CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2021
610.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 13.

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Variazione nella composizione della Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, comunica che la deputata Lucia Albano entra a far parte della Commissione.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Luca SANI (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione V Bilancio, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132), che si compone di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli, e 7 allegati.
  Evidenzia che il provvedimento interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
  Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.
  Il Titolo I (articoli 1-11) detta disposizioni di sostegno alle imprese, all'economia e per l'abbattimento dei costi fissi.
  Per quanto attiene ai profili di interesse per la Commissione Finanze, rammenta che l'articolo 1, commi 1-4, riconosce e disciplina un «ulteriore» contributo a fondo perduto automatico a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) che:

   presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni;

   non abbiano indebitamente percepito o non abbiano restituito tale contributo.

  L'articolo 1 inoltre, ai commi da 5 a 15, riconosce un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore degli operatori economici stagionali (soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 6).
  Sono specificate (commi 7 e 8) le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo e (commi 9 e 10) le modalità di calcolo, distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge cosiddetto Sostegni. Sono stabiliti (comma 11) il limite del contributo spettante e la non concorrenza (comma 12) del contributo medesimo alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, la non rilevanza ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e la non concorrenza alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP. Si disciplinano (comma 13) le procedure da seguire per l'erogazione del contributo e le modalità (comma 15) di erogazione del contributo, il regime sanzionatorio e le attività di monitoraggio e controllo. Pag. 101
  Lo stesso articolo 1, ai commi da 16 a 27, disciplina un contributo a fondo perduto perequativo a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (comma 17) e ad alcune condizioni in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi (comma 18). Il contributo è erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura da definire con decreto ministeriale (comma 19).
  Ai commi 20 e 21 sono indicate, rispettivamente, le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), e si chiarisce la rilevanza fiscale (comma 22) del contributo, nonché (comma 23) le procedure per la richiesta e le condizioni (comma 24) per la trasmissione dell'istanza, che può avvenire solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. Le disposizioni (comma 25) quantificano gli oneri e indicano la relativa copertura finanziaria, prevedendo (comma 26) l'applicabilità di talune disposizioni del cosiddetto decreto-legge cosiddetto Sostegni al contributo in oggetto. Si specifica (comma 27) che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 1, al comma 28, obbliga le imprese alla presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14. Ai sensi del comma 30 le eventuali risorse non utilizzate per l'erogazione del contributo disciplinato all'articolo in parola, nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi del precedente contributo previsto dal decreto-legge cosiddetto Sostegni (di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021) eccedenti l'importo di 3.150 milioni, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento.
  L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
  La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese e gli enti non commerciali che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.
  L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.
  L'articolo 7, al comma 3, include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze.
  L'articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti (tessile, moda e accessori). In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo anno 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per l'anno 2022. Pag. 102
  L'articolo 9, commi 1 e 2, differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.
  La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (26 maggio 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
  Il comma 3 differisce al 1° gennaio 2022 l'applicazione della cosiddetta plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia.
  L'articolo 10, commi 1 e 2, reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020.
  Il Titolo II (articoli 12-25) detta misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese.
  L'articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6–15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o a programmi di investimenti.
  L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e contestualmente rivede la disciplina dell'intervento straordinario in garanzia di SACE (Garanzia Italia) e del Fondo di garanzia PMI, di cui al decreto-legge n. 23 del 2020.
  L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.
  L'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina del cosiddetto Patrimonio Destinato, istituito dal decreto-legge cosiddetto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  In particolare, le norme estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – cosiddetti interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale Pag. 103 di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati.
  Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, se non emessi e assegnati nel medesimo anno, possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.
  L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta, dopo l'emissione della fattura e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare le norme, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.
  L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate, cosiddetto deferred tax assets – DTA.
  La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'aiuto alla crescita economica – ACE per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.
  La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento, rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento.
  L'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:

   si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, ovvero beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio per il 2017;

   gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

   L'articolo 22 eleva a 2 milioni di euro per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili.

   Il Titolo III (articoli 26-35) detta misure per la tutela della salute.

  L'articolo 30 contiene alcune autorizzazioni di spesa per il Servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, autorizza, al comma 1, la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, al comma 2 la spesa di 16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, al comma 3 la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza.
  I commi da 1 a 5 dell'articolo 31 prevedono un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro. Pag. 104
  Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
  Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, senza applicazione dei limiti previsti dalla legislazione vigente, e non concorre alla formazione del reddito; il credito d'imposta e quest'ultima esclusione non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.
  L'articolo 32 introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
  Il Titolo IV (articoli 36-50) detta disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.
  Il Titolo V (articoli 51-57) detta disposizioni in materia di enti territoriali.
  L'articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi.
  Il Titolo VI (articoli 58-64) detta disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca.
  L'articolo 63, comma 7, estende al 2022 l'assegnazione alle fondazioni bancarie di un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità. Il contributo stanziato per il 2022 è di 60 milioni di euro.
  L'articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa («Fondo Gasparrini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19 (comma 1).
  Incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso (commi da 2 a 5).
  Dispone talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà – nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione – riferiti alle «prime case», a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età. Disciplina, altresì, i casi di insussistenza delle condizioni o dei requisiti richiesti per la fruizione di tali agevolazioni nonché di decadenza dalle medesime agevolazioni (commi da 6 a 11).
  Il Titolo VII (articoli 65-67) detta disposizioni in materia di cultura.
  L'articolo 65, commi 6 e 7, esonera – dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 – i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Si istituisce un fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.
  L'articolo 67, commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30 per cento della spese sostenute nell'anno 2020 Pag. 105per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.
  I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.
  Il Titolo VIII (articoli 68-73) detta disposizioni in materia di agricoltura e trasporti.
  L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. In particolare i commi 1 e 2 innalzano al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
  Il Titolo IX (articoli 74-78) detta infine le disposizioni finali e finanziarie.
  L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante Agenzia delle entrate-Riscossione.
  Si prevede dunque, ai fini del passaggio di funzioni, che entro il 31 ottobre 2021 sia erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021.
  Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A.. Parallelamente, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità. Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021 – data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Sono poi disciplinati gli adempimenti connessi allo scioglimento e si chiarisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta indenne dalla Regione siciliana dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., con specifici limiti. Le operazioni e gli atti disciplinati dalle norme in esame sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Graziella Leyla CIAGÀ (PD), relatrice, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere Pag. 106alla V Commissione Bilancio, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2021, recante Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166), approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Il provvedimento, che è ora composto di 7 articoli, contiene disposizioni inerenti gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari ed è finalizzato a integrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza con risorse nazionali, per un importo complessivo pari a 30,622 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Tali risorse provengono dall'indebitamento autorizzato dalla Camera e dal Senato con le risoluzioni approvate lo scorso 22 aprile sulla Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Rammenta quindi che le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato dal Governo Draghi il 30 aprile 2021, ammontano a 191,5 miliardi di euro. A queste si aggiungono, oltre a quelle testé citate del Piano nazionale per gli investimenti complementari, 13 miliardi di euro del Programma ReactEU per un importo complessivo pari a 235,122 miliardi di euro.
  Evidenzia inoltre che il provvedimento prevede l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo al periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro. In totale pertanto il presente provvedimento apporta ulteriori risorse pari a 46,122 milioni di euro.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'illustrazione complessiva del provvedimento, in relazione agli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, lettera m), 3, 4 e 5, recanti modifiche alla disciplina e alla copertura finanziaria della detrazione del 110 per cento delle spese relative a interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  In particolare l'articolo 1, comma 3, lettera a), proroga di sei mesi – dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 – il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari – IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), cpv comma 8-bis, terzo periodo, ai medesimi soggetti la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  L'articolo 1, comma 3, lettera b), cpv comma 8-bis, primo periodo, si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e conferma che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  Tale condizione relativa allo stata avanzamento lavori – SAL è invece eliminata per i condomini dall'articolo 1, comma 3, lettera b), cpv comma 8-bis, secondo periodo. Per questi soggetti è quindi sempre possibile detrarre le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
  L'articolo 1, comma 4, ridetermina la copertura prevista dalla legge di bilancio per il 2021, relativa al Superbonus, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. L'effetto netto di tali oneri è riportato all'articolo 1, comma 2, lettera m), per gli anni dal 2023 al 2026.
  Segnala in dettaglio che la richiamata lettera m) stabilisce che nell'ambito delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al comma 1 Pag. 107dell'articolo 1, finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai fini del finanziamento degli interventi relativi al Superbonus sopra descritti (commi 3 e 4), sono destinati 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026, per un importo complessivo superiore a 4,5 miliardi di euro.
  L'articolo 1, comma 5, stabilisce infine che gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione Superbonus, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'ENEA e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Testo unificato C. 544 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Claudia PORCHIETTO (FI), relatrice, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, del testo unificato della proposta di legge recante Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (C. 544 e abb.). Sottolinea l'importanza del sistema di istruzione oggetto del provvedimento, che garantisce ai giovani un'adeguata preparazione al mondo del lavoro, come è noto a chiunque abbia operato sul territorio.
  Osserva che il testo della proposta di legge consta di 16 articoli e reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore. Di tale sistema fanno parte gli Istituti tecnici superiori – I.T.S., disciplinati dal Capo I, e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – I.F.T.S., di cui al Capo II.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, si sofferma sull'articolo 4, relativo al regime giuridico degli Istituti tecnici superiori, denominati «Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. Academy)», deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati, che si costituiscono come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione.
  Specifica che la fondazione di partecipazione è un istituto nato in dottrina a seguito dell'esigenza di ovviare ad alcuni limiti propri delle fondazioni di stampo tradizionale, che consente la formazione progressiva del patrimonio, grazie all'apporto di realtà pubbliche e private, anche in momenti successivi rispetto a quello costitutivo. Inoltre, nella fondazione di partecipazione, il fondatore partecipa attivamente alla gestione della nuova realtà, alla elaborazione delle strategie operative e alla composizione degli organi. Altro fenomeno caratterizzante è quello dei fondatori successivi, ovvero dei partecipanti che si aggiungono Pag. 108 con i propri contributi ai fondatori iniziali. Un'ulteriore caratteristica consiste nel fatto che le fondazioni di partecipazione, salvo rare eccezioni, sono fondazioni operative, laddove l'erogazione di premi e borse di studio – tipica attività delle fondazioni tradizionali – diviene attività strumentale e secondaria.
  Segnala quindi in particolare che il comma 9 dell'articolo 4, specificando che le Fondazioni I.T.S. Academy appartengono al sistema di istruzione superiore, estende ad esse la normativa vigente in materia di riscatto a fini pensionistici dei periodi di studio e la relativa disciplina fiscale di favore, nonché le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  È pertanto consentita la deduzione dall'imposta sul reddito dei contributi versati dall'interessato ai fini del riscatto o, se l'interessato è fiscalmente a carico di altri, la detrazione del 19 per cento dei contributi medesimi dall'imposta sul reddito dovuta dai soggetti a cui l'interessato è a carico, come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997. È inoltre ammessa la deducibilità delle rette versate.
  Il citato comma 9 prevede infine l'applicazione alle Fondazioni I.T.S. Academy delle «disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione».
  In assenza di specifici riferimenti normativi, sembrano dunque estese a tali istituti:

   la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per erogazioni liberali, attualmente prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, degli istituti tecnici superiori, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa;

   la deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali – nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui – attualmente previste per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari appartenenti al sistema nazionale di istruzione e degli istituti tecnici superiori finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, disciplinate dall'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), del citato TUIR.

  Evidenzia che questo regime giuridico rafforza la sussidiarietà orizzontale e favorisce il rapporto pubblico/privato nell'investimento in formazione terziaria, dove le imprese e le istituzioni si incontrano per raccogliere la sfida dell'innovazione e della formazione continua.
  Ritiene che meriti anche di essere evidenziato l'investimento pubblico che avverrà con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale stanzia 1,5 miliardi di euro per questo segmento dell'istruzione, e che consentirà, tra l'altro, di dotare gli I.T.S. Academy di sedi, laboratori STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) e di operare il riequilibrio territoriale con campus multiregionali residenziali per la formazione ed il trasferimento tecnologico nei settori più avanzati. Segnala come la necessità di un riequilibrio territoriale tra le regioni discenda dal differente livello di diffusione del sistema di formazione tecnica superiore.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 22 giugno 2021.

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Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegati), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final) e della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final).
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti del Consorzio Cryptovalues.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.15.

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione BlockchainEdu.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.40.