CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 giugno 2021
613.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 3039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flora FRATE (MISTO), relatrice, fa presente che la Camera è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione sul disegno di legge C. 3039, già approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione di due Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza sul lavoro. Nel segnalare che si tratta, in particolare, della Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e del relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e della Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006, ricorda che un disegno di legge di ratifica d'identico contenuto era stato esaminato nel corso della scorsa legislatura dal Senato della Repubblica, senza completare il proprio iter.
  Fa presente che il disegno di legge consta di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e le norme relative all'entrata Pag. 123 in vigore della legge del provvedimento.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge governativo, le Convenzioni di cui si chiede la ratifica costituiscono un quadro di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro adattabili alle condizioni nazionali. Esse promuovono una strategia che prevede azioni in quattro ambiti: formulazione, attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro; promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione, la collaborazione e la cooperazione piena e a tutti i livelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, nonché di tutte le altre persone interessate; definizione delle funzioni, delle responsabilità, degli obblighi e dei rispettivi diritti degli interlocutori sociali; sviluppo e diffusione delle conoscenze, istruzione, formazione e informazione.
  La medesima relazione illustrativa precisa che la nostra legislazione in materia risulta perfettamente allineata ai contenuti delle due Convenzioni oggetto di ratifica e non necessita, pertanto, di immediati interventi di adeguamento. Come evidenziato anche nella risoluzione n. 7-00656, recentemente approvata dalla Commissione, peraltro, i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell'OIL dovranno essere un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  Venendo al merito del provvedimento, segnala che la Convenzione n. 155 del 1981 su sicurezza e salute dei lavoratori si pone l'obiettivo di promuovere politiche nazionali basate sulla prevenzione, attraverso un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione, puntato al miglioramento dei sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro. Il Protocollo, approvato nel 2002, persegue l'obiettivo di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché la loro armonizzazione a livello mondiale, costituendo, pertanto, uno strumento di rafforzamento della Convenzione.
  Nell'evidenziare che quest'ultima consta di trenta articoli, suddivisi in cinque Parti, fa presente che alla Parte I, gli articoli 1 e 2 dispongono che la Convenzione si applichi, rispettivamente, a tutti i rami dell'attività economica e ai rispettivi lavoratori, anche se gli Stati membri hanno la facoltà di escludere settori e categorie di lavoratori, a causa di sostanziali problemi di applicazione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. In ogni caso, le esclusioni, totali o parziali, devono essere motivate e gli Stati membri sono tenuti a prevedere una progressiva applicazione delle tutele.
  L'articolo 3 reca le definizioni ricorrenti nel testo. Nella Parte II, l'articolo 4 impone agli Stati membri, alla luce delle proprie condizioni e prassi e in consultazione con le parti sociali più rappresentative, la definizione, l'applicazione e il riesame periodico di politiche volte alla prevenzione di infortuni e danni alla salute legati al lavoro, riducendo al minimo il rischio, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile. L'articolo 5 individua i principali ambiti di azione da considerare nelle politiche sulla sicurezza, sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente di lavoro, mentre l'articolo 6 dispone l'individuazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia a livello istituzionale sia con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori. L'articolo 7 prevede un'attività periodica di riesame e identificazione delle criticità, adozione di misure correttive e valutazione dei risultati.
  Nella Parte III, relativa alle azioni a livello nazionale, l'articolo 8 impone agli Stati membri l'adozione delle misure per l'attuazione delle politiche individuate dall'articolo 4, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'articolo 9 dispone che il controllo sull'applicazione delle disposizioni sia effettuato da un sistema di ispezione adeguato e sufficiente e che il sistema sanzionatorio sia appropriato. Pag. 124 L'articolo 10 dispone l'obbligo di adozione delle misure necessarie a fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori per conformarsi agli obblighi previsti dalle norme. L'articolo 11 individua le funzioni che l'autorità competente è tenuta ad assicurare progressivamente, tra le quali vi sono la definizione delle regole che governano l'avvio e la prosecuzione dell'attività di impresa, l'individuazione dei processi di lavoro vietati, la procedura di denuncia di infortunio o di malattia professionale, l'avvio di eventuali inchieste, la pubblicazione dei dati, l'introduzione di sistemi di investigazione degli agenti che mettono a rischio la salute dei lavoratori. L'articolo 12 prevede l'adozione di misure che regolino la progettazione, la fabbricazione e la fornitura di macchinari e sostanze a uso professionale. L'articolo 13 impone allo Stato membro di assicurare protezione al lavoratore che si è ritirato da una situazione di lavoro da lui giudicata a rischio. L'articolo 14 dispone l'inclusione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro nei programmi di educazione e formazione. L'articolo 15 impone il coordinamento tra i soggetti e gli organi competenti a dare esecuzione alla Convenzione, fino a prevedere, eventualmente, di un unico organo a livello centrale.
  Nella Parte IV, che riguarda più propriamente le imprese, l'articolo 16 individua gli obblighi dei datori di lavoro, volti in particolare ad assicurare l'assenza di rischi nei luoghi di lavoro, nonché in relazione agli agenti con i quali sono a contatto i lavoratori, nonché alla fornitura di adeguate protezioni. L'articolo 17 impone la collaborazione fra le imprese che operano nello stesso luogo, mentre l'articolo 18 riguarda i casi di emergenza e gli infortuni che i datori di lavoro sono tenuti a fronteggiare. L'articolo 19 dettaglia le azioni a livello di impresa, in cui sono coinvolti i lavoratori e i loro rappresentanti, che collaborano per assicurare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, come previsto esplicitamente dal successivo articolo 20. L'articolo 21, infine, esclude qualsiasi onere a carico del lavoratore in relazione a misure per la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.
  Osserva, infine, che la Parte V, agli articoli da 22 a 30, reca le disposizioni finali, riguardanti le modalità di ratifica e di revisione della Convenzione.
  Passa, quindi, al Protocollo, che consta di dodici articoli, suddivisi in quattro Parti. Nella Parte I, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo. La Parte II reca la disciplina generale della registrazione degli infortuni sul lavoro e la loro dichiarazioni, la procedura specifica per la registrazione e quella per la dichiarazione, nonché il contenuto della dichiarazione. Nella Parte III, gli articoli 5 e 6 introducono disposizioni riguardanti le modalità di raccolta e pubblicazione da parte degli Stati membri delle statistiche annuali riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella Parte III, gli articoli da 7 a 12 recano le disposizioni finali riguardanti le modalità di ratifica e di denuncia del Protocollo.
  Con riferimento alla Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, segnala che essa, come previsto dall'articolo 4 della Convenzione n. 155, si prefigge lo scopo di promuovere il miglioramento delle legislazioni nazionali attraverso la periodica revisione delle misure vigenti. A tale scopo, la Convenzione sottolinea la necessità di applicare un approccio sistemico alla gestione della sicurezza sul lavoro, di stabilire gradualmente una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di mantenere questo obiettivo a lungo termine, mediante iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione, istruzione e informazione.
  La Convenzione è composta di quattordici articoli, suddivisi in sei Parti. Nella I Parte, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre nella Parte II l'articolo 2 individua gli obiettivi degli Stati membri che ratificano la Convenzione, i quali devono adottare una politica nazionale specifica, un sistema nazionale e un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. Lo scopo è Pag. 125quello di realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro, sulla base dei principi enunciati negli strumenti dell'OIL, valutando periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni di tale organismo.
  La Parte III reca disposizioni riguardanti le politiche nazionali, dettagliate dall'articolo 3, mentre la Parte IV, con l'articolo 4, introduce disposizioni riguardanti il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro. La Parte V, all'articolo 5, prevede l'adozione da parte dello Stato membro di un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro e ne disciplina il contenuto. La Parte VI, infine, reca, agli articoli da 6 a 14 le disposizioni finali.
  Nel preannunciare sin d'ora la proposta di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, auspica una sua rapida approvazione, che contribuirebbe a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro, in linea con quanto richiesto anche da questa Commissione con l'approvazione unanime della risoluzione n. 7-00656.

  Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

  La seduta termina alle 15.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 29 giugno 2021.

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi per le amministrazioni pubbliche.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.30.

Audizione di rappresentanti di Confapi e di Federterziario.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.55.