivo di snellire e velocizzare le successive fasi procedurali del provvedimento autorizzatorio unico regionale, cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella fase preliminare in argomento, facilitandone le relative attività nel corso del PAUR;

    pertanto le amministrazioni interessate provvederanno alle attività in argomento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già impiegate per la procedura relativa al PAUR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    più in generale, le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste nella nuova disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all'articolo 24, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di compiti già svolti a legislazione vigente che ora vengono declinati secondo le nuove modalità e termini procedurali nell'ottica di semplificare ed accelerare l'adozione del PAUR;

    l'interpello in materia ambientale, di cui all'articolo 27, costituisce una facoltà in capo alle amministrazioni indicate nella norma in esame, che potranno pertanto formulare quesiti al Ministero della transizione ecologica, ove ritenuto necessario, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento alle attività spettanti al Ministero della transizione ecologica, i compiti previsti dal medesimo articolo 27 saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che nel decreto-legge n. 92 del 2021, in corso di conversione presso le Camere, come accennato in precedenza, è stato previsto un importante rafforzamento del personale del Ministero, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità e un incremento “strutturale” della pianta organica di 155 unità;

    all'articolo 29, comma 4, con riferimento alla Segreteria tecnica ivi prevista, viene fissato un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico e viene indicato un limite di spesa annuo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 alla cui copertura si provvede, per gli anni 2022 e 2023, con le risorse disponibili in bilancio derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

    all'articolo 33, sono stati considerati, ai fini della stima degli oneri derivanti dagli incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana ivi previsti, i dati di spesa ipotizzati in sede di introduzione e modifica del cosiddetto Superbonus 110 per cento, per un totale di circa 9,8 miliardi di euro;

    nella relazione tecnica originaria della legge di bilancio 2021, che estendeva l'aliquota in esame alle spese per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche legate alla riqualificazione energetica, era stata ipotizzata una spesa Pag. 78pari all'1 per cento di detto ammontare (circa 98 milioni);

    in considerazione della estensione dell'agevolazione, operata dal presente provvedimento, anche agli interventi antisismici, è stato ipotizzato, prudenzialmente, il 50 per cento di quanto stimato nella relazione tecnica originaria, posto che tali interventi rappresentano circa un terzo di quelli di riqualificazione energetica, per un totale di spesa interessata di circa 49 milioni di euro;

    ai fini della stima, considerando l'aliquota agevolata del 110 per cento, sono stati stimati i differenziali rispetto alle aliquote vigenti per le spese in esame per gli anni 2021 (50 per cento) e a partire dal 2022 (36 per cento) e la nuova rateizzazione in 5 e 4 anni, rispettivamente per il 2021 e 2022;

    è stato inoltre considerato, come evidenziato in precedenti relazioni tecniche, l'effetto correlato alla spesa indotta (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti, circa il 23 per cento);

    ai fini della stima, l'esclusione dell'obbligo di una specifica asseverazione sullo stato degli edifici non risulta avere impatti sul gettito, giacché la stima originaria è stata effettuata prendendo in considerazione gli interventi che potenzialmente possiedono le caratteristiche adatte per la fruizione delle agevolazioni fiscali collegate al Superbonus, senza operare alcuna esclusione collegata a limitazioni burocratiche e tecniche;

    gli effetti finanziari derivanti dalla fruizione della detrazione e quelli derivanti dalla fruizione del credito d'imposta sono stati stimati ipotizzando una ripartizione, tra le due tipologie di benefici, nella percentuale del 50 per cento del totale della spesa, pertanto le differenze di importi complessivi sono dovuti ai diversi effetti finanziari tra le due modalità di fruizione;

    in particolare, per quanto riguarda gli effetti previsti per l'anno 2021, è stata ipotizzata una quota di perdita di detrazione già nel primo anno sulla base del metodo previsionale, coerentemente con la metodologia consolidata negli anni per questa tipologia di detrazioni;

    il recente pronunciamento EUROSTAT in materia di cessione di crediti non determina effetti finanziari diversi da quelli stimati con riferimento alle norme di modifica del Superbonus, giacché EUROSTAT, in attesa di una più estesa trattazione dei crediti d'imposta cedibili nell'ambito della revisione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici, ha esplicitamente accettato la classificazione in “non pagabili” dei crediti del Superbonus, che possono quindi essere registrati a riduzione delle entrate nell'esercizio in cui si utilizzano;

    la disciplina prevista dall'articolo 34, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, risulta compatibile con la normativa europea, giacché l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, recepita dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, si limita a prevedere che, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni e ai requisiti ivi indicati, senza necessità di previa notifica alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535;

    le disposizioni di cui all'articolo 37, recante misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, attengono ad aspetti di tipo procedimentale nel quadro delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi e delle relative attività istruttorie, per le quali le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    gli oneri di istituzione e sviluppo del Sistema di gestione di deleghe (SGD), di cui Pag. 79all'articolo 38, in materia di diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale, sono a carico del PNRR, mentre gli oneri strutturali trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio;

    gli oneri per l'integrazione in Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) delle liste elettorali comunali, di cui all'articolo 39, quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, sono posti a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 39, e l'utilizzo delle citate risorse non pregiudica le ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente;

    l'articolo 40, in materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento all'articolo 42, in materia di piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, la percentuale delle persone che forniscono un contatto mail è del 30 per cento e non del 20 per cento, ed è stata stimata sulla base dei dati di contatto trasmessi dalle regioni relativamente alle persone vaccinate ed è confermata dai dati elaborati al 21 giugno 2021 dai quali risultano generati circa 15 milioni di certificati di cui 11 milioni e 780 mila hanno un dato di contatto e di questi ultimi 3 milioni e 634 mila, pari al 30,8 per cento, hanno un dato di contatto costituito da e-mail;

    si è inoltre considerato che le persone senza dati di contatto, per le quali quindi non è possibile inviare sms e che potrebbero richiedere il rilascio del certificato a vista o tramite altri canali, sono 3 milioni e 226 mila, pari al 21,5 per cento delle certificazioni emesse per vaccinazione, e che tale percentuale può essere estesa per analogia anche ai certificati emessi per test;

    con riferimento alla gestione della piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), la stessa relazione tecnica rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento ad hoc da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo;

    infatti, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato SOGEI Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che l'Unione europea stanzierà (in totale circa 30 milioni di euro);

    con riferimento all'avvalimento del cosiddetto sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte della piattaforma per il Digital green certificate (DGC), si evidenzia che le attività di implementazione e conduzione della piattaforma DGC nonché gli adeguamenti previsti al Sistema TS per consentire l'acquisizione dei dati necessari alla generazione dei DGC, sono remunerate nell'ambito della Convenzione fra MEF-RGS e Agenzia delle entrate e Sogei per l'attuazione del Sistema TS, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché delle funzionalità previste dai successivi interventi normativi;

    tale Convenzione prevede Accordi attuativi distinti tra RGS-Agenzia delle entrate e RGS-SOGEI e risulta, attualmente, in regime di proroga fino al 31 dicembre 2021;

    RGS e SOGEI definiscono poi annualmente i piani delle attività realizzative e le relative stime dei costi, nell'ambito del finanziamento previsto ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 come successivamente integrato;

    le attività inerenti all'attuazione del DGC e della Piattaforma nazionale da parte di SOGEI nell'ambito della Convenzione tessera sanitaria, secondo quanto definito dal gruppo di lavoro interministeriale (inclusa Pag. 80 l'acquisizione dei certificati di guarigione, la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC, il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria), sono in corso di inserimento in una specifica integrazione al vigente Piano per le attività 2021, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le attività di evoluzione dell'App Immuni per la gestione della certificazione verde digitale sono altresì remunerate nell'ambito della Convenzione per la gestione del sistema nazionale di contact tracing digitale “Immuni” stipulata in data 25 maggio 2021 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale, il Ministero della salute e SOGEI;

    l'utilizzo per finalità di copertura del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, previsto dall'articolo 42, comma 4, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo

    la copertura finanziaria per le 10 unità di personale di livello non dirigenziale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, da utilizzare in posizione di comando, distacco, fuori ruolo in servizio presso la struttura temporanea a supporto del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'attività finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, di cui all'articolo 45, recante misure in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è stata prevista al fine di non imputare interamente agli stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) gli oneri derivanti dal trattamento economico complessivo da corrispondere a tale personale, di cui comunque è stato quantificato esclusivamente il trattamento retributivo fondamentale (tabellare, indennità di amministrazione, incremento contrattuale, oneri riflessi) restando il trattamento retributivo accessorio a carico dei fondi per il salario accessorio del MIMS;

    non è stato invece previsto il riconoscimento di un'indennità al Presidente del citato Comitato speciale in quanto la figura del Presidente del Comitato coincide con il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è chiamato a presiedere il Comitato nell'ambito dei suoi compiti istituzionali;

    l'incremento della percentuale di anticipazione sul prezzo dell'appalto, prevista dall'articolo 48, recante semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, poiché non incide sulle dinamiche di spesa prefigurate per ogni singolo intervento ai fini dell'utilizzo delle risorse annuali stanziate;

    gli effetti ascritti e i conseguenti impatti sui saldi di finanza pubblica derivanti dal comma 4 dell'articolo 49, recante modifiche alla disciplina del subappalto, corrispondono a quelli descritti nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica;

    ai fini della stima dei predetti effetti su fabbisogno e indebitamento si è tenuto conto infatti della natura e della tipologia dell'intervento e del relativo profilo di spendibilità sulla base delle informazioni disponibili;

    l'articolo 51, recante modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di semplificazioni, ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come risulta dalla relazione tecnica;

    gli adempimenti previsti dal comma 5 dell'articolo 53, in relazione alla gestione e implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse, nonché in relazione al fascicolo virtuale dell'operatore economico, istituito presso la medesima Banca dati Pag. 81nazionale dei contratti pubblici, non introducono ulteriori oneri informativi in capo alle stazioni appaltanti, ma apportano modifiche esclusivamente con riguardo al soggetto cui tali dati sono trasmessi ai fini dell'implementazione della Banca dati nazionale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    l'articolo 56, che introduce deroghe di natura ordinamentale alla disciplina di cui al DPR n. 380 del 2001, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in relazione ai programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR e di competenza del Ministero della salute, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le risorse del Fondo esigenze indifferibili, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 57, in materia di Zone economiche speciali (ZES), risultano effettivamente sussistenti e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

    analogamente, le risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, anch'esse utilizzate a copertura dei citati oneri, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo risulta compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta finalizzato;

    appare necessario dal punto di vista formale inserire all'interno della novella al comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotta dal comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 57 del provvedimento in oggetto, la complessiva autorizzazione di spesa concernente il personale tecnico e amministrativo previsto a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), integrando conseguentemente la norma di copertura finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 57, posto che nell'attuale formulazione del testo detta informazione è ricavabile solo in via indiretta dal combinato disposto del predetto comma 7-quater e della citata norma di copertura finanziaria;

    l'utilizzo per finalità di copertura del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previsto dal comma 4 dell'articolo 57, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo e non determina effetti negativi sul fabbisogno di cassa;

    all'articolo 58, in materia di accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne, l'avvalimento dell'Agenzia per la coesione territoriale da parte del Ministro per il sud e la coesione territoriale, può aver luogo nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria ivi prevista;

    le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate per finalità di copertura dall'articolo 59, recante disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica ulteriori finalità già previste a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo;

    l'articolo 60, in materia di rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 64, in materia di valutazione dei progetti di ricerca e misure attuative del PNRR nel campo della ricerca, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 riguarda l'annualità 2021 e gli importi in conto residui cui si fa riferimento risultano già scontati nelle stime tendenziali di finanza pubblica;

    le risorse utilizzate a copertura del comma 7 dell'articolo 64 risultano disponibili anche per gli anni successivi al 2021 e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione delle finalità a cui esse sono destinate a legislazione vigente;

Pag. 82

    l'articolo 65, recando modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, è finalizzato a meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal MIMS, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006;

    i compiti e le funzioni dell'Agenzia, come ridefiniti dalla disposizione in esame, pertanto, possono essere svolti nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 66, comma 2, in materia di Carta europea della disabilità, non comporta la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui l'INPS non possa provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: , con oneri fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

  Conseguentemente, all'articolo 57 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge in oggetto dispone la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e che oggetto di esame è il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante definizioni, non formula osservazioni. Pag. 83
  Circa i profili di quantificazione degli articoli 2 e 3, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e Autorità delegata, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, concernente il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, pur tenendo conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, al fine di confermare la neutralità delle stesse – evidenziata dalla relazione tecnica – andrebbe a suo avviso acquista una valutazione del Governo volta ad escludere, nei confronti delle «autorità» civili e militari che possono essere chiamate a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale, la corresponsione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, e rimborso spese aggiuntivo rispetto a trattamenti già spettanti ai sensi della previgente legislazione.
  Con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli da 5 a 7, 11, 12 e 18, concernenti l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché organizzazione e funzioni e disposizioni in materia di personale, evidenzia che per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale viene previsto un fondo con una dotazione di euro 2.000.000 per il 2021, euro 41.000.000 per il 2022, euro 70.000.000 per il 2023, euro 84.000.000 per il 2024, euro 100.000.000 per il 2025, euro 110.000.000 per il 2026 ed euro 122.000.000 annui a decorrere dal 2027. In proposito ritiene che andrebbe preliminarmente acquisito l'avviso del Governo riguardo all'effettiva possibilità di configurare la spesa in questione entro limiti massimi, tenuto conto che la stessa appare prevalentemente riferita ad oneri di personale caratterizzati da una ridotta modulabilità. Ciò posto, con riferimento specifico ai limiti di spesa indicati, rileva che la relazione tecnica riporta, con riguardo a ciascuna annualità, le componenti d'onere riferite a spese di personale, spese di funzionamento e spese per servizi informatici e professionali senza esplicitare i dati sottostanti i limiti di spesa indicati. Osserva che non sono inoltre riportate le quantificazioni specificamente riferite alla spesa per le diverse categorie di personale. Risulta quindi a suo parere necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle somme stanziate, al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità indicate dalle norme. I suddetti dati ed elementi andrebbero forniti con specifico riguardo:

   agli emolumenti da corrispondere agli organi dell'Agenzia (direttore generale, vice direttore e Collegio dei revisori dei conti). Inoltre, il numero dei componenti del Collegio dei revisori dei conti appare, a suo parere, indeterminato, non essendo definito dalla disposizione ma demandato ad un successivo regolamento in merito al quale non viene prevista una fase di verifica parlamentare;

   al trattamento economico del «personale dell'Agenzia» che viene parificato a quello in godimento dei dipendenti della Banca d'Italia. In particolare, premesso che tale parificazione, come sembrerebbe dedursi stando alla lettera della disposizione, viene riferita alla generalità del personale (comprensivo di quello di ruolo, di quello a contratto, degli eventuali esperti e di quello del Ministero della difesa di cui viene prevista la possibilità d'impiego), andrebbero a suo avviso forniti chiarimenti in merito all'effettiva platea interessata alla predetta disposizione;

   alla ripartizione tra le diverse categorie di personale. Rileva in proposito che, mentre il personale a tempo indeterminato e gli esperti vengono individuati nei limiti di contingenti massimi, la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato nonché l'impiego di personale del Ministero della difesa vengono demandati a successivi strumenti di normazione secondaria, con riferimento ai quali non viene prevista una fase di verifica parlamentare dei connessi oneri. In proposito ritiene che andrebbero acquisite indicazioni riguardo anche al predetto personale, tenuto conto che i limiti di spesa indicati dalla relazione Pag. 84tecnica sono riferiti in modo indistinto a tutto il personale (a tempo determinato ed indeterminato);

   alla dotazione organica dell'Agenzia, all'interno della quale viene individuato un numero complessivo di personale di ruolo di 300 unità, di cui fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale. Al riguardo, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica andrebbe a suo avviso fornito un quadro della proiezione almeno decennale dei relativi oneri (comprensivi delle componenti fondamentali ed accessorie dei trattamenti economici) al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale interessato. Reputa opportuno il chiarimento considerato che le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia sono demandate all'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 8, in merito al quale, come già detto, non viene prevista una fase di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari.

  Con riguardo, inoltre, alle funzioni assegnate all'Agenzia, pur considerando che, come riferito dalla relazione tecnica, molte di queste derivano dal conferimento di funzioni già attribuite al Ministero per lo sviluppo economico, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio e all'Agenzia per l'Italia digitale, e che l'assetto organizzativo dell'Agenzia viene delineato dal provvedimento in esame «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili», ritiene che andrebbe chiarito se tale limite debba intendersi come limite massimo della spesa imputabile alla istituenda Agenzia oppure come limite relativo al finanziamento a valere sul bilancio dello Stato.
  Non ha alcunché da osservare in merito all'attività di collaborazione tra l'Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali la cui disciplina viene demandata alla stipula di appositi protocolli d'intenti; ciò nel presupposto, sul quale reputa necessaria una conferma dal Governo, che tale collaborazione, come previsto dalla norma, venga attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda i meccanismi di finanziamento dell'Agenzia, evidenzia che l'articolo 18, comma 1, istituisce presso il MEF un apposito capitolo di bilancio per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 (ossia per gli oneri derivanti dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e ne prevede la dotazione, su base permanente, provvedendo alla relativa copertura ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 18.
  Osserva che peraltro il comma 1 dell'articolo 11 demanda alla legge di bilancio la determinazione dello stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia, che deve essere iscritto sul predetto capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.
  Osserva pertanto che, posto che le esigenze finanziarie dell'Agenzia sono state individuate e coperte dal presente decreto, dal testo sembrerebbe desumersi che lo stanziamento annuale rinviato alla legge di bilancio dall'articolo 11, comma 1, in esame sia riferito ad eventuali fabbisogni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla relazione tecnica e coperti direttamente dal provvedimento in esame.
  Ove questa interpretazione fosse confermata, e tenuto conto che la previsione che rinvia alla legge di bilancio lo stanziamento per l'Agenzia non è commentata dalla relazione tecnica, andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo riguardo al meccanismo di finanziamento prefigurato. Ciò in quanto:

   ove il finanziamento ulteriore dell'Agenzia fosse una semplice eventualità, la previsione sarebbe una mera specificazione di quanto già previsto, in relazione ai contenuti del disegno di legge di bilancio, dagli articoli 21 e 23 della legge di contabilità e finanza pubblica, ai cui sensi – in sintesi – nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere proposti rifinanziamenti Pag. 85 o definanziamenti di spese autorizzate entro limiti massimi da disposizioni legislative;

   nell'ipotesi in cui, invece, si trattasse di effetti finanziari prevedibili in base alla configurazione e alle funzioni dell'Agenzia, la quantificazione e la copertura degli oneri dovrebbe essere – ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge di contabilità – «contestuale» alle norme istitutive, e non rinviata a provvedimenti successivi o alla legge di bilancio.

  Per quanto riguarda, invece, il comma 2 dell'articolo 11, ai cui sensi costituiscono entrate dell'Agenzia i proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018, del decreto-legge n. 105 del 2019 e del decreto legislativo n. 259 del 2003, ritiene che andrebbe confermato che la riassegnazione a spesa dei predetti proventi non incida su entrate iscritte nei tendenziali o su altre destinazioni di spesa previste a legislazione previgente.
  Infine, in merito all'articolo 18, comma 3, che prevede una procedura di accertamento e assegnazione ad un fondo di spesa (Fondo esigenze indifferibili), a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia, di risorse, anche in conto residui, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che il profilo di spesa connesso all'impiego di tali risorse sia compatibile con quello già scontato in relazione alle medesime somme nelle previsioni tendenziali.
  In relazione ai profili di quantificazione degli articoli da 8 a 10, concernenti il Nucleo per la cybersicurezza e gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità della norma, con specifico riguardo all'esclusione di emolumenti e gettoni di presenza da corrispondere ai partecipanti ai lavori del Nucleo per la cybersicurezza, andrebbe a suo parere chiarita la portata applicativa della norma, che sembra esplicitare tale esclusione solo con riferimento alle riunioni del Nucleo in formato integrato quando è tenuto ad affrontare le situazioni di crisi di natura cibernetica e non in via generale quando il Nucleo opera in via ordinaria a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza. Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, rammenta che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1: nel rinviare in proposito alle osservazioni riferite all'articolo 7, ritiene che andrebbe precisato se detta funzione sia sostenibile nel quadro delle risorse previste per la medesima Agenzia.
  In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 15 e 16, in materia di adeguamento della normativa alla nuova ripartizione delle competenze in materia di cybersicurezza, rileva che le norme apportano modifiche di coordinamento alla legislazione previgente in considerazione del passaggio all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni in precedenza attribuite ad altri enti e amministrazioni e dunque non formula osservazioni.
  Per ciò che attiene all'articolo 17, recante disposizioni transitorie e finali, rileva che i commi 1 e 2 stabiliscono che l'Agenzia svolga alcune funzioni proprie «con l'ausilio» di organi centrali del Ministero dell'interno. A tal proposito dovrebbe essere chiarito, a suo parere, se l'espressione, come parrebbe, faccia rinvio a forme di avvalimento amministrativo: in ogni caso, considerato che le norme non pongono limiti espliciti a tali richieste di ausilio o avvalimento e che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi sulla questione, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione circa i possibili oneri derivanti dall'aggiunta di nuovi compiti amministrativi in capo a strutture ministeriali le cui risorse sono dimensionate per le attribuzioni ordinarie che alle stesse fanno capo.
  Riguardo ai commi 3 e 4, che attribuiscono al personale dell'Agenzia la qualifica di agente di pubblica sicurezza, non ha osservazioni considerato che a disposizioni Pag. 86di analoga portata non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito ai profili di copertura dell'articolo 18, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 18 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, relativi all'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 del provvedimento, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2021, 41 milioni di euro per il 2022, 70 milioni di euro per il 2023, 84 milioni di euro per il 2024, 100 milioni di euro per il 2025, 110 milioni di euro per il 2026 e 122 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata tra l'altro di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ciò anche in considerazione del suo incremento disposto dal successivo comma 3, che prevede che le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del citato Fondo, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.
  Infine, in merito ai successivi commi 4 e 5, che prevedono, rispettivamente, che i proventi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1, e che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto, non ha invece osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.
Nuovo testo Doc. XXII n. 42.
(Parere alle Commissioni III e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la XII Commissione ha trasmesso il testo della proposta di inchiesta parlamentare concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.
  Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, afferma che il testo, composto da sette articoli, prevede, in particolare, che la Commissione ha il compito di esaminare le responsabilità relative allo Pag. 87scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine dell'infezione e colpiti per primi dall'infezione stessa, con riferimento al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia. La Commissione – composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera – riferisce alla Camera circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 5, comma 3, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 80.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021.
  In conclusione, pur rilevando che il provvedimento non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, giacché gli oneri da esso derivanti sono a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di imputare gli oneri medesimi agli anni 2021 e 2022, anziché agli anni 2020 e 2021, posto che l'anno 2020 è ormai trascorso. Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del Doc. XXII n. 42, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo;

   considerato che, sebbene il provvedimento in oggetto non sia suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica giacché gli oneri da esso derivanti sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, dovrebbe essere valutata l'opportunità di imputare gli oneri medesimi agli anni 2021 e 2022, anziché agli anni 2020 e 2021, posto che l'anno 2020 è ormai trascorso,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:

  Si valuti l'opportunità di imputare gli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto agli anni 2021 e 2022».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Nuovo testo C. 2561 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia e che oggetto di esame è il testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione XII (Affari sociali), trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 6 luglio 2021). Segnala che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non lo sono.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché di quelle che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli da 1 a 7, recanti deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, rinvia alle osservazioni formulate Pag. 88al successivo articolo 8 (Disposizioni finanziarie).
  In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 8 e 8-bis, recanti disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia, rileva in via preliminare che l'introduzione dei nuovi benefici determina oneri che, in base sia all'articolo 8 sia a specifiche clausole ripetute per ciascuna delle norme di delega in parola, dovranno essere contenuti nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022) nonché nell'ambito delle risorse complessivamente derivanti dalla modifica o abrogazione di una serie di norme indicate dallo stesso articolo 8 del disegno di legge in esame. Osserva che, tuttavia, il comma 2 dell'articolo 8, richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Evidenzia pertanto che l'articolo 8, per un verso, sembra definire un limite di spesa per l'attuazione della delega – non individuato in termini numerici, ma commisurato a risorse già stanziate e a quelle attualmente destinate ad una serie di benefici, che sarebbero modificati o abrogati per effetto dell'esercizio della delega medesima – e, per altro verso, mediante rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della citata legge di contabilità, appare prefigurare anche l'utilizzo di risorse aggiuntive, da individuare prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi delle deleghe in esame. Premessa l'opportunità di una conferma in ordine a tale ricostruzione, osserva che la legge delega in esame non quantifica (né in via legislativa nella norma finanziaria, né nella relazione tecnica) gli oneri derivanti dagli interventi da attuare nell'esercizio delle deleghe conferite né dà conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a fini di copertura, che delimitano il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi (infatti le coperture possono derivare o dalla soppressione di taluni interventi o dalla loro modificazione, il che non rende possibile conoscere in via deduttiva, ex ante, il loro importo).
  Pur tenuto conto della complessità dell'intervento delegato e del richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – che comporta il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega – sarebbe a suo avviso opportuno acquisire, già in sede di esame parlamentare della legge delega, indicazioni sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega.
  In particolare, andrebbero indicate le risorse che, almeno in via di prima approssimazione, si ritiene di recuperare dalla modifica e/o dalla soppressione degli interventi attualmente in essere e i previsti utilizzi per le varie misure che la legge delega in esame prefigura; ciò pur considerando che una stima puntuale dell'impatto delle nuove previsioni potrà essere effettuata soltanto sulla base degli specifici contenuti della normativa delegata.
  In questo quadro, segnala che parte delle risorse individuate dall'articolo 8 per il finanziamento dei decreti da adottare è utilizzata anche a copertura dell'attuazione della delega di cui alla legge n. 46 del 2021, finalizzata al riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
  Circa la parziale sovrapposizione delle fonti di copertura ai fini dell'attuazione di due distinte deleghe, ritiene che sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo, con riferimento alla congruità delle risorse disponibili per le finalità degli interventi delegati e alla ripartizione delle risorse fra le diverse misure. Pag. 89
  Sempre in merito al rapporto fra le risorse disponibili (derivanti, rammenta, dal superamento di interventi previsti a legislazione vigente) e gli interventi progettati, con particolare riferimento al profilo della coerenza temporale fra coperture e nuovi oneri, sarebbe utile acquisire, a suo parere, elementi, qualora disponibili già in questa fase, circa la tempistica dell'introduzione dei nuovi benefici e del superamento di quelli attuali. Ciò anche considerato che talune misure (sia da superare sia da introdurre) sono di natura fiscale e dunque possono presentare peculiari profili di cassa, oltre che di competenza.
  Con specifico riferimento a specifiche fonti di finanziamento individuate dall'articolo 8 e più precisamente alla modifica o abolizione della detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR (articolo 8, comma 1, lettera b), numero 3), ritiene sarebbe utile un chiarimento circa la portata delle modifiche da introdurre, tenuto conto che l'articolo 6, comma 2, lett. b) del testo in esame prefigura, a sua volta, l'introduzione di detrazioni fiscali per contratti di locazione per figli iscritti all'università (pertanto l'intervento da superare per reperire risorse appare sostanzialmente coincidente con la nuova misura da attuare nell'esercizio della delega).
  Un chiarimento specifico andrebbe, infine, acquisito, a suo parere, con riferimento all'articolo 6-bis, introdotto in sede referente e riguardante la delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari, il quale non reca la clausola (presente negli articoli da 2 a 6) volta a contenere gli oneri dei decreti legislativi entro il limite delle risorse disponibili e non è richiamato specificamente dall'articolo 8 fra quelli per i quali sono appostate le risorse da rinvenire.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.
Atto n. 262.
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, Pag. 90e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 29 giugno 2021;

   rilevato che, conformemente a quanto già evidenziato in occasione dell'esame dell'analogo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'Atto n. 241:

    lo schema di decreto in esame non determina la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari, né tantomeno reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attività e al compenso dei predetti Commissari;

    risulta pertanto necessario inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria riferita alle attività dei Commissari ed ai relativi compensi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  Aggiungere in fine il seguente articolo: 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Ai Commissari straordinari di cui all'articolo 2 non spettano, in ragione degli incarichi ad essi attribuiti, compensi o emolumenti comunque denominati e dalla loro attività non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 621 del 9 luglio 2021: a pagina 6, seconda colonna, prima riga, sostituire le parole: «l'articolo aggiuntivo» con le seguenti: «gli articoli aggiuntivi Chiazzese 20.016 e 20.017,».