CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2021
607.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.
C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 3058 Di Sarno e C. 2741 Bitonci recanti disposizioni in materia di equo compenso, rinviato nella seduta del 9 giugno scorso. Ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Bisa, aveva chiesto di poter disporre di ulteriore tempo ai fini della definizione della proposta di testo base. Se non vi sono richieste di intervento, chiede alla relatrice se oggi è nelle condizioni di formulare la proposta di testo base.

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  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2192 Morrone.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nel rammentare che nella scorsa seduta la relatrice aveva avanzato la richiesta, accolta dal presidente, di disporre di più tempo al fine di consentire le necessarie interlocuzioni con i diversi gruppi in vista della formulazione di una proposta di testo base, fa presente che, per quanto riguarda il gruppo Fratelli d'Italia, sono intercorsi soltanto brevi scambi informali nelle giornate di ieri e di oggi. Ricordando che la proposta di legge in materia di equo compenso C. 301 della collega Meloni è iscritta nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione per il giorno 28 giugno, dichiara di apprendere nella seduta odierna la volontà della relatrice con riguardo alla proposta di testo base. Pertanto, per intuitive ragioni, su cui reputa superfluo soffermarsi, manifesta l'indisponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia ad accogliere la proposta della relatrice. Chiede di conseguenza al presidente di procedere alla revoca degli abbinamenti, in modo da proseguire l'esame in sede referente della proposta di legge C. 301 Meloni.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che la proposta di legge Morrone C. 2192 sia più articolata e più completa rispetto alle altre proposte di legge in materia di equo compenso all'esame della Commissione. Pertanto reputa che l'adozione di tale proposta di legge come testo base per il prosieguo dei lavori possa avere fondamento, pur non sfuggendogli le ragioni dell'opposizione che, facendo leva sulla quota di provvedimenti che le è riservata, ha chiesto di calendarizzare in Assemblea l'esame del provvedimento e che pertanto ha una legittima aspettativa ad essere tenuta in considerazione anche nell'individuazione del testo da adottare come testo base. Sottolinea quindi come, sebbene il perimetro delle proposte di legge sia leggermente diverso, gli obiettivi che tali proposte mirano a perseguire siano i medesimi. Si interroga, pertanto, al fine di evitare che l'esame delle stesse prosegua su due binari paralleli, se non sia opportuno prendersi del tempo per svolgere delle ulteriori verifiche ed individuare una soluzione tecnica e politica che eviti il disabbinamento di proposte di legge che dovrebbero più ragionevolmente esaminate insieme.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), riconducendo il dibattito alla mera valenza politica, rileva che le difficoltà incontrate dalla Commissione Giustizia su un tema così importante come quello in esame sono legate alla questione di chi si debba intestare la battaglia sull'equo compenso. Nel sottolineare che anche il Movimento 5 Stelle si è fatto promotore di una proposta di legge in materia, caratterizzata peraltro da un più ampio perimetro normativo, ritiene che non sia opportuno presentarsi divisi all'esame dell'Assemblea sul tema dell'equo compenso, considerato che obiettivi e principi generali dell'intervento sono ampiamente comuni. Nel far presente che al gruppo Movimento 5 Stelle interessa non tanto di chi sia la prima firma sul provvedimento quanto piuttosto che l'intero emiciclo converga su un testo comune, rileva come vada tenuto in considerazione chi ha assunto l'iniziativa politica di promuovere la calendarizzazione dei provvedimenti in Assemblea, ma anche chi in questi anni si è impegnato sul tema dell'equo compenso. Nel ritenere che la proposta della relatrice si basi sulla convinzione che il testo del collega Morrone sia il frutto di un più ampio confronto, propone di rinviare l'esame di qualche giorno al fine di addivenire ad un testo condiviso e di dare all'avvocatura il segnale di compattezza della politica di cui ha tanto bisogno. Nell'evidenziare come l'obiettivo del Movimento 5 Stelle non sia quello di adottare strategie politiche per mettere in difficoltà il centrodestra, le cui tensioni interne hanno determinato l'attuale situazione, ribadisce la sollecitazione ad arrivare compatti all'esame dell'Assemblea, rinviando a quella sede la rivendicazione delle rispettive iniziative in materia di equo compenso.

  Ingrid BISA (LEGA), all'esito del dibattito fin qui svoltosi, manifesta la propria Pag. 24disponibilità a rinviare di qualche giorno l'adozione del testo base, rimettendosi alle decisioni della presidenza con riguardo all'organizzazione dei lavori.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), con riferimento alla richiesta di rinvio avanzata dai colleghi, ritiene che la Commissione Giustizia dovrebbe preventivamente definire la portata della propria proposta, chiarendo se l'intervento vada esteso a tutte le professioni o se al contrario si intenda concentrarsi sul settore legale, modificando esclusivamente l'articolo 13-bis della legge professionale forense. Esprime infatti la convinzione che, soltanto dopo aver chiarito l'ambito dell'intervento normativo, si possa individuare il percorso migliore da seguire per raggiungere l'obiettivo prefissatosi.

  Eugenio SAITTA (M5S), con riguardo alle considerazioni del deputato Colletti, precisa in primo luogo che il Movimento 5 Stelle ha privilegiato un intervento normativo dal perimetro più ampio, sottolineando nel contempo la natura onnicomprensiva della proposta di legge C. 2192 Morrone. Fa presente inoltre che l'invito dei colleghi Bonafede e Bazoli è rivolto a tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione, al fine di raggiungere un risultato politico comune. Manifesta dunque la disponibilità del Movimento 5 Stelle a fare un passo indietro, eventualmente traducendo i contenuti della proposta di legge del collega Di Sarno in emendamenti al futuro testo base.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nel far presente che anche la proposta di legge C. Meloni ha un'ampia portata, abbracciando i diversi ambiti professionali, evita di entrare nel merito, ritenendo che si stia ora affrontando una questione di metodo. Prende atto dell'intervento della relatrice, dichiarando tuttavia di non aver compreso pienamente l'obiettivo del rinvio e con quali modalità si dovrebbe addivenire alla definizione di un testo unificato, sul quale dichiara sin d'ora la disponibilità del gruppo Fratelli d'Italia, che non ha alcuna intenzione di fare del tema dell'equo compenso una bandiera politica. Nel sottrarsi all'eventualità di un braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Lega, chiede tuttavia che le venga chiarito come si intenda procedere a seguito della proposta di rinvio dell'adozione del testo base.

  Mario PERANTONI, presidente, dichiara, anche alla luce della personale e notoria disponibilità a favorire il dialogo, di non avere alcuna remora a rinviare l'adozione del testo base. Nel rammentare tuttavia che le proposte di legge in oggetto sono iscritte nel calendario dell'Assemblea per il 28 giugno e che di conseguenza i tempi per il prosieguo dell'esame sono molto limitati, chiede a tutti i componenti la Commissione la massima disponibilità, preannunciando l'intenzione di fissare per le ore 10.30 di martedì 22 giugno la seduta per l'adozione del testo base.
  Non ravvisando obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute pomeridiane in sede consultiva e in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento Pag. 25delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame e rinvio).

  Mario PERANTONI, presidente avverte che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I e VIII, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure». Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento.
  In sostituzione del relatore, onorevole Ferraresi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala che, come indicato nell'articolo 1, il provvedimento è volto a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti: dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che il Governo ha inviato alla Commissione europea il 30 aprile scorso; dal Piano nazionale degli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR; dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 che recepisce le novità contenute nel cosiddetto decreto-legge clima (decreto-legge n. 111 del 2019) nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Evidenzia che a tal fine il provvedimento, composto da 67 articoli, delinea nella prima parte il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, definendo inoltre misure in materia di poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie; nella seconda parte interviene tra l'altro in materia di: velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico; transizione digitale; contratti pubblici; investimenti e interventi nel Mezzogiorno, oltre ad introdurre modifiche al procedimento amministrativo (di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241) e a dettare misure di rafforzamento della capacità amministrativa. Segnala inoltre che, con riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte del provvedimento e in particolare dall'istituzione delle strutture di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si provvede tra l'altro, come stabilito dall'articolo 16, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente. A tale scopo si fa ricorso anche all'accantonamento del Ministero della giustizia, per 348.000 euro per il 2021 e 696.000 euro per il 2022. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, in questa sede mi soffermerò sui profili di interesse della Commissione Giustizia. Segnala pertanto, oltre agli interventi di cui agli articoli 48 in tema di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, 50 in tema di semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, 51 riguardante modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020 e 52 riguardante proroghe e modifiche riguardanti il decreto-legge n. 32 del 2019 in materia di contratti pubblici, in primo luogo l'articolo 49 che introduce modifiche alla disciplina del subappalto, intervenendo sull'articolo 105 del codice dei contratti pubblici.
  Sottolinea, a tale proposito, che la nuova disciplina generale degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni e dei relativi contratti pubblici è stata introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che reca attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, provvedendo nel contempo al riordino complessivo della disciplina vigente, in attuazione dei criteri e principi di delega dettati dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11. Tale disciplina è stata successivamente modificata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), cosiddetto sblocca-cantieri. La nuova disciplina è intervenuta Pag. 26in maniera sostanziale su tutte le fasi del contratto apportando una serie di innovazioni di rilievo in parte riconducibili all'attuazione delle direttive europee, in parte al riordino della normativa. Rientrano tra le novità più importanti legate al recepimento della normativa europea: l'adeguamento e l'introduzione di nuove procedure di scelta del contraente, tra le quali la procedura competitiva con negoziazione e il partenariato per l'innovazione; la previsione del documento di gara unico europeo; la valorizzazione dei criteri sociali e ambientali; la preferenza per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nelle comunicazioni. Tra le novità più rilevanti, che rientrano invece nel riordino della normativa, rientrano: la qualificazione delle stazioni appaltanti; l'obbligo di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; l'istituzione di un albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici; la qualificazione degli operatori economici attraverso l'istituzione di un sistema del rating di impresa connesso a criteri reputazionali; la nuova disciplina del subappalto; la ridefinizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, che non devono più essere destinati alla progettazione, ma esclusivamente ad altre attività tra le quali la programmazione, la direzione dei lavori e il collaudo.
  Con riguardo alle modifiche introdotte dall'articolo 49, fa presente che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento evidenzia, in linea generale, che «la proposta è volta ad apportare delle modifiche all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/2273, in particolare con riferimento alla criticità della disposizione contenuta nell'articolo 105 che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tutti gli appalti». L'Autorità nazionale anticorruzione ha raccomandato l'adozione di un intervento legislativo organico nella materia del subappalto «mediante una opportuna “compensazione” tra i diritti di libertà riconosciuti a livello europeo e le esigenze nazionali di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica, che sono sempre stati alla base della limitazione all'utilizzo dell'istituto».
  Nell'ambito delle modifiche recate alla disciplina del subappalto, con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia segnala che la lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 sostituisce il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, dove è attualmente previsto il limite percentuale al subappalto. La modifica così introdotta – che entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 2021 – elimina per il subappalto il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e affida alle stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a concorrere, il compito di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione tra l'altro dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge Severino), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).
  A tale proposito rammenta che la richiamata disposizione della legge n. 190 del 2012 obbliga le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, le società o imprese comunque controllate dallo Stato, i contraenti generali nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di stipulare contratti per una serie di specifiche attività ritenute maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, ad acquisire sempre la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, a prescindere dalle Pag. 27soglie stabilite dal cosiddetto codice antimafia (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Tali verifiche antimafia devono essere svolte attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, tenuto da ogni prefettura, alla quale spetta l'effettuazione di verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Per quanto riguarda invece l'Anagrafe antimafia degli esecutori, rammento che la richiamata disposizione dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nelle zone interessate dal sisma dell'Italia centrale, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, denominato anagrafe antimafia degli esecutori. L'elenco, denominato appunto anagrafe antimafia degli esecutori, è tenuto da una apposita struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno per coordinare le attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Spetta a tale struttura, in deroga alle procedure previste dal codice antimafia, eseguire le verifiche e rilasciare l'informazione antimafia, in coordinamento con le prefetture e mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
  Ricorda che l'articolo 51 del provvedimento in esame reca una serie di modifiche al cosiddetto decreto-legge semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia, segnala in primo luogo la lettera c) del comma 1 che proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità. I suddetti commi consentono alle pubbliche amministrazioni: di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva; di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. La lettera h) del comma 1 del medesimo articolo 51 proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 21, comma 2, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di responsabilità erariale. Tale disposizione prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. Il comma 1 dell'articolo 54 del provvedimento al nostro esame prevede che l'anagrafe antimafia degli esecutori operi anche per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito la regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, estendendo in tal modo la disciplina prevista in relazione al sisma che, nel 2016, ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Si prevede pertanto che gli operatori economici interessati, a qualunque titolo, agli interventi di ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo del 2009, debbano essere iscritti a tale anagrafe. Sono di conseguenza abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), che recavano specifiche disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Pag. 28Abruzzo. Al fine di evitare inutili duplicazioni di banche dati, il comma 2 dell'articolo 54 del provvedimento in esame abroga infine il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (come convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) che, al fine di estendere il sistema dell'anagrafe anche ai lavori di ricostruzione privata successivi al terremoto de L'Aquila del 2009, aveva istituito una sezione speciale dell'anagrafe antimafia degli esecutori. Gli operatori economici già iscritti in tale sezione speciale confluiscono, a cura della prefettura dell'Aquila, nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 54.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2021, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».
  Nel ricordare che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, si è convenuto di esprimere il prescritto parere nella seduta di domani, evidenzia come, non ravvisandosi la necessità che la Commissione si esprima nel corso della presente settimana e in considerazione della modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per domani, l'espressione del prescritto parere possa essere rinviata alla prossima settimana.
  In sostituzione del relatore, onorevole Pittalis, che a causa di un impedimento improvviso non può essere presente, ricorda che il provvedimento, composto di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli, reca: al Titolo I, misure di sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi; al Titolo II, misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese, al Titolo III, misure per la tutela della salute; al Titolo IV, disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali; al Titolo V, interventi a favore degli enti territoriali; al Titolo VI, disposizioni relative ai giovani, alla scuola e alla ricerca; al Titolo VII, interventi nel settore della cultura; al Titolo VIII, misure in materia di agricoltura e trasporti; e, infine, al Titolo IX, disposizioni finali e finanziarie.
  In particolare, con riferimento alle disposizioni di stretto interesse della II Commissione, segnala l'articolo 74 che dispone la proroga del contingente «Strade sicure» e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria. Nel dettaglio, i commi 1 e 2 dell'articolo 74 prorogano dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Il comma 3 destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali. Il comma 4 destina risorse (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del loro personale. Il comma 9 destina risorse (per circa 18,5 milioni) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario Pag. 29 connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza). Siffatte previsioni concernono il periodo di attività ricompreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021. Il comma 5 ed il comma 8 dell'articolo 74 destinano risorse per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e delle Prefetture. Il comma 7 destina risorse per fare fronte alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno. Il comma 6 destina risorse (per circa 4,6 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco. L'articolo 74, comma 10, prevede uno stanziamento a favore del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera per fare fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del COVID-19.
  Sottolinea che il comma 11, di stretto interesse per la Commissione giustizia, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.494.951,00 euro per l'anno 2021 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. In particolare, tali risorse sono così destinate: per una quota pari ad euro 3.427.635,00 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per una quota pari a euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. In proposito, rammento che l'articolo 32-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto-legge ristori), al comma 5, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 e che, successivamente l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ha autorizzato la spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021, destinati per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; e per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 75 reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il comma 1 estende ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili e limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- Pag. 3019, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria previste dai seguenti articoli: articoli 23-bis e 24 del decreto-legge n. 137 del 2020. Rammento che il citato articolo 23-bis interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale. A sua volta l'articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 – di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-bis del codice di procedura penale), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020; articolo 37–bis del decreto-legge n. 76 del 2020.
  Ricorda che tale disposizione è volta a semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d'ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica. Il comma 2 dell'articolo 75 dispone che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello (articolo 23-bis del decreto-legge n. 137/2020) e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa (struttura omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia nell'ambito del processo penale ordinario) d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il comma 3 prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario. A garanzia della regolarità dell'invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l'indirizzo certificato di invio risulti dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e quello di destinazione sia incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il comma 3 in esame rinvia, infine, al sopra citato provvedimento, da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il comma 4 rappresenta una clausola di salvaguardia della validità e dell'efficacia degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 Pag. 31luglio 1975, n. 354, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione e, comunque a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020.
  Fa inoltre presente che, ai fini della competenza della Commissione Giustizia, anche l'articolo 66, che reca disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, al comma 17, dispone alcune modificazioni al decreto legislativo n. 182 del 1997. Tra queste, alla lettera a), numero 2), introduce tre nuovi commi dopo il comma 15-bis dell'articolo 1 del citato decreto legislativo. Il nuovo comma 15-quinquies dispone che il datore di lavoro di lavoratori dello spettacolo o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefìci, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), desidera intervenire su una questione già affrontata dalla Commissione, relativa alla proroga del blocco degli sfratti per morosità. Sottolinea come attualmente sia prevista la proroga del blocco fino al 30 settembre prossimo per gli sfratti convalidati entro il 28 febbraio 2020, data di inizio della pandemia. Fa presente di aver presentato presso la Commissione di merito alcune proposte emendative, in particolare riferite all'articolo 4, volte a prevedere la revoca a partire dal prossimo 30 settembre del blocco degli sfratti, facendo riferimento non alla convalida degli stessi alla data del 28 febbraio 2020, ma alle morosità maturate fino al 28 febbraio 2020. Rammenta, quindi, che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 183 del 2020 aveva già presentato un emendamento che distingueva gli sfratti per morosità maturata ante periodo COVID da quelli per morosità maturata successivamente, e che aveva deciso di ritirare tale proposta emendativa in quanto il Governo, appena insediato, aveva chiesto una ulteriore riflessione. Ricorda inoltre che in quell'occasione, insieme alla collega D'Orso e agli altri capigruppo della maggioranza, aveva presentato un ordine del giorno sulla materia. Ritiene che le proposte emendative da lui presentate al provvedimento in esame presso la Commissione di merito rappresentino ora un giusto compromesso. Pone all'attenzione della Commissione, inoltre, la questione relativa al mantenimento del blocco dei rilasci degli immobili acquisiti a seguito di aste immobiliari. Ritiene infatti inaccettabile che gli aggiudicatari di tali immobili, dopo aver versato il prezzo di acquisto, oltre agli oneri fiscali, non possano entrare in possesso del loro immobile. Sottolinea come, dal momento che il Paese si avvia verso il ritorno alla normalità dopo la pandemia, il mantenimento di tali previsioni sia ingiustificato.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che il tema del blocco degli sfratti è stato sempre all'attenzione della Commissione e si augura che la questione possa trovare una soluzione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.
C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Seguito esame e rinvio).

Pag. 32

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C.2965 Licatini, recanti «Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità». Ricorda che nell'ultima seduta è stato conferito al relatore, onorevole Morrone, l'incarico di individuare un testo da proporre come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.
  Constatata, quindi, l'assenza del relatore, avverte che la presidenza si riserva di fissare un'altra seduta per proseguire nell'esame del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.