CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2021
624.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 175

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alla I Commissione Affari costituzionali, sul testo della proposta di legge costituzionale in titolo, approvata dal Senato e adottata come testo base dalla Commissione di merito.
  Evidenzia quindi che la proposta di legge costituzionale, che consta di 3 articoli, all'articolo 1 aggiunge un nuovo terzo comma nell'articolo 9 della Costituzione, suddiviso in due periodi.
  In particolare al primo periodo del nuovo terzo comma, accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Sempre al primo periodo, viene inoltre introdotto un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni.
  Al riguardo, nel ricordare che la tutela degli ecosistemi è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, Pag. 176lettera s), della Costituzione, sottolinea come l'integrazione della previsione costituzionale sviluppi gli orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa. In particolare, la tutela del «paesaggio» costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura «espansiva», configurando l'ambiente non come mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì come valore primario e sistemico.
  Il secondo periodo dell'articolo 1 della proposta di legge ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta è così introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.
  Sottolinea che l'articolo 2 della proposta di legge introduce due modifiche all'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica.
  In particolare, la lettera a) interviene sul secondo comma dell'articolo 41 stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
  La relazione alla proposta di legge sottolinea al riguardo come, premettendo questi ulteriori due limiti a quelli, già vigenti, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, si è inteso «dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale princìpi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti».
  La lettera b) aggiunge al terzo comma dell'articolo 41, (il quale attualmente prevede che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali), la possibile destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali.
  L'articolo 3 della proposta di legge reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, si applichi alle predette regioni e province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.
  Ricorda, al riguardo, che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale che:

   lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al DPR n. 670 del 1972) riconosce alle Province la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4 nelle materie «caccia e pesca» e alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (rispettivamente numeri 15 e 16 dell'articolo 8, primo comma);

   lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia (di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1963) attribuisce alla regione potestà legislativa nella materia «caccia e pesca» (articolo 4, primo comma, n. 3) e prevede che la Regione possa adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione (tra l'altro) nella materia «fauna» (articolo 6, primo comma, n. 3);

   lo statuto speciale della Valle d'Aosta (di cui alla legge costituzionale n. 4 del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nelle materie «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» e «caccia e pesca» (rispettivamente alle lettere d) e l) dell'articolo 2, primo comma);

   lo statuto speciale della Sicilia (di cui alla legge costituzionale n. 2 del 1948) dispone che l'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione Pag. 177 esclusiva nella materia «pesca e caccia» (alla lettera l) dell'articolo 14, primo comma);

   lo statuto speciale della Sardegna (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia «caccia e pesca» (lettera i) dell'articolo 3, primo comma).

  Segnala, in tale ambito che, a seguito della riforma del Titolo V, la mancata indicazione della materia «caccia» nel novellato articolo 117 della Costituzione – in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente – ha determinato la sua riconduzione alla competenza residuale regionale. Tuttavia, pur costituendo la caccia materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione – senza che possa ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale – anche in tale ambito la Corte costituzionale ha chiarito che è tuttavia necessario (in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi (da ultimo sentenza n. 10 del 2019).
  Per quanto concerne la materia del commercio e detenzione di animali esotici ricorda che, con la sentenza n. 222 del 2003, la Corte costituzionale ha ricondotto la legge regionale impugnata (legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, recante Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici), alla tutela della salute, e non alla tutela dell'ambiente (sotto lo specifico profilo della tutela delle specie animali in estinzione) sulla base della finalità prioritaria della legge, consistente nella tutela igienico-sanitaria e nella sicurezza veterinaria, in rapporto a possibili pericoli di diffusione di malattie e di aggressione alle persone.
  In relazione alla tutela degli animali sottoposti a sperimentazioni a scopo scientifico e didattico, segnala che la Corte, nella sentenza n. 166 del 2004, ha asserito che l'esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca che della massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle sperimentazioni ha originato una serie di norme del decreto legislativo n. 116 del 1992 (ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 26 del 2014, di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), che costituiscono principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione; da ciò il divieto che possano essere sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali, riducendo ulteriormente la relativa libertà della ricerca scientifica o comprimendo l'attuale livello di tutela degli animali sottoponibili a sperimentazione.
  In tale contesto rammenta, infine, che nell'ordinamento, specifiche disposizioni hanno ad oggetto gli animali di affezione, tra le quali la legge n. 201 del 2010, che ha ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, e la legge n. 281 del 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

  Maria Cristina CARETTA (FDI) con riferimento alla prevista riserva di legge in tema di protezione degli animali, di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame, osserva che sarebbe opportuno prevedere che essa sia circoscritta agli animali d'affezione, dal momento che per gli animali da allevamento è già vigente una disciplina specifica.
  Al riguardo, segnale che il suo gruppo ha presentato alcune proposte emendative in tal senso presso la Commissione di merito.

Pag. 178

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 14 luglio 2021.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.