CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2021
610.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 146

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 22 giugno 2021.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
C. 1008-1009-1636-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 18.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (T.U. C. 544 e Abb.).
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina LOSS (LEGA), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, alla VII Commissione Cultura, sul testo unificato C. 544 e Abb. in esame, recante disposizioni in tema di «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione Pag. 147 tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
  Prima di entrare nel merito delle disposizioni di specifico interesse della Commissione Agricoltura, si sofferma brevemente sulle finalità del provvedimento, che si articola in 16 articoli, ripartiti in cinque Capi.
  A tale riguardo, rileva che il provvedimento si pone in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), con particolare riferimento agli obiettivi della Missione 4, miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in linea con i parametri europei.
  In particolare osserva che il testo unificato, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore, dispone, all'articolo 1, che gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) sono deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli I.T.S. assumono la denominazione di «Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. Academy)» per renderne più visibile e comunicabile la missione e la collocazione a livello terziario nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) mirano a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
  Il successivo articolo 2 definisce la missione degli I.T.S Academy.
  Nello specifico, come stabilito dal comma 1, nel quadro del complessivo Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore, gli I.T.S. Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro (skill mismatch), che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. La missione degli I.T.S. Academy comprende anche misure per sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica; l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie; l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; e il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.
  Il comma 2 stabilisce che, nel primo quinquennio di applicazione del provvedimento, costituisce priorità strategica la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal P.N.R.R., con particolare riferimento alla transizione digitale, anche con riferimento all'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia; all'innovazione, alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e transizione ecologica; e alle infrastrutture per una mobilità sostenibile. Pag. 148
  L'articolo 3 dispone che l'identità degli I.T.S. Academy è caratterizzata dal loro riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni, mentre l'articolo 4 prevede che gli stessi si costituiscano ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Alle fondazioni I.T.S. Academy si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile.
  L'articolo 5 prevede che i percorsi degli I.T.S. Academy si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli: percorsi di primo livello, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; percorsi di II livello, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.
  A conclusione di tali percorsi, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, rispettivamente, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello.
  Ciò premesso, con riferimento ai profili di stretto interesse della Commissione XIII, segnalo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11.
  Nello specifico, evidenzia che l'articolo 8 stabilisce, al comma 1, che gli I.T.S. Academy e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, stipulare patti federativi, allo scopo di realizzare percorsi, flessibili e modulari, per il conseguimento, anche in alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e cassaintegrati per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
  Al comma 2, lettera g), del medesimo articolo è previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sono definiti i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.
  Per quanto concerne, infine, l'articolo 11, rilevo che lo stesso prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (comma 1).
  Come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, al Coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:

   a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli I.T.S. Academy, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;

   b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del P.N.R.R.;

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   c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S. Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;

   d) raccordo con i Ministeri per le politiche della salute, della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, agricole e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;

   e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

  Dario BOND (FI) sottopone alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di parere una riflessione sull'importanza di salvaguardare, nell'ambito della riforma del sistema dell'istruzione superiore in esame, la formazione tecnica professionalizzante già svolta. Si tratta, a suo giudizio, di garantire che l'impegno messo in campo dagli istituti tecnici superiori, da parte sia degli insegnanti che degli studenti e delle loro famiglie, non vada perso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, condivide le considerazioni svolte dal collega Bond sul tema della formazione, questione che per il settore dell'agricoltura è certamente assai rilevante al fine di garantire l'ingresso nel mondo del lavoro di persone adeguatamente preparate anche nell'ambito della riforma attualmente in esame.

  Martina LOSS (LEGA), relatrice, ringrazia i colleghi intervenuti per le sollecitazioni sul tema della formazione tecnica e preannuncia di voler approfondire le questioni poste al fine di inserire una riflessione nella proposta di parere ovvero di elaborare un'iniziativa nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e in attesa del testo come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di giovedì 24 giugno.

DL 59/2021 – Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, in sostituzione del relatore Nevi impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla V Commissione Bilancio, sul disegno di legge in titolo, approvato con modificazioni dal Senato, che si compone di 6 articoli.
  Con riferimento agli ambiti di competenza e di interesse della XIII Commissione segnala in particolare le seguenti disposizioni.
  L'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1).
  Come esposto nella Relazione tecnica, il profilo annuale del Piano è il seguente: 2.999,8 milioni di euro per l'anno 2021;6.025,8 milioni per l'anno 2022;6.750,1 milioni per l'anno 2023; 6.184,8 milioni di euro per l'anno 2024; 5.460 milioni di euro per l'anno 2025; 3.202 milioni di euro per l'anno 2026.
  Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale.
  I commi 6-7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, ai quali si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure Pag. 150 di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR. Ai fini del monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano complementare è prevista l'emanazione di un decreto del MEF entro trenta giorni con l'individuazione per ciascun intervento o programma degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR.
  Il comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
  I commi 7-ter e 7-quater, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni specifiche inerenti l'attuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura.
  Il comma 7-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.
  Il comma 8 dispone che l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale complementare, soggetti alla procedura di notifica alla Commissione UE, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione. Secondo quanto introdotto in prima lettura al Senato, le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali.
  Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.
  Più in generale ricorda che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato dal Governo Draghi il 30 aprile scorso, prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza per il periodo 2021-2016. Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano Nazionale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare – quello approvato dall'articolo in esame, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso – e 13 miliardi resi disponibili dal Programma React-EU (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro.
  Con riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura evidenzia che l'articolo 1, comma 2, lettera h) – modificato dal Senato – determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinarsi, negli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.203,3 milioni di euro, al finanziamento dei «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo». Segnala, altresì, che il Senato, oltre ad alcune correzioni formali, ha previsto che il 25 per cento delle predette somme sia destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.
  La lettera h), reca, nello specifico, lo stanziamento di risorse, sopra richiamato, da iscriversi nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da ripartirsi secondo il seguente programma: 200 milioni di euro per l'anno 2021; 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 258,81 milioni di euro per l'anno 2024; 122,5 milioni di euro per l'anno 2025; 20,33 milioni di euro per l'anno 2026.
  Al riguardo ricorda che, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato all'Unione europea il 30 aprile 2021, le risorse destinate direttamente all'agricoltura fanno riferimento principalmente alla Missione 2, e specificamente, Pag. 151 nell'ambito della Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (per la quale sono previsti complessivamente 5,27 miliardi di euro, più – secondo quanto riportato nella tabella a pag. 22 – 1,2 miliardi di euro a titolo di Fondo complementare), sono riferibili all'ambito di intervento 2 «Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile», al quale sono destinati 2,8 miliardi di euro.
  Il suddetto ambito di intervento 2 (e le relative risorse) sono ripartiti, nel PNRR, nei seguenti investimenti: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (M2-C1-II.2.1): 800 milioni di euro, consistenti in sovvenzioni (grants), dei quali 130 milioni previsti per il 2022, 350 milioni per il 2023, 150 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025 e 70 milioni per il 2026; Parco Agrisolare (M2-C1-II.2.2): 1,5 miliardi di euro, consistenti anch'essi in sovvenzioni, dei quali 225 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 725 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 75 milioni per il 2025 e 25 milioni per il 2026; Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare (M2-C1-II.2.3): 500 milioni di euro, consistenti in sovvenzioni, dei quali 100 milioni previsti nel 2022, 250 milioni nel 2023, 100 milioni nel 2024 e 50 milioni nel 2025.
  L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti eroganti contributi per la progettazione e la realizzazione di investimenti in conto capitale (comma 1); modifica la scansione temporale dei contributi erogati dal Ministero dell'interno ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio 2019 (comma 2); stabilisce che le risorse messe a disposizione degli enti locali dalla legge di bilancio 2020 per la spesa di progettazione di particolari tipologie di opere risultanti eccedenti rispetto ai contributi assegnati siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2021 (comma 3); estende i termini per l'assegnazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dei comuni dalla legge di bilancio 2019 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 4).
  L'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031 (comma 1).
  Con una modifica approvata dal Senato, è specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Il rifinanziamento è così ripartito nelle singole annualità: 850 milioni per il 2022, 1.000 milioni per il 2023, 1.250 milioni per il 2024, 2.850 milioni per il 2025, 3.600 milioni per il 2026, 2.280 milioni per il 2027, 2.200 milioni per il 2028, 600 milioni per il 2029, 500 milioni per il 2030 ,370 milioni per il 2031.
  Ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) rappresenta lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione.
  Nel Fondo sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate alle finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (art. 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.
  Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, Pag. 152 di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Le risorse autorizzate dall'articolo in esame si aggiungono a quelle già stanziate dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, all'articolo 1, commi 177 e 178), per complessivi 50 miliardi per le annualità 2021-2030.
  I successivi commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 2 in esame, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, come rifinanziato dal comma 1, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati espressamente dal comma 1-bis, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
  In particolare vengono destinati 15 milioni di euro per l'anno 2021 per investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, grass fed e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.
  Il nuovo comma 1-quater prevede, fra l'altro, che tali interventi siano attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  In conclusione preannuncia che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta prevista per la giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 608 del 17 giugno 2021, a pagina 63, seconda colonna, quarta riga, dopo la parola «Gergofili» aggiungere le seguenti: «, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».