CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2021
606.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 81

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 15 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.
Audizione informale di rappresentanti di Eni.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.40.

Audizione informale di rappresentanti di Enel.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Martina NARDI, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione Pag. 82 il deputato Roberto Gualtieri, del gruppo Partito democratico, mentre ha cessato di farne parte il deputato Claudio Mancini, appartenente al medesimo gruppo.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
C. 2763 Zucconi.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2021.

  Martina NARDI, presidente, avverte che, come convenuto nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza del 26 maggio e del 9 giugno, la seduta odierna è dedicata al seguito della discussione sul complesso delle proposte emendative presentate.
  Ricorda, inoltre, che nella scorsa seduta sono intervenuti sul complesso degli emendamenti i deputati Paolo Trancassini, Tommaso Foti, Riccardo Zucconi, Massimiliano De Toma e Salvatore Caiata.

  Angela MASI (M5S), relatrice, evidenzia che nel corso della scorsa seduta, per ragioni di tempo legate ai lavori dell'Assemblea, non era stato possibile approfondire il dibattito dopo gli interessanti interventi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia sulla tematica concernente la proposta di legge all'esame che, ritiene, la Commissione ha comunque affrontato con impegno. Crede che ciò sia dimostrato anche dal livello degli interventi in occasione delle sedute di audizioni che la Commissione ha svolto in fase istruttoria, riferendosi in particolare a quanto emerso in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive e connesse misure di beneficio per le parti interessate nonché sulla riduzione degli oneri per le utenze elettriche degli operatori dei predetti settori.
  Ritiene che nel corso della crisi pandemica il Governo e il Parlamento hanno saputo agire su più fronti. Ricorda, ad esempio, quanto recato dal recente decreto-legge cosiddetto «Sostegni-bis» attualmente in fase di conversione presso la Camera all'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio.
  Osserva che tutte le parti politiche intendono fornire concrete risposte a chi si trova in difficoltà per via della pandemia e fa presente che tutti i gruppi politici rappresentati nella X Commissione hanno agito in coerenza con quelle finalità, ad esempio, dando modo ai rappresentanti del mondo delle imprese di far emergere le più urgenti problematiche da affrontare. Anche grazie al lavoro della Commissione è stato quindi possibile focalizzare l'attenzione della politica su determinati argomenti ritenuti qualificanti come, ad esempio, i costi fissi per le aziende relativi alle locazioni che, come spesso anche sottolineato dal deputato Zucconi, hanno un grandissimo peso. Ricorda altri interventi che sono stati previsti nei provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo, ultimo tra i quali, ricorda, il cosiddetto «Sostegni-bis». È peraltro dell'avviso che la disciplina introdotta nel citato decreto, che è comunque migliorabile in fase di conversione, deve essere valutata positivamente anche nella forma: introdurla con uno strumento immediatamente efficace ha reso possibile infatti rispondere subito alle esigenze degli operatori economici, mentre attendere i fisiologici tempi relativi all'approvazione di una proposta di legge, verosimilmente molto lunghi, avrebbe comportato che i necessari strumenti sarebbero stati forniti con ritardo. Crede quindi che compito della Commissione, in questo momento, sia soprattutto adoperarsi affinché il Governo accolga almeno una parte delle proposte emendative presentate al cosiddetto decreto-legge «Sostegni-bis» presso la Commissione Bilancio e chiede, in tal senso, che tutti i deputati collaborino per raggiungere lo scopo. Conclude auspicando che tutti vogliano stare dalla stessa parte e prendere questo impegno.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) dichiara di aver ascoltato con interesse quanto esposto dalla relatrice. Esprime invece un certo stupore per le posizioni che i deputati del Pag. 83centrodestra, membri della maggioranza, hanno assunto con la sottoscrizione dell'emendamento soppressivo della proposta di legge all'esame. In tal modo mostrano, a suo avviso, di essere assai lontani dal condividere un comune impegno sulla tematica. Continua tuttavia ad auspicare che tra le forze del centrodestra possa tornare a manifestarsi maggiore vicinanza, cosa che potrà essere verificata nei prossimi lavori in Assemblea sulla conversione del decreto-legge «Sostegni-bis».
  Per quanto riguarda la possibilità che vengano accolti taluni degli emendamenti presentati presso la Commissione Bilancio sul citato decreto-legge, ritiene che, pur essendoci alcuni aspetti positivi, resta il fatto che è stato rifiutato un impianto innovativo, quello previsto nella proposta in esame, preferendo fare interventi limitati su determinati argomenti. In tal senso se è vero che si interviene sul credito d'imposta è anche vero che non si prevede rinegoziazione dei contratti di locazione. Sempre in relazione agli emendamenti presentati al decreto-legge «Sostegni-bis», uno dei banchi di prova è rappresentato da un blocco di proposte concernenti l'estensione del superbonus: sono infatti diversi gli emendamenti in materia presentati da praticamente, tutti i gruppi, compreso il suo, e si attende, quindi, che in Commissione bilancio si possa arrivare a qualche risultato comune. Inoltre, osserva che verrebbe valutato positivamente anche l'accoglimento degli emendamenti che prevedono il riconoscimento del credito d'imposta per i lavori di riqualificazione delle strutture ricettive all'aperto, come ad esempio i camping. Spera quindi che alcuni aspetti contenuti nella proposta di legge che la Commissione si appresta a respingere possano essere, in un certo senso, recuperati nel corso dei lavori di conversione del citato decreto-legge.

  Paolo BARELLI (FI) è dell'avviso che il tema in oggetto sia molto sentito non solo da tutte le forze del centrodestra ma, in realtà, da tutte le forze politiche. Osserva peraltro che la libertà di critica e intervento di una forza politica appartenente alla maggioranza è necessariamente limitata rispetto a chi sta all'opposizione in quanto deve fare i conti, con realismo, con le esigenze e le problematiche dell'intero mondo economico italiano. Sottolinea, al riguardo, che, le risorse finanziare non sono infinite e quindi devono essere fatte scelte sostenibili. Osserva altresì che in una maggioranza composita i singoli gruppi politici hanno sensibilità a volte assai differenziate con la conseguenza che il Governo deve operare delle opzioni che tengano conto delle diversità tenendole, tuttavia, in considerazione nel loro complesso. Sottolinea che, purtroppo, in questo momento non ricorrono le condizioni sufficienti per andare nella direzione indicata dalla proposta di legge in esame. Inoltre fa presente che anche lui, personalmente, ha le sue idee sul decreto-legge «Sostegni-bis», nel senso che avrebbe preferito forti sostegni anche su altri settori, e tuttavia deve constatare che alla fine bisogna fare i conti con i fondi a disposizione.
  Quindi, ribadito che chi sta all'opposizione ha maggiori spazi di libera critica, del tutto legittimi, mentre chi è in maggioranza si trova costretto mediare tra le diverse posizioni, ritiene che, per quanto è del tutto comprensibile che sulla vicenda si possa creare una bella polemica politica, non si può negare che la problematica di cui si sta discutendo sia comunque sentita da tutti i gruppi parlamentari, dal suo gruppo in primis. È quindi inopportuno, a suo avviso, che qualcuno pretenda di riservarsi meriti esclusivi. Fa peraltro presente che non solo la relatrice Masi ma anche il deputato Zucconi sono concordi nel constatare che nel decreto-legge «Sostegni-bis» sono presenti interventi, nell'ordine di 40 miliardi di euro, a favore delle categorie produttive che la X Commissione ha sempre cercato di tutelare, finalizzati ad indurre ed accompagnare la ripresa delle attività economiche e dell'economia italiana più in generale. È comunque d'accordo sul fatto che si potrebbe essere più incisivi ma ritiene altresì che si sta lavorando anche per questo.
  Conclude esprimendo la convinzione che tutte le parti politiche stanno dimostrando di avere a cuore la tematica della ripresa Pag. 84delle attività produttive, comprese le esigenze che emergono dalla proposta di legge in esame.

  Diego BINELLI (LEGA) sottolinea che la Lega si è sempre dimostrata attenta alle esigenze del mondo produttivo, sia come forza di maggioranza che come forza di opposizione. Evidenzia tuttavia che ora agisce come forza di Governo e quindi, necessariamente, in un'ottica più vasta, a 360°. È anche lui dell'avviso che sarebbe bello e auspicabile poter soddisfare le esigenze di tutti. Ricorda però che bisogna fare i conti con una realtà in cui le risorse non sono sufficienti per tutti.
  Osserva che è importante soprattutto cercare soluzioni possibili ed efficaci, e che la Lega è stata ed è impegnata a sostenere le attività produttive attraverso l'inserimento di importanti risorse nei provvedimenti che si sono susseguiti come, ad esempio, i decreti legge «Sostegni» e «Sostegni-bis», quest'ultimo peraltro migliorabile attraverso l'imminente attività emendativa della Commissione bilancio, prima, e dell'Assemblea, poi.
  Evidenzia, inoltre, che la via scelta dalla maggioranza, quella cioè di ricorrere allo strumento del decreto-legge, ha consentito di fornire sostegni immediati ai settori interessati mentre il fisiologico iter di una proposta di legge avrebbe richiesto più tempo e sarebbe arrivato ad aiutare l'economia con ritardo. Conclude assicurando che il gruppo della Lega non cesserà di impegnarsi a favore del mondo produttivo italiano.

  Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire in sede di discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.
C. 3041 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, in sostituzione della relatrice Moretto impossibilitata a partecipare alla seduta, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e ricorda che l'Accordo intende fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan nelle predette materie, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, intende sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese che nel corso degli ultimi due decenni ha costituito una priorità della politica estera italiana e con il quale – data la situazione conflittuale interna che lo ha caratterizzato e che ancora permane – è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività in materia e, dunque, sono assai ampi i margini per impostare nuove iniziative nei settori in oggetto, in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale. Osserva che non è peraltro inutile ricordare che l'Accordo con l'Afghanistan s'inserisce in un quadro di grandi mutamenti per Kabul, segnato dal processo di disimpegno della comunità internazionale dal Paese asiatico che dovrebbe completarsi nei prossimi mesi, portando al ritiro definitivo del contingente militare internazionale e al probabile ritorno al governo dei talebani. Ricorda infatti che le operazioni di rimpatrio di uomini e mezzi italiani, avviate a maggio, si concluderanno a breve, in sintonia con l'accelerazione impressa Pag. 85 dagli Usa che intendono lasciare il Paese entro metà luglio, in anticipo sulla data simbolica dell'11 settembre annunciata dal presidente Joe Biden.
  Passando al testo dell'Accordo, fa presente che esso si compone di ventidue articoli e un breve preambolo, nel quale – tra l'altro – si sottolinea l'importante cooperazione già in essere tra i due Paesi nel settore della tutela dei beni culturali e della conservazione del patrimonio archeologico. Evidenzia, innanzitutto, che l'Intesa esplicita l'impegno delle Parti a sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, a promuovere i rispettivi patrimoni culturali, a rafforzare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a promuovere programmi multilaterali, nonché la diffusione delle rispettive lingue e culture, a favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive università e istituti di formazione superiore (articoli 1-6).
  Segnala che ulteriori ambiti di cooperazione interessano i settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative (articolo 7) mentre successivi articoli incoraggiano la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, promuovono gli scambi culturali, artistici e scientifici per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni e assicurano l'impegno delle Parti ad importare pubblicazioni e materiali dell'altro Paese e a facilitare, in regime di reciprocità, lo studio, la ricerca e la collaborazione fra le istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi gli Stati (articoli 8-11).
  Rileva che con l'articolo 12 si afferma che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. A tale scopo si impegnano a realizzare: scambi di documentazione scientifica e tecnologica; scambi di esperti e specialisti per partecipare a lezioni, conferenze e seminari; ricerche congiunte nei settori di interesse comune.
  Fa inoltre presente che viene, altresì, previsto che le Parti incoraggino una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche e assicurino l'erogazione di borse di studio a studenti e docenti (articoli 13-14), mentre un'attenzione specifica viene garantita anche alla collaborazione nei settori dei media, della promozione dei diritti umani e delle donne e della valorizzazione delle attività sportive, stabilendo altresì che le Parti si attengono alla Convenzione dell'UNESCO del 2005, contro il doping nello sport (articoli 15-17). L'Accordo impegna, inoltre, le Parti a contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione, nel rispetto delle legislazioni nazionali ed internazionali auspicando la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie. (articolo 18).
  Segnala poi che ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi, sono affidati compiti di programmazione e di monitoraggio dell'Accordo in esame (articolo 19) e, infine, che gli articoli 20, 21 e 22 dispongono circa, rispettivamente, la risoluzione delle controversie, le modalità di modifica dell'Accordo e la sua durata.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 20 aprile scorso, fa presente che esso consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 è relativo alle disposizioni finanziarie; l'articolo 4 contiene clausole di invarianza finanziaria e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VII).
(Esame e rinvio).

Pag. 86

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Serse SOVERINI (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il disegno di legge in titolo è volto a realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da certi percorsi di studio universitari. Evidenzia, in particolare, che esso prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di alcuni corsi di studio sia anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle relative professioni. Inoltre, si prevede la possibilità di estendere tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali interessati o delle relative federazioni.
  Osserva che il provvedimento prosegue il percorso intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, il cui articolo 102 ha già introdotto il valore abilitante per la laurea magistrale in medicina e chirurgia, sottolineando che, in quel caso, si è trattato di un intervento d'urgenza per fare fronte – con l'immissione di personale medico abilitato – alle difficoltà in cui versava il Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Fa presente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021. Ricorda, inoltre, che l'istituzione delle lauree abilitanti è inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio con la finalità di semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro.
  Passando al contenuto, segnala innanzi tutto che con il disegna di legge in esame, il cui testo si compone di cinque articoli, il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è ampliato alle professioni sanitarie e alle lauree professionalizzanti. Infatti, la misura riguarda innanzitutto i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo (articolo 1), e i corsi di laurea professionalizzanti, e specificamente le professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale (articolo 2). Segnala fin d'ora, peraltro, che l'articolo 5, che reca disposizioni finali e transitorie, dispone che coloro hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscano l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo: la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo saranno stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  Ribadisce dunque che l'articolo 1 dispone che l'abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo è acquisita con il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia e, pertanto, in esito all'esame finale dei corsi di studio. Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio, che si svolgerà durante i corsi di studio quale parte integrante degli stessi. Tale tirocinio consisterà nello svolgimento di attività formative di natura professionalizzante che dovranno corrispondere a un numero minimo di crediti formativi universitari. La normativa per le classi di laurea e i regolamenti didattici di ateneo definiranno altresì la disciplina delle modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio.
  Sottolinea quindi che l'articolo 2, a sua volta, dispone un intervento analogo per le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante nelle rispettive categorie abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale. In particolare, il comma 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni Pag. 87tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al comma 2, spetta alla disciplina delle citate classi di laurea, ed ai regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio, stabilire il numero di crediti formativi universitari acquisibili con il tirocinio, oltre alle modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso.
  Rileva poi che il comma 1 dell'articolo 3 prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell'abilitazione dello stesso all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Il medesimo comma 1 demanda ad uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti. Segnala quindi che il comma 2 dell'articolo 3 dispone che la disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale sia adeguata alle disposizioni del provvedimento in esame tramite decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Evidenzia a tale proposito che il comma 2 dell'articolo 3 esclude esplicitamente per il citato decreto l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la scelta deriva dalla considerazione che l'adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante del titolo di studio, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge all'esame. A loro volta, come disposto dal comma 3 dell'articolo 3, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
  Ricorda che, come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, l'articolo 4 definisce un iter procedurale, attraverso il quale sarà possibile attuare, nel tempo, un progressivo ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti. A tal fine attraverso un regolamento di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, della richiamata legge n. 400 del 1988) possono essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento di determinate professioni regolamentate. Si tratta nello specifico delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della giustizia: tecnologo alimentare; dottore agronomo e dottore forestale; pianificatore, paesaggista e conservatore (evidenzia peraltro che tali ultime tre categorie, insieme a quelle dell'architetto, formano un solo ordine professionale al quale si accede previo superamento di un esame di Stato che richiede il possesso, per ciascuna delle diverse professioni, di una laurea specialistica: il disegno di legge in esame richiama tuttavia solo le prime tre escludendo quindi il valore abilitante del mero titolo all'esercizio della professione per gli architetti); assistente sociale; attuario; geologo. Inoltre la normativa interessa anche le seguenti professioni vigilate dal Ministero della salute: biologo; chimico. In base al comma 1, il regolamento di delegificazione Pag. 88 potrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione, «su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali». La disposizione rimette dunque all'iniziativa degli ordini professionali la valutazione circa l'esigenza di prevedere lauree abilitanti ovvero di mantenere l'esame di Stato. Ai sensi del comma 2, con i medesimi regolamenti sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Infine, il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca e a decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Con riguardo al decreto ministeriale segnala, peraltro, che in questo caso non è prevista la deroga all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Per il contenuto dell'articolo 5 rinvia a quanto illustrato in precedenza, evidenziando tuttavia che la disciplina prevista sembra applicabile ai soli laureati e non anche agli studenti già iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale sulla base dei previgenti ordinamenti didattici.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.