CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2021
614.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 30 giugno 2021.Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2561 e rilevato che:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni: in particolare, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fa riferimento al “secondo percettore di reddito”, fattispecie non prevista dal nostro ordinamento fiscale; la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 indica come principio direttivo della delega la previsione di detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari mentre il successivo articolo 8, comma 1, lettera b), numero 3) prevede la modifica o l'abolizione dell'analoga detrazione già presente nel Testo unico sulle imposte dei redditi (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del DPR n. 917 del 1986); l'articolo 8, comma 1, lettera a) utilizza a fini di copertura anche le risorse derivanti dalla “modificazione o abrogazione” di alcune misure legislative; al riguardo appare necessaria una maggiore determinazione della portata normativa della disposizione;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    le disposizioni dell'articolo 2 appaiono già confluite nella legge n. 46 del 2021 in materia di assegno unico per i figli; si pone pertanto l'esigenza di un coordinamento; Pag. 4 la medesima esigenza si pone con riferimento alla clausola di copertura finanziaria poiché sia il provvedimento in esame, all'articolo 8, comma 1, sia la legge n. 56 del 2021, all'articolo 3, comma 1, utilizzano a copertura le risorse stanziate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), in entrambi i casi nei limiti di tale autorizzazione di spesa;

    il comma 1 dell'articolo 7 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a una riformulazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, al coordinamento degli articoli 2 e 8 con la legge n. 46 del 2021.

  Il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) e dell'articolo 6, comma 2, lettera b);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di aggiungere, all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “Senato della Repubblica” le seguenti: “entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega” e, conseguentemente, di sopprimere il secondo periodo.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  La seduta comincia alle 14.50.

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.
C. 3170 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite IX e XIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Pag. 5

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CECCANTI, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Butti di assumerne le funzioni.

  Alessio BUTTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3170 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, è riconducibile a due ben distinte finalità: l'incremento della quota di finanziamento nazionale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e l'approvazione ex lege del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana Spa;

    per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 5 commi, 1 richiede l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare della comunicazione del Ministero delle politiche agricole al Ministero dell'economia sulla suddivisione tra i programmi regionali dell'importo destinato al FEASR e dell'inserimento da parte delle regioni delle risorse nei programmi regionali come finanziamenti nazionali integrativi; l'efficacia di un'altra disposizione è invece in parte subordinata alla definitiva approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte del Consiglio dell'Unione europea;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 2 dell'articolo 2 che prevede che l'efficacia dell'approvazione ex-lege del contratto di programma-parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana Spa, disposta dal comma 1, sia subordinata, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea; al riguardo, si valuti l'opportunità di indicare in termini più precisi, ad esempio attraverso l'inserimento nel testo di un apposito allegato, gli interventi ai quali si fa riferimento;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.55.