CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2021
624.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.
Doc XXII, n. 42.
(Parere alle Commissioni III e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III e XII, la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42 Formentini, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati in cui il virus si è manifestato inizialmente per evitarne la propagazione nel mondo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite III e XII.
  Illustrando il contenuto del testo in esame, rilevando innanzitutto come l'articolo 1, modificato durante l'esame in sede referente, al comma 1, istituisca la Commissione in oggetto, specificando, al comma 2, che essa ha il compito di esaminare le responsabilità relative allo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine del virus e colpiti per primi dall'infezione, con riferimento al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte della Organizzazione mondiale della sanità, avvenuta il 30 gennaio 2020, rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia.
  Il comma 3 prevede che la Commissione riferisca alla Camera circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori.
  L'articolo 2, al comma 1, prevede che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  Ai sensi del comma 2, con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.
  Ai sensi del comma 3, il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
  In base al comma 4, la nomina del Presidente è effettuata dalla Commissione stessa, nella sua prima seduta, nel corso della quale sono eletti anche due vicepresidenti e due segretari, applicando le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
  L'articolo 3 prevede, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e, al comma 2, che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  Ricorda, al riguardo, che la limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta fu introdotta la prima volta con la legge n. 277 del 2006, di istituzione della Commissione antimafia nella XV legislatura, per la necessità di predisporre adeguate cautele in ordine alla possibilità per la Commissione di disporre provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare le intercettazioni, al fine di tutelare i soggetti interessati, in quanto all'interno della Commissione non è attivabile quella garanzia che invece può ravvisarsi all'interno dell'autorità giudiziaria quando assume analoghi provvedimenti, che sono disposti dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
  Il comma 3 stabilisce la facoltà della Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste Pag. 31 parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Il comma 4 prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  Il comma 5 prevede che per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Ai sensi del comma 6, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, disciplinanti diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) alla calunnia (articolo 368), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla frode processuale (articolo 374), dall'intralcio alla giustizia (articolo 377) al favoreggiamento (articoli 378 e 379), alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis), al patrocinio o consulenza infedele (articoli 380 e 381) e alla punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-bis).
  Si dispone, altresì, al comma 7, primo periodo, che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso, prevedendosi altresì, al secondo periodo del medesimo comma, che debbano comunque essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto, prevedendo, al comma 1, che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
  Ai sensi del comma 2, la violazione dell'obbligo sopra indicato e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.
  L'articolo 5 circa l'organizzazione della Commissione il comma 1 prevede l'adozione di un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, prevedendo altresì che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che essa deliberi di riunirsi in seduta segreta.
  Ai sensi del comma 2, per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  Il comma 3 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 80.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, primo periodo, che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti; si prevede poi, al secondo periodo del medesimo comma, che con il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 1, sia stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, stabilisce che la Commissione conclude i propri lavori entro quattordici mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati entro il mese successivo una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e dei princìpi costituzionali, ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera Pag. 32può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo.
  Per quel che riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.
  L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce inoltre che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.
  In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.
  La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.
  Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.
  Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. Al riguardo la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di «giudicare», ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Federico FORNARO (LEU) esprime perplessità circa la finalità, attribuita all'istituenda Commissione di inchiesta, di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine del virus e colpiti per primi dall'infezione. Pur se la portata di tale previsione è circoscritta al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte della Organizzazione mondiale della sanità, avvenuta il 30 gennaio 2020, ritiene infatti che l'attribuzione a una Commissione parlamentare di inchiesta del compito di indagare sulla condotta di Stati esteri presenti indiscutibili profili problematici.

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  Stefano CECCANTI (PD) ritiene che la previsione alla quale ha fatto riferimento il deputato Fornaro presenti profili problematici non tanto dal punto di vista astratto, in quanto ben può essere, a suo avviso, ipotizzata un'inchiesta parlamentare sulla condotta di Stati esteri, qualora si ritenga che tale condotta possa aver recato danno al nostro Paese, quanto dal punto di vista concreto, essendo difficile immaginare quali strumenti attraverso i quali la Commissione possa esercitare i propri poteri in tale direzione.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come tali considerazioni attengano al merito del provvedimento e siano estranee all'oggetto dell'esame da parte del Comitato.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame, composto di 9 articoli, il quale è collegato alla legge di bilancio 2020 e reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
  In dettaglio, l'articolo 1 enuncia, in primo luogo, la finalità dell'intervento normativo, che contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile.
  Il comma 2 reca i princìpi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe, poi precisati da ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6 e 8.
  Il primo fra i criteri generali previsti al comma 2, lettera a), intende assicurare l'applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico.
  Il principio e criterio direttivo generale di cui al comma 2, lettera b), intende promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, nonché incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito e favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità,
  Il principio e criterio direttivo di cui alla lettera c) è diretto ad affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie, mentre quello di cui alla lettera d) prevede l'introduzione di misure organizzative, Pag. 34 di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e l'individuazione dei medesimi anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore.
  A tutela dei componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità, nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita la lettera e), la quale prevede esplicitamente che le misure di cui alle lettere da a) a d) siano configurate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare.
  Il criterio di delega di cui alla lettera f) intende garantire, abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della legge di delega, al fine di garantire il finanziamento degli interventi necessari per l'attuazione delle deleghe.
  Inoltre, il principio delega di cui alla lettera g) prevede il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti. Tale compito è stato ricondotto all'organismo, istituito dalla legge n. 46 del 2021, per monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno unico e universale.
  Nel corso dell'esame in sede referente, in conseguenza dell'approvazione della legge n. 46 del 2021, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, è stato soppresso l'articolo 2 del testo originario del disegno di legge, diretto appunto a disciplinare la delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico.
  A tale proposito ricorda che, considerata la necessità di introdurre, in via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità, il decreto-legge n. 79 del 2021 ha autorizzato l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio-dicembre 2021 per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in base alle diverse soglie ISEE, fino ad un livello ISEE pari a 50.000 euro, secondo gli importi per ciascun figlio minore stabiliti nell'Allegato 1 al decreto.
  L'articolo 3, in raccordo con il criterio direttivo di cui alla lettera c) dell'articolo 1, prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, tramite il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo.
  A tal fine, si intende razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo anche nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione formale (acquisto dei libri scolastici, di beni e servizi informatici per i figli a carico che non beneficiano di altre forme di sostegno) e l'educazione non formale dei figli (iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro – specifica introdotta durante l'esame in sede referente – e di musica; biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali).
  D'altra parte, si intende intervenire per garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione e il sostegno dei servizi socio-educativi e dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, oltre che il rafforzamento dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia (quest'ultimo obiettivo esplicitamente aggiunto durante l'esame in sede referente).
  Al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, si prevedono Pag. 35contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi e delle scuole per l'infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente stabiliti a livello regionale.
  Per i figli affetti da patologie fisiche e psichiche invalidanti, come specificato durante l'esame in Commissione, il criterio di delega indica la necessità di introdurre ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie, con riferimento anche ai disturbi del comportamento alimentare o a disturbi specifici dell'apprendimento ovvero in relazione a bisogni educativi speciali fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, comprese le spese di cura e riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati.
  Gli articoli 4 e 5, dettagliando i criteri direttivi di cui all'articolo 1, lettera b), prevedono e disciplinano deleghe al Governo, da esercitare entro ventiquattro mesi, per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità e per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
  L'articolo 4, in particolare, prevede, tra l'altro, di estendere la possibilità di fruire del congedo parentale sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio (in luogo del dodicesimo attualmente previsto), di stabilire un periodo minimo (non inferiore ai due mesi) di congedo parentale non cedibile all'altro genitore, di introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, nonché di estendere la possibilità di usufruire, previo preavviso, di un permesso retribuito di durata non inferiore alle cinque ore per anno, per ciascun figlio, per consentire ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui scolastici.
  Con riferimento ai congedi di paternità, si intende stabilire il principio che tale diritto sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e che non sia subordinato ad una determinata anzianità lavorativa (princìpi enunciati nell'articolo 4 della direttiva (UE) 1158/2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare), che sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e che la durata del congedo obbligatorio di paternità sia superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e progressivamente incrementata fino a novanta giorni lavorativi.
  Si prevede inoltre un aumento progressivo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato.
  L'articolo 5 specifica criteri e princìpi direttivi per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi vita/lavoro.
  A tal fine, si intende prevedere, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare, una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, nonché una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli.
  Al fine di sostenere l'applicazione di modalità flessibili di lavoro, si prevede l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti nazionali in materia.
  Per sostenere l'occupazione femminile si riserva altresì una quota del Fondo di garanzia per le piccole e le medie imprese all'avvio di nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per due anni. Per sostenere l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno non sono indicati interventi specifici, bensì il rafforzamento delle misure già a tal fine previste.
  L'articolo 6 reca una delega (da esercitare entro ventiquattro mesi) volta a sostenere l'autonomia finanziaria dei giovani attraverso detrazioni e agevolazioni per spese documentate per la locazione di abitazioni per figli maggiorenni iscritti a corsi universitari e per le locazioni ed acquisti della prima casa in favore di giovani coppie (meno di trentacinque anni) o delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni.
  La delega riguarda anche, tra l'altro, la previsione di agevolazioni fiscali e incentivi Pag. 36per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per persone con disabilità, senza limiti di età, nonché di detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa dei figli con disabilità, incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori.
  L'articolo 6-bis prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro un anno, per promuovere la conoscenza dei diritti e doveri dei genitori e di quelli inerenti la vita familiare e la promozione di una diffusione capillare di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare
  L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati.
  L'articolo 8 individua le risorse finanziarie necessarie, qualificandole come limite massimo di spesa.
  L'articolo 8-bis contiene la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge coinvolga diversi ambiti di competenza.
  In primo luogo, la finalità complessiva del provvedimento appare riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  Con riferimento poi alle singole materie oggetto della potestà di delega possono richiamarsi le materie sistema tributario, per quanto attiene alle forme di incentivazione fiscale, e ordinamento civile, per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali e del rapporto di lavoro (attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, rispettivamente dalle lettere e) ed l) della Costituzione), mentre il tema delle misure di sostegno all'educazione dei figli può essere considerato attuazione del diritto all'istruzione sancito dall'articolo 34 della Costituzione.
  Assume altresì rilievo la materia delle politiche sociali, di competenza regionale residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Ricorda in merito che, a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente.
  In proposito segnala come l'articolo 7 preveda l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, in materia di riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata – anche ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6 Pag. 37(sostegno alla spesa delle famiglie per l'autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promozione delle responsabilità familiari).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2), che illustra.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-06403 Iezzi: Iniziative per ristabilire il sistema delle riammissioni dei richiedenti asilo dall'Italia alla Slovenia.

  Aurelia BUBISUTTI (LEGA) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, osservando come nelle ultime settimane si sia assistito a massicci ingressi di clandestini dai confini sloveni; la ripresa dell'immigrazione illegale attraverso la rotta balcanica a parere degli interroganti è anche la conseguenza di una problematica sentenza del tribunale di Roma che ha stabilito la sostanziale illegittimità delle riammissioni informali dei richiedenti asilo dall'Italia alla Slovenia. Rileva quindi come il sistema di contrasto all'immigrazione illegale sia così entrato in profonda crisi. Nonostante la comunione di intenti tra Italia e Slovenia sulla necessità di fermare gli ingressi illegali in Europa e la convinzione che tale obiettivo sia perseguibile solo laddove lo Stato italiano abbia la capacità di dissuadere gli ingressi illegali sul proprio territorio, le forze dell'ordine si trovano infatti oggi sostanzialmente privi di uno strumento essenziale per il controllo dei flussi.
  A fronte di questa situazione, ricorda come l'incontrollato flusso di clandestini contribuisca a peggiorare il quadro epidemiologico e impedisca un rapido superamento dell'emergenza, stante la straordinaria incidenza del virus nei centri di accoglienza, come ha riconosciuto lo stesso assessore friulano alla sicurezza Pierpaolo Roberti, in quanto nell'impossibilità di rimpatriarli, infatti, lo Stato è costretto a ospitarli nelle strutture, dove il virus trova terreno fertile per la sua trasmissione.
  Ritiene che la gestione della migrazione della rotta balcanici è possibile per il nostro Paese solo attraverso la promozione della cooperazione con la Slovenia e, in particolare, attraverso la predisposizione di piani e azioni congiunte di controllo dei confini che consentano di impedire il traffico di essere umani. Il modo più efficace di impedirlo è far capire che il canale illegale non può essere, per la maggior parte di loro, la strada giusta; «don't come!» ha detto chiaramente la vicepresidente Kamala Harris nella sua visita di Stato in Guatemala, per poi aggiungere «e io sono convinta che, se vi presentate alla frontiera, sarete respinti».
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare per ristabilire al più presto il sistema delle riammissioni con la Slovenia, nonché quali strumenti si intendano mettere in campo per la lotta contro l'immigrazione illegale della rotta balcanica.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Aurelia BUBISUTTI (LEGA), replicando, si dichiara rassicurata dalla risposta del rappresentante del Governo, pur precisando che la particolare conformazione geografica dell'Italia, i cui confini sono esposti per chilometri al rischio di ondate migratorie irregolari, richiederebbero un ulteriore potenziamento degli organici delle Pag. 38forze dell'ordine per assicurare un adeguato presidio.
  Fa quindi presente che anche la Regione Friuli-Venezia Giulia sta cooperando con la Slovenia per l'individuazione di possibili soluzioni, nel tentativo di contrastare l'immigrazione illegale della rotta balcanica, che coinvolge in larga misura minori.
  Dopo aver ricordato che le problematiche in oggetto non attengano solo ai territori di confine, ma investano anche le aree più lontane della Bosnia ed Erzegovina, non potendosi ignorare lo stato di difficoltà in cui vivono quelle popolazioni, fa presente che continuerà a monitorare la situazione, auspicando che quanto preannunciato dal rappresentante del Governo si traduca in realtà e che l'Italia e l'Unione europea possano diventare protagoniste nella lotta contro l'immigrazione irregolare.

5-06404 Forciniti: Sull'attribuzione del livello di preposizione al rango di primo dirigente per il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) illustra la sua interrogazione, osservando che il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 ha disposto la soppressione del tribunale di Rossano, oggi Corigliano Rossano, terza città più grande della Calabria. Persiste, nonostante varie segnalazioni, la necessità di garantire una significativa presenza dello Stato nel territorio della Sibaritide, contagiato dalla criminalità organizzata.
  Fa notare che il 6 agosto 2018 il Sottosegretario per l'interno pro tempore Carlo Sibilia durante il primo Governo Conte, visitando la prefettura di Cosenza ha sostenuto l'esigenza di una maggiore presenza dello Stato nei territori «difficili», dove in passato si è registrato un arretramento da parte dello Stato, augurandosi di portare avanti un rimpinguamento delle risorse. Si augura che quella visita del rappresentante di Governo non sia stato solo una «passerella», considerato che allo stato la questione appare ancora in attesa di risoluzione e non è stata assunta alcuna iniziativa.
  Rileva come a far data dalla citata visita, il territorio della Sibaritide abbia continuato a registrare numerosi atti incendiari e intimidatori, oltre che omicidi di matrice 'ndranghetistica. Tale situazione ha reso necessario, il 28 gennaio 2019, un incontro presso la prefettura di Cosenza e una riunione tecnica di coordinamento, presieduta dallo stesso Sottosegretario Sibilia, il quale ha garantito, con toni trionfalistici, «la massima attenzione del Ministero dell'interno sulla esigenza di incrementare la funzionalità dei presidi di polizia mediante il dislocamento di ulteriore personale».
  Rileva tuttavia come il sindacato Les provincia di Cosenza abbia denunciato «che il Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano ha guadagnato semplicemente 3 agenti in prova di prima nomina» e abbia attaccato le istituzioni per le promesse non mantenute sul commissariato.
  Ricorda quindi che, in risposta alla sua interrogazione n. 5-04909, il 29 ottobre 2020 il Viceministro dell'interno pro tempore, durante il secondo Governo Conte, senatore Vito Crimi, relativamente all'elevazione a primo dirigente del commissariato Corigliano Rossano, ha dichiarato: «Per il Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano è stato previsto un organico pari a 71 unità del ruolo “ordinario” elevandone nel contempo il livello di preposizione alla qualifica di Primo Dirigente. Tale configurazione sarà prevista nel nuovo decreto ministeriale di individuazione dei posti di funzione dirigenziali, che sarà adottato nei prossimi mesi, nell'ambito del più complessivo progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
  Segnala altresì come il 6 maggio 2021, il segretario generale del sindacato di polizia Les, per mezzo degli organi di stampa, abbia lamentato «il sottodimensionamento del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano pari a 50 unità».
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali siano le ragioni ostative della mancata adozione del decreto ministeriale che prevede per il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano una qualifica Pag. 39 di primo dirigente, osservando che, su sua sollecitazione, ha recentemente ricevuto una risposta del Ministero dell'interno, nella quale si fa presente che tale atto sarà adottato entro il 2027. Fa presente che se ciò fosse vero, si registrerebbe una sostanziale resa dello Stato nei confronti di un territorio nel quale, per la forte influenza della criminalità organizzata, servirebbero risposte adeguate immediate.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), replicando, osserva come la risposta del rappresentante del Governo lo induca ad affermare che, oltre al danno, vi sia la beffa di dover constatare ricostruzioni dei fatti non corrispondenti alla realtà, dal momento che si rappresenta in quei territori un calo della criminalità che non appare verosimile, quasi a voler sottovalutare tale problematica.
  Si dichiara quindi sconcertato dall'atteggiamento evasivo del rappresentante del Governo, ricordando che da oltre due anni si attendono risposte concrete dell'Esecutivo, a fronte di ripetute sollecitazioni da lui poste attraverso atti di sindacato ispettivo. Fa presente che se venissero rispettate le tempistiche a lui preannunciategli dallo stesso Ministero dell'interno, in virtù delle quali il decreto sarebbe adottato entro il 2027, lo Stato lancerebbe un altro segnale di resa – oltre a quello già lanciato con la soppressione del tribunale di Rossano – che lascerebbe tale territori in balia delle mafie.

5-06405 Ceccanti: Sull'andamento della procedura per la concessione della cittadinanza italiana all'atleta Abdelhakim Elliasmine.

  Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, rilevando come essa concerna il tema della concessione della cittadinanza agli stranieri giunti in Italia in età minorile e che abbiano completato gli studi nel nostro Paese, con particolare riferimento alla vicenda di Abdelhakim Elliasmine, conosciuto come Hakim, il quale è giunto nel nostro Paese dal Marocco nel 2008, a soli otto anni, ha frequentato le scuole dell'obbligo in Italia, si è diplomato come perito elettrico nel 2018 e ha successivamente intrapreso una brillante carriera sportiva che lo ha portato ad affermarsi come uno dei migliori mezzofondisti del nostro Paese.
  Dopo aver ricordato come la richiesta di concessione della cittadinanza in via ordinaria, presentata dall'interessato, sia stata rifiutata per un'insufficienza reddituale di poche centinaia di euro e come la richiesta di concessione della cittadinanza italiana per meriti sportivi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 91 del 1992, presentata il 19 novembre 2019 dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera), non abbia avuto seguito, e come in conseguenza di ciò Hakim non potrà partecipare ai campionati europei under 23 di Tallinn, in programma dall'8 all'11 luglio, chiede se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di verificare, per quanto di competenza, lo stato della pratica per la concessione della cittadinanza ad uno dei migliori mezzofondisti italiani.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Elena CARNEVALI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta dettagliata, rilevando tuttavia come essa concerna soltanto la questione della concessione della cittadinanza in via ordinaria, a proposito della quale ritiene comunque necessario, in via generale, un ripensamento del requisito reddituale, che attualmente, soprattutto nel caso di richiedenti di giovane età, appare eccessivamente stringente, mentre non viene resa alcuna informazione circa la richiesta di cittadinanza per meriti sportivi promossa dalla Fidal.
  Auspica comunque che si addivenga rapidamente a una soluzione positiva della vicenda, al fine di consentire la partecipazione di Abdelhakim Elliasmine alle prossime competizioni internazionali.

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5-06406 Prisco: Iniziative per risolvere il problema della carenza dei segretari comunali, in particolare nei piccoli comuni.

  Augusta MONTARULI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, rilevando come essa sottoponga al Governo, recependo le sollecitazioni dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, la questione della carenza dell'organico dei segretari comunali.
  In tale contesto l'interrogazione chiede, dunque, quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda assumere per risolvere la grave carenza di segretari comunali, in particolar modo nei piccoli comuni, anche in considerazione del fondamentale ruolo svolto da tali enti locali, soprattutto nel periodo dell'emergenza sanitaria, nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Augusta MONTARULI (FDI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta e sollecita il Governo a mantenere alta l'attenzione sulla questione e ad adottare tempestivamente tutte le misure volte a consentire l'immissione in ruolo dei nuovi segretari comunali

5-06407 Marco Di Maio: Iniziative per rafforzare gli organici della Polizia di Stato nella provincia di Forlì-Cesena.

  Marco DI MAIO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Marco DI MAIO (IV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Prende atto favorevolmente della consapevolezza della situazione da parte del Ministero dell'interno, ma rileva come resti la necessità di un incremento dell'organico della Polizia di Stato nella provincia di Forlì-Cesena.
  Rileva infatti, da un lato, come i dati relativi all'organico attuale non tengano conto del fatto che una parte del personale presta servizio presso il centro di addestramento e non è quindi impiegata in compiti di ordine pubblico, e, dall'altro, come l'apertura al traffico dell'aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì, pur fortemente voluta da tutto il territorio, ponga problemi sotto il profilo dell'ordine pubblico, dal momento che il personale di polizia che verrà impiegato nell'aeroporto sarà comunque attinto dall'organico della questura.
  Per quanto concerne, infine, l'idoneità delle strutture, pur prendendo atto dell'assenza di patologie da stress lavoro correlato, che si deve anche alla dedizione del personale, ribadisce come l'attuale sede della questura sia inadeguata e come sia necessario il trasferimento in altri locali, possibilmente al di fuori del centro cittadino, anche per esigenze di operatività.

5-06408 Baldino: Iniziative per consentire il ripristino della stazione dei carabinieri nel comune di Mandatoriccio.

  Vittoria BALDINO (M5S) illustra la sua interrogazione, osservando come Mandatoriccio (CS) sia un comune di circa tremila abitanti che nel periodo estivo viene raggiunto da decine di migliaia di turisti e villeggianti, il quale, da quasi un secolo, ha potuto contare sulla presenza della stazione dei carabinieri, che ha garantito un controllo costante e capillare del territorio.
  Ritenendo i locali della stazione in via Nazionale, n. 113, non più idonei per una carenza di requisiti di funzionalità, l'Arma dei Carabinieri ha tuttavia chiesto alla prefettura di Cosenza – con nota prot. 100/960-1-1934 — di rescindere il relativo contratto di locazione. Al fine di mantenere il predetto presidio all'interno del territorio comunale, sono iniziate una serie di interlocuzioni istituzionale con la prefettura e con il Comando provinciale dell'Arma di Cosenza. Il comune di Mandatoriccio si è reso disponibile a concedere gratuitamente l'utilizzo dell'ex edificio della scuola media, Pag. 41previa esecuzione di lavori di adeguamento sismico e funzionale, chiedendo un sostegno economico al Ministero dell'interno, vertendo il comune in stato di dissesto finanziario. Nelle more dell'esecuzione dei predetti lavori e, prima ancora, del reperimento dei fondi, il Comando provinciale dei carabinieri ha disposto il trasferimento temporaneo, mediante «ripiegamento» presso il vicino comune di Scala Coeli e, come noto, il ripiegamento temporaneo delle stazioni diviene definitivo se entro ventiquattro mesi la stazione non rientra nella sua sede originaria.
  Per ovviare a tale eventualità e consentire ai comuni in dissesto finanziario il reperimento dei necessari fondi per interventi di adeguamento strutturale delle sedi di forze dell'ordine, ivi compresi i carabinieri, mediante l'approvazione di un emendamento da lei presentato è stato istituito un apposito fondo, in favore di quei comuni che intendono avviare lavori di manutenzione straordinaria per immobili da destinare alla Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri. Ritiene quindi necessario sbloccare i fondi dedicati per consentire l'inizio delle lavorazioni per l'adeguamento sismico e funzionale dell'immobile da destinare all'Arma dei carabinieri presso il comune di Mandatoriccio.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza il Ministro interrogato ritenga di adottare per consentire il rientro dal ripiegamento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Mandatoriccio, coinvolgendo ove necessario il prefetto, nonché quali iniziative di competenza, anche normative, intenda adottare per evitare la decadenza per decorso del termine per il rientro dal ripiegamento della citata stazione presso il comune di Mandatoriccio.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Vittoria BALDINO (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta del rappresentante di Governo, facendo presente che tale stato di insoddisfazione permarrà finché non verranno garantite le risorse che spetterebbero al comune di Mandatoriccio per consentire l'adeguamento sismico e funzionale dell'immobile da destinare all'Arma dei carabinieri o finché non verranno fornite spiegazioni circa l'esclusione di tale comune dall'accesso ai fondi destinati, esclusione che appare allo stato non motivata.
  Nell'auspicare che venga quantomeno posticipato il termine di 24 mesi, alla cui scadenza è previsto che il ripiegamento temporaneo delle stazioni divenga definitivo, fa presente che si aspetta riscontri concreti da parte del Ministero affinché siano fornite soluzioni serie alle problematiche di sicurezza di un territorio che non merita di essere abbandonato dallo Stato

  Fausto RACITI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.