CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 giugno 2021
612.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 69

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (T.U. C. 544 e abb.).
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 22 giugno scorso la relatrice, onorevole Loss, ha illustrato il provvedimento e che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna sul nuovo testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, inviato dalla commissione di merito nella serata di ieri.
  Ricorda altresì che la relatrice ha inviato a tutti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole.

  Martina LOSS (LEGA), relatrice, prima di procedere all'illustrazione della proposta di parere desidera svolgere alcune considerazioni generali sul provvedimento in esame anche al fine di fornire una risposta ai colleghi intervenuti nel dibattito.
  In particolare sottolinea come la riforma che il provvedimento intende operare si inserisce nell'ambito del PNRR e del quadro europeo relativo al sistema delle qualifiche che prevede otto livelli di istruzione.
  In tale contesto la riforma relativa agli ITS Academy ne definisce la missione istituzionale Pag. 70 valorizzandone il ruolo nel sistema della formazione superiore favorendo l'inserimento nel mondo professionale degli studenti. Ricorda quindi che in Italia molti percorsi di formazione superiore professionalizzante sono stati già avviati e, in alcuni ambiti territoriali, rappresentano un esempio di eccellenza anche nel contesto degli istituti agrari.
  Tutto ciò premesso illustra una proposta di parere favorevole sul nuovo testo unificato in esame (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Pasquale MAGLIONE (M5S), relatore, la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del testo unificato C. 290-410-1314-1368-B, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e, da ultimo – con modificazioni, dal Senato, che riprende il contenuto della proposta di legge della scorsa legislatura AC 302, la quale era stata approvata dalla Camera in prima lettura, senza poi terminare il suo iter presso il Senato (Atto Senato n. 2811).
  Il testo unificato in esame, a seguito, delle modifiche intervenute al Senato, si compone di 21 articoli.
  L'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina l'oggetto e le finalità del provvedimento ed in particolare interviene, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

   a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

   b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

   c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

   d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia (comma 1).

  Ai sensi del comma 2, la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi Pag. 71di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
  Ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo (comma 3).
  L'articolo 2 (non modificato dal Senato) reca le definizioni di: «produzione biologica»; «prodotti biologici» e di «aziende» con metodo biologico.
  L'articolo 3 (modificato solo nella nuova denominazione del Ministro) designa l'Autorità nazionale per svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento, individuata nel Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (precedentemente, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo).
  L'articolo 4 (non modificato) prevede le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative, individuate nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 5 (modificato solo per aggiornare, al comma 1, la nuova denominazione del MIPAAF e, al comma 3, del Ministro della transizione ecologica, che nomina uno dei componenti del Tavolo tecnico) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica, al quale viene affidato il compito di:

   a) delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica;

   b) esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica;

   c) proporre attività di promozione del biologico;

   d) individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

  Le modalità di funzionamento del Tavolo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai partecipanti allo stesso non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  L'articolo 6 (modificato nei riferimenti normativi relativi alla disciplina dell'Unione europea) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.
  L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, contenente interventi per:

   1. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito fino a 7.000 euro;

   2. sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico;

   3. incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche Pag. 72ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

   4. monitorare l'andamento del settore;

   5. sostenere e promuovere i distretti biologici (questa lettera è stata introdotta dal Senato);

   6. favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;

   7. migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

   8. stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

   9. incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia;

   10. promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

   11. valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

   12. promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l'incremento della fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, packaging e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano.
  L'articolo 8 – modificato dal Senato – prevede l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA. Esso è finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
  L'articolo 9 – modificato dal Senato – istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 1). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo (comma 2). Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione (comma 3). Ai sensi del comma 4, la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha istituito contributo annuale per la sicurezza alimentare come sostituito dal comma 5 del presente articolo, che ha modificato, in particolare, alcuni riferimenti normativi della predetta disposizione. Con il predetto decreto sono Pag. 73altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni (comma 6). Infine, dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, è soppresso il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 7). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 8).
  L'articolo 10 – non modificato dal Senato – prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore. Ciò al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.
  L'articolo 11 – modificato solo formalmente in relazione a due denominazioni – disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
  L'articolo 12 – modificato dal Senato – regolamenta la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni (il Senato ha espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).
  L'articolo 13 – modificato solo formalmente disciplina i distretti biologici, intendendosi tali – fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo – anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi:

   la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

   la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

  I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.
  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.
  L'articolo 14 – modificato dal Senato – disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è riconosciuta una sola organizzazione Pag. 74 interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale.
  Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori (dal Senato è stata espunta la previsione, al comma 8, che tali contributi obbligatori siano disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscano prelievo fiscale). Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il MIPAAF decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione (in mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata).
  L'articolo 15 – non modificato – regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
  L'articolo 16 – modificato dal Senato – prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (l'intesa è stata introdotta dal Senato), istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.
  L'articolo 17 – non modificato – prevede il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse), secondo criteri che vengono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.
  L'articolo 18 – modificato dal Senato – reca disposizioni sulle sementi biologiche. Esso prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 (regolamento che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Tale materiale può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 194 del 2015, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri).
  Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori Pag. 75 in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della suddetta Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.
  L'articolo 19 – introdotto dal Senato – reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.
  Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

   b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

   c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

   d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

  Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. Tali decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Qualora dai decreti legislativi di cui sopra derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei suddetti pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui sopra e con Pag. 76predette procedure, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  L'articolo 20 – non modificato – reca le abrogazioni. Nello specifico sono abrogati:

   i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

  Ricorda che il suddetto comma 2 istituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 del medesimo articolo 59 della legge n. 488 del 1999; i commi 2-bis e 2-ter istituiscono e disciplinano il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità; il comma 3 prevede che Il contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 59 sia corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il comma 5, infine, prevede che, a partire dal 1o gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla realizzazione dei programmi di cui al medesimo articolo 59.

   il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  Il suddetto comma 87 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 – abrogato dalla disposizione in commento – prevede che, nell'ambito del citato Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge n. 488 del 1999 – anch'esso abrogato – sia istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
  L'articolo 21, infine – non modificato – reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della proposta di legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  In conclusione, sottolinea come si tratti di un provvedimento ampiamente condiviso dalla maggioranza dei gruppi nonché molto atteso dagli operatori del settore. Evidenzia, a tale riguardo, che quello biologico rappresenta, per l'agricoltura italiana, un settore produttivo chiave anche in termini di PIL.
  Con riferimento al prosieguo dei lavori, rileva che la previsione di una delega legislativa all'articolo 19 del testo in esame non consente alla Commissione di poterlo esaminare in sede legislativa, così come previsto dalle norme della Costituzione e del Regolamento della Camera dei deputati.
  Ritiene, inoltre, preferibile, ove i gruppi rilevassero l'opportunità di approfondire alcuni aspetti del provvedimento, acquisire eventualmente contributi scritti, anziché procedere ad un ciclo di audizioni.
  Propone, altresì, di fissare un congruo termine per la presentazione degli emendamenti al fine di consentire tutti gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari, ricordando che, in ogni caso, si tratta di un provvedimento da tempo all'attenzione delle Camere.
  Auspica, infine, un rapido iter di approvazione, al fine di dare una risposta tempestiva a tutti gli operatori del settore.

  Susanna CENNI (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, ricorda come il provvedimento sia stato oggetto di esame non solo in questa legislatura ma, anche in quella precedente, risultando quindi il frutto di un intenso lavoro del Parlamento. Più in generale segnala come, a seguito dell'approvazione del Green Deal in Europa e dei conseguenti ambiziosi obiettivi inseriti nella Strategia europea «Farm to Fork», si tratta a questo punto di garantire Pag. 77 anche in Italia l'attuazione delle politiche delineate in sede europea.

  Anna Lisa BARONI (FI) pur condividendo le considerazioni svolte dal relatore sulla rilevanza dell'intervento normativo all'esame della Commissione, ritiene opportuno che si possano svolgere ulteriori approfondimenti al fine di non eludere le numerose sollecitazioni che il Parlamento ha ricevuto sul tema dell'agricoltura biodinamica.

  Antonella INCERTI (PD) dichiara di condividere le proposte avanzate dal relatore in ordine al prosieguo dei lavori e ribadisce come occorra tener conto che si tratta di un procedimento di esame in terza lettura. Al riguardo, pur riconoscendo la legittimità della richiesta di ulteriori approfondimenti, auspica un iter accelerato di approvazione del provvedimento in esame.

  Maria Chiara GADDA (IV), intervenendo sul tema delle produzioni biodinamiche, evidenzia come si tratti di una tematica rientrante nell'ambito dell'agricoltura biologica, non essendo quindi prevista una normativa specifica. Si tratta evidentemente di una questione a lungo dibattuta in entrambi i rami del Parlamento ed invita ad acquisire la documentazione depositata presso il Senato nel corso dell'attività conoscitiva preliminare. Ribadisce che il provvedimento in esame riguarda le produzioni agroalimentari con metodo biologico.

  Filippo GALLINELLA, presidente, alla luce del dibattito fin qui svoltosi ritiene che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere fissato un congruo termine per la presentazione degli emendamenti e che la Commissione acquisirà tempestivamente la documentazione depositata presso il Senato da parte dei soggetti auditi. In ordine ad eventuali ulteriori audizioni, ritiene condivisibile la proposta di acquisire solo contributi scritti al fine di accelerare l'iter di approvazione del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.