CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2021
610.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 12.55.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro D'ATTIS (FI), relatore, fa presente che il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, reca misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato, in prima lettura, il 17 giugno 2021, con l'introduzione di varie modifiche al testo. In proposito, segnala quanto segue.
  Il decreto-legge si compone di 6 articoli.
  L'articolo 1, comma 1, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
  Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale. In particolare, sono previsti i seguenti finanziamenti: 9.760 milioni per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti; 6.880 milioni per il programma «Polis» (Case dei servizi di cittadinanza digitale), per il programma Transizione 4.0 e per gli Accordi per l'innovazione; 2.387 milioni per interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute; 2.000 milioni per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; 1.780 milioni per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia); 1.455 per un Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; 1.400 milioni per i servizi digitali; 1.203,3 milioni per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo; 1.000 milioni per la implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25 e 450 milioni per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel in gestione ANAS; 800 milioni per le tecnologie satellitari e l'economia spaziale; 700 milioni per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing); 500 milioni per iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale; 350 milioni per gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; 300 milioni di euro per la Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; 132,9 milioni di euro per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori; 10 milioni di euro per il finanziamento di Piani urbani integrati; 50 milioni per l'efficientamento energetico.
  Il comma 3 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi del superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
  Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del cosiddetto superbonus rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione.
  I commi 6 e 7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi.
  Il comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, Pag. 43 qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
  I commi 7-ter e 7-quater, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni specifiche inerenti l'attuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura.
  Il comma 7-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.
  Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
  Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti che erogano contributi per la progettazione e la realizzazione di investimenti in conto capitale (comma 1); modifica la scansione temporale dei contributi erogati dal Ministero dell'interno ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio 2019 (comma 2); stabilisce che le risorse messe a disposizione degli enti locali dalla legge di bilancio 2020 per la spesa di progettazione di particolari tipologie di opere risultanti eccedenti rispetto ai contributi assegnati siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2021 (comma 3); infine, estende i termini per l'assegnazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dei comuni dalla legge di bilancio 2019 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 4).
  L'articolo 2, comma 1, incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031.
  Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Fa presente che ciò consegue a quanto affermato dal Governo nel PNRR, in cui viene indicato un anticipo della programmazione del Fondo per un valore di circa 15,5 miliardi, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, preannunciando la successiva reintegrazione delle risorse nella disponibilità Fondo sviluppo e coesione (FSC), al fine di garantirne la piena complementarità e addizionalità.
  I successivi commi da 1-bis a 1-quater, introdotti al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). In particolare sono previsti: 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 55 milioni di euro per l'anno 2024, per realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata; 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi; 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni tra 50.000 e 250.000 abitanti e ai capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano; 30 milioni Pag. 44 di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria; 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, al fine di valorizzare i siti di interesse storico, turistico e archeologico del meridione; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali nello stretto di Messina; 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento carcerario; 15 milioni di euro per l'anno 2021 per investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, grass fed e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.
  Il comma 1-ter precisa che le risorse sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto della prescritta percentuale di riparto territoriale, secondo cui la dotazione complessiva del Fondo deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno ed il restante 20 per cento al Centro Nord.
  Con la delibera del CIPESS sono individuati, per ciascun intervento finanziato, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.
  Gli interventi per il Polo energetico nell'Adriatico, per il Rinnovo delle flotte navali dello stretto di Messina e gli Investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio per il 2021, riferita alle agevolazioni del programma Transizione 4.0, finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese. Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse del Next Generation EU, in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.
  L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno–Reggio Calabria.
  In particolare, per la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova viene autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» e la spesa complessiva di 25 milioni di euro per la progettazione definitiva del terzo lotto funzionale, tratta AV/AC Vicenza-Padova.
  Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria viene invece autorizzata la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro.
  Le risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1); reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2); incrementa, inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3); provvede, infine, ad autorizzare il Ministro dell'economia Pag. 45 e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).
  L'articolo 6 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge (8 maggio 2021).
  Infine rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1).

  Ylenja LUCASELLI (FDI) stigmatizza il modo in cui la presidenza ha voluto organizzare l'esame del provvedimento, il quale affronta argomenti complessi e prevede dotazioni finanziarie ingenti. In particolare, si dice basita del fatto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 della giornata odierna. Ritiene che ciò non fa che depauperare il ruolo della Commissione Bilancio e la funzione dei parlamentari, i quali hanno il diritto di proporre le proprie iniziative emendative e, in questo modo, partecipare alla formazione legislativa degli atti normativi. In proposito, infatti, non condivide assolutamente la prassi ormai consolidata dell'esame monocamerale dei decreti-legge, evidenziando che, come dimostrato dal numero di proposte emendative presentate a decreti-legge i cui termini di conversione permettono un intervento modificativo da parte della Camera, non solo i deputati di Fratelli d'Italia, ma anche quelli della maggioranza presentano numerose proposte di modifica. Ribadisce l'impossibilità di rispettare il termine delle ore 19 per la presentazione delle proposte emendative anche alla luce del fatto che i lavori dell'Assemblea proseguiranno per tutto il pomeriggio, non consentendo ai deputati di lavorare ai loro emendamenti. Ciò detto, chiede al presidente che il termine per la presentazione degli emendamenti sia differito e che venga affrontato in maniera più seria il tema dell'organizzazione dell'esame dei decreti-legge al fine di garantire il rispetto della funzione dei parlamentari.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) esprime sconcerto per la fissazione di un termine tanto breve per la presentazione delle proposte emendative, ritenendo, altresì, inaccettabile che i deputati siano costretti a redigere i propri emendamenti durante i lavori dell'Assemblea. Rimettendosi al buon senso del presidente, al fine di tutelare le garanzie delle opposizioni, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia differito quanto meno di 24 ore.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), osservando preliminarmente che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi la scorsa settimana non si era parlato del provvedimento in esame né, tantomeno, si era convenuto di svolgerne l'esame preliminare nella giornata odierna, fa presente come, ormai, lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia divenuto una mera formalità. In proposito, crede che il presidente dovrebbe stigmatizzare l'idea per cui il Parlamento, e in questo caso la Commissione Bilancio, è chiamato solo a ratificare le decisioni prese dal Governo. Crede, infatti, che l'imminente scadenza del decreto-legge non possa essere una scusa per accelerarne i tempi di esame, poiché il fatto che si sia arrivati a ridosso del termine per la conversione non è certo da attribuirsi a una responsabilità dei deputati. Richiama, inoltre, il presidente al suo ruolo di garante, che è chiamato a tutelare le prerogative delle opposizioni anziché piegarsi agli interessi del Governo e della maggioranza. Ritiene tale richiamo ancora più opportuno alla luce di quanto accaduto in occasione del decreto-legge «Sostegni I», il cui esame è stato chiuso con una velocità a suo avviso ingiustificata. Ritiene che, piuttosto che mettere in atto una recita caratterizzata da sterili e inutili Pag. 46esercizi di stile, la Commissione avrebbe fatto meglio a non esaminare per niente il provvedimento, in quanto un'organizzazione dei lavori simile non fa che intaccare ulteriormente la credibilità della politica e togliere tempo all'esame del decreto-legge «Sostegni bis».
  Ciò detto, ritiene che il termine delle ore 19 per la presentazione delle proposte emendative sia uno dei tanti atti di arroganza che la maggioranza e il presidente non si possono permettere. In proposito, ricorda che sull'unica proposta di legge in quota opposizione all'esame dell'Assemblea, l'atto Camera 2763, in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, la Commissione di merito, approvando un emendamento integralmente soppressivo del testo, ha conferito mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea. Ritiene che episodi come quello illustrato rappresentino forzature insopportabili e che sia necessario un passo indietro da parte della maggioranza e del Governo.

  Fabio MELILLI, presidente, replicando agli onorevoli Lucaselli, Trano e Trancassini, fa presente che la Commissione organizza i propri lavori anche in base alle decisioni prese dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la quale ha stabilito che il 28 giugno prossimo il provvedimento deve arrivare all'esame dell'Assemblea. Consapevole della ristrettezza dei tempi di esame, ritiene evidente che, al di là delle valutazioni meramente politiche, non vi siano margini per modificare il provvedimento. Quanto al fatto che l'esame del provvedimento in oggetto avrà l'effetto di togliere tempo al decreto-legge «Sostegni bis», assicura che tale decreto verrà esaminato in modo approfondito dalla Commissione. In merito alla richiesta di differire il termine per la presentazione delle proposte emendative, nel ricordare che tale termine è stato stabilito nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza che si è svolta poc'anzi, senza che su tale aspetto siano state formulate obiezioni, considerate le richieste testé avanzate da alcuni deputati di opposizione, ritiene che il medesimo termine possa essere differito alle ore 9.30 di domani, che, conseguentemente, la pronuncia sulle inammissibilità delle proposte emendative possa aver luogo alle ore 15.30, anziché alle ore 14.30, sempre della giornata di domani, e che il termine per i ricorsi possa essere fissato alle ore 17, anziché alle ore 16, della medesima giornata.
  Venendo al merito del provvedimento, esprime rammarico rispetto ad alcune modifiche approvate al decreto-legge nel corso dell'esame al Senato, volte alla realizzazione di opere che non sono in linea con le finalità a cui è preposto il Fondo sviluppo e coesione. In proposito esprime comprensione nei confronti della Ministra Carfagna, di cui apprezza il rigore, ma che ha dovuto accettare tali modifiche al provvedimento.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), associandosi al rammarico espresso dal presidente in merito ad alcune modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame, stigmatizza la modalità di gestione delle risorse che continua a penalizzare il Mezzogiorno. In proposito, auspicava che le modifiche apportate dal Senato avrebbero consentito di destinare risorse per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Al riguardo, infatti, rileva che non ha senso finanziare la linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria se non si pensa anche al suo naturale proseguimento, ossia il Ponte sullo Stretto di Messina. Stigmatizza, altresì, il fatto che per le infrastrutture siciliane si continui a investire in tecnologie obsolete e non in linea con il resto del Paese, mentre, allo stesso tempo, il provvedimento finanzia opere che non potranno essere completate entro il 2027. Ciò detto, annuncia che il gruppo di Forza Italia sosterrà il provvedimento, anche se rispetto agli aspetti illustrati attende una parola di rassicurazione da parte del Governo, poiché crede che le risposte date finora siano insoddisfacenti.

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  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge reca disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
  Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario, che risulta tuttora in parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia che il provvedimento è corredato di una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero disegno di legge (articolo 8) e che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica: la Nota di aggiornamento del DEF 2020 indica tra i collegati alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL «lauree abilitanti»).
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, degli elementi dalla stessa forniti, relativamente al complesso del provvedimento e alle sue singole disposizioni, al fine di dimostrare la possibilità di fronteggiare gli adempimenti derivanti dalla nuova cornice normativa nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché del rinvio alla concreta esperienza applicativa della disciplina semplificatoria dello svolgimento degli esami di Stato, in rapporto alla quale si è riscontrata, alla prova dei fatti, una riduzione degli oneri amministrativi.
  Ritiene che analoghi elementi andrebbero acquisiti con riferimento agli articoli 5 e 7, introdotti in sede referente con emendamenti non corredati di relazione tecnica: ciò con particolare riguardo alla conferma della neutralità delle disposizioni in materia di tirocinio pratico-valutativo e di prova pratica e di inidoneità dei regolamenti attuativi, in quanto fonti di rango secondario, ad introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Reputa detti chiarimenti necessari al fine di verificare la clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la predetta clausola prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente che le disposizioni in materia di tirocinio pratico-valutativo e di prova pratica valutativa, di cui agli articoli 5 e 7, hanno carattere ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ritiene, inoltre, necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 1, riferita all'intero Pag. 48provvedimento, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2751-A Governo, recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni in materia di tirocinio pratico-valutativo e di prova pratica valutativa, di cui agli articoli 5 e 7, hanno carattere ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    risulta necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 1, riferita all'intero provvedimento, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 8, al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute, stante il loro carattere ordinamentale, non sembrano presentare profili problematici dal punto finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
C. 1008 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2021, e degli emendamenti ad esso riferiti.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame predisposta dal competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché la nota della Ragioneria generale dello Stato che ne verifica negativamente i contenuti, con particolare riferimento alle criticità rilevate sotto il profilo finanziario in merito a taluni articoli del provvedimento medesimo, dei quali si richiede pertanto la soppressione (vedi allegato 2).

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  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di poter disporre di un tempo minimo affinché si possa prendere adeguata visione della documentazione testé depositata dal Governo.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, chiede al Governo se sia possibile compiere una verifica supplementare in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 15, in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di cui il Governo stesso ha richiesto la soppressione sulla base delle argomentazioni contenute nella documentazione testé depositata, al fine di valutare l'eventualità di prevederne un'applicazione limitata al solo anno 2022 e di individuare, conseguentemente, una modalità di copertura finanziaria alternativa rispetto a quella recata dal testo e dal Governo stesso ritenuta non adeguata.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si associa alle considerazioni testé svolte dalla relatrice, in modo da consentire alla Commissione bilancio di disporre di ogni elemento utile ai fini della deliberazione del parere di propria competenza, eventualmente assicurando, sia pure con le condizioni ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, il mantenimento di talune norme di particolare rilevanza, quale quelle di cui al citato articolo 15.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone quindi una breve sospensione della seduta, al fine consentire lo svolgimento degli ulteriori approfondimenti testé richiesti dalla relatrice.

  La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 13.55.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, prende atto che, anche a seguito delle ulteriori verifiche effettuate dal Governo, risulta comunque necessario prevedere la soppressione dell'articolo 15 del provvedimento, atteso il carattere non prudenziale della stima degli oneri da esso derivanti nonché l'incapienza della corrispondente copertura finanziaria. Con riferimento alle altre disposizioni del testo, rileva la necessità di prevedere che il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), debba essere attuato nel rispetto di un predeterminato limite di spesa, che potrà essere fissato, in considerazione delle risorse disponibili sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a carico del quale sarà disposta la relativa copertura finanziaria, in misura non superiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. In proposito, avverte che dovrebbe essere conseguentemente essere modificato il comma 4 del medesimo articolo 2, stabilendo che la relazione tecnica ivi prevista a corredo degli schemi dei decreti legislativi dia dare conto non solo della neutralità finanziaria dell'articolo 2, ma anche del rispetto del limite di spesa di cui al predetto comma 2, lettera g).
  Con riferimento all'articolo 6, recante istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, rileva la necessità di posticipare al 2022 la decorrenza della disposizione, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, adeguando conseguentemente il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria.
  Segnala altresì la necessità di configurare gli oneri derivanti dagli articoli 8 e 9, rispettivamente in materia di esenzione dall'imposta di bollo e di semplificazione in materia di licenze di pesca, in termini di previsione di minori entrate, anziché come autorizzazione di spesa, modificandone la decorrenza, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, a far data dal 1° gennaio 2022. Infine, rileva la necessità, all'articolo 18, di integrare la clausola di neutralità di cui capoverso Art. 10, comma 9, nel senso di riferirla al più ampio aggregato della finanza pubblica e di prevedere che ai componenti delle commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura non spettano compensi, rimborsi spese, Pag. 50gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.
  Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1008 e abb.-A, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera g), che inserisce fra i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega anche quello volto a favorire la promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, la relazione tecnica non reca la quantificazione degli oneri che ne conseguono;

    l'articolo 3, che prevede che, per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, siano estese a decorrere dal 1° luglio 2020 al settore della pesca professionale, reca una copertura finanziaria inidonea, riferita a quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, posto che le suddette risorse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli ambientali in coerenza con la normativa europea;

    all'articolo 4, che reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda inferiori alle 10 tonnellate, appare necessario modificare la quantificazione degli oneri, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica, configurando gli stessi in termini di previsione di spesa ed operando la relativa copertura finanziaria tramite corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità;

    appare necessario sopprimere il comma 5 dell'articolo 5 che, esonerando dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici, risulta suscettibile di ridurre l'efficacia di uno strumento voto a contrastare l'evasione fiscale, con conseguenti effetti in termini di perdita di gettito, allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria;

    all'articolo 10, concernente l'esclusione della tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca, appare necessario esplicitare nel testo della disposizione le minori entrate da esso derivanti, stimate dal Dipartimento delle finanze in 0,5 milioni di euro annui, prevedendone altresì la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2022;

    appare necessario sopprimere l'articolo 15, recante Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, giacché la stima degli oneri indicata nella disposizione, non risulta prudenziale;

    all'articolo 17, in materia di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, appare necessario integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al capoverso comma 6, prevedendo che ai componenti del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura non spettino compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti Pag. 51 comunque denominati e riferendo la clausola medesima al più ampio aggregato della finanza pubblica;

    appare necessario sopprimere l'articolo 21, recante modifiche all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di garanzie per l'accesso al credito, giacché il maggior onere da esso derivante risulta privo di adeguata copertura finanziaria;

    appare necessario sopprimere l'articolo 22, in materia di utilizzo delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, in quanto i vincoli di destinazione delle risorse ivi indicati interferiscono con le finalità cui le risorse medesime già risultano preordinate a legislazione vigente;

    appare necessario sopprimere l'articolo 25, in materia di Fatturazione elettronica piccola pesca, giacché lo stesso, esonerando i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'obbligo della fatturazione elettronica, appare suscettibile di ridurre l'efficacia di uno strumento voto a contrastare l'evasione fiscale, con conseguenti effetti in termini di perdita di gettito, allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria;

    appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 26, relativa agli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento per effetto delle modificate testé indicate, imputando gli stessi a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità;

   rilevata la necessità di prevedere che il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), debba essere attuato nel rispetto di un predeterminato limite di spesa, che potrà essere fissato, in considerazione delle risorse disponibili sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a carico del quale sarà disposta la relativa copertura finanziaria, in misura non superiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, la relazione tecnica prevista a corredo degli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, dovrà dare conto non solo della neutralità finanziaria dell'articolo 2 ma anche del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g), del medesimo articolo;

   rilevata la necessità, all'articolo 6, recante istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di posticipare al 2022 la decorrenza della disposizione, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, adeguando conseguentemente il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   rilevata la necessità di configurare gli oneri derivanti dagli articoli 8 e 9, rispettivamente in materia di esenzione dall'imposta di bollo e di semplificazione in materia di licenze di pesca, in termini di previsione di minori entrate, anziché come autorizzazione di spesa, modificandone la decorrenza, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo, a far data dal 1° gennaio 2022;

   rilevata la necessità, all'articolo 18, di integrare la clausola di neutralità di cui capoverso Art. 10, comma 9, nel senso di riferirla al più ampio aggregato della finanza pubblica e di prevedere che ai componenti delle commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel Pag. 52rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 26.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g).

  Sopprimere l'articolo 3.

  All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

  All'articolo 5, sopprimere il comma 5.

  All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: è istituito dall'anno 2021 con le seguenti: è istituito dall'anno 2022 e sostituire le parole: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021 con le seguenti: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022;

   al comma 6, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022.

  All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022;

   sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2022,;

   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

  All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2022,;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

  Sopprimere l'articolo 15.

  All'articolo 17, comma 1, capoverso Art. 9, comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 10, comma 9, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

  Sopprimere l'articolo 21.

  Sopprimere l'articolo 22.

  Sopprimere l'articolo 25.

Pag. 53

  All'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 2, lettera g), 4, 6, 8, 9 e 10 della presente legge, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11 milioni di euro per l'anno 2028, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) non ritiene sussistano al momento le condizioni per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, giacché, a suo avviso, la proposta testé formulata dalla relatrice non consente di risolvere le molteplici criticità dal punto di vista finanziario evidenziate dal Governo con dovizia di argomentazioni. Chiede pertanto che la trattazione del presente punto all'ordine del giorno sia rinviata ad altra seduta.

  Filippo GALLINELLA (M5S) intende ringraziare la relatrice Manzo e l'intera V Commissione per il prezioso lavoro svolto in sede consultiva, tale da consentire il mantenimento di numerose disposizioni, ivi comprese quelle a carattere oneroso, di un provvedimento lungamente atteso dagli operatori del settore. Ritiene pertanto che sussistano pienamente le condizioni affinché la Commissione medesima possa procedere nella presente seduta alla deliberazione del prescritto parere, onde consentire il seguito dell'esame di un testo che risulta già da tempo calendarizzato all'ordine del giorno dell'Assemblea. Con riferimento, infine, all'articolo 3 del provvedimento, relativo al programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, del quale la relatrice e il Governo hanno proposto la soppressione, prende comunque positivamente atto dell'impegno assunto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, ad intervenire in maniera organica nel prossimo futuro su tale fondamentale materia.

  Fabio MELILLI, presidente, nel ringraziare a sua volta il presidente della XIII Commissione, onorevole Gallinella, per l'apprezzamento rivolto ai lavori svolti dalla Commissione bilancio, richiama tuttavia l'attenzione su un tema metodologico di carattere più generale, che attiene alla necessità che i progetti di legge istruiti dalle Commissioni di merito, tanto più se di iniziativa parlamentare, siano sottoposti all'esame della Commissione bilancio in modo tale da assicurare alla stessa tempi congrui rispetto alla calendarizzazione dei progetti medesimi in Assemblea, affinché, in un'ottica di doverosa collaborazione tra i diversi organi parlamentari, le funzioni assegnate alla Commissione bilancio possano essere espletate in maniera efficace e produttiva.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data 15 giugno 2021, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Benedetti 9.101, che è volta a sopprimere il capoverso comma 1-ter dell'articolo Pag. 549, comma 1, che prevede – nell'ambito delle modifiche apportate alla normativa vigente – il pagamento della tassa sulla concessione governativa relativa alle licenze per la pesca professionale di pesca anche prima della scadenza ordinaria di otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca, determinando per tal via oneri privi di quantificazione e copertura;

   Manzato 15.100, che è volta a sopprimere il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. La proposta emendativa comporta pertanto oneri privi di quantificazione e copertura, atteso che la relazione tecnica riferita alla norma di cui si propone l'abrogazione ascrive alla stessa un maggior gettito di complessivi 39 milioni di euro in ragione d'anno;

   Manzato 15.101, che è volta a sostituire il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anziché dal 1° gennaio 2021, come attualmente stabilito dalla citata disposizione – l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 500, anziché a euro 2.500, come attualmente stabilito dalla norma vigente, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Evidenzia che la proposta emendativa comporta pertanto oneri che non appaiono adeguatamente quantificati e coperti, atteso che la relazione tecnica riferita alla norma di cui si propone la modifica ascrive alla stessa un maggior gettito di complessivi 39 milioni di euro in ragione d'anno, mentre la proposta emendativa si limita a prevedere la copertura degli oneri medesimi solo in relazione agli anni 2021 e 2022 a fronte di una spesa di carattere permanente.

  Quanto alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Ripani 2.10, che è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, la previsione che, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022, sia consentita alle imprese interessate al fermo biologico la determinazione di un plafond di giornate di pesca annuali consentite. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alla compatibilità delle previsioni in essa contenute rispetto all'ordinamento dell'Unione europea, al fine di escludere oneri conseguenti all'eventuale avvio di procedure d'infrazione;

   Benedetti 4.4, che prevede che i soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 4, siano costituiti dal personale marittimo imbarcato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che la proposta emendativa configuri un'estensione della platea dei soggetti beneficiari della misura, con conseguenti effetti di maggiore spesa;

   Manzato 4.101, che è volta ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione delle modifiche apportate dall'articolo 4 all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, posto che la modifica introdotta non sembrerebbe comportare innovazioni sostanziali rispetto al provvedimento, ove si consideri Pag. 55il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 250 del 1958, che già comprende coloro che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente associati in cooperative o compagnie tra i destinatari dei benefici ivi previsti;

   Manzato 5.0100, che è volta a includere tra le attività lavorative particolarmente usuranti, indicate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993, le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui all'allegato B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento ai benefici previdenziali riconosciuti alle attività lavorative incluse nei predetti allegati;

   Manzato 15.102, che è volta a modificare il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, escludendo dalla previsione secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 quelle utilizzate per le attività di pesca e acquacoltura, provvedendo al relativo onere, pari a 14 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, tenuto conto che la relazione tecnica riferita alla norma di cui si propone la modifica ascrive alla stessa un maggior gettito di complessivi 39 milioni di euro in ragione d'anno, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recata dalla proposta emendativa in esame nonché alla congruità della relativa copertura finanziaria.

   Potenti 15.0150, che prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si provveda a una ricognizione dei territori comunali e demaniali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale e in prossimità dei quali non sia garantito, in favore dei pescatori professionali residenti e di ogni impresa di pesca con sede legale e domicilio fiscale nel comune che ne sia privo, idoneo diritto di stazionamento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Torromino 22.100 e 22.102, che prevedono che gli indennizzi da erogare in favore delle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi siano corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di prodotto della coltivazione, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendativa in esame, anche in considerazione di possibili disallineamenti tra entrate e relativi spese in termini di cassa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, Pag. 56propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.10, 4.4, 4.101, 9.101, 15.100, 15.101, 15.102, 22.100 e 22.102 e sugli articoli aggiuntivi 5.0100 e 15.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
C. 2763.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in oggetto da ultimo nella seduta dello scorso 15 giugno, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive competente per materia, senza tuttavia in tale circostanza pervenire alla formulazione di una proposta di parere, in assenza degli elementi informativi sugli aspetti di carattere finanziario richiesti al Governo nella stessa seduta del 15 giugno.
  Rammenta altresì che, il 16 giugno, la X Commissione ha quindi concluso l'esame del provvedimento, approvando un emendamento interamente soppressivo del testo e conferendo al relatore mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea.
  Alla luce di ciò, segnala che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, sul quale restano ferme le richieste di chiarimento formulate nella citata seduta dello scorso 15 giugno. Chiede pertanto al Governo se sia in grado di fornire i predetti elementi informativi.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente, a tale ultimo proposito, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, che riconoscono, tra l'altro, ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il soggetto locatore dell'immobile, mediante la stipulazione di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti, non appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica giacché la predetta rinegoziazione costituisce espressione di autonomia contrattuale. Evidenzia, altresì, che l'articolo 1, comma 2, che prevede il coinvolgimento delle camere di commercio nella procedura volta alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche, di cui all'articolo 4, potrebbe invece comportare potenzialmente un aggravio di oneri a carico delle stesse camere di commercio, privi di quantificazione e copertura. Rileva, inoltre che gli articoli 2, limitatamente ai commi da 2 a 6, 3 e 4, recanti, rispettivamente, contributo a fondo perduto e credito di imposta per i soggetti locatori degli immobili che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto di locazione, la cessione del predetto credito e la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Osserva, infine, che tali oneri, quand'anche risultassero corrispondenti a quelli indicati dal provvedimento, risulterebbero comunque privi di idonea copertura finanziaria, poiché il comma 1 dell'articolo 6 imputa gli Pag. 57oneri medesimi al Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che tuttavia non reca risorse disponibili, giacché già interamente utilizzato e conseguentemente soppresso dall'articolo 1, comma 371, della legge n. 178 del 2020 ai fini del rifinanziamento del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2763, recante Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, che riconoscono, tra l'altro, ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il soggetto locatore dell'immobile, mediante la stipulazione di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti, non appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica giacché la predetta rinegoziazione costituisce espressione di autonomia contrattuale;

    l'articolo 1, comma 2, che prevede il coinvolgimento delle camere di commercio nella procedura volta alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche, di cui all'articolo 4, potrebbe invece comportare potenzialmente un aggravio di oneri a carico delle stesse camere di commercio, privi di quantificazione e copertura;

    gli articoli 2, limitatamente ai commi da 2 a 6, 3 e 4, recanti, rispettivamente, contributo a fondo perduto e credito di imposta per i soggetti locatori degli immobili che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto di locazione, la cessione del predetto credito e la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri;

    tali oneri, quand'anche risultassero corrispondenti a quelli indicati dal provvedimento, risulterebbero comunque privi di idonea copertura finanziaria, poiché il comma 1 dell'articolo 6 imputa gli oneri medesimi al Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che tuttavia non reca risorse disponibili, giacché già interamente utilizzato e conseguentemente soppresso dall'articolo 1, comma 371, della legge n. 178 del 2020 ai fini del rifinanziamento del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, sopprimere il comma 2.

  All'articolo 2, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 3;

Pag. 58

   sopprimere l'articolo 4;

   all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3, secondo periodo;

   sopprimere l'articolo 6».

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmessa, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Zucconi 2.2, che, da un lato, rimodula l'andamento temporale degli oneri connessi al riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 2, dall'altro, modifica il periodo di applicazione del credito d'imposta riconosciuto dal comma 4 del medesimo articolo 2 ai soggetti che si avvalgono della possibilità di rinegoziazione del contratto. Osserva che tale proposta emendativa mantiene tuttavia ferma l'imputazione dei relativi oneri al Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che – come già evidenziato nel parere espresso sul testo del provvedimento – non reca però risorse disponibili;

   Zucconi 4.1, che modifica il profilo temporale della disposizione di cui all'articolo 4 relativa alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche, di cui amplia altresì l'ambito applicativo, mantenendo tuttavia ferma l'imputazione dei relativi oneri a carico del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che – come già evidenziato nel parere espresso sul testo del provvedimento – non reca però risorse disponibili.

  Quanto alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Zucconi 1.4 e 1.2, che sono volte a prevedere, in sede di rinegoziazione del contratto di locazione, l'assistenza da parte degli Uffici di conciliazione e mediazione istituiti presso le camere di commercio, nonché la trasmissione ad opera di questi ultimi del contratto rinegoziato alla competente sede dell'Agenzia delle entrate. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Zucconi 1.5, che prevede che, ai fini della registrazione del contratto, l'Ufficio di conciliazione e di mediazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, appositamente istituito, trasmette il contratto rinegoziato sottoscritto alla sede dell'Agenzia delle entrate competente. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto le stesse, in assenza di apposita relazione tecnica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti Pag. 59 forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre propone di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), preso atto delle valutazioni testé espresse dalla sottosegretaria Sartore, si trova suo malgrado costretto a richiamare nuovamente l'attenzione della Commissione sulla prassi deteriore, di recente più volte censurata dal suo gruppo, secondo cui il Governo, in sede di espressione del parere sulle proposte emendative all'ordine del giorno dell'Assemblea, si limita quasi sempre a motivare la propria contrarietà sulla base della mancanza di apposita relazione tecnica, quando è a tutti noto che tale adempimento deve piuttosto essere assolto dal Governo medesimo e non può comunque di certo costituire una giustificazione rispetto alle legittime richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel comprendere appieno le obiezioni legittimamente sollevate dall'onorevole Trancassini, ritiene doveroso che in via ordinaria, qualora su una determinata proposta emendativa sia stata richiesta dalle Commissioni parlamentari al Governo la predisposizione della relazione tecnica, sulla proposta stessa non possa procedersi ad una valutazione conclusiva prima che la relazione medesima sia stata prodotta dalle amministrazioni competenti ed opportunamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia tuttavia come tale adempimento non sempre sia nel concreto di facile realizzazione, alla luce dei tempi estremamente ristretti entro cui tanto l'istruttoria del Governo quanto l'esame della Commissione bilancio sono chiamati a svolgersi.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la sottosegretaria Sartore per la disponibilità manifestata sul punto, auspica che quanto prima possa essere superata una prassi che appare assai poco rispettosa delle legittime prerogative riconosciute ai singoli parlamentari, nonché di un ordinato andamento dei lavori.

  Fabio MELILLI, presidente, nel convenire con le considerazioni espresse sul punto dalla Sottosegretaria Sartore e dall'onorevole Trancassini, ribadendo il proprio impegno affinché i lavori della Commissione si svolgano sempre in maniera ordinata e nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari, si limita ad osservare che, nel caso di specie, il provvedimento in discussione risulta già calendarizzato per il seguito dell'esame in Assemblea nella giornata odierna, con ciò rendendo oggettivamente più complicata la predisposizione in tempi ragionevoli di una relazione tecnica sulle singole proposte emendative su cui il Governo ha preannunziato la propria contrarietà.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

Pag. 60

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso ulteriori proposte emendative, rispetto a quelle contenute nel fascicolo n. 1. Si tratta, in particolare, degli emendamenti 1.200, 1.201, 4.200, 5.200, 6.200 e 7.200 delle Commissioni II e VII. Al riguardo, poiché gli emendamenti trasmessi non sembrano presentare, a suo avviso, profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sugli stessi nulla osta.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.25.